Sacarica PDF - Zürcher Boccia Verband
Transcript
Sacarica PDF - Zürcher Boccia Verband
Untitled Document IV - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DIVISA DI GIOCO 1. Principio 1.1 I giocatori che partecipano ai Campionati Svizzeri, alla Coppa Svizzera e alle Gare Internazionali, Nazionali, Interfederative e Regionali devono obbligatoriamente indossare una divisa di gioco. 1.2 L’obbligo vale per tutte le formazioni sin dall’inizio della competizione. 2. Composizione della divisa di gioco 2.1 I giocatori di una formazione della stessa Società devono indossare la medesima divisa comprendente: a) la maglia o la camicia (con maniche corte o lunghe) con, sul pettorale sinistro, lo stemma o il nome della Società (che saranno impressi o fissati in modo completo); b) i pantaloni lunghi di colore uguale e foggia analoga (è tollerata la differenza nel numero e nella forma delle tasche, delle pieghe (pinces), dei passanti e dei risvolti; è escluso il tipo jeans di qualsiasi colore); c) per le tesserate è ammessa la gonna o il taglio diverso dei pantaloni che devono però essere del medesimo colore per ogni formazione; d) le scarpe che non danneggino il fondo del viale. 2.2 I giocatori di una formazione abbinata devono indossare una medesima divisa comprendente: a) la maglia o la camicia (con maniche corte o lunghe) con, sul pettorale sinistro, lo stemma (impresso o fissato in modo completo) o il nome della Federazione Cantonale. Sulle maglie delle formazioni abbinate si potranno applicare delle pubblicità (cfr.Art.3) solo dopo l`autorizzazione delle rispettive Federazioni Cantonali. b) i pantaloni lunghi di colore uguale e foggia analoga (è tollerata la differenza nel numero e nella forma delle tasche, delle pieghe (pinces), dei passanti e dei risvolti; è escluso il tipo jeans di qualfile:///I|/BOCCEDATEIMAGAZZINO/REGOLAMENTI%20NU...20aggiornati2008/hp10z/disposizionidivisa8.html (1 von 3)18.01.2008 07:41:18 Untitled Document siasi colore); c) per le tesserate è ammessa la gonna o il taglio diverso dei pantaloni che devono però essere del medesimo colore per ogni formazione; d) le scarpe che non danneggino il fondo del viale. 2.3 Ai singoli giocatori è data facoltà di indossare, sopra la divisa indicata ai punti 2.1 e 2.2, un giubbotto, un gilet o un capo in maglia (manica lunga o corta) con stemma o iscrizione sociale, rispettivamente federativa, della medesima foggia e del medesimo colore per formazione, nonché un copricapo di tipo sportivo. Sotto la maglia sociale può apparire unicamente una maglietta a girocollo. 2.4 Ogni formazione deve indossare la divisa uguale. L’obbligo non vale per tutte le formazioni della stessa Società. Tuttavia è consentito ai singoli componenti di una formazione di indossare una maglia con diversa lunghezza delle maniche (corte o lunghe) rispetto agli altri componenti. Per le gare riservate alle categorie esordienti, ragazzi e juniori possono essere ammesse deroghe, preventivamente decise dagli organi competenti. 2.5 Eventuali contestazioni sulla regolarità della divisa devono essere segnalate immediatamente dall'Arbitro o dal Commissario di Campo al DdG. 2.6 Il mancato ossequio delle disposizioni concernenti la divisa di gioco, all'inizio della competizione o durante le partite, comporta l'esclusione dalla gara. 3. Pubblicità sulle divise 3.1 La pubblicità su divise sociali e federative è ammessa su tutto il comprensorio FSB. La pubblicità é limitata a un massimo di 5 soggetti; essa deve essere apolitica, aconfessionale e rispettosa dei principi etici e morali. 3.2 Le iscrizioni pubblicitarie possono essere applicate su qualsiasi parte della divisa, ma non devono in alcun modo nascondere, nemmeno parzialmente, lo stemma o il nome della Società o Federazione (impressi o fissati in modo completo sul pettorale sinistro). Sui pantaloni sono ammesse le pubblicità sulle bande laterali (verticali) e/o una banda orizzontale; la loro larghezza (o altezza) non potrà superare gli 8 cm. 3.3 Sugli indumenti sportivi e sulle scarpe può comparire il marchio di fabbrica che non avrà comunque, indipendentemente dalla sua forma, una superficie massima superiore ai 20 centimetri quadrati. file:///I|/BOCCEDATEIMAGAZZINO/REGOLAMENTI%20NU...20aggiornati2008/hp10z/disposizionidivisa8.html (2 von 3)18.01.2008 07:41:18 Untitled Document 3.4 Sul retro della divisa, all’altezza delle spalle, potrà essere stampato o cucito il nome del giocatore. L’altezza dell’iscrizione non potrà superare i 10 centimetri. Tale iscrizione non è obbligatoria per tutti i componenti della formazione. 3.5 Il Comitato Centrale FSB può emanare disposizioni supplementari concernenti la pubblicità e può intervenire in caso di inosservanza dell'art. 3.1. 4. Distinzioni 4.1 I Campioni Svizzeri applicheranno sulla manica sinistra (all’altezza del braccio) la distinzione che sarà loro consegnata dalla FSB. La stessa dovrà essere tolta prima della disputa del medesimo Campionato dell’anno successivo. La distinzione di Campione Svizzero a Squadre potrà essere portata da tutti i giocatori della Società che ha vinto il titolo. 4.2 Le Federazioni Cantonali possono prevedere distinzioni per i Campionati cantonali applicabili sulla manica sinistra, sotto le distinzioni nazionali. 4.3 Il numero massimo di distinzioni applicabili sulla divisa non potrà essere superiore a 2. 5. Deroghe Deroghe alle presenti disposizioni possono essere concesse unicamente dal Comitato Centrale. 6. Entrata in vigore Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2008 e annullano tutte le precedenti. file:///I|/BOCCEDATEIMAGAZZINO/REGOLAMENTI%20NU...20aggiornati2008/hp10z/disposizionidivisa8.html (3 von 3)18.01.2008 07:41:18