regolamento per la selezione, l`assunzione e l

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regolamento per la selezione, l`assunzione e l
PROCEDURA GESTIONALE
PG 23BG
Selezione, assunzione, inserimento del Rev. 0 del gen-14
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personale
0
REV.
31.01.2014
DATA
emissione
DESCRIZIONE
Dott.sa Carolina Magnani
PREPARATO
Il Direttore Generale
Dott. Alberto Cambiaghi
VISTATO
REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE, L’ASSUNZIONE E
L’INSERIMENTO DEL PERSONALE, ASSEGNAZIONE INCARICHI
INTERNI ED ESTERNI
Approvato dal CDA nella seduta del 18.02.2014
INDICE:
CAPO I - Disposizioni Generali
1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2
PRINCIPI GENERALI
CAPO II - Procedura di reclutamento del personale dipendente
3
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELLE SELEZIONI
4
COMMISSIONE ESAMINATRICE
5
GRADUATORIA E CONTRATTI DI LAVORO
6
RECLUTAMENTO DI PERSONALE DA INQUADRARE IN POSIZIONE DIRIGENZIALE
CAPO III - Contratti di lavoro a progetto, tirocinio formativo, apprendistato e
incarichi professionali
7
LAVORO A PROGETTO, TIROCINIO FORMATIVO E APPRENDISTATO
8
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
9
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A PROPRI DIPENDENTI
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CAPO I
Disposizioni Generali
1.
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.La presente procedura descrive i criteri e le modalità da seguire nel processo di selezione
di personale dipendente, in attuazione dell'art. 18, secondo comma, D.L. 112/2008,
convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di definire con proprio provvedimento in quanto Società a totale partecipazione pubblica - criteri e modalità per il reclutamento
del personale e per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi, anche di
derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Tale regolamento ha validità regolamentare essendo stato approvato dal CDA del…….
Il regolamento ha validità dalla data di approvazione da parte del CDA.
2. La presente procedura definisce i criteri per l'assunzione di personale dipendente
con contratti a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in relazione
alle esigenze aziendali e ai profili professionali richiesti, nel rispetto delle prescrizioni di
legge e del Contratto Collettivo Nazionale, applicato dalla Società.
3. La presente procedura non si applica alle assunzioni obbligatorie, disciplinate da leggi
speciali e nei casi di necessaria attuazione di diritti di precedenza previsti da leggi speciali o
contratti collettivi.
4. La presente definisce anche apposite procedure per il conferimento di incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto.
5. Per quanto di rispettiva competenza, il Presidente e/o l’Amministratore Delegato, nel
rispetto di quanto previsto dallo Statuto Societario, potranno procedere direttamente:
a) alla nomina per incarichi di lavoro autonomo concernenti prestazioni di assistenza e
consulenza per loro natura non comparabili, in quanto strettamente connesse all’abilità,
specializzazione e professionalità del prestatore d’opera;
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personale
b) al conferimento di incarichi svolti a titolo gratuito o per i quali sia previsto un mero
gettone di presenza e/o un rimborso spese o prestazioni meramente occasionali ed
episodiche di lavoro autonomo.
2.
PRINCIPI GENERALI
1.La Società procede alla selezione del personale, assicurando celerità ed economicità di
espletamento, nel rispetto dei divieti di discriminazione e del principio di pari opportunità,
previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in funzione delle sue necessità di
sostituzione di personale.
La Società, nello svolgimento delle procedure di reclutamento, garantisce il rispetto dei
seguenti principi:
a) trasparenza, intesa come possibilità per chiunque di conoscere modalità e criteri di
partecipazione e valutazione, nonché gli esiti finali;
b) pubblicità, attraverso la divulgazione, sui siti web e/o mediante idonei mezzi di
diffusione delle notizie circa le occasioni di lavoro disponibili;
c) imparzialità, attraverso l'individuazione dei requisiti essenziali per le prestazioni
richieste nonché attraverso criteri oggettivi di verifica dei requisiti attitudinali e
professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.
2. In coerenza con gli indirizzi del vigente CCNL e con le consuetudini del settore, la Società
provvede alla copertura delle posizioni vacanti di operai, impiegati, quadri e dirigenti
prioritariamente attraverso processi di mobilità interna (cambio mansione) e, quando nella
propria organizzazione non si siano riscontrate le professionalità cercate, attraverso
processi di selezione per l’assunzione di personale esterno.
L’esigenza di procedere all’assunzione di nuovo personale da inquadrare nelle posizioni
operaie, impiegatizie, di quadro e dirigente dovrà essere comunicata dall’Amministratore
Delegato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consiglio stesso per
l’approvazione ed essere inserita nel budget di spesa annuale, una volta verificatane
l’opportunità e la sostenibilità economica.
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3. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure comparative selettive al fine
di accertare, secondo principi meritocratici, il possesso della professionalità, delle capacità
e delle attitudini richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.
4. La Società, una volta determinato il fabbisogno, ha facoltà di scegliere se soddisfare le
proprie esigenze attraverso la trasformazione in forma subordinata e a tempo
determinato/indeterminato di contratti flessibili di lavoro già in essere di qualsiasi natura.
CAPO II
Procedura di reclutamento del personale dipendente
3.
PUBBLICITA’ E TRASPARENZA DELLE SELEZIONI
Per le assunzioni di personale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, la
Società pubblicherà un avviso di ricerca di personale sul proprio sito internet nonché su
uno dei maggiori siti di ricerca del personale on line.
Tale avviso dovrà contenere i seguenti elementi:
- individuazione del profilo professionale del candidato;
- indicazione dell’inquadramento e del livello professionale;
- indicazione dei requisiti essenziali e di altre caratteristiche richiesti per ricoprire la
posizione (es. indicazione del titolo di studio, termine di presentazione della domanda di
partecipazione);
- indicazione dei documenti, qualora necessari, da allegare alla domanda di partecipazione,
ovvero lettera di presentazione, modello di dichiarazione di presenza/inesistenza di
condanne penali passate in giudicato(o di condanne per reati previsti nel Dlgs 231/01
inerenti la responsabilità amministrativa degli Enti), modello di dichiarazione
sull’eventuale presenza di situazioni che potrebbero causare un conflitto d’interessi
effettivo o presunto tra le attività economiche, personali, legami di parentela ecc e le
mansioni da ricoprire all’interno della società, modello relativo al trattamento dei dati
personali. Si vedano i modelli allegati al presente regolamento.
4.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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Le procedure di selezione saranno eseguite da una Commissione esaminatrice della quale
fanno parte: l’Amministratore Delegato, in veste di Presidente della Commissione ed
almeno due commissari, scelti tra i dipendenti della Società o esterni, comunque dotati di
specifiche e verificate competenze.
In alternativa, e sempre nel rispetto dei principi generali del presente regolamento la
Società potrà delegare selezione e ricerca di personale a un Ente specializzato,
opportunamente individuato.
5.
GRADUATORIA E CONTRATTI DI LAVORO
All’esito della selezione sarà redatta una graduatoria dei candidati ritenuti idonei ed il
Presidente della Commissione procederà alla individuazione dei candidati maggiormente
idonei. La graduatoria è valida esclusivamente per il personale di cui al profilo descritto
nell’avviso di ricerca pubblicato, che abbia presentato tutti i moduli da allegare alla
domanda di partecipazione e resterà valida per sei mesi dalla data della sua redazione.
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione disporrà l’assunzione dei soggetti idonei, nei
tempi ritenuti opportuni e previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
In caso di rinuncia del vincitore o di necessità di assumere un ulteriore lavoratore che
presenti il medesimo profilo professionale, la Società potrà procedere alla assunzione del
candidato successivo, e così via fino all’ultimo dei candidati giudicati idonei. Diversamente,
in caso lo ritenga, la Società potrà pubblicare una nuova ricerca di personale.
6.
RECLUTAMENTO
DI
PERSONALE
DA
INQUADRARE
IN
POSIZIONE
DIRIGENZIALE
L’eventuale promozione a dirigente di personale già dipendente dell’Azienda, nonché
l’assunzione di personale esterno da inquadrare in posizione dirigenziale, muovono
direttamente da specifica delibera del Consiglio d’amministrazione su proposta motivata
del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Il reclutamento, la selezione e l’assunzione dei dirigenti seguono normalmente i principi
generali e le procedure già definite per operai, impiegati e quadri aziendali ai punti 1) 4) 5)
6) 7) della presente Procedura.
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In deroga a quanto sopra – e rientrando la nomina dei dirigenti tra le decisioni non
delegabili del Consiglio di Amministrazione – l’Organo amministrativo della Società può
anche disporre l’assunzione di dirigenti intuitu personae, senza attivare le previste
procedure di selezione ma giustificando adeguatamente in delibera ragioni e vantaggi di
tale scelta.
CAPO III
Contratti di lavoro a progetto, tirocinio formativo, apprendistato e incarichi
professionali
7.
LAVORO A PROGETTO, TIROCINIO FORMATIVO E APPRENDISTATO
1. La Società procederà alla selezione del soggetto da incaricare, previa adeguata pubblicità,
attraverso una valutazione comparativa del curriculum dei candidati, compiuta da una
Commissione composta dall’Amministratore Delegato in veste di Presidente della
Commissione ed almeno due commissari, scelti tra i dipendenti della Società o esterni,
comunque dotati di specifiche e verificate competenze.
2. La Commissione esaminatrice tiene conto, ove possibile, in ragione della specificità e
della durata degli incarichi da conferire , dei principi di cui agli articoli precedenti, ove
applicabili a causa della natura autonoma della prestazione lavorativa richiesta.
8.
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
1. Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere
conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo e prestazioni professionali,
di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
a.
l'oggetto della prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità e
sviluppo della Società;
b.
la prestazione di norma deve essere di natura temporanea e altamente qualificata in
relazione al servizio da rendere;
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c.
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione.
2.
Stante la natura temporanea dell'incarico, lo stesso non può ritenersi prorogabile se
non limitatamente al completamento di un'attività avviata, e nemmeno rinnovabile,
dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a
seguito di apposita comparazione, salvo che trattasi di prestazioni di natura altamente
qualificata.
3. Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:
a.
"contratto dì lavoro autonomo di natura professionale" quando le prestazioni
oggetto dell'incarico, di natura esclusivamente specialistica, sono rese da soggetti in
possesso di partita IVA che esercitano, abitualmente attività che siano connesse con
l'oggetto delle prestazioni stesse;
b.
"contratto di lavoro autonomo di natura occasionale" quando le prestazioni
oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività
professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere una attività, in modo
occasionale ed episodico, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di
subordinazione e di coordinamento con il committente;
c.
"contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa" quando le
prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale
attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata
dai seguenti elementi:
•
assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida
dettate dal committente;
•
collegamento funzionale dell'attività del collaboratore con la struttura del
committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo,
in conformità alle direttive impartite dallo stesso; non occasionalità della prestazione che
deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare
e sistematico);
•
necessaria prevalenza del carattere personale in termini quantitativi e qualitativi
dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti, rimanendo
preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo.
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Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di funzioni ordinarie.
4. I soggetti a cui sono conferiti gli incarichi esterni di cui al punto 1 del presente articolo
devono essere in possesso del requisito di qualificazione professionale costituito dalla
laurea
magistrale o titolo equivalente. Il predetto requisito deve essere strettamente
correlato al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della predetta
qualifica universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino, per
esempio nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da pubblica amministrazione in
applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in
applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo
assenso dell'amministrazione di appartenenza del prestatore.
6. II conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto del principi di
trasparenza, concorrenza e pubblicità mediante l'esperimento di procedure comparative.
7. Le procedure di conferimento degli incarichi sono di competenza dell’Amministratore
Delegato e del Presidente del C.D.A. entro i limiti previsti nello Statuto.
8. Il Verbale del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi nelle forme di legge, deve dare
atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, del preventivo avvenuto accertamento
che persistono tutte le circostanze e le condizioni di seguito riportate:
a.
l'affidamento dell'incarico di collaborazione autonoma a soggetti estranei alla
Società avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal presente regolamento;
b.
è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili all'interno della Società, attraverso la specifica dichiarazione
dell’Amministratore Delegato;
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c.
per la
prestazione
oggetto di
incarico sono stati preventivamente
determinati durata, luogo, oggetto e compenso.
9. Alla indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata adeguata
pubblicità mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web della Società o mediante
altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.
10. Il contratto di conferimento dell'incarico contiene, quali elementi essenziali,
l'indicazione:
-
della durata presunta che deve essere commisurata all'entità del progetto;
-
del luogo di espletamento dell'incarico;
-
dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici della Società
conferente;
-
dei tempi della prestazione e delle eventuali penalità;
-
delle responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
-
dei profili inerenti la proprietà dei risultati;
-
delle modalità di realizzazione delle prestazioni professionali. In particolare i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di
coordinamento da parte della società committente; non possono tuttavia prevedere termini
di orario o vincoli di subordinazione;
-
del compenso.
9.
AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A PROPRI DIPENDENTI
1. Ove ricorrano particolari tipi di attività possono essere conferiti incarichi professionali,
non rientranti tra i compiti e i doveri d'ufficio, a dipendenti della società.
2.
La Società può conferire incarichi professionali di cui al punto 1 del presente punto
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a)
peculiarità dell'attività oggetto dell'incarico e sua connessione con elementi di forte
professionalizzazione rinvenibili esclusivamente in determinati soggetti dipendenti della
Società e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte all’esterno dell’azienda;
b)
necessità di rapportare lo sviluppo dell'attività oggetto dell'incarico a un soggetto
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dipendente con ottima conoscenza dell'assetto organizzativo e procedurale della Società
per porre la massima efficacia dell'intervento realizzato in rapporto alla sua incidenza sulla
struttura e sulle procedure ;
c)
compatibilità, particolarmente in termini temporali e di contenuto, tra l'attività resa
dal dipendente nell'ambito dei compiti e dei doveri d'ufficio e quella resa in forza
dell'incarico conferito .
3. L'incarico al dipendente per lo svolgimento delle attività è conferito dall’Amministratore
Delegato ovvero dal Presidente nei limiti loro attribuiti dallo Statuto societario, nel rispetto
dei seguenti criteri:
•
individuazione della reale necessità per il conferimento dell'incarico ;
•
verifica delle condizioni per l'attribuzione a un dipendente della Società;
•
verifica dei dipendenti della Società che, per qualificazione ed esperienza
professionali, maturate anche all'esterno nell'ambito di specifici percorsi lavorativi o
formativi e riscontrabili in base al curriculum personale, possono sviluppare le specifiche
attività richieste;
•
attivazione, qualora più dipendenti possiedano elementi curriculari giustificativi
dell'attribuzione dell'incarico, di procedure di selezione/confronto ;
•
verifica della stretta correlazione dell'attività sviluppata con l'incarico alle attività
dell'area/ settore;
•
utilità economica, rilevata anche sulla base di risparmi di spesa, del conferimento
dell'incarico e dello sviluppo dell'attività da esso definita.
4. Il Presidente del CDA o l’Amministratore Delegato determinano, nell'ambito delle
disponibilità del proprio budget, il corrispettivo per le prestazioni professionali rese dal
dipendente in forza dell'incarico conferito, avendo riguardo a che esso sia congruo rispetto
ai compensi generalmente resi per analoghe prestazioni professionali.
5. Il dipendente cui sia conferito un incarico professionale ai sensi del presente regolamento
ha l'obbligo:
a)
di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico
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con quella resa in forza del rapporto di lavoro
b)
di non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico professionale conferito
per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni, qualora si paventassero ipotesi di
concorrenza con la Società.
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