Extracomunitari residenti: detrazioni per i familiari

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Extracomunitari residenti: detrazioni per i familiari
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Extracomunitari residenti: detrazioni
per i familiari con lo stato di famiglia
Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per
il coniuge, ai fini delle detrazioni Irpef, il lavorato­
re extracomunitario può presentare il certificato di
stato di famiglia
La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1234 e
1235, legge n. 296/2006) ha stabilito che le
detrazioni d’imposta per carichi di famiglia a favo­
re di soggetti non residenti fiscalmente in Italia (v.
Dm n. 149/2007), in via transitoria per gli anni
2007, 2008 e 2009, e a favore di soggetti extra­
comunitari, possono essere assegnate se vengono
rispettate determinate condizioni e se vengono
presentate apposite certificazioni previste sia dal
legislatore sia dalle disposizioni amministrative
dell’Agenzia delle Entrate.
Lavoratori extracomunitari
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Documentazione richiesta
Il comma 1235 dell’art. 1 della legge n. 296/
2006, ha introdotto una specifica regolamenta­
zione per i soggetti extracomunitari che richiedo­
no le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia,
sia attraverso il sostituto d’imposta sia attraverso
la dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 15/2007, ha
spiegato la portata della predetta norma ed ha pre­
cisato che i lavoratori extracomunitari per ottenere
le detrazioni d’imposta per i carichi di famiglia
devono presentare, oltre alla dichiarazione prevista
dall’art. 23 del Dpr n. 600/1973, la seguente do­
cumentazione attestante la parentele e lo status di
familiare a carico, vale a dire soggetti con redditi
non superiori a 2.840,51 euro (trattasi, peraltro,
della stessa documentazione fissata per i contri­
buenti non residenti dal Dm n. 149/2007):
­ documentazione originale prodotta dall’autorità
consolare del Paese di origine (sul territorio naziona­
le), con traduzione in lingua italiana e asseverazione
da parte del prefetto competente per territorio;
­ documentazione con apposizione dell’Apostille
(solo soggetti provenienti dai Paesi della conven­
zione dell’Aja del 5.10.1961);
Che cos’è l’Apostille - Un’Apostille è un timbro
speciale apposto da un’autorità che certifica che
un documento è una copia conforme dell’originale. Le Apostille sono disponibili nei Paesi firmatari
della Convenzione dell’Aja riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri,
meglio nota come Convenzione dell’Aja. Tale
convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a
catena in vigore fino ad allora, secondo la quale
ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento.
­ documentazione validamente formata nel Paese
di origine, tradotta in italiano e asseverata, come
conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel
paese di origine.
L’attestazione con il certificato di famiglia
La medesima circolare n. 15/2007 (confermata
dalla circolare n. 34/2008) aggiunge, anche se
non previsto dall’attuale previsione legislativa, che
se i figli degli extracomunitari sono residenti in
Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al
fine di documentare il legame familiare, la certifi­
cazione dello stato di famiglia rilasciata dal comu­
ne dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle
anagrafi della popolazione residente. Nulla dice,
detta circolare, per quanto riguarda il coniuge
dell’extracomunitario residente in Italia e an­
ch’egli iscritto nell’anagrafe dei residenti.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 8
del 13.3.2009), rispondendo ad uno specifico
quesito, ha affrontato il problema ed ha precisato
che il lavoratore extracomunitario, ai fini della
fruizione della detrazione per il coniuge non legal­
mente ed effettivamente separato e residente in
Italia, possa, anche in tale situazione, documenta­
re il coniugio attraverso il certificato di stato di
famiglia rilasciato dagli uffici comunali, cosi come
previsto per i figli. La condizione, per utilizzare
tale procedura, è quella di dimostrare che il matri­
monio sia stato riconosciuto e quindi trascritto
nello stato civile del lavoratore extracomunitario
richiedente (vale a dire che lo status di coniuge
risulta verificato dall’anagrafe comunale).
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Detrazioni per familiari a carico
Soggetti non residenti
(ancora per il solo 2009)
Lavoratori extracomunitari
residenti e non residenti
Devono presentare al datore di lavoro sostituto d’imposta
(oltre alla dichiarazione di cui all’art. 23 del Dpr n. 600/1973)
Residenti nei Paesi
Ue e See (Norvegia)
Residenti
negli altri Paesi
Autocertificazione attestante:
 il grado di parentela del
familiare a carico, il
mese nel quale si sono
verificate e/o sono cessate le condizioni richieste;
 che il familiare a carico
possiede un reddito
complessivo non superiore a 2.840,41 euro;
 che il richiedente non
goda di analogo beneficio nel Paese estero di
residenza.
 documentazione originale prodotta dall’autorità
consolare del Paese di
origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del
prefetto (non residenti
che vivono in Italia - ris.
n. 6/2008);
 documentazione con apposizione dell’Apostille
(solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione dell’Aja);
 documentazione validamente
formata
nel
Paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme
all’originale, dal Consolato Italiano, nel Paese
di origine.
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 documentazione originale prodotta dall’autorità
consolare del Paese di
origine, con traduzione
in lingua italiana e asseverazione da parte del
prefetto;
 documentazione con apposizione dell’Apostille
(solo soggetti provenienti
dai Paesi della convenzione);
 documentazione validamente formata nel Paese
di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come
conforme all’originale, dal
Consolato Italiano, nel
Paese di origine.
Se i figli e il coniuge (il cui
status è verificato e attestato dal Comune) sono residenti in Italia, è sufficiente,
la certificazione dello stato
di famiglia rilasciato dal
Comune dal quale risulti
l’iscrizione degli stessi nelle
anagrafi della popolazione
residente.
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Il testo della circolare
AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE 13 MARZO 2009, N. 8/E (STRALCIO)
Oggetto: Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata.
1. Irpef
1.4 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari
D. La Finanziaria per il 2007 ha stabilito che, per i cittadini extracomunitari, le detrazioni per carichi di
famiglia di cui all’art. 12 del Tuir possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione che, in sostanza, attesti lo status di familiare a carico, costituita da:
a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in
lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno
sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente,
tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di
origine.
Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti in Italia, le detrazioni per i
figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti
l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.
Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale esiste la documentazione
indicata. Si chiede se il sostituto d’imposta possa riconoscere le detrazioni per il coniuge a carico
residente (o non residente) ogniqualvolta il matrimonio sia stato riconosciuto (cioè trascritto in Italia)
nello stato civile del soggetto richiedente le detrazioni.
R. L’art. 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007) stabilisce le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti
extracomunitari fiscalmente residenti in Italia. In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono,
sia attraverso il sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi
di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico presentando
la documentazione descritta. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, da ultimo con la circolare n.
34 del 4 aprile 2008, che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori
extracomunitari è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di
famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della
popolazione. In coerenza con l’orientamento richiamato, si ritiene che il cittadino extracomunitario, ai
fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e
residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato
dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello
stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima.
Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere
documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il 2007.
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Le detrazioni per gli anni successivi
La richiesta delle detrazioni per gli anni successivi
a quello di prima presentazione deve essere ac­
compagnata dalla dichiarazione che confermi il
perdurare della situazione precedentemente certi­
ficata. In caso contrario la certificazione dovrà
essere aggiornata (Agenzia delle Entrate, circ. n.
15/2007).
Le detrazioni per lavoro dipendente
Le detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipen­
dente ex art. 13 Tuir sono invece applicabili agli
extracomunitari anche in assenza di specifica ri­
chiesta e anche ai soggetti non residenti (art. 24
Tuir ­ . AE, circ. n. 15/2007).
Contribuenti
non residenti fiscalmente in Italia
L’art. 1, commi 6 e 1324, legge n. 296/2006, in
materia di detrazioni d’imposta per carichi di fa­
miglia di soggetti non residenti, ha stabilito che:
­ in via generale, dette detrazioni non competono
(art. 24, comma 3, Dpr n. 917/1986);
­ in via eccezionale, dette detrazioni, per gli anni
2007, 2008 e 2009 (ultimo anno), competono
a condizione che i soggetti non residenti dimostri­
no di non godere di analogo beneficio nel Paese
estero di residenza e che le persone a carico non
possiedano un reddito complessivo superiore a
2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili e
comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia).
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La documentazione da produrre
La documentazione che detti soggetti devono pro­
durre si differenzia in funzione della loro residen­
za, se in ambito Ue o See o in ambito extra Ue, in
particolare:
q per i soggetti residenti in ambito Ue (Paesi co­
munitari) e See (Paesi dello spazio economico eu­
ropeo, per l’argomento in esame la Norvegia) l’atte­
stazione è effettuata mediante dichiarazione sosti­
tutiva di atto di notorietà (autocertificazione a nor­
ma dell’art. 47, Dpr n. 445/2000, sottoscritta e
presentata ­ art. 38 del medesimo Dpr ­ unitamen­
te alla copia fotostatica non autenticata di un docu­
mento di identità del sottoscrittore) contenente:
a) il grado di parentela del familiare a carico e il
mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate
le condizioni richieste per il diritto alla detrazione;
b) che il familiare possiede un reddito complessivo
(al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei
redditi prodotti fuori dall’Italia) non superiore a
2.840,51 euro (riferito al periodo d’imposta inte­
ressato alla richiesta delle detrazioni);
c) che il richiedente non gode di analogo beneficio
nel Paese estero di residenza;
q per i soggetti residenti negli altri Stati esteri
l’attestazione di cui al punto precedente è effet­
tuata mediante:
a) documentazione originale prodotta dall’autori­
tà consolare del Paese di origine (presente sul
territorio nazionale), con traduzione in lingua ita­
liana e asseverazione da parte del prefetto compe­
tente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’Apostille
(solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzio­
ne dell’Aja del 5.10.1961 ­ vedere apposito spazio);
c) documentazione validamente formata nel Paese
di origine, tradotta in italiano e asseverata, come
conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel
Paese di origine.
Detta documentazione dovrà far parte integrale
della dichiarazione di richiesta delle detrazioni di
cui all’art. 23 del Dpr n. 600/1973.
Detrazioni per carichi di famiglia a soggetti pensionati residenti all’estero
INPS - MESSAGGIO 13 MARZO 2009, N. 6038
Oggetto: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero.
Facendo seguito al messaggio n. 024089 del 31.10.2008, avente pari oggetto, si ricorda che il comma
221 dell’art. 1 della legge 24.12.2007, n. 224 («legge finanziaria 2008») ha stabilito, nei confronti dei
soggetti interessati, l’obbligo annuale di dichiarazione delle detrazioni per carichi di famiglia.
Pertanto, ai pensionati residenti all’estero, unitamente ai Cud, sono stati inviati i modelli per richiedere le suddette detrazioni (rispettivamente mod. CI501 per i residenti nei Paesi dell’Unione Europea e
Norvegia e mod. CI502 per i restanti Paesi), pubblicati sul sito inps.it - Servizi online - Modulistica Convenzioni Internazionali. Tali modelli dovranno essere trasmessi, debitamente compilati, da parte
dei pensionati o per il tramite dei Patronati, alle rispettive Sedi Inps che ne hanno in carico le
posizioni, entro il 30 giugno 2009. Si segnala inoltre che l’art. 6, comma 4-quater, lettera a) della
legge di conversione n. 2 del 28.1.2009 (pubblicata in G.U. S.O. n. 14 del 22.1.2009) del Dl n. 185 del
29.11.2008 («Manovra anticrisi»), ha esteso all’anno 2010 il diritto, a favore dei residenti all’estero, a
richiedere le detrazioni per carichi familiari.
Contribuzione atipica ex Inpdai anno 2009: modalità operative per il versamento
INPS - MESSAGGIO 16 MARZO 2009, N. 6178
Oggetto: Contribuzione atipica ex Inpdai per l’anno 2009.
N. 13 - 27 marzo 2009
Si comunica che sono state portate a termine le operazioni preliminari al rinnovo della contribuzione
atipica ex Inpdai per l’anno 2009. Sono in corso di spedizione, dalla Direzione provinciale di Bologna,
le comunicazioni rivolte alle Aziende, e per conoscenza agli interessati, contenenti l’indicazione dettagliata per trimestri - della misura degli importi da indicare nel DM10 e da versare a mezzo
modello F24. La retribuzione di riferimento dell’anno 2008 è stata incrementata sulla base dell’indice
Istat - pari al 3,20% - valido per l’anno 2009. Le modalità operative inerenti al versamento di questi
contributi sono regolate dal messaggio n. 142 del 26 novembre 2003. Per quanto riguarda le
modalità di compilazione della certificazione unica «Cud 2009» si deve fare riferimento alla circolare
n. 21 del 19 febbraio 2009. La copertura contributiva derivante da tali versamenti sarà rilevata tramite
le denunce E-Mens che le aziende sono tenute a trasmettere.
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