ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di alloggio di

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ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di alloggio di
Comune di SUSEGANA (TV)
Servizi Sociali
ISTRUZIONI per la compilazione della domanda di alloggio di E.R.P. – anno 2016
scadenza 29 marzo 2016 alle ore 12.00 (per gli emigrati all’estero iscritti A.I.R.E. al 13 aprile 2016)
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Compilare la domanda in ogni sua parte in STAMPATELLO, evitando di fare correzioni, cancellature o omissioni.
Barrare SOLO le caselle che interessano.
IMPORTANTE
Prestare attenzione al fatto che l’apposizione di un segno di croce sulle relative caselle, in corrispondenza di
determinati requisiti o condizioni, equivale a rendere una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza degli
stessi. Pertanto, se avete dubbi sulla corretta compilazione della domanda, fate sempre riferimento alle presenti
istruzioni. Nel caso in cui persistano i dubbi sulla compilazione rivolgetevi agli operatori dei Servizi Sociali, previo
appuntamento (tel. 0438.437458) da prenotare almeno una settimana prima della scadenza.
La domanda di concorso per l’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), ai
sensi della L.R. n. 10/96 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede anche la sottoscrizione di alcune
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA’, rilasciate sotto la propria
responsabilità (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dalla legge (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate.
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Allegare alla domanda esclusivamente la DOCUMENTAZIONE comprovante la sussistenza dei requisiti per la
partecipazione al bando di assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nonché il possesso delle
condizioni soggettive ed oggettive del nucleo familiare che danno diritto all’attribuzione di particolari punteggi,
ove espressamente indicato nell’istanza. Qualora la domanda risulti priva della documentazione, ove prevista e
necessaria, non sarà possibile procedere alla verifica dei requisiti e quindi all’attribuzione/riconoscimento dei
relativi punteggi.
Nota: L’Ufficio non effettuerà fotocopie della documentazione allegata.
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La domanda potrà essere presentata esclusivamente nei 30 giorni di apertura del bando di concorso. Per i soli
lavoratori emigrati all’estero (iscritti all’A.I.R.E.- Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) il bando rimane aperto 45
giorni, come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera d, L.R. 10/96.
Qualsiasi domanda che giunga oltre il termine sopra riportato verrà esclusa. Una volta compilate, le domande
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Susegana. La domanda potrà essere:
a) presentata personalmente da parte del richiedente (o da un suo parente/conoscente, purché sottoscritta,
corredate da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente e completa di allegati);
b) spedita via posta raccomandata A/R all’indirizzo: Comune di Susegana, Piazza Martiri della Libertà 11,
31058 Susegana (TV);
c) spedita a mezzo posta elettronica PEC all’indirizzo: [email protected]
COME SI COMPILA LA DOMANDA
La domanda di concorso per l’assegnazione di alloggi E.R.P. è composta di 4 pagine. Di seguito si elenca il contenuto di
ogni pagina:
PAGINA 1
Marca da bollo > Il dichiarante dovrà apporre sul frontespizio della domanda, nell’apposito riquadro, una marca da
bollo da € 16,00. Le domande prive della marca da bollo non possono essere accettate.
Parte riservata al comune > Il dichiarante non dovrà scrivere nulla in questo spazio. La compilazione verrà effettuata
dall’ufficio preposto che inserirà: il timbro, la data di consegna della domanda e il numero di protocollo interno.
Dati anagrafici del richiedente > Il dichiarante dovrà riportare correttamente i propri dati anagrafici (compreso il
codice fiscale, lo stato civile, il sesso del richiedente: M per maschio F per femmina, ed i recapiti telefonici necessari
per eventuali comunicazioni).
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Dichiarazioni di possesso dei requisiti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (lettere A e B)
I requisiti per partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di E.R.P. sono indicati all’articolo 2 della
Legge Regionale 2 aprile 1996, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
Essi sono integralmente riportati a pagina 1 della domanda di concorso e vanno dichiarati dal richiedente mediante
l’apposizione di una crocetta sulla relativa casella corrispondente al requisito posseduto; qualora previsto, ricordarsi di
compilare anche gli eventuali spazi lasciati in bianco nella domanda di concorso.
Di seguito si elencano, nel dettaglio, i requisiti per la partecipazione al bando di concorso; essi sono riportati nello
stesso ordine della domanda:
A) Condizione di cittadinanza ed eventuali titoli di soggiorno
È ammesso a partecipare al bando di concorso:
- il cittadino italiano;
- il cittadino di uno Stato aderente alla Unione Europea (cittadino comunitario);
- il cittadino di uno Stato non aderente alla Unione Europea (cittadino extracomunitario), regolarmente soggiornante e
residente in Italia, purché in possesso di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di
soggiorno) oppure in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo (art. 27, L. 189/02).
IMPORTANTE
Ai sensi dell’art. 40, comma 6°, del D. Lgs. 286/98, come sostituito dal comma 1 dell'art. 27, L. 30/07/2002, n. 189: “gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale
pubblica … omissis”.
A tal proposito, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale (ossia di durata minima pari a 24 mesi) che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo dovranno esibire
tali documenti in originale agli Uffici che riceveranno la domanda e allegare fotocopia degli stessi, oltre a una dichiarazione di svolgimento di
regolare attività lavorativa rilasciata dal datore di lavoro, anch’essa da allegare in copia all’istanza o di iscrizione alla Camera di Commercio.
B) Residenza anagrafica o attività lavorativa svolta nel Comune di Susegana
Possono concorrere all’assegnazione di alloggi pubblici tutti coloro che risultino residenti nel Comune di Susegana o
che esercitino attività lavorativa a titolo principale o esclusivo nel territorio comunale.
È, inoltre, ammesso a partecipare al bando: il lavoratore destinato a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali
compresi nel territorio comunale; il lavoratore emigrato all'estero per il quale, però, è ammessa la partecipazione in
un solo comune da indicare in un apposita dichiarazione da consegnare ad un rappresentante consolare, che rilascerà
un certificato da allegare alla domanda; gli appartenenti alle forze dell’ordine che risiedano e prestino servizio nella
provincia di Treviso, ovvero risiedano nella provincia di Treviso ma prestino servizio in altra provincia della Regione del
Veneto e la distanza tra la sede di servizio ed il comune di Susegana non superi, in quest’ultima ipotesi, i 90 chilometri.
Requisiti obbligatori per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (lettere C, D, E, F, G e H)
Le successive lettere C) D), E), F), G) e H) fanno riferimento a requisiti obbligatori che il richiedente (e il suo nucleo
familiare) deve possedere per poter presentare domanda di concorso per l’assegnazione di un alloggio popolare.
Qualora anche uno solo di essi non fosse soddisfatto la domanda di concorso verrebbe esclusa.
Di seguito si elencano, nel dettaglio, i requisiti obbligatori per la partecipazione; essi sono riportati nello stesso ordine
della domanda:
C) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altri alloggi > Per partecipare al bando di
concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo familiare, non siano titolari di
diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggi o parti di essi, ubicati in qualsiasi Comune italiano, per i
quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua. In altri termini,
relativamente al corrente bando, i nuclei familiari i cui componenti risultino titolari dei suddetti diritti possono
concorrere al bando a condizione che il valore catastale dei cespiti non superi la soglia € 54.425,59. Per il calcolo
occorre considerare la sola quota imputabile ai soggetti facenti parte del nucleo familiare.
D) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici,
o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici > Per
partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo
familiare, non abbiano beneficiato di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato
con contributi pubblici, o beneficiato di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o
da Enti pubblici. E’ fatto salvo, però, il caso in cui l’alloggio assegnato o comprato con finanziamenti agevolati sia
inutilizzabile o sia stato distrutto, senza dar luogo al risarcimento del danno.
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E) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite fissato annualmente dalla Regione del
Veneto per l’accesso all’E.R.P. > Per partecipare al bando di concorso è necessario che il reddito annuo complessivo
del nucleo familiare non sia superiore al limite per l’accesso stabilito dalla Regionale del Veneto e vigente al momento
della scadenza del bando di concorso.
Relativamente all’anno 2015, il Dirigente Regionale Direzione Edilizia Abitativa ha fissato in € 24.776,00 il limite
massimo di reddito complessivo del nucleo familiare cui fare riferimento per accedere agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (Decreto n. 6 del 02/02/2015). Il requisito relativo al reddito deve permanere alla data di
assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento.
NOTA: il reddito annuo va calcolato con le modalità di cui all’art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modiche ed integrazioni (c.d. reddito annuo convenzionale).
COME SI CALCOLA IL REDDITO ANNUO CONVENZIONALE
a) Si sommano tutti i redditi fiscalmente imponibili, al netto degli oneri deducibili, risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi
presentate (Certificazione Unica anno 2015, mod. 730/2015, mod. Unico 2015, ecc.), percepiti da tutti i componenti del proprio
nucleo familiare;
b) il reddito annuo complessivo del nucleo familiare così calcolato viene diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico NOTA: sono
considerati “a carico” i figli che, indipendentemente dall'età, dichiarino un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 €), ivi
compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati; sono considerati “a carico” anche i figli nascituri (ossia i figli
già concepiti ma non ancora nati);
c) inoltre, qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a 2, il reddito complessivo annuo del nucleo
familiare è ridotto di ulteriori € 516,46 per ogni componente oltre 2; tale detrazione va a sommarsi a quelle eventualmente già
effettuate per i figli a carico di cui al precedente punto b);
d) l’ammontare delle detrazioni di cui ai precedenti punti b) e c) è consentito sino ad un massimo di € 3.098,76; qualora il totale
delle detrazioni ecceda tale limite, la detrazione massima consentita sarà comunque pari a € 3.098,76;
e) qualora alla formazione del reddito concorrano solo redditi da lavoro dipendente (e assimilati), questi, dopo le detrazioni sopra
riportate, sono calcolati nella misura del 60%;
f) nel caso in cui alla formazione del reddito concorrano solo redditi derivanti da lavoro autonomo (o di altra natura, purché diversi
da redditi da lavoro dipendente), essi vanno calcolati nella misura del 100%.
Se la somma così ottenuta non supera i 24.776,00 € il richiedente può partecipare al bando di concorso indetto dal Comune di
Susegana per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, per l’anno 2015.
NOTA: nel caso di redditi misti (ossia derivanti in parte da lavoro dipendente e in parte da lavoro autonomo) occorrerà procedere al
calcolo del reddito annuo convenzionale nel seguente modo:
a) si sommano i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare, come risultano dalle ultime dichiarazioni
presentate (Certificazione Unica 2015, mod. 730/2015, mod. Unico 2015, ecc…).
b) Si fa la proporzione tra le diverse fonti di reddito suddividendole tra:
- redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati;
- redditi derivanti da lavoro autonomo o altre fonti (es. rendite, partecipazioni, ecc…).
Esempio: se in famiglia vi sono entrate per 10.000,00 € di cui 8.000,00 € derivanti da pensione e 2.000,00 € derivanti da lavoro
autonomo, la proporzione sarà: 80% reddito lavoro dipendente (e assimilati), 20% reddito da lavoro autonomo (o altri redditi);
c) si calcolano, quindi, le detrazioni: 516,46 € per ogni componente del nucleo familiare oltre i due; altri 516,46 € per ogni figlio a
carico (le detrazioni vanno calcolate fino a un massimo di 3.098,64 €);
d) l'importo totale delle detrazioni viene scisso in due parti, secondo le stesse proporzioni in cui il reddito familiare è stato suddiviso
tra reddito da lavoro dipendente (e assimilati) e reddito da lavoro autonomo (o altri redditi).
e) Si sottrae dalla ciascuna parte di reddito la corrispondente detrazione (nel nostro esempio, l'80% delle detrazioni complessive
viene sottratto dal reddito da lavoro dipendente e il 20% delle detrazioni complessive viene sottratto dagli altri redditi);
f) A questo punto, quanto risulta del reddito di lavoro dipendente viene considerato per il 60%, mentre quanto risulta degli altri
redditi viene considerato per il 100%;
g) Si sommano i redditi così determinati.
F) Non avere ceduto l’alloggio di E.R.P., eventualmente assegnato in precedenza
Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo
familiare, non abbiano ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia
residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma.
G) Non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.
Per partecipare al bando di concorso è necessario che il richiedente, e tutti gli altri componenti del proprio nucleo
familiare, non occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
H) Requisiti dei componenti il nucleo familiare
I requisiti di cui alle precedenti lettere C), D), F) e G) devono essere posseduti non solo dal richiedente ma anche da
tutti gli altri componenti del nucleo familiare, alla data di scadenza del bando nonché al momento della assegnazione,
e devono permanere in costanza di rapporto.
3
IMPORTANTE
Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti dal richiedente alla data di scadenza del bando. Il requisito di cui alla
lettera E) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito
di cui alla lettera C) sussiste anche qualora l’alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di
usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.
PAGINA 2
Tabella A) - composizione del nucleo familiare e dichiarazione dei redditi fiscalmente imponibili (relativi all’anno di
imposta 2014)
È necessario che il richiedente compili la tabella riportata a pagina 2 della domanda inserendo i tutti dati richiesti, sia
del dichiarante (colui che sottoscrive la domanda) che di tutti i componenti dichiarati nel proprio nucleo familiare.
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
(ai sensi dell’art. 2, comma 4, della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni)
Per nucleo familiare si intende: “la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e
adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni
prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge”.
Possono essere considerate persone conviventi anche coloro che non sono legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la
convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso, che
siano di età superiore ai 60 anni e non autosufficienti, o portatrici di handicap, riconosciute tali con apposita certificazione da parte
degli organi competenti (Azienda U.L.S.S.). Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell’inclusione economica e normativa nel
nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso e risultare
da certificazione anagrafica.
Inoltre, ai sensi dell’art. 67 della L.R. 28/01/2000, n. 5, nel nucleo familiare vanno conteggiati anche i nascituri (ossia i figli già
concepiti ma non ancora nati) per i quali è necessario allegare alla domanda di concorso idonea documentazione dello stato di
gravidanza e, in seguito, della avvenuta nascita.
Per i cittadini extracomunitari, sono considerati componenti del nucleo familiare anche i familiari per i quali sia stato chiesto e
ottenuto il nullaosta al ricongiungimento familiare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
La prima riga della tabella A andrà compilata con il dati del dichiarante; le successive dovranno contenere i dati degli
altri componenti del nucleo familiare.
Nella tabella A andranno inseriti, nell’ordine:
COGNOME di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi eventuali figli nascituri);
NOME di tutti i componenti il nucleo familiare (compresi eventuali figli nascituri);
PARENTELA con il dichiarante di tutti i componenti (ad es.: moglie, marito, figlio, padre, madre, sorella, nipote,
convivente more uxorio…);
LUOGO e DATA DI NASCITA di tutti i componenti il nucleo familiare;
CODICE FISCALE di tutti i componenti il nucleo familiare;
PROFESSIONE o attività lavorativa esercitata (es.: impiegato, studente, casalinga, operaio, disoccupato, …);
REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (o assimilato): in questa casella dovranno essere riportati, per ogni componente, i
redditi fiscalmente imponibili dichiarati nell’anno 2015 (relativi a redditi prodotti nell’anno 2014) percepiti dal singolo
soggetto e derivanti da lavoro dipendente (o assimilato). NOTA: indicare “0” (zero) o barrare la casella nel caso in cui
il soggetto non abbia percepito alcun reddito da lavoro dipendente (o assimilato).
GIORNI LAVORATI: in questa casella dovranno essere riportati, per ogni componente, il numero di giorni lavorati
nell’anno di imposta (anno 2014), come risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata.
REDDITO DA LAVORO AUTONOMO: in questa casella dovranno essere riportati, per ogni componente, i redditi
fiscalmente imponibili dichiarati nell’anno 2015 (relativi a redditi prodotti nell’anno 2014) percepiti dal singolo
soggetto e derivanti da lavoro autonomo.
NOTA: indicare “0” (zero) o barrare la casella nel caso in cui il soggetto non abbia percepito alcun reddito da lavoro
autonomo.
REDDITI DIVERSI: in questa casella dovrà essere riportata, per ogni componente, la somma di tutti i redditi fiscalmente
imponibili dichiarati nell’anno 2015 (relativi a redditi prodotti nell’anno 2014) che non rientrino nelle precedenti
categorie (es.: redditi da fabbricati, terreni, di impresa, di partecipazione, di capitale, diversi). NOTA: indicare “0”
(zero) o barrare la casella nel caso in cui il soggetto non abbia percepito alcun reddito diverso o il valore sia negativo.
Se una persona è in possesso di più certificazioni dei redditi, dovrà sommarne gli importi e inserirli nelle relative caselle. Lo stesso
andrà fatto per il computo dei giorni lavorati nel corso dell’anno 2014.
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COME SI COMPILA CORRETTAMENTE LA TABELLA A)
1) La tabella va compilata con i dati relativi a tutti i componenti del nucleo familiare (per la definizione di nucleo familiare si veda la
scheda di approfondimento “definizione del nucleo familiare”).
2) Vanno riportati i redditi percepiti dai componenti il nucleo familiare riferiti all’ultima dichiarazione fiscale presentata (anno 2015)
relativamente ai redditi prodotti nell’anno 2014 (es.: Certificazione Unica 2015, Mod. 730/2015, …);
3) Occorre specificare, per ogni soggetto, la natura del reddito percepito suddividendolo tra “reddito da lavoro dipendente o
assimilato” (es. pensione), “reddito da lavoro autonomo” e “redditi diversi”
4) Nel caso in cui uno o più soggetti non percepiscano redditi è necessario che il dichiarante indichi zero (0) oppure barri la casella
in corrispondenza dello stesso,
5) Per il coniuge non legalmente separato anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali; qualora,
inoltre, fosse in atto (ma non ancora concluso con un provvedimento del tribunale) un procedimento di separazione legale
dovranno essere ugualmente indicati i dati reddituali, anche se il coniuge risulta non residente nello stesso alloggio.
6) L’eventuale provvedimento di separazione legale o di divorzio deve essere allegato alla domanda di concorso.
7) Devono essere dichiarati gli eventuali assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato o divorziato
8) Concorrono alla formazione del reddito TUTTI i redditi fiscalmente imponibili percepiti a qualsiasi titolo nel corso dell’anno 2014
(es.: redditi da fabbricati, terreni, di impresa, di partecipazione, di capitale, diversi).
9) Sono esclusi tutti i redditi non imponibili ai fini IRPEF quali, ad esempio: assegni di invalidità civile, indennità di
accompagnamento e assimilati, pensioni sociali, assegni sociali...
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e consenso al trattamento dei dati In ottemperanza a quanto
disposto dal D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, vi è l’obbligo per chiunque
effettui il “trattamento” dei dati personali di documentare in forma scritta di aver fornito al richiedente l’informativa
prevista dalla legge e di averne da questi ottenuto il consenso al trattamento dei dati. Si informa, a tal proposito, che
per “trattamento” dei dati si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
È necessario sottoscrivere il consenso al “trattamento” dei dati personali; in caso contrario, infatti, risulterà
impossibile da parte del Comune di Susegana dar corso all’istruttoria della domanda per la verifica dei requisiti e
l’attribuzione dei punteggi di selezione per la formazione della graduatoria di assegnazione alloggi di E.R.P.
PAGINA 3
A) Dichiarazioni di possesso delle “condizioni soggettive” presenti nel nucleo familiare ai fini dell’attribuzione del
punteggio. La graduatoria è formata sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità indicati dall’art. 7
della L.R. 10/96, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.
Le condizioni soggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi sono integralmente riportate a pagina 3 della
domanda di concorso e vanno dichiarate dal richiedente mediante l’apposizione di una crocetta sulla relativa casella
corrispondente alla condizione posseduta. Ricordarsi di compilare anche gli eventuali spazi lasciati in bianco nella
domanda di concorso.
Di seguito si elencano, nel dettaglio, le condizioni soggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi, riportati
nello stesso ordine della domanda:
1) Presenza nel nucleo familiare di lavoratore dipendente con anzianità di contribuzione Gescal
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 1, della L.R. 10/96 prevede che, qualora nel nucleo familiare vi sia almeno un
lavoratore dipendente che abbia effettuato versamenti GESCAL, vadano riconosciuti i seguenti punti:
1) per anzianità di contribuzione fino ad anni cinque: punti 1;
2) per anzianità di contribuzione inferiore o uguale ad anni dieci: punti 3;
3) per anzianità di contribuzione superiore ad anni dieci: punti 5.
COS’È LA GES.CA.L. E COME SI CALCOLA L’ANZIANITÀ DI CONTRIBUZIONE
GESCAL = “Gestione Case Lavoratori”, fu istituita nel 1963 con la Legge 14 febbraio 1963, n. 60 (in sostituzione di INA CASA). La
trattenuta Gescal è cessata definitivamente il 31 dicembre 1998.
Quando esisteva la Gescal, ai lavoratori veniva trattenuto in busta paga un importo che poi lo Stato destinava alla costruzione e
gestione di alloggi popolari; la contribuzione che finanziava i fondi della Gescal, in altre parole, è sempre stata automaticamente
prelevata direttamente dalla busta paga di lavoratori tenuti al versamento.
In via generale, erano tenuti al versamento dei contributi GESCAL tutti i lavoratori dipendenti da enti pubblici o privati nonché i
relativi datori di lavoro.
Ai fini del calcolo dell’anzianità di contribuzione del versamento GESCAL occorre tener presente che la contribuzione era dovuta a
decorrere dal 12/04/1963 fino al 31/12/1995 per i lavoratori delle amministrazioni statali, degli enti locali territoriali, loro
consorzi e le comunità montane e fino al 31/12/1998 per i lavoratori dei restanti settori di attività.
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Erano esclusi dal versamento dei contributi GESCAL le prestazioni delle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori agricoli operai e
impiegati; dirigenti delle imprese industriali; portieri di stabili; collaboratori domestici, compresi gli autisti ad uso esclusivo familiare
e assicurati come lavoratori domestici; apprendisti di tutti i settori di attività; detenuti che prestano attività lavorativa.
Erano, invece, equiparati ai periodi di contribuzione GESCAL i periodi di: contribuzione figurativa accreditata per servizio militare;
malattia; infortunio; maternità; ex articolo 13 della legge1338/62 (riscatto di contributi per l'attività lavorativa). Inoltre, il
pensionato da lavoro subordinato o suo erede e il lavoratore dipendente in cassa integrazione o disoccupato, era assimilato al
lavoratore dipendente in costanza di versamento Gescal.
IMPORANTE: non sono previsti cumuli di contributi GESCAL fra persone diverse anche se appartenenti allo stesso nucleo
familiare. Ai fini del calcolo occorre, quindi, indicare solo l’anzianità di contribuzione più elevata tra quelle eventualmente presenti
nel nucleo familiare dichiarato nella domanda.
Si invitano i richiedenti a prestare particolare attenzione al calcolo dell’anzianità contributiva GESCAL. Nel caso in cui vi fossero
dubbi sull’entità dei contributi versati si invita a consultare il proprio libretto di lavoro e/o l'estratto contributivo INPS.
2) Nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale non superi l’importo di una pensione minima INPS> L’art. 7,
comma 1, lett. a, punto 2, della L.R. 10/96 prevede che qualora il reddito annuo convenzionale del nucleo familiare
non superi l'importo di una pensione minima INPS vadano attribuiti punti 4. L’importo di una pensione minima INPS
da non superare per avere diritto al punteggio è pari, per l’anno 2014, a € 6.531,07.=.
NOTA: per informazioni dettagliate sul reddito annuo convenzionale si veda la scheda di approfondimento “Come si
calcola il reddito annuo convenzionale” sopra riportata.
3) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni > L’art. 7, comma 1, lett. a,
punto 3, della L.R. 10/96 prevede che qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un componente di età
superiore a sessanta anni vadano attribuiti punti 1. Tale condizione dovrà sussistere alla data di scadenza del bando di
concorso e non a quella di presentazione della domanda. Il controllo sarà effettuato d’ufficio sulla base delle
informazioni anagrafiche relative ai componenti il nucleo familiare. NOTA: la condizione di cui al presente punto 3) non
è cumulabile con quella di cui al successivo punto 4).
4) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti,
riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti > L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 4, della L.R.
10/96 prevede che qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un componente di età superiore a sessanta anni,
non autosufficiente, riconosciuto tale con certificazione da parte degli organi competenti, vadano attribuiti punti 4. A
tal fine è necessario allegare copia della certificazione medica in corso di validità rilasciata dalla competente Azienda
U.L.S.S.
NOTA: la condizione di cui al presente punto 4) non è cumulabile con quella di cui al precedente punto 3).
5) Presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti >
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 5, della L.R. 10/96 prevede che qualora nel nucleo familiare sia presente almeno un
componente portatore di handicap (del quale è necessario allegare copia della certificazione medica in corso di
validità rilasciata dalla competente Azienda U.L.S.S.) vadano attribuiti punti 5. Ai fini dell'attribuzione del relativo
punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino
una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi (pari al 66% di invalidità),
riconosciuta ai sensi della vigente normativa;
6) Nuclei familiari di emigrati che dichiarino di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza > L’art. 7, comma 1, lett. a,
punto 6, della L.R. 10/96 prevede che qualora il nucleo familiare sia composto da cittadini emigrati che facciano
domanda di assegnazione di alloggio di E.R.P. con l’intenzione di rientrare in Italia per stabilirvi la propria residenza,
vadano attribuiti punti 2.
Il lavoratore emigrato all'estero ha facoltà di concorrere in un solo comune da indicare in una dichiarazione raccolta
da una rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda.
7) Nucleo familiare composto da cinque o più unità > L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 7, della L.R. 10/96 prevede che
qualora il nucleo familiare sia composto da almeno 5 componenti, vadano attribuiti punti 2.
Nel computo dei componenti vanno conteggiati anche i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affidati o affiliati
ricompresi nel nucleo familiare del richiedente. Rientrano nel novero anche i figli nascituri (ossia i figli già concepiti ma
non ancora nati) per i quali è necessario allegare alla domanda idonea documentazione dello stato di gravidanza e, in
seguito, della avvenuta nascita.
8) Nucleo familiare composto da un solo adulto con uno o più minori a carico > L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 8,
della L.R. 10/96 prevede che qualora il nucleo familiare sia composto da un solo adulto con uno o più minori a carico,
vadano attribuiti punti 2. Nel computo dei minori a carico vanno conteggiati, eventualmente, anche i nascituri (ossia i
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figli già concepiti ma non ancora nati) dei quali è necessario allegare alla domanda di concorso idonea
documentazione dello stato di gravidanza e, in seguito, della avvenuta nascita.
Secondo la legge italiana, un individuo è da considerarsi adulto dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Pertanto, un
richiedente separato/divorziato/vedovo/single che, ad esempio, abbia a carico 2 figli di cui uno maggiorenne non avrà diritto al
punteggio in quanto il nucleo familiare risulterà composto da n. 2 adulti: il richiedente ed il figlio maggiorenne.
9) Coppie che abbiano contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando o che
contraggano matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione dell’alloggio
L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 9, della L.R. 10/96 prevede che qualora il nucleo familiare sia composto da una coppia
che abbia contratto matrimonio da non oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando (o che dichiari di voler
contrarre matrimonio entro un anno e comunque prima dell’assegnazione) vadano attribuiti punti 2. Qualora la coppia
non abbia ancora contratto matrimonio è necessario allegare alla domanda idonea dichiarazione e, successivamente,
autocertificazione di avvenuto matrimonio.
9bis) Anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva > L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 9bis, della L.R. 10/96
prevede che qualora il richiedente, e il relativo nucleo familiare, abbia già presentato domanda di assegnazione di
alloggi di E.R.P. nel Comune di Susegana, vadano attribuiti punti 0,5 per ciascuna collocazione in graduatoria definitiva,
fino ad un massimo di punti 5. Non verranno, quindi, computati gli eventuali anni per i quali il richiedente, pur avendo
presentato domanda di concorso, sia risultato escluso dalla graduatoria definitiva.
10) Condizioni da stabilire con delibera del Consiglio comunale in rapporto alle particolari situazioni presenti nel
proprio territorio > L’art. 7, comma 1, lett. a, punto 10, della L.R. 10/96 prevede che il Comune che ha indetto il bando
possa stabilire ulteriori condizioni in rapporto alle particolari situazioni presenti nel proprio territorio; i punteggio
attribuiti a tali condizioni possono essere cumulati ma il totale, per legge, non può superare in nessun caso punti 8.
il Comune di Susegana, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/09/2008, ha stabilito le seguenti
ulteriori casistiche:
Residenza continuativa nel Comune di Susegana da almeno 5 anni
Qualora nel nucleo familiare almeno un componente sia residente a Susegana da almeno 5 anni consecutivi vanno
attribuiti punti da 1 a 4 secondo il seguente prospetto:
10.1 - da oltre 5 anni a 10 anni > PUNTI 1
10.2 - da 10 anni e 1 giorno a 15 anni > PUNTI 2
10.3 - da 15 anni e 1 giorno a 20 anni > PUNTI 3
10.4 – da oltre 20 anni > PUNTI 4
NOTA: L’anzianità si intende in costanza di residenza (senza interruzioni) e verrà calcolata fino alla data di
scadenza del bando di concorso.
10.5 - Persona singola o nucleo familiare ospitati temporaneamente in alloggio o strutture con rette o impegno
economico da parte del Comune di Susegana
10.6 - Nucleo o persona singola sostenuta dai Servizi Sociali di Susegana con progetti di intervento e/o recupero
eventualmente anche in collaborazione con i Servizi dell’ULSS, già in atto alla data di pubblicazione del bando.
Vanno attribuiti 4 punti solo
10.7 - Nucleo costituito da un solo adulto con uno o più minori a carico ed intestatario di contratto di locazione in
Susegana, debitamente registrato, che prevede un canone annuo di affitto che incida in misura superiore al 40%
del reddito del nucleo familiare (al netto dei contributi e delle ritenute fiscali).
ATTENZIONE: Le condizioni di cui ai punti 10.5, 10.6 e 10.7 non sono cumulabili tra di loro.
PAGINA 4
B)
Dichiarazioni di possesso delle “condizioni oggettive” presenti nel nucleo familiare ai fini dell’attribuzione del
punteggio.
Le condizioni oggettive che danno diritto all’attribuzione dei punteggi sono indicate all’art. 7, lett. b, della Legge
Regionale 2 aprile 1996, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni. Esse sono integralmente riportate a pagina 4
della domanda di concorso e di seguito si elencano, nel dettaglio:
1) situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno
dalla data di scadenza del bando, dovuta a:
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1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica; punti attribuiti: 5; secondo quanto
previsto dall’articolo 7, comma 1, numero 1, lettera a) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive
modificazioni e integrazioni, è da considerarsi impropria l’abitazione in: baracche, stalle, grotte e caverne,
sotterranei, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli
organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici
propri regolamentari, quali soffitte, bassi e simili.
NOTA: le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili.
1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari; i punti da attribuire sono i seguenti:
- coabitazione con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno 2 unità; punti attribuiti: 2;
- coabitazione con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità; punti attribuiti: 1.
Nel caso di coabitazione è necessario che il richiedente documenti tale condizione (con apposito certificato da
allegare alla domanda) o sottoscriva una dichiarazione in cui siano riportati i nominativi e i dati anagrafici dei
componenti il nucleo familiare con il quale coabita.
1.3) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio; punti attribuiti: 1.
Il richiedente dovrà dichiarare se nell’immobile vi è la presenza di barriere architettoniche. Tale punteggio sarà
attribuito solamente se nel nucleo familiare c’è la presenza di almeno un componente con handicap grave di tipo
motorio. È necessario allegare alla domanda il certificato dell’ULSS che attesta la presenza di barriere
architettoniche nell’alloggio e il certificato di invalidità rilasciato dal competente organo.
2) situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando, dovuta a:
2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente; i punti saranno attribuiti secondo i
seguenti parametri:
- da due a tre persone a vano utile (esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14); punti attribuiti: 1;
- da più di tre persone a vano utile (esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14); punti attribuiti: 2.
È necessario allegare copia del certificato di sovraffollamento rilasciato dall’ULSS.
2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità; punti attribuiti: 2.
È necessario allegare copia del certificato di antigienicità dell’alloggio rilasciato dall’ULSS.
NOTA: le condizioni di cui ai numeri 1.1) e 2.2) non sono tra loro cumulabili.
2.3) richiedenti che abitino in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto purché non intimato per inadempienza contrattuale;
- verbale di conciliazione giudiziaria;
- ordinanza di sgombero;
- provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;
nonché per qualsiasi altra condizione oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio ovvero richiedenti che
dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno; punti attribuiti 5.
È necessario allegare copia della documentazione che attesta l’imminente rilascio dell’alloggio o altra
dichiarazione/certificazione dalla quale si evinca la condizione oggettiva che renda impossibile l’uso dell’alloggio.
Individuazione degli allegati
In questo riquadro il richiedente dovrà indicare gli eventuali documenti allegati alla domanda.
Qualora la domanda risulti priva della documentazione, ove prevista e necessaria, non sarà quindi possibile procedere
alla verifica dei requisiti e all’attribuzione dei relativi punteggi.
Sottoscrizione della domanda
Dopo aver compilato ed aver allegato tutti gli allegati eventualmente richiesti, è necessario sottoscrivere la domanda.
Si ricorda che la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione della stessa. Qualora ciò
non sia possibile, o la domanda sia spedita per raccomandata A/R, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione
purché l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica fronte/retro di un documento d’identità in corso di
validità del sottoscrittore.
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