norme tecniche di attuazione - SITP

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norme tecniche di attuazione - SITP
Comune di Vestenanova
Norme Tecniche di Attuazione
Comune di VESTENANOVA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
LE PRESENTI NORME FANNO RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI VARIANTI:
PRG (DCC 106/84 - DGRV 3504/87)
VP (DCC 38/92 – DGRV 6768/94)
VP (DCC 29/00 – DCC 46/00)
VP (DCC 27/01 – DCC 43/01)
VP (DCC 36/01 – DCC 44/01)
VP (DCC 34/04 – DCC 41/04)
SOMMARIO
ART. 1 - DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEL P.R.G..........................................................................................................................................3
ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G..........................................................................................................................................................................3
TITOLO 2° STRUMENTI DI ATTUAZIONE...........................................................................................................................................4
ART. 3 - MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G...............................................................................................................................................4
ART. 4 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO (I.U.P.).............................................................................................................................4
ART. 5 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.).............................................................................................................................................5
TITOLO 3° DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI..................................................................................................................................5
ART. 6 - PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO (P.P.)...............................................................................................................................5
ART.7 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.).............................................................................................................6
ART. 8 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE ( P. di L.) ....................................................................................................................................................6
ART. 9 - PIANO DI RECUPERO (P.R.)..................................................................................................................................................................6
ART. 10 - CONCESSIONE A EDIFICARE.............................................................................................................................................................6
ART. 11 -DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NELLE ZONE SOGGETTE A I.U.P...................................................................................................6
TITOLO 4° DEFINIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE.............................................................................................................................................7
ART. 12 - INDICI URBANISTICI............................................................................................................................................................................7
ART. 13 - INDICI EDILIZI.......................................................................................................................................................................................8
ART. 14 - DEFINIZIONI.........................................................................................................................................................................................9
PARTE SECONDA ZONIZZAZIONE.....................................................................................................................................................9
TITOLO 5° COORDINAMENTO. URBANISTICO.................................................................................................................................9
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA...............................................................................................................................9
ART. 16 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE......................................................................................................................................................9
TITOLO 6° ZONE RESIDENZIALI.......................................................................................................................................................10
ART. 17 - NORME GENERALI -..........................................................................................................................................................................10
ART. 18 - ZONA A - RESIDENZIALE DI PREGIO AMBIENTALE -.....................................................................................................................10
'ART. 19- ZONE B1-B2- - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO NORME COMUNI.......................................................................................10
ART.20 - zona B1 NUCLEI SPARSI.....................................................................................................................................................................11
ART. 2 1 - ZONA B2............................................................................................................................................................................................11
ART. 22 ZONE C 2/1 - C 2/2 RESIDENZIALI DI ESPANSIONE NORME COMUNI.................................................................................12
ART. 23 - ZONA C 2/1....................................................................................................................................................................................12
ART. 24 - ZONA C2/2.....................................................................................................................................................................................12
ART.25 - ZONA D1 - INDUSTRIALE....................................................................................................................................................................13
ART. 26 - ZONA D2 - ARTIGIANALE...................................................................................................................................................................13
ART. 27 - Zona D3 : Commercio Direzionalità Residenza...................................................................................................................................15
ART.28 ZONA D4 - VILLAGGIO TURISTICO CAMPEGGIO................................................................................................................................15
TITOLO 8° ZONE AGRICOLE.............................................................................................................................................................16
ART. 29 - ZONA E - AGRICOLA..........................................................................................................................................................................16
TITOLO 9° ZONE DI USO PUBBLICO.............................................................................................................................................17
ART. 30 - NORME GENERALI.........................................................................................................................................................................17
ART. 31- ZONA F1 - PER L'ISTRUZIONE...........................................................................................................................................................17
ART. 32 :- ZONA F2 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE..............................................................................................................17
ART. 33-,ZONA F3. AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT............................................................................................................17
ART. 34 - VIABILITÀ' E PARCHEGGI..................................................................................................................................................................18
TITOLO 10° ZONE DI RISPETTO E VINCOLATE..............................................................................................................................18
ART. 35 - ZONA DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE...................................................................................................................................18
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ART. 36 - ZONE VINCOLATE...........................................................................................................................................................................19
TABELLA 1.....................................................................................................................................................................................................19
DISTANZE MINIME DAL CIGLIO DELLA STRADA........................................................................................................................................19
/...........................................................................................................................................................................................................................19
PARTE TERZA EDIFICI ESISTENTI E NORME FINALI.....................................................................................................................19
TITOLO 11° EDIFICI ESISTENTI........................................................................................................................................................19
ART. 37. - EDIFICI ESISTENTI............................................................................................................................................................................19
ART. 38 -EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DEL P.R.G...........................................................................................................20
TITOLO 12° NORME FINALI...............................................................................................................................................................20
ART. 39 - MISURE DI SALVAGUARDIA..............................................................................................................................................................20
ART. 40 - NORME ABROGATE...........................................................................................................................................................................20
ART. 41 - DEROGHE...........................................................................................................................................................................................20
ART. 42 - SANZIONI............................................................................................................................................................................................21
DISCIPLINA DEL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI E MINIMIZZAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI.....................................................................................................................................21
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TITOLO 1° DESCRIZIONE DEL P.R.G.
ART. 1 - DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEL P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale disciplina l'uso del territorio in tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, attraverso le
operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo, e si applica a tutto il territorio comunale secondo le prescrizioni di cui alle
presenti norme e le indicazioni delle tavoli e di progetto.
Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle presenti norme,
alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali.
Il Regolamento Edilizio prevale sugli altri regolamenti.
ART. 2 - ELABORATI DEL P.R.G.
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Relazione generale
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Norme di attuazione-
-
Norme di attuazione zona "A" Vestenanova '-
-
Norme di attuazione zona "A" Bolca
-
Norme di attuazione zona "A" Castelvero
-
Norme di attuazione zona "A" Vestenavecchia
1) Tav. 1 - Ambiti amministrativi sovracomunali
2) Tav. 2a - Analisi storica dell'insediamento Catasto Napoleonico (1800)
3) Tav. 2b - Analisi storica dell'insediamento dal 1800 al 1900 Catasto Austriaco
4) Tav. 2c - Analisi storica dell'insediamento dal 1900 al 19'84
5) Tav. 4 - Mosaico degli strumenti urbanistici- generali vigenti
6) Tav. 5 - Pianificazione e programmazione comunali in atto
7) Tav. 6/1 - Destinazioni d'uso prevalenti dell'edificato
8) Tav. 6/2a Classi di età degli edifici residenziali
9) Tav. 6/2b N° dei piani degli edifici residenziali
10) Tav. 6/2c Tipologia degli edifici residenziali
11) Tav. 6/2d Distribuzione territoriale degli alloggi
12) Tav. 6/3 - Attività ed attrezzature primarie
13) Tav. 6/4 - Attività ed attrezzature secondarie
14) Tav. 6/5 - Attività ed attrezzature terziarie
15) Tav. 6/6 - Attività ed attrezzature turistiche
16) Tav. 7 - Infrastrutture di collegamento
17) Tav. 8a - Opere di urbanizzazione - Infrastrutture tecnologiche a rete acquedotto
18) Tav. 8b - Opere di urbanizzazione - Infrastrutture te_
19) enologiche a rete - fognature Tav. 8c - Opere di urbanizzazione - Infrastrutture te
20) enologiche a rete - energia elettrica Tav. 9 - Opere di urbanizzazione - servizi e impianti
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21) di interesse comune Tav 10.1 - Carta geomorfologica Tav 10.2 - Carta geolitologica Tav 10.3 - Carta geopedologica Tav
10.4 - Carta idrologica Tav 10.5 - Carta delle colture in atto Tav 10.6 - Carta clivometrica Tav 10.7 - Carta delle cave e
miniere, dei dissesti,del
22) le zone pericolose, delle opere di difesa Tav 10.8 - Carta' delle attitudini colturali Tav 10.9 - Carta delle penalità ai fini
edificatori Tav.11 - Vincoli e servitù
23) Tav 13/1 - PRG intero territorio comunale (1:5000)
24) Tav 13/2a - PRG Vestenanova-Vestenavecchia-Castelvero ( "1:2000)
Tav 13/2b - PRG Bolca e Zovo (1:2000) t
25) Tav. 1"Ana - Planimetria catastale Vestenanova
Tav. 1"A"b - " " Bolca
Tav. 1"A"c - " " Castelvero
Tav. 1"A"d - " " Vestenavecchia
Tav. 2"A"a - Stato di fatto Vestenanova
Tav. 2"A"b - " " " Bolca
Tav. 2"A"c - " " " Castelvero
Tav. 2"A"d - " " » Vestenavecchia
Tav. 3"A"a - Caratteri Architettonici Vestenanova
Tav. 3"A'*b - "
" Bolca
Tav. 3"A"c - "
" Calstelvero
Tav. 3"A"d -
" Vestenavecchia
Tav. 4"A"a - Individuazione delle unità edilizie Vestenanova
47)
Tav. 4"A"b - Individuazione delle unità "edilizie Bolca
48)
Tav. 4"A"c - Individuazione delle unità edilizie Caste vero
49) Tav. 4"A"d - Individuazione delle unità edilizie Vestenavecchia
50)
Tav. 5"A"a - Definizione degli interventi Vestenanova
Tav. 5"A"b - " »» Bolca
51)
52)
Tav. 5"A"c - " " " Castelvero
53)
Tav. 5"A"d - " " " Vestenavecchia
TITOLO 2° STRUMENTI DI ATTUAZIONE
ART. 3 - MODALITÀ' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
IL P.R.G. si attua mediante Intervento Urbanistico Preventivo I.U.P. o Intervento Edilizio Diretto I.E.D.
ART. 4 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO (I.U.P.)
L'Intervento Urbanistico Preventivo si applica obbligatoriamente nelle zone del territorio comunale indicate dagli allegati n°l3.2/a.-ib
di progetto del P.R.G. e dalle norme, e consiste in una progettazione urbanistica attuattiva fra il P.R.G. stesso e l'intervento diretto.
Il I.U.P. deve organicamente inquadrarsi nel disegno del P.R.G. verificandone l'attendibilità attuattiva, anche riguardo ai tempi di
esecuzione del P.R.G. suddetto.
A cura del Comune vengono graduate nel tempo le varie iniziative in modo che, nelle fasi di attuazione, non si verifichino squilibri nel
rapporto tra insediamenti, infrastrutture e attrezzature sociali.
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Le strade devono essere proporzionali alla loro funzione. La larghezza della carreggiata potrà raggiungere il valore minimo di m.
6,00 conformemente alle norme tecniche vigenti qualora il flusso veicolare previsto sia ridotto e qualora
venga apposto un limite di velocità max di 40 Km/h.
E' consentita la costruzione di strade a fondo cieco, purché al termine di dette strade sia prevista una piazzola per l'agevole manovra
degli automezzi, nella quale sia in scrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml. 15 per le zone residenziali e non inferiore a ml.
30 per le zone produttive e commerciali.
Qualora una strada serva non più di due lotti, essa viene considerata come accesso privato e pertanto non è soggetta a limitazioni di
larghezza, in tal caso il suo innesto sullo spazio pubblico deve essere chiuso con un cancello.
L'area relativa all'accesso viene computata come privata ai fini della osservanza delle presenti norme.
Ogni tipo di strada privata o pubblica, deve avere un innesto attrezzato. Le caratteristiche di tale innesto sono definite in relazione al
volume e al tipo di traffico che interessano sia la strada cui si accede, sia l'accesso medesimo.
Si devono prevedere isole direzionali o innesti a baionetta, segnaletica orizzontale e verticale, idonea illuminazione e, dove occorre,
piste di accelerazione e decelerazione.
I parcheggi, nel rispetto della normativa vigente, dovranno rispettare, a seconda delle destinazioni, i seguenti limi, ti per singolo
spazio di sosta:
- autovetture (minimo m. 5,00 per 2,50);
- motorette, motociclette, biciclette,(minimo m. 2,00 per 1,00);
- autocarri (minimo m. 10,00 per 3,00).
Nelle aree industriali, magazzini e simili, i posti autocarro dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.
Un adeguato numero di parcheggi deve essere posto in corrispondenza degli edifici e locali di uso collettivo.
I passaggi pedonali possono avere una larghezza massima di calpestio di ml. 2,5 però possono essere dotati di fasce
laterali attrezzate per la sosta (panchine, alberature, gioco, ecc.); devono essere convenientemente sistemati e pre elusi con
opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di veicolo.
Le zone verdi di uso pubblico, dimensionate in base alla legislazione vigente devono essere concentrate in relazione
alla organizzazione urbanistica del P.A. tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni fornite dal P.R.G..
Tali aree devono essere attrezzate per il gioco e lo svago e sistemate a giardino, con l'obbligo di porre a dimora alberature di
essenza adeguata alle caratteristiche ambientali e climatiche del luogo secondo un progetto da concordare con il Comune.
La concessione a realizzare le opere di urbanizzazione primaria potrà essere rilasciata soltanto sulla base di un progetto esecutivo
delle opere medesime da sottoporre al parere preventivo della Commissione Edilizia, Ornato e Igiene.
Gli appezzamenti da destinare a spazi per il gioco e lo sport devono avere una superficie minima di mq. 1000.
ART. 5 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO (I.E.D.)
In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prg scritto I.U.P., il P.R.G. si attua per intervento diretto (I.E.D.).
TITOLO 3° DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 6 - PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO (P.P.)
Il Piano Particolareggiato esecutivo deve indicare quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 2/5/1980 n° 40. Nelle aree soggette a P.P.,
prima dell'approvazione del sud detto, sono ammesse solamente le opere previste dalla legge 5/8/1978 n° 457, art. 27 comma 4°.
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ART.7 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.)
Il Piano per l'Edilizia Economica Popolare fa riferimento a quanto stabilito dalla L. 18/4/1962 n° 167 e successive modi fiche e
integrazioni, nonché le prescrizioni di cui all'art. 13 della L.R. 2/5/1980 n° 40.
ART. 8 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE ( P. DI L.)
Il P. di L. deve interessare la superficie indicata nelle tavole di progetto del P.R.G..
In detti allegati sono perimetrate le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi residenziali ed a nuovi insediamenti per
attività industriali, artigianali ed assimilabili, per i quali è necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e/o
secondaria, o il potenziamento di quelle esistenti.
I progetti di lottizzazione, nel rispetto della vigente disciplina urbanistica, devono contenere quanto stabilito dall'art. 16 della L.R.
2/5/1980 N° 40.
In sede di P.P.A., con apposita deliberazione e con la deliberazione di approvazione del P.di L. può venire modificato e/o previsto
l'ambito di intervento, comprensivo di area edificabile e per servizi.
Rispetto al Piano Regolatore Generale gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con
il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche
previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacita insediativa teorica dello stesso e senza
riduzione delle superfici per servizi.
I Piani Urbanistici Attuativi di Iniziativa Privata, di cui al punto 2) dell'art. 11 della L.R. 61/85, sono redatti e presentati da tutti gli
aventi titolo all'interno dei rispettivi ambiti territoriali, delimitati ai sensi del secondo comma dell'art. 15 o art. 16, e contengono altresì
i termini per la loro attuazione.
ART. 9 - PIANO DI RECUPERO (P.R.)
II Piano di Recupero deve sottostare a tutte le disposizioni di cui alla legge 5 agosto 1979 n° 457 e dell'art. 15 della L.R. 2/5/1980 N°
40.
Rispetto al Piano Regolatore Generale gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con
il limite massimo del 10% e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture ed attrezzature pubbliche
previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacita insediativa teorica dello stesso e senza
riduzione delle superfici per servizi.
I Piani Urbanistici Attuativi di Iniziativa Privata, di cui al punto 2) dell'art. 11 della L.R. 61/85, sono redatti e presentati da tutti gli
aventi titolo all'interno dei rispettivi ambiti territoriali, delimitati ai sensi del secondo comma dell'art. 15 o art. 16, e contengono altresì
i termini per la loro attuazione.
ART. 10 - CONCESSIONE A EDIFICARE
Nei casi in cui non ricorra l'obbligo del I.U.P., il Sindaco può autorizzare, mediante concessione, l'intervento diretto(I.E.D.).
ART. 11 -DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI NELLE ZONE SOGGETTE A I.U.P.
Le dotazioni minime di spazi pubblici da ricavarsi nelle zone soggette a I.U.P. sono definite dall'art. 25 della L.R. 2/5/1980 N° 40.
La capacità insediativa teorica è determinata attribuendo 100 mc/ab per residenza turistica e 120 mc/ab per residenza stabile.
La posizione dei servizi, degli impianti e degli edifici pubblici (scuole, verde, parcheggi, ecc.) ricadenti all'interno dell'area
d'intervento del perimetro dell'intervento urbanistico preventivo, può essere collocata anche in sede diversa da quella indicata dal
P.R.G., ove tale diversa posizione sia imposta da esigenze di razionale pianificazione e venga congruamente motivata.
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Per le zone destinate a insediamenti residenziali gli spazi pubblici dovranno comunque rispettare i seguenti criteri con 50% di
debenza in sede di strumento primario (art. 25 L.R.4) e 50% di debenza in sede di strumento attuattivo (quota par te):
a) Residenza stabile (27 mq/ab) -urbanizzazione primaria:
5,0 mq/ab. di aree a verde attrezzato
3,5 mq/ab. di aree a parcheggi -urbanizzazione secondaria :
4,5 mq/ab. di aree per l'istruzione
4,0 mq/ab. di aree per attrezzature di interesse comune
10,0 mq/ab. di aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport.
b) Residenza-turistica (23,5 mq/ab.)
-urbanizzazione primaria:
5,0 mq/ab. di aree a verde attrezzato
3,5 mq/ab. di aree per parcheggi.
-urbanizzazione secondaria:
15,0 mq/ab. di aree attrezzate a parco e per il gioco e lo sport.
Qualora all'interno del singolo strumento attuattivo, non sia possibile o conveniente, a giudizio del Consiglio Comunale, reperire od
utilizzare tutte le aree richieste per soddisfare gli standard minimi o le singole previsioni del P.R.G.
per urbanizzazione secondaria-, le corrispondenti aree possono essere conferite al Comune, a totali spese dei proprietàri delle aree
comprese nel singolo strumento attuattivo, anche all'esterno di esso, nell'ambito di zone indicate dal Piano Regolatore Generale per
destinazioni di standard corrispondenti agli standard carenti e individuate con la stessa delibera consigliare di cui sopra; ovvero può
essere corro sposto al Comune il prezzo relativo.
TITOLO 4° DEFINIZIONI URBANISTICO - EDILIZIE
ART. 12 - INDICI URBANISTICI
1)
Superficie territoriale (St): Per superficie territoriale deve intendersi un'area a destinazione omogenea di zona sulla quale il
P.R.G. si attua a mezzo di I.U.P., comprensiva delle aree per l'urbanizzazione primaria e di quelle per 1' urbanizzazione secondaria
non indicate dalle planimetrie,che fosse necessario reperire nel corso dell'attuazione.
La St è misurata al lordo delle strade eventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area.
2)
Superficie fondiaria (Sf): Per superficie fondiaria deve intendersi un'area a destinazione omogenea di zona, commisurata alla
superficie del lotto, a sviluppo continuo e quindi non interrotta da strade o da altre aree di uso pubblico o di proprietà di terzi.In via
alternativa la Sf è misurata al netto delle zone destinate alla viabilità dal P.R.G. e delle strade eventualmente esistenti o che saranno
previste internamente all'area destinate al pubblico transito,e si applica nel caso di I.D.
3)
Superficie delle opere di urbanizzazione primaria (S 1):Per superficie delle opere di urbanizzazione primaria devono
intendersi le aree destinate alle seguenti opere:
a) strade a servizio degli insediamenti, anche pedonali;
b) spazi di sosta e di parcheggio;
c) reti tecnologiche (di fognatura, idrica, di distribuzione dell'energia elettrica, del telefono, della pubblica illuminazione).;
d ) spazi di verde attrezzato.
4)
Superficie per le opere di urbanizzazione secondaria (S2)Per superficie per le opere di urbanizzazione secondaria devono
intendersi le aree destinate alle seguenti opere:
a) asili nido e scuole materne;
b) scuole dell'obbligo;
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c) attrezzature collettive (centri civici, attrezzature amministrative, culturali, sociali, religiose, sanitarie, assistenziali, ricreative,
commerciali, etc);
d) impianti sportivi e di quartiere;
e) aree verdi attrezzate e naturali di quartiere.
5)
Indice di fabbricabilità territoriale (It):
Per indice di fabbricabilità territoriale deve intendersi il volume massimo, espresso in mc., costruibile per ogni mq. di
superficie territoriale St.
6)
v
Indice di fabbricabilità fondiaria (If ) :
Per indice di fabbricabilità fondiaria deve intendersi il volume massimo, espresso in mc, costruibile per ogni mq. Di superficie
fondiaria Sf.
Gli indici sopra riportati devono intendersi generali, comprensivi cioè di tutte le destinazioni d'uso ammesse nella zona.
ART. 13 - INDICI EDILIZI
1) Superficie coperta (Sc): Per superficie coperta si intende la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti indicate fuori terra e
dotate di copertura ad una quota maggio re di cm. 50 misurata dal piano di campagna rispetto al punto massimo dell'intradosso ;
non occorrono alla determinazione della superficie coperta gli aggetti e le logge, senza soprastanti corpi chiusi, per la parte in rientro
o sporgenza fino a ml. 1,20, gli sporti di copertura per la parte a sbalzo inferiore a ml. 1,50 e le scale aperte a rampa unica, larghe
fino a ml. 1,50.
2) Altezza del fabbricato (H): Per altezza del fabbricato de ve intendersi l'altezza massima fra quelle delle varie fronti, misurata dal
piano di campagna originario all'intradosso dell'ultimo solaio .
3) Volume del fabbricato (V): Per volume del fabbricato deve intendersi il volume del solido emergente dal terreno originario,
prima di sbancamenti o di sistemazioni esterne.
Non concorrono al calcolo dei volumi le logge aperte in rientro o sporgenza, fino a ml. 1,20, gli spazi porticati pubblici o di uso
pubblico, e i volumi tecnici.
I volumi tecnici, ai fini dell'esclusione del calcolo della volumetria ammissibile, sono i volumi strettamente necessari a contenere ed
a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo,
di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro
il corpo dell'edificio, realizzabile nei li miti imposti dalle norme urbanistiche.
Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto,per le parti con altezza netta inferiore a ml. 1,50, i serbatoi idrici, l'extracorsa
degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra delle
linee di gronda.
4)
Distanza dal ciglio della strada (Ds):.ET la distanza, misurata in proiezione orizzontale tra la superficie coperta eil ciglio della
strada definita ai sensi dell'art.2 del D.M.1/4/1968.
5)
6)
7)
Distanza dai confini (Dc): E' la distanza, misurata in proiezione orizzontale, tra la superficie coperta e i confini di proprietà.
Distanza tra i fabbricati ( Df ) : E’ la distanza,misurata in proiezione orizzontale, tra le rispettive superfici coperte.
Numero dei piani (Np): Per numero dei piani deve intendersi il numero complessivo dei piani abitabili Il calcolo degli indici
relativi agli edifici esistenti va e seguito secondo le prescrizioni del presente articolo.
In caso di edifici a schiera o comunque di edifici articola ti composti da elementi che, pur nella globale unitarietà del volume, sono
costituiti da più corpi di fabbrica adiacenti, e seguenti l'andamento del terreno, il calcolo degli in dici edilizi può essere eseguito
singolarmente per ogni elemento.
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ART. 14 - DEFINIZIONI
1) Sottotetti : Si considera abitabile la porzione di sottotetto avente un'altezza media riferita all'intera unità immobiliare di ml. 2,00 a
partire da un'altezza minima di ml.
1,50, e ogni altro requisito di legge relativo a illuminazione, superficie minima, ecc.
Si considera agibile la porzione di sottotetto avente un'altezza media non inferiore a ml. 1,80 a partire dall'altezza minima di ml. 1,50.
E' consentito, comunque lo sfruttamento integrale degli ambienti ricavati in locali sottotetto, sottoponendo la conseguente superficie
e relativo volume al calcolo dei contributi di cui all'art. 3 della L.10/1977.
2) Costruzioni interrate: Si considerano interrate le costruzioni o loro parti che non emergono dal livello del suolo originario, purché la
parte interrata sia aderente al terreno o formi una intercapedine chiusa su ogni lato e di larghezza non superiore a ml . 1,00. Tali
costruzioni non concorrono al calcolo degli indici edificatori e non sono soggette al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati .
PARTE SECONDA ZONIZZAZIONE
TITOLO 5° COORDINAMENTO. URBANISTICO
ART. 15 - DEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA
La disciplina urbanistica è relativa all'uso del territorio; riguarda tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali e concerne le
operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente.
ART. 16 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale, secondo la grafia degli allegati grafici di progetto del Piano Regolatore Generale è suddiviso
in:
ZONA A Centro storico.
ZONA B1 Totalmente o parzialmente edificata, interessata ad agglomerati urbani che rivestano carattere storico ambientale,
comprese le aree circo stanti che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.
ZONA B2 Totalmente o parzialmente edificata diversa dalla zona A.
ZONE C2/1
C2/2 Destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o scarsamente edificate e che risultino prive di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria.
ZONA D1 Destinata ad attività produttive. industriali.
ZONA D2 Destinata a nuovi insediamenti artigianali-residenziali.
ZONA D3 Destinata a commercio direzionalità con residenza
ZONA D4 Destinata a villaggi turistici-campeggi.
ZONA E Destinata ad attività agricola.
ZONE
F1-F2-F3 Zone di interesse generale
FI - Per attrezzature destinate all'istruzione. F2 - Per attrezzature di interesse comune F3 - Attrezzature a parco, gioco e
sport.
ZONE VINCOLATE E DI RISPETTO
- per vincolo cimiteriale
- per vincolo idrogeologico
- per rispetto stradale e fluviale
Qualora vi fosse differenza tra grafici a scale diverse pre valgono le prescrizioni del grafico a scala minore.
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TITOLO 6° ZONE RESIDENZIALI
ART. 17 - NORME GENERALI Tali zone sono destinate aria residenza. In esse sono comunque ammessi:
-negozi o botteghe;
-studi professionali o commerciali;
-magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati, escluse merci all'ingrosso;
-laboratori artigiani, i cui impianti non producano rumori o odori molesti, limitatamente ai piani terreni degli edifici;
-autorimesse pubbliche o private, stazioni di servizio, purché sia garantito un accesso idoneo;
-alberghi, pensioni, ristoranti, trattorie, bar, caffè;
-banche .
Sono esclusi dalle zone; residenziali:
-industrie;
-ospedali;
-macelli;
-stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamenti di animali ;
-tutte quelle attività che a giudizio del Comune siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.
Sono ammessi i servizi pertinenti agli insediamenti residenziali, in relazione agli standard urbanistici. Per ogni fabbricato, o
complessi di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi per parcheggi di autoveicoli, ricavati all'aperto o sotto i fabbricati.
(Legge 765/1967).
Inoltre debbono, essere previsti parcheggi al servizio delle attività commerciali, nella misura di mq . 80 per ogni 100 mq. di superficie
lorda destinata a detta attività. (D.M. 1444/1980). I suddetti spazi per parcheggio dovranno essere dettagliatamente indicati negli
elaborati grafici di progetto degli edifici.
Gli edifici esistenti prima della legge Ponte vincolano solamente il mappale al quale insistono; naturalmente tali mappali devono
preesistere alla adozione del P.R.G.
ART. 18 - ZONA A - RESIDENZIALE DI PREGIO AMBIENTALE Di tale zona il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico morfologica relativa all'aspetto architettonico ambientale, la salvaguardia
funzionale relativa alla destinazione d'uso. Gli interventi edilizi devono rispettare le apposite norme dello studio allegato al presente
progetto che ha comportato la schedatura di tutti gli edifici.
'ART. 19- ZONE B1-B2- - RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO NORME COMUNI
Tali zone sono definite dal precedente art. 16 e in esse esistono le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il P.R.G. si attua a mezzo di intervento diretto (I.D.). Vengono prescritti i seguenti parametri edificatori:
a)
non sono ammessi i cortili chiusi e le chiostrine;
b)
dovranno essere conservate le alberature esistenti e la
sistemazione delle aree libere dovrà essere rappresentata
in appositi grafici da allegare alle tavole di progetto;
c) possono essere mantenute le destinazioni d'uso produttive di tipo artigianale esistenti, purché compatibili con il carattere
residenziale della zona. E' prescritto un utilizzo minimo dell'indice di fabbricabilità fondiaria pari ali'80% dello stesso.
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ART.20 - ZONA B1 NUCLEI SPARSI
Sono classificati in zona B1 i nuclei sparsi di valore storico ambientale. Di tali zone il P.R.G. prevede la salvaguardia
fisicomorfologica relativa all'aspetto architettonico ambientale e la salvaguardia funzionale relativa alla desti_ nazione d'uso. Gli
interventi edilizi si attuano mediante I.D. nel rispetto di un piano guida di comparto redatto dai privati e assoggettato all'approvazione
del Consiglio Comunale. Il piano guida di comparto redatto con gli elaborati tipici del Piano Particolareggiato deve comprendere
l'individuazione e definizione di un ambito di intervento e un programma per il recupero del patrimonio edilizio esistente così definito:
a)
interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integra, re o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ;
b)
interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le,modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici, nonché per realizzare ed integra re i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendo
no il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell ' edificio, 1 ' inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio ;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; In
assenza di questo Piano Guida, possono essere eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e
di ristrutturazione edilizia che riguardino esclusivamente opere interne e singole unità immobiliari con il mantenimento delle
destinazioni d'uso residenziali. Nel rispetto di questo strumento preventivo è data la possibilità di riutilizzare a fini abitativi l'intera
volumetria I esistente compresa quella degli annessi rustici, è pure concesso un aumento di volume pari agli allineamenti gronda
con gli edifici preesistenti, nel rispetto dei materiali tipici della zona e nella coerenza formale del disegno architettonico rispetto alle
preesistenze.
In dette zone è possibile la nuova edificazione su lotti liberi purché le nuove abitazioni si adeguino alle prescrizioni di cui sopra.
La superficie fondiaria di copertura non potrà essere superiore al 35%, la distanza minima dai fabbricati viene fissata in mt. 5 (salvo
la possibilità di costruire in aderenza previo accordo fra le parti).
L'altezza di ogni•edificio può raggiungere quella dei preesistenti, ma in nessun caso superare l'altezza degli edifici circostanti di
carattere storico ambientale.
Le superfici scoperte devono essere sistemate a giardino;va rispettata la tipologia del luogo con particolare riferimento a:
coperture, infissi, murature e recinzioni.
E' fatto inoltre divieto di sbancamenti e abbattimento dialberi ad alto fusto.
ART. 2 1 - ZONA B2
L'intervento edificatorio deve avvenire nel rispetto dei seguenti indici e criteri :
a) DESTINAZIONE : art. 17b) TIPOLOGIA EDILIZIA : l'edificazione deve essere consequenziale alla tipologia prevalente della zona (edifici isolati o in linea )
c ) INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITA' FONDIARIA : i f = 2.0 mc/mq.ì
d)
ALTEZZA MASSIMA : H = 9 ml.
e)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI : a confine se in aderenza a fabbricati esistenti, o 1/2H con un minimo di 5,00 ml.
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f)
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DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI 0 CORPI DI FABBRICA :(in aderenza o non inferiore all'altezza del fabbricato
più alto con un minimo di 10 ml.
g)
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO DELLA STRADA : in allineamento planimetrico con le costruzioni preesistenti e circostanti
oppure secondo le prescrizioni di cui all'allegata Tab. 1 (Pag. 46 ).
h) SUPERFICIE SCOPERTA : destinata a cortile pavimentato o a giardino con alberature o a tappeto erboso.
ART. 22 ZONE C 2/1 - C 2/2 RESIDENZIALI DI ESPANSIONE NORME COMUNI
Tali zone, destinate a nuovi complessi insediativi, interessano parti del territorio che risultano inedificate o scarsamente
edificate e nelle quali non esistono o esistono solo parzialmente opere di urbanizzazione primaria e secondaria .
L'intervento edilizio è subordinato all'approvazione di uno strumento attuativo e deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dì zona
di cui ai successivi articoli e degli standard minimi inderogabili di cui all'art. 25 della L.R. 2/5/1980 n° 40.
Per tutte le nuove edificazioni valgono i parametri di cui al terzo comma del precedente art. 17.
E' prescritto un utilizzo minimo dell'indice di fabbri-cabilità territoriale pari all'80% dello stesso.
Il rilascio della concessione nelle zone geologicamente a rischio individuate nelle tavole di piano, dovrà essere
condizionata alla presentazione di uno studio geologico che valuti attentamente e risolva i problemi di edificazione
che potrebbero sorgere in relazione alle particolari tipologie dei terreni.
ART. 23 - ZONA C 2/1
L'intervento edificatorio deve avvenire dopo l'approvazione di un piano di lottizzazione nel rispetto dei seguenti indici e criteri:
a)
DESTINAZIONE : art. 17-
b)
TIPOLOGIA EDILIZIA : edificio singolo o a schiera.
c) INDICE MASSIMO DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE : it = 1 ,5 mc/mq
d)
ALTEZZA MASSIMA": K = 7,5 ml.
e) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI : Dc = 5,00 ml.
f) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI : Si applica il disposto dell'art. 9, punto 3° D.M. n° 1444/68.
g)
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE : valgono le prescrizioni di cui all'allegata Tab. 1 ( Pag.46 ).
h) SUPERFICIE SCOPERTA : destinata a giardino con alberature
o a tappeto erboso .
ART. 24 - ZONA C2/2
L'intervento edificatorio deve avvenire :dopo l'approvazione di un piano di lottizzazione nel rispetto dei seguenti indici e
criteri:
a)
DESTINAZIONE : ART. 17.
b)
TIPOLOGIA EDILIZIA : edificio singolo o a schiera.
c) INDICE MASSIMO DI FABBRICABIL.ITA' TERRITORIALE : it = 1 , 2 mc/mq
d)
ALTEZZA MASSIMA : H = 6,0Q. ml.f
e)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI : Dc = 5,00 ml.
f)
DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI : Df = 10,00 ml.
g)
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE : valgono le prescrizioni di cui all'allegata tab . 1 ( Pag .46) -
h) SUPERFICIE SCOPERTA : destinata a giardino con alberature.
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ART.25 - ZONA D1 - INDUSTRIALE
In questa zona già edificata sono possibili opere di completamento e ampliamento degli edifici esistenti e nuove edificazioni solo
dopo l'approvazione di un Piano Particolareggiato dell'intera zona e nel rispetto degli indici stereometrici indicati. In funzione di
salvaguardia dei preesistenti caratteri paesaggistici del territorio, nel P.P. dovranno essere richieste schermature rispetto alle
principali direttrici di visuale mediante alberature ad alto fusto, riporti di terra e rimodellamenti del terreno circostante. Valgono
prescritti i seguenti indici:
a)
Superficie coperta massima: sc = 50% della superficie del lotto
b)
Altezza massima del fabbricato: H = 7-00 ml. con esclusione dei volumi tecnici
c) Distanza minima dai Confini: Dc = 5.00 ml.
d) Distanza minima tra fabbricati: Df = 10.00 ml.
v
e)
Distanza minima dal ciglio stradale: Valgono le prescrizioni di cui all'allegato Tab.pag. )
f)
Superficie scoperta: Deve essere sistemata a verde e parcheggio, la ove necessario per le lavorazioni previste, si dovrà dota re
l'edificio di opportuno impianto di depurazione, ai sensi della L.R, 319/1976 e successiva normativa di applicazione.34 bis
g) Studio geologico: Il rilascio della concessione nelle zone geologicamente a rischio individuate nelle tavole di piano, dovrà essere
condizionata alla presentazione di uno studio geologico che valuti attentamente e risolva i problemi di edificazione che potrebbero
sorgere in relazione alle particolari tipologie dei terreni.
Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e delia lavorazione dei pellami all'interno della zona
E' ammesso:
l'insediamento di aziende per la lavorazione della pelle limitatamente alle seguenti fasi
produttive:
-
pressatura, rasatura, smerigliatura essiccazione
-
tutte le successive fasi di lavorazione della pelle e del loro commercio, come pelle finita o
lavorata
spruzzatura e spalmatura (solo nel caso vengono usati prodotti di rifinizione
all'acqua).
E' vietato:
-
l'insediamento di aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:
-
dissalatura e rinverdimento
-
depilazione e calcinazione
-
scarnatura, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pre trattate
-
decalcinazione, macerazione e pikel-concia
-
attività di riconcia."
ART. 26 - ZONA D2 - ARTIGIANALE
Tali zone sono destinate, ad accogliere attività artigianali e attrezzature per depositi, con esclusione di qualsiasi at tività che
determini inquinamento all'ambiente circostante. Le destinazioni sono le seguenti:
- attività di produzione artigianale e di trasformazione di prodotti agricoli;
- laboratori di ricerca e analisi;
- magazzini, depositi, silos, rimesse, connesse all'attività di produzione.
- uffici e mostre connessi all'attività di produzione;
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- magazzini, depositi, commercio all'ingrosso ;
- abitazione del proprietario o del custode il cui volume edilizio deve armonicamente comporsi con quello destinato all'attività
produttiva e non deve eccedere i 500 mc. Tale abitazione deve essere ricavata nel corpo principale dell'edificio.
In funzione di salvaguardia dei preesistenti caratteri del territorio, gli edifici devono avere tipologie e finiture esterne simili a quelle
degli edifici residenziali, con l'uso di materiali del luogo.
In tale zona l'edificazione potrà essere autorizzata solo dopo la approvazione ed in puntuale esecuzione di un Piano di
Lottizzazione.
Non saranno consentiti in ogni caso gli scarichi di fognature o canali senza preventiva depurazione secondo le disposizioni che
saranno impartite dall'Ufficiale sanitario in relazione alla composizione del materiale di rifiuto tenendo conto delle leggi e regolamenti
igienico-sanitari vigenti.
Il P.R.G. si attua a mezzo di Piano di Lottizzazione (P.L.) Vengono prescritti i seguenti indici e criteri:
a)
SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: Smin. 1.000 mq;
b)
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA: Se = 50% della superficie del lotto;ALTEZZA MASSIMA DEL
FABBRICATO/ H = 7,00 mi. con esclusione dei volumi tecnici
c)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: De s 5,00 mi.;
d)
DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: Df = 10,00 mì.
e)
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all'allegata tabella 1 (pag.47)
f)
SUPERFICIE COPERTA: deve essere sistemata a verde e parcheggio. La superficie interessata dai parcheggi
di uso pubblico non dovrà essere inferiore al 10% della superficie del Lotto.
E' fatta salva la normativa statale.regionale e comunale
Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e delia lavorazione dei pellami all'interno della zona
E' ammesso:
l'insediamento di aziende per la lavorazione della pelle limitatamente alle seguenti fasi
produttive:
-
pressatura, rasatura, smerigliatura essiccazione
-
tutte le successive fasi di lavorazione della pelle e del loro commercio, come pelle finita o
lavorata
spruzzatura e spalmatura (solo nel caso vengono usati prodotti di rifinizione
all'acqua).
E' vietato:
-
l'insediamento di aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:
-
dissalatura e rinverdimento
-
depilazione e calcinazione
-
scarnatura, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pre trattate
-
decalcinazione, macerazione e pikel-concia
-
attività di riconcia."
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ART. 27 - ZONA D3 : COMMERCIO DIREZIONALITÀ RESIDENZA.
L'edificazione è subordinata all'approvazione di un Piano Particolareggiato esecutivo da compilarsi eventualmente anche a stralci;
in questo caso con il primo stralcio deve essere predisposto ed approvato un piano guida complessivo su tutta l'area oggetto di
intervento.
Il P.P.,deve prevedere un'edificazione che definisca un nuovo ambiente urbano "Piazza" che sia in stretta relazione con il centro
storico del paese, con il verde attrezzato dell'intorno e con i percorsi pedonali di previsione. Le indicazioni urbanistico-architettoniche
della tavola 13 possono essere corrette in sede di strumento attuattivo. Il 25% del volume da edificare deve essere adibito ad attività
commerciali, il restante ad uffici e residenza.
Gli indici stereometrici verranno definiti in sede di strumento attuattivo
Valgono comunque i seguenti indici e criteri:
a)
ALTEZZA MASSIMA : H = 13,00 ml.!
b)
SUPERFICIE SCOPERTA : Pavimentazioni di piazze e percorsi pedonali in ciottolato naturale o altri materiali conformi
all'ambiente con esclusione del conglomerato bituminoso. Spazi privati e pubblici non pavimentati sistemati a verde e privi di
recinzioni.
11 P.R.G. si attua a mezzo di Piano dì Lottizzazione (P.L.)
Vengono prescritti i seguenti indici e criteri:
- a) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO: Smin. 1.000 mq;
b) SUPERFICIE COPERTA MASSIMA: Sc = 50% della superficie
del lotto; c) ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO: H = 7,00 con esclusione
dei volumi tecnici;
d) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc s 5,00 ml.;
e) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI: Df = 10,00 ml.
f) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all'allegata tabella 1 Cpag. )
g) SUPERFICIE COPERTA: deve essere sistemata a verde e parcheggio. La superficie interessata dai parcheggi di uso
pubblico non dovrà essere inferiore al 10% della superficie del lotto.
E1 fatta salva la normativa statale,regionale e comunale
i
%
In caso di attività artigianali presenti all'interno dì zone residenziali e per le quali non sia previsto strumento attuativo, il rilascio della
concessione è subordinato all' impegno da parte del titolare della concessione stessa a realizzare le opere necessarie al trattamento
ed allo smalti mento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, da approvarsi dal medico provinciale. Si applicano in ogni caso gli indici e
criteri di cui al precedente settimo comma.
ART.28 ZONA D4 - VILLAGGIO TURISTICO CAMPEGGIO
Sono villaggi turistici-campeggi le aziende ricettive all'aria aperta organizzate con strutture stabili e aree attrezzate per tende e altri
mezzi propri di soggiorno. Nei villaggi turistici-campeggi è consentito destinare ai turisti non provvisti di propri mezzi di soggiorno,
allestimenti residenziali stabili in misura non superiore al venticinque per cento del numero complessivo delle piazzuole.
I
complessi ricettivi all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio o bazar,bar ed altri servizi accessori, nonché di
impianti e attrezzature sportive e ricreative, riservati ai soli ospiti;il titolare o il gestore non può tuttavia imporre agli utenti l'uso di tali
servizi.
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Norme Tecniche di Attuazione
II suolo deve essere sistemato ed attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche, e da consenta re una
agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino. Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, gli impianti di depurazione,
l'immissione delle acque depurate in specchi d'acqua, la materia è regolamentata dalla legge 10 maggio 1976,n°319 "Norme per la
tutela delle acque dal V inquinamento" e successive modificazioni.
Alla domanda di concessione deve essere allegata, oltre alla documentazione richiesta ai sensi delle norme urbanistiche, anche
una relazione tecnica dalla quale risultino le modalità di approvvigionamento idrico nonché il sistema di smaltimento delle acque
meteoriche e luride che garantisca dalla sopravvenienza di fenomeni erosivi, di smottamenti e di inquinamento.
Gli allestimenti realizzati in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, comportano l'applicazione delle sanzioni
previste dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n°10.
a)
VOLUME MAX.: mc. 1400 per servizi, uffici con h max dim. 3,50 in gronda
b)
SUPERFICIE LIBERA PER USO COMUNE : Superiore al 20% della superficie dell'intero complesso.
c) SUPERFICIE COPERTA MASSIMA PER SERVIZI : 5% della superficie totale.
d) SUPERFICIE MINIMA PER PIAZZOLA-ROULOTTE E LA PIAZZOLA TENDA : 50 mq. senza annesso parcheggio auto
e) SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA ALLESTIMENTI RESIDENZIALI FISSI: minimo = 20 mq.massimo = 40 mq.
TITOLO 8° ZONE AGRICOLE
ART. 29 - ZONA E - AGRICOLA
Tale zona è destinata all'esercizio dell'agricoltura, intesa non soltanto come funzione produttiva, ma anche come funzione di
salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell'equilibrio ecologico naturale.
Al suo interno si esplica in modo prevalente l'attività delle aziende agricole durante l'arco annuale, indipendentemente dal sistema di
gestione in atto.
In tale zona si possono insediare esclusivamente i seguenti edifici ed attrezzature, necessari alla conduzione del fondo
e allo sviluppo dell'agriturismo:
a) abitazioni per la conduzione del fondo;
b) annessi rustici: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzionì per la prima
trasformazione e conservazione de4i prodotti agricoli;v
c) costruzioni per attività direttamente connesse allo sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo e di trasformazione dei prodotti
agricoli, sempre che tali costruzioni e attività non risultino incompatibili con il carattere della zona, non siano inquinanti e non
provochino particolari problemi di traffico, ne alterino zone di particola re interesse panoramico;
d) edifici per allevamenti domestici (stalle, scuderie, rico.
veri in genere). A tale proposito sono considerati allevamenti domestici tutti quelli che per il loro approvvigionamento utilizzano per
almeno il 50% i prodotti dell'azienda agricola o quelli di cui è stato rilasciato apposito certificato I.P.A.
e) Attrezzature ricettive di carattere agrituristico, con particolare riguardo al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi della
L.R. 31/1/75 n° 21. In tale zona il P.R.G. si attua per intervento diretto secondo le norme dì cui alla L.R. 58/1978, e vengono
prescritti i seguenti indici e criteri:
A) ALTEZZA MASSIMA: H = 7,50 ml. misurata all'intradosso della intersezione • fra muratura perimetrale e copertura.
B) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI: Dc = 5 ,00 ml.
C) DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI E CORPI DI FABBRICA: Df = ml. 10,00
D) DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE: valgono le prescrizioni di cui all'allegata Tab. 1 (Pag. )
E) SUPERFICIE SCOPERTA: destinata all'agricoltura e alla .silvicoltura.
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F)
Norme Tecniche di Attuazione
DISTANZA DELLE CONCIMAIE DALLE ABITAZIONI: ml. 30,00
E' fatta salva ogni altra legislazione speciale statale e regionale.
Per le attività connesse alla trasformazione di prodotti agricoli nonché per gli edifici ed allevamenti domestici (stalle, scuderie e
ricoveri in genere) al di fuori di quanto prescritto dalle norme della L.R. n°58/1980 l'indice di copertura è del 20%.
Nelle tavole di zonizzazione sono individuate delle perimetrazioni entro le quali è vietata l'edificazione di stalle ed edifici ad uso
allevamento.
TITOLO 9° ZONE DI USO PUBBLICO
ART. 30 - NORME GENERALI
Tali zone sono destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale .
Il P.R.G. si attua per intervento diretto (I.D.) ove non altrimenti indicato negli elaborati grafici di progetto del P.R.G. .
Esse sono classificate come segue:
ZONA F1 -
Per l'istruzione
ZONA F2 -
Per attrezzatile di interesse comune
ZONA F3 -
Aree attrezzate a parco, gioco e sport
- Viabilità e parcheggi
Il rilascio della concessione nelle zone geologicamente a rischio individuate nelle tavole di piano, dovrà essere
condizionata alla presentazione di uno studio geologico che valuti attentamente e risolva i problemi di edificazione che
potrebbero sorgere in relazione alle particolari tipologie dei terreni.
ART. 31- ZONA F1 - PER L'ISTRUZIONE
In tali zone sono ammessi gli edifici destinati all'istruzione, scuole, asili.
Vengono prescritti i seguenti indici e criteri:
a) ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI : H = 11,50 m . , salvo diverse prescrizioni di legge, per edifici nuovi; in adeguamento
alle altezze degli edifici circostanti nei casi di ristrutturazione e ampliamenti di edifici esistenti già inseriti nell'ambiente urbano.
b)
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI : De = non inferiore a ml. 5,0 salvo allineamenti p-recostituiti .i
c) DISTANZA MINIMA TRA "FABBRICATI E CORPI DI FABBRICA : Si applica il disposto dell'art. 9, punto 3° D.M. n° 1444/68.
d)
DISTANZA MINIMA DAL CIGLIO STRADALE : valgono le prescrizioni di cui all'allegata Tab. 1 (Pag. 46 ) salvo allineameni
planimetrici alle preesistenze.
e)
SUPERFICIE SCOPERTA destinata a giardino, cortile pavimentato, parcheggio.
Per tutti gli altri indici sterometrici vale quanto prescritto dalle vigenti leggi statali e regionali.
ART. 32 :- ZONA F2 PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
In tali zone sono ammesse strutture e/o edifici pubblici o di pubblico interesse.
La realizzazione delle opere è subordinata a un progetto esteso a tutte le zone interessate; tale progetto deve costituire elemento
qualificante del tessuto urbano, anche mediante la previsione di idonei collegamenti pedonali nonché di spazi a parcheggio.
Gli indici stereometrici saranno stabiliti in sede di progettazione unitaria.
Per la zona ubicata a Bolca, tra la zona a parco e l’esistente villaggio turistico, gli interventi ammessi sono subordinati
all’approvazione di un piano particolareggiato esteso all’intera zona.
ART. 33-,ZONA F3. AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT
Tale zona è destinata a verde naturale di rispetto o a parco attrezzato per il riposo e il gioco .
Tramite opportuna simbologia contenuta negli allegati grafici di progetto del P.R.G., vengono stabilite le seguenti definizioni :
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a)
Norme Tecniche di Attuazione
Parco urbano : deve essere sistemato a giardino con tappeto verde, essenze di alto fusto, percorsi pedonali, fontane,
corsi d'acqua. Particolare cura deve essere riservata alla definizione delle alberature e alla realizzazione di percorsi
pedonali ricreativi o ginnici .
Possono essere realizzate unicamente costruzioni ad uso ristoro, tettoie aperte, servizi igienici.
b)
Parco di quartiere : deve essere sistemato a giardino con tappeto verde, essenze di alto fusto, percorsi pedonali,
aree di sosta per il riposo degli anziani. Possono essere realizzate unicamente costruzioni ad uso servizi igienici.
c) Gioco bambini : deve essere sistemato a prato con percorsi pedonali e convenienti slarghi attrezzati per il gioco dei
bambini (buche di sabbia, altalene, piste ciclabili, piccoli campi da gioco, fontane, ecc.). Particolare riguardo dovrà
essere riservato alla separazione di tali aree dal traffico viabilistico. Possono essere realizzate unicamente costruzioni
ad uso servizi igienici e tettoie aperte .
d) Zona di rispetto : deve essere sistemata esclusivamente a prato o a giardino, con asporto delle essenze di alto fusto
che possano generare condizioni di pericolo alla viabilità. All'interno di tali aree è prescritto il rispetto della assoluta
inedificabilità. All'interno delle aree definite al precedente comma, lettere a), b), e), è prescritto un indice massimo
di fabbricabilità fondiaria pari a 0,01 mc/mq.
La simbologia contenuta negli allegati grafici di progetto del P.R.G. è da considerarsi indicativa, e la destinazione definitiva potrà
essere stabilita in sede di attuazione del suddetto secondo quanto prescritto dalla Legge 3/1/1978 n°1 con destinazione di servizio.
ART. 34 - VIABILITÀ' E PARCHEGGI
Tali zone sono destinate alla conservazione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico veicolare, per i parcheggi pubblici
e per la viabilità pedonale.
La sede stradale riportata sugli allegati grafici di P.R.G. ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato
stesso nell'ambito della zona,
. fuori della sede di previsione, per inderogabili motivi tecnici legati alla orografia del terreno, senza che ciò comporti variante al
P.R.G.
I percorsi per la viabilità pedonale devono avere una larghezza minima di m. 1,50, una larghezza normale di mt. 2,50 ed una
larghezza massima quale deriva da uno studio particolareggiato . devono inoltre essere convenientemente sistemati e preclusi con
opportuni ostacoli al transito di qualsiasi tipo di veicolo.
I percorsi pedonali nonché le strade vicinali ai fini delle distanze non equivalgono a confini di proprietà. Qualora fossero in effetti
confine di proprietà, per il calcolo della distanza ci si può riferire all'asse centrale.
TITOLO 10° ZONE DI RISPETTO E VINCOLATE
ART. 35 - ZONA DI RISPETTO STRADALE E FLUVIALE
Questa zona è destinata prevalentemente all'agricoltura. E' prescritta l'inedificabilità assoluta. Tuttavia, nel caso di rispetto stradale,
l'area è computabile agli effetti della edificabilità nei lotti adiacenti qualora sia identificata la sede stradale, che deve essere esclusa
dal computo. Sono ammessi impianti al servizio dell'infrastruttura protetta quali stazioni di distribuzione carburanti, aree di
parcheggio e canalizzazione di reti tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti,, ecc.).
Si richiama l'osservanza del T.U. 25/7/1904 n° 523 e del Regolamento 8/5/1904 n° 368 circa le distanze dagli argini e dai pubblici
collettori.
Si richiama inoltre l'osservanza dell'art. 27 della L.R. 40/1980.
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Norme Tecniche di Attuazione
ART. 36 - ZONE VINCOLATE
Vincolo idrogeologico. L'edificazione nelle zone comprese entro i limiti di tale vincolo, fissato in base a R.D.
3 0 / 1 2 / 1 9 2 3 n ° 3 2 6 7 , è soggetta, oltre che alle norme di P.R.G. al preventivo nulla-osta della competente autorità
forestale.
Vincolo cimiteriale. All'interno del perimetro di tale zona sono consentite soltanto le colture agricole, la realizzazione dei
parcheggi e strade di accesso a servizio del cimitero, parchi a verde naturale e attrezzato. E' prescritta l'inedificabilità
assoluta.
Vincolo attitudinale a fini geologici. L'edificazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato grafico di
progetto del P . R . G . n° 15, che si intendono qui integralmente riportate.
TABELLA 1
DISTANZE MINIME DAL CIGLIO DELLA STRADA
Strade provinciali e comunali con larghezza della sede superiore o uguale a mt.10,50 (strade tipo C secondo D.M.
1/4/1968 n°l404)
20,0ml
20,0ml
Strade provinciali e comunali con larghezza della sede è- minore o uguale a 7,00 m, v
(strade tipo D secondo D.M. 1/4/1968 n° 1404)
5,0ml 5,0ml 10,0ml 20,0rml 10,0ml
Strade provinciali e comuna li con larghezza della sede compresa fra m.7,00 e m.10,50
(strade tipo D secondo D.M. 1/4/1968 n° 1404)
7,5ml. 7,5ml 10,0ml20,0ml 10,0ml
- Per le sole zone "B" le distanze sopraindicate possono non essere rispettate qualora esistano delle costruzioni preesistenti a
distanze inferiori; in tal caso si potrà eseguire l'allineamento planimetrico con le preesistenze.
- Per la definizione di ciglio stradale si fa riferimento al disposto dell'art.2 D.M. 1/4/1968 n° 1404.
- Qualora nelle zone "C", le distanze tra il ciglio della strada e il fabbricato previste dalla tabella di cui sopra, risultassero inferiori
alL’altezza del fabbricato, sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.
- A completamento delle prescrizioni che ne occupano, si specifica che i distacchi ex. D.M. 1404 valgono fuori dai centri abitati e
dagli insediamenti di previsione.
I distacchi del D.M. 1444 valgono in zona "C" di espansione.
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PARTE TERZA EDIFICI ESISTENTI E NORME FINALI
TITOLO 11° EDIFICI ESISTENTI
ART. 37. - EDIFICI ESISTENTI
In caso di interventi riguardanti edifici esistenti diversi da quelli considerati nelle norme specifiche allegate carattere
ambientale e costruiti prima del 1960, al fine di conservare le originarie caratteristiche relative a distribuzione dei volumi e
forometria, valgono le seguenti prescrizioni :
a) Devono essere mantenute .le cornici in sasso lavorato e possono essere conservate le dimensioni delle finestre anche in
deroga alle disposizioni sull'illuminamento minimo.
b) L'andamento caratteristico del tetto non può essere modificato e gli sporti non devono essere aumentati.
c) Le altezze interpiano possono essere conservate anche se inferiori a quelle minime previste dal Regolamento Edilizio
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d)
Norme Tecniche di Attuazione
Ove, nel rispetto delle presenti norme e della vigente legislazione, non siano ammessi ampliamenti, sono comunque consentiti
adeguamenti funzionali degli edifici esclusiva mente per esigenze di carattere igienico-sanitario , sempre nel rispetto della
tipologia esistente e senza creare superfetazioni degradanti.
e)
I sottotetti possono essere recuperati per uso residenziale e illuminati esclusivamente con dispositivi che non risultino in
contrasto con le disposizioni del Regolamento Edilizio .
f)Nei fabbricati sprovvisti di servizi igienici è concesso di costruirli secondo le prescrizioni igienico-sanitarie e in deroga agli indici
stereometrici, ma nel rispetto della unitarietà dell'intervento architettonico. Salvi evidentemente sempre i diritti di terzi. In questo
caso è ammessa una superficie coperta max di 9 mq.
Gli edifici non più funzionali alla conduzione del fondo, potranno essere, in tutto o in parte utilizzati per una destinazione compatibile
fra le destinazioni ammesse, con la tipologia dell'edifìcio e con le caratteristiche dell'ambito territoriale in cui esso ricade. La
domanda va corredata da una relazione, che dovrà essere espressamente approvata dalla C.E.C., che illustri la compatibilità della
nuova destinazione in ordine:
•
Al rispetto delle caratteristiche tipologiche . dell'edificio: si intendono per caratteristiche tipologiche essenziali i seguenti
elementi originali: murature d'ambito, murature di spine e i collegamenti verticali caratteristici;
•
Alle condizioni di accessibilità;
•
Alle modalità di smaltimento dei rifiuti;
•
Al corretto inserimento del contesto ambientale.
Sono destinazioni ammesse: agricole; residenziali; agrituristiche; artigianato non molesto.;
ART. 38 -EDIFICI IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DEL P.R.G.
I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del P.R.G., purché rispondenti alla normativa in vigore dalla data della loro
costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva.
Sono autorizzati i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione .
In caso di richiesta di altri interventi edilizi questi saranno soggetti alle norme e prescrizioni del P.R.G..
Per edifici industriali e artigianali esistenti in aree con destinazione diversa, valgono le norme previste dalla L.R. n° 1/1982 .
Per gli edifici esistenti, ubicati nelle zone di rispetto stradale, sono consentiti gli interventi previsti dall'art 6 della L.R. n° 58/1978:'.
TITOLO 12° NORME FINALI
ART. 39 - MISURE DI SALVAGUARDIA
Dalla data di adozione a quella di entrata in vigore del Piano Regolatore di Vestenanova le normali misure di salva guardia sono
obbligatorie, ai sensi dell'art. 71 della L.R. 40/1980.
ART. 40 - NORME ABROGATE
E' abrogata ogni disposizione regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con le presenti norme di attuazione del
P.R.G. .
ART. 41 - DEROGHE
Il Sindaco, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, e nel rispetto della legislazione vigente, ha la facoltà di
esercitare i poteri di deroga alle prescrizioni di P.R.G., escluse le modifiche della zonizzazione, limitata mente ai casi di edifici ed
impianti pubblici e di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 40/1980.
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Norme Tecniche di Attuazione
ART. 42 - SANZIONI
Per le contravvenzioni alle presenti norme tecniche di attuazione del P.R.G. si applicano le sanzioni previste dalla legislazione
vigente ed in particolare dalla legge urbanistica .
DISCIPLINA DEL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI E
MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI CAMPI MAGNETICI
Aree di tipo a)
Le aree di tipo a) delimitate con retino di colore verde sono quelle più idonee all’installazione degli impianti di telefonia mobile.
Aree di tipo b)
Nelle aree di tipo b) l’installazione degli impianti di telefonia mobile è vietata.
Aree di tipo c)
Nelle aree di tipo c) l’installazione degli impianti di telefonia mobile è vietata
L’eventuale ubicazione degli impianti in zona diversa da quella di tipo a) deve essere accompagnata da una relazione che illustri
l’inderogabile motivazione della scelta del sito, fermo restando che l’ubicazione nelle zone di tipo b) e c) è vietata.
La documentazione necessaria per l’istruttoria delle pratiche relative all’installazione delle stazioni radio base è la seguente
documentazione in triplice copia:
relazione tecnica contenente la descrizione dell’infrastruttura proposta nelle sue diverse componenti comprese le eventuali
infrastrutture connesse, tale relazione dovrà contenere le seguenti integrazioni:
1. indicazione precisa del vincolo paesaggistico, ovvero riconoscimento del diverso tipo di tutela esistente nel sito interessato
dall’installazione dell’impianto (beni soggetti a tutela ai sensi dell’art. 139 o ai sensi dell’art. 146 del Dlgs. 490/99)
2. descrizione dell’ambiente circostante con particolare riferimento alla presenza di edifici a destinazione diversa (quali
ospedali, case di cura e/o di riposo, edifici scolastici e relative pertinenze, parchi e aree per il gioco e lo sport) in un’area
compresa entro un raggio di almeno 300 metri dal punto di installazione delle infrastrutture
3. individuazione e descrizione delle principali componenti paesaggistiche, architettoniche, storiche ed archeologiche
comprese nell’ambito interessato dall’intervento
4. indicazione delle misure previste per ridurre e, se possibile, compensare l’eventuale impatto paesaggistico prodotto
dall’installazione dell’infrastruttura.
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