1. La vicenda Con la sentenza del 15-5

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1. La vicenda Con la sentenza del 15-5
Capitolo Primo
Dreaming California: la Corte federale
ammette il matrimonio same-sex
Sommario: 1. La vicenda. - 2. Corte Suprema della California, 15-5-2008. - 3.
Corte d’Appello federale, 7-2-2012.
1. La vicenda
Con la sentenza del 15-5-2008, nel caso In re Marriage Cases
[Six Consolidated Appeals], 43 Cal. 4th 757 (2008), la Corte suprema californiana ha stabilito che l’esistenza di due regimi diversi e
separati per le coppie eterosessuali e per quelle omosessuali costituisce una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, in
quanto tale incompatibile con il principio di uguaglianza e, dunque,
incostituzionale.
Con un referendum del novembre 2008 (Proposition 8) il popolo
californiano ha approvato un emendamento alla Costituzione dello
Stato inserendo una riserva legale in materia matrimoniale limitata
alle coppie di sesso opposto («Only marriage between a man and
a woman is valid or recognized in California»).
Con la pronuncia resa nel caso Strauss vs. Horton, 46 Cal. 4th
364 (2009), la Corte suprema ha valutato nuovamente la questione
della compatibilità di tale emendamento, dichiarandolo legittimo.
Persa la causa di fronte ai giudici statali i ricorrenti si sono rivolti alla Corte distrettuale, facendo valere la violazione dell’Equal
protection clause contenuta nel XIV emendamento. Il giudice federale ha dato ragione ai ricorrenti in Perry vs. Schwarzenegger, 704,
F. Supp. 2d 921 (N.D. Cal. 2010) (cfr. WINKLER, Ancora sul rifiuto
in Italia di same-sex marriage straniero: l’ennesima occasione mancata, in Dir. fam. e delle persone, 2011, 3, 1240 s.).
Da ultimo, la United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, nel caso Perry vs. Brown, 7.2.12, ha stabilito, con una maggio-
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Capitolo Primo
ranza di due giudici a uno, che il referendum sulla Proposition 8 è
incostituzionale perché violativo delle Due process e delle Equal
protection clauses previste dal 14° emendamento della Costituzione
federale. La questione, tuttavia, non è ancora conclusa, perché sono
ancora possibili impugnazioni davanti all’adunanza plenaria della
Ninth Circuit quanto alla Corte Suprema.
2. Corte Suprema della California, 15-5-2008
Secondo la pronuncia in commento, «alla luce della natura dei
diritti sostanziali sottesi al diritto al matrimonio — e alla loro importanza centrale nell’opportunità di ciascun individuo di vivere una vita
felice, piena e soddisfacente come membro a pieno titolo della società — la costituzione californiana deve essere interpretata a garantire questo diritto civile fondamentale a tutti gli individui e le
coppie, senza riguardo al loro orientamento sessuale».
La Corte Suprema della California mette a confronto, sul piano
normativo e sociale, le domestic partnership, figura giuridica alla
quale possono accedere le coppie omosessuali per regolarizzare la
loro unione, con l’istituto matrimoniale, al fine di verificare se, sotto
il profilo del riconoscimento sociale, dei diritti e dei doveri le due
fattispecie siano equiparabili.
La legislazione sulle domestic partnership è stata estesa anche
alle coppie omosessuali, e prevede talune differenze rispetto al
matrimonio (ad es., la residenza comune per le domestic partnership
non è richiesta per il matrimonio; per registrarsi come convivente è
opportuno avere la maggiore età compiuta, mentre nel caso del
matrimonio i minori di 18 anni possono sposarsi anche se è necessario il consenso dei genitori; per costituire una domestic partnership
i due partner devono sottoscrivere una dichiarazione da depositare
presso gli uffici preposti, mentre per sposarsi è necessaria una licenza matrimoniale e un certificato che dimostri l’avvenuto matrimonio, ecc.).
Tuttavia, stante l’importanza, per un individuo, di vivere una vita
felice e soddisfacente come un membro riconosciuto dalla società
a pieno titolo, la Costituzione della California — secondo la Corte
suprema — deve essere interpretata nel senso di garantire questo
Dreaming California: la corte federale ammette il matrimonio same-sex
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diritto civile fondamentale a tutti gli individui e alle coppie senza considerare il loro orientamento sessuale.
Il diritto di sposarsi è sempre stato riconosciuto solamente alle
coppie eterosessuali, ma — precisa la Corte — la tradizione non
è una giustificazione sufficiente per confermare l’esclusione di
questo diritto costituzionale fondamentale.
Del resto, vi è stata una profonda trasformazione del trattamento
legale delle persone e delle coppie omosessuali: la California, ripudiando la concezione tradizionale dell’omosessualità come malattia
mentale, ha messo in piedi politiche indirizzate al riconoscimento
degli stessi diritti e della dignità di tutti gli individui senza alcuna
considerazione del loro orientamento sessuale, che riconoscono le
persone omosessuali pienamente capaci di manifestare amore e
stabilire relazioni che possano condurre alla fondazione di una famiglia o alla presa di responsabilità della cura e della crescita di
bambini.
I giudici californiani, quindi, hanno affermato che l’orientamento
sessuale non è motivo sufficiente per aumentare o restringere legalmente i diritti civili individuali.
Quest’affermazione non comporta alcun travalicamento dei confini tra attività giudiziaria e attività legislativa. I giudici californiani,
infatti, hanno preso atto dei mutamenti sociali, adeguando in via
interpretativa — non è in ciò che consiste il proprium dell’attività
giurisdizionale? — ai tempi, affermando che, nonostante la tradizione consideri il matrimonio come un negozio giuridico concluso da
due persone di sesso opposto, questa tradizione è ormai superata,
e non può più fondare alcuna distinzione/discriminazione basata
sull’orientamento sessuale.
Non si tratta, insomma, di giudici che esorbitano dalle loro funzioni, ma di giudici che interpretano la sensibilità dei tempi anticipando i tempi (spesso lunghi) del legislatore.
3. Corte d’Appello federale, 7-2-2012
La IX Corte d’appello federale con una decisione del 7-2-2012
(caso Perry c. Brown) ha confermato la sentenza della corte distrettuale, stabilendo che la Proposition 8 — che ha cancellato dalla
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Capitolo Primo
Costituzione della California il diritto di sposarsi alle persone dello
stesso sesso — ha violato il 14° emendamento della Costituzione
degli Stati Uniti.
I cittadini della California hanno utilizzato il potere di iniziativa
(legislativa) per colpire una minoranza e privarli di un diritto che
possedevano, violando così la clausola Equal protecion clause del
14° emendamento.
In questo caso i giudici non erano chiamati a decidere se, in base
alla Costituzione degli Stati Uniti, poteva essere vietato alle coppie
dello stesso sesso il diritto di sposarsi, in quanto in base alla legge
della California che disciplina le domestic partnership le coppie
dello stesso sesso hanno, di fatto, già gli stessi diritti delle coppie
eterosessuali (sia pure con alcune differenze, come sopra evidenziato). Il risultato che è stato ottenuto dal Proposition 8 è stato
quello di togliere l’etichetta di «matrimonio», precedentemente riconosciuta dalla Corte Suprema della California, alle unioni omosessuali, pur mantenendo in capo ai partner i diritti che da esso derivano.
Così facendo, il Proposition 8 non è stato ragionevolmente promulgata per promuovere la crescita dei figli da parte dei genitori
biologici, per incoraggiare una procreazione responsabile, per procedere in modo cauto con i cambiamenti sociali, per proteggere la
libertà religiosa o per controllare l’educazione dei giovani, ma soltanto per ridurre lo status e la dignità umana degli omosessuali e
riclassificare in maniera ufficiale le loro relazioni e famiglie come
inferiori a quelle delle coppie formate da persone di sesso diverso.
Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo 13 marzo 2012
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Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo 13 marzo 2012
sulla parità tra donne e uomini nell’Unione europea - 2011
(2011/2244(ini)) (Stralcio) (1)
(1) Il testo riportato è tratto dal sito www.europarl.europa.eu/portal/it
Il Parlamento europeo,
[…]
A. considerando che la parità tra uomini e donne è un principio fondamentale
dell’Unione europea, sancito nel trattato sull’Unione europea, e che l’Unione si è
data il compito specifico di integrare il principio di uguaglianza di genere in tutte le
sue attività; che, nonostante i graduali progressi in questo campo, persistono ancora molte disuguaglianze tra donne e uomini;
[…]
N. considerando che i progressi per il raggiungimento dell’uguaglianza di genere sono stati incredibilmente lenti, soprattutto per quanto concerne l’uguaglianza
economica; che i leader politici devono andare oltre il semplice sostegno formale,
rendendola una priorità nel quadro delle loro strategie economiche;
[…]
T. considerando che le famiglie nell’UE sono diverse e comprendono genitori
coniugati, non coniugati e in coppia stabile, genitori di sesso diverso e dello stesso
sesso, genitori singoli e genitori adottivi che meritano eguale protezione nell’ambito della legislazione nazionale e dell’Unione europea;
U. considerando che la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa
Test-Achats dimostra la necessità di disposizioni precise, chiare e inequivocabili
nella legislazione in materia di uguaglianza di genere;
V. considerando che il divario di genere è minore prima della formazione della
famiglia e aumenta quando gli individui formano una coppia; che il tasso di occupazione delle donne diminuisce alla nascita del primo figlio e che gli svantaggi sul
mercato del lavoro si accumulano nelle prime fasi del loro ciclo di vita, in relazione
alla cura dei figli che, in una fase successiva, diventa assistenza agli anziani, sfociando spesso in povertà lavorativa;
[…]
Pari indipendenza economica
[…]
5. invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo tra i
paesi in cui già vige una legislazione in materia, al fine di garantire un trattamento
equo per quanto concerne il lavoro, la libera circolazione, l’imposizione fiscale e la
previdenza sociale, la protezione dei redditi dei nuclei familiari e la tutela dei bambini;
6. si compiace dell’adozione della direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del
principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e invita gli Stati membri ad assicurare la sua piena e puntuale attuazione;
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Appendice normativa
7. si rammarica dell’adozione da parte di alcuni Stati membri di definizioni restrittive di “famiglia” con lo scopo di negare la tutela giuridica alle coppie dello
stesso sesso e ai loro figli; ricorda che il diritto dell’UE viene applicato senza discriminazione sulla base di sesso o orientamento sessuale, in conformità della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
[…]
Governance
[…]
62. chiede alla futura presidenza del Consiglio di sbloccare la direttiva del
Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone
indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età o l’orientamento sessuale, con l’intento di approvarla durante la Presidenza danese;
63. chiede alla Commissione di rispondere alle aspettative della risoluzione del
Parlamento europeo sul Piano d’azione che attua il programma di Stoccolma;
64. invita la Commissione a tener conto delle implicazioni della causa TestAchats nella futura legislazione, al fine di migliorare la certezza giuridica, in particolare e in relazione alla direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004,
che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
[…]
69. ribadisce il suo invito alla Commissione di mettere a punto una tabella di
marcia per la parità delle persone LGBT analoga alla tabella di marcia per la parità di genere;
[…]