comune di saltara regolamento disciplinante il mercato riservato alla
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comune di saltara regolamento disciplinante il mercato riservato alla
CO MUNE DI SALTARA PROVINCIA DI PESARO E URBINO REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL MERCATO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI Approvato con delibera C.C. n. 43/2010 INDICE Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Ubicazione del mercato Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita Art. 4 - merceologie ammesse Art. 5 – modalità di partecipazione Art. 6 - Durata dell’assegnazione di posteggio Art. 7 - funzionamento dl mercato Art. 8 - modalità di vendita Art. 9 - Obblighi dei partecipanti Art. 10 - Sanzioni ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ L’Amministrazione comunale intende istituire un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. Con l’istituzione del mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, l’Amministrazione comunale si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: • • • • favorire il contenimento dei prezzi dei prodotti agricoli mediante l’eliminazione dell’intermediazione commerciale e la riduzione delle distanze fra il luogo di produzione ed il luogo di commercializzazione; garantire al consumatore un prodotto di provenienza certa; favorire una politica volta al consumo di produzioni stagionali al fine di incentivare la riduzione degli effetti negativi causati all’ambiente dal trasporto delle merci; promuovere la commercializzazione delle produzioni tipiche del territorio; • creare prospettive di maggior reddito per i produttori agricoli locali. Le finalità del presente regolamento è di dettagliare le modalità di partecipazione degli imprenditori agricoli al mercato contadino , avuto riguardo degli obiettivi imprescindibili indicati al punto precedente. ART.2 UBICAZIONE DEL MERCATO Il mercato dei produttori agricoli si svolgerà presso la piazza Garibaldi di Saltara. Il mercato si terrà la prima e la terza domenica di ogni mese per quanto riguarda il periodo gennaio – maggio e dicembre. Si terrà tutte le domeniche nel periodo giugno – novembre. Sono esclusi i giorni 1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre, 26 dicembre. Il mercato si terrà con i seguenti orari: - inizio allestimento ore 7:30; inizio vendita ore 8:00; cessazione attività di vendita ore 12:30; sgombero entro le ore 13:30 Numero massimo di posteggi: 15. L’amministrazione comunale si riserva il diritto di aumentare il numero massimo dei posteggi, qualora si manifesti la necessità. ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA Possono esercitare la vendita diretta nel mercato di cui all’art. 2, gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c., iscritti nel registro delle imprese della Camera di Commercio, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all’art. 1, comma 1094 della legge 27.12.2006, n. 296 che rispettino le seguenti condizioni: • • • ubicazione dell’azienda nell’ambito del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino; vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall’azienda dei soci imprenditori agricoli, ottenuti anche a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale di cui al punto precedente, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all’art. 2135 c.c. possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6 del decreto legislativo n. 228/2001. L’attività di vendita all’interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell’impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all’art. 1, comma 1094 della legge n. 296/06, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa. ART. 4 MERCEOLOGIE AMMESSE Le merceologie ammesse e individuate per ogni singolo posteggio, sono le seguenti: frutta, verdura, prodotti caseari, prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve, vino, olive e olio, carne e/o insaccati, miele e altri prodotti derivati dall’apicoltura, produzione biologica, fiori e piante, pane e prodotti da forno (attività artigianale) prodotti D.O.P. e D.O.C.. E’ vietata la vendita di animali vivi. Nell’ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti sopra elencati, sono ammesse: • • • attività didattiche e dimostrative legate a prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento organizzate dagli imprenditori agricoli. Le attività didattiche devono essere concordate con l’Amministrazione comunale. attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. degustazione dei prodotti per la promozione dell’attività produttiva. ART. 5 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà presentare istanza al Comune di Saltara, su apposita modulistica predisposta dalla Polizia Municipale, corredata della seguente documentazione: - copia dell’attestazione status IAP (Imprenditore cooperativa e visura camerale a conferma; Agricolo Professionale) - copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 18.06.2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute; - Copia documento d’identità in corso di validità; L’assegnazione del relativo posteggio avverrà nel rispetto dei punteggi qui di seguito enunciati: • • • • • • • Sede dell’azienda nel Comune di Saltara (punti 10) Sede dell’azienda nei Comuni confinanti ( punti 8) Sede dell’azienda fino a 20 Km dal Comune di Saltara (punti 5) Sede dell’azienda oltre 20 Km e fino a 50 Km dal Comune di Saltara (punti 3) Sede dell’azienda oltre 50 Km dal Comune di Saltara (punti 2) Produzione biologica ( punti 10) Anzianità di iscrizione dell’azienda nel registro delle imprese (punti 0,50 per anno, max. 5 punti) In caso di parità di punteggio tra le domande concorrenti si effettueranno le ulteriori valutazioni: • • data di presentazione della domanda, intendendosi per tale, la data che è stata apposta sulla domanda, a mezzo dell’apposito timbro dell’Ufficio protocollo del Comune; a sorteggio. La Giunta Comunale, con proprio atto, stabilirà il termine per la presentazione delle domande, da produrre a seguito di pubblicazione di apposito bando. La presentazione della domanda di partecipazione implica l’accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento. I posteggi saranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità. Ogni operatore dovrà occupare esclusivamente l’area assegnata. Il Comune rilascia agli aventi diritto l’autorizzazione per la vendita nel mercato agricolo di Saltara, con assegnazione temporanea di un posteggio. L’autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l’attività di vendita nel mercato agricolo di Saltara, nel giorno ed orario di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell’attività o revoca, perde ogni efficacia Le domande di partecipazione al mercato agricolo che non potranno essere soddisfatte al momento, saranno inserite in un elenco. Ulteriori domande di partecipazione, presentate successivamente alla data stabilita con atto dalla Giunta Comunale, in regola con le norme del presente regolamento, verranno inserite, a seguire, secondo l’ordine cronologico di ricezione al protocollo. Gli imprenditori agricoli inseriti nell’elenco, secondo l’ordine sopra riportato potranno presentarsi entro le ore 8,00 stabilito per l’inizio del mercato per occupare eventuali posteggi non occupati dagli assegnatari. L’autorizzazione è revocata qualora l’operatore non partecipi al mercato contadino di Saltara per due mesi consecutivi. ART. 6 DURATA DELL’ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO L’assegnazione dei posteggi ha validità illimitata fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell’attività oppure fino a revoca dell’autorizzazione. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni: - in caso di lutto o gravi impedimenti familiari; - per malattia; - per cessazione dell’attività agricola; - per cessazione o insufficienza della produzione per cui l’azienda ha presentato domanda di partecipazione. L’operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune riconsegnando l’autorizzazione. ART. 7 FUNZIONAMENTO DEL MERCATO Il mercato è gestito dal Comune di Saltara che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato. Al servizio di vigilanza provvede la Polizia Municipale; al servizio di vigilanza igienico.sanitaria provvede, nell’ambito delle proprie competenze, l’azienda sanitaria locale. ART. 8 MODALITA’ DI VENDITA Nell’area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi di vendita e distributori automatici per la vendita di latte crudo. Sotto l’aspetto igienico sanitario le attività di vendita dei prodotti indicati nell’art. 4 del presente regolamento devono essere svolte in conformità a quanto previsto dal regolamento CE 852/04 e con l’osservanza di ogni altra norma che disciplina la materia. I prodotti esposti in vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Inoltre, nel mercato i prezzi devono essere indicati per unità di misura nel rispetto della normativa a tutela dei consumatori. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge n. 441/81 e succ. mod. L’imprenditore, inoltre, deve indicare con appositi cartelli ben leggibili, al pubblico, gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole, sempre provenienti dal territorio della Provincia di Pesaro e Urbino e, per tali prodotti, deve indicare denominazione e sede dell’impresa produttrice. ART. 9 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI Gli espositori non sono tenuti al pagamento dell’occupazione del suolo pubblico. Al termine dell’orario di vendita, in considerazione del fatto che il mercato agricolo si svolge in giorno festivo, ogni operatore deve provvedere a lasciare l’area pulita e libera di ingombri. ART. 10 SANZIONI Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 20 novembre 2007 e del presente regolamento di mercato, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell’autorizzazione. Le violazioni al presente regolamento saranno punite con la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25 a € 500, oltre alle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge.