Regolamento per l`acquisto e l`alienazione dei beni immobili comunali

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Regolamento per l`acquisto e l`alienazione dei beni immobili comunali
Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CITTÀ DI GRUMO APPULA IL SEGRETARIO GENERALE
Fio: Serafino Caterina
Città Metropolitana di Bari
Fto: Dott.ssa Antonella FIORE
ANNO 2015 N. 91 d'ordine
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
OGGETTO: Regolamento per ['alienazione e l'acquisto di immobili - Approvazione.
Ai sensi del T.U. delle leggi su ll'ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000
• che la presente deliberazione :
D
-l9 HDV. 2015
è affissa all'Albo Pretorio dal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi fino al
D
D
Presente Assente
è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/00) ;
diventa esecutiva decorsi IO giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del
E ' inviata alla Prefettura con nota n.
- -- - - -
del
---------­ ai sensi dell'art.l35 ,
D.Lgs.267/00.
Presente Assente
D'ATRI MICHELE
Si
S ERAFINO CATERINA
Si
PALLADINO GENNARO
Si
D'ARMIENTO OONATO
Si
TOSCANO MICHELE
Si
Si
PALUMBO FILOMENA (DETTA MILENA)
D.Lgs.267/00);
D
L'anno Duemiladodici addì TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 16.30 col proseguo, nella Sala
delle adunanze Consiliari a seguito di awisi notificati a nonna di legge, si è riunito in sessione
ordinaria/straordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza della Sig.ra
Caterina Serafino, e con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Antonella FIORE
All'appello nominale risultano:
Si
SCORCASARA
Si
ANTONELLI GIUSEPPE
SAVINO DOMENICO
Si
PERAGINE VITO
Si
CAMPANELLI ANTONIO
Si
FALCICCHIO ANTONIA
Si
FANELLI VINCENZA
Si
PANZARINO GIUSEPPE
Si
SICILIANO ANGELA
Si
NITTI FRANCO
Si
SPADAFINA VINCENZA ANNA
Si
F.to : IL SEGRETARIO GENERALE
PRESENTI N.il
ASSENTI N.
~
Copia confanne per uso amministrativo.
IL PRESIDENTE
Grumo Appula, .......... ... .............. ..
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la numone e li invita a deliberare
suII' oggetto sopra indicato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati fonnulati i pareri
prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
l. Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo:
favorevole:
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Fto: Doti. Michele Siciliano
Il Presidente passa alla trattazione del punto n. 61 iscritto all'ordine del giorno avente ad
oggetto:" Regolamento per l'alienazione degli immobili di proprietà comunale".
Il Sindaco relaziona:
Visto l'ar1.12, comma 2, della legge N.127/97 ( c.d. L"Bassanini bis) il quale reca precise
e fondamentali disposizioni in materia di alienazioni di beni immobili di proprietà pubblica
stabilendo quanto segue: "I Comuni e le Province possono procedere alle alienazione del
proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre
1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno
1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli
enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. A tale fine
sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare
concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
Considerato che:
1. la finalità della norma, in ossequio al principio di autonomia regolamentare degli Enti
Locali, è quella di consentire ai medesimi di derogare alla disciplina statale, ma pur
sempre in un'ottica pubblicistica attraverso il richiamo ai principi dell'ordinamento
giuridico e contabile ed ai criteri di trasparenza e pubblicità;
2. di conseguenza , per la scelta dell'acquirente, occorre instaurare una procedura
trasparente, pur potendo disciplinare, con apposito regolamento, formule più agili di
dismissione anche in attuazione del principio di divieto di aggravamento del
procedimento di cui alla legge n.241/90;
Precisato che i soli beni alienabili sono quelli ascrivibili alla categoria del patrimonio
disponibile; infatti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 822 e 823 del Codice Civile, i beni
demaniali ed i beni indisponibili, fino a quando sono in concreto destinati ad una funzione
pubblica, non possono essere ceduti;
Vista la proposta di Regolamento Comunale per l'alienazione dei beni del patrimonio
immobiliare nel testo predisposto dall'Ufficio Amministrativo. comunale;
Sottolineato che:
scopo del regolamento è quello di individuare i beni costituenti il patrimonio immobiliare
da destinare alla vendita (cespiti non più utilizzati per fini istituzionali, non redditizi o che
richiedono interventi manutentivi eccessivamente onerosi), gli adempimenti procedurali
relativi alle decisioni programmatorie e istruttorie da adottare per la vendita e le procedure
negoziali;
Seguono gli interventi come da resoconto registrato ed allegato (omissis ... )
Durante gli interventi i[ Segretario Generale legge al Consiglio Comunale le modifiche
apportate al Regolamento dagli Uffici:
l'art.ii comma 1 leti.a) verrebbe così modificato: Qualora l'asta pubblica sia andata deserta, la Giunta Comunale può disporre: che gli immobili in alienazione sono liberi da pesi, vincoli e ipoteche (ad eccezione di quelli
derivanti dal PRO. vigente).
4. Il pagamento del prezzo di vendita dovrà risultare già incamerato dal Comune al momento
della stipulazione dell'atto contrattuale, poiché con la firma dello stesso viene data quietanza
del pagamento ricevuto, salvo deroga in caso di vendita ad Enti o socìetit pubbliche.
ART 16 - NORME FINALI- ENTRATA IN VIGORE- DISCIPLINA TRANSITORIA
L li presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.
2. Con l'entrala in vigore del presente regolamento le disposizioni stalali vigenti in materia di
alienazione del patrimonio immobiliare troveranno applicazione solo per le parti non in
contrasto con le nOrme del presente regolamento.
3. Le procedure amministrative, di alienazione del patrimonio immobiliare del Comune, in cOrso
di esecuzione, saranno disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento una volta che
quest'ultimo entrerà in vigore, per le fasi del procedimento non ancora espletate.
a. di procedere all'esperimento di una nuova
di asta pubblica approvando
contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al
25% dell'importo a base d'asta.
b. di procedere a trattativa privata diretta c previa gara informale senza decurtazione sul
prezzo
c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel
corso della trattativa la diminuzione del prezzo posto a base della prima gara fino ad
un massimo del 25 %;
d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile.
l'art.ii comma 3Iatt.a) verrebbe così modificato
Qualora anche la seconda asta pubblica vada deserta, la Giunta Comunale può disporre
a. di procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando
contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore
al 35% dell'importo originario
b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara infonnale senza decurtazione
sul prezzo
c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel
corso
della trattativa
la
diminuzione
del
prezzo
originario
fino
ad un massimo del 35 %;
d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile.
l'art.i2 comma 4 verrebbe così modificato:
L'avviso di gara ufficiosa dovrà essere pubblicato o comunicato, almeno 20 giorni prima dello
svolgimento della gara, salvo che non ricorrano specifiche ragioni di urgenza tali da
giustificare un termine inferiore, comunque non minore di 10 giorni
Il Presidente pone a votazione le modifiche suindicate
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti 11 favorevoli e 1 contrario (Antonelli Giuseppe)
Delibera
Di modificare i sottoelencati articoli
l'art.i1 comma 1 iett.a)
Qualora l'asta pubblica sia andata deserta, la Giunta Comunale può disporre:
a. di procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando
contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al
25% dell'importo a base d'asta
b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale senza decurtazione sul
prezzo
c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel
corso della trattativa la diminuzione del prezzo posto a base della prima gara fino ad
un massimo del 25 %;
d. di rinunciare alla volontà di alienare ['immobile.
l'art.11 comma 3 letta) Qualora anche la seconda asta pubblica vada deserta, la Giunta Comunale può disporre a. di procedere all'esperimento di una nuova gara dì asta pubblica approvando
contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore
al 35% dell'importo originario
b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale senza decurtazione
sul prezzo
c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel
corso della trattativa
la
diminuzione
del
prezzo
originario
fino
ad un massimo del 35 %;
d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile.
]'art.12 comma 4:
L'awiso di gara ufficiosa dovrà essere pubblicato o comunicato, almeno 20 giorni prima dello
svolgimento della gara, salvo che non riCOrrano specifiche ragioni di urgenza tali da
giustificare un termine inferiore, comunque non minore di 10 giorni
Il Presidente pone a votazione l'intero Regolamento cosi come modificato
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127 recante "Misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e
successive modifiche ed integrazloni;
Visto il T.U,E,L n.267/2000 ed in particolare l'art. 7 che riconosce l'autonomia regolamentare
agli Enti Locali;
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente
deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1,
TU.E.L, emanato con DLgs, 18 agosto 2000 n. 267"
Con voti 11 favorevoli, 1 contrario (Antonelli Giuseppe)
delibera
Di approvare, in applicazione alle norme in premessa richiamate, il Regolamento per
l'alìenazione degli immobili di proprietà comunale così come in premessa modificato nel
corso della seduta e composto di n.ro 16 articoli, allegato alla presente quale parte Integrante
e sostanziale
immobili all'interno di strumenti urbanistici attuativi approvati in base alla
nonnatìva vigente a favore dei soggetti attuatori
stessi O aventi titolo
previa valutazione tecnico economica approvata dal Consiglio Comunale
h, Terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente
ìnterclusi, la cui utilità quali beni a se stanti sia ridotta a causa delle
limitazioni d'uso derivanti dall'ìnterclusione e sia tale da rendere il valore di
mercato sensibilmente inferiore a quello delle proprietà limitrofe;
ì. Qualora la situazione oggettiva dell'immobile evidenzi, per le motivazioni
addotte in sede di deliberazione consiliare secondo criteri di trasparcnz.8. ed
economicità, l'esistenza di un unico soggetto interessato all'acquisto;
j. Quando sussista un diritto di prelazione ai sensi di legge a favore de! conduttore; in caso
di non esercizio del diritto di prelazione il contraente sarà individuato con le fonne di
gara di cui al presente regolamento;
g,
5
La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti,
è accettata per iscritto dall'acquirente nel corso della trattativa privata. 6.
Salvo quanto previsto
dall'art. 11, non può alienarsi un bene a trattativa privata diretta ad un prezzo inferiore a quello di
stima.
1. Il prezzo di acquisto deve essere corrisposto al momento della stipulazione dell'atto di
compravendita.
ART. 14 - PERMUTA
1. . L'Amministrazione può procedere alla permuta del proprio patrimonio disponibile con beni
appartenenti a soggetti privati o pubblici, purché ne derivi un vantaggio funzionale per l'ente,
come accertato dalla deliberazione consiliare di approvazione,
2, La pennuta comportando dismissione e contestuale acquisizione dì beni immobili, deve essere
autorizzata dal Consiglio Comunale secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente
Regolamento, Nel provvedimento che autorizza la pennuta viene determinalo da parte
dell'Amministrazione l'uso e la destinazione pubblica dei beni che si acquisiscono con la
pennuta.
3, La pennuta si perfeziona slilia base di una trattativa diretta con la controparte condotta dal
responsabile del procedimento individuato, basata su una stima dei beni oggetto del rapporto,
4, In caso in cui esista lIna differenza di valore tra i due beni oggetto di Pennuta questa dovrà
essere ccnguagliata in danaro,
5, La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento,
ART 15 Stipula del contratto
l, La vendita viene perfezionata con contratto, con le fonne e modalità previste dal codice civile.
Su proposta del Presidente, Considerata l'urgenza di provvedere in merito
IL CONSIGLlO COMUNALE
Con voti 11 favorevoli, 1 contrario (Antonelli Giuseppe)
delibera
dì dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134
comma 4 del D,Lgs 18.8.2000 n,267.
2. Il contratto viene rogato da Notaio scelto dall'acquirente, che si assume anche l'onere delle
spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto,
3, Salva espressa contraria indicazione nel provvedimento deliberativo che autorizza la vendita
all'atto della stipulazione contrattuale il rappresentante dell'amministrazione comunale ha
facoltà di rinunciare all'ipoteca legale di cui all'art, 2817 del Codice Civile, con l'esonero da
parte del Servizio Pubblicità immobiliare da iscrizioni d'ufficio e da responsabilità a riguardo,
E' altresì autorizzato a rilasciare quietanza del prezzo di vendita, alla eventuale e più esatta
descrizione ed individuazione cata,iale degli immobili, comprese eventuali rettifiche che si
rendessero necessarie, nonché a rendere ogni dichiarazione fiscale e quel!e previste dalle
norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Inoltre, se del caso, garantisce
6 Salvo quanto previsto dall'art. Il, non può alienarsi un bene a
privata ad un prezzo inferiore a quello di stima. 7 Per la cauzione e la commissione della gara valgono i principi fissati negli articoli precedenti. 8. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile, sono pertanto immediatamente vincolanti per
l'offerente per un periodo di 90 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre lo saranno per il
Comune conseguentemente all' aggiudicazione definitiva.
9 Delle operazioni di gara ufficiosa viene redatto processo verbale nel quale si dà atto delle offerte
pervenute e deil'esclusione delle offerte risultante incomplete e irregolari, comunicandone le
motivazioni.
9 Il verbale non tiene luogo del contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene con la
stipulazione del relativo contratto, a seguito della detenni nazione del responsabile del procedimento.
Quando non siano pervenute offerte nei tennini, oppure le offerte non siano accettabili, o confonTIi a
quanto disposto nell'avviso di gara, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara
ufficiosa.
lO Il responsabile del procedimento, con propria
prende atto del verbale dì gara
ufficiosa, aggiudica definitivamente il bene ed indica il tennine, decorrente dalla comunicazione di cui
appresso, assegnato all'aggiudicatario per la presentazione dei documenti necessari alla stipulazione del
contratto. Con la stessa determinazione si procede all'approvazione dello schema di contratto ed
all'accertamento d'entrata. Dell' avvenuta aggiudicazione sarà data notizia all'interessato entro e non
oltre 15 giorni dalla esecutività della relativa determinazione
Il Nel caso in cui l'aggiudicatario non assolva i predetti obblighi nei tennini indicati e comunque
alI'obbligo di stipulare il contratto, sarà dichiarato inadempiente e verrà incamerala la cauzione
provvisoria.
12 Una volta che l'inadempimento sia dichiarato potrà essere richiesto al secondo miglior offerente, se
abbia ancora interesse all'acquisto, in caso positivo il responsabile del procedimento, con proproa
determinazione. procederà alla nuova aggiudicazione.
13 La stipulazione del contratto avverrà ai sensi dell'art 15 del presente Regolamento.
ART 13 - TRATTATiVA PRIVATA DIRETTA
l. Per trattativa privata diretta si intende la facoltà dell'amministrazione di negoziare la vendita
direttamente con un unico soggetto.
2. La trattativa privata diretta è ammessa, salvo che l'Amministrazione non decida di far ricorso
alle altre procedure previste dal presente regolamento qualora la condizione giuridica elo
quella di farto del belle da alienare rendano non
o llon conveniente per il Comune il
ricorso ad uno dei sistemi di vendita precedentemente de"critti.
3. La trattativa privata dirella è ammessa anche con più
nei casi in cui sia stata effettuata
l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta o infruttuosa. In tali ipotesi, si procederà
!Il
a quanto disposto dall'art. 1l del regolamento.
4. In particolare è da ritenersi ammessa nei seguenti casi a titolo esemplificativo:
a. se l'alienazione avviene a favore delle Amministrazioni dello Stato, delle
Province, di altri enti pubblici e di altri enti o soggetti per particolari finalità
dì interesse collettivo;
b. relitti stradali
c. terreno di proprietà dell'Amministrazione con soprastante fabbricato m diritto
di superficie;
d. manufatto dì proprietà dell'Amministrazione insistente su proprietà privata;
e. penTIuta, ;
f. transazioni giudiziarie ed extragiudiziarie
Terminati i lavori di Consiglio Comunale la seduta viene sciolta. Ore 20:45
ART. Il ASTA DESERTA E RIDUZIONE DEL PREZZO A BASE DJ GARA
l.
Qualora l'asta pubblica sia andata deserta, la Giunta Comunale può disporre:
8. di
procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando
contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al
25% dell'importo a base d'asta.
b. di procedere a trattativa privata diret1a o previa gara informale senza decurtazione sul
prcz20
c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara infornlale autorizzando, nel
corso della trattativa la diminuzione del prezzo posto a base della prima gara fino ad
un massimo del 25 %;
d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile.
2.
Nel caso in cui la Giunta decida di alienare il bene COn il sistema dell'asta pubblica, il
Responsabile del procedimento lascerà invariate tutte le condizioni di gara disposte per il
primo esperimento ad esclusione del prezzo a base d'asta.
3. Qualora anche la seconda asta pubblica vada deserta, la Giunta Comunale può disporre di
a. di procedere all'esperimento di una nuova gara di asta pubblica approvando
contestualmente una riduzione del prezzo a base d'asta in misura non superiore al
35% dell' importo originario.
b. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale senza decurta.zione
sul prezzo
c. di procedere a trattativa privata diretta o previa gara informale autorizzando, nel
corso
della
trattativa
la
diminuzione
del
prezzo
originario
fino
ad un massimo del35 %;
d. di rinunciare alla volontà di alienare l'immobile.
4.
Nel caso in cui la Giunta decida di alienare il bene con il sistema dell'asta pubblica, il
Responsabile del procedimento procederà con le modalità di cui al precedente comma 2
5.
Gli esperimenti di cui ai commi precedenti compomnti riduzione degli importi a base d'asta
superiori al 10% dovranno essere preventivamenle valutati sotto il profilo della congruità dall'Ufficio
Tecnico Comunale.
ART. 12 - TRATTATIVA PRIVATA (PREVIO ESPl!.lUl'lfEl,TO DJ GARA INFORMALE) l. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata quanto l'appetibilità del bene è, per la sua ubicazione, consistenza elo limitato valore, ristretta ad una cerchia di interessati fra gli abitanti della ZOna di ubicazione dell'immobile stesso. 2 Si procede, inoltre a trattativa privata quando esperite una o più gare per asta pubblica queste siano andate deserte o siano rimaste infruttuose, in base a quanto previsto nel precedente articolo. 3 La trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente deJJ'evento. A tal fine si provvede a dare alla gara idonea pubblicità, mediante pubblicazione dell'avviso di gara: a. all'Albo on line del Comune.
b. Su Sito Internet
c. Comunicazione a confinanti elo a coloro che harUlo già manifestato interesse
all'acquisto
4. L'avviso di gara ufficiosa dovrà eSsere pubblicato e o comunicato, almeno 20 giorni prima dello
svolgimento della gara, salvo che non ricorrano specifiche ragioni di urgenza tali da giustificare un
termine inferiore comunque non minore di lO giorni
5. L'aggiudicazione verrà effettata a favore di colui che ha offerto il prezzo più alto,
2, Le pubblicazioni devono essere effettuate almeno 30 giorni prima del giorno in cui è fissata
l'asta
3, Sarà compito dell'Amministrazione effettuare ulteriori fonne di pubblicità mediante i canali
ritenuti più idonei di volta in volta individuati nella detenni nazione di vendita, tenendo conto
dell'effettiva loro penetrazione nel mercato al fine di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
4, I canali utilizzabili sono in via esemplificativa: giornali a diffusione nazionale,
o
di bollettini immobiliari o riviste
locale, albo pretorio di Comuni limitrofi,
specializzate, annunci in televisione o in radio, pubblicazioni sul BURP, sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana ed eventualmente su quella dell'unione europea,
5. Gli esiti della gara vanno pubblicati all'Albo del Comune, sul sito Internet per un periodo di 15
giorni e su altri eventuali canali istituzionali
C I T T À DI GRU M O A P P U L A
Città Metropolitana di Bari
ART, JO-ASTA: MODALITÀ' DJ GARA, ESPLETAMENTO EAGGIUDICAZIONE
La gara può essere effeltuala:
(Pasta e
il,
con il metodo delle offerte segrete, a rialzo, su prezzo palese posto a
indicato nel relativo avviso
b, ad estinzione
vergine
2, Per panecipare alla gara dovrà essere prodotta, la prova dell'avvenuta costituzione della
cauzione provvisoria, pari al 10% del valore posto a base della gara che potrà essere costituita nei
modi di seguito indicati:
a) versamento dell'importo presso il tesoriere comunale;
b) assegno circolare intestato al Comune di Grumo Appula,
c) polizza fideiussoria O assicurativa
3, La commissione di gara è presieduta dal responsabile del Servizio competente e, in caso di
assenI.a o impedimento, da altro responsabile e composta dal Segretario Comunale e da un
dipendente dell'Ente.
4. L'apertura delle offerte, la loro valutazione, le specifiche modalità di espletamento della
gara avvengono nel modo stabilito nel bando.
4. Le operazioni di gara sono oggetto di specifico verbale, 5, La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari. 6, La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora questi ritìutasse di dare seguito al contratto di compravendita o non provvedesse alle incombenze
dì sua competenza (ad es. incarichi per eventuali frazionamenti, incarico al Notaio, ecc,) o non vi
provvedesse nei termini stabiliti; diversamente, verrà svincolata al momento della stipulazione del
COme versamento in acconto,
contratto o potrà
8. Possono essere presentate offerte per conto di terzi, per persona da nominare solo ave
previsto nel bando secondo le modalità e le procedure ivi indicate,
9. Il bando potrà prevedere che si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida,
IO,L'aggiudicazione è disposta nei confronti di colui che ha presentato il prezzo più alto 11, Il Comune
potrà altresì valutare, di fronte a due o più offerte valide di pari importo, di procedere:
a) mediante sorteggio; b) contattando gli offerenti di pari importo per un rilancio in aumento sulle
da effettuarsi con il sistema delle offerte segrete in busta sigillata, fenno restando che, in assenza dì rilanci pervenuti entro il
all'uopo fissato, si provvedere ugualmente COn sorteggio, 12, Il contratto è s'tipulato nel termine di 180 (centottanta) giorni dall'intervenuta aggiudicazione previo
versamento dell'intero corrispettivo dovuto. Tale periodo è sospeso per il tempo necessario previsto
dalla legge per l'eventuale eserciZIO del diritto di prelazione,
I3 La stipulazionc del contratto avverrà ai sensi dell'art 15 del presente regolamento
°
REGOLAMENTO PER L'ALIENAZION
DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
(Approvato CO" deliberazione di Consiglio Comunale n o 9J del 03/11/2015)
REGOLAMENTO PER L'ALlENAZlONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ'
COMUNALE
(art12 - comma 2 -legge 1271l997)
ARI: 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
L Con il presente regolamento, emanato ai sensi e per gli effctti dell'art 12 della legge 15,5.1997 n,
127 e sS.mm,ii. ed adottato nell'esercizio della potestà. riconosciuta dalle vigenti leggi, il Comune di
Grumo Appula intende disciplinare le alienazioni del proprio patrimonio immobiliare in deroga alle
nornle di cui alla L. 24 dicembre 1908 n, 783 e successive modificazionì, nonché al regolamento
approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909 n. 454 e successive modìficazìonL
2, li regolamento intende assicurare criteri dì trasparenza e adeguate forme di pubblicità. per
l'alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Grumo Appula utilizzando criteri
cbc abbiano lo scopo di accelerare i tempi e rendere più snelle le procedure di alienazione garantendo
le scelte maggiormente convenienti per ['Amministrazione, 3) Per quanto riguarda gli ambiti non
espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia ai principi generali in materia di
alienazione stabiliti nell'ordinamento giuridico.
ART 2 - BENI IMMOBILI DI1NTERESSE STORICO ED ARTISTICO
l) Per le alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del Comune, trovano
applicazione le disposizioni del Decreto Legislativo n, 42 del 22,0 l ,2004 e successive modificazionL
ARI: 3 - VENDITA DI BENI SOGGETTI A DIRITTO DI PRELAZIONE
l) Quando il bene è gravato a diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata nell'avviso di
gara e l'aggiudicazione dovrà essere notificata agli interessati nei modi previsti dalle disposizioni in
materia,
ART 4 PROGRAMMA DI ALIENAZIONE
L'alienazione e le permute dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune, comprese le
alienazioni di diritti reali, S0l10 sempre preceduti dall'atto autorizzatorio del Consiglio Comunale di
norma costituito dal piano delle alienazioni e valorizz2.Zioni immobiliare, deliberata in sede di
approvazione del bilancio previsionale
Qualora nel cOrSo dell'anno l'Amministrazione intenda procedere ad alienare un bene facente parte del
proprio patrimonio immobiliare e tale ipotesi non sia stata prevista negli atti fondamentali di
programmazione, l'autorizzazione alla vendita dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale,
La deliberazione del Consiglio Comunale deve contenere, sulla base di una perizia tecnica,
l'individuazione dei beni da alienare ed il loro valore,
Il procedimento di alienazione è direttamente avviato e condotto dal Responsabile del servizlo
competente, con le modalità. previste nel presente regolamento, acquisiti, se del caso, gli indirizzi da
della Giunta Comunale.
Ari, 5 - lNDlVJDUAZlONE DEL P REZZO BASE DI ALIENAZIONE
1 J beni oggetto di alienazione debbono essere preventivamente identificati dal Responsabile
dell'Ufficio Tecnico, in modo che siano compiutamente individuati agli effetti della stipula dell'atto di
trasferimento della proprietà,
2, Il valore dell'immobile oggetto di alienazione è determinato con perma estimativa del
Responsabile dell'Ufficio Tecnico, Qualora la complessità dell'operazione sia tale da richiedere una
valutazione più approfondita, la Giunta Comunale con propria deliberazione potrà autorizzare il
Responsabile dell'Ufficio Tecnico ad avvalersi di Tecnico abilitato esterno o deli'Agenzia dci Territorio alla quale richiedere la stima dell'immobile da alienare, 3 JI valore detelminato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base di gara, al netto dell'IVA se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte, 4 Salva diversa indicazione, fanno carico all'aggiudicatario: ogni onere sostenuto o da sostenere per ia vendita del bene, compresi l'eventuale frazionamento ed
aggiornamento catastale; le spese per la perizia, qualora essa venga affidata a professionista esterno; di pubblicità della gara; le
le spese contrattuali ed accessorie inerenti la stipula del contratto,
le
ART 6 - PROCEDURE DI VENDITA
l) Alla vendita dei beni immobili, tenuto conto del grado di appetibilità elo dci valore del bene e con le procedure di cui agli articoli seguenti, si procede mediante: al Asta pubblica; b) trattativa privata, c) trattativa privata diretta ARI: 7 ASTA PUBBLICA
1) All'alienazione mediante procedura di asta pubblica si provvede quando l'interesse all'acquisto del
bene offerto viene ritenuto, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione elo il valore
venale, riconducibile ad un mercato vaSlO, a livello regionale, nazionale o internazionale, 2. La gara
prevede le seguenti fasi:
a predisposizione dell'avviso d'asta; a, pubblicazione e pubblicità. deU'avviso d'asta; b, espletamento della gara e aggiudicazione, ARI: 8· PREDISPOS1ZIONE DELL'A VVISO D'A,,')TA Nell'avviso d'asta devono essere indicati: l, il beni i benì da vendere e la loro descrizione; 2, il prezzo estimativo posto a base d'asta; nel caso di alienazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa:
criteri di
valutazione delle offerte
nel caso di estinzione di candela
l'incremento minimo delle offerte in aumento
3, gli eventuali vincoli, servitù, diritti dì prelazione,
4, le eventuali condizioni di vendita;
5, le modalità. di gara
6, la data ed il luogo ove sarà espletata la gara;
7, l'ufficio presso il quale è possibile avere informazioni e ritirare la documentazione sugli
immobili posti in vendita, nonché eventuali documenti relativi alla presentazione dell'offerta,
°
AR1:
PUBBLICAZIONE E PUBBLlClTA' DELL'AVViSO D'ASTA
l, Alla gara è data pubblicità, in relazione all'importo di stima del bene da alienare mediante
pubblicazione dell'avviso d'asta:
a) all'albo protorio del Comune di
Appula
b) sul
internet del Comune di Grumo Appula elo di altri Enti