Lo straniero nato in Italia

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Lo straniero nato in Italia
Relatore Valeria Pini
Esperto Anusca
• Lo straniero nato in Italia: applicabilità
dell’art. 4 legge 5 febbraio 1992 n.91 in
relazione agli orientamenti interpretativi
del Ministero dell’Interno
Premessa
• La consistente immigrazione nel nostro
territorio da parte di cittadini stranieri, a
partire dagli inizi degli anni 1990, ha
comportato per conseguenza un notevole
aumento di nascita di bimbi stranieri.
• Tali figli di immigrati, dopo anni di vita in
Italia, chiedono di poter acquisire la nostra
cittadinanza al fine di poter essere equiparati
agli italiani.
Normative di riferimento
• Art. 4 comma 2° legge n.91/1992 sulla
cittadinanza
• Art.3 comma 4° e art.14 primo e secondo
comma
• D.p.r. 12 ottobre 1993 n.572
• Parere del Consiglio di Stato del
• Circolare Ministero dell’Interno del 7.11.2007
n.22
Il cittadino straniero…..
• Può eleggere la cittadinanza italiana avvalendosi del
disposto dell’art. 4 comma 2° della legge n. 91/199 2
che dispone :
• “lo straniero nato in Italia, che vi abbia
risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data “
I requisiti previsti sono:
a)
b)
c)
Il possesso della cittadinanza straniera (sia
extracomunitario che appartenente all’Unione
Europea)
N.B. il figlio di due cittadini apolidi
ufficialmente dichiarati, se nasce in Italia è italiano
ai sensi dell’art. 1 lettera B della Legge n. 91/1992
dalla nascita
La nascita in Italia
Il mantenimento della residenza legale ininterrotta
dalla nascita al compimento del 18° anno
Residenza legale
• Si considera legalmente residente nel territorio
italiano il soggetto che vi risiede in modo regolare
avendo ottemperato alle normative in materia
d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e in
materia di iscrizione anagrafica
• (art. 1 punto 2 lettera A – D.P.R. n.572/1993)
• In parole semplici, l’interessato deve essere stato
iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe dalla
popolazione residente dalla nascita fino al
raggiungimento della maggiore età; nel contempo
deve essere stato in possesso di soggiorno
Adempimenti dell’Ufficiale dello Stato
Civile
• L’Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la
dichiarazione
di
elezione
della
cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4
comma 2° e inscritta nel registro di
cittadinanza utilizzando la formula n°
79, deve verificare che sussistano tutte
le condizioni previste.
Documentazione da acquisire
• Atto di nascita
• Documentazione relativa alla residenza
ininterrotta dalla nascita al compimento del
18°anno
• Documenti attestanti la regolarità del
soggiorno
per
il
medesimo
periodo
(permesso di soggiorno, carta di soggiorno,
attestazione di iscrizione anagrafica
Mancanza della continuità del permesso di
soggiorno
•
•
a)
b)
c)
Se l’interessato, nato in Italia, non può dimostrare la
continuità del permesso di soggiorno, avendo i genitori
omesso di farne regolare richiesta, tale condizione non può
ritenersi pregiudizievole all’acquisto della cittadinanza.
Devono sussistere tuttavia le seguenti condizioni:
La nascita sia stata tempestivamente denunciata ai fini anche
dell’iscrizione anagrafica;
Almeno un genitore sia stato, al momento dell’evento nascita,
legalmente residente;
I genitori devono aver mantenuto la regolarità del soggiorno
almeno fino a quando il figlio abbia ottenuto un titolo di
soggiorno autonomo
Ulteriore documentazione
•
a)
b)
c)
d)
Il
richiedente
dovrà
presentare
documentazione idonea per dimostrare
l’effettiva presenza dello stesso sul territorio
italiano, quale:
Attestati di vaccinazione
Certificazioni mediche
Certificati di iscrizione e frequenza alla
scuola materna/obbligo
Attestazioni di ricoveri ospedalieri
Iscrizione anagrafica tardiva
• Se il richiedente non è stato iscritto anagraficamente
dalla nascita può sopperire al periodo di mancata
iscrizione a condizione che:
• La dimora abituale sia comunque riconducibile al
momento della nascita
• La nascita sia stata regolarmente denunciata presso
l’Ufficiale dello Stato Civile di un Comune italiano
• Almeno uno dei genitori sia stato legalmente
residente in Italia
Documentazione
• Il richiedente dovrà presentare documentazione
idonea per dimostrare l’effettiva presenza dello
stesso sul territorio italiano, quale:
a) Attestati di vaccinazione
b) Certificazioni mediche
c) Certificati di iscrizione e frequenza alla scuola
materna/obbligo
d) Attestazioni di ricoveri ospedalieri
Brevi interruzioni nella titolarità del
permesso di soggiorno
• L’ufficiale di Stato Civile, se
dall’esame della documentazione
verifica brevi interruzioni nella
titolarità del permesso di soggiorno,
dovrà richiedere documentazione
integrativa
(certificazioni
scolastiche, mediche o altro)