CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEI BENI

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CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEI BENI
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEI BENI FUTURI
Il modello contrattuale di seguito riportato regolamenta, nei suoi aspetti essenziali, la vendita di
beni futuri oggetto della produzione ordinaria e/o standard dell’imprenditore.
Il modello è strutturato avendo a riferimento le transazioni commerciali tra imprenditori e dovrà
essere utilizzato, appunto, nel caso in cui oggetto del contratto sia in modo specifico un bene della
produzione standard dell’imprenditore e non la realizzazione di un bene del tutto particolare,
costruito secondo specifiche tecniche ed esigenze particolari del committente/cliente.
Questo modello contrattuale, pertanto, dovrà essere adattato nel caso in cui la vendita sia conclusa
con un consumatore finale, vale a dire: con un soggetto che acquista i beni, oggetto di contratto, per
fini personali non legati all’esercizio della sua impresa e/o professione.
In questo caso, infatti, le clausole sulla limitazione alla possibilità di opporre eccezioni di
inadempimento per rifiutare il pagamento (clausola 8), su termini di decadenza per la denuncia dei
vizi (clausola 5), su l’elezione del foro competente a decidere eventuali liti giudiziali (clausola 9),
sulla decadenza dal termine di pagamento (clausola 7), possono risultare vessatorie ai sensi dell’art.
1469 bis - 1469 ter del codice civile, se non si dimostra, ai sensi dell’art. 1469 ter IV co., che tali
clausole sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, anche se predisposte in un
modello standard utilizzato ordinariamente dall’imprenditore. Ferma, in ogni caso, la nullità della
clausola 8, anche qualora venisse dimostrata la trattativa, ai sensi dell’art. 1469 quinques, II co..
Inoltre, per i rapporti contrattuali con il consumatore si dovranno tenere in conto anche le previsioni
degli articoli da 1519 bis a 1519 nonies del codice civile, che disciplinano in modo imperativo e
inderogabile i diritti del consumatore, tra cui: la garanzia di conformità al contratto del bene
compravenduto, dovuta dal venditore per i beni al consumo, i diritti di denuncia della mancanza di
conformità del bene e di ripristino della conformità da parte del venditore, riconosciuti al
consumatore, i termini sulla decadenza e la prescrizione rispetto al suddetto diritto di garanzia in
favore del consumatore, che coincidono con i termini previsti in materia d’appalto, (sessanta giorni
dalla scoperta della mancanza di conformità, obbligo di garanzia entro due anni dalla consegna,
esteso fino a ventisei mesi in caso di doloso occultamento da parte del venditore della mancanza di
conformità).
Va infine precisato che il modello contrattuale sopra proposto riguarda l’ipotesi di un contratto
concluso presso la sede dell’imprenditore, escluse dunque la vendita a distanza, o fuori dai locali
commerciali, che comportano obblighi di informazione e di regolamentazione del diritto di recesso
da parte del consumatore che non sono stati presi in esame dal presente modello contrattuale.
Inoltre nella stipula dei contratti con il consumatore si dovrà ora tenere in considerazione
anche le disposizioni contenute nel D.Lgs 2005/206 – codice del consumo – che recepisce in
maniera organica anche la disciplina di tutela contenuta nelle disposizioni sopra richiamate
oltre ed ulteriori importanti norme, in materia di informazione del consumatore e sanzioni
per la violazione dei suoi diritti, che è bene considerare, attentamente, con un esperto, all’atto
della redazione del contratto. Il modello sotto proposto, per tanto, costituisce una traccia di
soluzione di talune problematiche, che va tuttavia esaminato nel suo impiego con un esperto.
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI FUTURI
Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale in (luogo), in data …/…./…, tra la (ditta
o denominazione sociale) con sede in ……….., P. Iva …………, in persona del suo titolare (e/o
legale rappresentante) Sig. ………….., di seguito per brevità “venditrice” e
la (ditta e/o denominazione sociale), con sede in ……………., P. Iva ……….., in persona del suo
titolare (e/o legale rappresentante pro tempore), Sig. ………….. di seguito, per brevità “acquirente”
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
1. OGGETTO
La venditrice vende all’acquirente, che acquista, i seguenti beni mobili di sua produzione:
(elenco dei beni, con specifica indicazione della quantità per ogni articolo, dimensioni, materiale
utilizzato)
aventi caratteristiche e qualità note all’acquirente, per averle in precedenza visionate.
L’elenco dei beni oggetto di contratto, la quantità, le dimensioni e il materiale specificati alla
clausola 1.1 non potranno essere modificati successivamente alla stipula del contratto da parte
dell’acquirente, se non dietro espressa richiesta scritta dello stesso ed espresso consenso scritto della
venditrice, e dopo consensuale redefinizione scritta del prezzo.
2. CONSEGNA
2.1 La consegna dei beni di cui al punto 1.1 avverrà presso la sede della venditrice, la quale si
libererà dall’obbligo di consegna rimettendo i beni oggetto di contratto al vettore, allo spedizioniere
o altro incaricato al trasporto dall’acquirente.
2.2 Le spese di trasporto si intendono a carico dell’acquirente.
2.3 A seguito di avviso scritto merce pronta, l’acquirente dovrà provvedere al ritiro dei beni oggetto
di contratto, entro 15 giorni.
Decorso il termine di cui sopra la venditrice potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 1514 cod.
civ..
2.4 Dalla rimessa dei beni al vettore, allo spedizioniere o altro incaricato al trasporto
dall’acquirente, la venditrice è liberata da ogni rischio e responsabilità relativamente ad essi.
3. TERMINI DI CONSEGNA
3.1 La consegna dei beni oggetto di contratto, dovrà avvenire secondo le scadenze di seguito
riportate:
(descrizione del bene) entro il
(descrizione del bene) entro il
ecc.
3.2 I termini di consegna precisati alla clausola 3.1 sono indicativi e non costituiscono un termine
essenziale, il mancato rispetto degli stessi non consente all’acquirente di risolvere di diritto di
contratto.
3.3 I termini di cui al punto 3.1 sono in favore della venditrice, la quale potrà inviare l’avviso di
merce pronta di cui al precedente punto 2.3, con gli effetti ivi previsti, anche prima dei termini di
cui alla clausola 3.1.
4. GARANZIE
4.1 La venditrice assicura un’accurata lavorazione dei beni oggetto di contratto; l’acquirente
consentirà le tolleranze d’uso per: gli spessori, la venatura dei legnami, la tonalità delle tinte, le
scanalature e le altre qualità dei beni oggetto di contratto.
4.2 L’acquirente dichiara di essere a conoscenza delle variazioni che possono subire i materiali
necessari alla produzione dei beni oggetto di contratto, e di accettare le stesse a fronte di
dichiarazione di corrispondente qualità e caratteristiche fatta dal fornitore alla venditrice.
5. RECLAMI
5.1 Le contestazioni formulate dall’acquirente, incluse le denunce per vizi, dovranno essere inoltrati
per lettera raccomandata, presso la sede della venditrice.
5.2 L’acquirente si impegna a denunziare, ai sensi dell’art. 1511 cod. civ., eventuali vizi o difetti
apparenti entro otto giorni dalla data di ricevimento del bene al proprio domicilio.
Qualunque indagine o denuncia effettuata dal vettore (o spedizioniere o altro incaricato al trasporto
dall’acquirente) non ha effetto nei confronti del compratore, e non costituisce esercizio dell’azione
di garanzia per suo conto. (NDR in caso di contratto concluso con un consumatore il termine per la
denunzia della mancanza di conformità sarà comunque di due mesi dal giorno della scoperta ex
art. 1519 sexies c.c.)
6. PREZZO
6.1 Il prezzo della compravendita è fissato rispettivamente in:
€ ………. + Iva cadauno/a (oppure prezzo complessivo) quanto a (descrizione del bene);
€ ………… + Iva cadauno/a (oppure prezzo complessivo) quanto a (descrizione del bene)
€ …………. + Iva ……………
ecc.
7. PAGAMENTI
7.1 Il pagamento del prezzo di cui alla precedente clausola 6.1 dovrà essere fatto dall’acquirente
entro ……. giorni dalla consegna di cui al precedente punto 3.1, e se anticipata o posticipata,
comunque entro ……… giorni dalla consegna.
7.2 L’acquirente sarà comunque dichiarato decaduto dal termine di cui alla clausola 7.1 sia nei casi
previsti dall’art. 1186 del c.c. italiano, sia nel caso in cui lo stesso acquirente subisca protesti,
ingiunzioni di pagamento, sequestri, pignoramenti (NDR nel caso di contratto concluso con il
consumatore la clausola dovrà essere oggetto di specifica trattativa tra le parti, di cui si potrà dare
atto in contratto con la seguente formula:“la presente clausola è stata oggetto di trattative ai sensi
dell’art. 1469 ter del c.c. italiano).
8. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
8.1 Anche in caso di contestazioni da parte dell’acquirente circa la mancanza di qualità o presenza
di vizi, i pagamenti indicati al precedente punto 6.1-7.1 dovranno essere regolarmente onorati
dall’acquirente valendo in favore della venditrice la clausola limitativa della proponibilità di
eccezioni di cui all’art. 1462 del c.c. italiano (NDR nel caso di contratto concluso con il
consumatore la clausola dovrà essere oggetto di specifica trattativa tra le parti, di cui si potrà dare
atto in contratto con la seguente formula:“la presente clausola è stata oggetto di trattativa ai sensi
dell’art. 1469 ter del c.c. italiano”).
9. FORO COMPETENTE
9.1 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine al presente contratto, sarà in modo
esclusivo territorialmente competente a derimere la stessa il Giudice competente per valore nel cui
ambito di competenza territoriale ha sede la venditrice.
( NDR Nel caso in cui venditrice ed acquirente abbiano sede nella stessa provincia la clausola n. 9
dovrà essere omessa e nel caso in cui il contratto sia concluso con un consumatore la clausola
dovrà essere oggetto di specifica trattativa tra le parti, di cui si potrà dare atto in contratto con la
seguente formula “la presente clausola è stata oggetto di trattativa ai sensi dell’art. 1469 ter del
c.c. italiano”).
10. RINVIO
10.1 Per quanto quivi non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni
del codice civile in materia di vendita.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
La venditrice
L’acquirente
Ai sensi dell’art. 1341 II co. del c.c. italiano si approvano espressamente le seguenti clausole (NDR
nel caso di contratto concluso con il consumatore aggiungere: “ferma la riconosciuta trattativa
sopra detta”).
7 (pagamenti, decadenza dal termine)
8 (clausola solve et repete)
9 (foro competente)
L’acquirente