Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegato

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Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegato
Ordinanza
sulla formazione professionale di base
Impiegata in logistica / Impiegato in logistica
con attestato federale di capacità (AFC)
del 18 ottobre 2006
95504
Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC
Logistikerin EFZ / Logistiker EFZ
Logisticienne CFC / Logisticien CFC
L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT),
di concerto con il Segretariato di Stato dell’economia (SECO),
visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione
professionale (LFPr);
visto l’articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione
professionale (OFPr);
visto l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 20003 concernente la legge sul
lavoro (OLL 1),
ordina:
Sezione 1:
Oggetto e durata
Art. 1
Denominazione e profilo professionale
1
La denominazione professionale è impiegata in logistica AFC / impiegato in
logistica AFC.
2 Gli impiegati in logistica AFC dispongono delle capacità e competenze di base per
far fronte, in modo sicuro, ai compiti nei seguenti campi professionali: distribuzione,
immagazzinamento e trasporto. Consigliano la clientela e collaborano alla creazione
dei processi nella comunicazione e nell’informatica.
Per eseguire in modo autonomo e competente i singoli lavori, gli impiegati in
logistica AFC dispongono di abilità manuale tecnica e pratica e interesse per compiti
organizzativi e pianificatori. In particolare, hanno un atteggiamento orientato verso
RS.......
1
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2
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3
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la clientela, impegno sociale, adeguata flessibilità e resistenza fisica nonché un
modo di pensare e operare sostenibile a livello ecologico.
Art. 2
1 La
Durata e inizio
formazione professionale di base dura tre anni.
2
L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della
relativa scuola professionale.
3
Ai titolari del certificato di formazione pratica di addetto alla logistica CFP nonché
alle persone in formazione detentrici di un titolo in una professione affine viene
computato il primo anno della formazione; la formazione professionale di base inizia
al secondo anno.
Sezione 2:
Obiettivi ed esigenze
Art. 3
Competenze
1
Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi
sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6.
2
Essi valgono per tutti i luoghi di formazione.
Art. 4
Competenza professionale
La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
a.
approvvigionamento;
b.
produzione;
c.
distribuzione;
d.
smaltimento;
e.
immagazzinamento;
f.
trasporto;
g.
comunicazione e informatica;
h.
sicurezza sul lavoro e sicurezza aziendale;
i.
servizio alla clientela.
Art. 5
Competenza metodologica
La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti:
2
a.
risoluzione di problemi;
b.
approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo;
c.
strategie d’informazione e di comunicazione;
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d.
strategie d’apprendimento;
e.
metodi di consulenza;
f.
tecniche creative;
g.
tecniche di lavoro;
h.
modo di pensare e operare sostenibile dal punto di vista ecologico.
Art. 6
Competenza sociale e personale
La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti
ambiti:
a.
modo di operare responsabile;
b.
apprendimento continuo;
c.
capacità di comunicazione;
d.
capacità di gestire i conflitti;
e.
capacità di lavorare in gruppo;
f.
forme comportamentali;
g.
capacità di lavorare sotto pressione;
h.
senso di responsabilità;
i.
flessibilità;
k.
indipendenza;
l.
affidabilità;
m. attenzione alle esigenze della clientela.
Sezione 3:
Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e
dell’ambiente
Art. 7
1 All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in
formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e
alla protezione della salute e dell’ambiente.
2
Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di
formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione.
3
In deroga all’articolo 47 lettera a OLL 1, le persone in formazione possono essere
coinvolte, a dipendenza del loro stato di formazione, per il servizio e la
manutenzione di motori d’avviamento e impianti di trasporto che comportano un
notevole pericolo d’infortunio. Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e
sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse devono
3
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riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la
protezione della salute.
Sezione 4:
Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua
d'insegnamento
Art. 8
Parti svolte dai luoghi di formazione
1
La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla
settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.
2
L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Esso include 120
lezioni per l’insegnamento dello sport.
3
I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 16 e massima di 20
giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non
si svolgono corsi interaziendali.
Art. 9
Lingua d'insegnamento
1
La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova
la scuola professionale.
2
È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra
lingua nazionale o in inglese.
3
I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.
Sezione 5:
Piano di formazione e cultura generale
Art. 10
Piano di formazione
1
Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano
di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e
approvato dall'UFFT.
2
3
Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue:
a.
spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base;
b.
definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative
sul posto di lavoro;
c.
precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti;
d.
rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di
qualificazione, di cui precisa le modalità.
Il piano di formazione stabilisce inoltre:
a.
4
la struttura curricolare della formazione professionale di base;
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b.
l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata
della formazione di base;
c.
i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui
all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19;
d.
le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla
protezione della salute e dell'ambiente.
4
Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la
realizzazione della formazione professionale di base per impiegati in logistica AFC
con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione.
Art. 11
Cultura generale
Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile
20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione
professionale di base.
Sezione 6:
Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di
tirocinio
Art. 12
Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori
I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b
OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:
a.
attestato federale di capacità di impiegato in logistica e almeno tre anni di
pratica professionale nel campo d’insegnamento;
b.
attestato federale di capacità di impiegato in logistica qualificato e almeno
tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
c.
attestato federale di capacità di magazziniere qualificato e almeno tre anni di
pratica professionale nel campo d’insegnamento;
d.
attestato federale di capacità di impiegato postale qualificato e almeno
quattro anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento;
e.
specialista con almeno cinque anni di pratica professionale nel campo
d’insegnamento;
f.
diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito
pertinente.
Art. 13
1
Numero massimo di persone in formazione
In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se:
a.
è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure
b.
sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.
4
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2
Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base,
un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.
3
Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più
occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in
formazione in più.
4
È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della
persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente.
5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero
massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni
svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media.
Sezione 7:
Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni
Art. 14
Documentazione dell'apprendimento in azienda
1
La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui
annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze
fatte in azienda.
2 Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al semestre.
La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre.
3
Il formatore rileva in un rapporto scritto alla fine di ogni semestre il livello
raggiunto dalla persona in formazione.
Art. 15
Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella
formazione di base organizzata dalla scuola
Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata
dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie
insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre.
Sezione 8:
Procedura di qualificazione
Art. 16
Ammissione
1
E' ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione
professionale di base:
a.
b.
in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure
c.
al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i
requisiti per l'esame finale.
2 Per
6
secondo le disposizioni della presente ordinanza;
essere ammesso alla procedura di qualificazione il candidato deve inoltre
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a.
dimostrare di aver assolto la formazione per condurre mezzi di
movimentazione a pavimento;
b.
aver conseguito, nel campo professionale della distribuzione, la licenza di
condurre un veicolo a motore di uso corrente nella distribuzione.
3
L’azienda di tirocinio offre alla persona in formazione la possibilità di soddisfare
le condizioni di ammissione corrispondenti al settore scelto. L’azienda di tirocinio
partecipa ai costi in misura adeguata.
4
Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di
qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti tre anni nel
campo della logistica.
Art. 17
Oggetto, durata e svolgimento
1
Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le
competenze di cui agli articoli da 4 a 6.
2 Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel
modo seguente:
a.
lavoro pratico, della durata da sei a sette ore. È suddiviso in un lavoro che si
estende oltre il campo professionale, della durata di tre ore, e in un lavoro
concernente il campo professionale, della durata da tre a quattro ore. La
persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le
attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle
necessità e alla situazione. La documentazione dell’apprendimento e dei
corsi interaziendali può essere consultata come ausilio;
b.
conoscenze professionali e specifiche, della durata complessiva di quattro
ore. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se l’esame si svolge in
forma orale, la durata massima è di un’ora;
c.
cultura generale. Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura
generale» fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile 20065 sulle
prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione
professionale di base.
Art. 18
1
Superamento
L'esame finale è superato se:
a.
per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una
nota superiore; e
b.
la nota complessiva raggiunge o supera il 4.
2
La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note
ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale nonché della nota
scolastica ponderata relativa all’insegnamento professionale e della nota ponderata
relativa alla formazione professionale pratica in azienda.
5
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3
La nota relativa al controllo delle competenze aziendali è data dalla media delle
note dei rapporti di formazione dei primi cinque semestri. La nota scolastica relativa
all’insegnamento professionale è data dalla media di tutte le note semestrali delle
materie «conoscenze professionali» e «conoscenze specifiche».
4
Per il calcolo della nota complessiva valgono le note con la seguente ponderazione:
a.
lavoro pratico: conta doppio;
b.
conoscenze professionali: conta una volta sola;
c.
media fra nota scolastica relativa all’insegnamento professionale e nota
relativa al controllo delle competenze aziendali: conta una volta sola;
d.
cultura generale: conta una volta sola.
Art. 19
Ripetizioni
1
La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33
OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto
interamente.
2
Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la
scuola professionale, resta valida la nota scolastica relativa all’insegnamento
professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di
insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica.
Art. 20
Caso particolare
Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato
dalla presente ordinanza, invece della nota del campo di qualificazione «media fra
nota scolastica relativa all’insegnamento professionale e nota relativa al controllo
delle competenze aziendali» si terrà in considerazione quella del campo di
qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata.
Sezione 9:
Attestazioni e titolo
Art. 21
Attestato federale di capacità
1
Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di
capacità (AFC).
2
L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della
designazione legalmente protetta di «impiegata in logistica AFC / impiegato in
logistica AFC».
3
Nel certificato delle note figurano:
a.
8
la nota complessiva;
Ordinanza
b.
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le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale nonché la media
fra nota scolastica relativa all’insegnamento professionale e nota relativa al
controllo delle competenze aziendali.
Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la
qualità per impiegati in logistica AFC
Art. 22
1
La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per gli
impiegati in logistica AFC ha la seguente composizione:
a.
2
da cinque a nove rappresentanti dell’Associazione svizzera per la
formazione professionale in logistica (ASFL);
b.
un rappresentante dei docenti di materie professionali;
c.
almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei
Cantoni.
Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate.
3
La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno
19966 sulle commissioni. Essa si autocostituisce.
4
La Commissione ha i seguenti compiti:
a.
adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione
di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal
fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione
professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai
rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni;
b.
richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi
osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze
di cui agli articoli da 4 a 6.
Sezione 11:
Disposizioni finali
Art. 23
Abrogazione del diritto previgente
1
6
7
Sono abrogati:
a.
il regolamento del 12 gennaio 20017 concernente il tirocinio e l’esame finale
di tirocinio per impiegati in logistica;
b.
il programma del 12 gennaio 20018 per l’insegnamento professionale degli
impiegati in logistica.
RS 172.31
FF 2001 VII 629
9
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2
L’approvazione del regolamento del 23 aprile 2001 concernente i corsi
d’introduzione per impiegati in logistica è revocata.
Art. 24
Disposizioni transitorie
1
Le persone che hanno iniziato la formazione per impiegati in logistica prima del 1o
gennaio 2007 la portano a termine in base al diritto previgente.
2
Fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l’esame finale di tirocinio per impiegato in
logistica viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente.
Art. 25
1 La
Entrata in vigore
presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2
Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo
(articoli da 16 a 21) entrano in vigore il 1o gennaio 2010.
Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia
18 ottobre 2006
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FF 2001 VII 629
La direttrice: Ursula Renold
Ordinanza
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