\rincenzo Anbnuccio

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\rincenzo Anbnuccio
\rincenzo Anbnuccio
I
architetto
COMUNE DI GELA
SHlORE TERRITORIO
Ufficio Espropriazioni
Via F. Liszt, sn
93012 GELA
Oggetto.
LODO nel pracedmento di determinazione dell'indennhù di
espopik degli Immobll di propdefà del
alM, dfi in agro di Gela, disiinli al Fg. di map
nn 417 e 416
Fabbrfcuto rurale (art. 21 Dir 327/200t
TU
Esproprfazionl)
-
-
Con riferimento al L000 indicato in oggetto, in qualità di componente, il
sottoscritto arch Antonuccio Vincenzo, delegato dal Collegio Arbitrale,
Relazione del Lodo arbitrale, in originale
Gela, 14 Febbraio 2014
Arch Vincenzo
!. li delegQt04
Ant, uccio
M e Legale: Via Francia, 46
STUDIOANTONUCCIO
- 930I2 GELA - Sede Operativa: Via Caimii, 35 - 93022 GELA - TeI/Fax 0 9 3 M4150
P. IVA: 0 0 1 W ~Mail e n u i . ~ t o n u ~ ~ i L c o m
IL COLLEGIO ARBITRALE
con sede in Gela, Vico Cappadonna n. 20, composto dai Signori:
Prof. Ing. Enzo Fontanella - presidente
1
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Dott. Agr. Piem Lo Nimo - componente di nomina Cooperativa Ortofrutticola Agroverde s.c.a.r.1.;
1
Dott. 1Arch. Vincenzo Antonuccio - componente di nomina del sig. CCa Rosa~io+ altri
ha pronunciato il seguente
LODO
NEL PROCEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLtINDENNITA' DI ESPROPRIO
DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL SIG. CAFA' ROSARiO + ALTRI SITZ IN AGRO
DI GELA,DISTINTI AL FOGLIO DI MAPPA 69,PARTICELLA 417 E 416 - FABBRICATO
RURALE (Art. 21 D.p.R 327/2001- T.U. Espropristziorii)
l) Svolgimenro dei lavori del Collegio.
Con racc. a/r del 16.09.2013 (v* All.), il Prof. Ing. Enzo Fontanella ha informato le parti interessate
che, con provvedimento del Presidente del Tribunale di Gela, reso in data 05.07.2013, nel
procedimento RG. 25712013 V.G.,era stato nominato Presidente dell'istituendo coilegio arbitrale ex
art. 21, cornma 4, d.P.R. n. 327/2001, finalizzato alla stima dell'indennità definitiva di
espropriazione.
Detta nomina Presidenziale era stata esitata a specifica richiesta del Comune di Gela, avanzata con
l
nota 11.71985,
tutte del 05.06.2013 a fuma del Responsabile del Settore territorio- ufficio espropri,
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Dr. R. Di Grigoli, a sua volta preceduta da richiesta di lodo arbitrale formulata dai sigg.ri C&
Rosario (-t altri).
Al fine di consentire la compiuta e regolare costituzione dell'istituendo collegio arbitrale e, tenuto
conto degli adempimenti e temini di legge ex art. 21, c o m a 4, d.P.R. n. 327/2001 e del codice di
rito, è stata fissata la riunione preliminare in data 27.09.2013.
Con f~ del 19.09.2013, iI Responsabile del Settore territorio- ufficio espropri, Dr. R. Di Grigoli,
ha preso atto di quanto sopra, invitando il Collegio a dar seguito alle operazioni peritali nei termini
di legge (90 giorni).
All'udienza del 27.09.2013 sono stati nominati arbitri delliistituito Collegio, oltre al nominato
Presidente, Prof. Lng. Enzo Fontanella: il Dott. Agr. Piero Lo Nigro per la Cooperativa
Ortofrutticola Agoverde s.c.a.r.1. e 1'Arch. Vincenzo ~nto'nuccioper i sig.ri Cafa Rosario + altri.
Gli arbitri designati, unitamente alle parti presenti, hanno incaricato la dott-ssa Laura Vassallo di
svolgere le funzioni di Segretario.
Il Collegio, nel pieno rispetto del contraddittorio, ha concesso alle parti termini per il deposito di
memorie, repliche e atti con relativa allegazione di documenti, fissando per il 28.10.2013 il
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sopralluogo presso le aree oggetto del procedimento de quo, site in Con trada Bruca.
parti, i n ottemperanza all'ordinanza del 29.09.2013, hanno proweduto a depositare memorie e
relative repliche nei termini.
11 28.10.2013,il Collegio ha iniziato le operazioni peritali in Contrada Bruca e, successivamente, si
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' è riunito nella sede di Vico Cappadonoa
n. 20.
Su richiesta del sig. Cafa Crocificso, gli Arbitri hanno deliberato l'acquisiuone di documenti ritenuti
necessari ai fini della decisione e hanno invitato le parti a precisare definitivamentc le proprie
domande e difese, concedendo dl'uopo termini per il deposito di memorie, repliche e atti con
relativa allegazione di documenti, fissando la seduta al 29.11.2013.
Successivamcnte, il OUegio arbitrale, dato atto di una serie di circostanze (a. della PEC del
2311 1121113 a firma del Dott. Agr, Piero Lo Nigro, con cui ha comuaicato l'impossibiliti di essere
presente aila riunione fissata per il giorno 29-1 1-2013; b. della corposi tà della documentazione e
degli atti prodotti dalle partì, nonchè della complessità delle questioni oggetto degli arbitrati de
rniine di 9Ci giorni
dall'insediamento del Collegio, avvenuto in data 27-09-2013) ha disposto una proroga di ulteriori 90
gg del termine per il deposito del lodo arbitrale, fissando la Camera di Consiglio per 1'11-02-2014
) presso la sede dcll 'arbitrato.
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Le parti, in ottemperanza all'ordinanza del 28.10.2013, hanno proweduto a depositare memorie e
relative repliche nei termini, rilevando qua11tu infra succintamente ricapitolato.
2 ) Tesi del1rAw. Di Martim.
L'avv. Di Marìino ritiene che " i paramefri utilirzabili per la determinazione dell'indennuzo
dell'uvvenutu espropriazione non possono essere quelli rferibili ai valori agricoli
m,senza
dubbio, quei parametri che pussono desumersi d d e norme che disciplinano le zone urbanistiche
ferritoriali, in particolare per le zone destinate ad insediamenti industriali, artigianali e
commerciali' (zone DJ), più attinenti alia situazione in esame".
Ed invero, ltAw. Di Martuio a sostegno di
quanto sopra argomentato afferma che
"dell'energia
prodotta dail 'impianto a biomassa soltanto uw m irrimu parte potrir servire alle co:tivazioni
serricok, mentre la maggior parre di essa saru venduta aile societiì Terna-EneE u ad #Erri gestori di
-
produzioni i n d u s ~ i a l i e, dtrmque,
che le w e e interessare hanno assunto (sin da prima
dcll 'emanazione del decreto di esproprio} esaflumenle le curdrerisriche essenziali del sito
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inciustr iaie "
A corroborare la teoria della destinazione non agricola delle aree espropriate, IIAw. Di Martino
indica come "aspetli di u~soIurorilievo": a) "il rzlu~ciudi una cu~cessioneedilitu (la n. 5 del
18.51.2012), che già con il suo solo nome qualifica tutta la situazione"; b) "l'obbligo ben preciso
per la Coop. Agro Verde di realizzare le opere di ~irbanizzazioneprimaria e secondaria sul siro
espropriuto (i! arft.3-4-5 del proroc~llodi intesa), alle quali opere E conferita natura pubblicu r
che sono liberamente fruibili dalla collettiviià";
C)
"una vulutmione
di impalio ambientale,
certamente rveribife ai firmi della combustione degli scarti nel!'impiuw~oJi prodrizione cncrgeiica
a biomassa".
3) Tesi de llu Società CooperativaAgroverde.
La Società Cooperativa Agroverde fa rilevare- nei propri atti- "/'m.~olurainfonciatezza dello
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lrr primir, la Cooperativa affcrma che "l'ins~diamentoprodutliw da realizzare sulle aree du
espropriare, in quanto destinudo ai soli usi agricoli, non poreva non rigirardure unu zona del
territorio comunale censitcl come agicola ed avente destinazione agricola". Infatti, '"1 progetto
serrico lo denominato Ci4ieginu è un 'inizia iva produttiva firmalhta
d miglioramento fonbi~~rio"
che ha "od oggetto Ia rea!zzzuziane di serre".
Ancora, secondo Agroverde, "la natura agricola dell'invesrimento è a l m i comprovata dalla
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circostanza che l'ente attuatore e be nejciario delltespr0priazionesi identtj5ica in una Cuoprutiva
agricola, come tale deJinita sia per statuto che per l'oggetto sociale".
Circa le dire censure mosse da controparte, la Società replica affermando che "la concessione
edilizia n. 5 del 18/01/20I2 è stufa rilascida dal Comune di Gela irt via strumeniale rispetto allu
realkmione di progetto agricolo". Inoltre, "tale concessione è stata a sua vultu superata
dall'ottenimento del1'A utorinazione Unica rilasciafu dal12ssessorato all'fiergia e dei Servizi di
Pubblica UtiIiiir, la quale riunisce in se tutti gli atri e provvzdimenti autoriztativi
I'obbiigo della destinnzione di uso agricolo per b quale la stessa è stata vilasciaia
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che pone
che non pone
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del cambio di destinazione di uso delle aree interessate".
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~ c o r d"ai
: remi dcii'urt. i. =o-423, i. 23- i 2-2005 n 266 (i~ggejnmziaria
20116). la produrione
e
iu cessione di energia rbrtrica
o caiorico do fonti
rinnovabili ~groforsta[ie fotovoltaìche (...)
pruvenìenri prevol entemente dal fondo effettuute do imprenditori ogricolj, costituiscono o!ivifà
connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di
reddito agrario".
Con riferimento, invece, aIltenergia prodotta dagli impianti fotovaitaici la Agroverde sostiene che
"servirà, in primo luogo, per soddisfrrrc le esigenze produttive (...l che richiederanno ìnput
energetici molto alri". Invece, i1 surplus di energia "ai sensi dellbrt. I , co. 423, della legge
$finanziaria 2006 è produttivo di relddiro agrario ".
4) Problema estimarivo.
reliminarmente, giova sin da subito evidcnziare come l'area
ove
verrà istallato l'impianto
tovottaico de quo ricade, nei vigente P.R.G. del Comune di Gela, in Zona Agricola E (uso del
soprasuolo per fini agricoli).
urbanistico alle attività agricole.
Non pub, dunque, trovare fondamento Ia tesi delIIAw. Di Martirio, secondo cui quelle
oggetto di
esproprio sarebbero "zone destinate ad insediamenti industriuli, nrfigianali e commerciuli (zone
02) ".
Tale assunto non b, invero, sostenuto da alcuna prova.
Non -deponediversamente, l'esistenza di una Concessione Edilizia. Quest'ultima è stata rilasciata in
quanto titolo idoneo aila realizzazione dell'impianto. Infatti, si rileva come
tutte le opere che
comportino una trasformazione urbanistica del territorio, necessitano del rilascia di una concessione
edilizia ex art. 36 della L.R. 71/78, che- tuttavia- nel caso de quo & risultata prodromica
all'ottenimento dell'Autarizzazione Unica rilasciata dal~'AssessoratoaU'Energia e dei Servizi di
hibblica Utilità in data 19-07-2013.
Quest'ultima Autorizzazione, infatti, come correttamente affermato daila Agrovcrde, ha riunito in se
tutti gli atti e prowedimenti autorizzativi e ha posto l'obbligo della destinazione di uso agricolo
delle aree interessate.
.Lf~ut~rizzazione
del 19-07-2013 più volte citata .ha, addirittura, previsto quali condizioni generali
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1
che i podotti da coltivare rientrassero tra quelli indicati al I' c o m a del citato art. 20 della
Deliberazione della Giunta Regionale n.1 del 03.07.2009 (PE.AR.S.1: ortaggi tradinonali e di
4'gamma.
Con riferimento, invece, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sul
sito espropriato, si tratta essenzialmente di "variazioniper comentiw il tranrilu a coloro i quali ne
/
/
abbiano necessità. I punti di colìegamento tra gli assi viari serviti sono rimasti invariati " (v. pag.
28 Relazione tecnica agronornica e di compatibilith).
Come si pud agevolmente desumere dalla documentazione versata in atti
e,
pariicdarmente,
dallianalisi dellfAutorizzazioneW nica rilasciata dall'Assessorato dllEnergia e dei Servizi di Pubblica
/'
Utilità in data 19-07-2013,il progetto serricolo denominato Ciliegino è un'iniziativa p r d u ttiva
finalizzata ai miglioramento fondiario e ha ad oggetto la realizzazione di serre.
1,
ta natura agricola dellfinvestirnento risuita, altresì, dalla circostanza che l'ente beneficiario
dell'espropriazione è una Cooperativa agricola, come tale definita sia per statuto sia per l'oggetto
&
Per quanto, invece, concerne la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, questo risulta strekimente
cximesso alle esigenze produttive, cosi come ampiamente articolato neIla memoria di Agroverde.
Si tratta, infatti, della realizzazione di una tecnica agricola innovativa, cd. fuori suolo, la cui
1
produzione- anche considerata la sua estensione- necessita di un ingente quantitativo di energia.
E comunque, come correttamente rilevato da Agroverde, "ai semi dell'ari. I , co. 423, L 23-122005 n 266 (leggejinonziorin 2006). la produzione e la cessione di energia elettrica e calorlco da
fonti rinnovabili agrof~restaIie futov~itniche(. ..) provenienti prevalentemente dabJondo rflettuate
da imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi del1'arriculo 2135, terzo C omma,
del codice civile e si considerano prodttffive di reddito agrario".
Dunque, qualora l'energia in esubero- prodotta dagli impianti fotuvoltaici- rispetto a quella
necessaria per sddisfare le esigenze produuive verrà vcnduta, costituirà reddito agrario ai sensi del
citalo art. 1, m. 423, della legge finanziaria 2006.
Tanto p ~ ~ m e s sritenuto
o,
provato che ['area oggetto del presente procedimento di natura agicola,
aPPa% dunque, necessario individuare i criteri cui fare riferimenta per il calcolo dell'indennizzo.
,.'
.marre all'ubpo evidenziare come prima della Sntenza della Corte costituzionale 10 giugno 2011
di determinazione della indennità di espropriazione per le aree non edificabili
e non coltivate era basato sul valore agricolo medio, come regolato- da ultimo- dall'art. 40 commi 2
Oggi, a seguito della declaratoria di incostituzionaIid del citato art. 40 commi 2 e 3 d.P.R. 8 giugno
200i n. 327 "l 'indennitàdi espropriazione per tali aree (n.d.s.: aree non edificabili e non coltivate)
non puQ più essere determinata sulla base di tale crilerio (n.d.s.: valore agricolo medio).
i
L 'indenniti di mpropriazione per k aree non edzficobili e non coltivate deve ora essere
determinata in mistira pari ai loro valore venale. TuZe criterio deve holire tener conto della
attifudine ad uno sfrut&wrtto ulteriore e diverso da quello agricolo e che, senza poter
raggiungere 2 livelli dell'ed~catorieid,possa rispecchiare, su1 piarso della relativa valutazione
economica, tutte le possibilità di utiiiaarione intermedia tra queliu agricola e quello
edifzaioriu " (Cassazione civile, sez. 1, n. 19939 del 29/09/2011).
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Ancora: L 'applicazione del criterio in questione (n-d .S.: va1ore venale), comporta i 'estensione anche
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lDer iquello rivolto a
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risarcire I'espropriazione illegittima degli stessi findi non ed$catorj;
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quali impopigono di tener
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conto delle obbietrive ed intrinseche curutteristiche ed attitudini dell'area in relazione alle
utilizzazioni aulorizzate dagli strumenti di pianificazione del terriforio:perci6 consentendo, pure al
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proprietario interessato da un 'espmpriazione r it W le, di dimostrare sempre ull 'interno della
categoria suoli inedificabili, anche attraverso rigorose indagini tecniche e specializzate, che il
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valore agricolo sia mutato e/o aumentato in conseguenza di una diversa destinazione del bene
e h l m e n t e compatibile con la sua ormai accertata non ed$catorietà; e, quindi, che il fondo,
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suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo,pur senza raggiungere i livelli
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dell'edificatorrercì,catorietà,
abbia un'eflettiva e documentata vnlutuzione di mercato che rispecchia quesre
possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e J1ed@catoria@arche&
/ sportive e ricreative, chioschiper lo vendita di
'
depositi, attività
prodotti ecc): semprecké arsenfife dalla ndrmtiva
vigente sia pwe con il conseguhenro delle opporirune autorizzazioni ornmin*botive" (Cassazione
civile, sez. I, n. 18434 del 0110812013, in senso conforme: Cassazione civile, sez. I, n. 12541 del
que, sulla base della pacifica giurispnidenza ci-,
sebbene risulti provato che l'ma oggetto del
te procedimento sia di natura agricola, non pub, comunque, trascurarsi l'incremento di valore
del prezzo di mercato del fondo dovuto alla realizzazione dell'impianto da parte di Agroverde. Tale
circostanza emerge ictu oculi dall'esame della documentazione prodotta.
5) Determinazione del1'indennità d e f i itiva di esproprio.
Sulla base di quanto affermato al punto 4), e considerata la specifica collocazione dei lotti posti a
!
sud delliintera area oggetto di impianto, la contiguità ad est ed a sud di strade nonché Iiorografa
quasi del tutto pianeggiante vengono fissati i seguenti parametri di vdutazione:
- terreni agricoli
seminativi pari a E. 3,501mq
- manufatti e fabbricati E 400,00/mq
che portano nel dettaglio al seguente procedimento di quantificazione:
- superficie terreni seminativi di mq 29.215 x € 3,50/mq = € 102.252,50
- superficie terreni frutteto di mq 2.000 x € 4,5/mq = € 9.000.00
- superficie fabbricati e manufatti mq 150 x € 400,00/mq= € 60.000,00
L'indennità di espropriazione ammonta a E. 171.252,50.
Tale importo è maggiore dell'uldemith offerta ddl'espropriante.
6) Conclusioni,
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L'indennità definitiva di espropriazione stimata a maggioranza ammonta a E. 171.252,50.
II Collegio delega llArch. Vincenzo Antonuccio al deposito presso I'Autorità espropriante del
presente lodo, facendosi dasciare idonea attestazione che a v d cura di depositare presso la
:
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segreteria del Collegio. L'autorità espropriante avrà cura di prowedere ai consequenziali
adempimenti.
La presente relazione viene approvata a maggioranza con il vota contrario del Dott. Agr. Piero h
Nigro, il quale si riserva di depositare presso la segreteria dell'arbitrato e presso l'Autorità
espropriante la propria relazione di minoranza entro il 2110a12012.
Con il presente Iodo, il Collegio ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto.
Gela, 12/02/2013.
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wf.Ing. Enzo Fontanella
h. Vincenzo Antonuccio
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