IL GHS e il CLP (Regolamento CE n. 1272/2008)

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IL GHS e il CLP (Regolamento CE n. 1272/2008)
IL GHS e il CLP
(Regolamento CE n. 1272/2008)
Giornata di studio sul REACH
Cittadella Universitaria di Monserrato
18 Dicembre 2009
Dr. Mariano PUDDA - ARPA Sardegna
1
Che cosa è il GHS
(GLOBALLY HARMONIZED SYSTEM OF CLASSIFICATION
AND LABELLING OF CHEMICALS)
E’ Il nuovo sistema internazionale per classificare
ed etichettare sostanze e preparati pericolosi.
Tutto il mondo potrà adottare questo sistema in
modo tale che la classificazione ed etichettatura
sia unica e non ci siano più problemi di “dialogo”
tra paesi diversi (es. Europa ed USA)
2
Il GHS nasce come un programma volontario
mondiale di armonizzazione della Classificazione
ed Etichettatura delle sostanze e dei preparati
chimici (miscele) con l’obiettivo di stabilire una
base comune e coerente per il pericolo chimico
3
situazione attuale
Attualmente i prodotti chimici sono regolati da
diversi sistemi di classificazione in relazione a
diversi settori interessati (ambienti di lavoro,
trasporto, commercio, ecc..)
diverse normative di riferimento (nazionali,
comunitarie e internazionali)
Tali differenze non sono più giustificabili
4
situazione attuale: un esempio
Sostanza – tossicità acuta orale
LD50 = 257 mg/kg
GHS
Trasporto
EU
USA
Canada
Australia
India
Giappone
Malaysia
Thailandia
New Zeland
China
Corea
Pericolo (Teschio e tibie incrociate) categoria 3
Liquido: bassa pericolosità; solido: non pericoloso
Nocivo (Croce di S . Andrea)
Tossico
Tossico
Nocivo
Non - tossico
Tossico
Nocivo
Nocivo
Pericoloso
Non pericoloso
Tossico
5
esigenze
SISTEMI DIVERSI
obbligano i produttori ad adeguare i sistemi di classificazione
a seconda dei paesi in cui producono o esportano.
Necessità di una base comune per
identificazione
comunicazione
classificazione
etichetta
scheda di sicurezza
del pericolo chimico
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cenni storici
Il lavoro sul GHS è cominciato con la Conferenza delle
Nazioni Unite “Ambiente e sviluppo sostenibile”, tenutasi a
Rio de Janeiro nel giugno 1992.
Tra i vari programmi per una corretta gestione delle
sostanze dal punto di vista ambientale era stato previsto un
programma di azione intitolato “Armonizzazione della
classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche”
La prima versione del GHS, altrimenti conosciuto come The
Purple book, è stata pubblicata nel 2003, rivista nel 2005 e
poi nel 2007.
Sito Ufficiale:
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/officialtext.html
7
OBIETTIVI
migliorare la protezione della salute umana e
dell'
ambiente, creando un sistema internazionale
comprensibile di comunicazione del pericolo.
fornire criteri riconosciuti di classificazione per i
paesi senza un sistema esistente.
agevolare il commercio internazionale di sostanze
chimiche i cui rischi siano stati adeguatamente
valutati e individuati su base internazionale.
8
SISTEMI PRESI A RIFERIMENTO:
Raccomandazioni ONU sul trasporto
Direttive Europee su sostanze e preparati
Normativa Canadese su ambienti di lavoro,
consumatori e pesticidi
Normativa USA su ambienti di lavoro,
consumatori e pesticidi
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CRITERI PER L’ARMONIZZAZIONE
MANTENERE i livelli di protezione esistenti
Classificazione basata sulle caratteristiche
intrinseche della sostanza (pericolo e NON
rischio)
TUTTI i sistemi dovranno essere modificati
10
flessibilità
I criteri e i valori limite che definiscono le
varie classi e categorie di pericolo sono
uguali per ogni tipo di regolamentazione
Ogni regolamentazione può decidere di
escludere dal suo campo di applicazione
alcune classi e categorie.
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Cosa cambia per sostanze
e preparati pericolosi
1. Vengono modificati i criteri per la classificazione delle
sostanze e dei preparati pericolosi
2. Si aggiungono nuove informazioni come “avvertenze”
3. Vengono modificate le frasi di rischio e i consigli di
prudenza
4. Si sostituiscono i simboli di pericolo con pittogrammi
12
IL SISTEMA UE PRIMA DEL REGOLAMENTO CLP
Il sistema UE per la classificazione, etichettatura e
imballaggio (ancora utilizzato) è stato sviluppato negli
ultimi 40 anni e si basa su tre strumenti principali:
La Direttiva sulle Sostanze Pericolose (67/548/CEE
che ha avuto 31 adeguamenti al progresso tecnico
(ATP).
La Direttiva sui Preparati Pericolosi (1999/45/CE)
L’Allegato II del Regolamento REACH; (inizialmente la
Direttiva sulle Schede di Sicurezza - 91/155/CEE)
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sistema UE
GHS - Similitudini
sistema equivalente di comunicazione del
pericolo (etichettatura e scheda di
sicurezza)
coprono approssimativamente gli stessi
pericoli
criteri di classificazione simili
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sistema UE
GHS - Differenze
Il GHS definisce altre classi di pericolo e usa
parzialmente altri criteri e altri valori limite
Cambia alcuni elementi di etichettatura
Usa un approccio differente per le miscele
Aggiunge nuove informazioni come
“avvertenze”
Si sostituiscono i simboli di pericolo con
pittogrammi
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sistema UE
GHS
Esempio: valutazione di tossicità acuta orale
16
sistema UE
GHS
Esempio di applicazione all’etichettatura
Etichettatura GHS
Categoria di avvertenza Indicazione pittogramma
pericolo
di pericolo
1
Fatal if
Pericolo
swallowed
(danger)
H 301
Attuale etichettatura UE
Indicazione
di pericolo
T+
Frase di
rischio
Simbolo
R28 Molto
tossico in
caso
d'
ingestione
17
sistema UE
GHS
CANCEROGENI
Attuale etichettatura UE
R45 può provocare il cancro
R49 può provocare il cancro per inalazione
R46 può provocare alterazioni genetiche
ereditarie
R40 possibilità di effetti cancerogeni -
Etichettatura GHS
può provocare il cancro/sospetto di
può provocare alterazioni genetiche/sospetto
può provocare effetti tossici al sistema
riproduttivo
provoca/può provocare danni a organi target
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GHS = programma volontario mondiale di
armonizzazione
L’Unione Europea ha deciso di adottare formalmente
il nuovo sistema di classificazione, mediante il
cosiddetto regolamento CLP:
Regolamento CE n. 1272/2008 del 16/12/2008
Classification, Labelling and Packaging of
substances and mixtures
[pubblicato in G.U.C.E. il 31/12/2008]
che prevede una fase di transizione, con la successiva abrogazione definitiva delle attuali normative in
materia di classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi.
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PERIODO DI TRANSIZIONE
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Struttura: 7 titoli per un totale di 62 articoli + 7 allegati
Titolo I: Questioni generali
Titolo II: Classificazione dei pericoli
Titolo III: Comunicazione dei pericoli per mezzo della
etichettatura
Titolo IV: Imballaggio
Titolo V: Armonizzazione della classificazione e della
etichettatura delle sostanze e inventario delle
classificazioni e delle etichettature
Titolo VI: Autorità competenti e attuazione
Titolo VII: Disposizioni comuni e finali
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Allegati
Allegato I - Disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura
delle sostanze e delle miscele pericolose.
Allegato II - Disposizioni particolari relative all'
etichettatura e
all'
imballaggio di talune sostanze e miscele.
Allegato III - Elenco delle indicazioni di pericolo, informazioni
supplementari sui pericoli ed elementi supplementari dell'
etichetta.
Allegato IV - Elenco dei consigli di prudenza
Allegato V - Pittogrammi di pericolo
Allegato VI - Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune
sostanze pericolose
Allegato VII - Tabella di conversione dalla classificazione secondo la
direttiva 67/548/CEE alla classificazione secondo il presente
regolamento
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L’Allegato VI
fa riferimento al 29°ATP (in quanto recepito da TUTTI
gli stati membri) della 67/548/CEE (in Italia con il D.M.
del 16 ottobre 2007 (G.U. n. 79 del 3 aprile 2008).
alcune sostanze hanno già subito un aggiornamento della
classificazione con il 30°e il 31°ATP che sono stati
pubblicati come direttive: (2008/58/CE e 2009/2/CE)
il 30°e il 31°ATP sono stati recepiti nel nel 1°ATP del
Regolamento CLP ossia il Regolamento CE n. 790/2009
del 10 agosto 2009, pubblicato in GUCE il 05/09/2009,
che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008
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IL REGOLAMENTO CLP (Classification/Labelling/Packaging)
Si uniforma ai principi generali del GHS Armonizzando i criteri per la
classificazione e le norme relative alla etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele pericolose.
Si applica per la classificazione di sostanze e miscele, inclusi i biocidi e gli
antiparassitari e riguarda l’immissione in commercio e l’uso
assicura la coerenza con il Regolamento REACH;
prevede un passaggio il più possibile non traumatico dal sistema corrente al
nuovo sistema;
Evita di alterare gli scopi e il livello di protezione rispetto al precedente sistema
UE
Assicura una consistenza con le norme di trasporto
Subentra all’Allegato I della Dir. 67/548/EEC
Subentra al Titolo XI (Inventario di Classificazione ed Etichettatura) del Reg.
REACH
Si avvicina il più possibile al formato e alla terminologia GHS, ad esempio
usando il termine “miscela” invece di “preparato”, pur mantenendo i concetti su
cui si basano il Regolamento REACH e la legislazione comunitaria.
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Inoltre:
Include tutte le Classi di Pericolo del GHS
NON include le categorie che non fanno parte del
sistema UE precedente
Mantiene i “casi” del sistema UE non previsti dal
sistema GHS:
– Pericolo per lo strato di ozono
– Regole speciali di etichettatura (Allegato II), ad es:
EUH014 [R14] Reagisce violentemente con l’acqua
EUH066 [R66] L’esposizione ripetuta può provocare
secchezza e screpolature della pelle
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Obbliga (art. 4)
Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle a classificare
(in conformità al titolo II) le sostanze e le miscele prima
di immetterle sul mercato
I fornitori ad etichettare e imballare le sostanze e le
miscele immesse sul mercato
I fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori a
classificare le sostanze non immesse sul mercato
soggette all’obbligo di registrazione o notifica ai sensi del
regolamento REACH.
I fabbricanti e gli importatori a notificare all’agenzia
(ECHA) tali classificazioni ed elementi dell’etichetta
qualora questi non siano stati comunicati all’agenzia
nelle domande di registrazione ai sensi del REACH.
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Altre disposizioni generali
Se una sostanza o miscela è classificata come
pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o
miscela sia etichettata e imballata conformemente ai
titoli III e IV prima di immetterla sul mercato.
i distributori possono utilizzare la classificazione di una
sostanza o una miscela derivata in conformità del titolo II
da un attore della catena d’approvvigionamento.
Gli utilizzatori a valle possono utilizzare la classificazione
di una sostanza o una miscela derivata in conformità del
titolo II da un attore della catena d’approvvigionamento,
a condizione che non ne modifichino la composizione.
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Il regolamento inoltre
Stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive
classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di
etichettatura armonizzati a livello comunitario.
Prevede un inventario (C&L inventory) Istituito e
mantenuto dall’agenzia ECHA delle classificazioni e
delle etichettature di sostanze, costituito da tutte le
notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate. (ai
sensi dell’art. 40 ogni fabbricante o importatore che
immette sul mercato una sostanza rispondente ai
criteri dell’art. 39 deve notificare all’agenzia tutta una
serie di informazioni.
28
Esclusioni dal campo di applicazione del regolamento CLP
Medicinali come definiti nella direttiva 2001/83/CE
Medicinali veterinari come definiti nella dir. 2001/82/CE
Prodotti cosmetici come definiti nella dir. 76/768/CEE
Alimenti e mangimi come definiti nel regol. CE 178/2002
Sostanze e miscele radioattive (ambito 96/29/Euratom)
Sostanze o miscele assoggettate a controllo doganale in transito o
in deposito temporaneo.
Sostanze intermedie non isolate
sostanze e miscele usati ai fini di ricerca e sviluppo, non immesse
sul mercato.
I rifiuti quali definiti nella direttiva 2006/12/CE non costituiscono
una miscela, una sostanza o un articolo, ai sensi dell’articolo 2.
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ENTRATA IN VIGORE (Art. 62)
Il regolamento e’ entrato in vigore il ventesimo
giorno dopo la sua pubblicazione in GUCE
secondo quanto disposto dall’art. 62 del
regolamento stesso (ovvero il 20 gennaio 2009)
I titoli II, III e IV si applicano alle sostanze a
decorrere dal 1°dicembre 2010 e alle miscele a
decorrere dal 1°giugno 2015.
30
Definizioni
Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti allo
stato naturale od ottenuti per mezzo di un processo di
fabbricazione, compresi gli additivi necessari a
mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal
procedimento utilizzato ma esclusi i solventi che
possono essere separati senza comprometterne la
stabilità o modificarne la composizione.
Miscela: una miscela o una soluzione composta da due
o più sostanze.
Articolo: un oggetto a cui, durante la produzione, sono
dati una forma, una superficie o un disegno particolari
che ne determinano la funzione in misura maggiore della
sua composizione chimica.
31
Segue Definizioni
Classe di pericolo: natura del pericolo fisico, per la salute o
per l’ambiente.
Categoria di pericolo: suddivisione dei criteri entro ciascuna
classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo
Indicazione di pericolo: frase attribuita a una classe e
categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una
sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di
pericolo (sostituisce la frase R)
Esempio:
H222 – aerosol altamente infiammabile
H226 – liquido e vapori infiammabili
H319 – provoca grave irritazione oculare.
Pittogramma: una composizione grafica comprendente un
simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o
colore di fondo, destinata a comunicare informazioni
specifiche sul pericolo in questione.
32
Pittogrammi
33
Segue Definizioni
Avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità
del pericolo per segnalare al lettore un potenziale pericolo:
esistono due gradi di pericolo.
Pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi
Attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi
Consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le
misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli
effetti nocivi dell’esposizione a una sostanza o miscela
pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento
(sostituisce la frase S)
Esempio
P305 – in caso di contatto con gli occhi:
P313 – consultare un medico.
34
classificazione
Le classi di pericolo previste dal sistema
comprendono:
aspetti chimico-fisici
aspetti sanitari
aspetti ambientali
35
Classi di Pericolo di tipo fisico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Esplosivi
(6 categorie o divisioni)
Gas infiammabili
(2 categorie)
Aerosol infiammabili (2 categorie)
Gas comburenti
(1 categoria)
Gas sotto pressione (4 gruppi) [compresso-liquefatto refrigeratoliquefatto
Liquidi infiammabili
(3 categorie)
Solidi infiammabili
(2 categorie)
Sostanze autoreattive
(7 tipi) [a – b – c – d – e – f - g]
Liquidi piroforici
(1 categoria)
Solidi piroforici
(1 categoria)
Sostanze autoriscaldanti
(2 categorie
Sostanze che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili (4 cat.)
Liquidi comburenti
(3 categorie)
Solidi comburenti
(3 categorie)
Perossidi organici
(7 tipi) [a – b – c – d – e – f - g]
Corrosivi per i metalli
( 1 categoria)
36
Classi di Pericolo per la salute
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tossicità acuta
Corrosione/irritazione cutanea
4 categorie
2 categorie (corrosivo e irritante +
3 sottocategorie x corrosivo
Danni rilevanti dell’occhio /irritazione dell’occhio
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenicità delle cellule germinali
Carcinogenicità
2 categorie (1A effetti noti - 1B effetti
presunti ) e 2 (effetti sospetti)
7.
8.
9.
10.
Tossicità riproduttiva
Tossicità sistemica su organo bersaglio (per singola esposizione)
Tossicità sistemica su organo bersaglio (per esposizione prolungata)
Tossicità per aspirazione
37
Classi di Pericolo per l’ambiente
1.
2.
Tossicità acquatica acuta
Tossicità acquatica cronica
38
ESEMPIO: Categorie di pericolo per la tossicità acuta e corrispondenti
stime della tossicità acuta (STA )
i valori possono essere espressi come DL50 (orale e cutanea) CL50 o in stime di tossicità acuta
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L’etichetta
Nome, indirizzo e n°telefonico fornitore
Quantità nominale della sostanza
Identificazione del prodotto
Pittogramma
Avvertenza
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
Dimensioni
Capacità dell’imballaggio
Dimensioni in mm
Sotto i 3 litri
Almeno 52 x 74
> 3 e < 50 litri
Almeno 74 x 105
> 50 e < 500 litri
Almeno 105 x 148
> 500 litri
Almeno 148 x 210
40
etichetta
IDENTIFICAZIONE DEL
PRODOTTO
Per le SOSTANZE: identità chimica
Per le MISCELE: identità chimica di tutti i componenti
pericolosi
Il termine utilizzato è lo stesso che figura nella scheda dei
dati di sicurezza prevista dal regolamento REACH
41
etichetta
Pittogramma Composizione grafica che include un
simbolo ed altri elementi grafici (bordo e sfondo)
destinato a dare un’informazione specifica
CARATTERISTICHE
forma: rombo
COLORI
simbolo: nero
sfondo: bianco
bordo: rosso
DIMENSIONI
Almeno 1/15 della superficie
dell’etichetta e non meno di 1 cm2
Esempio di pittogramma:
“irritante per la pelle”
42
etichetta
Avvertenza (Parola che indica il livello relativo del
rischio e allerta il lettore dell’etichetta per il potenziale
rischio.
“PERICOLO”
(per le categorie di rischio più elevato)
“ATTENZIONE”
(per categorie di rischio inferiore)
43
etichetta
Indicazioni di pericolo frase assegnata a una classe di
pericolo che descrive la natura dei pericoli di un prodotto
pericoloso, compreso il grado di pericolo.
(codice univoco "Hxxx" che identifica ogni dichiarazione di pericolosità.)
Esempi:
kl
"Facilmente infiammabile liquido e vapore" (H225);
"Tossico a contatto con la pelle" (H311);
"Nocivo per la vita acquatica" (H402).
44
etichetta
Consigli di prudenza frasi (e/o pittogrammi) che
descrivono misure precauzionali che dovrebbero essere
adottate per prevenire o ridurre al minimo gli effetti negativi
derivanti da esposizione ad un prodotto pericoloso, da
stoccaggio improprio o da manipolazione di un prodotto
pericoloso.
(codice univoco “Pxxx“ che identifica ogni consiglio di prudenza.)
generali (codice “P1xx”)
prevenzione (codice “P2xx”)
risposta in caso di fuoriuscita o
esposizione (codice “P3xx”)
stoccaggio (codice “P4xx”)
smaltimento (codice “P5xx”)
Esempi di pittogrammi di prudenza
45
Esempio di elementi per l’etichetta di un gas sotto pressione
46
Esempio di elementi per l’etichetta di una sostanza con tossicità acuta
47
Esempio di elementi per l’etichetta di una sostanza pericolosa per
l’ambiente
48
Esempio: – Eptano numero EC: 250-610-8
PERICOLI
H225
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P210
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate — Non fumare.
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
P301+P310 In caso di INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
P302+P352 Incaso diCONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P304+P340 In caso di INALAZIONE: trasportare l'
infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in
posizione che favorisca la respirazione.
P273 Non disperdere nell’ambiente.
49
schede di sicurezza
Forniscono informazioni esaustive
di una sostanza e/o miscela per
l'
uso in luoghi di lavoro
Le informazioni fornite consentono al datore di lavoro:
- di sviluppare, per la tutela dei lavoratori, misure specifiche
per il posto di lavoro;
- di prendere in considerazione misure volte a proteggere
l'
ambiente;
50
schede di sicurezza
16 punti obbligatori
1 identificazione sostanza/preparato e della società produttrice
2 indicazione dei pericoli
3 composizione e informazione ingredienti
4 misure di primo soccorso
Inversione dei punti 2 e 3
5 misure antincendio
6 provvedimenti in caso di fuoriuscita accidentale
7 manipolazione e stoccaggio
8 controllo dell’esposizione e protezione individuale
9 proprietà chimico fisiche
10 stabilità e reattività
Indicazioni e
11 informazioni tossicologiche
informazioni di pericolo
12 informazioni ecologiche
13 considerazioni sullo smaltimento
secondo il sistema
14 informazioni sul trasporto
15 informazioni sulla regolamentazione
16 altre informazioni
GHS
51
52
53
54
55
valutazione impatto
OGNI AZIENDA DEVE:
aggiornare il programma di classificazione ed
etichettatura
riclassificare migliaia di ricette
riformulare il prodotto
cambiare le etichette pre-stampate
stampare le nuove etichette
eliminare le vecchie etichette e le vecchie litografie
rietichettare i contenitori
preparare le nuove SDS (in italiano) + traduzioni
distribuire le nuove SDS
56
Inventario delle classificazioni Art. 39 e 40
Ogni fabbricante o importatore, o gruppo di fabbricanti o
importatori («il notificante»), che immette sul mercato
una sostanza che risponde ai seguenti requisiti …
a) sostanze soggette a registrazione a norma del
regolamento (CE) n.
1907/2006;
b) sostanze che rientrano nell'
ambito di applicazione
dell'
articolo 1, rispondenti ai criteri di classificazione
come pericolose.
57
NOTIFICA all'
agenzia ECHA le seguenti informazioni
a)l'
identità del notificante o dei notificanti responsabili dell'
immissione sul
mercato
b) l'
identità della sostanza o delle sostanze, come specificato ai punti da 2.1
a 2.3.4 dell'
allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH);
c) la classificazione della sostanza o delle sostanze conformemente
all'
articolo 13;
d) nel caso in cui una sostanza sia stata classificata in alcune ma non in tutte
le classi di pericolo o differenzazioni;
e) i limiti di concentrazione specifici o i fattori M,
58
Le informazioni precedenti non sono notificate se sono già
state comunicate all'
agenzia nell'
ambito di una registrazione
a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 o se sono già
state comunicate da tale notificante.
Il notificante comunica tali informazioni nel formato
specificato all'
articolo 111 del regolamento (CE) n.
1907/2006.
59
Inventario delle classificazioni
Tempistica
Le sostanze immesse sul mercato a decorrere dal 1°
dicembre 2010 sono notificate conformemente al
paragrafo 1 entro un mese dall'immissione sul
mercato.
Tuttavia, per le sostanze immesse sul mercato prima del
1°dicembre 2010, le notifiche possono essere
effettuate prima di tale data.
60
Inventario delle classificazioni
Voci concordate
Se la notifica di cui all'
articolo 40, ha come conseguenza l'
iscrizione
nell'
inventario di cui all'
articolo 42 di più voci per una stessa
sostanza, i notificanti e i dichiaranti si adoperano per concordare
una voce da includere nell'
inventario. I notificanti informano
l'
agenzia di conseguenza.
L'
agenzia realizza e tiene aggiornato, in forma di banca dati, un
inventario delle classificazioni e delle etichettature.
Sono incluse nell'
inventario le informazioni notificate a norma
dell'
articolo 40, paragrafo 1, e le informazioni comunicate nel
quadro di registrazioni effettuate in applicazione del regolamento
(CE) n. 1907/2006 (REACH).
61
Inventario delle classificazioni
Le informazioni contenute nell'
inventario che
corrispondono alle informazioni di cui all'
articolo 119,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006
(REACH) sono accessibili al pubblico.
L'
agenzia consente l'
accesso alle altre informazioni
riguardanti ogni sostanza inclusa nell'
inventario ai
notificanti e ai dichiaranti che hanno comunicato
informazioni su tale sostanza.
62
scadenze Regolamento CLP
63
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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