Lo straniero nato in Italia
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Lo straniero nato in Italia
Relatore Valeria Pini Esperto Anusca • Lo straniero nato in Italia: applicabilità dell’art. 4 legge 5 febbraio 1992 n.91 in relazione agli orientamenti interpretativi del Ministero dell’Interno Premessa • La consistente immigrazione nel nostro territorio da parte di cittadini stranieri, a partire dagli inizi degli anni 1990, ha comportato per conseguenza un notevole aumento di nascita di bimbi stranieri. • Tali figli di immigrati, dopo anni di vita in Italia, chiedono di poter acquisire la nostra cittadinanza al fine di poter essere equiparati agli italiani. Normative di riferimento • Art. 4 comma 2° legge n.91/1992 sulla cittadinanza • Art.3 comma 4° e art.14 primo e secondo comma • D.p.r. 12 ottobre 1993 n.572 • Parere del Consiglio di Stato del • Circolare Ministero dell’Interno del 7.11.2007 n.22 Il cittadino straniero….. • Può eleggere la cittadinanza italiana avvalendosi del disposto dell’art. 4 comma 2° della legge n. 91/199 2 che dispone : • “lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data “ I requisiti previsti sono: a) b) c) Il possesso della cittadinanza straniera (sia extracomunitario che appartenente all’Unione Europea) N.B. il figlio di due cittadini apolidi ufficialmente dichiarati, se nasce in Italia è italiano ai sensi dell’art. 1 lettera B della Legge n. 91/1992 dalla nascita La nascita in Italia Il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno Residenza legale • Si considera legalmente residente nel territorio italiano il soggetto che vi risiede in modo regolare avendo ottemperato alle normative in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e in materia di iscrizione anagrafica • (art. 1 punto 2 lettera A – D.P.R. n.572/1993) • In parole semplici, l’interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe dalla popolazione residente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età; nel contempo deve essere stato in possesso di soggiorno Adempimenti dell’Ufficiale dello Stato Civile • L’Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 4 comma 2° e inscritta nel registro di cittadinanza utilizzando la formula n° 79, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste. Documentazione da acquisire • Atto di nascita • Documentazione relativa alla residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18°anno • Documenti attestanti la regolarità del soggiorno per il medesimo periodo (permesso di soggiorno, carta di soggiorno, attestazione di iscrizione anagrafica Mancanza della continuità del permesso di soggiorno • • a) b) c) Se l’interessato, nato in Italia, non può dimostrare la continuità del permesso di soggiorno, avendo i genitori omesso di farne regolare richiesta, tale condizione non può ritenersi pregiudizievole all’acquisto della cittadinanza. Devono sussistere tuttavia le seguenti condizioni: La nascita sia stata tempestivamente denunciata ai fini anche dell’iscrizione anagrafica; Almeno un genitore sia stato, al momento dell’evento nascita, legalmente residente; I genitori devono aver mantenuto la regolarità del soggiorno almeno fino a quando il figlio abbia ottenuto un titolo di soggiorno autonomo Ulteriore documentazione • a) b) c) d) Il richiedente dovrà presentare documentazione idonea per dimostrare l’effettiva presenza dello stesso sul territorio italiano, quale: Attestati di vaccinazione Certificazioni mediche Certificati di iscrizione e frequenza alla scuola materna/obbligo Attestazioni di ricoveri ospedalieri Iscrizione anagrafica tardiva • Se il richiedente non è stato iscritto anagraficamente dalla nascita può sopperire al periodo di mancata iscrizione a condizione che: • La dimora abituale sia comunque riconducibile al momento della nascita • La nascita sia stata regolarmente denunciata presso l’Ufficiale dello Stato Civile di un Comune italiano • Almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia Documentazione • Il richiedente dovrà presentare documentazione idonea per dimostrare l’effettiva presenza dello stesso sul territorio italiano, quale: a) Attestati di vaccinazione b) Certificazioni mediche c) Certificati di iscrizione e frequenza alla scuola materna/obbligo d) Attestazioni di ricoveri ospedalieri Brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno • L’ufficiale di Stato Civile, se dall’esame della documentazione verifica brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, dovrà richiedere documentazione integrativa (certificazioni scolastiche, mediche o altro)