Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegato
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Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegato
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata in logistica / Impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC) del 18 ottobre 2006 95504 Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC Logistikerin EFZ / Logistiker EFZ Logisticienne CFC / Logisticien CFC L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), di concerto con il Segretariato di Stato dell’economia (SECO), visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 20032 sulla formazione professionale (OFPr); visto l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio 20003 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), ordina: Sezione 1: Oggetto e durata Art. 1 Denominazione e profilo professionale 1 La denominazione professionale è impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC. 2 Gli impiegati in logistica AFC dispongono delle capacità e competenze di base per far fronte, in modo sicuro, ai compiti nei seguenti campi professionali: distribuzione, immagazzinamento e trasporto. Consigliano la clientela e collaborano alla creazione dei processi nella comunicazione e nell’informatica. Per eseguire in modo autonomo e competente i singoli lavori, gli impiegati in logistica AFC dispongono di abilità manuale tecnica e pratica e interesse per compiti organizzativi e pianificatori. In particolare, hanno un atteggiamento orientato verso RS....... 1 RS 412.10 2 RS 412.101 3 RS 822.111 2005–...... 1 Ordinanza RU 2005 la clientela, impegno sociale, adeguata flessibilità e resistenza fisica nonché un modo di pensare e operare sostenibile a livello ecologico. Art. 2 1 La Durata e inizio formazione professionale di base dura tre anni. 2 L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale. 3 Ai titolari del certificato di formazione pratica di addetto alla logistica CFP nonché alle persone in formazione detentrici di un titolo in una professione affine viene computato il primo anno della formazione; la formazione professionale di base inizia al secondo anno. Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Art. 3 Competenze 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6. 2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione. Art. 4 Competenza professionale La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. approvvigionamento; b. produzione; c. distribuzione; d. smaltimento; e. immagazzinamento; f. trasporto; g. comunicazione e informatica; h. sicurezza sul lavoro e sicurezza aziendale; i. servizio alla clientela. Art. 5 Competenza metodologica La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: 2 a. risoluzione di problemi; b. approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo; c. strategie d’informazione e di comunicazione; Ordinanza RU 2005 d. strategie d’apprendimento; e. metodi di consulenza; f. tecniche creative; g. tecniche di lavoro; h. modo di pensare e operare sostenibile dal punto di vista ecologico. Art. 6 Competenza sociale e personale La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. modo di operare responsabile; b. apprendimento continuo; c. capacità di comunicazione; d. capacità di gestire i conflitti; e. capacità di lavorare in gruppo; f. forme comportamentali; g. capacità di lavorare sotto pressione; h. senso di responsabilità; i. flessibilità; k. indipendenza; l. affidabilità; m. attenzione alle esigenze della clientela. Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell’ambiente Art. 7 1 All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione. 3 In deroga all’articolo 47 lettera a OLL 1, le persone in formazione possono essere coinvolte, a dipendenza del loro stato di formazione, per il servizio e la manutenzione di motori d’avviamento e impianti di trasporto che comportano un notevole pericolo d’infortunio. Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse devono 3 Ordinanza RU 2005 riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione 1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. 2 L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Esso include 120 lezioni per l’insegnamento dello sport. 3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 16 e massima di 20 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali. Art. 9 Lingua d'insegnamento 1 La lingua d’insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. 2 È raccomandato l’insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese. 3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento. Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale Art. 10 Piano di formazione 1 Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'UFFT. 2 3 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue: a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base; b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro; c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità. Il piano di formazione stabilisce inoltre: a. 4 la struttura curricolare della formazione professionale di base; Ordinanza RU 2005 b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base; c. i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19; d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente. 4 Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per impiegati in logistica AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione. Art. 11 Cultura generale Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile 20064 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di tirocinio Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori I requisiti professionali minimi ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di impiegato in logistica e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento; b. attestato federale di capacità di impiegato in logistica qualificato e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento; c. attestato federale di capacità di magazziniere qualificato e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento; d. attestato federale di capacità di impiegato postale qualificato e almeno quattro anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento; e. specialista con almeno cinque anni di pratica professionale nel campo d’insegnamento; f. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente. Art. 13 1 Numero massimo di persone in formazione In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se: a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento. 4 RS 412.101.241 5 Ordinanza RU 2005 2 Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio. 3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 4 È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente. 5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media. Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento e delle prestazioni Art. 14 Documentazione dell'apprendimento in azienda 1 La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda. 2 Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre. 3 Il formatore rileva in un rapporto scritto alla fine di ogni semestre il livello raggiunto dalla persona in formazione. Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre. Sezione 8: Procedura di qualificazione Art. 16 Ammissione 1 E' ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base: a. b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale. 2 Per 6 secondo le disposizioni della presente ordinanza; essere ammesso alla procedura di qualificazione il candidato deve inoltre Ordinanza RU 2005 a. dimostrare di aver assolto la formazione per condurre mezzi di movimentazione a pavimento; b. aver conseguito, nel campo professionale della distribuzione, la licenza di condurre un veicolo a motore di uso corrente nella distribuzione. 3 L’azienda di tirocinio offre alla persona in formazione la possibilità di soddisfare le condizioni di ammissione corrispondenti al settore scelto. L’azienda di tirocinio partecipa ai costi in misura adeguata. 4 Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti tre anni nel campo della logistica. Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento 1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6. 2 Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: a. lavoro pratico, della durata da sei a sette ore. È suddiviso in un lavoro che si estende oltre il campo professionale, della durata di tre ore, e in un lavoro concernente il campo professionale, della durata da tre a quattro ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. La documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali può essere consultata come ausilio; b. conoscenze professionali e specifiche, della durata complessiva di quattro ore. L’esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se l’esame si svolge in forma orale, la durata massima è di un’ora; c. cultura generale. Per l’esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l’ordinanza dell’UFFT del 27 aprile 20065 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Art. 18 1 Superamento L'esame finale è superato se: a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4. 2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale nonché della nota scolastica ponderata relativa all’insegnamento professionale e della nota ponderata relativa alla formazione professionale pratica in azienda. 5 RS 412.101.241 7 Ordinanza RU 2005 3 La nota relativa al controllo delle competenze aziendali è data dalla media delle note dei rapporti di formazione dei primi cinque semestri. La nota scolastica relativa all’insegnamento professionale è data dalla media di tutte le note semestrali delle materie «conoscenze professionali» e «conoscenze specifiche». 4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: conta doppio; b. conoscenze professionali: conta una volta sola; c. media fra nota scolastica relativa all’insegnamento professionale e nota relativa al controllo delle competenze aziendali: conta una volta sola; d. cultura generale: conta una volta sola. Art. 19 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente. 2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota scolastica relativa all’insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica. Art. 20 Caso particolare Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota del campo di qualificazione «media fra nota scolastica relativa all’insegnamento professionale e nota relativa al controllo delle competenze aziendali» si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata. Sezione 9: Attestazioni e titolo Art. 21 Attestato federale di capacità 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC). 2 L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC». 3 Nel certificato delle note figurano: a. 8 la nota complessiva; Ordinanza b. RU 2005 le note di ogni campo di qualificazione dell’esame finale nonché la media fra nota scolastica relativa all’insegnamento professionale e nota relativa al controllo delle competenze aziendali. Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per impiegati in logistica AFC Art. 22 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per gli impiegati in logistica AFC ha la seguente composizione: a. 2 da cinque a nove rappresentanti dell’Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL); b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni. Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. 3 La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno 19966 sulle commissioni. Essa si autocostituisce. 4 La Commissione ha i seguenti compiti: a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni; b. richiede all'UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6. Sezione 11: Disposizioni finali Art. 23 Abrogazione del diritto previgente 1 6 7 Sono abrogati: a. il regolamento del 12 gennaio 20017 concernente il tirocinio e l’esame finale di tirocinio per impiegati in logistica; b. il programma del 12 gennaio 20018 per l’insegnamento professionale degli impiegati in logistica. RS 172.31 FF 2001 VII 629 9 Ordinanza RU 2005 2 L’approvazione del regolamento del 23 aprile 2001 concernente i corsi d’introduzione per impiegati in logistica è revocata. Art. 24 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la formazione per impiegati in logistica prima del 1o gennaio 2007 la portano a termine in base al diritto previgente. 2 Fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l’esame finale di tirocinio per impiegato in logistica viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente. Art. 25 1 La Entrata in vigore presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007. 2 Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (articoli da 16 a 21) entrano in vigore il 1o gennaio 2010. Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 18 ottobre 2006 8 10 FF 2001 VII 629 La direttrice: Ursula Renold Ordinanza RU 2005 11