Ecoreati: l`analisi di David Röttgen Con legge 22 maggio 2015, n. 68

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Ecoreati: l`analisi di David Röttgen Con legge 22 maggio 2015, n. 68
Ecoreati: l’analisi di David Röttgen
Con legge 22 maggio 2015, n. 68, recante Disposizioni in materia di delitti contro
l'ambiente (di seguito, anche La Legge), il Legislatore nazionale ha realizzato
un’importante riforma del quadro degli illeciti ambientali.
Per quanto maggiormente interessa in questa sede, la legge ha introdotto
nell’ordinamento giuridico italiano cinque nuove figure di illeciti penali connessi alla
compromissione dell’ambiente e delle matrici ambientali, sotto forma di fattispecie
delittuose. In ciò, essa rappresenta una importante innovazione rispetto al sistema degli
illeciti ambientali preesistente: quelli di nuova introduzione sono, infatti, costruiti come
delitti di pericolo concreto o di danno, in ciò differenziandosi rispetto agli illeciti penali
disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006, rappresentati prevalentemente da contravvenzioni di
pericolo e di mera condotta.
Sul piano delle modifiche al codice penale, oltre alla previsione dei nuovi delitti ambientali,
la Legge prevede una forma di ravvedimento operoso, l’obbligo per il condannato al
recupero e, ove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, il raddoppio dei
termini di prescrizione per i nuovi delitti, misure per confisca e pene accessorie.
Ancorché la legge 68/2015 non richiami espressamente la direttiva dell’Unione europea
2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente 1, le novità introdotte dalla stessa si
pongono in linea con la normativa comunitaria che, precisa, al V considerando, che
«Un’efficace tutela dell’ambiente esige, in particolare, sanzioni maggiormente dissuasive
per le attività che danneggiano l’ambiente, le quali generalmente provocano o possono
provocare un deterioramento significativo della qualità dell’aria, compresa la stratosfera,
del suolo, dell’acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie» e
all’art. 5 che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di
cui agli articoli 3 e 4 siano puniti con sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive».
Nonostante l’entusiasmo per il buon esito di una riforma che si attendeva da tempo, non
bisogna omettere di considerare che la legge 68/2015 ha posto già il fianco a diverse
critiche.
Con riferimento al delitto di Inquinamento ambientale, è stato evidenziato come il
Legislatore abbia usato una terminologia che potrebbe dar luogo a dubbi e interrogativi
1 Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale
dell’ambiente.
non dissipati dalla norma (es. “compromissione” o “deterioramento”, “porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo”, “abusivamente”, “protette”) 2.
È stata altresì evidenziata la mancanza di una previsione analoga a quella di cui all’art.
452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale) con
riferimento al reato di disastro3.
Per quanto attiene il delitto di Disastro ambientale, oltre che sull’aspetto lessicale 4, è stata
avanzata qualche perplessità sull’uso della clausola di riserva “fuori dai casi previsti
dall'articolo 434” stante la difficoltà ad individuare ipotesi di aggressione dell’ambiente,
irreversibile o di costosissima reversibilità, che ricadano nell’art. 434 c.p. (crollo di
costruzioni o altri disastri dolosi), piuttosto che nel nuovo art. 452-quater (disastro
ambientale)5. Anche l’utilizzo dell’avverbio “abusivamente”6 per delineare la condotta
dell’illecito ha incontrato accese critiche in dottrina 7.
È stato poi obiettato che il secondo comma dell’art. 454-quinquies (Delitti colposi contro
l'ambiente), laddove prevede una riduzione di pena per i fatti da cui derivi il pericolo di
inquinamento ambientale o di disastro ambientale, potrebbe dar luogo a sovrapposizioni
con le condotte di pericolo descritte nelle ipotesi contravvenzionali del TUA, salvo ritenere
che la norma rivesta una funzione di chiusura e intenda coprire solo quei fatti che non
integrino già una contravvenzione.
Quanto al nuovo delitto di Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, oltre alla
scelta stilistica di aggiungere l’avverbio “illegittimamente” alla condotta di disfarsi ancorché
la norma faccia già riferimento a condotte “abusive”, è stato obiettato che la norma
prevede (al secondo comma) un’aggravante di pericolo (La pena di cui al primo comma è
aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento … ) per una
fattispecie già punita in quanto pericolosa, con conseguente difficoltà dell’interprete a
2 Corte di Cassazione, Ufficio del massimario – Settore penale, Rel. N. III/04/2015 , Novità legislative:
Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”. Sul punto V.
VERGINE A. L., I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l. n. 1345/2014, in Ambiente & Sviluppo
6/2014, p. 447. Poiché l’articolo è precedente all’approvazione definitiva del D.D.L., si fa presente che
alcune criticità evidenziate dall’Autrice sono state superate nel testo definitivo.
3 Corte di Cassazione, Ufficio del massimario – Settore penale, Rel. N. III/04/2015 , Novità legislative:
Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
4 Si veda VERGINE A. L., I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l. n. 1345/2014, in Ambiente &
Sviluppo 6/2014, p. 443 e ss.
5 Corte di Cassazione, Ufficio del massimario – Settore penale, Rel. N. III/04/2015 , Novità legislative: Legge n. 68 del
22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.Sul coordinamento con la definizione di
disastro ambientale si è espressa VERGINE A. L., op. cit, p. 446.
6 «chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale».
7 Sul punto si veda AMENDOLA G., Ambiente in genere. Delitti contro l'ambiente: arriva il disastro
ambientale "abusivo", consultabile sul sito http://www.lexambiente.com/. Si veda anche QUARANTA A., I
nuovi delitti ambientali riveduti e non corretti dal Senato, in Ambiente & sviluppo 5/2015, p. 305 e ss.
distinguere fra il pericolo generico di cui al primo comma e il pericolo - di compromissione
o deterioramento dell’ambiente e per la vita o l'incolumità delle persone - di cui al secondo
e terzo comma. Sono stati, inoltre, evidenziati, possibili problemi di coordinamento con la
legge n. 704/1982 e con l’art. 260 del D. Lgs. 152/2006 8.
Con riferimento all’impedimento di controllo è stato chiarito come la norma incriminatrice
non costituisca un corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti, ma trovi
applicazione tutte le volte che sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale.
Si è poi dubitato della conformità costituzionale dell’introduzione di “circostanze aggravanti
“ambientali” applicabili al reato di associazione a delinquere”9 (art. 452-octies, Circostanze
aggravanti).
Con riferimento alla prescrizione, è stata evidenziata la necessità di verificare il momento
nel quale possono dirsi integrati gli eventi che qualificano i nuovi delitti, soprattutto
considerando che spesso tali tipologie di reati possono perfezionarsi a distanza di tempo
rispetto all’ultima condotta materiale 10.
Quanto, poi, all’Omessa bonifica, c’è da ricordare come sia stato autorevolmente rilevato
che il nuovo delitto ex art. 452-terdecies c.p. non si sovrappone alla contravvenzione di cui
all’art. 257 del D.Lgs. 152/2006 poiché la L. 68/2015 ha anche modificato l’art. 257 TUA e,
mediante l’inserimento di una clausola di esclusione (“Salvo che il fatto costituisca più
grave reato”), ha fatto si che quest’ultimo si applichi solo nelle ipotesi di superamento delle
soglie di rischio che non abbia raggiunto (quanto meno) gli estremi dell’inquinamento 11.
Taluni autori hanno evidenziato criticità relativamente alla Parte VI-bis, di nuova
introduzione, del D.Lgs. n. 152/2006, Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e
penali in materia di tutela ambientale 12. Inoltre, gli artt. 318-bis e ss. del TUA Fanno
riferimento ai soli illeciti penali contravvenzionali, ancorché nella rubrica della parte sestabis figurano, oltre agli illeciti penali, anche gli illeciti amministrativi.
8 Sul punto si veda anche VERGINE A. L., op. cit., pp. 447, 448.
9 Si rinvia a Corte di Cassazione, Ufficio del massimario – Settore penale, Rel. N. III/04/2015, Novità
legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”
che richiama C. RUGA RIVA, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla commissione
giustizia della camera, in www.penalecontemporaneo.it.
10 Corte di Cassazione, Ufficio del massimario – Settore penale, Rel. N. III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68
del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.Sul punto si veda anche VERGINE A.
L., op. cit., pp. 447, 449.
11 Corte di Cassazione, Ufficio del massimario – Settore penale, Rel. N. III/04/2015, Novità legislative:
Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”.
12 Si vedano QUARANTA A., op. cit., p. 311. SANTOLOCI M., La legge sui delitti ambientali un giano
bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali, consultabile
su www.diritoambiente.net; Sul punto si veda anche VERGINE A. L., op. cit., p. 450 e ss.
Altra questione attiene alla possibilità di estendere la disciplina a contravvenzioni
comunque attinenti alla materia ambientale ma non contemplate nel Codice
dell’Ambiente13.
In conclusione, il nuovo quadro normativo degli illeciti ambientali ridisegnato alla luce
della tanto attesa L. 68/2015, da un lato, risulta arricchito di nuove fattispecie delittuose
che colpiscono le più aggressive condotte a danno dell’ambiente, come da più parti
richiesto da quasi due decenni, ma dall’altro lato – oltre a mostrare le criticità già
evidenziate, fatte emergere dalla più avveduta dottrina – si presenta ancora come
notevolmente frammentario, non organico14.
Ancora una volta il Legislatore nazionale, intervenendo sulla normativa in materia
ambientale – e questa volta apportando novità di rilievo che vanno, in generale, accolte
con favore - ha perso l’occasione di conferire organicità a un settore in cui l’eccessiva
produzione normativa ha creato e tuttora crea notevoli difficoltà e incertezze.
E’ appena il caso di ricordare che alcune Procure hanno già emesso o stanno preparando
circolari inerenti la materia appena trattata per coordinare al meglio l’attività della Procura
della Repubblica e quella degli organi di vigilanza aventi competenza in materia.
13 Su questi due punti, si veda Corte di Cassazione, Ufficio del massimario – Settore penale, Rel. N.
III/04/2015, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti
contro l’ambiente”.
14 Sul punto si vedano VERGINE A. L., op. cit., p. 443 e ss.; ROSOLEN S., Nuovi delitti, nuovi reati
presupposto 231 e nuovi meccanismi estintivi in campo ambientale, consultabile su www.ambientediritto.it.