Gazzetta del Sud

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Gazzetta del Sud
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Mar 29/10/2013
Gazzetta del Sud (ed. CatanzaroCrotone-Vibo)
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Martedì 29 Ottobre 2013 Gazzetta del Sud
Rubriche
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Dalla parte del cittadino
a cura dell’Ufficio Relazioni e Comunicazione Cisl Messina
Un decreto del Ministro del Lavoro definisce i criteri per l’Istituto di Previdenza per rivalersi nei confronti di terzi quando si causa una invalidità permanente
Incidenti e invalidità, all’INPS l’azione di rivalsa
Il caso vale anche per l’indennità di accompagnamento: ecco alcuni esempi e le tariffe previste
Sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2013 è stato pubblicato il Decreto
del Ministero del Lavoro del 19 marzo
2013 che definisce “criteri e tariffe per
la determinazione del valore capitale
delle prestazioni erogate agli invalidi
civili”.
Si tratta dell’applicazione dell’art.
41 della legge 183 del 4 novembre 2010
che recita testualmente: “Le pensioni,
gli assegni e le indennità, spettanti agli
invalidi civili ai sensi della legislazione
vigente, corrisposti in conseguenza del
fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di
dette prestazioni dall'ente erogatore
delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. Agli effetti del comma 1, il valore
capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il
consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In poche parole, la legge in questione
autorizza l’INPS, in quanto Ente erogatore, ad esercitare il diritto di rivalsa nei
confronti di chi ha causato il danno permanente in relazione al quale è stata
concessa una prestazione di invalidità
civile.
Ovviamente la rivalsa può essere
esercitata anche nei confronti
dell’eventuale compagnia assicuratrice. Il caso più frequente è quello di un
incidente stradale a causa del quale un
soggetto subisce danni permanenti al
fisico per colpa di terzi.
Se questo soggetto inoltra domanda
di riconoscimento di invalidità civile o
di accompagnamento e l’INPS la concede, l’INPS può – o meglio – deve rivalersi sul soggetto che ha causato il danno o
sulla sua compagnia di assicurazione.
Fin qui tutto chiaro. Il bello, si fa per dire, è quando il Decreto entra nel merito
con esempi concreti dai quali si rileva
immediatamente l’ordine di grandezza
delle cifre che l’INPS richiederà all’assicurazione.
Vediamo gli esempi concreti riportati in Gazzetta Ufficiale. Per semplicità si
supporrà che l'azione di rivalsa sia successiva ad un incidente automobilistico
e sia, pertanto, rivolta verso l'assicuratore dell'automobilista che ha provocato l'incidente.
Inoltre saranno presi come riferimento gli importi del 2011 per tutti gli
esempi nel seguito esposti.
Il calcolo dell'importo dell'azione di
rivalsa è dato dal prodotto di tre fattori:
l'importo mensile della prestazione; il
numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno; il coefficiente della tariffa che è funzione della
prestazione, del sesso e dell’età del beneficiario della stessa prestazione.
Esempio 1. A seguito di un incidente
automobilistico viene riconosciuto il
diritto a percepire l’indennità di accompagnamento ad una donna di 49 anni di
età divenuta invalida civile totale. Rivalsa 104.231,80 euro.
Esempio 2. A seguito di un incidente
automobilistico perde la vista un uomo
di 71 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti. Rivalsa 93.970,08 euro.
Esempio 3. A seguito di un incidente
automobilistico perde la vista un uomo
di 52 anni a cui viene riconosciuto il diritto a percepire sia l’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi assoluti che la pensione. Rivalsa
239.593,11 euro.
Esempio 4. A seguito di un incidente
d'auto, un ragazzo di 15 anni viene riconosciuto invalido civile totale e gli viene assegnata l’indennità di accompagnamento. Rivalsa 177.985,64 euro.
Esempio 5. A seguito di un incidente
d'auto, una donna di 22 anni viene riconosciuta parzialmente invalida e le viene riconosciuto il diritto all'assegno
mensile di assistenza. Rivalsa
144.782,56 euro.
Esempio 6. A seguito di un incidente
d'auto, una donna di 39 anni diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire la pensione e
l’indennità speciale spettante ai ciechi
parziali. Rivalsa 167.355,44 euro.
Esempio 7. A seguito di un incidente
d'auto una donna di 74 anni diventa
parzialmente cieca e le viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità
speciale prevista per i ciechi parziali.
Rivalsa 24.297,42 euro.
Esempio 8. A seguito di un incidente
d'auto una donna di 36 anni diventa
sorda e le viene riconosciuto il diritto alla pensione. Rivalsa 122.604,21 euro.
Esempio 9. Ad una bambina di 10
anni viene riconosciuto il diritto a percepire l’indennità di comunicazione.
Rivalsa 136.609,68 euro.
Esempio 10. Ad un bambino di 7 anni, vittima di un incidente stradale, viene riconosciuto il diritto a percepire
l’indennità di frequenza. Rivalsa
34.200,58 euro.
Come già detto, le cifre in gioco sono
significative per cui, prima di inoltrare
una qualsiasi domanda di pensione di
invalidità civile, la prima cosa da valutare è se i danni permanenti che possono dare origine ad una pensione di invalidità siano connessi a colpa di terzi.
Ovviamente se il danneggiato non
presenta domanda di riconoscimento
dell’invalidità l’INPS non potrà rivalersi
su nulla. La valutazione da fare è se convenga percepire l’indennizzo dalla
compagnia assicuratrice o da chi ha
causato il danno oppure chiedere la
pensione di invalidità civile e correre il
rischio di una richiesta di rivalsa da parte dell’INPS che potrebbe assorbire in
tutto o in parte il massimale assicurativo.
Si consiglia, pertanto, di porre la
massima attenzione prima di presentare una domanda di invalidità civile:
chiedere sempre se le patologie o i danni permanenti sono stati causati per
colpa di terzi.3
Previsto un fondo da 20 milioni di euro introdotto dal decreto legge 102/2013. Nella legge di stabilità la detrazione del 65% fino al 31 dicembre
Casa, un aiuto per i morosi incolpevoli e bonus fiscali prorogati
Il Decreto legge 102/2013, attualmente in corso di conversione in legge, introduce, tra le misure a sostegno delle politiche
abitative, uno speciale Fondo
per gli inquilini “morosi incolpevoli”, che sarà istituito presso
il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti con una dotazione di 20 milioni di euro per il
2014 e di altri 20 milioni per il
2015.
Chi sono i “morosi incolpevoli”? Una definizione di “moroso
incolpevole” ancora non c’è: in
generale, moroso incolpevole
potrebbe essere ogni inquilino
che, a causa di difficoltà economiche (che non dipendano da
sua colpa), non riesca a far fronte al pagamento dell’affitto, ad
esempio perché ha perso il lavoro, o a causa di una grave malattia, ecc.
In realtà, tranne il caso (raro)
in cui ci sia una volontà chiara e
diretta di non pagare il canone,
tutti gli inquilini morosi sono
potenzialmente in difficoltà
economica: ecco perché, per
evitare il rischio di un accesso
indiscriminato al fondo, si attende un apposito decreto ministeriale che definisca i contorni
della “morosità incolpevole”.
Gli inquilini morosi incolpe-
voli, così come saranno definiti
dal decreto, potranno accedere
alle risorse stanziate dal Fondo
per far fronte al pagamento
dell’affitto, ed evitare, in questo
modo, di incorrere in un eventuale sfratto.
Il decreto ministeriale, inoltre, dovrà stabilire i criteri e le
priorità che i Comuni, nella ge-
stione e nella ripartizione delle
risorse, dovranno rispettare. Il
fondo, infatti, sarà gestito direttamente dai Comuni, dopo una
divisione proporzionale tra le
Regioni.
BONUS FISCALI. Se la legge
di stabilità – attualmente
all’esame del Senato – sarà confermata nella sua versione at-
tuale, le agevolazioni fiscali per
gli interventi di ristrutturazione
edilizia e di riqualificazione
energetica per la casa, per ora in
corso fino alla fine del 2013, saranno prorogati, alle stesse condizioni, fino al 31 dicembre
2014.
Il testo della legge, infatti,
prevede una proroga di un altro
anno dei bonus fiscali per la casa per la casa, cioè della detrazione del 65% delle spese
dall’Irpef, a vantaggio di tutti
coloro che, al momento, stiano
progettando o pianificando un
intervento sulla propria abitazione.
La proroga vale anche per
quanto riguarda la possibilità di
usufruire del bonus mobili (detrazione del 50% per l’acquisto
di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla
A+ per l’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione), e per
gli interventi effettuati sulle
parti comuni degli edifici (la detrazione del 65% si applicherà
alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 30 giugno
2015, per poi passare, dal 1° luglio 2015 fino al 30 giugno
2016, al 50%).
Dal 2015 ci sarà una progressiva riduzione delle aliquote: il
bonus sul risparmio energetico
passerà al 50%, mentre quello
sulle ristrutturazioni semplici al
40%. Dal 2016, per tutte le agevolazioni, si tornerà all'aliquota
ordinaria del 36%.
Per ulteriori informazioni o
approfondimenti è possibile
contattare la sede Adiconsum
più vicina.3
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