DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITA` PUBBLICA

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DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITA` PUBBLICA
DIPARTIMENTO ALIMENTI NUTRIZIONE E SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
UFFICIO VIII
OGGETTO: Piano di emergenza per la Febbre catarrale degli
ovini
Tale Piano si prefigge di individuare le risorse, i compiti dei diversi livelli coinvolti e le modalità di intervento in caso di epidemia di Febbre catarrale degli
ovini (bluetongue o BT)in accordo con quanto prescritto
dall’art. 15 del D.Lgs. 9 luglio 2003, n.225 e con i piani di sorveglianza della Febbre Catarrale degli ovini approvati per il 2003 e 2004 dalla Commissione Europea.
Nel manuale operativo, che costituisce parte integrante
del presente Piano, vengono specificati i tempi e le modalità di intervento diretto sul sospetto di focolaio o
focolaio da parte dei
veterinari delle Aziende U.S.L.
(AUSL) e degli altri operatori interessati.
1. Poteri legali
I poteri legali per fronteggiare un’emergenza di febbre
catarrale degli ovini sono riportati nella normativa di
seguito elencata:
1.1. Notifica della malattia
Ogni caso, anche sospetto di BT è soggetto ad obbligo di denuncia al Sindaco e da questi al Presidente
della Giunta Regionale e alla AUSL competente per
territorio. La denuncia è obbligatoria anche per
qualunque nuovo caso di malattia o morte improvvisa
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che si verifica entro 8 giorni da un caso precedente
non riferibile a malattia già accertata (vedi
1.8.1).
Il Servizio Veterinario della AUSL dà immediata segnalazione telefonica al Ministero della Salute –
Direzione Generale Sanità Pubblica Veterinaria Alimenti e Nutrizione (DGSPVAN) Ufficio VIII di qualunque caso anche sospetto di BT. In ogni caso, alla
segnalazione telefonica deve fare subito seguito la
comunicazione via fax o telex (vedi 1.8.2, 1.8.3,
1.8.4 e 1.8.5).
Il Ministero della Salute, entro 24 ore dalla denuncia, notifica il focolaio alla Commissione Europea
(vedi 1.8.5).
1.2. Abbattimento degli animali infetti o sospetti infetti o sospetti di contaminazione
Il Ministro della Salute, in funzione della consistenza degli allevamenti, del sistema di allevamento
e della situazione epidemiologica, può stabilire
l’obbligo di abbattere e distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o contaminazione.
La strategia di lotta per la BT in Italia prevede
che l’abbattimento di tutti gli animali malati o infetti o di parte di essi avvenga solo quando sussistano particolari condizioni epidemiologiche o motivi di benessere animale e comunque su parere favorevole della DGSPVAN e del CESME.
In ogni caso, spetta al Sindaco emanare il decreto
di abbattimento e di distruzione previa acquisizione
della autorizzazione ministeriale (vedi 1.8.6 e
1.8.7).
L’abbattimento degli animali, qualora non realizzato
in loco, può essere effettuato presso i pubblici macelli o, in caso di epidemie di notevole entità, su
provvedimento del Prefetto, presso macelli privati
posti sotto sequestro. A tali strutture è comunque
riconosciuto un rimborso.
La macellazione avviene nel rispetto del D.Lgs. 1
settembre 1998, n. 333 di recepimento della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l’abbattimento. Gli animali malati devono essere macellati o abbattuti sul
posto; il veterinario ufficiale può, tuttavia, autorizzare il loro trasporto per la macellazione o
l'abbattimento purché ciò non comporti ulteriori
sofferenze (vedi 1.8.8).
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1.3. Distruzione delle carcasse, accesso ai siti di distruzione, procedure di disinfezione dei ricoveri e degli altri luoghi infetti
Il Veterinario Ufficiale, in attesa delle disposizioni del Sindaco, dispone tutte o parte delle seguenti misure, mediante apposita modulistica da notificarsi per iscritto ai detentori degli animali:
- registrazione di tutti gli animali delle specie
sensibili presenti per categoria, e per ciascuna
di esse il numero di animali presenti, malati o
suscettibili di essere infetti o contaminati, nonché il numero degli animali morti e nati morti. La
registrazione deve essere aggiornata quotidianamente;
- divieto di spostamento di tutti gli animali sensibili;
- divieto di entrata e di uscita di animali delle
specie sensibili;
- obbligo di pulizia, disinfestazione di tutti i
veicoli in movimento dall’azienda;
- obbligo di pulizia e disinfestazioni accurate dei
ricoveri e degli altri luoghi infetti;
- trattamento delle spoglie degli animali, del letame e dei materiali mediante i metodi e secondo le
modalità indicate nel Reg. (CE) n. 1774/2002 del 3
ottobre 2002 (vedi 1.8.1 e 1.8.9).
1.4. Pagamento delle indennità di abbattimento
Nell’ambito delle misure per la lotta contro la BT,
agli allevatori viene rimborsato, mediante provvedimento del Sindaco, il 100% del valore di mercato,
ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie
e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate
nell’ultimo
listino
settimanale
pubblicato
dall’I.S.M.E.A., degli animali morti, abbattuti perché infetti, sospetti di infezione, sospetti di contaminazione o sani recettivi. L’importo relativo a
tali indennità grava sulla quota a destinazione vincolata del Fondo Sanitario Nazionale, per la parte
afferente alla profilassi delle malattie infettive
diffusive degli animali. Le indennità vengono liquidate agli allevatori direttamente dalle Regioni entro 60 giorni dall’abbattimento. A decorrere dalla
scadenza del predetto termine vengono riconosciuti
agli allevatori gli interessi legali (vedi 1.8.10 e
1.8.11).
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1.5. Controllo delle movimentazioni ed altre restrizioni
In caso di conferma di focolaio di BT è prevista
l’istituzione di una Zona di Protezione (ZP) e di
una Zona di Sorveglianza (ZS) in cui applicare le
misure di restrizione alle movimentazioni previste
in funzione della appartenenza dei territori ad aree
a rischio meno elevato o a rischio più elevato.
Per ZP si intende il territorio dei Comuni situati,
anche parzialmente, all’interno di un raggio di 20km
da un allevamento con infezione in atto. I limiti di
tale zona possono essere modificati dal Ministero
della Salute sulla base della copertura vaccinale e
dei risultati della sorveglianza sierologia ed entomologica.
Per ZS si intende il territorio di una provincia intorno alla ZP.
L’elenco delle ZP e delle ZS viene stabilito dalla
Commissione Europea (vedi 1.8.2, 1.8.12 e 1.8.13).
1.6. Vaccinazione
La strategia di lotta contro la BT in Italia prevede
vaccinazione obbligatoria pianificata di tutti i ruminanti allevati nei territori delle Regioni, delle
Province e dei Comuni all’uopo individuati dal Ministero della Salute.
Il vaccino impiegato è quello messo a disposizione
dall’Unione Europea e distribuito dal Centro di Referenza per le Malattie Esotiche (CESME) (vedi
1.8.12).
Il ricorso alla vaccinazione è stato stabilito in
seguito a un’analisi del rischio di diffusione della
malattia ad opera del Ministero della Salute per il
tramite del Centro di Referenza Nazionale per
l’Epidemiologia (COVEPI) ed al nulla osta della Commissione Europea.
1.7. Assistenza della forza pubblica
Il Sindaco, o per competenza territoriale il Presidente della Giunta Regionale, quali ufficiali del
Governo, hanno la facoltà di richiedere al Prefetto,
ove occorra, l’assistenza della forza pubblica. Tale
disposizione vale anche per i casi di focolaio di BT
(vedi 1.8.14).
Il Servizio Nazionale della Protezione Civile può
essere attivato in caso di delibera, da parte del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
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del Consiglio dei Ministri, dello stato di emergenza. Per l’attuazione degli interventi di emergenza
si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico. Il Sindaco è
l’autorità comunale di protezione civile e può chiedere l’intervento di altre forze e strutture al Prefetto. Costituiscono strutture operative nazionali
del Servizio nazionale della protezione civile:
- il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- le Forze Armate;
- le Forze di Polizia;
- il Corpo Forestale dello Stato;
- i Servizi tecnici nazionali;
- i
gruppi
nazionali
di
ricerca
scientifica,
l’Istituto Nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- la Croce Rossa Italiana;
- le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- le organizzazioni di volontariato;
- il
Corpo
Nazionale
Soccorso
Alpino
–
CNSA
(CAI)(vedi 1.8.15).
1.8. Normativa di riferimento
Di seguito vengono indicati i riferimenti delle principali norme che regolano la gestione di un’emergenza
di BT:
1.8.1. D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
1.8.2. D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225
1.8.3. O.M. 6 ottobre 1984
1.8.4. Nota Min San 600.6124461ag/92 del 14/01/1999
1.8.5. Decisione 2000/556/CE del 7 settembre 2000
1.8.6. Legge 23 gennaio 1968, n. 34
1.8.7. O.M. 11 aprile 1968
1.8.8. D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 333
1.8.9. Reg. (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002
1.8.10. Legge 2 giugno 1988, n. 218
1.8.11. D.M. 20 luglio 1989, n. 298
1.8.12. O.M. 11 maggio 2001
1.8.13. Decisione 2003/18/CE del 27 marzo2003
1.8.14. Legge 8 giugno 1990, n. 142
1.8.15. Legge 24 febbraio 1992, n. 225
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2. Disposizioni Finanziarie
2.1. Personale e costi di gestione
I fondi necessari per il settore veterinario pubblico sono accantonati sul Fondo Sanitario Nazionale
che viene determinato annualmente dalla legge finanziaria e ripartito tra le Regioni in base a deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.
I fondi destinati alla copertura delle spese relative alle attività rientranti nell’ambito della gestione delle emergenze, sia in tempo di pace che in
situazione di emergenza, derivano da una quota distinta spettante alle Regioni in funzione del patrimonio zootecnico posseduto sul territorio di propria
competenza. Tale fondo è gestito autonomamente dalle
amministrazioni regionali.
In situazione di emergenza, se necessario, tale Fondo può essere integrato.
Il Ministro del Tesoro ha la possibilità di effettuare le opportune variazioni di bilancio, qualora
non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo
e sia pertanto necessario ricorrere a veterinari,
farmacisti e chimici mediante formalizzazione di incarichi individuali a tempo determinato e revocabili.
Per l’organizzazione e l’impiego delle unità di crisi e per la formazione del personale sono anche previsti fondi derivanti da specifiche fonti di entrata
(vedi 2.6.1).
2.2. Attrezzature, strutture ed impianti, materiali di
consumo
Le risorse relative ad attrezzature, strutture ed
impianti
nonché
ai
materiali
di
consumo
per
l’espletamento delle attività inerenti la gestione
delle emergenze, sia in tempo di pace che in situazione di emergenza, in ambito regionale o locale derivano dagli accantonamenti del Fondo Sanitario Nazionale di cui al precedente punto 2.1.
2.3. Abbattimento e distruzione delle carcasse degli animali e dei materiali contaminati e operazioni di
disinfezione
Le risorse relative all’abbattimento e distruzione
delle carcasse degli animali e dei materiali contaminati nonché alle operazioni di disinfezione deri6
vano dagli accantonamenti del Fondo Sanitario Nazionale.
2.4. Pagamento delle indennità di abbattimento
È previsto il rimborso del 100% del valore di mercato degli animali secondo i criteri già citati nel
paragrafo 1.4.
Le indennità previste gravano sulla parte vincolata
del Fondo Sanitario Nazionale e vengono anticipate
dalle Regioni che provvedono direttamente, entro
sessanta giorni dall’abbattimento, a liquidare agli
allevatori le indennità ad essi spettanti. Oltre il
termine dei sessanta giorni sono dovuti anche gli
interessi legali(vedi 2.6.2).
2.5. Vaccinazione
Le risorse relative agli interventi di vaccinazione
obbligatoria derivano dagli accantonamenti del Fondo
Sanitario Nazionale. Il contributo finanziario della
Comunità Europea ammonta al 100% dell’importo,
all’occorrenza anticipato dal Ministero della Salute, per l’acquisto delle forniture di vaccino ed al
50% delle spese sostenute per l’esecuzione della
vaccinazione stessa (vedi 2.6.3).
2.6. Normativa di riferimento
2.6.1 Legge 21 ottobre 1996, n. 532
2.6.2 Legge 2 giugno 1988, n. 218
2.6.3 Decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990
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3. Autorità Centrale incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l’attuazione del
programma. Linea di Comando.
Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione (DGSPVAN), ha la responsabilità di:
Stabilire le strategie di lotta contro la Febbre catarrale degli ovini;
adottare a livello nazionale tutte le misure sanitarie atte a contenere e a prevenire la diffusione della malattia;
coordinare sul territorio nazionale tutte le attività
relative alla sorveglianza e controllo della Febbre
catarrale degli ovini.
Per l’adempimento dei suoi compiti si avvale a livello
centrale di:
Unità di Crisi Nazionale;
Centro Nazionale di referenza per le Malattie Esotiche (CESME);
Centro Nazionale di referenza per l’Epidemiologia, la
Programmazione e l’Informazione (COVEPI).
Inoltre, a livello regionale e periferico, usufruisce di:
Unità di Crisi Regionali
Servizi Veterinari Regionali e Locali del Sistema Sanitario Nazionale
Uffici Periferici del Ministero della Salute
Comando Carabinieri per la Sanità, ove ritenuto necessario
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali
3.1. Composizione delle Unità di Crisi
3.1.1 Unità di Crisi Nazionale
- Direttore Generale Sanità Pubblica Veterinaria, Alimenti e Nutrizione(Responsabile Unità di Crisi
Nazionale)
- Dirigente Ufficio VIII Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria
- Responsabile Centro di referenza nazionale per
l’epidemiologia (COVEPI)
- Responsabile Centro di referenza nazionale per le
malattie esotiche (CESME)
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- Direttore/i degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS) territorialmente competenti
- Responsabile/i delle Unità di Crisi Regionali coinvolte
- Responsabile/i degli Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali (OERV) territorialmente competenti
Quando le condizioni lo rendano necessario, l’Unità
di Crisi Nazionale viene integrata con:
- Comandante del Comando Carabinieri per la Sanità o
suo delegato
- Rappresentante del Ministero dell’Interno
- Esperti per la Febbre catarrale degli ovini
Inoltre all’Unità di Crisi Nazionale è assegnato in
via permanente anche personale amministrativo a supporto delle attività ordinarie e di emergenza.
3.1.2 Unità di Crisi Regionale
- Responsabile del Servizio Veterinario Regionale
- Responsabile dell’OERV (Responsabile Unità di Crisi Regionale)
- Direttore IZS o suo delegato
- Responsabili dell’Area A di tutte le Aziende USL
della Regione
- Referente per l’entomologia dell’IZS
- Amministrativo regionale
3.1.3 Unità di Crisi Locale
- Responsabile Unità di Crisi Locale (Individuato
dall’autorità competente della Azienda U.S.L.)
- Responsabile dell’OERV o suo delegato
- Amministrativo USL
L’Unità di Crisi Locale si insedia presso la sede
dell’Azienda USL competente per territorio ed il suo
Responsabile, per tutta la durata dell’emergenza,
assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell’Azienda USL.
3.2.
Unità di Crisi Nazionale (Centro Nazionale di Controllo)
L’Unità di Crisi Nazionale è istituita presso il Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica
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Veterinaria, stabilisce sul territorio nazionale le
misure
di lotta contro la Febbre catarrale degli
ovini, secondo le strategie stabilite dal Ministero
della salute, ed ha funzioni di coordinamento e verifica delle misure e delle azioni di lotta contro
la malattia adottate a livello nazionale, regionale
e territoriale.
È compito del Responsabile dell’Unità di Crisi Nazionale:
•
convocare le riunioni dell’Unità di Crisi Nazionale
ed
eventualmente
gli
esperti
inseriti
nell’elenco nazionale degli esperti per la Febbre
catarrale degli ovini,
•
adottare i provvedimenti necessari per attuare le
strategie nazionali di lotta contro la malattia
•
verificare che siano correntemente disponibili
tutti i supporti tecnologici e gli elenchi necessari per una rapida gestione dell’emergenza.
È compito del Responsabile dell’Unità di Crisi Nazionale, o di un suo delegato:
•
mantenere l’elenco aggiornato delle Unità di Crisi
Regionali, nonché gli elenchi dei responsabili
delle Unità di Crisi Regionale, comprensivi di numeri di telefono e fax.,
•
verificare che tutte le attività legate alla identificazione degli animali ed alla alimentazione
della banca dati nazionale siano svolte in modo
idoneo,
•
verificare la corretta esecuzione delle attività
preparatorie, svolte in tempo di pace, da parte
delle Unità di Crisi Regionali.
L’Unità di Crisi Nazionale è collegata con l’Ufficio
Stampa del Ministero della Salute cui è demandato il
compito di gestire i rapporti con la stampa e con i
Media.
Presso l’Unità di Crisi Nazionale sono istallati in
via permanente:
- una linea telefonica dedicata
- una linea telefonica con collegamento internet
- un telefax
- un computer munito di stampante
- una fotocopiatrice
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- software per la produzione di mappe del territorio
nazionale fornito dall’Istituto Geografico Militare;
- database con gli elenchi delle associazioni allevatori e delle altre associazioni di categoria interessate;
- database con gli elenchi delle Unità di Crisi Regionali, delle Forze Pubbliche, degli impianti di
trasformazione autorizzati ed ogni altro elenco di
persone o strutture utili per la gestione delle
emergenze.
L’Unità di Crisi Nazionale dispone di veterinari costantemente aggiornati sulle principali emergenze
epidemiche e di personale amministrativo, in via
permanente, utile allo svolgimento delle attività di
routine e di emergenza.
4. Unità di Crisi Regionale
Sul territorio italiano è costituita una Unità di Crisi
Regionale per ogni Regione più una per le Province Autonome di Trento e Bolzano a carattere permanente. Il Responsabile dell’Unità di Crisi Regionale è individuato di
norma dal Presidente della Giunta Regionale competente
per territorio.
Il Responsabile dell’Unità di Crisi Regionale stabilisce
le attività previste sul territorio in accordo con le direttive dell’Unità di Crisi Nazionale.
L’Unità di Crisi Regionale:
- mantiene aggiornati i dati e le informazioni relative alla identificazione ed all’anagrafe degli
animali, alle aziende zootecniche, agli impianti
di macellazione, agli impianti di trasformazione
delle carcasse e, comunque, a tutte le strutture
utili in fase di emergenza.
- coordina e verifica le attività previste sul territorio;
- assicura l’invio dei dati e delle informazioni al
Sistema Informativo Nazionale per la Febbre catarrale degli ovini e la loro diffusione a livello
regionale;
- organizza corsi di formazione ed addestramento per
il personale dei Servizi Veterinari e degli IZS in
collaborazione con la DGSPVAN ed il CESME.
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In particolare, è compito delle Unità di Crisi Regionali
verificare, in tempo di pace, la corretta trasmissione,
da parte delle Aziende U.S.L. insistenti sul territorio
di propria competenza, dei dati e delle informazioni relative alla identificazione ed all’anagrafe degli animali, delle aziende zootecniche, degli impianti di macellazione, degli impianti di trasformazione delle carcasse e,
comunque, di tutte le strutture utili in fase di emergenza.
Per permettere una migliore gestione delle strategie di
lotta contro la malattia, ogni Regione è ulteriormente
suddivisa in Unità di Crisi Locali, a carattere temporaneo.
Il responsabile dell’Unità di Crisi Locale è individuato
dall’autorità competente dell’Azienda USL competente per
territorio. Nel caso di un’emergenza di Febbre catarrale
degli ovini, il Responsabile dell’Unità di Crisi Locale
riferisce direttamente al Responsabile dell’Unità di Crisi Regionale il quale a sua volta riferisce direttamente
al Responsabile dell’Unità di Crisi Nazionale.
Il Responsabile dell’Unità di Crisi Locale ha i necessari
poteri per:
- dichiarare l’azienda infetta;
- impegnare le risorse umane e materiali necessarie
presso le aziende infette;
- coordinare ed organizzare la valutazione degli animali infetti ed il successivo abbattimento, distruzione
degli animali e sanificazione dei materiali contaminati;
- imporre restrizioni alla movimentazione degli animali
nella zona di protezione e di sorveglianza, chiudere
i mercati del bestiame e i macelli se ritenuto necessario;
- mantenere contatti con le altre Forze Pubbliche.
Ogni Unità di Crisi Regionale o Locale ha a disposizione
almeno un telefono, un fax, un computer, una fotocopiatrice e mappe in scala 1:50.000 del territorio di propria
competenza. Le Unità di Crisi Locali sono dotate anche di
mappe in scala 1:10.000.
Ogni Unità di Crisi Regionale o Locale è dotata degli elenchi aggiornati, comprensivi dei nominativi, degli indirizzi (postali o, ove esistenti, di posta elettronica),
dei numeri di telefono e di fax dei referenti del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale
per le malattie esotiche. È dotata inoltre di elenchi ag12
giornati che riportano i nominativi, gli indirizzi (postali o, ove esistenti, di posta elettronica), i numeri
di telefono e di fax di:
-
-
mercati del bestiame
stalle di sosta
macelli
punti di lavaggio o disinfezione veicoli
impianti di rendering
abbattitori
paratori
ruspisti, escavatori e gruisti
ditte con automezzi a tenuta stagna
proprietari di automezzi a cisterna per il trasporto
di latte
proprietari di automezzi per il trasporto di mangimi,
anche sfusi
impianti per la distruzione delle carcasse (di questi
viene riportata anche la potenzialità recettiva)
impianti per il trattamento del latte
ditte di disinfezione e derattizzazione
fornitori e depositi di: disinfettanti, calce, paratie e/o strutture in tubolare, indumenti a perdere,
strumenti e attrezzature sanitarie, pistole a proiettile captivo, cariche esplodenti
tecnici iscritti all’Albo dei Periti del Tribunale
tipografie
lavanderie
centri di produzione pasti
Ministero della Salute – Direzione Generale dei Servizi Veterinari
Servizi Veterinari Regionali
Centri di Referenza Nazionali
Facoltà di Medicina Veterinaria
Regioni e Province Autonome – Servizi Veterinari
Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Sezioni Provinciali dell’IZS
Servizi Veterinari delle AA.UU.SS.LL. regionali
Amministrazione Provinciale
Prefettura
Protezione Civile
Comando Carabinieri NAS competenti per territorio
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- Carabinieri, Polizia, Guardia Forestale, Guardia di
Finanza competenti per territorio
- Sindaci dei Comuni facenti parte della AUSL e delle
AA.UU.SS.LL. contigue
L’aggiornamento degli elenchi è effettuato almeno una
volta l’anno a cura del responsabile dell’Unità di Crisi
Regionale che ha la responsabilità di trasmetterlo a tutte le aziende Unità Sanitarie locali.
Presso ogni Unità di Crisi Locale sono inoltre disponibili scorte di materiali di consumo e attrezzature per la
pulizia e disinfezione di personale, indumenti e veicoli.
5.
Gruppo di esperti
Il Centro di Referenza per le Malattie Esotiche (CeSME)
di Teramo
assicura, anche attraverso il reclutamento o
l’utilizzazione di esperti a livello nazionale o internazionale, le competenze necessarie per affrontare e risolvere i problemi relativi all’epidemiologia della Febbre
Catarrale
degli
ovini,
al
rischio
di
diffusione
dell’infezione, alla diagnosi di laboratorio e alla formazione. Di tali esperti è disponibile un elenco aggiornato con indirizzi, numeri di telefono ed eventuali indirizzi e-mail.
Presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali o gli
Osservatori Epidemiologici Veterinari Regionali esistono
professionisti qualificati che, in collaborazione con il
CESME, operano nel territorio di loro competenza.
6.
Risorse (Personale)
Presso ogni Unità di Crisi Locale è mantenuto un elenco
aggiornato del personale, veterinario e laico, addestrato
e qualificato disponibile in caso di emergenza di Febbre
catarrale degli ovini. Tale elenco è trasmesso alle Unità
di Crisi Regionale che provvedono ad integrarlo con le
proprie risorse disponibili ed a trasmetterlo alla Unità
di Crisi Nazionale.
Nel caso in cui non siano immediatamente disponibili risorse di personale addestrato e qualificato, si può ricorrere alla stipula di apposite convenzioni secondo le
disposizioni del paragrafo 2.1. In questo caso il perso-
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nale convenzionato viene addestrato per i compiti e le
attività che gli vengono affidate.
L’elenco riporta per ogni nominativo:
- nome e cognome;
- indirizzo e recapito telefonico;
- qualifica;
- esperienze specifiche sulla Febbre catarrale degli
ovini;
- conoscenza delle lingue straniere;
- formazione ricevuta.
In caso di focolaio di Febbre catarrale degli ovini, il
Responsabile dell’Unità di Crisi Locale, per tutta la durata dell’emergenza, assume la responsabilità della gestione delle risorse di tutte le aree funzionali del Servizio Veterinario dell’Azienda USL.
7.
Risorse (strutture ed attrezzature)
Le Unità di Crisi sono fisicamente localizzate presso gli
uffici:
-
del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria (Unità di Crisi Nazionale)
degli assessorati regionali o, in alternativa, presso
gli OERV o degli II.ZZ.SS. competenti per territorio
(Unità di Crisi Regionale)
delle Aziende USL o degli II.ZZ.SS. competenti per
territorio (Unità di Crisi Locale)
e dispongono almeno di un ufficio attrezzato con telefono, telefax o telex, fotocopiatrice, computer e stampante, scanner da usare per la predisposizione di ordinanze,
valutazioni, reports di indagini epidemiologiche, nonché
per la predisposizione di database con gli elenchi aggiornati di tutte le figure, strutture e associazioni interessate dalla gestione dell’epidemia e per la predisposizione delle mappe di scala adeguata al livello di gestione considerato.
I pubblici macelli e, su disposizione del prefetto, i macelli privati (vedi punto 1.2) sono a disposizione delle
Unità di Crisi Locali. Presso i macelli sono disponibili
tutte le attrezzature necessarie allo stordimento ed abbattimento degli animali.
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Presso i magazzini delle Aziende USL e presso gli
II.ZZ.SS è disponibile tutto il materiale necessario per
l’accesso nell’allevamento focolaio ed ulteriori scorte
di materiali e farmaci per l’uso immediato. Sono anche
disponibili il materiale e le attrezzature necessarie per
gli interventi di vaccinazione.
Presso il Centro nazionale di Referenza delle Malattie
Esotiche
(Istituto
Zooprofilattico
Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise di Teramo) è presente la scorta
di vaccino contro la Febbre catarrale degli ovini necessaria a fare fronte alla richieste del territorio nazionale.
Presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio o gli enti incaricati dall’autorità
regionale ) è presente la scorta di vaccino contro la
Febbre catarrale degli ovini necessaria a fare fronte alla richieste del territorio regionale.
8.
Manuale Operativo
Il CESME ha predisposto un Manuale Operativo per la Febbre catarrale degli ovini, che costituisce parte integrante del presente piano.
Nel manuale operativo vengono riportate le istruzioni necessarie al personale coinvolto al fine di garantire che
tutte le attività siano gestite in modo omogeneo e controllato.
Il Manuale Operativo per la Febbre catarrale degli ovini
copre i seguenti aspetti:
1. legislazione di riferimento e descrizione della malattia;
2. misure ed attività in caso di sospetto/conferma di
focolaio;
3. misure e attività in zona di protezione e di sorveglianza;
4. rintraccio di animali delle specie recettive in territori indenni e controlli da svolgere;
5. procedure di abbattimento degli animali e distruzione delle carcasse
6. scelta dei territori da vaccinare;
7. disposizioni e criteri per la vaccinazione;
8. descrizione del sistema di sorveglianza nazionale;
9. descrizione del sistema informativo nazionale.
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9.
Laboratori diagnostici
9.1.
Centro di Referenza Nazionale per la Febbre catarrale degli ovini
Il CESME svolge attività di Centro di Referenza Nazionale per la Febbre catarrale degli ovini e ad esso è
demandata la competenza per
- il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici
definiti in ciascun laboratorio diagnostico territoriale
- l’utilizzazione dei reagenti
- la prova dei vaccini
A questo scopo il CESME:
- Fornisce i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono
- controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici
usati a livello nazionale
- conserva isolati del virus della febbre catarrale
degli ovini provenienti da casi individuati nel territorio nazionale
- garantisce la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.
Per lo svolgimento di quanto sopra il CESME dispone di
laboratori diagnostici, adeguatamente attrezzati, di
personale qualificato, conformi alla UNI EN 17025.
9.2.
Rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Il territorio italiano è servito da una rete di laboratori formata da 10 Sedi Centrali nelle città di Brescia, Foggia, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma,
Sassari, Teramo e Torino e da 90 Sezioni Diagnostiche
periferiche dislocate in tutte le province italiane.
Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono strutture che operano per:
- Ministero della Salute
- Regioni
- Aziende USL
e rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del
Sistema Sanitario Nazionale.
10. Vaccinazione
Il Ministero della Salute richiede all’Unione Europea il
numero di dosi di vaccino necessarie all’espletamento
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della campagna di vaccinazione. In caso di necessità richiede all’Unione Europea l’autorizzazione all’acquisto
diretto, anticipandone in tal caso le spese per le quali
richiede successivamente il rimborso all’Unione Europea.
A livello nazionale, lo stoccaggio e la distribuzione del
vaccino è affidata al CESME, a livello Regionale e locale
agli Istituti Zooprofilattici e alle Aziende Unità Sanitarie Locali competenti per territorio.
In ogni caso, dalla richiesta fino all’utilizzo del vaccino viene garantita la catena del freddo per l’ottimale
conservazione delle dosi vaccinali.
11. Aggiornamento professionale
Il CESME, in collaborazione con il COVEPI, organizza corsi di aggiornamento professionale destinati a medici veterinari operanti nell’ambito della sanità pubblica e
privata sui temi inerenti:
- la gestione delle emergenze epidemiche – in cui è
compresa un’unità didattica sulla gestione della
comunicazione in condizioni di emergenza;
- la diagnosi e le strategie di lotta delle malattie
infettive diffusive;
- l’epidemiologia;
- la sorveglianza epidemiologica.
Dietro specifica richiesta, il CESME organizza o partecipa a corsi o riunioni informative destinate alle associazioni di categoria interessate dall’emergenza da Febbre
catarrale degli ovini.
I corsi sono organizzati su base volontaria per i veterinari privati e per le associazioni di categoria, mentre
rientrano nell’ambito dell’Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) per i veterinari pubblici o per quelli che
collaborano con il Sistema Sanitario Nazionale.
Nell’organizzazione dei corsi il CESME usufruisce anche
dell’apporto di esperti a livello internazionale.
Oltre al CESME ed al COVEPI, anche gli altri II.ZZ.SS.,
le Università ed altre strutture del Sistema Sanitario
Nazionale, gli ordini professionali e altre associazioni
di categoria organizzano e gestiscono corsi di aggiornamento professionale, eventualmente con il supporto del
CESME.
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12. Informazione
Le istituzioni pubbliche, i veterinari liberi professionisti, gli studenti di veterinaria e di agraria e le associazioni di categoria e gli operatori interessati possono trovare informazioni e dati sulla Febbre catarrale
degli ovini accedendo al sito web dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, alla pagina www.izs.it.
Nel sito sono disponibili:
a. informazioni di carattere generale, quali:
•
descrizione della malattia, con ampia disponibilità
di materiale iconografico;
•
legislazione nazionale e comunitaria in vigore;
•
documenti ed informazioni di particolare interesse
b. dati e informazioni generate a livello locale dal sistema di sorveglianza, quali:
•
lista dei comuni con infezione in atto
•
numero e localizzazione dei focolai raggruppati per
anno o per stagione epidemica
•
sieroconversioni di animali sentinella, con indicazione del sierotipo
•
evoluzione dell’epidemia nel corso degli ultimi 100
giorni
•
localizzazione geografica delle sieroconversioni e
dei sierotipi
•
i risultati delle attività di sorveglianza entomologica, svolte in tutta l’Italia
•
dinamica di popolazione di Culicoides imicola
•
le percentuali di copertura vaccinale totale, per
specie e per sierotipo
•
i dati medi mensili delle temperature di tutta Italia.
È
inoltre
possibile
scaricare
il
software
per
l’alimentazione del Sistema Informativo Nazionale della
Febbre catarrale degli ovini.
Copia del presente Piano di emergenza e del relativo Manuale Operativo, è disponibile presso le Unità di Crisi,
presso le Aziende USL, presso gli II.ZZ.SS. e presso tutte le strutture interessate alla gestione del focolaio di
Febbre catarrale degli ovini e sarà disponibile e scaricabile dal sito alla pagina www.izs.it.
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