RC Polizza AOPA senza tabelle

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RC Polizza AOPA senza tabelle
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AEROMOBILE
Contraente
A.O.P.A. Aircraft Owner and Pilot Association
Domiciliato in Bresso (MI) presso Aeroporto di Bresso c.a.p 20091
Assicurati
(Cod. Fisc.) 04069070151
Soci della A.O.P.A. in regola con i pagamenti delle quote, ADERENTI alla presente Convenzione ed i
cui dati sono riportati nelle Appendici di polizza
Durata della Convenzione: dalle ore 24 del 01/05/2013 alle ore 24 del 01/05/2014 SENZA TACITO RINNOVO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Tra la A.O.P.A. in seguito denominata “Contraente” la quale agisce nell’interesse degli ADERENTI e gli
Assicuratori dei Lloyd’s, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro
Rappresentante Generale per l’Italia, in appresso denominata “Società”, viene stipulata la presente
convenzione per l’assicurazione “Responsabilità Civile”di Aeromobili di Aviazione Generale e Apparecchi per
il VDS muniti di motore, registrati come avanzati a norma del DPR 09.07.2010 n. 133, o che abbiano i
requisiti tecnici previsti per gli apparecchi VDS avanzati come stabilito negli allegati tecnici al DPR
09.07.2010 n. 133 stesso.
GESTIONE DELLA CONVENZIONE
Le Parti interessate riconoscono che la gestione della presente convenzione e dei certificati di assicurazione ad essa
relativi, è affidata alla SATEC Srl in qualità di Lloyd’s Coverholder che gestisce il contratto .
Di conseguenza tutte le comunicazioni e le incombenze alle quali le Parti sono tenute, comprese quelle riguardanti i
sinistri, saranno valide anche se effettuate tramite il Lloyd’s Coverholder, fermo restando che dovranno essere in
forma scritta.
MODALITÀ DI ASSICURAZIONE
La Società si impegna a prestare le coperture assicurative relative ai rischi previsti dalle condizioni tutte che seguono, per
i singoli Assicurati mediante emissione di Certificati di Assicurazione/Appendici alla presente polizza in applicazione alla
presente polizza convenzione.
Ai fini della copertura assicurativa l’Assicurato dovrà preventivamente inviare richiesta di copertura a SATEC Srl
allegando l’apposito questionario debitamente compilato e sottoscritto. In caso di apparecchio VDS non registrato come
“avanzato” occorre allegare: Dichiarazione di conformità dell’apparecchio VDS ai requisiti tecnici previsti per
gli apparecchi VDS avanzati pena la non operatività delle coperture in caso di sinistro.
La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 del giorno successivo alla data in cui viene confermata la copertura
da parte della SATEC Srl che gestisce il contratto e purchè sia stato contestualmente pagato il premio pattuito e salvo
diversa comunicazione.
La copertura assicurativa avrà durata fino alle ore 24 della data di scadenza della presente convenzione ed il premio
verrà calcolato al pro-rata temporis sulla base dei premi annui stabiliti nelle tabelle presenti nella sezione “Condizione di
Premio”
In caso di mancato pagamento del premio alla data di prevista decorrenza, l’assicurazione avrà effetto dalle
ore 24:00 del giorno di effettiva ricezione da parte del Lloyd’s Coverholder dell’importo dovuto.
ATTIVITA’ ASSICURATE
Sono considerate assicurate le seguenti attività: Giacenza, Rullaggio, Turismo, Trasferimento, Trasporto persone a titolo
gratuito, Partecipazione ad avioraduni e manifestazioni aeronautiche in genere, Voli per rinnovo licenze, abilitazioni e
CN
INDICE
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 – Massimali
Art. 3 – Persone non considerate terzi
Art. 4 – Danni esclusi
Art. 5 – Limiti territoriali
Art. 6 – Proroga dell’assicurazione
Art. 7 – Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
Art. 8 – Mutamento della persona dell’esercente dell’aeromobile
Art. 9 – Trasformazione o aggravamento del rischio
Art. 10 – Variazioni degli aeromobili indicati in Frontespizio
Art. 11 – Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Art. 12 – Inosservanza degli obblighi dell’Assicurato
Art. 13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza
Art. 14 – Recesso dal contratto
Art. 15 – Certificato di assicurazione
Art. 16 – Imposte e tasse
Art. 17 – Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
CONDIZIONE SPECIALE A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
AEREO O DELL'ESERCENTE DI AEROMOBILE PER DANNI CAGIONATI AI PASSEGGERI O AI
BAGAGLI
Art. 1 – Descrizione del rischio
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Deducibilità dell’indennità per infortunio
CONDIZIONE SPECIALE B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE
AEREO O DELL'ESERCENTE DI AEROMOBILE PER DANNI CAGIONATI ALLE MERCI
Art. 1 – Descrizione del rischio
Art. 2 – Danni esclusi
Art. 3 – Franchigie
CONDIZIONE SPECIALE C) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO
O DELL'ESERCENTE DI AEROMOBILE PER DANNI CAGIONATI A TERZI
PARTE I
Art.
Art.
Art.
Art.
1 – Descrizione del rischio
2 – Danni esclusi
3 – Rivalsa verso l’Assicurato
4 – Mutamento della persona dell’esercente dell’aeromobile
PARTE II
Art. 1 – Descrizione del rischio
Art. 2 – Danni esclusi
APPENDICE DI ESTENSIONE AI RISCHI GUERRA, TERRORISMO, DIROTTAMENTO,
SABOTAGGIO (AVN 52 E)
DEFINIZIONI
Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:
1. Aeromobile: la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle
norme vigenti.
2. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
3. Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
4. Esercente di aeromobile: il soggetto che, ai sensi delle norme vigenti, pur non
essendo un vettore aereo, ha la continua disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio
dell’aeromobile.
5. Franchigia: l’importo da dedurre dall’ammontare del danno risarcibile che resta a
carico dell’Assicurato.
6. Giacenza: il periodo in cui l'aeromobile non è in volo, come di seguito definito.
7. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
8. Massimale: il limite massimo dell’esposizione economica che la Società assume
attraverso il contratto di assicurazione.
9. Massimale Unico Combinato: il limite massimo dell’esposizione economica che la
Società assume attraverso il contratto di assicurazione applicabile complessivamente
a più sezioni di rischio (Condizioni Speciali, Appendice), come indicate in frontespizio.
10. Passeggero: ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o
dell’esercente dell’aeromobile, esclusi i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in
servizio.
11. Premio: la somma dovuta alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione.
12. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
13. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
14. Società: Alcuni sottoscrittori dei Lloyd’s, sottoscrittori della presente Assicurazione.
15. Sottolimite: il limite massimo di esposizione economica che la Società assume
attraverso il contratto di assicurazione, in relazione ad una singola sezione di rischio
(Condizioni Speciali, Appendice), nell’ambito del Massimale Unico Combinato.
16. Vettore aereo: l’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d’esercizio.
17. Volo:
- per quanto riguarda i passeggeri e i bagagli non registrati, il periodo di trasporto
dei passeggeri mediante aeromobile, inclusi imbarco e sbarco;
- per quanto riguarda le merci e i bagagli registrati, il periodo di trasporto dei bagagli
e delle merci dal momento in cui i bagagli o le merci sono affidati al vettore aereo
fino al momento della consegna al destinatario designato;
- per quanto riguarda i terzi, l’utilizzo di un aeromobile dal momento in cui i motori
sono accesi ai fini del rullaggio o dell’effettivo decollo fino al momento in cui
l’aeromobile è al suolo e i suoi motori sono completamente fermi; inoltre la
movimentazione di aeromobili per mezzo di veicoli da traino o spinta o per mezzo
di forze che sono appositamente utilizzate per lo spostamento e il sollevamento di
aeromobili, particolarmente mediante correnti d’aria.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza dei massimali indicati in Frontespizio,
di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro
verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza nelle Condizioni Speciali e Particolari, per:
morte e lesioni personali;
perdita, distruzione o danneggiamento di cose.
Art. 2 - Massimali
Nel caso in cui sia previsto in frontespizio un massimale unico combinato, la Società terrà complessivamente
indenne l’Assicurato sino a concorrenza di tale massimale unico, restando inteso che il massimale garantito,
per passeggero e per aeromobile, non potrà comunque essere inferiore ai minimi di legge.
Qualora detto massimale unico combinato preveda, a sua volta, massimali specifici (c.d. sottolimiti) per una
o più delle sezioni richiamate in frontespizio, la Società terrà indenne l’Assicurato esclusivamente fino a
concorrenza dei singoli massimali specifici di ciascuna tipologia di copertura.
Art. 3 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di
lavoro o di servizio;
b) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
c) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità
illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. b);
d) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le società qualificabili come controllanti, controllate o
collegate ai sensi delle norme vigenti, nonché gli amministratori e i dipendenti delle medesime.
Art. 4 - Danni esclusi
La Società non risponde:
I) dei danni verificatisi in occasione di:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di
usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo
politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione,
requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile,
militare o “de facto”) o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o
sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito),
attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso
dell’Assicurato;
la Società non risponde inoltre dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo
dell’Assicurato a causa di uno degli eventi menzionati al presente punto I). L’aeromobile si riterrà
nuovamente sotto il controllo dell’Assicurato a partire dal momento in cui verrà restituito all’Assicurato
medesimo in un aeroporto incluso entro i limiti geografici in Frontespizio e completamente attrezzato per
l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i
motori spenti e senza interventi forzosi;
II) dei danni causati da:
a) dolo dell’Assicurato o dei suoi dipendenti e preposti;
b)
c)
d)
trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazione provocata dall'accelerazione artificiale
di particelle atomiche;
rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da
inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche;
da presenza di amianto e/o da lavorazioni di materiali contenenti questa sostanza o suoi derivati.
Art. 5 - Limiti territoriali
5.1. L’assicurazione vale entro i limiti geografici dell’Europa e dei Paesi mediterranei, nonché entro i limiti
territoriali della Giordania, delle Isole Canarie, e di Madeira e fra detti Paesi e territori.
5.2. L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia
uscito per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di
condotta o di navigazione, fatte comunque salve le esclusioni di cui al precedente art. 4.
Art. 6 - Proroga dell'assicurazione
L'assicurazione scaduta mentre un aeromobile si trova in viaggio, è prorogata di diritto – qualora al
momento della scadenza non sussista già altra garanzia stipulata per il medesimo rischio - fino al termine
delle manovre di approdo nel luogo di destinazione, ma l'Assicurato è tenuto a pagare il premio
corrispondente alla proroga che sarà concordato con la Società.
Art. 7 - Pagamento del premio – Decorrenza della garanzia
7.1 L'assicurazione ha effetto dall’ora e dal giorno indicati in Frontespizio, se il premio o la prima rata di
premio sono stati pagati; altrimenti l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del
pagamento di quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite per il contratto e per il
pagamento delle eventuali rate di premio.
7.2 Il premio è unico e indivisibile e quindi è sempre dovuto per intero, anche quando ne sia stato
concesso il frazionamento in più rate. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga le eventuali
rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza.
7.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di
elementi variabili di rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti
dalla Clausola di regolazione del premio.
7.4 Nel caso l'aeromobile assicurato sia distrutto o si presuma perito ai sensi dell’art. 761 cod. nav., il
rischio si intende cessato, tuttavia il premio annuo è comunque dovuto per intero ai sensi dell’art.
1896 c.c..
Art. 8 - Mutamento della persona dell'esercente di aeromobile
Se l’esercizio dell’aeromobile assicurato viene assunto da soggetto diverso da quello indicato in Frontespizio,
l’assicurazione cessa di pieno diritto dal momento del mutamento di esercizio, salvo che le Parti accettino di
mantenere in vita il contratto mediante voltura della Polizza.
Art. 9 - Trasformazione o aggravamento del rischio
In conformità a quanto stabilito dall’art. 522 cod. nav., la Società non risponde se, per fatto dell’Assicurato, il
rischio viene trasformato o aggravato.
Art. 10 - Variazioni degli aeromobili indicati in Frontespizio
10.1
L'Assicurato ha facoltà di aggiungere oppure di escludere aeromobili rispetto a quelli indicati in
Frontespizio.
10.2
Le variazioni devono essere comunicate per iscritto alla Società ed hanno effetto dal momento della
variazione indicato dall’Assicurato nella comunicazione o, in difetto di detta indicazione, dalle ore 24
del giorno del ricevimento della comunicazione da parte della Società.
Art. 11 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
11.1 In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza
oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c..
11.2 La denuncia deve contenere l'esposizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e, possibilmente, dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
11.3 L’Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro, adoperandosi inoltre alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società
lo chieda, alla ricerca di un componimento amichevole.
Art. 12 - Inosservanza degli obblighi dell'Assicurato
12.1 L'Assicurato decade da ogni diritto:
a) se dolosamente non osserva l'obbligo di avviso;
b) se ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese.
12.2 Se l'inosservanza dell’obbligo di cui al punto 11.1 è colposa, la Società ha diritto di ridurre l’indennità
in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
13.1
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale
e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
13.2
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette
vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto
di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi.
13.3
Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l’Assicurato,
entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si
riferisce la domanda.
13.4
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra
Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
13.5
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
Art. 14 - Recesso dal contratto
Applicabile se l'Assicurato è un professionista ai sensi dell'art. 1469 bis c.c..
14.1
14.2
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto di assicurazione dandone comunicazione
mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalle ore 24 del
giorno di arrivo della lettera raccomandata; il recesso da parte della Società ha effetto dalle ore 24
del 15° giorno successivo a quello dell’arrivo della lettera raccomandata.
In tutti i casi, la Società rimborserà al Contraente, entro il termine di 15 giorni successivi alla data di
effetto del recesso medesimo, la parte di premio pagato al netto dell’imposta, relativo al periodo di
rischio non corso. Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione
presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto
dell’imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il
conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.
Art. 15 – Certificato di assicurazione
La Società rilascia all’Assicurato, ai sensi delle norme vigenti, un certificato di assicurazione comprovante le
garanzie prestate.
Art. 16 - Imposte e tasse
Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio,
agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il
pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 17 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione
17.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.
17.2 La giurisdizione applicabile alle controversie relative al presente contratto è individuata in base alle
norme vigenti.
CONDIZIONI SPECIALI
A)
Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per
danni cagionati ai passeggeri o ai bagagli
Art. 1 - Descrizione del rischio
La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle
Condizioni Particolari, dei danni cagionati dall’Assicurato ai passeggeri o ai bagagli, registrati o non registrati,
durante il volo sugli aeromobili indicati in Frontespizio.
Art. 2 - Danni esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 3 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
a) derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;
b) arrecati a persone verso le quali l'Assicurato, per il volo durante il quale si è verificato il danno, era tenuto
a contrarre assicurazione a sensi dell'art. 935 cod. nav.
Art. 3 - Deducibilità dell'indennità per infortunio
Qualora sussista un’assicurazione infortuni di volo stipulata con la Società dallo stesso Assicurato a favore del
passeggero, la Società risponde dei danni alla persona del passeggero nei limiti dell’eventuale differenza tra
il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità e l’indennità spettante al danneggiato in base all’assicurazione
infortuni di volo tenendo conto di tale circostanza nella determinazione del premio.
B)
Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per
danni cagionati alle merci
Art. 1 - Descrizione del rischio
La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle
Condizioni Particolari, della perdita, distruzione o danneggiamento cagionati dall’Assicurato alle merci
durante il volo sugli aeromobili indicati in Frontespizio.
Art. 2 – Danni esclusi
Oltre alle esclusioni previste dall'art. 4 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni:
a) derivati da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;
b) consistenti nella perdita, distruzione o danneggiamento di carte valori, monete, documenti,
francobolli, oggetti in materiale prezioso, pellicce, pelli, prodotti farmaceutici, tabacchi, veicoli e
imbarcazioni di qualsiasi natura, prodotti e componenti elettronici, oggetti d’arte o d’antiquariato,
animali vivi, masserizie, merci deperibili da trasportarsi con mezzi isotermici o frigoriferi, merci da
trasportarsi con cisterne;
c) a carichi appesi o trasportati esternamente all’aeromobile;
d) derivanti da appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal
vettore aereo o dall’esercente di aeromobile, dai rispettivi dipendenti o preposti, ovvero col
concorso degli stessi;
e) da vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all’atto della
presa in consegna delle merci;
f) da bagnamento.
Art. 3 – Franchigie
L’indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto delle franchigie stabilite nelle Condizioni
Particolari.
C)
Assicurazione della responsabilità del vettore aereo o dell'esercente di aeromobile per
danni cagionati a terzi
Parte I – Danni cagionati durante il volo
Art. 1 – Descrizione del rischio
La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle
Condizioni Particolari, dei danni cagionati dall’Assicurato a terzi durante il volo dagli aeromobili indicati in
Frontespizio.
Art. 2 – Danni esclusi
2.1 Oltre alle esclusioni previste dall’art. 4 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni per
i quali la responsabilità dell’Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro
contratto.
2.2 Per i danni a terzi sulla superficie, a parziale deroga dell’esclusione prevista dalla lett. a) della parte II)
dell’art. 4 delle Condizioni Generali, sono esclusi i danni causati da dolo dell’Assicurato o dei suoi
dipendenti e preposti salvo che, nel caso di dolo di questi ultimi, il danno derivi da errore di pilotaggio,
di condotta o di navigazione ovvero che l’Assicurato abbia preso le misure necessarie per evitarlo.
2.3 Sono comunque esclusi dalla presente Sezione C i danni previsti e separatamente disciplinati dalle
Sezioni A e B del Frontespizio e delle Condizioni Speciali.
Art. 3 - Rivalsa verso l'Assicurato
La Società ai sensi dell’art 1016 cod. nav. – e con esclusione dei casi di colpa grave - ha azione di rivalsa nei
confronti dell’Assicurato per le somme pagate al terzo danneggiato e ha diritto al rimborso delle spese
sostenute.
Art. 4 – Mutamento della persona dell’esercente di aeromobile
In caso di mutamento della persona dell'esercente assicurato si applica, in deroga all’art. 8 delle Condizioni
Generali, quanto disposto dall’art. 1013 cod. nav.
Parte II – Danni cagionati durante la giacenza
Art. 1 – Descrizione del rischio
La Società risponde, nei termini previsti nelle Condizioni Generali, nelle presenti Condizioni Speciali e nelle
Condizioni Particolari, dei danni cagionati a terzi durante la giacenza dagli aeromobili indicati nelle Condizioni
Particolari.
Art. 2 – Danni esclusi
2.1 Oltre alle esclusioni previste dall’art. 4 delle Condizioni Generali, sono comunque esclusi dalla presente
Sezione C i danni previsti e separatamente disciplinati dalle Sezioni A e B del Frontespizio e delle
Condizioni Speciali.
2.2 Sono altresì esclusi:
a) i danni per i quali la responsabilità dell’Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di
trasporto o da altro contratto;
b) salvo quanto disposto al precedente punto 2.1, i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia a
qualsiasi titolo o destinazione.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta
identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni
cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o
sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di
terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o
componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell’Assicurato o di terzi) e
fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine
di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in
connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza
diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell’Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi
d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l’Assicurato
in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
Art. 2 - Esclusione dei Rischi Nucleari
L'assicurazione esclude ogni danno causato o derivante direttamente od indirettamente da rischi nucleari
secondo quanto previsto dall’allegata clausola “Nuclear Risks Exclusion Clause AVN 38B”.
Art. 3 - Esclusione dei rischi di asbesto
E’ esclusa dal presente contratto ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionata,
direttamente o indirettamente derivante, seppure in parte, da asbesto o da qualsiasi altra sostanza
contenente in qualunque forma o misura l’asbesto.
Art. 4 – Sanctions and Embargo Clause
Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l’allegata clausola in lingua inglese “Sanctions and
Embargo Clause” AVN111.
Art. 6 – Estensione “Colpa Grave” del Pilota
Si precisa che la coperture prestate dalla presente polizza comprendono i danni provocati dal
Pilota con "Colpa Grave” mentre il dolo resta escluso.
Art. 7 – Rinuncia al Diritto di Surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato, o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui
all’art. 1916 C.C.
Art. 8 – Deroga qualifica di terzi
A parziale deroga dell’articolo 3 “Persone non considerate terzi” delle Condizioni Generali di Polizza sono
considerate terze parti: il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente
od affine con lui convivente.
Art. 11 - Inclusioni/Esclusioni
Si conviene tra le Parti che le inclusioni di aeromobili in corso di polizza saranno automaticamente regolate
mediante applicazione dei tassi di polizza calcolati al pro-rata temporis per periodi di copertura superiori a 6
mesi.
In caso di inclusioni di aeromobili per periodi di copertura inferiori a 6 mesi si applicherà la seguente scala
per il calcolo del premio:
fino a 6 mesi: 50% del premio annuo
fino a 5 mesi: 40% del premio annuo
fino a 4 mesi: 30% del premio annuo
fino a 3 mesi: 25% del premio annuo
fino a 2 mesi o per periodi inferiori = 20% del premio annuo
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, il Contraente dovrà versare la
differenza tra il premio versato e l’intero premio annuo convenuto.
Emesso in 3 esemplari
Roma li, 22/04/2013
IL CONTRAENTE
_____________________________
CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei
seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 8
Art. 12
Art. 14
Clausola
(Cessazione dell’assicurazione per mutamento della persona dell’esercente di aeromobile)
(Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro)
(Recesso dal contratto)
di responsabilità disgiunta LMA5096
IL CONTRAENTE
___________________________
Il Sottoscritto dichiara che prima della conclusione del presente contratto ha ricevuto dalla Società la NOTA
INFORMATIVA, redatta ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti.
IL CONTRAENTE
_____________________________
Appendice di estensione ai rischi guerra, terrorismo, dirottamento, sabotaggio
(AVN 52 E)
Art. 1 - Estensioni di copertura
In deroga all’art. 4.1 delle Condizioni generali di polizza di cui la presente appendice è parte integrante, ed
in considerazione del premio addizionale indicato in frontespizio, la Società – con effetto dal 01/05/2013 risponde dei danni verificatisi in occasione di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di
usurpazione di potere;
scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una Potenza sovrana, compiute a scopo politico
o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
atti di sabotaggio o altri atti dolosi compiuti da terzi;
confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione
per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”)
o altra Autorità nazionale o locale;
dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o
sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito),
attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso
dell’Assicurato.
Art. 2 – Esclusione
La cancellazione del punto a) dell’art.4.I (guerra, invasione, etc.), non comprende le responsabilità per i
danni, alle cose ed agli animali sulla superficie situati al di fuori dei territori del Canada e degli Stati Uniti
d’America, a meno che siano causati o dipendenti dall’uso di aeromobili.
Art. 3 – Limite di responsabilità
3.1 Il limite di responsabilità per la copertura prevista dalla presente appendice è di € 5.000.000,00
ovvero il limite applicabile di polizza se inferiore, per avvenimento ed in aggregato annuo (il sottolimite).
Questo sottolimite si intende compreso nel massimale indicato in polizza e non in aggiunta ad esso.
3.2 Nell’ambito della copertura prevista dalla presente polizza, questo sottolimite non si applica:
a)
ai passeggeri (e ai loro bagagli ed effetti personali) di ogni esercente di aeromobili coperto dalla
presente polizza per la responsabilità civile verso i suoi passeggeri durante le sue attività di
esercizio degli aeromobili;
b)
per merci e corrispondenza che siano a bordo dell’aeromobile di ogni esercente di aeromobili
coperto dalla presente polizza per la responsabilità civile verso tali merci e corrispondenza durante
le sue attività di esercizio degli aeromobili.
Art. 4 - Cessazione automatica
4.1 Nei termini di seguito indicati, le estensioni di copertura previste dalla presente appendice cessano
automaticamente, nelle seguenti circostanze:
I) OGNI COPERTURA:
allo scoppio di guerra (sia che si tratti di una guerra dichiarata che non dichiarata) fra due o più dei
seguenti Stati: Francia, Repubblica Popolare Cinese, ex URSS, Regno Unito, Stati Uniti d'America;
II) OGNI ESTENSIONE DI COPERTURA DI CUI ALLA LETTERA A) DELL’ART. 1:
in caso di qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica o
nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi ovunque e in qualsiasi momento tale
impiego accada, anche se l'aeromobile assicurato non è implicato;
III) OGNI COPERTURA DELL’AEROMOBILE ASSICURATO IN CASO DI REQUISIZIONE O CONFISCA, PER QUALUNQUE CAUSA:
in caso di requisizione.
4.2 Se l'aeromobile assicurato si trova in volo quando una delle circostanze sopra indicate ai punti I), II) o
III) si manifesta, l’assicurazione che non sia già validamente disdetta, annullata o sospesa, resterà
valida nei suoi termini e condizioni fino al compimento del primo atterraggio e dello sbarco dei
passeggeri.
Art. 5 - Limiti territoriali
Le garanzie di cui sopra non sono operanti se l’avvenimento si verifica nei seguenti Paesi:
Soggetti ad Embargo ONU / UE
Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Kosovo, Libano, Libia, Macedonia, Moldavia, Montenegro,
Palestina, Serbia, Siria, Tunisia, Turchia Est. 40°.
Art. 6 - Revisioni e cancellazioni
6.1 REVISIONE DEL PREMIO E/ O DEI LIMITI GEOGRAFICI (7 GIORNI)
La Società – qualora si verifichi un mutamento del contesto generale in relazione al rischio guerra - può
rivedere il premio addizionale indicato all’art. 1 e/o i limiti territoriali della presente estensione con un
preavviso di sette giorni da comunicare al Contraente con lettera raccomandata o telegramma o
facsimile. La cancellazione avrà effetto alle ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della
comunicazione.
6.2 RECESSO PARZIALE (48 ORE)
In seguito a qualsiasi impiego per motivi bellici di armi da guerra a fissione o fusione atomica, etc.,
come indicato all’art. 4.1 II), la Società può cancellare l’estensione ad uno o più dei punti b), c), d), e)
e/o f) già esclusi dall’art. 4.I delle Condizioni Generali, indicati all’art. 1 della presente appendice, con un
preavviso di 48 ore da comunicare al contraente con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La
cancellazione avrà effetto allo scadere delle 48 ore dalle ore 23,59 del giorno in cui la comunicazione è
stata ricevuta.
6.3 RECESSO (7 GIORNI)
La Società o il Contraente possono far cessare la presente estensione in ogni momento con un
preavviso di sette giorni da comunicare con lettera raccomandata o telegramma o facsimile. La
cancellazione avrà effetto alla ore 23,59 del settimo giorno successivo al ricevimento della
comunicazione.
Entro 30 giorni dalla data del recesso da parte della Società (limitatamente ai rischi garantiti con la presente
appendice), l’Assicurato può recedere dall’intero contratto con effetto immediato dandone comunicazione alla
Società stessa a mezzo telex, telefax o lettera raccomandata.
6.4 RIMBORSO DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO
La Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile
pagato indicato all’art. 1 corrispondente al periodo di rischio non corso.
Qualora il premio addizionale sia pagato, in tutto o in parte, secondo una stima di elementi variabili del
rischio, la Società ne rimborserà la proporzione corrispondente al periodo di rischio non corso, ovvero
ridurrà nella stessa proporzione il premio dovuto in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il
conteggio.
AVN 38B - NUCLEAR RISKS EXCLUSION CLAUSE
(1)
This Policy does not cover:
(i)
(ii)
(a)
(b)
(c)
loss of or destruction of or damage to any property whatsoever or any loss or expense
whatsoever resulting or arising therefrom or any consequential loss
any legal liability of whatsoever nature directly or indirectly caused by or contributed to by or
arising from:
the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly
or nuclear component thereof;
the radioactive properties of, or a combination of radioactive properties with toxic, explosive or
other hazardous properties of, any other radioactive material in the course of carriage as cargo,
including storage or handling incidental thereto;
ionizing radiations or contamination by radioactivity from, or the toxic, explosive or other
hazardous properties of, any other radioactive source whatsoever.
(2)
It is understood and agreed that such radioactive material or other radioactive source in paragraph (1)
(b) and (c) above shall not include:
(i)
depleted uranium and natural uranium in any form;
(ii)
radioisotopes which have reached the final stage of fabrication so as to be usable for any
scientific, medical, agricultural, commercial, educational or industrial purpose.
(3)
This Policy, however, does not cover loss of or destruction of or damage to any property or any
consequential loss or any legal liability of whatsoever nature with respect to which:
(i)
the Insured under this Policy is also an insured or an additional insured under any other
insurance policy, including any nuclear energy liability policy; or
(ii)
any person or organization is required to maintain financial protection pursuant to legislation in
any country; or
(iii) the Insured under this Policy is, or had this Policy not been issued would be, entitled to
indemnification from any government or agency thereof.
(4)
Loss, destruction, damage, expense or legal liability in respect of the nuclear risks not excluded by
reason of paragraph (2) shall (subject to all other terms, conditions, limitations, warranties and
exclusions of this Policy) be covered, provided that:
(i)
in the case of any claim in respect of radioactive material in the course of carriage as cargo,
including storage or handling incidental thereto, such carriage shall in all respects have complied
with the full International Civil Aviation Organization ‘‘Technical Instructions for the Safe
Transport of Dangerous Goods by Air’’, unless the carriage shall have been subject to any more
restrictive legislation, when it shall in all respects have complied with such legislation;
(ii)
this Policy shall only apply to an incident happening during the period of this Policy and where
any claim by the Insured against the Insurers or by any claimant against the Insured arising out
of such incident shall have been made within three years after the date thereof;
(iii) in the case of any claim for the loss of or destruction of or damage to or loss of use of an aircraft
caused by or contributed to by radioactive contamination, the level of such contamination shall
have exceeded the maximum permissible level set out in the following scale:
Emitter
(IAEA Health and Safety Regulations)
(iv)
Maximum permissible level of non-fixed
radioactive surface contamination
(Averaged over 300 cm2)
Beta, gamma and low toxicity alpha
emitters
Not exceeding 4 Becquerels/cm2
(10-4 microcuries/cm2)
All other emitters
Not exceeding 0.4 Becquerels/cm2
(10-5 microcuries/cm2)
the cover afforded hereby may be cancelled at any time by the Insurers giving seven days’ notice
of cancellation.
AVN111 – SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or
becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful
because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability
whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide
any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or
regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment
of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take
all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3.
In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the
ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the
Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and
regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of
30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the
Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in
force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the
earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific
provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual
agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no
payment or tender of return premium.