La valutazione del rischio in un`azienda all`origine di un SIN

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La valutazione del rischio in un`azienda all`origine di un SIN
Eleonora Beccaloni
Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria
“Gestione integrata del rischio in un sito di interesse nazionale”
Brescia-22 Settembre 2014
Contesto normativo
Per le attività industriali, la normativa vigente in tema di bonifica
dei siti contaminati (DLgs 152/06 e s.m.i.) consente il
proseguimento delle attività produttive anche in siti oggetto di
bonifica. In tali siti è infatti possibile procedere con la Messa in
Sicurezza Operativa o MISO, definita appunto come “insieme di
interventi applicati su siti contaminati con attività produttive in
esercizio”
Nell’ambito degli interventi di Messa in Sicurezza Operativa
(MISO), per le aree industriali, può essere prevista l’esecuzione di
misure dirette allo scopo di verificare e monitorare nel tempo i
rischi potenziali evidenziati dall’applicazione dei modelli di analisi
di rischio per la determinazione delle Concentrazioni Soglia di
Rischio (CSR) e la reale esposizione dei bersagli.
Contesto normativo
Rischio chimico da esposizione professionale
La prevenzione del rischio chimico di esposizione professionale
attualmente è normata dal D.Lgs. 81/2008 (“Testo unico in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009).
La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi si articola in diverse fasi, propedeutiche e sequenziali:
di queste fasi risulta rilevante la fase della valutazione doserisposta secondo il modello universale della curva dose-risposta
Su questa curva possono
essere
stabiliti
due
diversi livelli di soglia
(INFN, 2008)
Curva dose-risposta
Il valore limite di esposizione professionale (Occupational
Exposure Limits - OELs),:
nella procedura di valutazione approfondita del rischio chimico i
limiti di esposizione professionale rappresenta il livello di
esposizione di riferimento con cui confrontare i valori di
concentrazione di esposizione personale misurati all’interno degli
ambienti di lavoro. Tali valori limite indicano i livelli di
esposizione superati i quali occorre adottare delle misure
correttive, ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza
dei lavoratori. Il valore limite di esposizione è quantitativamente
determinato.
Curva dose-risposta
Il livello di azione:
nella procedura di valutazione preliminare del rischio rappresenta il
livello in corrispondenza del quale scatta l’obbligo di adottare misure
specifiche di prevenzione (sorveglianza sanitaria, formazione, DPI, sistemi
di prevenzione collettiva, ecc.). Il lavoratore può essere esposto a
concentrazioni superiori al livello di azione a condizione che vengano
adottate delle misure preventive specifiche.
Ai fini della gestione del rischio chimico di esposizione il livello di azione
rappresenta un riferimento fondamentale per la decisione sul giudizio di
rischio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008: l’Art. 224 comma 2, infatti, definisce
un livello “basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute dei lavoratori
“allorché non venga superata la soglia del Livello di Azione.
Il livello di azione non è quantitativamente determinato.
Curva dose-risposta
Generalmente, al di sopra del valore limite, la maggior parte dei
lavoratori corre il rischio di ammalarsi, mentre tra il livello di azione ed il
valore limite verosimilmente si possono ammalare solo i soggetti
ipersuscettibili.
Al di sotto del livello di azione, infine, l’esposizione è talmente bassa che
nessun lavoratore (nemmeno un ipersuscettibile) può ragionevolmente
ammalarsi.
Risulta importante sottolineare che il livello di azione, superato il quale
scatta l’obbligo dell’applicazione delle misure specifiche di tutela, può
essere considerato soltanto nel caso di esposizione ad agenti chimici
pericolosi non cancerogeni né mutageni, di categorie 1 o 2 secondo le
definizioni dello stesso D.Lgs. 81/2008 (art.234).
Vige il criterio, infatti, che per gli agenti cancerogeni o mutageni le
misure specifiche di tutela debbano obbligatoriamente essere applicate a
prescindere dalla concentrazione di esposizione, ovvero l’obbligo delle
misure specifiche, ivi compresa la sorveglianza sanitaria, scatta per la sola
presenza di agenti cancerogeni e mutageni (le sostanze mutagene di
categoria 2 sono quasi tutte anche cancerogene di categoria 1 o 2) negli
ambienti di lavoro.
Contesto normativo
Nel caso del rischio chimico, nell’Allegato XXXVIII (riferito
genericamente agli agenti chimici) e nell’Allegato XLIII (riferito
specificatamente agli agenti cancerogeni e mutageni) al D.Lgs.
81/2008 sono riportati i valori limite di esposizione professionale
rispettivamente per 97 e 3 agenti chimici.
Delle 97 sostanze elencate nel D.Lgs. 152/06 solo 22 sono normate
dal D.Lgs. 81/2008.
A livello europeo esistono numerose liste di valori limite,
predisposte dai diversi Stati membri (Francia, Germania, Gran
Bretagna, Olanda, Danimarca, Svezia).
In Italia, generalmente, per gli agenti non compresi negli allegati
al D.Lgs. 81/2008 si fa riferimento ai TLVs dell’ACGIH (American
Conference of Governamental Industrial Hygienists).
Sito contaminato
Numerose ad oggi sono le realtà di siti ad uso
industriale/commerciale, nei quali sia stata accertata la
contaminazione del suolo e delle acque, derivante dalla presenza di
agenti chimici pericolosi, aventi effetti cancerogeni e/o tossici per
la salute umana.
La via di esposizione che risulta essere maggiormente critica è
quella inalatoria.
E’ evidente che, nel caso in cui il lavoratore sia potenzialmente
soggetto a rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi non
collegati alla propria attività lavorativa o alla attività produttiva
dello stabilimento/deposito, bensì alla contaminazione del suolo
e/o della falda sottostante il sito, risulta inopportuno utilizzare gli
OEL quali valori limite di concentrazione da porre a confronto con i
dati ottenuti dai campionamenti ambientali o personali di aria, sia
in ambienti aperti che confinati.
Ciò ha portato a sviluppare una procedura di valutazione del rischio
da adottare nel caso di monitoraggi dell’aria indoor e outdoor per
contaminanti volatili.
La procedura
La procedura sviluppata è finalizzata esclusivamente alla tutela
sanitaria dei recettori umani coinvolti e, in ottemperanza a quanto
stabilito all’art.5, comma 1, lettera f) dell’Accordo di Programma
per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di
Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe,
sottoscritto il 16/04/2012, dove viene richiesta una procedura per
la “valutazione del rischio sanitario, basata su misurazioni delle
effettive emissioni in atmosfera di inquinanti presenti nei suoli e
nelle acque di falda”.
Tale procedura si articola in strategie di:
 monitoraggio e tecniche di campionamento,
studio dei livelli di fondo del sito,
stima del rischio sanitario attraverso una procedura
valutazione del rischio.
diretta di
Strategie di Monitoraggio
Per definire la strategia di monitoraggio negli ambienti di vita e di lavoro,
quest’ultimi se assimilabili con quelli di vita [Accordo Sato-Regioni, 2001] è
possibile fare riferimento a quanto contenuto nel documento [ISS, 2013], e ai
riferimenti presenti nel D.L.gs. 155/2010 e s.m.i.
Per tutti gli altri ambienti di lavoro, vale invece quanto contenuto nel D.Lgs.
81/2008 s.m.i..
Tecniche di campionamento
I metodi di campionamento non vengono differenziati per ambito (outdoor o
indoor), ciò deriva dalla necessità di ricorrere alle tecniche di volta in volta più
adeguate e disponibili.
I metodi di campionamento e di determinazione analitica, in generale, si ritiene
che debbano essere validati a livello nazionale e/o internazionale. In tale ambito è
possibile fare riferimento ai seguenti documenti/standard:
•
“Strategie di monitoraggio dei COV in ambiente indoor” predisposto dal “Gruppo
di Studio Nazionale sull’Inquinamento Indoor dell’ISS”;
•
Appendice S “Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi
rischio ai siti contaminati” rev.2 del marzo 2008;
•
•
Metodi UNI EN, NIOSH, OSHA, EPA;
D.L.gs. 155/2010, D.L.gs. 250/2012 e D.L.gs. 81/2008.
assoluta di
Livello di fondo del sito
Per “Livello di fondo del sito” si intende il valore di concentrazione
in aria che tiene conto dei contributi dovuti alle sorgenti emissive,
con l’esclusione del contributo proveniente dal suolo, saturo e/o
insaturo, potenzialmente contaminato.
Per la determinazione del livello di fondo del sito è comunque
innanzitutto opportuno prendere in considerazione esclusivamente i
contaminanti rilevati nel sito in sede di caratterizzazione e/o ad
essi correlabili.
Stima del rischio cancerogeno
Il rischio cancerogeno per la via di esposizione inalatoria è espresso dalla
seguente equazione:
Risk = IUR · EC
dove: IUR: ”Inhalation Unit Risk” espressa in (µg/m3)-1,
EC: “Concentrazione di esposizione” espressa in µg/m3.
A sua volta la concentrazione di esposizione viene definita dalla seguente
equazione:
EC = (CA · ET · EF · ED)/ AT
dove CA: concentrazione del contaminante in aria (µg/m3),
ET: tempo di esposizione (ore/giorno),
EF: frequenza d’esposizione (giorni/anno),
ED: durata d’esposizione (anni),
AT: tempo sul quale l’esposizione è mediata (tutta la vita in anni x
365 giorni/anno x 24 ore/giorno).
Stima del rischio tossico
Il rischio tossico o “Indice di rischio” per la via di esposizione inalatoria
viene calcolato mediante la seguente equazione:
HQ = EC/ (Toxicity Value · 1000 µg/mg)
Dove EC: “Concentrazione di esposizione” espressa in µg/m3,
Toxicity Value: valore di tossicità per inalazione che nel caso
specifico è dato dalla Reference Concentration (RfC) espressa in
mg/m3.
La concentrazione di esposizione è data da
EC = (CA · ET · EF · ED)/ AT
Dove CA: concentrazione del contaminante in aria (µg/m3).
ET: tempo di esposizione (ore/giorno).
EF: frequenza d’esposizione (giorni/anno).
ED: durata d’esposizione (anni).
AT: tempo sul quale l’esposizione è mediata (ED in anni · 365
giorni/anno · 24 ore/giorno)