Newsletter dicembre 2014

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Newsletter dicembre 2014
Dicembre 2014
A cura di Antonio Marchini
www.fpcgil.it
ABC DEI DIRITTI
RIPORTIAMO L’ELENCO DELLE NUOVE VOCI CHE SONO STATE INSERITE NELL’ABC DEI
DIRITTI NEGLI ULTIMI TRE MESI.
A
Accordi di ristrutturazione dei debiti
Affitto abitazione
Agevolazioni non vedenti
Aggravamenti inail
Allattamento (riposi)
Amministratori di sostegno
Ammortizzatori sociali in deroga
Area vasta
Asilo politico e rifugiati
Assegno di base dai comuni per maternità
Assegno per maternità
Assenza e morte presunta
Assenza ingiustificata (malattia)
Assenze dal lavoro
Assistenti contrari
Assistenza distrettuale
Assistenza sanitaria
Audit clinico
B
Behavioral event interview (bei).
Bonus figurativo per invalidi e sordomuti
Bonus sull’energia elettrica
Brainstorming
C
Capacità di agire e capacità giuridica
Cessione ramo d’azienda nuova inserire
Compattamento contributivo in caso di part-time
Competenze trasversali
Consenso informato
Contratti collettivi di prossimità
Convertibilita’ del permesso di soggiorno
Convezioni di inserimento lavorativo per i disabili
Cooperazione internazionale
Cure all’estero
D
Danni ed errore del medico
Day surgery
Denuncia del lavoro nero
Dislessia
Divieto di licenziamento in maternità
Dossier formativo
Due anni di congedo non retribuito
Due anni di congedo retribuito
E
Emodializzati
Ex Inpdap
Extracomunitari Inespellibili
F
Famiglia di fatto
Famiglia legittima
Figli legittimi
Figli naturali
Fondo di garanzia tfr
Formazione di base
Formazione post base in ambito sanitario
Formazione sul campo (fsc)
G
Governo Clinico
I
Impresa sociale
Indennizzo per danni da trasfusioni e vaccinazioni
Inserimento lavorativo dei tossicodipendenti
J
Job Family
L
Lavoratrici madri diritto di precedenza nelle assunzioni
Lavoro a turni
Lavoro dei detenuti
Lavoro notturno femminile
Livelli essenziali di assistenza (lea)
M
Massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti
Mediazione di manodopera
Minori stranieri
Monopolio
N
Nascita e morte in viaggio e altre procedure particolari
P
Passaporto (richiesta – rinnovo – utilizzo)
Pensione con contributi esteri
Procreazione assistita
Protesi ed ausili
Q
Qualifica
Quietanze liberatorie
Quorum
R
Rapporto di lavoro
Repressione della condotta antisindacale
Residenza e cambio di residenza
S
Schede presenze del tirocinante
Servizio civile
Social card
Soggetti privi della vista
Sospensione cautelare
Sospensione dell’attività eccezionali calamità o avversità atmosferiche
Superminimo individuale
T
Tecnici di radiologia e radiologi
Terapisti non vedenti
Test attitudinale
Tutele per le patologie oncologiche
U
Unioni civili
V
Volontariato
Voucher per i servizi di baby sitting
Z
Zone Depresse
PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2014. Decreto Interministeriale 28 ottobre 2014,
con i criteri di accesso e modalità di utilizzo delle misure di cui all’articolo 4, comma 24,
lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, per i voucher alternativi al congedo parentale.
CIRCOLARI
INPS circolare 21 novembre 2014, n. 148. Dipendenti pubblici, estratto conto contributivo.
INPS Messaggio 28 novembre 2014, n.9231. Pensione di anzianità opzione donna.
Nota
L’Inps, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ossia con
riguardo alla facoltà concessa alle lavoratrici che siano in possesso dei necessari requisiti anagrafici e
contributivi, di optare fino al 31 dicembre 2015 per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità
secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, ha precisato che, le lavoratrici che perfezionano i
requisiti utili a per l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31
dicembre 2015, possono presentare domanda, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse
Gestioni previdenziali, ferma la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza
del relativo trattamento pensionistico.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Nota 2 dicembre 2014, n.30. Derogabilità ai
limiti di carattere quantitativo alla stipula di contratti a termine da parte della contrattazione
collettiva di prossimità, a norma dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011).
Nota
In relazione alle limitazioni numeriche per la stipula di contratti a termine che sono state introdotte dal D.L.
20 marzo 2014, n. 34, convertito in legge n. 78/2014, in relazione alla possibilità di deroga in virtù di quanto
previsto dall’articolo 8 del decreto legge n. 138/2011, il Ministero ha precisato che - fermo il rispetto delle
finalità prefigurate in tale decreto - l’intervento della contrattazione di prossimità non potrà comunque
rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla legislazione o dalla contrattazione nazionale ma solo
prevederne una diversa modulazione.
INPS Messaggio n. 9357 del 3 dicembre 2014. Dipendenti Pubblici prestiti di importo non
rilevante per fare fronte a esigenze improvvise e urgenti.
Nota
Si tratta dei cosiddetti "piccoli prestiti", rimborsabili in un numero di rate mensili variabili da 12 a 48, a
seconda dell'importo richiesto:
- una mensilità media netta di stipendio o di pensione per i prestiti annuali, da restituire in 12 rate mensili.
Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio o della
pensione può chiedere una somma fino a due mensilità, fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto
cedibile;
- per i prestiti biennali si può chiedere un importo pari a due mensilità medie nette di stipendio o di pensione
da restituire in 24 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni
del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a quattro mensilità, fermo restando, per i pensionati,
il limite del quinto cedibile;
- per i prestiti triennali si può chiedere un importo pari a tre mensilità medie nette di stipendio o di pensione
da restituire in 36 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre trattenute in corso per cessioni
del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a sei mensilità, fermo restando, per i pensionati, il
limite del quinto cedibile; - per i prestiti quadriennali si può chiedere un importo pari a quattro mensilità medie
nette di stipendio o di pensione da restituire in 48 rate mensili. Nel caso in cui il richiedente non abbia altre
trattenute in corso per cessioni del quinto dello stipendio può chiedere una somma fino a otto mensilità,
fermo restando, per i pensionati, il limite del quinto cedibile.
Rinnovo dopo il periodo minimo
Il piccolo prestito può essere rinnovato dopo che sia trascorso il periodo minimo di ammortamento,
rispettivamente di:
- 6 mesi per i prestiti annuali; 12 mesi per i prestiti biennali;
- 18 mesi per i prestiti triennali;
- 24 mesi per i prestiti quadriennali.
E' regola generale che qualora il lavoratore passi alle dipendenze di diversa amministrazione, l'Ufficio che ha
provveduto alle ritenute mensili comunichi al nuovo, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati del
prestito, il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti effettuati all'Inps Gestione Dipendenti Pubblici.
Il chiarimento Inps sul distacco sindacale
Con il messaggio l'Inps chiarisce che qualora il dipendente pubblico, dopo la concessione del prestito, sia
posto in aspettativa per incarico presso un'organizzazione sindacale, è necessario sospendere la trattenuta
per il pagamento dell'eventuale piccolo prestito , con conseguente prolungamento del piano di
ammortamento.
La trattenuta riprenderà a essere operata, dal datore di lavoro, con il rientro in servizio del beneficiario del
prestito. Pur tuttavia, qualora l'organizzazione sindacale abbia già intrattenuto rapporti assicurativi con l'Inps
e sia, pertanto, da questi accreditata presso la sede territoriale competente, sarà la stessa organizzazione
sindacale a continuare ad operare la trattenuta secondo l'originario piano di ammortamento.
In questo caso, dovranno essere operati anche tutti i relativi adempimenti e l'organizzazione dovrà
presentare la dichiarazione mensile dal giorno 15 del mese di competenza, nell'ambito della procedura
Riscossione crediti agli iscritti.
Dipartimento Funzione Pubblica Circolare 4 dicembre 2014 n. 6. Incarichi ai pensionati nella
P.A.
Nota
La circolare recepisce un principio in parte già affermato dalla Corte dei Conti (deliberazione 23/2014/Prev
della sezione centrale del controllo sugli atti del Governo) e fa salve le collaborazioni coordinate e
continuative nel novero delle attività affidabili a soggetti in quiescenza.
La distinzione tra gli incarichi di collaborazione e quelli su consulenze studi e ricerche è stata affrontata sin
dal 2005 e le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, con delibera n. 6/05, con un distinguo
più volte ripreso dai commentatori: in particolare sono stati utilizzati i parametri previsti dal Dpr 338/1994 per
distinguere gli incarichi di studio da quelli di ricerca (nel quale il prodotto consiste in uno scritto con gli esiti
della ricerca) e infine dalle consulenze, quali richieste di pareri a esperti. Le collaborazioni sono invece quei
contratti, occasionali o meno, che possono avere anche un contenuto diverso: occorre domandarsi se tutti gli
incarichi professionali esterni rientrino in tali ambiti. In realtà, le tre tipologie accennate non sembrano
esaurire il novero degli incarichi esterni come già rilevato dalla Corte dei conti della Lombardia, con delibera
111/2011, sulla figura dell'«addetto stampa-portavoce». Solitamente gli incarichi non inquadrabili tra studi,
ricerche o consulenze vengono collocati nell'ambito di una quarta figura, denominata «collaborazioni
autonome» per le quali, al netto della rigorosa dimostrazione dei presupposti previsti dall'articolo 7, comma
6, del Dlgs 165/2001, il divieto ai soggetti in quiescenza non pare trovare applicazione. Sulla questione del
contenuto della prestazione, la stessa circolare richiama l'interpretazione restrittiva della Corte dei conti
(delibera 23/2014) per la quale «l'articolo 6 del Dl 90/2014 è da intendere nel senso che il divieto di conferire
incarichi esterni a soggetti in quiescenza è circoscritto agli incarichi di studio e agli incarichi di consulenza,
oltre che agli incarichi dirigenziali». Questo divieto, in quanto norma limitatrice, è da valutare alla stregua del
criterio di stretta interpretazione enunciato dall'articolo 14 delle preleggi, che non consente interpretazioni
estensive, fondate sull'analogia. Non potendo applicarsi il divieto oltre i casi espressamente indicati nella
norma limitatrice, il Collegio ha ritenuto che la fattispecie in esame (lavori di falegnameria) non rientri nel
novero di queste ipotesi e ha proceduto alla registrazione del contratto. Pare a chi scrive che, al di là del
caso di specie, ben possano verificarsi casi di prestazioni altamente qualificate e temporanee, il cui
contenuto sia di natura diversa dai casi delineati nella recente legislazione (studio, ricerca, consulenza
ovvero incarichi dirigenziali e direttivi) e per le quali, quindi, il divieto può intendersi non operante.
Circolare MEF 9 dicembre 2014. Divieto di ricevere regali sopra i 150 euro.
INPS Messaggio 10 dicembre 2014 n. 9524. Iscrizione nell'elenco delle strutture eroganti
servizi per l'infanzia valido per il biennio 2014-2015 -beneficio ex art.4, comma 24, lettera b)
della legge 28 giugno 2012, n.92.
Nota
La legge 92/12 e il successivo decreto ministeriale 22 dicembre 2012 hanno previsto la possibilità per le neo
mamme di richiedere un contributo mensile per pagare la baby sitter o la retta dell’asilo frequentato dal figlio.
In quest’ultimo caso, però, il contributo è spendibile solo se la struttura scelta compare in un apposito elenco
consultabile sul sito internet dell’Inps.
L’inserimento nell'elenco a sua volta avviene su richiesta dell’asilo. Ieri l’istituto di previdenza ha comunicato
che le strutture interessate possono presentare la domanda per il biennio 2014-15. La richiesta può avvenire
solo ed esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi del portale dell’istituto, accessibili tramite Pin
direttamente attraverso il seguente percorso: www.inps.it, servizi on line per tipologia di utente, aziende
consulenti e professionisti, elenco strutture eroganti servizi per l’infanzia, iscrizione. Le strutture già presenti
nell’elenco relativo all’anno 2013, che intendano iscriversi anche per il biennio 2014-15, dovranno accedere
alla procedura solo per confermare la permanenza dei requisiti già dichiarati in occasione della domanda
presentata per il primo anno di sperimentazione. L’iscrizione nell'elenco sarà consentita fino al 31 dicembre
2015.
INTERPELLI
Avvertenza
PRECISIAMO CHE GLI INTERPELLI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE
L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON
RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE
PUBBLICA CGIL.
Ministero del lavoro. Interpello 7 novembre 2014 n. 28 Obbligo di preavviso in caso di
dimissioni della lavoratrice madre/lavoratore padre .
Nota
L’ARIS – Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari – chiede il parere di questa Direzione generale in
ordine alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della
lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni
senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.. In particolare, l’istante chiede se la disposizione
si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al
datore di lavoro entro il compimento del terzo anno. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale
della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, occorre muovere dalla lettura dell’art. 55, comma 4 – come modificato dall’art. 4, comma
16, della L. n. 92/2012 – ai sensi del quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni
presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre
anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo di questo Ministero. In proposito, si
evidenzia che le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato
l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la
procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità
della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore. In ordine alla questione circa l’obbligo di preavviso nel
caso di dimissioni, l’art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la
lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. La disposizione, sebbene faccia riferimento
all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in
cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55,
comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale
da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni
stesse.
PARERI
Avvertenza
PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE
L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON
RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE
PUBBLICA CGIL.
ARAN 1 Dicembre 2014.
assegno ad personam.
Nota
Personale degli enti locali. Comando e divieto attribuzione
L'ARAN ha precisato che, in caso di comando del dipendente presso altro ente o amministrazione, secondo
una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, il trattamento accessorio viene corrisposto
dall'ente presso il quale il lavoratore rende la propria prestazione (con oneri a carico del medesimo ente
utilizzatore).
L'ente che utilizza il lavoratore rimborsa all'amministrazione di appartenenza gli oneri relativi al trattamento
fondamentale.
SENTENZE
Sentenza Corte di Cassazione Cassazione 20 ottobre 2014, n. 22156. L’incarico di reggenza
non incrementa la buonuscita.
Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 23813 del 7 novembre 2014. ll sciopero
delle mansioni e' illegittimo - Mentre è lecito lo sciopero dello straordinario.
Sentenza Corte di Cassazione n. 24280 del 15 dicembre 2014.
amministrazione (da ente locale a stato:) va pagato subito il TFS maturato.
Nota
Passaggio di
Alcune dipendenti di un Comune hanno sostenuto un concorso e avendolo vinto sono state assunte da un
Ministero.
Le interessate hanno chiesto il pagamento del trattamento di fine servizio fino a quel momento maturato ma
è stato opposto il diniego, sulla base della legge 662/1996 (esattamente art.1, co. 267) che modificando il
testo unico delle norme dello Stato (decreto presidenziale 1032/1973) ha disposto che il personale civile e
militare dello Stato che effettua passaggi di amministrazioni senza soluzione di continuità ha diritto a
un’unica indennità di buonuscita alla cessazione definitiva del servizio, commisurata ovviamente sul periodo
complessivo di servizio prestato.
Dopo continue decisioni contrastanti tre le varie sezioni della Corte la questione è stata sottoposta al giudizio
delle Sezioni unite, che hanno finalmente superato le divisioni e stabilito che nel caso concreto hanno
ragione le ricorrenti.
La disposizione richiamata da Inps è “tutta interna al mondo del lavoro statale” e concerne solo la
buonuscita; non può essere applicate al caso di passaggio da un ente locale a una amministrazione statale.
La Corte ha ricordato che ormai le leggi hanno assoggettato i trattamenti di fine servizio dei dipendenti
pubblici contrattualizzati alla disciplina privatistica dettata dalla legge n.297/1982; il Tfr è ormai collegato alla
“cessazione del rapporto di lavoro subordinato” e non più all’estinzione del rapporto previdenziale.
Il Tfr è costituito da retribuzioni accantonate da percepire a fine rapporto o anche prima quando sussistono i
requisiti per pagare le anticipazioni; di conseguenza viene meno il ponte concettuale che permetteva di
sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio (Tfs), pur in presenza di un’estinzione
del rapporto di lavoro, quando ciò non implicava anche l’estinzione del rapporto previdenziale.
Il principio da applicare è il seguente: il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità premio di servizio, relativa
al rapporto di lavoro con l’ente locale, sin dal momento dell’estinzione di quel rapporto, senza che sia
necessario attendere l’estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato.
APPROFONDIMENTI
TREDICESIMA MENSILITÀ
Nel mese di dicembre di ogni anno è prevista l'erogazione di compensi, denominata tredicesima che di solito
viene erogata il 16 dicembre, fatto salvo una diversa previsione contrattuale.
Questo compenso, che matura con periodicità plurimensile, rappresenta insieme alla retribuzione diretta e a
quella in natura, ove prevista, il compenso normalmente dovuto al lavoratore nell'ambito del rapporto di
lavoro dipendente.
Correntemente rientra in questo compenso la tredicesima e la quattordicesima e/o altre gratifiche ove e se
disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale, ovvero ancora da pattuizioni individuali.
La contrattazione collettiva disciplina l'ammontare ed il pagamento della gratifica natalizia o tredicesima
mensilità.
Normalmente l'ammontare corrisponde ad una mensilità corrente in relazione ai valori in atto al momento
dell'erogazione.
La maturazione di detta mensilità aggiuntiva avviene nell'ambito dei 12 mesi precedenti quello di erogazione.
Se nell'ambito di detti dodici mesi non si sono verificate ipotesi per cui la maturazione del diritto è venuta
meno la mensilità aggiuntiva sarà erogata per intero.
In relazione a quanto detto il lavoratore che ha prestato la sua opera ininterrottamente nei predetti 12 mesi
ha diritto alla liquidazione dell'importo completo per la 13esima.
Al contrario, rapporti iniziati o cessati nell'ambito dei mesi precedenti di maturazione ovvero che abbiano
avuto ipotesi di sospensione (esempio aspettativa non retribuita), senza raggiungere l'annualità completa,
danno diritto alla liquidazione di ratei mensili correlati alla sola effettiva maturazione mensile.
Generalmente i casi di assenza che fanno maturare il diritto a tale mensilità aggiuntiva sono normati dalla
legge e dalla contrattazione.
Di seguito si riportano le assenze che fanno maturare il diritto alla mensilità aggiuntiva:
• Ferie
• Permessi retribuiti
• Festività
• Congedo di maternità obbligatorio
• Congedo matrimoniale
• Malattia e infortunio (nei limiti del periodo di conservazione del posto)
• Riposi per allattamento
• Preavviso non lavorato o sostituito dall'indennità
• Permessi per lo svolgimento di pubbliche funzioni presso i seggi elettorali
• Cassa integrazione a orario ridotto
Di seguito si riportano le assenze che non fanno maturare il diritto (Fatto salvo condizioni di miglior favore
previste dai CCNL)
• Malattia e infortunio (oltre il limite di conservazione del posto)
• Assenze ingiustificate
• Sciopero
• Permessi non retribuiti
• Aspettativa non retribuita
• Congedo parentale
• Sospensione a causa di provvedimento disciplinare
• Malattia del bambino
• Servizio militare
• Periodi di aspettativa concessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali
• Cassa integrazione a zero ore.
In occasione delle assenze è bene precisare quanto segue.
Quando le assenze retribuite sono totale carico del datore di lavoro (ferie, festività, Rol, etc.) i ratei di
mensilità aggiuntiva non subiscono alcuna decurtazione o riduzione.
Quando, invece, tali assenze derivino da astensione obbligatoria per maternità, per infortunio, per cassa
integrazione, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura, ma è a carico degli istituiti assicuratori (nella
fattispecie a seconda dei casi INPS, INAIL) che le liquidano con le competenze a loro carico.
Nel caso vi siano delle assenze che comportano il pagamento dei trattamenti economici a carico degli istituti
previdenziali ed i contratti collettivi prevedano che la retribuzione dovuta al dipendente assente debba
essere integrata dall'Azienda fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva
prestazione, si deve determinare l'importo che il datore deve aggiungere all'indennità riconosciuta dall'Istituto
tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali.
In questo caso è prassi accedere al calcolo della lordizzazione dell'indennità in carico agli Enti, salvo
eventuali pattuizioni collettive diverse.
Il calcolo che ne deriva è una riduzione del valore dell'integrazione a carico del datore di lavoro con lo scopo
di evitare che il lavoratore assente percepisca una retribuzione più alta di quella di un lavoratore presente al
lavoro.
Quindi nel mese in cui cade il pagamento l'azienda corrisponde la mensilità aggiuntiva per intero detraendo i
ratei già anticipati in conto Istituto nel caso in cui la stessa non abbia l'obbligo contrattuale di integrare la
stessa indennità.
Bisogna, inoltre, precisare che se le assenze non sono retribuite (malattie ed infortunio oltre i periodi di
comporto, astensione facoltativa post partum, scioperi, altre assenze non retribuite etc.) bisognerà detrarre
l'importo effettivamente non maturato dalla mensilità aggiuntiva determinato in ore o dodicesimi in relazione
al periodo non retribuito.
Si rammenta che la mensilità aggiuntiva di che trattasi è retribuzione imponibile a tutti gli effetti: sia da un
punto di vista previdenziale che fiscale.
Pertanto tale mensilità sconta la ritenuta previdenziale a carico del dipendente ed aliquota fiscale a
tassazione ordinaria.
Infatti in sede di ritenuta d'acconto le mensilità aggiuntive non si cumulano con la retribuzione corrente del
periodo di paga in cui vengono erogate. Di conseguenza, al momento dell'effettuazione della ritenuta
d'acconto, il datore di lavoro deve considerare separatamente tali somme e determinare la specifica base
imponibile cui applicare la corrispondente aliquota d'imposta.
La mensilità aggiuntiva rientra nell'imponibile TFR.
LE NUOVE REGOLE PER I SERVIZI DI BABY SITTING
La riforma «Fornero» (legge 92/2012), all'art. 4, comma 24, lett. b), ha previsto - quale misura sperimentale
per gli anni 2013-2015, al fine di sostenere la genitorialità e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro - la possibilità per le madri lavoratrici di optare, in luogo del congedo parentale, per voucher per
l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia
o dei servizi privati accreditati, al termine del periodo di congedo di maternità e negli undici mesi successivi.
Tuttavia, fino ad ora la misura non ha avuto molto successo ed i voucher sono risultati poco utilizzati
probabilmente per la difficoltà ad accedere al beneficio.
Si rammenta che per lo scorso anno c'è stato un click day unico nazionale, il beneficio è stato riconosciuto nei limiti delle risorse stabilite - sulla base di una graduatoria nazionale che teneva conto dell'ISEE ed ha
avuto la precedenza chi aveva l'ISEE più basso e, a parità di ISEE, chi aveva presentato per prima la
domanda.
Probabilmente all'insuccesso dei contributi per i servizi per l'infanzia ha, invece, contribuito principalmente
l'obbligo per le madri di scegliere gli asili nido fra quelli che si erano accreditati presso l'INPS.
Sulla scorta dell'esperienza passata il Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2014, ha previsto alcune novità per il biennio 2014-2015.
Innanzitutto si segnala che la richiesta potrà essere fatta non solo dalle madri dipendenti di datori di lavoro
privati e dalle iscritte alla Gestione Separata, ma anche dalle dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Altri punti non di secondaria importanza sono: l'elevazione del contributo massimo da € 300 mensili dello
scorso anno agli attuali € 600 mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi per le
iscritte alla Gestione Separata), in base alla richiesta della lavoratrice interessata e, soprattutto - almeno per
il momento - la scomparsa del riferimento all'ISEE e l'erogazione del beneficio secondo l'ordine di
presentazione delle domande.
Infine, cambiano le modalità di accesso al beneficio: un più un click day ma, le madri lavoratrici interessate,
dovranno presentare la richiesta, sempre tramite i canali telematici, entro il 31 dicembre di ciascun anno,
indicando a quale delle due opzioni intendono accedere (voucher per servizi di baby sitting o contributi per
gli asili nido) e per quante mensilità.
Si evidenzia, inoltre, che la scelta del beneficio non potrà essere variata, salvo la presentazione di una
nuova domanda entro i limiti temporali di presentazione e conseguente automatica revoca della precedente
richiesta.
Le madri che fruiranno del beneficio, subiranno una riduzione di un mese di congedo parentale fruibile, per
ogni quota mensile ricevuta.
Ad ogni modo il nuovo D.I. prevede la possibilità che, in relazione all'andamento delle domande ed alle
disponibilità residue, tali da far ritenere non sufficienti le risorse per tutte le domande presentate e
presuntivamente presentabili fino alla fine dell'anno, con successivo Decreto potrà essere indicato un valore
massimo dell'ISEE dell'anno di riferimento per accedere al beneficio ovvero, anche in via concomitante,
potrà essere rideterminata la misura del beneficio stesso.
BUONE FESTE A TUTTE E A TUTTI
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Email: [email protected]