CORTE DEI CONTI ALIENAZIONE DI BENI (ART. 43 e
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CORTE DEI CONTI ALIENAZIONE DI BENI (ART. 43 e
CORTE DEI CONTI Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ALIENAZIONE DI BENI (ART. 43 e 49 LEGGE FINANZIARIA N. 388/2000) Indagine programmata dalla Sezione Centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato, in Adunanza congiunta dei Collegi I e II, con deliberazione n. 49/2001/G del 23 novembre 2001 (indagine n. 1.8 della Categoria I - Entrate e gestione del patrimonio) ___________________ SOMMARIO 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 4.1 4.2 NOTAZIONI SINTETICHE DI RISULTATO Premessa Risultati dell'azione amministrativa OGGETTO DELL'INDAGINE FINALITA' DELL'INDAGINE QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO La speciale disciplina per la dismissione dei beni immobili della Difesa La normativa in tema di alloggi di servizio per il personale militare anteriore alla speciale disciplina dettata dal comma 16 dell'articolo 43 della legge n.388/2000. 4.3 Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 4.3.1. I materiali non idonei al servizio da dichiarare fuori uso 4.3.2. Le procedure inerenti la dichiarazione di fuori uso dei mezzi e dei materiali inidonei al servizio 4.3.2.1. La Dichiarazione di fuori uso per vetustà ed usura 4.3.2.2. La Dichiarazione di fuori uso per cause tecniche 4.3.3. L'alienazione dei materiali dichiarati fuori uso per vetustà/usura o per cause tecniche 4.3.4. Le nuove disposizioni in tema di alienazione dei materiali fuori uso delle Amministrazioni in titolo recate dall'articolo 49 della legge 23 dicembre 2000 n.388 5. QUADRO ORGANIZZATIVO 5.1. Organizzazione dell'Amministrazione della difesa con riferimento alla dismissione dei beni immobili in uso alla medesima 6. STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPECIALE DISCIPLINA DETTATA DAI COMMI 112-114 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI PER LA DISMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA 6.1. Emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo3, comma 112, della legge n.662 del 1996 6.1.1. Emanazione di altri due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di individuazione di beni immobili della Difesa da dismettere 6.2. Scelta della società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, alla quale conferire l'incaricodi gestire il programma di dismissione dei beni immobili in uso alla Difesa (art.3, comma 112, lettera a, della legge n.662 del 1996) 6.2.1. La Convenzione n.1197 del 6 marzo 1998 stipulata tra il Ministero della difesa e la CONSAP SPA 6.2.2. Sviluppi sul piano convenzionale. 6.2.2.1. Atto n.1526 del 3 marzo 2000 6.2.2.2. Atto aggiuntivo n.1708 del 4 giugno 2001 6.2.2.3. Contratto n.1878 del 28 giugno 2002 6.2.2.4. Convenzione n.236 del 29 maggio 2002 6.3. L'Ufficio speciale per le dismissioni 6.4. La Commissione di congruità 6.5. La pronuncia del Ministero per i beni e le atttività culturali 7. PROBLEMATICHE INSORTE NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI DISMISSIONE 7.1. Rapporti con gli Enti locali territoriali 7.2. Immobili soggetti a vincolo ex lege n.1089/39 8. INDAGINE CONOSCITIVA SVOLTA DALLA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AVENTE AD OGGETTO "DISMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE" 9. ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 10. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI DISMISSIONI DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA 10.1. Fase di individuazione dei beni da dismettere 10.2. Fase di ricognizione e stima dei beni Pag. 4 4 4 5 6 7 7 11 13 13 13 13 14 14 15 16 16 17 17 17 18 18 22 22 22 23 24 24 25 26 27 27 28 30 31 32 32 32 2 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. Fase di pubblicità Fase di selezione dei concorrenti e di assegnazione dei beni Fase contrattualistica Fase di regolamento delle caparre Provvigioni spettanti alla Consap per i beni finora venduti o permutati, ai sensi dell'articolo 14 della convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998 11. VALUTAZIONI DELLA GESTIONE CONCERNENTE LE DISMISSIONI DI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA 11.1. Valutazione della gestione in termini di legalità sostanziale e regolarità 11.2. Valutazione della gestione in termini di efficacia, efficienza ed economicità 11.2.1. Obiettivi fissati dalla normativa di settore 11.2.2. Risultati conseguiti 11.2.3. I tempi 11.2.4. I costi 11.2.4.1 Costi gravanti sui ricavi derivanti dalle dismissioni immobiliari 11.2.5. Efficacia della gestione 12. GESTIONE DELLE DISMISSIONI DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO RITENUTI NON PIU'UTILI, ALLE ESIGENZE DELLA DIFESA (articolo 43, comma 16, della legge n.388/2000) 12.1. Alloggi non utili e dismissibili 12.2. I piani di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 12.3. Emanazione del regolamento ministeriale ai sensi dell'articolo 43, comma 16 della legge n. 388 del 2000 12.4. Estensione delle norme sulla cartolarizzazione degli immobili pubblici al patrimonio immobiliare della Difesa 12.5. Situazione alloggi di servizio - Entità ed utilizzo 12.6. Le esigenze alloggiative delle Forze armate 12.7 Valutazioni circa la dismissione degli alloggi di servizio ritenuti non più utili alle esigenze della Difesa 13. ALIENAZIONE DEI MATERIALI FUORI USO DELLA DIFESA, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPECIALE DISCIPLINA DETTATA DALL'ARTICOLO 49 DELLA LEGGE N.388/2000. 13.1. Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa 13.2. Alienazione dei materiali fuori uso della Guardia di finanza 13.3. Alienazione dei materiali fuori uso del Corpo Forestale dello Stato 13.4. Alienazione dei materiali fuori uso della Polizia penitenziaria 13.5. Alienazione dei materiali fuori uso della Polizia di Stato 13.6 Alienazione dei materiali fuori uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ALLEGATI 33 34 35 36 37 38 38 38 38 38 39 40 40 40 42 42 42 43 44 46 47 47 48 48 49 49 49 50 50 52 A) TABELLE Tabella n. 1 - Acquisizione delle entrate provenienti dalla alienazione di beni immobili valutati dal Ministero della difesa non più necessari per le proprie esigenze: a) contratti definitivi di compravendita; b) contratti preliminari di compravendita; c) contratti preliminari di compravendita in corso di perfezionamento; d) situazione generale Tabella n. 2 - Accordi di programma: immobili dati e ricevuti in permuta. Situazione generale Tabella n. 3 - Provvigioni spettanti alla Consap ai sensi dell'articolo 14 della convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998: a) contratti definitivi; b) contratti preliminari; c) contratti in corso di perfezionamento d) situazione generale Tabella n. 4 - Determinazione dei tempi medi impiegati nello svolgimento dell'attività contrattualistica: a) contratti definitivi; b) contratti preliminari; c) contratti in corso di perfezionamento. 1. B) PROSPETTO FORNITO DALLA CONSAP Situazione dei beni messi in vendita 3 1. - NOTAZIONI SINTETICHE DI RISULTATO1 1.1. - Premessa • • L'obiettivo originario stabilito dalla normativa di settore è quello di reperire - mediante l'alienazione di beni immobili in uso ma non più utili alla Difesa - risorse finanziarie pari a 1.400 miliardi di lire (corrispondenti ad euro 723.039.658,73) da destinare alla Difesa stessa per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale ed infrastrutturale delle Forze armate. Gli immobili da alienare sono 312. Per agevolarne la commercializzazione, ventidue di tali beni sono stati frazionati in 56 lotti; pertanto, i lotti da alienare sono complessivamente 346. 1.2 - Risultati dell'azione amministrativa • • • • • • • • • • • • • • • I sopralluoghi effettuati dai competenti organi tecnici sono stati 307. Le stime degli immobili, oggetto delle vendite e delle permute, elaborate dai competenti professionisti ed inviate al Ministero della difesa per la relativa approvazione, sono state 349. I pareri resi dalla Commissione di congruità hanno riguardato 295 beni per un totale di valori congruiti pari ad euro 278.341.207,23. I decreti di approvazione delle stime emessi dal Ministero della difesa sono stati 253, hanno riguardato 264 lotti per un valore di euro 228.809.935,66. I lotti messi in vendita sono stati 264 per un valore base di euro 203.912.965,89 Le offerte di acquisto sono state 180, ma riferite a 117 lotti. Le offerte di rilancio sono state 54 ma riferite a 19 lotti. I lotti rimessi in vendita, a seguito di esito negativo dell'asta e previo abbattimento del 10% del valore di base, sono stati 63 per un valore complessivo di euro 162.490.132,45. Gli immobili assegnati sono stati 177 di cui 92 agli Enti locali territoriali e 85 ai privati. Il valore di vendita degli immobili assegnati agli Enti locali territoriali è stato di euro 87.355.763,92 - con uno scostamento negativo rispetto al valore base di euro 510.771,33 in valore assoluto, e dello 0,57% in percentuale. Il valore di vendita degli immobili assegnati ai privati è stato di euro 37.539.563,71 - con uno scostamento positivo rispetto al valore base di euro 5.862.765,43 in valore assoluto, e del 15,62% in percentuale. Gli immobili dati in permuta agli Enti locali territoriali sono stati 12, del valore di euro 25.638.469,85. Gli immobili di proprietà degli Enti locali territoriali ricevuti in permuta sono stati 7, del valore di euro 13.168.618,01 e con un conguaglio in denaro a favore della Difesa di euro 12.469.851,84. Le entrate accertate sono state pari ad euro 124.895.327,63; quelle versate in conto entrate euro 31.461.276,52. Le somme riassegnate al bilancio della Difesa ammontano ad euro 22.441.790,15 1 L'esposizione particolareggiata dei risultati dell'attività amministrativa è contenuta nei capitoli 10 e 11 della presente relazione. 4 2. – OGGETTO DELL’INDAGINE La presente indagine – inserita nel programma del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2002, approvato dalla Sezione Centrale di controllo sulle Amministrazioni dello Stato, in adunanza congiunta dei collegi primo e secondo, con la deliberazione n.49/2001/G del 23 novembre 2001 – concerne l’alienazione d’immobili e di alloggi di servizio della Difesa, nonché dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 43 e 49 della legge 23 dicembre 2000 n.388. 5 3. – FINALITA’ DELL’INDAGINE. In esecuzione del predetto deliberato sono stati individuati gli obiettivi della propria attività di controllo in quelli indicati dall’art.3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n.20, e in particolare: - la verifica del rispetto dei profili di legalità sostanziale e di regolarità della gestione; - la verifica dell’effettivo raggiungimento, da parte dell’Amministrazione, degli obiettivi fissati dalla normativa di settore, ai fini di una valutazione della gestione in termini di efficacia; - la verifica del rispetto, da parte dell’Amministrazione, dei tempi procedimentali fisiologici, nonché dell’adozione delle modalità gestionali imposte o consentite dall’ordinamento, ai fini di una valutazione della gestione sotto il profilo dell’efficienza degli apparati operativi; - la verifica del contenimento dei costi secondo i principi di buona amministrazione, ai fini della valutazione della gestione in termini di economicità. 6 4. – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 4.1. – La speciale disciplina per la dismissione dei beni immobili della Difesa. La legge 23 dicembre 1996 n.662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ha introdotto una speciale disciplina per la dismissione dei beni immobili della Difesa, nel quadro del più generale processo di dismissione dei beni immobili dello Stato, già avviato con le previsioni di cui alle leggi 31 dicembre 1993 n.579 e 28 dicembre 1995 n.549, che peraltro disciplinano soltanto il trasferimento agli enti locali di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato non utilizzati. In particolare, l’articolo 3, comma 112, della legge n.662 del 1996, ha previsto l’avvio di un programma di alienazione di immobili della Difesa finalizzato alle esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, dettandone le relative disposizioni procedurali e disponendo in primo luogo che gli immobili alienabili siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del tesoro e delle finanze (attuale Ministro dell’economia e delle finanze) 2. Per quanto attiene alle procedure di dismissione l’articolo 3 della legge n.662 del 1996 prevede quanto segue: . le alienazioni, permute, valorizzazioni3 e gestioni di tali immobili possono essere effettuate previo conferimento di specifico incarico a società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, semplificando le procedure attraverso il superamento della farraginosa procedura di vendita a mezzo d’incanti, di cui alla legge n.783 del 1908 e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione n.454 del 1909, nonchè delle norme sulla contabilità generale dello Stato (comma 112, lettera a); . per l’utilizzazione, la valorizzazione o l’eventuale permuta di beni che interessano gli enti locali si può procedere anche mediante accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 della legge n.142 del 19904 5 (comma 112 lettera b); 2 L’articolo 17, comma 36, della legge 23 dicembre 1997 n.449, collegata alla manovra finanziaria per il 1998, ha introdotto una norma interpretativa del citato comma 112 dell’articolo 3 della legge n.662 del 1996, secondo la quale sono fatti salvi gli effetti delle procedure negoziali che erano in corso tra il Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dallo stesso comma 112 e finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali. 3 Le valorizzazioni comprendono oltre il cambio di destinazione d'uso degli immobili, anche la definizione di maggiori volumetrie edificabili o ristrutturabili –che aumentano la suscettibilità di utilizzo e la commerciabilità degli immobilinonché delle superfici da mettere a disposizione dei Comuni per la realizzazione del verde e dei servizi di quartiere. Ciò si traduce anche in una velocizzazione dei tempi necessari ai potenziali acquirenti per ottenere le relative licenze edilizie che, in questo modo, si riducono a qualche mese. Dalla valorizzazione ne consegue una plus valenza del bene posto sul mercato. 4 – L’articolo 27 della legge 142/1990 dispone che il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera da realizzare, promuova la conclusione dell’accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento. L’accordo consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale dell’autorità che l’ha promosso ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. Se viene adottato con decreto del presidente della regione determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce, con l’assenso del comune interessato, le relative concessioni edilizie. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo viene svolta da un apposito collegio composto da rappresentanti degli enti interessati. 5 – L’articolo 16, comma 5, della legge 28 luglio 1999 n.266 ha disposto che, nell’ambito dei predetti accordi, possa essere previsto il riconoscimento in favore degli enti locali di una quota non superiore al 20 per cento del maggior valore degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite, utilizzabile a scomputo del prezzo di acquisto di altri immobili negli accordi stessi, ovvero per finalità di manutenzione e riqualificazione urbana. 7 . la stima del valore degli immobili è effettuata dalla società affidataria tenendo conto della incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova utilizzazione. La valutazione è approvata dal Ministero della difesa (dal Direttore Generale di Geniodife) a seguito del parere espresso da una commissione di congruità nominata dallo stesso Ministro, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da un esperto in possesso di comprovata professionalità nel settore, scelto su indicazione del Ministro della difesa (comma 112, lettera c); . i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministro della difesa6 e l’approvazione può essere negata qualora il contenuto convenzionale risulti inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se sopraggiunte successivamente all’adozione del programma. Ai fini della valutazione di adeguatezza si tiene conto anche dei termini e delle modalità di pagamento del prezzo e di consegna del bene (comma 112, lettera d); . ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, il Ministero della difesa comunica l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, sulla eventuale sussistenza dell’interesse storico e artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti degli immobili soggette a tutela. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge n.1089 del 1° giugno del 1939: si tratta delle disposizioni che consentono, previa autorizzazione ministeriale, l’alienazione e la permuta di cose d’antichità e d’arte7. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dalla legge n.1089 del 1939 sono rilasciate entro centottanta giorni dalla ricezione della richiesta (comma 112, lettera e); . le risorse derivanti dalle procedure di alienazione e gestione economica dei beni immobili della Difesa sono versate, nella misura di lire 410 miliardi (pari ad euro 211.747.328,63) per l’anno 1997, in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della difesa per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma in esame. E’ altresì previsto che le risorse vengano destinate alla realizzazione di infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze armate, nonchè per l’adeguamento delle infrastrutture civili esistenti nelle stesse regioni, finalizzato sempre alle esigenze operative delle Forze armate. Per gli esercizi finanziari successivi la quota di riassegnazione è stabilita annualmente8 in sede di legge finanziaria (comma 112, lettera f). Il successivo comma 113 dell’articolo 3 della legge 662/1996 attribuisce agli enti locali territoriali la possibilità di esercitare il diritto di prelazione in caso di alienazione dei beni immobili della Difesa, di cui al precedente comma 112. Il comma 114 stabilisce, da ultimo, che i beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato e situati nei territori delle regioni a statuto speciale possono essere conferiti nei fondi immobiliari, sentite le medesime regioni che si pronunciano in conformità dei rispettivi statuti9. 6 – Dal Direttore Generale di GENIODIFE ai sensi del decreto legislativo n.80 del 31 marzo 1998, articolo 45, comma 1, relativo ai poteri dei Dirigenti Generali. 7 – Con l’articolo 16, comma 6, della legge 28 luglio 1999 n. 266, è stata estesa alle predette dismissioni l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 23 dicembre 1998 n.448, in base alle quali i beni immobili di interesse storico e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi previste con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data d’entrata in vigore della legge stessa. Il previsto regolamento è stato approvato con d.P.R. 7 settembre 2000 n.283. 8 – Con l’articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997 n.450, la quota per il 1998 è stata fissata in 80 miliardi di lire (pari ad euro 41.316.551,93). 9 – Il suddetto comma 114 è stato riformulato dall’articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 dicembre 1996 n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n.30. In base a tale disposizione i richiamati beni e diritti appartenenti allo Stato e situati nei territori delle regioni a statuto speciale nonchè delle province autonome di Trento e 8 La legge 23 dicembre 1998 n.448, recante “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, all’articolo 44 disciplina la prosecuzione del programma di dismissione degli immobili della Difesa secondo le modalità già previste nell’articolo 3, comma 112, della legge 662/1996, introducendo alcune modifiche per quanto concerne la procedura di dismissione e la riassegnazione al Ministero della difesa delle risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili. Il comma 1 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro per i beni e le attività culturali, in relazione agli immobili sottoposti alla sua tutela, e del Ministro dell’ambiente, relativamente ai beni compresi in aree protette o di particolare pregio naturalistico, proceda alla individuazione dei beni immobili non più utilizzabili per finalità militari, o la cui gestione diretta risulti antieconomica, al fine di procedere alla loro dismissione in base ad una valutazione aggiornata delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate. Le dismissioni sono realizzate mediante alienazione, permuta o attribuzione a terzi della gestione, anche mediante concessione. Resta confermato il disposto dell’articolo 3, comma 114, della citata legge n. 662 del 1996. Il comma 2 dispone che le alienazioni, le permute, le valorizzazioni e gestioni dei beni previsti dal comma 1 siano disciplinate dall’articolo 3, comma 112, lettera da a) ad e) della legge n. 662 del 1996. Il comma 3 dell’articolo attribuisce ai comuni, alle regioni e alle province, nel cui territorio è situato l’immobile oggetto di dismissione o di concessione, il diritto di prelazione su di esso – con priorità per i comuni e, in subordine, per le regioni – previa notifica della determinazione del valore dell’immobile da parte del Ministero della difesa. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro tre mesi dalla notificazione, in mancanza della quale i predetti enti hanno diritto di riscattare la quota dall’acquirente e da ogni successivo avente causa10. Il comma 4 dispone in tema di assegnazione delle risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili, effettuate sia ai sensi dell’articolo in commento che ai sensi dell’articolo 3, della legge n.662/1996. In particolare prevede che tali risorse siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di 1.400 miliardi di lire (pari ad euro 723.039.658,73), allo stato di previsione del Ministero della difesa. La riassegnazione avviene, su proposta del Ministero della difesa, secondo la procedura prevista dall’articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978 n.468, recante la riforma della normativa di contabilità di Stato, che prevede l’emanazione di un decreto del Ministro del tesoro (ora dell’economia) da registrarsi alla Corte dei conti. Le risorse in tal modo riassegnate dovranno essere riutilizzate per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. In conseguenza dell’introduzione della suddetta previsione, viene disposta l’abrogazione delle disposizioni, sopra illustrate, di cui agli articoli 3, comma 112, lettera f) della legge n.662/1996,e 2,comma 14, della legge n.450 del 1998. Bolzano sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti; i medesimi beni non possono essere conferiti nei fondi immobiliari, nè alienati o permutati. 10 – Detto comma è stato modificato e sostituito dal comma 11, dell’articolo 4, della legge 23 dicembre 1999 n.488, col quale viene stabilito che: - il valore dei beni sia determinato sulla base del prezzo da porre a base d’asta a seguito delle valutazioni degli organi competenti (ai sensi dell’articolo 3, comma 112, lettera c, della legge n.662 del 1996) e non, come avveniva in precedenza, con riferimento al miglior prezzo spuntato in sede d’asta pubblica; - il termine per l’esercizio del diritto di prelazione sia limitato a soli 45 giorni dalla notificazione; (anziché tre mesi , come previsto originariamente); - comuni, province e regioni mantengano, per almeno 30 anni dall’acquisizione, la destinazione pubblica degli immobili dismessi. 9 Il comma 5 aggiunge un comma all’articolo 4 della legge 18 agosto 1978 n.497, la quale disciplina la costruzione di alloggi di servizio di tipo economico per il personale militare delle Forze armate sulla base di un apposito programma predisposto dal Ministro della difesa. Il comma 6 prevede espressamente che le disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112, della legge n.662/1996, continuano ad essere applicate alle dismissioni dei beni individuati dal DPCM 11 agosto 1997. Il comma 7 prevede che il Ministro della difesa comunichi semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni, e che le medesime comunicazioni siano rese anche al Comitato misto paritetico per le servitù militari delle regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le riguardano.11 L’art.43 della legge 23 dicembre 2000 n.388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”, ai commi 7-11, 14, 16 e 17, reca disposizioni in tema di dismissione dei beni immobili della Difesa e di alloggi di servizio per il personale militare dirette ad integrare la disciplina contenuta nella normativa vigente. Con il comma 7 viene confermata, per le attività di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione dei predetti beni, l’applicazione delle norme dettate dall’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e dall’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n.448. Il comma 8 dell’articolo 43, inserendo un nuovo comma 1-bis all’articolo 44 della legge n.448 del 1998, prevede l’introduzione di una nuova procedura per l’individuazione dei beni dismissibili del Ministero della difesa, cui è possibile ricorrere in alternativa rispetto alle norme generali sopra descritte. E’ infatti stabilita la possibilità che la dismissione di tali beni sia disposta tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della difesa nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. Per i beni immobili di interesse storico e artistico restano comunque ferme le disposizioni del regolamento di cui al d.P.R. n. 283/ 2000. Per la procedura di valutazione degli immobili la cui dismissione è disposta tramite conferenza di servizi è inoltre prevista una deroga alla disciplina generale di cui all’articolo 3, comma 112, lettera c), della legge n.662/1996. In base a tale deroga la stima del valore degli immobili è effettuata direttamente in sede di conferenza di servizi e sono previsti limiti alla discrezionalità tecnica delle amministrazioni nella determinazione del valore dei beni da dismettere, essendo stato prescritto alle stesse di tener conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni. Si ricorda che in base all’articolo 3, comma 112, lettera c), della legge n.662/1996, alla determinazione del valore degli immobili provvede la società affidataria e la valutazione è approvata dal Ministero della difesa, previo parere espresso da una commissione di congruità nominata con decreto. Il comma 9 prevede che il Ministero della difesa possa alienare i beni secondo le procedure della trattativa privata, purché il valore dei beni da alienare sia inferiore a 200.000 euro12. Tale previsione sembrerebbe introdurre una semplificazione delle procedure inerenti all’alienazione di immobili della Difesa, caratterizzandosi la trattativa privata (rispetto agli altri procedimenti di gara, quali l’asta pubblica e la licitazione privata) per il carattere d’informalità e quindi per la maggiore snellezza dell’iter procedimentale. L’alienazione dovrà riguardare i beni valutati non più necessari per le esigenze della Difesa, anche se gli stessi non siano ricompresi nei programmi di dismissione di cui all’articolo 3, comma 112, legge n.662/1996. Il secondo capoverso del comma in esame , analogamente a quanto disposto dall’articolo 44, comma 4, della legge n.448/1998, dispone inoltre che i proventi derivanti dalle alienazioni in questione siano riassegnati al Ministero della difesa (nel 11 Dette comunicazioni non sono state effettuate (nota 2/56840/10-1-1/02 in data 26 novembre 2002 del Gabinetto del Ministro della Difesa). 12 Nessun bene è stato venduto a trattativa privata. 10 complessivo limite di lire 1.400 miliardi, pari ad euro 723.039.658,73) per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Con il comma 10 viene stabilito che, a valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate in base ai precedenti commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa, la somma complessiva di 50 miliardi (pari ad euro 25.822.844,95) sia destinata alla ristrutturazione e all’ammodernamento degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia. Il comma 11 precisa l’ambito di applicazione della procedura per la determinazione del valore dei beni delineata all’articolo 3, comma 112, lettera c), della legge n.662/1996 estendendolo sia alle vendite che alle permute. Il comma 14 contempla la facoltà per il Ministero della difesa di avvalersi, per l’espletamento delle attività tecnico – operative di supporto alle dismissioni, di una società a totale partecipazione dello Stato, sia diretta che indiretta, derogando alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il comma 16, al primo capoverso, rinvia ad apposito regolamento ministeriale per la definizione delle modalità e dei criteri di alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978 n.497 di proprietà dell’Amministrazione della difesa; tale atto normativo, oltre a disporre la eventuale riclassificazione degli alloggi, dovrà comunque prevedere il riconoscimento del diritto di prelazione su tali immobili a favore degli utenti. Le risorse ricavate dalle alienazioni verranno destinate alla realizzazione dei programmi di acquisizione e ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale militare. In particolare il comma in questione dispone che il Ministro della difesa, con apposito decreto, individui annualmente gli alloggi da alienare, attenendosi ai due criteri di seguito indicati: - l’alloggio non deve essere ubicato in infrastrutture militari; - l’alloggio deve essere ritenuto non più utile nel quadro delle esigenze della Difesa. L’ultimo capoverso del comma in oggetto dispone che la quota parte delle risorse derivanti dal pagamento dei canoni per gli alloggi di servizio del personale militare, assegnate al Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 14 della legge n.497 del 197813 e successive disposizioni integrative, siano destinate per l’85% alla manutenzione degli alloggi di servizio e per il 15% al “fondo casa” previsto dall’articolo 43, comma 4, della legge n.724 del 23 dicembre 1994, recante”Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, modificando pertanto le percentuali e le finalizzazioni previste dalle norme vigenti. 4.2. – La normativa in tema di alloggi di servizio per il personale militare anteriore alla speciale disciplina dettata dal comma 16 dell’articolo 43 della legge n.388/2000. La disciplina fondamentale in materia di alloggi di servizio per il personale militare è contenuta nella legge 11 agosto 1978 n.497. Gli alloggi sono detti di “servizio” in quanto devono “garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze armate” (articolo 1 della legge n.497). 13 – L’articolo 14 della legge 18 agosto 1978 n.497, recante “Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni “, ha stabilito che le risorse derivanti dal pagamento dei canoni per i suddetti alloggi sia imputato al bilancio di entrata dello Stato per essere poi assegnato allo stato di previsione del Ministero della difesa e quindi destinato nella misura del 20% alla manutenzione straordinaria degli alloggi, e nella misura dell’80% alle costruzioni di altri alloggi. Successivamente tali percentuali sono state dapprima ridotte, rispettivamente al 10% e al 40%, dall’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993 n.537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”, poi nuovamente modificate dall’articolo 43 della legge 23 dicembre 1994 n.724, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Tale norma ha disposto che il 5% degli introiti venga destinato al ripristino di immobili non riassegnabili in attesa di manutenzione; il 10% alla manutenzione straordinaria; il 20% alla realizzazione e al reperimento di altri alloggi da parte del Ministero della difesa; il 15% alla costituzione di un fondo-casa(che finora, peraltro, non è stato costituito). Per la gestione e l’utilizzo di tale fondo veniva fatto rinvio ad apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER). 11 Se ubicati all’interno di basi, impianti, installazioni militari ovvero posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati, a tutti gli effetti, infrastrutture militari, cioè, “opere destinate alla difesa” (articolo 4 della legge n.497) e come tali da ricomprendere nel demanio militare, ai sensi dell’articolo 822 del codice civile. Tutti gli altri, invece, fanno parte del patrimonio immobiliare dello Stato. Gli alloggi in argomento sono “di tipo economico” (articolo 1 della legge n.497). In base alla legge n.497 del 1978 (articolo 6) ed ai regolamenti di attuazione 1° marzo1980 N.155 e 16 gennaio 1997 n.253, gli alloggi di servizio sono distinti nelle seguenti categorie: a) alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (ASGC): per il personale militare e civile cui è affidata, in modo continuativo, la custodia dell’edificio e dell’impianto nel quale è compreso l’alloggio, nonchè per il personale militare e civile cui sono affidate, in modo continuativo, mansioni di consegnatario di deposito o magazzino isolato e che alloggia sul posto. Rientrano in tale categoria gli alloggi che, unicamente per motivi di sicurezza, sono ubicati all’esterno degli edifici e degli impianti di cui sopra; b) alloggi di servizio connessi all’incarico con annessi locali di rappresentanza (ASIR): per i titolari di incarichi che comportano obblighi di rappresentanza inerenti alle proprie funzioni; c) alloggi di servizio connessi all’incarico (ASI): per il personale cui sono affidati incarichi che richiedono l’obbligo di abitare presso la località di servizio per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo; d) alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST): a rotazione, per il personale con carico di famiglia che presta servizio nel presidio o nell’ambito dell’organizzazione periferica territoriale, determinata su direttiva degli Stati maggiori, in cui è ubicato l’alloggio; e) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito e relativi familiari di passaggio (APP); f) alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare imbarcato e relativi familiari di passaggio (SLI); g) alloggi collettivi di servizio nell’ambito delle infrastrutture militari, per ufficiali e sottufficiali destinati nella sede (ASC): per il personale militare, celibe o coniugato, senza famiglia al seguito, nei quali ogni interessato non può disporre di più di una camera con o senza bagno. A seconda della durata della concessione, le varie categorie di alloggi vanno raggruppate in due classi: quella destinata ad ospitare i dipendenti ed i loro familiari per lunghi periodi, sempre superiori all’anno (ASGC, ASI ed AST) e quella impiegata per brevi soggiorni del personale e dei familiari (APP e SLI). A se stante è la categoria degli alloggi collettivi per ufficiali e sottufficiali (ASC). La ripartizione degli alloggi fra le due categorie principali degli ASI e degli AST (rappresentano il 96% del totale degli alloggi) trova la sua disciplina nel regolamento, che pone (articolo 5 del nuovo regolamento) il criterio della residualità per gli AST, nel senso che gli alloggi vanno anzitutto destinati agli incarichi, elencati nel regolamento medesimo. La durata della concessione dipende, ovviamente, dalla durata dell’incarico, nel senso che il titolare dell’incarico conserva il diritto all’alloggio per tutto il tempo per il quale svolge l’incarico in una determinata sede. Gli alloggi sono destinati a soddisfare il bisogno della casa per la massa dei militari ammessi a fruire, ex articolo 6 del regolamento, di alloggio di servizio. Pur considerando che nella massa dei dipendenti aspiranti all’alloggio una certa percentuale debba essere esclusa perché è proprietaria o usufruttuaria di abitazione idonea o disponibile (in prima persona o nella persona di un familiare convivente) ovvero è assegnataria di abitazione IACP o similare (articolo 7 del regolamento), nel complesso l’offerta di alloggi di servizio è di gran lunga inferiore alla domanda e che la probalità di trovare una nuova sistemazione alla scadenza della concessione è molto bassa. 12 Questo spiega il fatto che il concessionario di un alloggio AST opponga strenua resistenza al rilascio dell’alloggio al termine del rapporto di concessione e che si verifichi l’occupazione degli alloggi in assenza del titolo legittimo (la concessione). Il nuovo regolamento ha tenuto conto di questa difficile situazione, tanto da allungare la durata della concessione da 6 a 8 anni e da prevedere la riassegnazione alla scadenza con la conseguenza che l’alloggio può essere occupato dallo stesso nucleo familiare per 16 anni ed oltre (fra proroghe varie previste dal decreto del Ministro della difesa 28 dicembre 1995 n.586). Si sta passando, così, dalla esigenza di assicurare ai dipendenti un alloggio nella fase acuta della mobilità alla esigenza di andare incontro ai bisogni abitativi dei dipendenti e dei loro familiari. La Difesa, così, viene ad inserirsi nella questione sociale generalissima della “casa”, tanto da dover curare l’istituzione ed il funzionamento di un “fondo-casa” per espressa previsione legislativa utilizzando una quota (15%) delle entrate derivanti dalla riscossione dei canoni concessori (articolo 43 della legge 23 dicembre 1994 n.724). L’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993 n.537, impegna il Ministro della difesa a definire, entro il 31 marzo di ciascun anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l’indicazione dell’entità, dell’utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell’Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione. 4.3.- Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 4.3.1. – I materiali non idonei al servizio da dichiarare fuori uso. I materiali inidonei al servizio sono quelli che hanno perso le proprie caratteristiche tecniche, ovvero sono tecnicamente superati e, di conseguenza, non trovano più utile impiego. Nei confronti dei materiali ritenuti non più idonei al servizio per vetustà o usura e per cause tecniche si attua la dismissione che, in base alla normativa regolamentare vigente, può avvenire a seguito di “dichiarazione di fuori uso”. La dichiarazione di fuori uso e la successiva alienazione dei mezzi e dei materiali costituiscono parte integrante della logistica della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè fattori imprescindibili ai fini di ottimizzare i servizi che la realizzano. 4.3.2. – Le procedure inerenti la dichiarazione di fuori uso dei mezzi e dei materiali inidonei al servizio 4.3.2.1. –La Dichiarazione di fuori uso per vetustà ed usura La proposta di dichiarazione di fuori uso per vetustà/usura dei materiali è formulata dall’agente che ha in consegna i materiali, autonomamente o a seguito di richiesta da parte dell’organo tecnico competente. Tale formalità consiste nell’inoltro di una proposta, compilata utilizzando un apposito modello, che ponga in evidenza, per il materiale in questione, gli estremi di nomenclatura, il quantitativo, il valore d’inventario, l’effettivo stato d’uso del materiale nonchè la motivazione dell’inidoneità all’impiego. 13 Detta proposta, convalidata dal Capo del servizio amministrativo dal quale il consegnatario dipende, è sottoposta all’esame di apposita Commissione tecnica di accertamento (C.T.A.) nominata dal Comandante dell’Ente. La C.T.A. deve: - prendere in esame le proposte avanzate dai consegnatari per constatare se i materiali, nello stato in cui si trovano, sono effettivamente non più idonei al servizio; - accertare le cause che hanno determinato l’inidoneità; - verificare se i materiali sono o meno riparabili, e in caso negativo procedere alla dichiarazione di fuori uso. La deliberazione di fuori uso emessa dalla Commissione (mediante verbale o annotazione apposta sulla proposta di dichiarazione di fuori uso) è sottoposta all’approvazione della competente Autorità, a seconda del valore d’inventario dei materiali in deliberazione. 4.3.2.2. –La Dichiarazione di fuori uso per cause tecniche La dismissione dei materiali e radiazione dal servizio per cause tecniche può avvenire: - per iniziativa periferica: la proposta del Comandante dell’Ente che ha in gestione il materiale, munita del motivato parere della C.T.A., va inoltrata al competente organo centrale per l’autorizzazione alla dichiarazione di fuori uso; - per determinazione del competente organo centrale. Il Comandante dell’Ente che gestisce il materiale, ottenuta l’autorizzazione o ricevuto l’ordine di dismissione, nomina apposita Commissione, la cui attività costituisce un vero atto ricognitivo per l’individualizzazione e quantificazione del materiale. Di conseguenza, il relativo verbale non deve essere sottoposto ad approvazione e costituisce subito titolo giustificativo per lo scarico contabile. 4.3.3. – L’alienazione dei materiali dichiarati fuori uso per vetustà/usura o per cause tecniche. Per alienazione si intende la vendita effettuata allo scopo di eliminare i materiali dichiarati fuori uso. La decisione di vendere i materiali dichiarati fuori uso è adottata dal competente organo centrale che determina, altresì, il procedimento da seguire (procedura contrattuale o in economia). A tal fine gli Enti inoltrano a detto organo la dichiarazione di fuori uso redatta dalla competente CTA, contenente anche la stima dei materiali da vendere. Nel caso la vendita avvenga con le procedure contrattuali ed il valore di stima superi l’importo di 10.000.000 di lire (attuali 5.164 euro), deve presenziare alla gara ed alla stipulazione – ai sensi dell’art.98 del r.c.g.s. – un rappresentante dell’Amministrazione finanziaria a tutela degli interessi erariali. Ove il valore di stima dei materiali da vendere sia esiguo, oppure quando particolari circostanze lo consiglino (ad esempio, necessità di liberare con urgenza gli spazi occupati dai materiali fuori uso) può anche essere autorizzata la procedura in economia. Non è consentito all’Amministrazione il recupero sul proprio bilancio della vendita dei materiali. I materiali ritenuti non idonei al servizio vengono accantonati e, di norma, vi rimangono a lungo a causa della lentezza procedurale, dal momento in cui divengono inidonei fino alla loro alienazione. Ne consegue che: - subiscono un progressivo degrado che produce un loro rapido deprezzamento, con difficoltà di alienare anche per effetto della perdita di interesse da parte dell’eventuale acquirente; - occupano aree che potrebbero essere destinate ad usi più proficui. 14 Poichè queste lunghe giacenze di materiali risultano fortemente lesive degli interessi della P.A., è necessario velocizzare lo svolgimento delle procedure stabilendo dei tempi ben precisi per il loro compimento. 4.3.4. – Le nuove disposizioni in tema di alienazione dei materiali fuori uso delle Amministrazioni in titolo recate dall’articolo 49 della legge 23 dicembre 2000 n.388. Di recente è intervenuto il legislatore apportando appropriate modificazioni a strumenti normativi non più adeguati alle esigenze operative dell’Amministrazione militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con l’art. 49 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) si autorizza l’alienazione di materiali e mezzi fuori uso di dette Amministrazioni, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il comma 1 reca una modifica alla disciplina generale in materia di controllo della Corte dei conti dettata dall’articolo 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, disponendo un’eccezione a quanto previsto dal comma 1, lettera g), di tale articolo con riguardo al controllo preventivo di legittimità sui decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato14. In particolare, con riguardo ai predetti contratti, il comma 1 dell’articolo in esame, prevedendo una semplificazione delle procedure, mira a sottrarre al controllo della Corte dei Conti i contratti rientranti nelle ipotesi contemplate dall’ultimo comma dell’articolo 19 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, e cioè quelli che presentano particolari caratteri di urgenza15. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della difesa o del Ministro competente per l’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministro del tesoro (attuale Ministro dell’economia e delle finanze), per l’individuazione dei materiali e dei mezzi da alienare e delle procedure stesse di alienazione nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento correlate al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma in esame consente inoltre che l’individuazione dell’oggetto e delle procedure delle alienazioni possa essere effettuata anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, ma nel rispetto delle norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990 n.18516. Il comma 3 disciplina le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei pubblici o privati dei materiali non più idonei all’impiego operativo, affinchè gli stessi possano essere esposti al pubblico. Il comma 4 specifica che le alienazioni di materiali e di mezzi possono aver luogo nei confronti delle imprese fornitrici, anche a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, nel rispetto delle norme vigenti in materia di esportazione di tali materiali. 14 Si ricorda che l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, al comma 1, reca l’elenco tassativo degli atti che devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte, indicando alla lettera g) i decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato e stabilendo, tra l’altro, per i contratti attivi la sottoposizione obbligatoria a controllo a prescindere dall’importo. 15 Si precisa in proposito che l’articolo 19 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, stabilisce le norme riguardanti l’approvazione e l’eseguibilità degli atti di aggiudicazione definitiva e dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni. In particolare l’ultimo comma di tale articolo contempla la possibilità che il Ministro conferisca all’autorità che presiede l’asta di vendita la facoltà di approvare ed eseguire il contratto, quando si tratti di beni che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita debbano essere immediatamente consegnati all’acquirente. 16 Le disposizioni esecutive della legge n. 185 del 1990 sono previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 1999 n .448,”Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990 n. 185, recante nuove norme per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, che ha abrogato il precedente regolamento di esecuzione. 15 5. QUADRO ORGANIZZATIVO 5.1.- Organizzazione dell'Amministrazione della difesa con riferimento alla dismissione dei beni immobili in uso alla medesima I beni immobili in uso alla Difesa costituiscono uno dei fattori fondamentali dell’efficienza operativa dalle forze armate, in quanto incidono direttamente sulle attività di comando e controllo, sulle possibilità di addestramento del personale, sulla gestione dei materiali, sul benessere, consentendo ad Enti e Reparti di operare in funzione dei relativi compiti istituzionali. Sulla base di tali considerazioni, tutte le attività che hanno per oggetto i beni immobili hanno riflesso di carattere operativo. Pertanto, l’impostazione concettuale ed organizzativa di tali attività fa capo agli Stati Maggiori che si avvalgono, per la loro esecuzione, delle competenze tecniche ed amministrative della Direzione Generale dei lavori, del demanio e dei materiali del Genio (GENIODIFE), delle capacità tecniche amministrative degli Organismi territoriali funzionalmente dipendenti da Geniodife (reparti infrastrutture dell’Esercito, direzioni lavori genio per la Marina, reparti operativi infrastrutture dell’Aeronautica) e degli Organi esecutivi del Genio militare. Gli Organi del Ministero della difesa interessati alle problematiche sulla dismissione dei beni immobili e degli alloggi di servizio in uso a detta Amministrazione si collocano, quindi, su tre livelli: centrale, territoriale e periferico17. 17 Gli organi periferici dell’Arma dei Carabinieri non sono abilitati a procedere a dismissione di beni immobili, alienazione di alloggi di servizio e di materiali fuori uso, in quanto a tale attività provvede esclusivamente il Comando Generale (nota n. 88/34-3-2000 in data 25 aprile 2002 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) 16 6.- STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPECIALE DISCIPLINA DETTATA DAI COMMI 112114 DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996 N.662, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, PER LA DISMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA. La speciale normativa relativa alle dismissioni dei beni immobili della Difesa prevede una forte integrazione tra le capacità operative e tecnico-amministrative proprie dell’Amministrazione della difesa e specifiche qualificate professionalità esterne. 6.1.- Emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3, comma 112, della legge n.662 del 1996. A seguito dell’entrata in vigore della legge n.662 del 1996, lo Stato Maggiore della difesa, gli Stati Maggiori di Forza armata e gli Organi tecnici periferici del Genio militare hanno dispiegato una intensa e capillare azione volta a selezionare gli immobili da inserire nel programma di dismissioni. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, recante “Individuazione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa da inserire nel programma di dismissioni previsto nell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996 n.662”, sono stati formalmente individuati i beni da inserire nel programma di dismissioni. Detto decreto contiene un elenco di 302 beni immobili18, potenzialmente dismissibili, per un valore presunto di mille miliardi di lire (pari ad euro 516.456.899,09), distribuiti su tutto il territorio nazionale (con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano), suddivisi a seconda della regione in cui sono situati. Dalla nota posta a fianco di ciascun immobile risulta che 238 infrastrutture erano al momento non utilizzate e, quindi, immediatamente dismissibili, mentre la rimanente parte comprende immobili non in uso, per le quali erano in corso da tempo trattative di permuta con le amministrazioni locali, oppure tuttora utilizzate ma che, non essendo più rispondenti alle attuali e nuove esigenze delle Forze armate, potevano essere permutate con altre più funzionali e idonee. Le strutture militari ricomprese nell’elenco annesso al decreto sopramenzionato sono in massima parte beni immobili molto particolari che si caratterizzano per differenti tipologie costruttive (caserme, aeroporti, poligoni di tiro, ospedali, fari, polveriere, forti, e cosi via), per periodo di realizzazione, per dimensioni, per ubicazione, per stato di manutenzione e conservazione. Poichè gli immobili militari dismessi dovranno essere riconvertiti in strutture destinate ad altri fini, ciò comporterà delle spese di ristrutturazione a carico dell’acquirente, a volte molto alte. I beni immobili militari sono inseriti nei piani regolatori con destinazione ad uso pubblico; detti beni possono essere acquistati dai privati ma, se la destinazione non viene cambiata dal Comune, evidentemente di quel bene non c’è possibilità di utilizzo privato. 6.1.1.- Emanazione di altri due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di individuazione di beni immobili della Difesa da dismettere. A seguito di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali ed infrastrutturali delle Forze armate è stato necessario adottare altri due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che di seguito si indicano. 18 – Dei 302 immobili, 155 sono appartenenti al demanio pubblico dello Stato – ramo Difesa – in quanto opere destinate alla difesa nazionale, per i quali è stato necessario procedere alla sclassifica con decreto interministeriale DifesaFinanze (D.I. del 1° marzo 1999 n.872, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.81 dell'8 aprile 1999), e 105 appartengono alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, in uso all’Amministrazione della difesa. 17 . Con DPCM 12 settembre 2000, recante “Inserimento di alcuni beni immobili del Ministero della difesa nel programma di dismissione ai sensi dell’articolo 44, comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n.448”, sono stati individuati 20 beni immobili, di cui 11 permutabili e 9 vendibili. L’inserimento dei beni da dismettere nel decreto sopraindicato è stato fatto su proposta del Ministro della difesa d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per i beni e le attività culturali, e con il Ministro dell’ambiente; in tal modo il DPCM 12 settembre 2000 diventa esecutivo e si può provvedere alle dismissioni di tutti i beni in esso indicati. . Con il DPCM 21 gennaio 2002, recante “Espunzione di beni immobili nella disponibilità del Ministero della difesa, inseriti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997”, vengono esclusi dal programma di dismissione di cui al DPCM 11 agosto 1997 dieci immobili, e viene altresì rettificata la denominazione di quattro immobili inclusi nel programma medesimo. 6.2.- Scelta della società a prevalente capitale pubblico, avente particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare, alla quale conferire l’incarico di gestire il programma di dismissione dei beni immobili in uso alla Difesa (articolo 3, comma 112, lettera a, della legge n.662 del 1996). Per l’individuazione della società in titolo, il Ministero della difesa – Geniodife -, con avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Foglio delle inserzioni n.215 del 15 settembre 1997 – e sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n.178 del 13 settembre 1997, ha indetto una gara a licitazione privata. Per la selezione delle società a prevalente capitale pubblico da ammettere a licitazione privata, ai sensi dell’articolo 3 comma 112 della legge 662/1996, per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione – ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.157, articolo 23, comma 1, lettera b) – è stata nominata, con ordine del giorno del Direttore generale di Geniodife n.104 del 28 ottobre 1997, apposita Commissione. I risultati cui è pervenuta la predetta commissione sono contenuti in otto verbali. La gara si è svolta in Roma presso Geniodife in data 23 gennaio 1998 e l’apposita Commissione per l’aggiudicazione della predetta licitazione privata, nominata da Geniodife con ordine del giorno n.03 del 12 gennaio 1998, ha riconosciuto quale offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione quella della “CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – S.p.A.” (in prosieguo la “Società” ovvero la “CONSAP”) con un punteggio complessivo di 59/100 ed un ribasso percentuale sui compensi pari al 12% (verbale di deliberamento n.1180 del 26 gennaio 1998).19 Geniodife ha, quindi, stipulato con la CONSAP S.p.A. la Convenzione n.1197 del 6 marzo 1998, approvata con decreto ministeriale n. 5 del 10 marzo 1998, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Difesa- il 14 aprile 1998, Registro n.2, foglio n.62. 6.2.1. – La Convenzione n.1197 del 6 marzo 1998 stipulata tra il Ministero della difesa e la CONSAP S.p.A. Con la convenzione sopraindicata l’Amministrazione affida alla Società l’incarico di procedere alla valorizzazione, stima, alienazione e permuta (la gestione è esclusa) dei beni in uso alla Difesa, riportati negli elenchi annessi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, e disciplina le modalità di svolgimento dell’incarico stesso nel modo seguente. 19 – Vari ricorsi presentati dalle ditte partecipanti alla gara d’appalto, con richiesta al TAR del Lazio di sospensiva della procedura di aggiudicazione alla CONSAP S.p.A., non sono stati accolti dallo stesso che ha rinviato la discussione del merito, di tutti i ricorsi presentati, all’udienza dell’11 gennaio 1999 ove è stata riconosciuta l’infondatezza degli stessi. 18 L’Amministrazione della difesa deve fornire alla CONSAP una descrizione dei singoli beni da dismettere con i dati necessari alla loro individuazione (denominazione dell’immobile e relativa ubicazione), alla consistenza (superficie coperta, scoperta e totale; superficie complessiva dei vari piani, volumetria complessiva realizzata), alla individuazione catastale (nuovo catasto edilizio urbano; nuovo catasto terreni), alla destinazione urbanistica dell’area di pertinenza (destinazione di piano regolatore), nonchè i relativi certificati catastali (articolo 3.1).20 Qualora alcuni degli immobili individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 dovessero essere esclusi dal programma delle cessioni, gli stessi saranno individuati con ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 3.2).21 La CONSAP deve proporre all’Amministrazione, ai fini della relativa approvazione, i progetti di valorizzazione degli immobili con studi di fattibilità, anche prevedendo la modificazione degli strumenti urbanistici in relazione a destinazione per usi civili, assumendo ogni necessaria iniziativa (articolo 2.2, lettera a). La Società potrà procedere all’attività di valorizzazione nonchè di permuta di beni che interessino o comunque coinvolgano competenze degli Enti locali, anche mediante accordi di programma (articolo 2.3). La CONSAP deve stimare il valore corrente di mercato dei beni anche sulla base dei dati forniti dall’Amministrazione (articolo 2.2, lettera b). La Società deve provvedere alla stima del valore dei beni. A tal fine la Società stila una relazione, corredata degli elementi tecnici, economici, urbanistici, legali, fiscali, finanziari (ipoteche, servitù attive e passive, vincoli, stato di conservazione e manutenzione, attuale utilizzazione, rendita attuale), e di ogni altro elemento necessario a giustificare la valutazione dei beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, unitamente ai relativi progetti di valorizzazione, approvati dall’Amministrazione, e delle conseguenti stime (articolo 4.1). Le stime sono approvate dal Ministero della difesa (articolo 4.2). La Società non può negoziare i beni a prezzi inferiori a quelli derivanti dalle stime approvate (articolo 8.1) Ove la Società ritenga che, in ragione delle mutate condizioni di mercato o per altri motivi, il prezzo che può essere ottenuto dall’alienazione sia inferiore alle stime di cui sopra, presenterà all’Amministrazione una dettagliata relazione nella quale illustrerà le cause, indicando altresì i prezzi che, a suo avviso, possono essere percepiti. L’Amministrazione potrà quindi autorizzare la Società a procedere all’alienazione nonostante il prezzo sia inferiore a quello inizialmente previsto, previo riesame da parte dell’apposita Commissione di congruità (articolo 8.2). Per la vendita degli immobili la Società è tenuta ad utilizzare un’apposita procedura, denominata “Procedura di selezione dei contraenti” (articolo 9.1). Si riportano i punti più importanti di detta procedura. Al fine di assicurare la massima e tempestiva pubblicità e trasparenza, la Società deve pubblicare su un quotidiano nazionale economico – finanziario, con cadenza almeno trimestrale, un elenco dei beni immobili che verranno offerti in vendita, con indicazione delle caratteristiche essenziali di tali beni (localizzazione, dimensioni, ecc.) – (punto 1.). La Società deve sollecitare offerte di terzi mediante pubblicazione, su almeno un giornale locale e uno nazionale, di un avviso nel quale dovranno essere succintamente indicate la localizzazione, lo stato e le caratteristiche del bene nonché il tipo di offerta che viene sollecitata (offerta per l’acquisto della proprietà o di diritti reali parziali, ovvero offerta per la conduzione o altra forma di utilizzo del bene), sulla base del valore congruito (punto 2 A). 22 20 Ove questi fossero mancanti la CONSAP, per conto ed a spese dell'Amministrazione, provvederà alle incombenze necessarie con riconoscimento dei compensi professionali ridotti del 20% (l'art. 3.1. della Convenzione è stato così integrato dall'Articolo 3.1 della convenzione contenuta nell'atto di proroga n.1526 del 3 marzo 2000). 21 – e nulla dovrà essere corrisposto alla CONSAP a titolo di risarcimento, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate (l'articolo 3.2 della Convenzione è stato così integrato dall'articolo 3.2 dell'atto n.1526 del 3 marzo 2000). 22 – I punti 1 e 2 A della "Procedura di selezione dei contraenti" sono stati modificati dall'articolo 4.1 dell'atto n.1526 del 3 marzo 2000 nella parte riguardante l'avviso di vendita dei beni che dovrà essere effettuato nelle seguenti forme: 19 La sollecitazione ad offrire dovrà contenere almeno i seguenti elementi: a) il nome, indirizzo, numero di telefono, di telex, di telecopiatrice del soggetto al quale i terzi interessati possono chiedere informazioni ed al quale devono inviare l’offerta di cui alla successiva lettera d); b) la indicazione che ciascun interessato può richiedere ed ottenere –dal soggetto di cui sub a)- entro 6 giorni dalla data di ricezione della richiesta, copia della documentazione relativa al bene offerto (descrizione, classificazione, titoli di provenienza, documentazione catastale ed ipotecaria, ecc.), nonchè bozza delle condizioni del contratto di compravendita e/o permuta del bene. Può essere indicato l’ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione; c) l’espressa previsione che la sollecitazione ad offrire non comporta per la Società, nè per alcun altro soggetto, alcun obbligo o impegno nei confronti degli eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Società o di altro soggetto a qualsiasi titolo; d) l’invito ai soggetti interessati a far pervenire all’indirizzo indicato, entro un termine non inferiore a 45 giorni da quello della pubblicazione23, un’offerta scritta, ferma ed irrevocabile per un periodo precisato, nella quale sia indicato: . il prezzo offerto (in lire italiane, ora in Euro) e i tempi di pagamento; . una cauzione in denaro o garanzia bancaria, per assicurare la serietà dell’offerta. Tale cauzione in caso di inadempimento dell’offerente o di revoca dell’offerta antecedente alla sua scadenza, sarà incamerata a titolo di penale; in caso di aggiudicazione sarà imputata in conto pagamento del prezzo; in ogni altro caso sarà restituita all’offerente nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine fino al quale l’offerta è da considerare irrevocabile; e) l’espressa previsione che la sollecitazione ad offrire non costituisce offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c., (cioè non vale come proposta) e che la Società potrà: . selezionare l’offerente, se del caso, effettuando trattative per conseguire un miglioramento del prezzo; . selezionare le offerte tra le quali sollecitare rilanci successivi del prezzo per l’individuazione dell’offerta vincente; . recedere dalle trattative senza che perciò gli interessati o gli offerenti possano avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo. (punto 2 B) La Società dovrà consentire agli interessati una visita dei luoghi. I termini di cui al punto 2Bd saranno prorogati fino a un massimo di 30 giorni (punto 3). . Per i beni di valore superiore a lire 500 milioni (pari ad euro 258.228,45), mediante pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione regionale ed uno a diffusione nazionale; . Per i beni di valore inferiore gli avvisi potranno essere effettuati in forma semplificata, ad es. su un solo quotidiano nazionale o regionale ovvero qualora posti in località agricola o di periferia e di valore non superiore a lire 100 milioni (pari ad euro 51.645,69) mediante "locandine" da affiggersi in loco e presso l'albo pretorio. L'articolo 4.3 del dianzi citato atto n.1526 del 3 marzo 2000 stabilisce, peraltro, che la procedura relativa alla pubblicità non dovrà essere seguita nei casi in cui il bene rientri in un accordo di programma ovvero sia di interesse d'acquisto da parte dell'Amministrazione pubblica. In questi casi la trattativa sarà condotta direttamente con il soggetto interessato all'acquisto. Ove nei casi di cui sopra sia prevista la cessione in permuta di altri beni di proprietà dell'Ente interessato all'acquisto per la quale si rende necessaria una valutazione, alla Società saranno riconosciuti i compensi previsti per le attività di cui all'articolo 4 (stima del valore dei beni) della Convenzione, calcolati applicando la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti ridotta del 20% con riferimento al valore dei beni stimati, che saranno trattenuti dalla CONSAP con le modalità previste all'articolo 14.2. Quanto sopra, peraltro, resta pattuito soltanto per quegli immobili che, pur essendo stati in origine destinati alla vendita con il DPCM 11 agosto 1997, dovessero invece essere destinati a permuta in seguito ad eventuali diverse esigenze operative. 23 – Il termine di 45 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso di vendita entro cui far pervenire l'offerta d'acquisto all'indirizzo indicato, previsto dal punto 2B, lettera "c", della "Procedura di selezione dei contraenti", è stato ridotto a 30 giorni, ulteriormente riducibile per casi di particolare urgenza d'intesa con il Ministero, dall'articolo 4.2 dell'atto n.1526 del 3 marzo 2000. 20 * * * * La Società, ove ritenuto necessario, nomina un responsabile del procedimento24 il quale provvede – con atto motivato e comunicato agli interessati – alle esclusioni per difetto dei requisiti richiesti, ed alla redazione di un verbale in cui devono comunque figurare: a) il bene o diritto oggetto dell’offerta di vendita o di conduzione o di altra forma di utilizzo; b) i nomi degli offerenti che hanno risposto alle sollecitazioni ad offrire pubblicate sui quotidiani e di quegli altri soggetti che siano stati eventualmente direttamente invitati a presentare offerte, indicando per ciascun nominativo il prezzo offerto; c) i rilanci successivi di prezzo conseguiti a seguito di sollecitazioni fatte agli offerenti che abbiano fatto le migliori offerte. Qualora gli offerenti siano in numero superiore a dieci, i rilanci dovranno essere richiesti almeno ai dieci offerenti che abbiano fatto le migliori offerte. Nel verbale deve essere motivata la scelta di avere o no fatto ricorso alla sollecitazione di rilanci successivi di prezzo (punto 6A). La documentazione relativa alle offerte ricevute, agli inviti a rilanci e alle relative risposte ottenute deve essere conservata presso la Società (punto 6B). Una Commissione formata da un numero dispari di componenti, nominata dall’Amministratore delegato della Società, verifica sia il verbale di cui sopra e la relativa documentazione di supporto, sia le eventuali esclusioni adottate dal responsabile del procedimento, sia la regolarità delle offerte rimaste in gara e può, quindi, alternativamente e con motivazione scritta: a) fare una graduatoria delle tre migliori offerte o rilanci, dando disposizione per la conclusione del contratto; b) ritenere che nessuna offerta sia congrua, dando, sentita l’Amministrazione, disposizioni di ripetere la procedura di pubblicità stabilendone le modalità, oppure di fare trattative per reperire adeguate offerte, stabilendo modalità che assicurino, nei limiti consentiti dalle singole situazioni, la maggior possibile pubblicità e concorrenza di potenziali interessati (punto 6 C). La Società comunica, nei quindici giorni successivi al ricevimento della domanda, ad ogni offerente che ne faccia richiesta, i motivi del rigetto della sua offerta o del suo rilancio, nonchè il nome del vincitore o i motivi per cui ha deciso di avviare una nuova procedura o nuove trattative (punto 6 D). * * * * In relazione all’attività svolta in esecuzione della Convenzione, la Società ha diritto a percepire, sul valore di ciascun bene alienato o permutato, i seguenti compensi, oltre IVA: Importo delle operazioni in lire italiane fino a 1 miliardo di lire da oltre 1 miliardo a 5 miliardi “ “ 5 miliardi “ 10 “ “ “ 10 “ “ 20 “ “ “ 20 “ “ 50 “ “ “ 50 “ “ 100 “ Compenso spettante alla Società (pari ad euro 516.456,90) (pari ad euro 2.582.284,50) (pari ad euro 5.164.568,99) (pari ad euro 10.329.137,98) (pari ad euro 25.822.844,95) (pari ad euro 51.645.689,91) 3,080 % 2,904 % 2,816 % 2,728 % 2,640 % 2,200 % 24 – La parte iniziale del punto 6A della "Procedura di selezione dei contraenti" è stato così modificato dall'articolo 4.5 dell'atto n.1526 del 3 marzo 2000: "La CONSAP, anche avvalendosi di una commissione appositamente incaricata e di un responsabile del procedimento, provvede – con atto motivato e comunicato agli interessati – alle esclusioni per difetto dei requisiti richiesti, ed alla redazione di un verbale……..". In detto verbale, inoltre, la CONSAP dovrà anche indicare: . le migliori offerte pervenute e le disposizioni per la conclusione del contratto; . l'eventualità che nessuna offerta sia congrua dando, sentita l'Amministrazione, disposizioni perché la pubblicità sia ripetuta ovvero fare trattative per reperire offerte adeguate assicurando la massima trasparenza. 21 oltre 100 miliardi di lire 1,760 % (articolo 14.1) Tali compensi, e l’eventuale rimborso delle spese sostenute dalla Società per la valorizzazione degli immobili, vengono erogati dall’Amministrazione, secondo termini e modalità fissati dalla stessa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito delle riassegnazioni dei fondi incamerati ai sensi dell’articolo 3, comma 112, lettera f) della legge n. 662/96. Detti compensi, vengono erogati, comunque, non prima del rogito e del pagamento dell’intero prezzo dovuto (articolo 14.2).25 Oltre ai compensi di cui sopra può spettare alla Società il rimborso delle spese sostenute, autorizzate preventivamente, di volta in volta, dall’Amministrazione ed adeguatamente documentate per la valorizzazione degli immobili (studi, progetti, consulenze specialistiche e quant’altro necessario) che deve essere condotta d’intesa con la stessa Amministrazione anche con la scelta di professionisti affidatari degli incarichi. Tali spese saranno rimborsate alla Società dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione giustificativa. In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi legali nella misura prevista dalle norme vigenti (articolo 14.3)26. La Società provvederà alla predisposizione dei contratti preliminari avendo ricevuto all’uopo specifiche indicazioni dall’Amministrazione. La stipula dei contratti definitivi viene effettuata in forma pubblica amministrativa (articolo 15) da parte degli organi tecnici territoriali del genio militare delle Forze armate competenti per territorio27. La durata della Convenzione è stabilita in due anni dalla relativa stipula, salvo proroga, ove ritenuto necessario dall’Amministrazione, per un periodo non superiore a tre anni. 6.2.2. – Sviluppi sul piano convenzionale. 6.2.2.1. – Atto n.1526 del 3 marzo 2000. Con atto n.1526 stipulato tra l'Amministrazione della difesa e la CONSAP S.p.A in data 3 marzo 2000, approvato con decreto n.7 del 22 marzo 2000, vistato in pari data dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa (non sottoposto al controllo di questa Corte), la durata della Convenzione n.1197 del 6 marzo 1998 è stata prorogata, con modifiche ed integrazioni 28, al 2 marzo 2002. 6.2.2.2. – Atto aggiuntivo n.1708 del 4 giugno 2001. Con atto aggiuntivo n.1708 del 4 giugno 2001, approvato con decreto n.46 del 25 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri istituzionali – il 18 luglio 2001, Registro 10, Foglio 371, l'Amministrazione della difesa, oltre ad apportare rettifiche alla 25 – Tali compensi e quelli eventuali previsti dal successivo punto 14.3, verranno trattenuti dalla Consap all'atto del pagamento del prezzo della compravendita ai sensi dell'articolo 4, comma 12, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (l'ultimo comma dell'articolo 14.2 della convenzione è così modificato dall'articolo 3, punto 3, dell'atto n. 1526 del 3 marzo 2000). 26 – Tali spese saranno riconosciute alla CONSAP dall'Amministrazione, previa presentazione della documentazione giustificativa, solo ad alienazione avvenuta; il recupero da parte della CONSAP avrà luogo con le modalità descritte al punto 14.2 (l'ultima parte dell'articolo 14.3 della Convenzione è stata così modificata dall'articolo 3.4 dell'atto n.1526 del 3 marzo 2000). 27 – La CONSAP provvede alla stipula dei contratti preliminari. La stipula dei contratti definitivi, a seconda dei casi, potrà essere effettuata sia in forma pubblica amministrativa, che direttamente dalla CONSAP, su indicazione dell'Amministrazione, anche tramite notaio di fiducia della controparte (l'articolo 15 della Convenzione è stato così sostituito dall'articolo3.5 dell'atto n.1526 del 3 marzo 2000). 28 Le modifiche e le integrazioni introdotte sono riportate in nota agli articoli della Convenzione n.1197 oggetto delle variazioni. 22 denominazione di quattro immobili inclusi negli elenchi annessi al DPCM dell'11 agosto 1997, ed escludere da questi elenchi dieci immobili "non più negoziabili per effetto delle sopravvenute esigenze operative della Difesa" (si tratta esattamente delle stesse modifiche ed espunzioni oggetto del DPCM 21 gennaio 2002), ha conferito alla Consap S.p.A. l'incarico di valorizzare, stimare, alienare o permutare i 20 immobili militari individuati dal DPCM 12 settembre 2000. E' stato, inoltre, stabilito che la durata della Convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998 e dell'atto aggiuntivo alla stessa terminerà il 2 marzo 2002, salvo proroga - di due ulteriori anni - qualora ritenuto necessario dall'Amministrazione della difesa. 6.2.2.3. – Contratto n.1878 del 28 giugno 2002. L'Amministrazione della difesa, in considerazione del numero di immobili non ancora alienati al 2 marzo 2002, data di scadenza dell'efficacia della convenzione n.1197 del 6 marzo 1998 e del relativo atto aggiuntivo n.1708 del 4 giugno 2001, ha ritenuto opportuno non rinnovare ulteriormente i sopra menzionati atti contrattuali con la CONSAP S.p.A., ricercando sul libero mercato altro soggetto costituito con prevalente o totale capitale pubblico cui affidare l'attività di dismissione in questione, al fine di ottenere una più tempestiva azione del programma di alienazione. Tuttavia, per definire le attività relative all'alienazione dei beni affidati alla CONSAP che non si erano definitivamente conclusi alla data di scadenza sopra indicata, l'Amministrazione ha stipulato con la CONSAP, in data 28 giugno 2002, il contratto n.1878, approvato con decreto direttoriale n.1252 del 19 luglio 2002, registrato alla Corte dei conti – Ufficio di controllo atti Ministeri istituzionali – il 5 settembre 2002, Registro 10, Foglio 302. Con detto contratto viene stabilito quanto segue. - L'Amministrazione affida alla CONSAP S.p.A. l'incarico di ultimare le attività di commercializzazione dei beni per i quali è stato già emesso decreto di congruità da parte dell'Amministrazione stessa nonché le attività relative ai beni per i quali l'Amministrazione sta procedendo all'emanazione dei prescritti decreti approvativi delle stime effettuate e trasmesse in vigenza dei citati atti negoziali (articolo 2.1.). - Per le stime, inviate all'Amministrazione in costanza dei citati atti negoziali, non approvate dalla Commissione, per le quali la CONSAP non è stata ancora invitata a revisionare le stesse, è data alla Società la stessa possibilità di riproporle entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione che le sarà fatta dall'Amministrazione (articolo 2.2). - Le attività professionali svolte dalla CONSAP che hanno dato luogo a stime inoltrate all'Amministrazione oltre il termine di vigenza contrattuale, e da questa non accettate, verranno compensate secondo le consuete tariffe professionali (articolo 2.3.). - Per le attività che hanno dato luogo a stime respinte dalla Commissione di congruità, in quanto ritenute non congrue e per le quali la CONSAP, invitata a rivedere gli elaborati, non ha prodotto stime rielaborate, prima della comunicazione ricettizia di avvenuta scadenza del contratto, nulla è dovuto dall'Amministrazione difesa. Gli immobili (n.233) di cui al punto 1 e 2 sono riportati nell'elenco allegato "A" al citato contratto; gli immobili (n.40) di cui al punto 3 nell'allegato "B" (articolo 2.4). - Il presente incarico avrà inizio dalla data di stipula del presente contratto e dovrà esaurirsi entro il 31 dicembre 2003 (articolo 4). - Relativamente agli immobili per i quali l'Amministrazione disponga la sospensione della vendita dopo l'inizio da parte della CONSAP delle attività di stima e/o di commercializzazione di uno o più immobili verranno riconosciuti alla CONSAP tutti gli oneri sostenuti e debitamente documentati secondo quanto stabilito all'articolo 2, punto 3 (articolo 6). 23 6.2.2.4. – Convenzione n.236 del 29 maggio 2002. L'Amministrazione della difesa, onde procedere alla prosecuzione dell'attività di stima, valorizzazione, alienazione e permuta degli immobili militari dismissibili29 per ricavare risorse finanziarie da destinare alla ristrutturazione delle Forze Armate, ha conferito l'incarico di svolgere detta attività – in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 14, della legge n.388 /200030 – all'Agenzia del Demanio31, stipulando all'uopo la Convenzione n. 236 del 29 maggio 2002, approvata con decreto direttoriale n. 1236 in data 6 giugno 2002 registrato dalla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Istituzionali – il 22 luglio 2002, Registro 9, Foglio 257. Gli elenchi degli immobili dismissibili saranno consegnati all'Agenzia del Demanio di Roma, per la successiva negoziazione, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione. La Convenzione n. 236 ricalca sostanzialmente le clausole contrattuali della Convenzione n.1197, differenziandosene soltanto per quanto concerne: - la durata della convenzione , che è stabilita in tre anni (anziché due) dalla data della sua sottoscrizione, salvo proroga, che potrà avere durata non superiore a quattro anni (anziché tre) – (articolo 2.4); - le stime del valore dei beni e relative relazioni, che dovranno essere esaminate dagli organi tecnici dell'Amministrazione prima di essere sottoposte da questa al parere della Commissione interministeriale di congruità (articolo 4.1); - le competenze spettanti all'Agenzia del Demanio per ciascuna operazione di alienazione o permuta, che saranno da questa incamerate al momento dell'incasso della caparra sul prezzo di vendita in sede di stipulazione del preliminare; la differenza residua sarà corrisposta dall'Agenzia all'Amministrazione della difesa al momento della sottoscrizione del rogito. Il saldo del prezzo dovuto dall'acquirente sarà da questo versato, sull'apposito capitolo di bilancio, presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato (articolo 13.2); - il deposito cauzionale, che non dovrà essere versato dall'Agenzia del Demanio in considerazione della sua connotazione pubblica in quanto Ente di diretta emanazione dello Stato (articolo 18); - la pubblicità delle sollecitazioni alle offerte di acquisto o di utilizzazione dei beni, che potrà aver luogo anche a mezzo INTERNET o TV commerciali (punto 2° della "Procedura di selezione dei contraenti"); - la cauzione, necessaria per assicurare la serietà dell'offerta, che dovrà essere versata in misura non inferiore al 5% (punto 2 B della "Procedura di selezione dei contraenti"). 6.3. – L’Ufficio speciale per le dismissioni. La gestione di un programma di dismissioni di beni immobili costituisce un’attività complessa, difficile e nuova per la Difesa, al di fuori dei propri compiti istituzionali. Di conseguenza, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno creare un apposito ufficio per favorire la dismissione dei beni immobili in uso, ma non più utili, alla Difesa. 29 Beni individuati in appositi DPCM o indicati dall'Amministrazione a seguito di determinazione di disponibilità alla dismissione. 30 Il comma 14 recita:"Per le attività tecnico –operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi precedenti il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato , in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato". 31 L'Agenzia del Demanio, in virtù di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300, provvede anche alla stima, valorizzazione, alienazione e/o permuta degli immobili dello Stato. L'Agenzia del Demanio è stata ritenuta idonea a svolgere dette attività in quanto può avvalersi della propria struttura organizzativa diffusa su tutto il territorio nazionale. 24 Con foglio n.141/3427/46653 datato 27 ottobre 1997, lo Stato Maggiore della Difesa, su disposizione del Ministro della Difesa "pro-tempore", ha istituito in data 20 novembre 1997 l’Ufficio Speciale per la Dismissione (USD), presieduto da un Ufficiale Generale dell'Esercito in ausiliaria, proveniente dall'Arma del Genio, con particolare competenza nei settori demaniale e dei lavori infrastrutturali, posto alle dirette dipendenze del Sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, composto da un rappresentante (Ufficiale Superiore di grado almeno Tenente Colonnello) esperto nel campo infrastrutturale, per ciascuno dei tre Stati Maggiori di Forza armata, e da un funzionario della Geniodife, anch’egli esperto nel campo infrastrutturale, nonchè da una Segreteria con due addetti, impiegati civili operatori di Personal Computer, e un Sottufficiale o impiegato civile con funzioni di archivista, personale posto tutto funzionalmente alle dipendenze dell’Ufficiale Generale responsabile. L’Ufficio speciale per le dismissioni, dislocato per ragioni di funzionalità presso Geniodife, deve svolgere i compiti seguenti: . promuovere la raccolta dei dati identificativi catastali di ciascun cespite dismissibile presso gli Organi esecutivi periferici del Genio, al fine di renderli disponibili alla Società aggiudicataria dell’operazione; . raccogliere e vagliare l’insieme delle “domande” di beni dismissibili e non, avanzate da Amministrazioni locali e da privati; . monitorare, affinare, coordinare e sottoporre all’approvazione degli Stati Maggiori le varie soluzioni infrastrutturali proposte a livello locale, al fine di predisporre specifici “Protocolli d’intesa” e “Accordi di Programma”; . mantenere i contatti con Difesa Gabinetto, gli Stati Maggiori, Geniodife ed i responsabili periferici (Vice Comandanti delle Regioni Militari), volti ad assicurare un costante flusso di informazioni attinenti all’intero processo di dismissione. Con foglio n. 094/USD in data 27 gennaio 2003 l'Ufficio Speciale per le dismissioni ha comunicato, tra l'altro, il numero delle lettere in arrivo e in partenza, risultanti dai registri di protocollo, in quanto la trattazione della corrispondenza ha caratterizzato l'espletamento dei compiti assegnati all'Ufficio. 6.4.- La Commissione di congruità La Commissione di congruità, prevista dal comma 112, lettera c), dell’articolo 3 della legge n.662 del 1996, è stata nominata con decreto del Ministro della Difesa del 27 aprile 1998.32 Col suddetto decreto viene, inoltre, stabilito quanto di seguito si riporta: . la Commissione ha sede presso Geniodife che assicura il necessario supporto logistico ed organizzativo; . ai componenti della Commissione sarà corrisposto, in relazione alla partecipazione a ciascuna seduta e fino ad un massimo annuo di 30 sedute, un gettone di presenza di 300.000 lire (pari ad euro 154,94). Il relativo onere graverà sui ricavi derivanti dalle dismissioni immobiliari; . ai componenti della Commissione spetta il trattamento di missione per la partecipazione alle sedute nonchè per l’effettuazione di visite e sopralluoghi necessari all’espletamento dell’incarico. I componenti della Commissione estranei alla pubblica Amministrazione sono equiparati ai dirigenti generali di livello C ai fini della determinazione del trattamento economico di missione. Al relativo onere si fa fronte a carico dello stanziamento iscritto nell’unità previsionale di base 20.1.1.1. (capitolo 1082) nell’ambito del centro di responsabilità 20 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno 1998 e successivi. 32 Successivamente con i decreti ministeriali in data 9 dicembre 1998, 8 febbraio 2000, 27 marzo 2001e 1 aprile 2003, si è provveduto a sostituire alcuni componenti di detta Commissione. 25 6.5. – La pronuncia del Ministero per i beni e le attività culturali. Geniodife, in ottemperanza alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 112, lettera e), della legge n.662 del 1996, ha provveduto a trasmettere all’allora Ministero per i beni culturali ed ambientali (ministeriale n.416875 in data 11 novembre 1997) l’elenco completo dei beni immobili da dismettere, di cui al DPCM 11 agosto 1997, per pronunciarsi sull’esistenza di eventuali vincoli di interesse storico-artisitico, ai sensi della legge n.1089 del 1939. Il Ministero per i beni e le attività culturali, in risposta alla sopraindicata nota, ha segnalato a Geniodife (ministeriale A12455 del 19 maggio 1999) l’elenco provvisorio, e successivamente (ministeriale 4294 del 9 agosto 1999) quello definitivo degli immobili vincolati. Sulla base di questa ultima segnalazione, dei 302 beni immobili da dismettere, 106 sono risultati formalmente tutelati (34) o valutati di interesse storico-artistico (72), ai sensi della legge 1089/39, mentre i restanti 196 non sono valutati di interesse storico-artistico e, pertanto, dismissibili. 26 7.- PROBLEMATICHE INSORTE NELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI DISMISSIONI33 7.1. - Rapporti con gli Enti locali territoriali. • Le notizie sulla dismissione dei beni immobili della Difesa di cui al DPCM 11 agosto 1997 hanno suscitato notevoli aspettative in parecchi enti locali. Ciò anche alla luce di quanto previsto: - dall’articolo 17 della legge n.127/97 (la cosiddetta “Legge Bassanini”) sulla cessione gratuita agli enti locali degli immobili militari che da almeno dieci anni risultino inutilizzati (anche se la stessa esclude dal novero gli immobili di cui al citato DPCM); - dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 1993 n.579, recante “Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle Regioni dei beni immobili di patrimonio dello Stato”, nonché dall’articolo 2, comma 37, della legge n.549/95 (finanziaria 1996), peraltro superate dalla “Legge Bassanini”. Sulla base di tali elementi normativi, alcune amministrazioni locali ritengono di poter acquisire gli immobili in dismissione sul loro territorio, se non a costo zero, ad un prezzo parecchio ridotto. Ciò determina uno scambio di corrispondenza che in non poche occasioni, in presenza di fattispecie complesse, rende necessario il coinvolgimento del Ministero o dell’Avvocatura dello Stato. In presenza delle anzidette aspettative non di rado i comuni operano sulla leva della destinazione urbanistica (esempio, destinando le aeree militari che –per norma- non hanno destinazione urbanistica, a verde e a servizi di quartiere) con notevoli riflessi sul valore reale dei singoli immobili e,di conseguenza, sui risultati attesi. Molti beni, infine, risultano concessi in uso da parte dell’Amministrazione finanziaria, e non sempre con atti formali, alle Amministrazioni locali, che hanno effettuato sugli stessi interventi manutentivi o migliorativi. In questi casi le Amministrazioni concessionarie ritengono di aver diritto all’acquisizione del bene a prezzi particolari o quanto meno ad un prezzo che tenga conto delle spese effettuate. • La legge n.448/98 ha ribadito il diritto di prelazione spettante agli enti locali territoriali sugli immobili in questione al prezzo di mercato (prezzo determinato a seguito della procedura di gara). In attuazione dell’articolo 4, comma 11, della legge 488/99, in base al quale gli enti locali territoriali possono esercitare il diritto di prelazione preventivamente alla messa in vendita al pubblico dei beni, a partire dal 1° gennaio 2000 la richiesta di prelazione viene inviata agli Enti non appena ricevuti i decreti di approvazione delle stime con i valori congruiti dei beni. La nuova procedura che si sperava dovesse semplificare le incombenze – riducendo il numero dei beni da mettere in gara ed abbreviando altresì i tempi per giungere alla contrattualizzazione- in realtà non ha sin qui dati i risultati sperati. Spesso infatti gli Enti si limitano a segnalare un interesse generico all’acquisizione, chiedendo chiarimenti, proponendo incontri per concordare modalità particolari o addirittura per trattare in merito all’ammontare del bene. In altri casi esercitano il diritto di prelazione facendo presente che debbono però ancora provvedere al reperimento dei fondi, che spesso comporta la concessione di finanziamenti o di contributi statali o regionali. Tutto ciò, oltre ad un notevole allungamento dei tempi, determina anche uno stato di incertezza in merito alla definizione della pratica. Ad evitare questi inconvenienti, all’atto della richiesta agli Enti dell’intendimento di esercitare il diritto di prelazione, nella più recente corrispondenza viene precisato che le proposte debbono essere suffragate da apposita delibera consiliare, e si forniscono anche le indicazioni essenziali in ordine alle successive modalità da seguire. 33 Le notizie che si forniscono relative alle “problematiche insorte” sono tratte dalle relazioni trimestrali che la CONSAP invia all’ Amministrazione, come stabilito dall’articolo 7.2 della Convenzione n.1197 del 6 marzo 1998. 27 • Alle problematiche sopra descritte, altre se ne sono aggiunte a seguito di talune modifiche introdotte con la “Finanziaria 2001”. In particolare l’articolo 43, comma 8, prevede la possibilità di indire “Conferenze di servizi” nell’ambito delle quali trattare la vendita di beni del Ministero della difesa al cui acquisto siano interessate Amministrazioni pubbliche. Stabilisce la legge che, in questo caso, il prezzo di vendita viene fissato nella Conferenza, tenendo conto delle finalità di pubblico interesse sottostanti all’acquisto del bene. In presenza di siffatta previsione diversi Comuni, pur interessati all’acquisto, anziché esercitare il diritto di prelazione al prezzo fissato, rispondono alle richieste loro formulate non appena emanato il decreto di congruità proponendo di indire una Conferenza per trattare il prezzo stesso. Ciò spiega, quanto meno parzialmente, lo scarso numero di risposte positive ricevute rispetto alle richieste avanzate. Non pochi Comuni, inoltre, pur avendo esercitato il diritto di prelazione, hanno prima temporeggiato per la stipula del contratto preliminare e poi, una volta approvata la “Finanziaria”, hanno rimesso in discussione il prezzo del bene e, come per altri casi, hanno richiesto di ridiscutere la compravendita nell’ambito di una Conferenza, nonostante gli impegni già presi in precedenza. Ai Comuni che hanno richiesto l’applicazione di detta normativa, in qualche caso pur avendo già esercitato il diritto di prelazione, è stato chiarito, su conforme indicazione del Ministero della difesa34, che le previsioni della “Finanziaria 2001” non si applicano ai beni compresi nei DDPCM già emanati, per i quali le procedure propedeutiche alla vendita siano ormai ultimate. Tuttavia ne è derivato un ulteriore allungamento dei tempi di definizione delle pratiche. 7.2. - Immobili soggetti a vincolo ex lege 1089/39 a) Un’eccezione mossa alla libera vendita dei beni oggetto del DPCM 11 agosto 1997 è quella della inalienabilità dei beni stessi nell’ipotesi in cui siano vincolati ai sensi della legge n.1089/39. L’eccezione di cui sopra è fondata sulla formulazione dell’articolo 23 della legge 1089/39 “....sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico”. L’articolo 24 della stessa legge peraltro espressamente prevede che il Ministro (ora) per i beni culturali e ambientali può autorizzare l’alienazione dei beni stessi purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento. La formulazione del comma 113 dell’articolo 3 della legge 662/96 (ora articolo 44 legge 448/98) attribuendo agli enti territoriali il diritto di prelazione, in aggiunta a quello già previsto per il Ministero dei Beni culturali e ambientali in base alla normativa generale, ha esplicitamente risolto il problema. L’alienabilità dei beni demaniali rispetto ai quali sia intervenuto un provvedimento di sdemanializzazione discende anche in modo inequivoco dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 112, della legge 662/96 e dell’articolo 17, comma 65, della legge 127/97. La legge 23 dicembre 1996 n.662 all’articolo 3, comma 112, lettera a) prevede che le alienazioni ..... dei beni possano essere effettuate anche in deroga alla legge 24 dicembre 1908 n.783 ed al regolamento emanato con regio decreto 17 giugno 1909 n.454. L’espresso richiamo alle predette disposizioni sancisce la facoltà di sottrarre ai fini dell’alienabilità ai privati i beni in discorso dai preesistenti vincoli normativi. La facoltà di alienare, anche ai privati, beni immobili dello Stato vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939 n.1089, è inoltre consentita dal tenore dell’articolo 3, comma 112, lettera e) della legge 662/96. La disposizione infatti, recita testualmente: “ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi, il Ministero della difesa comunica l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali che si pronuncia 34 V. note di Geniodife n. 2/5/414862/G.43.96/2001 del 4 ottobre 2001 e n. 2/5/414882/G.43.96/2001 del 22 ottobre 2001. 28 entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all’eventuale sussistenza dell’interesse storico artistico, individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939 n.1089. Poiché il Ministero della difesa ha effettuato tale comunicazione in data 11 novembre 1997, per i beni oggetto del programma di dismissione dei beni immobili del Ministero della difesa certamente non trova applicazione l’articolo 23 della legge 1° giugno 1939 n.1089. b)In data 1° aprile 1999, in occasione dell’insediamento della Commissione istituita dal Ministero per i beni e le attività culturali per redigere il regolamento recante la disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico artistico, previsto dall’articolo 32 della legge 448/98, l’agenzia ANSA informa che il Ministro per i beni e le attività culturali ha bloccato la vendita di gran parte degli immobili inclusi nel DPCM 11 agosto 1997, in quanto riconosciuti di interesse storico artistico. Soltanto in data 19 maggio 1999 il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato ufficialmente alla Difesa l’elenco degli immobili vincolati. In base al richiamo alla legge 1089/39 (ora Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con D.Lgs 29 ottobre 1999 n.490) il Ministero per i beni e le attività culturali ha “vincolato” ben 104 beni tra quelli in dismissione, per un ammontare complessivo di circa 450 miliardi di lire. La vendita dei beni vincolati, come noto, è subordinata ad autorizzazione del predetto Ministero, da rilasciare nel rispetto delle norme contenute nell’apposito Regolamento di attuazione, che doveva essere emanato entro dicembre 1999, e che è stato approvato solo con d.P.R. n.283 del 12 settembre 2000. Il ritardo che si è registrato nella emanazione del Regolamento ha determinato una serie di negatività nelle diverse fasi di commercializzazione, quali ad esempio; - pressanti e ripetute sollecitazioni da parte di acquirenti che hanno già stipulato il contratto preliminare di compravendita e che attendono quindi la stipula dell’atto definitivo: - la indisponibilità da parte di numerosi acquirenti, compresi i Comuni, a sottoscrivere contratti preliminari prima di conoscere se ed a quali condizioni il Ministero per i beni e le attività culturali fornirà la prescritta autorizzazione; - uno stato di incertezza che si va sempre più diffondendo, e che induce a sospendere la fase di messa in vendita, fino a quando non si potrà disporre di elementi più certi in merito agli orientamenti in materia. Con l’approvazione del regolamento si sono potute avviare le procedure previste per ottenere le autorizzazioni alle vendite. Si deve tuttavia osservare , in merito al contenuto del richiamato regolamento, che il riferimento ai beni tutelati appare di portata troppo ampia (come si è detto, risultano interessati ben 104 beni), e tra questi figurano numerosi campi di tiro a segno, capannoni, edifici di nessun particolare pregio artistico, per i quali il vincolo sembra dovuto solo alla“vetustà”. Inoltre la procedura prevista per ottenere l’autorizzazione appare molto pesante ed i tempi previsti per la concessione dell’autorizzazione risultano molto lunghi. Anche l’esclusione della preventiva autorizzazione delle alienazioni ai Comuni prevista dalla nuova normativa (articolo 21 del Regolamento), formalmente semplificativa, ha in realtà introdotto un elemento di incertezza circa gli interventi che potranno essere effettuati sui beni per adeguarsi alle esigenze per i quali si intende procedere all’acquisto. In tal caso qualche Comune, che pur aveva dichiarato di essere interessato all’acquisto, non ha poi confermato la richiesta. 29 8. - INDAGINE CONOSCITIVA SVOLTA DALLA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AVENTE AD OGGETTO “DISMISSIONE DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA NELL’AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FORZE ARMATE”. Nel periodo 13 gennaio – 27 luglio 1999, la Commissione Difesa della Camera dei Deputati ha svolto una approfondita indagine conoscitiva sulle tematiche della dismissione dei beni immobili della Difesa che ha consentito di mettere a fuoco la complessa problematica delle dismissioni, analizzarne le procedure amministrative e negoziali previste dalla legislazione in vigore e di individuarne i necessari correttivi, volti ad accelerare il processo di alienazione degli immobili. I provvedimenti normativi integrativi e/o correttivi originati dalla suddetta indagine conoscitiva sono indicati e commentati nelle note relative al “Quadro normativo di riferimento”. 30 9.- ATTIVITA' DI CONCERTAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Si riporta quanto risulta al riguardo nel testo dell'intervento fatto dal Direttore Generale di Geniodife alla IV Commissione Difesa della Camera dei deputati nel giorno 20 novembre 2002. "Nell'ambito del programma di dismissione, l'Amministrazione Difesa ha avviato e sottoscritto Protocolli d'intesa e Accordi di programma di rilevante importanza sotto il profilo urbanistico, sociale e patrimoniale aventi ad oggetto beni già inseriti nei DPCM o altri ai sensi della legge 388/2000. Le suddette concertazioni hanno indotto l'Amministrazione Difesa a confrontarsi con numerose, eterogenee e complesse problematiche, spesso poste in essere in maniera non percorribile che, nel comune intento di perseguire il pubblico interesse, hanno richiesto maggiore lavoro per la riconducibilità ad una linearità di azione amministrativa, ad un continuo adattamento alle esigenze organizzative e all'organizzazione propria degli Enti locali. Dette attività di concertazione riguardano soprattutto i Comuni di Roma, Trento, Bologna, Modena, Ferrara, Brescia, Firenze, Verona, Fornovo Taro, Albenga, Chieti, Piacenza e Ascoli Piceno, nonchè il Ministero dei Trasporti - SEA. Si evidenzia che sono state esaurite le azioni di concertazione con i seguenti comuni: Bologna, Firenze, Brescia, Modena, Ferrara, Fornovo Taro, Verona, Trento, Piacenza, Chieti, Ascoli Piceno e Albenga. In particolare, gli Accordi già sottoscritti con la Provincia di Trento e con il Comune di Verona, hanno determinato l'alienazione in permuta con conguaglio attivo a favore della Difesa di beni non inseriti nei programmi di dismissione di cui ai predetti DPCM. L'Accordo con la Provincia Autonoma di Trento comporta entrate per euro 176.000.000,00 (L. 360.000.000.000), quello con il Comune di Verona un'entrata di euro 42.349.465,72 (L. 82.000.000.000). L'Accordo con il Comune di Roma in fase di definizione nonchè quello con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la cessione di aree demaniali alla Società SEA comporteranno entrate a tuttora non stimate, ma presumibilmente di alcune centinaia di miliardi di lire. Sono state avviate altresì trattative con altre Amministrazioni locali (Napoli, Padova, L'Aquila, Nola ed altri), finalizzate alla cessione di immobili ubicati soprattutto nei centri storici di quelle località onde favorire processi di riqualificazione del tessuto urbano. 31 10. – STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI DIMISSIONI DEI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA. Si premette che la procedura di dismissione dei beni immobili in uso alla Difesa si articola nelle seguenti fasi: - fase di individuazione dei beni da dismettere; - fase di ricognizione e stima dei beni; - fase di pubblicità; - fase di selezione dei concorrenti e di assegnazione dei beni; - fase contrattualistica; - fase di regolamento delle caparre. 10.1. – Fase di individuazione dei beni da dismettere a) Beni individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con DPCM 11 agosto 1997 sono stati individuati complessivamente 302 immobili della Difesa da dismettere per un valore presunto di 1000 miliardi di lire (pari ad euro 516.456.899,09). Di concerto con il Ministro della difesa o su sua richiesta, ai fini di una più agevole commercializzazione, alcuni beni sono stati frazionati in più lotti. Ad oggi sono stati frazionati n.22 beni che hanno dato luogo a 56 lotti. Di conseguenza, si farà riferimento non già al numero dei beni (302) elencati nel DPCM 11 agosto 1997, bensì a quello dei lotti, che risultano pertanto in numero di 336.(302-22+56). Con DPCM 12 settembre 2000 è stata autorizzata la dismissione di altri 20 beni, ad integrazione di quelli compresi nel DPCM 11 agosto 1997. b) Beni ritirati o sospesi e situazione degli immobili dismissibili. Ad oggi il Ministero ha formalmente ritirato (per esigenze della Difesa) o sospeso (in attesa di verifiche circa la loro effettiva ed immediata dismissibilità; in genere si tratta di ex depositi di munizioni, per i quali occorre provvedere ad una bonifica preventiva) 55 immobili (10 ritirati e 45 sospesi), per cui la situazione degli immobili dismissibili è la seguente: - lotti di cui al DPCM 11 agosto 1997 n. 336 + - lotti di cui al DPCM 12 settembre 2000 “ 20 – - lotti ritirati, di cui al DPCM 21 gennaio 2002 " 10 - lotti in dismissione “ 346 – - lotti sospesi “ 45 - lotti immediatamente dismissibili “ 301 10.2. – Fase di ricognizione e stima dei beni35. a) Sopralluoghi effettuati I sopralluoghi portati a termine dai tecnici della Consap ammontano complessivamente a n.307 (286 nel 1998, 7 nel 1999, 4 nel 2001 e 10 nel 2002). Nell’anno 1998 si è verificato il sostanziale completamento dei sopralluoghi. 35 I dati relativi a detta fase, tranne quelli di cui alla lettera "d", sono stati tratti dalla "scheda n. 1" fornita dalla Consap, composta da 82 pagine, comprendente per ogni immobile in dismissione del Ministero della difesa, di cui ai DDPCM 11 agosto 1997 e 12 settembre 2000, i dati relativi a: bene ritirato dal DPCM, bene escluso dal nuovo contratto, data sopralluogo, valore stimato Consap in euro, data trasmissione relazione di stima a Geniodife, data richiesta chiarimenti dalla Commissione di congruità, data invio chiarimenti alla Commissione di congruità, numero decreto di congruità, data decreto, data ricevimento congruità, valore congruità in euro, accordo di programma, ultima data richiesta prelazione, ultima data richiesta prelazione Comune-Provincia-Regione. 32 b) Stime elaborate Le stime dei beni, oggetto delle vendite e delle permute, elaborate dai professionisti della Consap, e vagliate dalla Commissione consultiva interna, assommano a n.349 (179 nel 1998, 86 nel 1999, 31 nel 2000, 13 nel 2001 e 40 nel 2002). L’attività di stima della Consap si è sostanzialmente conclusa nell’anno 1999. Nel periodo successivo, tale attività ha riguardato quasi esclusivamente36 la rielaborazione o la revisione di stime già trasmesse al Ministero per le quali la Commissione interministeriale di congruità non ha ritenuto di poter esprimere parere positivo, ma ha richiesto chiarimenti tecnico-amministrativi o approfondimenti suppletivi di vario tipo che, in qualche caso, hanno determinato anche la ripetizione dei sopralluoghi. c) Stime trasmesse al Ministero per l’approvazione Le stime inviate dalla Consap al Ministero della difesa per l’approvazione sono state complessivamente n. 349. d) Pareri emessi dalla Commissione di congruità. La Commissione interministeriale di congruità ha reso il prescritto parere di congruità per n.295 beni per un totale di valori congruiti pari ad euro 278.341.207,23; per n. 87 di essi ha richiesto chiarimenti ed approfondimenti alla CONSAP.37 e) Decreti di approvazione delle stime I decreti di approvazione delle stime (altrimenti detti “decreti di congruità”) emanati dal Ministero (Geniodife) e trasmessi alla Consap sono stati n.253, (44 nel 1998, 93 nel 1999, 38 nel 2000, 40 nel 2001 e 38 nel 2002), hanno riguardato n.264 lotti, per un valore di euro 228.809.935,66. . Il decreto di approvazione delle stime è il punto di partenza per l’inizio del procedimento di messa in vendita. 10.3. – Fase di pubblicità38 a) Offerte di vendita a prezzo pieno. Fino al 31 dicembre 1999, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della legge n.662/96 comma 113, la Consap ha provveduto ad interpellare gli enti locali territoriali circa l’intendimento di esercitare il diritto di prelazione, al prezzo più alto delle offerte pervenute ovvero – in mancanza di offerte – al prezzo base corrispondente al valore di congruità. A partire dal 1° gennaio 2000, in attuazione dell’articolo 4, comma 11, della legge n.488/99, la procedura di commercializzazione inizia con la richiesta della Consap agli enti locali territoriali in merito alla volontà di avvalersi del diritto di prelazione per l’acquisizione del bene al prezzo base (valore di congruità). In caso di risposta negativa il bene viene messo in vendita mediante avviso su stampa nazionale e/o locale. Dalla Consap sono stati messi in vendita, considerando le diverse tipologie di riferimento, n.264 lotti, per un ammontare complessivo di euro 201.641.580,47 di cui: negli anni 1998 - 1999 36 “quasi esclusivamente” in quanto tale attività ha riguardato anche l’elaborazione di stime relative a beni “sospesi” resisi disponibili, e beni di proprietà dei Comuni, non compresi nei DDPCM e rientranti in accordi di programma. 37 I dati riportati sono stati ricavati da una "situazione dei pareri emessi alla data del 25 marzo 2003 (68° riunione)" fornita dalla Commissione di congruità. 38 I dati relativi a detta fase sono stati tratti da due tipi di tabulati forniti dalla Consap: "Situazione dei beni messi in vendita" (di 7 pagine) e "Scheda n. 2" (di 24 pagine) contenente i dati relativi alla data di pubblicazione degli avvisi di vendita e al tipo di pubblicazione utilizzato. 33 - n. 73 lotti mediante avvisi su stampa nazionale e/o locale; - n. 1 lotto a mezzo locandina affissa all’albo pretorio comunale; - n. 66 lotti mediante richiesta di prelazione agli enti locali. negli anni 2000 e seguenti - n. 190 lotti mediante richiesta di prelazione agli enti locali territoriali; - n. 99 lotti mediante avvisi su stampa nazionale e/o locale; - n. 16 lotti a mezzo locandina affissa all’albo pretorio del Comune. b) Offerte di vendita con abbattimento del 10% del prezzo base. Con foglio n. 2/5/412864 in data 17 maggio 2000, Geniodife ha comunicato alla CONSAP che: "1. – La Commissione di congruità, prevista dall'art.3, comma 112, lettera "c" della legge n.662/96, alla quale sono state sottoposte le nuove stime elaborate da codesta Società per i due immobili indicati in oggetto (PUG 20- EMR 19), ha fatto presente di non ritenere necessario che nel caso di gare andate deserte, vengano ricognite nuove stime per gli stessi beni. 2. – La predetta Commissione, infatti, ha precisato che, anche in attuazione delle vendite effettuate ai sensi della ripetuta legge n.662/96, possa applicarsi l'ordinaria normativa (legge 783/1908 e regolamento 454/1908) che consente, nell'ipotesi di vano esperimento di gare pubbliche, di pervenire comunque a trattativa privata. 3. – Premesso quanto sopra, si invita codesta Società a voler ripetere le gare andate deserte, previo abbattimento del 10% del prezzo già congruito e, qualora risultassero ancora deserte, di voler negoziare i beni in questione mediante trattativa privata". Su conforme indicazione del Ministero della difesa il valore base dei beni messi in vendita dalla Consap e che non hanno formato oggetto di offerta di acquisto o di dichiarazione di interesse, o per i quali gli enti locali territoriali non hanno esercitato il diritto di prelazione, viene abbattuto del 10%. In relazione a ciò vengono nuovamente interessati gli enti locali territoriali ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione al nuovo prezzo; in caso di risposta negativa si procede alla loro messa in vendita con avviso a mezzo stampa. Sono stati rimessi in vendita abbattendo il valore iniziale di base del 10% a seguito di esito negativo della messa in vendita, n. 71 lotti (circa il 27% dei 264 lotti messi in vendita) per un ammontare complessivo di euro 30.435.077,96 (valore base euro 34.602.281,55). 10.4. – Fase di selezione dei concorrenti e di assegnazione dei beni a) Offerte di acquisto pervenute Per gli immobili che sono stati messi in vendita mediante avvisi pubblicati a mezzo stampa (172 lotti) ed a mezzo locandina fatta affiggere presso l'Albo pretorio di appartenenza (17 lotti) sono pervenute alla Consap n.180 offerte di acquisto che hanno riguardato 117 lotti. b) Offerte di rilancio pervenute Per 19 lotti è stata attivata la procedura di rilancio. Le offerte di rilancio pervenute alla Consap sono state complessivamente 5439. c) Offerte di vendita rimaste senza esito (gare andate deserte) In esito alle gare, non è pervenuta alcuna offerta di acquisto per 237 lotti. 39 I dati sono stati tratti dai 22 "Verbali di apertura delle offerte di acquisto (o delle offerte a rilancio per l'acquisto) dei beni del Ministero della difesa di cui agli avvisi di vendita pubblicati a mezzo stampa ed a mezzo locandina fatta affiggere presso l'albo pretorio del Comune di appartenenza" forniti dalla Consap. 34 Al riguardo è necessario precisare che 104 lotti sono stati messi in vendita una sola volta, 27 due volte, 34 tre volte, 16 quattro volte e 4 cinque volte. Quindi, sono stati messi e rimessi in vendita complessivamente 344 lotti. . d) Richieste di prelazione da parte degli Enti locali territoriali A fronte della richiesta di prelazione fatta dalla Consap agli enti locali territoriali è stato esercitato il diritto di prelazione per n. 92 beni. e) Offerte di vendita con abbattimento del valore iniziale di base del 10% Dei 63 lotti per i quali sono state formulate offerte di vendita con abbattimento del valore iniziale di base del 10% ne sono stati aggiudicati 20.40 f) Beni assegnati A conclusione delle varie fasi dianzi trattate risultano aggiudicati n. 177 beni (valore base euro 119.543.333,53 - valore di vendita euro 124.895.327,63) di cui n. 92 assegnati agli Enti locali territoriali a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione [valore base euro 87.866.535,25, valore di vendita euro 87.355.763,92 - scostamento euro -510.771,33 (-0,57%)], e n. 85 ai privati [valore base euro 31.676.798,28, valore di vendita euro 37.539.563,71 - scostamento euro +5.862.765,43 (+18.51%)]. 10.5. – Fase contrattualistica (v. tabella n. 1) a) Contratti di compravendita in corso di perfezionamento Per n.49 lotti assegnati, per i valori sotto indicati, sono in corso le procedure propedeutiche alla relativa contrattualizzazione. Valore base euro 55.744.550,44 Valore di vendita euro 57.555.200,87 Scostamento +1.810.650,43 euro (+ 3,25%) Il valore base dei lotti TOS12, PUG29, VEN32 e LIG13 aveva subito una riduzione; il relativo valore di ultima messa in vendita è indicato in neretto nella tabella n. 1c. b) Contratti preliminari di compravendita Nel corso degli anni 1999 e seguenti sono stati firmati n.71 contratti preliminari di compravendita riferiti a n. 71 lotti, per i valori di seguito indicati: Valore base euro 33.463.803,98 Valore di vendita euro 34.674.702,22 Scostamento +1.210.898,24 euro (+ 3,62%) Il valore base dei lotti PUG30, LAZ06, EMR42, LIG11, MAR13, PIE23, VEN07, MAR 07, PUG11 e VEN52b aveva subito una riduzione; il relativo valore di ultima messa in vendita è indicato in neretto nella tabella n. 1b. c) Contratti definitivi di compravendita I contratti definitivi di compravendita sottoscritti a tutt’oggi risultano essere n. 56 per n. 57 lotti, per i valori sotto indicati: Valore base euro 30.334.979,11 Valore di vendita euro 32.665.424.54 Scostamento +2.330.445,43 euro (+ 7,68%) 40 I dati sono stati tratti dal prospetto "situazione dei beni messi in vendita" fornito dalla Consap. 35 Il valore base dei lotti PUG34, PIE 21, MAR 08, PUG 35, EMR 41 e PUG 20b aveva subito una riduzione; il relativo valore di ultima messa in vendita è indicato in neretto nella tabella n. 1a. d) Contratti di permuta (v. tabella n. 2) Nell’ambito degli accordi di programma sono stati stipulati n. 4 contratti di permuta con gli Enti locali territoriali, relativi a n. 12 lotti, per un ammontare complessivo di euro 25.638.469,85, ricevendo in contropartita immobili di proprietà comunale per un totale di n. 7 beni, pari a euro 13.168.618,01, con un conguaglio di euro 12.469.851,64 a favore della Difesa. - contratti preliminari di permuta firmati (n. 2) relativi a: n. 6 lotti, valore base euro 18.331.121,19, valore di permuta euro 18.331.121,19 - contratti definitivi di permuta sottoscritti (n. 2) relativi a: n. 6 lotti, valore base euro 7.307.348,66, valore di permuta euro 7.307.348,66. 10.6. - Fase di regolamento delle caparre (v. tabella n. 1) A) Dati ricavati dalle tabelle 1a/2.1 (contratti definitivi di compravendita/contratti definitivi di permuta) a) Caparre ricevute dalla Consap e versate nell’apposito c/c bancario Le caparre ricevute dalla Consap alla stipula del contratto preliminare di compravendita o di permuta e depositate nell’apposito conto corrente n. 51151 aperto presso la Banca Popolare di Milano ammontano complessivamente a euro 6.773.262,30 (6.479.398,33+293.863,97 per conguaglio in denaro in sede di permuta). b) Interessi bancari maturati sull’importo delle caparre depositate. Il suddetto conto corrente bancario è intestato alla Consap S.p.A., ma è vincolato indisponibile, e gli interessi maturati sono a favore dell’Amministrazione della difesa. Gli interessi bancari maturati fino alla stipula del contratto definitivo sulle caparre depositate ammontano a euro 116.517,82 (116.363,78+154,04 sulla somma depositata relativa al conguaglio in denaro). c) Somma trattenuta dalla Consap quale compenso spettantele (+ IVA al 20%) La somma trattenuta dalla Consap quale compenso - parziale - alla stessa spettante e relativa IVA (articolo 14.1 della Convenzione n.1197 del 6 marzo 1998) ammonta a euro 1.161.682,90 (918.901,62+242.781,28). d) Differenza versata in conto entrata 41 La differenza (importo caparre + interessi bancari – somme trattenute dalla Consap) complessivamente versata in conto entrata ammonta ad euro 5.495.061,58 (6.773.262,30+116.517,821.161.682,90). Il saldo versato in entrata dagli acquirenti alla stipula del contratto definitivo di compravendita ammonta ad euro 26.324.215,32. 41 Le somme sono state versate con imputazione al capitolo 4011 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, avente ad oggetto "Proventi derivanti dall'alienazione e gestione dei beni immobili inseriti in apposito programma di dismissione da riassegnare al Ministero della difesa per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate". U.P.B. 1.3.1. – Proventi della vendita di immobili ed altri cespiti. 36 B) Dati ricavati dalle tabelle 1/b-2.2 (contratti preliminari di compravendita - Contratti preliminari di permuta) a) Caparre ricevute dalla Consap e versate nell'apposito c/c bancario Le caparre ricevute dalla Consap alla stipula del contratto preliminare di compravendita o di permuta e depositate nell'apposito conto corrente bancario ammontano complessivamente ad euro 8.761.261,15 (euro 6.934.940,44 per le vendite + euro 1.826.320,71 concernenti il conguaglio in denaro in sede di permuta). 10.7. - Provvigioni spettanti alla Consap per i beni finora venduti o permutati, ai sensi dell'articolo 14 della convenzione n. 1197 del 6 marzo 1998. La situazione complessiva riguardante le provvigioni spettanti alla Consap (v. tabella n. 3) è la seguente: - lotti venduti o permutati n. 189 (venduti 177, permutati 12) - prezzo di vendita o permuta euro 150.533.797,48 (124.895.327,63+25.638.469,85) - provvigioni spettanti alla Consap euro 4.310.351,42 - IVA al 20% su dette provvigioni euro 862.070,29 - totale (provvigioni + IVA) euro 5.172.421,71 37 11. VALUTAZIONI DELLA GESTIONE CONCERNENTE LE DISMISSIONI DI BENI IMMOBILI DELLA DIFESA 11.1.- Valutazione della gestione in termini di legalità sostanziale e regolarità Dagli atti esaminati in sede istruttoria non sono emerse situazioni illegali o irregolari. 11.2.- Valutazione della gestione in termini di efficacia, efficienza ed economicità. 11.2.1 - Obiettivi fissati dalla normativa di settore Lo scopo principale delle citate disposizioni di legge (leggi n.662/96, n.488/98, n.388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) è quello di reperire risorse finanziarie (1400 miliardi di lire, pari ad euro 723.039.658,73) utilizzando il patrimonio demaniale in uso alla Difesa, da destinare alla Difesa stessa per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale ed infrastrutturale delle Forze Armate, tra i quali assumono particolare rilevanza ed importanza: . il servizio militare professionale su base volontaria; . il servizio militare femminile. Ciò a compensazione delle riduzioni apportate al bilancio della Difesa a seguito della difficile situazione della finanza pubblica. A detti obiettivi principali si aggiungono quelli secondari, ma non per questo meno importanti, di: . razionalizzazione della presenza militare sul territorio; . un più proficuo riutilizzo del patrimonio demaniale, con grande rilevanza urbanistica e sociale, perseguibile con le permute, al fine di liberare i centri storici delle città dove è più rilevante la presenza di infrastrutture militari trasferendole, ogni qualvolta possibile, in aree urbane periferiche. Nell'ambito degli obiettivi fissati dalla legge, quelli da conseguire – con i quali raffrontare i risultati ottenuti per valutare l'efficacia dell'azione amministrativa – sono annualmente programmati dall'organo di vertice dell'Amministrazione. Infatti, nell'annuale "direttiva generale per l'azione amministrativa" sono identificati i principali risultati da realizzare. Per quanto concerne la dismissione dei beni immobili della Difesa, l'articolo 3, comma 112 della legge n.662 del 1996, stabilisce: "……….. con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ………… sono individuati gli immobili da inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare". In verità, soltanto nella direttiva generale del 1999 – emanata con DM 8 gennaio 1999 – si rinviene un generico accenno alla questione, che si riporta di seguito: "Nell'ambito delle linee di riferimento delineate, l'adeguamento dello strumento militare nazionale è strettamente dipendente da un'incisiva azione mirata a:……….. – snellire il patrimonio infrastrutturale, alienando gli immobili qualitativamente non più idonei o quantitativamente eccedenti, anche allo scopo di recuperare risorse per sostenere i programmi di ammodernamento dello strumento militare" (Parte I – Obiettivi ed indirizzi programmatici; Gli obiettivi programmatici a carattere generale). Ne consegue che non è stato predisposto dall'organo di direzione politica alcun programma temporale – quantitativo (c.d. cronoprogramma) di vendita dei beni immobili della Difesa, di cui al DPCM 11 agosto 1997 e l'efficacia gestionale nel caso di specie non può che esprimere, pertanto, il rapporto "risultati conseguiti"42 /"obiettivi prefissati" (normativamente stabiliti, cioè lire 1.400 miliardi, pari ad euro 723.039.658,73). 42 I "risultati conseguiti" sono corrispondenti alle somme riassegnate, ai sensi della legge n.448 del 1998, articolo 44, comma 4 che così dispone "Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge n.662/96, sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi (pari ad euro 723.039.658,73), allo stato di previsione del Ministero della difesa. 38 11.2.2 – Risultati conseguiti 43 a) Entrate accertate (valore di vendita degli immobili aggiudicati) - Euro 124.895.327,63 b) Entrate riscosse (somme riscosse dalla Consap a titolo di caparra alla data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, ovvero quale conguaglio in denaro alla data di sottoscrizione del contratto preliminare di permuta, e depositate nell’apposito conto corrente aperto presso la Banca Popolare di Milano) – Euro 15.534.523,45 (euro 6.479.398,33+293.863,97+6.934.940,44+1.826.320,71) c) Entrate versate: Euro 5.137.061,20, dalla Consap alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita o permuta (somme riscosse dalla Consap a titolo di caparra - euro 6.479.398,33 - o quale conguaglio in denaro - euro 293.863,97 -, rispettivamente, e depositate nell’apposito conto corrente bancario, più interessi maturati su dette somme depositate - euro 116.363,78+154,04 -, meno somme trattenute dalla Consap a titolo di provvigione alla stessa spettanti - euro 918.901,62 + 242.781,28) Euro 26.324.215,32 dagli acquirenti alla data di stipula del contratto definitivo di compravendita (valore di vendita degli immobili aggiudicati meno somme date alla Consap a titolo di caparra); Totale entrate versate – Euro 31.461.276,52 d) Entrate riassegnate 44 Le somme riassegnate ammontano complessivamente ad Euro 22.441.790,15 (2.107.144,15 nel 1999; 9.240.007,85 nel 2001; 2.704.586,00 nel 2002; 8.390.052,15 nel 2003; per gli esercizi 1997-1998-2000 non risultano riassegnazioni di fondi derivanti dalla alienazione e gestione di immobili). Al riguardo, il Gabinetto del Ministro della Difesa, con nota n° 2/30017/10-1-1/2003 del 13 giugno 2003 ha comunicato che “Le somme di euro 4.234.947,00-54.732,002.947,00- sono state riassegnate con Decreti emessi in chiusura di esercizio finanziario 2002 con pratica impossibilità di impiego. In attuazione della normativa introdotta con D.L. 194/2002 convertito in legge 246/2002 e dei conseguenti Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le suddette somme sono state oggetto di accantonamento da parte della Ragioneria Generale costituendo conseguentemente economie di bilancio alla chiusura dell’esercizio finanziario”. e) Immobili permutati o da permutare per i quali sono stati stipulati, rispettivamente, i contratti definitivi e preliminari di permuta (v. tabella n. 2). Il valore degli immobili della Difesa dati o da dare in permuta ammonta, rispettivamente, ad euro 7.307.348,66 e 18.331.121,19 (totale euro 25.638.469,85). Il valore degli immobili di proprietà degli enti locali territoriali ricevuti o da ricevere in permuta ammonta, rispettivamente, ad euro 7.013.484,69 e 6.155.133,32 (totale euro 13.168.618,01). Il conguaglio in denaro a favore dell'Amministrazione della Difesa ammonta, rispettivamente, ad euro 293.863,97 e 12.175.987,87 (totale euro 12.469.851,84). 43 Vedi tabelle n. 1, 2 e 3 elaborate dalla Corte su dati forniti dall'Amministrazione e dalla Consap. I dati relativi alle riassegnazioni sono stati forniti dal Gabinetto del Ministro della Difesa con nota n. 2/56840/10-11/02 in data 26 novembre 2002, ed aggiornati in data 13 giugno 2003. Le somme sono state riassegnate con imputazione al capitolo 2073 “Spese per l’ammodernamento e potenziamento operativo strutturale e infrastrutturale delle Forze armate, da sostenere con le risorse derivanti dalla alienazione e gestione tramite terzi, di immobili non più utilizzabili per finalità militari ovvero la cui gestione diretta non risulti più economicamente conveniente”. U.P.B. 15.1.1.3. Ammodernamento e rinnovamento. 44 39 11.2.3. – I tempi Oltre ai vincoli temporali dovuti a scadenze fisse per i vari adempimenti procedurali, che di fatto hanno rallentato l'attività amministrativa, si è verificato altresì un notevole protrarsi dei tempi di stipulazione dei contratti (preliminari e definitivi) rispetto al momento in cui il bene è stato aggiudicato o permutato. La situazione dianzi brevemente descritta è analiticamente riportata nella tabella n. 4 relativa alla "determinazione dei tempi medi impiegati nello svolgimento dell'attività amministrativa". Dalla tabella n. 4-a risulta quanto segue: - tra la data di aggiudicazione del bene e quella di sottoscrizione del relativo contratto preliminare di compravendita sono trascorsi mediamente circa 4 mesi; - tra la data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita e quella di stipulazione del contratto definitivo di compravendita sono trascorsi in media circa 17 mesi; - tra la data di stipula del contratto definitivo di compravendita e quella del decreto approvativo dello stesso sono trascorsi mediamente 5 mesi. Il tempo mediamente impiegato per la stipula di un contratto definitivo di compravendita risulta, quindi, essere stato complessivamente di mesi 26 (4 + 17+ 5). Numerosi contratti preliminari di compravendita sottoscritti nei pregressi anni ed anche nel corrente (n. 9 nel 1999, n. 12 nel 2000, n.10 nel 2001, n. 27 nel 2002 e n. 19 nel 2003), come può riscontrarsi nella tabella n. 4-b, si trovano presso l'Amministrazione in attesa della stipula dei relativi contratti definitivi. Inoltre, non sono stati ancora stipulati i contratti preliminari di compravendita per 49 beni che risultano già aggiudicati (dal 1999 al 2003) v. tabella n. 4-c. I "tempi lunghi" impiegati nello svolgimento dell'attività contrattualistica, oltre a procrastinare il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge (vale a dire, la riassegnazione al bilancio della Difesa delle entrate provenienti dalla alienazione degli immobili), comportano altresì oneri a carico dell'Amministrazione militare per la manutenzione e la sorveglianza degli immobili alienati fino alla consegna degli stessi ai rispettivi legittimi acquirenti. La consegna dei beni alienati, peraltro, può avvenire soltanto dopo che i decreti approvativi dei relativi contratti definitivi di compravendita e permuta sono stati registrati dalla Corte. Per evitare il verificarsi delle sopra evidenziate diseconomicità gestionali, occorre uno sforzo da parte di tutte le Amministrazioni interessate in modo che i tempi della fase contrattualistica siano compressi al massimo. 11.2.4. – I Costi 11.2.4.1.- Costi gravanti sui ricavi derivanti dalle dismissioni immobiliari. a) Costi delle convenzioni con la Consap I compensi (comprensivi di IVA al 20%) spettanti alla Consap per i beni finora venduti o permutati (valore di vendita e permuta, rispettivamente, euro 124.895.327,63 ed euro 25.638.469,85 per un totale di euro 150.533.797,48) ammontano ad euro 5.172.421,71 (v. tabella n. 3). Alla Consap sono stati finora corrisposti euro 1.161.682,90 (euro 918.901,62 per le vendite ed euro 242.781,28 per le permute); residua, pertanto, un debito di euro 4.010.738,81. b) Costi per il funzionamento della Commissione di congruità. 40 Ai componenti della Commissione di congruità sono stati corrisposti complessivamente Euro 40.281,80 (260 gettoni di presenza per il costo di un gettone pari ad Euro 154,93)45. Complessivamente detti costi ammontano ad Euro 5.212.703,51. L'incidenza percentuale dei costi sul valore degli immobili alienati (Euro 150.533.797,48) è del 3,5%. 11.2.5.- Efficacia della gestione Alla data della ricognizione effettuata dalla Corte (28 maggio 2003) l'obiettivo originariamente stabilito dalla legge (riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa della somma di lire 1.400 miliardi, pari ad euro 723.039.658,73) e successivamente modificato dal decreto legge 9 maggio 2003 n. 102 - come risulta anche dalla presente relazione, in particolare a pagina 48 - è stato raggiunto nella misura del 3% circa, essendo stati riassegnati al bilancio della Difesa soltanto 22.441.790,15 euro. Peraltro, se si considera il valore degli immobili alienati, ammontante ad euro 145.321.093,97 (valore immobili venduti euro 124.895.327,63 + valore immobili permutati euro 25.638.469,85 - costi gravanti sulle dismissioni euro 5.212.703,51), la suddetta percentuale sale al 20,10%. La dismissione di una parte considerevole del patrimonio immobiliare che non serve più alla Difesa e la possibilità di rendere disponibili risorse infrastrutturali che possono essere utilizzate dalla società civile, vanno a rilento non solo a causa delle lungaggini burocratiche ma anche perchè sono sorte numerose problematiche per risolvere le quali è dovuto intervenire a più riprese il legislatore. Inoltre, le operazioni di alienazione e/o permuta hanno subito e continuano a subire rallentamenti per: - i vincoli imposti all'alienabilità dei beni di interesse storico – architettonico – culturale dalla vigente normativa in materia; - i notevoli tempi richiesti dalla bonifica di determinati immobili già destinati a depositi munizioni o carburanti; - l'esercizio del diritto di prelazione da parte di numerosi comuni che rappresentano la necessità di rinviare nel tempo i relativi negozi, per contingente mancanza della relativa disponibilità finanziaria; - il verificarsi di numerose gare andate deserte in quanto riferite a beni scarsamente appetibili sul mercato. 45 Dati comunicati da Geniodife con nota n. 2/5/416825/g.19.78/2992 del 30 ottobre 2002. 41 12. – GESTIONE DELLE DISMISSIONI DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO RITENUTI NON PIU’UTILI ALLE ESIGENZE DELLA DIFESA. 12.1. – Alloggi non utili e dismissibili. Gli alloggi non più utili sono quelli in eccedenza o non idonei ad assolvere la funzione propria di abitazioni di servizio. Peraltro, occorre tener distinto il problema dello svecchiamento e della ridistribuzione del parco abitativo della Difesa da quello generalissimo del ridimensionamento del parco infrastrutturale eccedente o non più idoneo a seguito della razionalizzazione, ristrutturazione e riorganizzazione dello strumento di supporto, che hanno comportato una riduzione quantitativa in tutti i ruoli e categorie del personale ad eccezione di quello dei volontari di truppa. 12.2. – I piani di gestione del patrimonio abitativo della Difesa. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 9, comma 7, della legge n.537/1993, il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha emanato i seguenti decreti: . decreto 31 agosto 1994, Piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa (in prosieguo “Piano”) per l’anno 1995; . decreto 18 dicembre 1995, Piano per l’anno 1995; . decreto 23 dicembre 1996, Piano per l’anno 1996; . decreto 30 dicembre 1997, Piano per l’anno 1997; . decreto 2 dicembre 1998, Piano per l’anno 1998; . decreto 21 dicembre 1999, Piano per l’anno 1999; . decreto 11 maggio 2001, Piano per l’anno 2000; Il patrimonio abitativo pone grossi problemi all’Amministrazione della difesa: - di mantenimento e di rinnovo; - di distribuzione sul territorio nazionale in relazione alla mutata presenza dei reparti e delle unità operative sul territorio medesimo; - di dismissione degli alloggi non più utilizzabili per le mutate esigenze operative e di reinvestimenti strategicamente necessari; - di autonoma disponibilità finanziaria che dovrebbe essere garantita dalle entrate derivanti dai canoni e dalle alienazioni. A queste problematiche è strettamente connessa la gestione degli alloggi da dismettere. Quello degli alloggi non più utili rimane un aspetto importante della gestione del patrimonio abitativo della Difesa. A questo riguardo occorre puntualizzare l’aspetto analitico che è caratterizzato innanzitutto dal fatto che parliamo di un programma di individuazione di alloggi ritenuti non più utili alle esigenze della Difesa presentato nelle sue linee generali, già nel decreto ministeriale del 1994 ed in seguito riproposto con poche modifiche nei decreti ministeriali successivi. Le differenze tra quello del 1994 (494 alloggi) e l’ultimo del 2001 (310 alloggi) – 184 alloggi indicati in meno – sono date non dalla dismissione effettiva ma dalla riacquisizione nel patrimonio di alloggi in precedenza ritenuti non più utili. In sostanza al primo piano di individuazione degli alloggi operato per l’anno 42 1994 è seguita una sistematica riproposizione degli stessi programmi. Tutto ciò spiega come il piano annuale del Ministro porta il dato degli alloggi non utili quasi come una clausola di stile. In concreto sono passati gli anni e non se ne è fatto nulla. Ciò è confermato dall’Amministrazione che, con nota n .2/414250 del 19 luglio 2002, ha comunicato che “non si è provveduto ad alcuna alienazione ai sensi della legge n. 537/93”. Al riguardo non può non rilevarsi che il tempo è decorso a danno dell’erario in quanto gli alloggi non più utili, o hanno comportato una spesa per lavori di manutenzione, o sono andati incontro ad inevitabile degrado. 12.3. – Emanazione del regolamento ministeriale ai sensi dell’articolo 43, comma 16, della legge n.388/2000. La Direzione Generale dei lavori e del demanio della Difesa, con foglio n. 020677 del 24 luglio 2001, ha trasmesso al Gabinetto del Ministro della difesa per il prosieguo dell’iter approvativo, una bozza di regolamento con cui si dettano i criteri e le modalità per l’alienazione degli alloggi di servizio non ubicati nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili alle esigenze istituzionali della Difesa. L’Ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro della Difesa, con nota n. 8/10549/D.VIII.4 del 28 febbraio 2002, ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze un parere in ordine allo schema di regolamento sopra indicato. L’Ufficio Legislativo – tesoro di detto Dicastero,con foglio n.ACG/19/DIFES/20031 del 24 giugno 2002, ha rappresentato in risposta quanto segue. “Le disposizioni contenute nello schema di regolamento in questione, introducendo una disciplina specifica per la alienazione degli alloggi di servizio non più utili alle esigenze della difesa, non risultano in linea con gli orientamenti attuativi del programma del Governo in materia di dismissione di immobili pubblici previsto nell’ambito della manovra di finanza pubblica 2002 – 2004. Si ritiene, pertanto, che la disciplina del progetto di dismissione degli alloggi in questione debba essere ricondotta nell’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto – legge 25 settembre 2001 n.351, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001 n.410; ciò anche in considerazione del fatto che i predetti alloggi ben si prestano, per la loro tipologia, a formare oggetto di operazioni di cartolarizzazione, con i conseguenti effetti positivi che tali tipi di operazioni determinano per la finanza pubblica”. A tale riguardo l'Ufficio legislativo del Ministero della difesa ha predisposto una "relazione al Ministro della difesa per la richiesta di parere al Consiglio di Stato in ordine alla dismissione di beni immobili non più necessari per i fini istituzionali della Difesa". Di tale relazione si riporta la parte conclusiva. "Ad avviso dell'Amministrazione, l'attuale sistema normativo di settore, stratificatosi nel tempo, definisce un quadro dal quale si evince tuttora la contemporanea presenza, da una parte, di norme speciali per l'alienazione e la valorizzazione di beni immobili della Difesa, la cui esistenza poggia sulle esigenze di tempestivo finanziamento dell'ammodernamento delle Forze armate o del potenziamento del patrimonio alloggiativo di servizio della Difesa; e dall'altra parte di disposizioni a carattere generale che disciplinano a fattor comune procedimenti di alienazioni di immobili dello Stato con procedure autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze volti, per esclusive esigenze finanziarie generali, ad incrementare le entrate ed a finanziare il bilancio dello Stato. Ritiene, pertanto, l'Amministrazione che: a) le norme recate dalla speciale disciplina introdotta dall'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modificazioni e dall'articolo 43, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, siano in 43 vigore per il raggiungimento degli speciali fini concernenti la realizzazione della ristrutturazione delle Forze armate e del patrimonio abitativo militare; b) le norme sulla cartolarizzazione attengano alla definizione delle modalità di alienazione ovvero valorizzazione di beni, la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze con riferimento ai beni delle amministrazioni pubbliche; c) con il meccanismo della cartolarizzazione, rimarrebbe preclusa la riassegnazione al bilancio della Difesa dei proventi derivanti dalle alienazioni, valorizzazioni e permute. A fugare eventuali dubbi interpretativi che potrebbero insorgere al riguardo, si ritiene opportuno acquisire il parere del Consiglio di Stato, anche ai fini della conseguente azione amministrativa in merito: - all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attinenti all'alienazione dei predetti beni immobili in uso alla Difesa; - all'emanazione del previsto regolamento per l'alienazione degli alloggi militari". La richiesta di parere è stata inoltrata al Consiglio di Stato - Segretariato Generale - con nota n. 8/51647 del 29 ottobre 2002. Da informazioni assunte per le vie brevi risulta che il predetto Consesso non ha fornito ancora alla Difesa il parere richiesto. 12.4 - Estensione delle norme sulla cartolarizzazione degli immobili pubblici al patrimonio immobiliare della Difesa. Il decreto-legge 9 maggio 2003 n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2003, ha esteso le disposizioni sulla cartolarizzazione degli immobili pubblici - contenute nel decreto legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, e successive modificazioni - ad una parte degli immobili residenziali in uso al Ministero della difesa e agli immobili non residenziali della Difesa già inseriti in programmi di dismissioni. In particolare, l'articolo 1 indica quali sono gli immobili della Difesa che possono formare oggetto di operazioni di cartolarizzazione. Il comma 1 dell'articolo dianzi citato dispone che siano alienati con la procedura della cartolarizzazione gli alloggi di servizio, di cui alla legge 497/1978, e successive modificazioni, collocati al di fuori delle strutture militari e non classificati quali alloggi di servizio connessi all'incarico. Al fine di non recare pregiudizio alcuno all'operatività della Difesa, detta disposizione non si applica agli alloggi di servizio che alla data di entrata in vigore del decreto-legge in questione (cioè 13 maggio 2003), si trovino in una delle seguenti situazioni: a) siano occupati (alloggi ASIR ed ASI) dai militari in servizio, e relative famiglie, aventi tutti i titoli di legge per abitarvi (occupanti "cum titulo"); b) siano in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari; c) siano occupati dai soggetti ai quali sia stato notificato il provvedimento amministrativo di recupero forzoso (parte degli occupanti "sine titulo"). * * * Per quanto concerne gli alloggi occupati "sine titulo", occorre chiarire anzitutto che la mancanza di titolo si riferisce al fatto che l'occupante dell'alloggio non è legittimato da una regolare concessione in corso, perchè la concessione è scaduta o non l'ha mai ottenuta a suo favore. Viene, così, in prima linea, la categoria dei dipendenti che alla scadenza della concessione o del rapporto di servizio continuano ad occupare l'immobile e resistono ai tentativi di recupero. Segue la categoria dei familiari (moglie, figli, ecc.) che a seguito del decesso del titolare restano nell'alloggio oltre ogni termine di proroga regolamentare. 44 Non manca, infine, la categoria degli estranei che abusivamente si trovano nel possesso dell'immobile. Il difetto del titolo, peraltro, non comporta il medesimo effetto, in quanto il legislatore è intervenuto a protezione delle categorie che sono legate all'Amministrazione direttamente o indirettamente da un rapporto di servizio (in atto o pregresso). Infatti, il provvedimento collegato alla finanziaria 1994 (legge n. 537/93) ha stabilito (art. 9, co. 7) che il personale dipendente, ancorchè in quiescenza, e le vedove dei dipendenti deceduti non legalmente separate nè divorziate, possono mantenere la conduzione dell'alloggio se non superano i limiti di reddito fissati dal Ministro della difesa con il piano annuale di cui al medesimo comma e se non sono proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità sul territorio nazionale. Il collegato alla finanziaria 1995 (legge n. 724/1994) ha ulteriormente rafforzato la protezione della categoria su indicata , escludendo che il canone dovuto dalla medesima abbia a subire, come per gli altri occupanti senza titolo, maggiorazione alcuna. A fronte di questa categoria protetta anche sul piano del recupero dell'alloggio sta la categoria degli occupanti che sono tenuti al rilascio dell'immobile in quanto si tratta di dipendenti, in servizio o in quiescenza, e di vedove privi dei requisiti negativi (di reddito e di proprietà abitativa) ovvero di terzi estranei all'Amministrazione (ivi compresi i figli di ex dipendenti). Gli occupanti tenuti al rilascio dell'alloggio sono, comunque, distinti in due sottocategorie in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare agli effetti della determinazione del canone dovuto all'Amministrazione. Il legislatore, dopo aver stabilito che il canone per gli alloggi occupati senza titolo è pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone, ne impone la maggiorazione del 20 per cento per gli occupanti che non superano il limite di reddito fissato annualmente e del 50 per cento per tutti gli altri. * * * Non sono neppure oggetto di dismissione gli alloggi rientranti nelle categorie individuate dall'articolo 6, primo comma, numeri 4) e 5), della legge 18 agosto 1978, n. 497. Trattasi degli alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) od imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio, nonchè agli alloggi collettivi di servizio (ASC). In definitiva, gli alloggi di servizio da alienare con il sistema della cartolarizzazione sono quelli, non ubicati nelle infrastrutture militari, occupati "sine titulo" sia dalle famiglie appartenenti alla "categoria protetta", sia dalle famiglie non appartenenti alla "categoria protetta" alle quali non sia stato notificato alla data del 13 maggio 2003 il provvedimento amministrativo di recupero forzoso, nonchè quelli sfitti considerati "non più utili" dalla Difesa. Il comma 2 dispone che, ai fini dell'alienazione degli alloggi di servizio della Difesa di cui al comma 1, il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell'articolo 3 della legge sulle cartolarizzazioni (legge 410/2001 di conversione del decreto-legge 351/2001) spetta solo a coloro che comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l'occupazione. * * * I termini essenziali della procedura di vendita delle unità immobiliari abitative in base alla vigente legge sulle cartolarizzazioni sono i seguenti. • Coloro che possono acquistare - i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale (art. 3, c. 3) - i familiari conviventi con il conduttore (art. 3, c. 6) • Requisiti per poter acquistare (art. 3, c. 6) - essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori - non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle proprie esigenze, nel comune di residenza dove è sito l'immobile condotto in locazione ed offerto in vendita; questo requisito riguarda sia il conduttore che gli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi 45 • Modi acquisto (diritto di opzione di cui all'art. 3, c. 3) - singolarmente (l'acquirente stipula un proprio atto pubblico individuale d'acquisto) - mediante mandato collettivo, cioè: a) i soggetti aventi diritto all'acquisto di appartamenti siti nello stesso stabile affidano ad una persona di fiducia, mediante atto notarile, il mandato a rappresentarli nella procedura di acquisto e procedere nel loro interesse e per loro conto fino al perfezionamento dei rogiti di acquisto degli immobili in forma collettiva b) con il mandato collettivo è possibile perfezionare in un unico atto pubblico più compravendite, con evidenti economie di tempo e di costi. • Determinazione del prezzo di vendita (art. 3, c. 9) La determinazione dell'esatto prezzo di vendita può essere affidata all'Agenzia del territorio ovvero a società aventi particolare esperienza nel settore immobiliare • Sconti (art. 3, c. 8) - il prezzo è pari al prezzo indicato nella lettera di offerta, che perverrà a tutti gli aventi diritto, diminuito del 30% - un ulteriore sconto, fino ad un massimo del 15% (da applicarsi sul prezzo di vendita già scontato del 30%) nel caso in cui il mandato collettivo sia stato conferito da almeno l'80% degli aventi diritto all'acquisto delle abitazioni di un medesimo stabile, non considerando nel computo gli appartamenti liberi. * * * Gli alloggi inoptati, cioè gli alloggi che gli occupanti non vogliono comprare, gli alloggi i cui occupanti non posseggono i requisiti per acquistarli, e gli alloggi sfitti considerati "non più utili" dalla Difesa, saranno messi all'asta pubblica. Il comma 3 dispone l'estensione del meccanismo della cartolarizzazione agli immobili non residenziali della Difesa già individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 agosto 1997, così come modificato dal D.P.C.M. del 21 gennaio 2002, e del 12 settembre 2000. Il comma 4 dispone che i beni immobili indicati nella tabella A allegata al decreto-legge "de quo" (trattasi di 51 immobili non residenziali della Difesa ubicati nella Regione F.V.G.) possono essere trasferiti gratuitamente - mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Regione Friuli/Venezia Giulia - alla predetta Regione, ovvero possono formare oggetto di procedure di valorizzazione da espletare, anche con l'intervento di "Patrimonio dello Stato Spa", con le modalità stabilite dalla legge sulla cartolarizzazione. L'articolo 4 del decreto in questione destina gli incassi derivanti dalla vendita degli immobili della Difesa "al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione economica-finanziaria per gli anni 2003-2006 e relative note di aggiornamento". 12.5 - Situazione alloggi di servizio - Entità ed utilizzo46 Al 31 dicembre 2002 l'Amministrazione ha fatto il punto, come per i precedenti anni, sul suo patrimonio abitativo, in applicazione dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537/1993, che commette al Ministro della difesa "un piano annuale di gestione con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonchè degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze della Difesa e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili anche mediante riscatto". 46 Fonte: Bozza di decreto concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2003. Prospetti riepilogativi degli alloggi di servizio e riepilogo delle notizie su detti alloggi (situazione al 31 dicembre 2002) degli Stati Maggiori di Forza Armata. 46 Ne è seguito un quadro che si riporta. ALLOGGI ASIR ASI AST ASGC TOTALE S.M.E. S.M.M. 24 1.765 8829 218 10.836 S.M.A. 11 1850 451 361 2.673 TOTALE 11 3.350 1.129 0 4.490 46 6.965 10.409 579 17.999 Come può notarsi, molto opportunamente il piano annuale del Ministro non prende in considerazione gli alloggi APP, SLI e ASC, in quanto non involvono le problematiche della "casa" (intesa come stabile spazio familiare) alle quali il legislatore ha rivolto la sua attenzione nei provvedimenti collegati alle finanziarie 1994 e 1995. La situazione “de iure” e “de facto” degli alloggi di servizio è la seguente: SITUAZIONE S.M.E. S.M.M. S.M.A. TOTALE Occupati « cum titulo » Occupati « sine titulo » Temporaneamente liberi Ritenuti « non più utili » dalla Difesa 5.120 3.124 2.256 336 1.502 622 496 53 2.959 915 593 23 9.581 4.661 3.345 412 TOTALE 10.836 2.673 4.490 17.999 12.6 Le esigenze alloggiative delle Forze armate Dal testo dell'intervento fatto dal Direttore Generale di Geniodife nell'audizione dell'11 dicembre 2002 alla IV Commissione Difesa della Camera dei deputati risulta che per l'immediato futuro le "esigenze alloggiative" delle Forze armate sono le seguenti: • per l'Esercito 20.500 alloggi; • per la Marina 16.000 alloggi; • per l'Aeronautica 6.000 alloggi. Complessivamente, quindi, 42.500 sono i nuovi alloggi occorrenti per poter soddisfare le reali esigenze alloggiative della Difesa. 12.7 Valutazioni circa la dismissione degli alloggi di servizio ritenuti non più utili alle esigenze della Difesa La relazione tecnica iniziale del decreto-legge recante "disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" prevedeva l'inserimento nei piani di cartolarizzazione degli immobili pubblici di circa 15.000 unità abitative, non ubicate nelle 47 infrastrutture militari, e di altri immobili non residenziali del Ministero della difesa, la cui alienazione era stata affidata alla CONSAP con le procedure di cui alle leggi n. 662 del 1996, n. 448 del 1998, n. 388 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni. L'accelerazione delle procedure di alienazione degli immobili residenziali della Difesa puntava alla realizzazione di entrate straordinarie per il bilancio dello Stato del 2003 di oltre novecento milioni di euro. La relazione tecnica del decreto-legge 9 maggio 2003 n. 102 prevede, invece, quanto segue. "Sulla base dei dati disponibili il patrimonio immobiliare residenziale in uso alla Difesa al 31 dicembre 2002 suscettibile di cartolarizzazione comprende circa 3.000 unità47. Associando a tali dati i valori unitari degli immobili inclusi nella recente operazione di cartolarizzazione per enti previdenziali, il valore complessivo di cessione, al netto degli sconti di legge potrebbe essere intorno ai 285 milioni di euro". Si rammenta, inoltre, che l'articolo 43, comma 16, della legge n. 388/2000 prevede che "le risorse derivanti dalle alienazioni sono utilizzate per la realizzazione dei programmi di acquisizione e ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa", mentre invece con il meccanismo della cartolarizzazione rimane preclusa, in virtù dell'articolo 4 del decreto legge n. 102/2003, la riassegnazione al bilancio della Difesa dei proventi derivanti dalle alienazioni degli alloggi. In conclusione, si ritiene che l'operazione di cartolarizzazione degli immobili residenziali della Difesa si riduce ad una entrata meramente fittizia e temporanea, per di più molto limitata rispetto alla somma che successivamente il Ministero dell'economia dovrà sborsare per la costruzione o l'acquisto dei 42.500 alloggi che la Difesa reclama per le sue esigenze. 47 Le abitazioni da vendere sono quelle occupate "sine titulo" dalle famiglie tutelate dalla legge e da quelle non tutelate alle quali non è stato comunicato lo sfratto, nonchè quelle ritenute "non utili" dalla Difesa. 48 13. – ALIENAZIONE DEI MATERIALI FUORI USO DELLA DIFESA, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. STATO DI ATTUAZIONE DELLA SPECIALE DISCIPLINA DETTATA DALL’ARTICOLO 49 DELLA LEGGE N.388/2000. 13.1. – Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa. Con decreto interministeriale (Ministro della difesa e Ministro dell’economia e delle finanze) del 30 novembre 2001 (registrato alla Corte dei conti –Ufficio controllo atti Ministeri istituzionali - il 17 gennaio 2002, registro n.1 Difesa, foglio n.96, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.39 del 15 febbraio 2002), sono stati individuati, nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le relative procedure secondo quanto previsto dall’articolo 49, commi 2 e seguenti della legge n.388/2000 (legge finanziaria per l’anno 2001). Il citato decreto comprende due soli articoli e stabilisce quanto segue. I materiali ed i mezzi che l’Amministrazione della difesa può alienare sono ricompresi nell’allegato “A” a detto decreto (Art.1.1.). Le modificazioni all’elenco di cui all’allegato “A” sono effettuate con decreto interministeriale simile a questo di cui si tratta (Art.1.2.). Il Capo di Stato maggiore della Difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, determina nell’ambito dell’elenco di cui all'allegato “A”, i mezzi ed i materiali esuberanti o, comunque, non più rispondenti alle esigenze della Difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantità da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di Stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo ad essa connesso (Art.1.3.). All’alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia. Tuttavia, per il triennio decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto in questione, l’alienazione dei mezzi e dei materiali non d’armamento può essere effettuata anche dagli organi logistici di vertice di Forza armata e dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri (Art.1.4.). Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto od in via di definizione, le direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate od il Comando generale dell’Arma dei carabinieri verificano la possibilità di alienare il materiale secondo le procedure indicate all’articolo 49, comma 4, della legge n.388 del 200048, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall’Amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti già stipulati con le imprese acquirenti (Art.1.5.). Salvo il caso di cui al comma 5, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato (Art.1.6.). In deroga alle norme vigenti sulla contabilità generale dello Stato, i mezzi ed i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell’ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell’ipotesi in cui l’amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa (Art.1.7.). 48 Art.49, comma 4, legge n.388/2000: “Le alienazioni, di cui al comma 2, possono aver luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti”. 49 L’alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte ed in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso. In tale ultimo caso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d’armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, ad organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne abbiano fatta esplicita richiesta. In caso di infruttuosità delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l’Amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unità previsionale di base (Art.1.8.). Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore dello stesso, siano già stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita, che si siano conclusi infruttuosamente (Art.1.9.). I mezzi ed i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell’attività operativa di unità militari all’estero, qualora ne risultasse non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle località in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorità locali, ad organizzazioni internazionali non governative o ad organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti (Art.1.10.). La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell’allegato “A” è consentita per un limitato numero di esemplari ed a titolo gratuito (Art.2.). 13.2. – Alienazione dei materiali fuori uso della Guardia di finanza Con decreto ministeriale del 6 agosto 2002 (registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri economico finanziari – il 4 ottobre 2002, registro n.8 Economie e finanze, foglio n.148, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.262 dell'8 novembre 2002) sono stati individuati, nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo del Corpo della Guardia di finanza, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e le relative procedure. Il citato decreto – comprendente sei articoli – riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 30 novembre 2001, di cui al precedente punto (13.1), differenziandosene soltanto per la diversa articolazione, per gli organi centrali e periferici agenti nella procedura di alienazione di cui trattasi e per la tipologia dei materiali e dei mezzi da alienare. Con decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 129894/640 del 9 aprile 2003 sono state determinate, ai sensi dell'art. 2.2. del D.M. 6 agosto 2002, per ciascuna tipologia di mezzi e materiali in esubero ovvero non più rispondenti alle esigenze del Corpo della Guardia di finanza, le quantità da alienare. 13.3. – Alienazione dei materiali fuori uso del Corpo Forestale dello Stato. Il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole e forestali, con foglio n.36308 in data 25 ottobre 2002, ha fatto presente che "il Corpo Forestale dello Stato, competente in materia, ha comunicato di essere in attesa di conoscere i corrispondenti provvedimenti emanati dalle altre Forze di polizia ad ordinamento civile al fine di uniformarsi agli stessi, in una logica di razionalizzazione amministrativa che tenga conto dell'analogia di materiali e mezzi suscettibili di dismissione, che delle relative procedure di alienazione" riservandosi, conseguentemente, di inviare la documentazione richiesta non appena possibile. 13.4 – Alienazione dei materiali fuori uso della Polizia penitenziaria. 50 La Direzione Generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, con foglio n. 0503447 del 19 novembre 2002, ha rappresentato che "l'Amministrazione non ha ancora individuato i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e relative procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990 n.185" ed ha assicurato "la predisposizione di apposito decreto interministeriale non appena saranno individuate le tipologie dei materiali in questione". 13.5.- Alienazione dei materiali fuori uso della Polizia di Stato. La Direzione Centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Ministero dell'interno, con foglio n. 600.D.3 del 26 novembre 2002 ha comunicato quanto segue: "si rappresenta che questo Ministero, per adempiere al dettato dell'art. 49 - 2° comma - legge 388/2000 ha ritenuto opportuno - anche in ossequio ad una logica di razionalizzazione amministrativa - attivare apposito Gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile per porre in essere iniziative uniformi mediante esame congiunto dell'intera problematica", riservandosi di inviare il provvedimento richiesto a conclusione dei lavori. 13.6. - Alienazione dei materiali fuori uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco La competente Direzione Centrale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, con foglio n. 300 del 23 gennaio 2003, premesso di aver acquisito la nota istruttoria n. 555/I del 3 aprile 2002 dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza perchè non era pervenuta all'ufficio, ha rappresentato di star esaminando la problematica, "in particolare per quanto concerne le procedure di alienazione da porre in atto. In proposito, al fine di uniformare l'iter di alienazione delle dotazioni dismesse almeno con altre componenti del Ministero dell'interno, sono in corso contatti con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza al fine di adottare uno schema procedurale il più possibile comune, almeno delle specificità già individuate", assicurando di inviare il provvedimento richiesto a conclusione dei lavori. Il Magistrato istruttore (Cons. Ennio Fazio) 51 ALLEGATI 52