Extracomunitari residenti: detrazioni per i familiari
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Extracomunitari residenti: detrazioni per i familiari
CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Extracomunitari residenti: detrazioni per i familiari con lo stato di famiglia Gabriele Bonati Consulente aziendale in Lodi L’Agenzia delle Entrate ha precisato che anche per il coniuge, ai fini delle detrazioni Irpef, il lavorato re extracomunitario può presentare il certificato di stato di famiglia La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1234 e 1235, legge n. 296/2006) ha stabilito che le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia a favo re di soggetti non residenti fiscalmente in Italia (v. Dm n. 149/2007), in via transitoria per gli anni 2007, 2008 e 2009, e a favore di soggetti extra comunitari, possono essere assegnate se vengono rispettate determinate condizioni e se vengono presentate apposite certificazioni previste sia dal legislatore sia dalle disposizioni amministrative dell’Agenzia delle Entrate. Lavoratori extracomunitari N. 13 - 27 marzo 2009 52 Documentazione richiesta Il comma 1235 dell’art. 1 della legge n. 296/ 2006, ha introdotto una specifica regolamenta zione per i soggetti extracomunitari che richiedo no le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, sia attraverso il sostituto d’imposta sia attraverso la dichiarazione dei redditi. L’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 15/2007, ha spiegato la portata della predetta norma ed ha pre cisato che i lavoratori extracomunitari per ottenere le detrazioni d’imposta per i carichi di famiglia devono presentare, oltre alla dichiarazione prevista dall’art. 23 del Dpr n. 600/1973, la seguente do cumentazione attestante la parentele e lo status di familiare a carico, vale a dire soggetti con redditi non superiori a 2.840,51 euro (trattasi, peraltro, della stessa documentazione fissata per i contri buenti non residenti dal Dm n. 149/2007): documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine (sul territorio naziona le), con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della conven zione dell’Aja del 5.10.1961); Che cos’è l’Apostille - Un’Apostille è un timbro speciale apposto da un’autorità che certifica che un documento è una copia conforme dell’originale. Le Apostille sono disponibili nei Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, meglio nota come Convenzione dell’Aja. Tale convenzione, firmata nel 1961, sostituisce la lunga e laboriosa procedura della certificazione a catena in vigore fino ad allora, secondo la quale ci si doveva recare presso quattro autorità diverse per far certificare un documento. documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel paese di origine. L’attestazione con il certificato di famiglia La medesima circolare n. 15/2007 (confermata dalla circolare n. 34/2008) aggiunge, anche se non previsto dall’attuale previsione legislativa, che se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certifi cazione dello stato di famiglia rilasciata dal comu ne dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente. Nulla dice, detta circolare, per quanto riguarda il coniuge dell’extracomunitario residente in Italia e an ch’egli iscritto nell’anagrafe dei residenti. A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate (circ. n. 8 del 13.3.2009), rispondendo ad uno specifico quesito, ha affrontato il problema ed ha precisato che il lavoratore extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legal mente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa, anche in tale situazione, documenta re il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, cosi come previsto per i figli. La condizione, per utilizzare tale procedura, è quella di dimostrare che il matri monio sia stato riconosciuto e quindi trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente (vale a dire che lo status di coniuge risulta verificato dall’anagrafe comunale). CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Detrazioni per familiari a carico Soggetti non residenti (ancora per il solo 2009) Lavoratori extracomunitari residenti e non residenti Devono presentare al datore di lavoro sostituto d’imposta (oltre alla dichiarazione di cui all’art. 23 del Dpr n. 600/1973) Residenti nei Paesi Ue e See (Norvegia) Residenti negli altri Paesi Autocertificazione attestante: il grado di parentela del familiare a carico, il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste; che il familiare a carico possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,41 euro; che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza. documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto (non residenti che vivono in Italia - ris. n. 6/2008); documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione dell’Aja); documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine. N. 13 - 27 marzo 2009 documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto; documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzione); documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano, e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine. Se i figli e il coniuge (il cui status è verificato e attestato dal Comune) sono residenti in Italia, è sufficiente, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal Comune dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione residente. 53 CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE Il testo della circolare AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRCOLARE 13 MARZO 2009, N. 8/E (STRALCIO) Oggetto: Profili interpretativi emersi in occasione di incontri con la stampa specializzata. 1. Irpef 1.4 Detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari D. La Finanziaria per il 2007 ha stabilito che, per i cittadini extracomunitari, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del Tuir possono essere riconosciute solo in presenza di una documentazione che, in sostanza, attesti lo status di familiare a carico, costituita da: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel Paese di origine. Se i contribuenti extracomunitari sopra indicati e i loro figli sono residenti in Italia, le detrazioni per i figli sono riconosciute in presenza dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Nulla è precisato per il coniuge (residente o non residente), per il quale esiste la documentazione indicata. Si chiede se il sostituto d’imposta possa riconoscere le detrazioni per il coniuge a carico residente (o non residente) ogniqualvolta il matrimonio sia stato riconosciuto (cioè trascritto in Italia) nello stato civile del soggetto richiedente le detrazioni. R. L’art. 1, commi 1325 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) stabilisce le modalità per la richiesta delle detrazioni per carichi di famiglia da parte dei soggetti extracomunitari fiscalmente residenti in Italia. In particolare, i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia mediante la dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del Tuir, possono attestare lo status di familiare a carico presentando la documentazione descritta. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, da ultimo con la circolare n. 34 del 4 aprile 2008, che per fruire delle detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. In coerenza con l’orientamento richiamato, si ritiene che il cittadino extracomunitario, ai fini della fruizione della detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e residente in Italia, possa documentare il coniugio attraverso il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, a condizione che il matrimonio sia stato riconosciuto e, quindi, trascritto nello stato civile del lavoratore extracomunitario richiedente la detrazione medesima. Se il coniuge non è residente in Italia, si ritiene, diversamente, che il legame di parentela debba essere documentato nelle forme previste dall’articolo 1, comma 1325, della legge finanziaria per il 2007. N. 13 - 27 marzo 2009 54 Le detrazioni per gli anni successivi La richiesta delle detrazioni per gli anni successivi a quello di prima presentazione deve essere ac compagnata dalla dichiarazione che confermi il perdurare della situazione precedentemente certi ficata. In caso contrario la certificazione dovrà essere aggiornata (Agenzia delle Entrate, circ. n. 15/2007). Le detrazioni per lavoro dipendente Le detrazioni spettanti sui redditi di lavoro dipen dente ex art. 13 Tuir sono invece applicabili agli extracomunitari anche in assenza di specifica ri chiesta e anche ai soggetti non residenti (art. 24 Tuir . AE, circ. n. 15/2007). Contribuenti non residenti fiscalmente in Italia L’art. 1, commi 6 e 1324, legge n. 296/2006, in materia di detrazioni d’imposta per carichi di fa miglia di soggetti non residenti, ha stabilito che: in via generale, dette detrazioni non competono (art. 24, comma 3, Dpr n. 917/1986); in via eccezionale, dette detrazioni, per gli anni 2007, 2008 e 2009 (ultimo anno), competono a condizione che i soggetti non residenti dimostri no di non godere di analogo beneficio nel Paese estero di residenza e che le persone a carico non possiedano un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia). CONTRIBUTI E IRPEF Articoli Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE La documentazione da produrre La documentazione che detti soggetti devono pro durre si differenzia in funzione della loro residen za, se in ambito Ue o See o in ambito extra Ue, in particolare: q per i soggetti residenti in ambito Ue (Paesi co munitari) e See (Paesi dello spazio economico eu ropeo, per l’argomento in esame la Norvegia) l’atte stazione è effettuata mediante dichiarazione sosti tutiva di atto di notorietà (autocertificazione a nor ma dell’art. 47, Dpr n. 445/2000, sottoscritta e presentata art. 38 del medesimo Dpr unitamen te alla copia fotostatica non autenticata di un docu mento di identità del sottoscrittore) contenente: a) il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; b) che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall’Italia) non superiore a 2.840,51 euro (riferito al periodo d’imposta inte ressato alla richiesta delle detrazioni); c) che il richiedente non gode di analogo beneficio nel Paese estero di residenza; q per i soggetti residenti negli altri Stati esteri l’attestazione di cui al punto precedente è effet tuata mediante: a) documentazione originale prodotta dall’autori tà consolare del Paese di origine (presente sul territorio nazionale), con traduzione in lingua ita liana e asseverazione da parte del prefetto compe tente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’Apostille (solo soggetti provenienti dai Paesi della convenzio ne dell’Aja del 5.10.1961 vedere apposito spazio); c) documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all’originale, dal Consolato Italiano, nel Paese di origine. Detta documentazione dovrà far parte integrale della dichiarazione di richiesta delle detrazioni di cui all’art. 23 del Dpr n. 600/1973. Detrazioni per carichi di famiglia a soggetti pensionati residenti all’estero INPS - MESSAGGIO 13 MARZO 2009, N. 6038 Oggetto: Applicazione delle detrazioni per carichi di famiglia a soggetti residenti all’estero. Facendo seguito al messaggio n. 024089 del 31.10.2008, avente pari oggetto, si ricorda che il comma 221 dell’art. 1 della legge 24.12.2007, n. 224 («legge finanziaria 2008») ha stabilito, nei confronti dei soggetti interessati, l’obbligo annuale di dichiarazione delle detrazioni per carichi di famiglia. Pertanto, ai pensionati residenti all’estero, unitamente ai Cud, sono stati inviati i modelli per richiedere le suddette detrazioni (rispettivamente mod. CI501 per i residenti nei Paesi dell’Unione Europea e Norvegia e mod. CI502 per i restanti Paesi), pubblicati sul sito inps.it - Servizi online - Modulistica Convenzioni Internazionali. Tali modelli dovranno essere trasmessi, debitamente compilati, da parte dei pensionati o per il tramite dei Patronati, alle rispettive Sedi Inps che ne hanno in carico le posizioni, entro il 30 giugno 2009. Si segnala inoltre che l’art. 6, comma 4-quater, lettera a) della legge di conversione n. 2 del 28.1.2009 (pubblicata in G.U. S.O. n. 14 del 22.1.2009) del Dl n. 185 del 29.11.2008 («Manovra anticrisi»), ha esteso all’anno 2010 il diritto, a favore dei residenti all’estero, a richiedere le detrazioni per carichi familiari. Contribuzione atipica ex Inpdai anno 2009: modalità operative per il versamento INPS - MESSAGGIO 16 MARZO 2009, N. 6178 Oggetto: Contribuzione atipica ex Inpdai per l’anno 2009. N. 13 - 27 marzo 2009 Si comunica che sono state portate a termine le operazioni preliminari al rinnovo della contribuzione atipica ex Inpdai per l’anno 2009. Sono in corso di spedizione, dalla Direzione provinciale di Bologna, le comunicazioni rivolte alle Aziende, e per conoscenza agli interessati, contenenti l’indicazione dettagliata per trimestri - della misura degli importi da indicare nel DM10 e da versare a mezzo modello F24. La retribuzione di riferimento dell’anno 2008 è stata incrementata sulla base dell’indice Istat - pari al 3,20% - valido per l’anno 2009. Le modalità operative inerenti al versamento di questi contributi sono regolate dal messaggio n. 142 del 26 novembre 2003. Per quanto riguarda le modalità di compilazione della certificazione unica «Cud 2009» si deve fare riferimento alla circolare n. 21 del 19 febbraio 2009. La copertura contributiva derivante da tali versamenti sarà rilevata tramite le denunce E-Mens che le aziende sono tenute a trasmettere. 55