Gazzetta del Sud
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. Mar 29/10/2013 Gazzetta del Sud (ed. CatanzaroCrotone-Vibo) 46 Pagina 46 Martedì 29 Ottobre 2013 Gazzetta del Sud Rubriche . Dalla parte del cittadino a cura dell’Ufficio Relazioni e Comunicazione Cisl Messina Un decreto del Ministro del Lavoro definisce i criteri per l’Istituto di Previdenza per rivalersi nei confronti di terzi quando si causa una invalidità permanente Incidenti e invalidità, all’INPS l’azione di rivalsa Il caso vale anche per l’indennità di accompagnamento: ecco alcuni esempi e le tariffe previste Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro del 19 marzo 2013 che definisce “criteri e tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili”. Si tratta dell’applicazione dell’art. 41 della legge 183 del 4 novembre 2010 che recita testualmente: “Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. In poche parole, la legge in questione autorizza l’INPS, in quanto Ente erogatore, ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chi ha causato il danno permanente in relazione al quale è stata concessa una prestazione di invalidità civile. Ovviamente la rivalsa può essere esercitata anche nei confronti dell’eventuale compagnia assicuratrice. Il caso più frequente è quello di un incidente stradale a causa del quale un soggetto subisce danni permanenti al fisico per colpa di terzi. Se questo soggetto inoltra domanda di riconoscimento di invalidità civile o di accompagnamento e l’INPS la concede, l’INPS può – o meglio – deve rivalersi sul soggetto che ha causato il danno o sulla sua compagnia di assicurazione. Fin qui tutto chiaro. Il bello, si fa per dire, è quando il Decreto entra nel merito con esempi concreti dai quali si rileva immediatamente l’ordine di grandezza delle cifre che l’INPS richiederà all’assicurazione. Vediamo gli esempi concreti riportati in Gazzetta Ufficiale. Per semplicità si supporrà che l'azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico e sia, pertanto, rivolta verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente. Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per tutti gli esempi nel seguito esposti. Il calcolo dell'importo dell'azione di rivalsa è dato dal prodotto di tre fattori: l'importo mensile della prestazione; il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno; il coefficiente della tariffa che è funzione della prestazione, del sesso e dell’età del beneficiario della stessa prestazione. Esempio 1. A seguito di un incidente automobilistico viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento ad una donna di 49 anni di età divenuta invalida civile totale. Rivalsa 104.231,80 euro. Esempio 2. A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti. Rivalsa 93.970,08 euro. Esempio 3. A seguito di un incidente automobilistico perde la vista un uomo di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione. Rivalsa 239.593,11 euro. Esempio 4. A seguito di un incidente d'auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l’indennità di accompagnamento. Rivalsa 177.985,64 euro. Esempio 5. A seguito di un incidente d'auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all'assegno mensile di assistenza. Rivalsa 144.782,56 euro. Esempio 6. A seguito di un incidente d'auto, una donna di 39 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e l’indennità speciale spettante ai ciechi parziali. Rivalsa 167.355,44 euro. Esempio 7. A seguito di un incidente d'auto una donna di 74 anni diventa parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità speciale prevista per i ciechi parziali. Rivalsa 24.297,42 euro. Esempio 8. A seguito di un incidente d'auto una donna di 36 anni diventa sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione. Rivalsa 122.604,21 euro. Esempio 9. Ad una bambina di 10 anni viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di comunicazione. Rivalsa 136.609,68 euro. Esempio 10. Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di frequenza. Rivalsa 34.200,58 euro. Come già detto, le cifre in gioco sono significative per cui, prima di inoltrare una qualsiasi domanda di pensione di invalidità civile, la prima cosa da valutare è se i danni permanenti che possono dare origine ad una pensione di invalidità siano connessi a colpa di terzi. Ovviamente se il danneggiato non presenta domanda di riconoscimento dell’invalidità l’INPS non potrà rivalersi su nulla. La valutazione da fare è se convenga percepire l’indennizzo dalla compagnia assicuratrice o da chi ha causato il danno oppure chiedere la pensione di invalidità civile e correre il rischio di una richiesta di rivalsa da parte dell’INPS che potrebbe assorbire in tutto o in parte il massimale assicurativo. Si consiglia, pertanto, di porre la massima attenzione prima di presentare una domanda di invalidità civile: chiedere sempre se le patologie o i danni permanenti sono stati causati per colpa di terzi.3 Previsto un fondo da 20 milioni di euro introdotto dal decreto legge 102/2013. Nella legge di stabilità la detrazione del 65% fino al 31 dicembre Casa, un aiuto per i morosi incolpevoli e bonus fiscali prorogati Il Decreto legge 102/2013, attualmente in corso di conversione in legge, introduce, tra le misure a sostegno delle politiche abitative, uno speciale Fondo per gli inquilini “morosi incolpevoli”, che sarà istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2014 e di altri 20 milioni per il 2015. Chi sono i “morosi incolpevoli”? Una definizione di “moroso incolpevole” ancora non c’è: in generale, moroso incolpevole potrebbe essere ogni inquilino che, a causa di difficoltà economiche (che non dipendano da sua colpa), non riesca a far fronte al pagamento dell’affitto, ad esempio perché ha perso il lavoro, o a causa di una grave malattia, ecc. In realtà, tranne il caso (raro) in cui ci sia una volontà chiara e diretta di non pagare il canone, tutti gli inquilini morosi sono potenzialmente in difficoltà economica: ecco perché, per evitare il rischio di un accesso indiscriminato al fondo, si attende un apposito decreto ministeriale che definisca i contorni della “morosità incolpevole”. Gli inquilini morosi incolpe- voli, così come saranno definiti dal decreto, potranno accedere alle risorse stanziate dal Fondo per far fronte al pagamento dell’affitto, ed evitare, in questo modo, di incorrere in un eventuale sfratto. Il decreto ministeriale, inoltre, dovrà stabilire i criteri e le priorità che i Comuni, nella ge- stione e nella ripartizione delle risorse, dovranno rispettare. Il fondo, infatti, sarà gestito direttamente dai Comuni, dopo una divisione proporzionale tra le Regioni. BONUS FISCALI. Se la legge di stabilità – attualmente all’esame del Senato – sarà confermata nella sua versione at- tuale, le agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica per la casa, per ora in corso fino alla fine del 2013, saranno prorogati, alle stesse condizioni, fino al 31 dicembre 2014. Il testo della legge, infatti, prevede una proroga di un altro anno dei bonus fiscali per la casa per la casa, cioè della detrazione del 65% delle spese dall’Irpef, a vantaggio di tutti coloro che, al momento, stiano progettando o pianificando un intervento sulla propria abitazione. La proroga vale anche per quanto riguarda la possibilità di usufruire del bonus mobili (detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione), e per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici (la detrazione del 65% si applicherà alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno 2015, per poi passare, dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno 2016, al 50%). Dal 2015 ci sarà una progressiva riduzione delle aliquote: il bonus sul risparmio energetico passerà al 50%, mentre quello sulle ristrutturazioni semplici al 40%. Dal 2016, per tutte le agevolazioni, si tornerà all'aliquota ordinaria del 36%. Per ulteriori informazioni o approfondimenti è possibile contattare la sede Adiconsum più vicina.3 www.cislmessina.net - [email protected] - twitter: @cislmessina - facebook.com/cislmessina adiconsum locali Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 5 di 26