la pensione di reversibilita` 2010

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la pensione di reversibilita` 2010
LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’ (O AI SUPERSTITI)
La pensione di reversibilità (introdotta in Italia nel 1939 con il Rdl. n. 636) spetta ai:
•
Superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità,
•
Superstiti dell’assicurato, che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti
requisiti contributivi. In questo caso la pensione è anche definita “indiretta”.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Per i superstiti di un pensionato la reversibilità non è subordinata ad alcun requisito contributivo.
In caso di decesso di un assicurato non ancora pensionato, invece, è richiesto che il lavoratore
abbia maturato almeno 15 anni di contributi oppure risultino versati a suo favore (alla data del
decesso) cinque anni di contributi, di cui almeno tre nell’ultimo quinquennio.
BENEFICIARI
Coniuge e figli possono concorrere tra loro al diritto alla pensione di reversibilità e possono averla
anche se titolari di pensione diretta.
Gli altri familiari possono ottenerla solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e
all’ulteriore condizione di non essere titolari di altra pensione.
1.
CONIUGE
2.
FIGLI O EQUIPARATI
2.1 - MINORI –
Ai figli minori di 18 anni la pensione spetta anche se non sono a carico del genitore deceduto ed
anche se, al momento del decesso del genitore, prestano attività lavorativa autonoma o subordinata.
2.2 - STUDENTI - (vedi tab. A)
I figli di età superiore ai 18 anni hanno diritto alla reversibilità fino al 21° anno, qualora
frequentino una scuola media o professionale e per tutto il corso legale della stessa, ma non oltre il
26° anno di età qualora siano iscritti all’università.
In questo caso, la pensione spetta a condizione che essi, alla data del decesso del genitore, siano a
suo carico.
E’ causa di esclusione dal diritto lo svolgimento di attività lavorativa retribuita, anche se
come apprendisti, qualunque sia il reddito ricavato.
Tuttavia la Corte costituzionale, con sentenza interpretativa n. 42/99, ha stabilito che non perde la
reversibilità chi svolga piccoli lavori da cui ricava un reddito modesto (Euro 103,29 mensili).
I criteri seguiti attualmente dall'INPS per valutare il requisito del carico per i figli ed equiparati
maggiorenni studenti, il limite di reddito considerato è pari all'importo del trattamento minimo maggiorato
del 30 %; per il 2010 il limite è di € 599,26 mensili".
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Tabella “A” - REVERSIBILITA’: FIGLI BENEFICIARI
Categoria
Minori
Studenti
Universitari
Inabili
Età
Fino a 18 anni
Fino a 21 anni
Fino a 26 anni
Frequenza scuola
Media inferiore o superiore
Università (e istituti parificati)
Carico
Presunto
Effettivo
Effettivo
Effettivo
2.3 - INABILI
Per i figli che alla data del decesso del genitore siano inabili (da intendersi come assoluta e
permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa) non vi sono limiti di età per il
diritto alla pensione di reversibilità.
Il diritto sussiste anche nei confronti dei figli minori che siano riconosciuti inabili in data
successiva al decesso del genitore, ma prima del compimento del 18 ° anno.
Non è richiesta l’inabilità totale, ma solo incapacità, in concreto, di applicarsi ad un lavoro
produttivo di adeguato profitto.
La Cassazione con le sentenze numeri 9157/2003 e 12765/2004 ha precisato che (secondo la
disciplina dell’art. 39 Dpr. N. 818/57 e perciò prima dell’introduzione del più restrittivo criterio di
cui all’art. 8 L. 12 giugno 1984 n222) il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli
superstiti del pensionato inabili ad un proficuo lavoro per grave infermità psichica o mentale
postulava non la totale inabilità, ma (“anche nel mancato raggiungimento di una riduzione del
100% della astratta capacità di lavoro”) la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del
mercato del lavoro, di dedicarsi ad una attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare in modo
normale e non usurante le primarie esigenze di vita. L’accertamento del requisito dell’inabilità
presuppone una indagine molto accurata sull’usura psicofisica che una eventuale attività lavorativa
potrebbe provocare all’interessato, tenuto conto che detta attività deve svolgersi senza
compromettere la dignità della persona umana”.
L’accertamento del requisito della “inabilità” (di cui all’art. 8 della legge 222 del 1984) richiesto ai
fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del
pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile
impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali
attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una
riduzione del 100% della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di
svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non
simbolico.
Per i figli inabili non è motivo di preclusione al riconoscimento essere titolari di altra pensione
o che essi percepiscano altro reddito nei limiti stabiliti (vedi par. “Vivenza a carico”).
VIVENZA A CARICO
Il requisito della vivenza a carico si intende soddisfatto, secondo la legge, “ quando il lavoratore
deceduto provvedeva in maniera continuativa al sostentamento familiare”.
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La Giurisprudenza ha poi chiarito che non è necessario un completo mantenimento, essendo
sufficiente che l’aiuto economico, per la sua costanza e regolarità, abbia costituito un mezzo
normale, sia pure parziale, del mantenimento.
Particolare rilevanza nella valutazione della situazione del nucleo familiare, secondo l’INPS
assumono i seguenti elementi:
•
la convivenza cioè l’effettiva comunione di tetto e di mensa. Per il figlio superstite
convivente, di norma, si può prescindere dall’accertamento della condizione del mantenimento
abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica;
•
la non convivenza. Nel caso di figlio non convivente va verificata sia la condizione della
“non autosufficienza economica” che quella del “mantenimento abituale”.
Per il requisito di “mantenimento abituale” bisogna accertare, anche attraverso un esame
comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il defunto concorreva effettivamente
in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
Per i decessi successivi al 31 ottobre 2000 la non autosufficienza, in caso di figli maggiorenni
inabili, viene valutata secondo il criterio e i limiti per il diritto a pensione nei confronti degli
invalidi civili totali.
Quindi si prendono in considerazione solo i redditi assoggettabili
all’IRPEF.
Ai fini della verifica della “non autosufficienza economica” concorre:
• L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti destinatari
della disposizione relativa all’attività svolta ai fini terapeutici;
• Figlio inabile coniugato (redditi propri e quelli del coniuge soggetti a IRPEF);
• Nell’ipotesi di figlio inabile, titolare di pensione di reversibilità a seguito del decesso di uno
dei genitori, che presenti domanda per analoga prestazione a seguito del decesso del
genitore superstite, l’importo della pensione di cui è già titolare deve essere considerato ai
fini della corretta valutazione del requisito della non autosufficienza economica, per
conseguire l’eventuale diritto ad altra pensione di reversibilità.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO A PENSIONE
A FIGLI MAGGIORENNI INABILI
Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
13.103,20
13.430,78
13.739,69
13.973,26
14.238,75
14.480,81
14.886,28
15.154,24
Per i figli maggiorenni inabili che si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita, necessitino di un’assistenza continua, il predetto limite è aumentato dell’importo
dell’assegno di accompagnamento.
Per l’anno 2010 tale importo è pari ad € 1.743,32 mensili (€ 15.154,24 diviso 12 mesi più assegno di
accompagnamento mensile pari ad € 480,47).
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PERSONE SVANTAGGIATE E ATTIVITA’ RETRIBUITA
L’attività retribuita svolta ai sensi dell’art. 4, legge n. 381/1991, da invalidi, ex degenti di istituti
psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa
in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione,
presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate
all’inserimento lavorativo delle predette persone, non costituisce causa ostativa al riconoscimento
all’erogazione della pensione ai superstiti, considerando che la predetta attività ha funzioni
essenzialmente terapeutiche.
FIGLI INABILI MAGGIORENNI E ATTIVITA’ LAVORATIVA
(D.L. 30 dicembre 2007 n. 248 convertito in Legge 28 febbraio 2008 n° 31)
A seguito di tale provvedimento, i figli maggiorenni inabili, beneficiari di pensione di reversibilità
o superstiti, hanno la possibilità di svolgere attività lavorativa senza perdere il diritto alla pensione
quali superstiti, sempre che mantengano il requisito della non “autosufficienza economica”.
In proposito le norme prevedono quanto segue:
•
L’attività lavorativa abbia finalità terapeutica.
•
L’attività sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero cooperative o datori di lavoro che
abbiano stipulato convenzioni previste dalla normativa vigente.
•
La durata dell’attività lavorativa non sia superiore a 25 ore settimanali.
•
Il trattamento economico non può essere inferiore all’importo del trattamento minimo delle
pensioni maggiorato del 30 %.
•
L’attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione
sociale.
Tali caratteristiche sono accertate dall’Istituto che eroga la prestazione pensionistica attraverso i
suoi Centri medico legali.
Le norme hanno effetto dal 31 dicembre 2007 per i decessi intervenuti a decorrere dalla predetta
data.
Per i decessi intervenuti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 2007 la nuova disciplina
si rende applicabile a tutte le pensioni ai superstiti liquidate a favore di figli maggiorenni inabili per
i lavori avviati dopo il 30 dicembre 2007. (Per tali casi rimangono in vigore le istruzioni impartite
con circolare n. 137 del 10 luglio 2001. Pertanto il diritto alla pensione ai superstiti permane a
favore dei figli inabili riconosciuti dall’Istituto che svolgano attività lavorativa presso cooperative
sociali o laboratori protetti ancorché il rapporto di lavoro abbia durata superiore alle 25 ore
settimanali).
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2.4 - FIGLI EQUIPARATI
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati:
• i figli adottivi e affidati;
• i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
• i figli naturali non riconoscibili quando nei loro confronti il genitore era tenuto al
mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nonché i figli non riconoscibili che hanno
ottenuto l’assegno vitalizio;
• i figli nati da precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto.
2.5 - ADOTTATI
Gli adottati con “adozione ordinaria”, gli affiliati e gli affidati possono ricevere due pensioni di
reversibilità o indiretta: dagli adottanti, affilianti e affidatari e dai genitori naturali. Gli adottati con
“adozione speciale” possono invece avere una sola pensione in quanto per loro cessa ogni rapporto
verso la famiglia di origine.
3 - GENITORI
Qualora non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur essendoci, essi non abbiano diritto alla
pensione di reversibilità, questa può spettare ai genitori (o equiparati) del lavoratore deceduto.
I genitori hanno diritto alla pensione a condizione che, alla data del decesso del figlio, abbiano
compiuto il 65 ° anno di età, che siano a carico del lavoratore deceduto e che non siano titolari
di pensione diretta o indiretta. Non costituisce, tuttavia, causa di impedimento la pensione (o
l’assegno) sociale che, peraltro, vengono conseguentemente revocati, salvo che derivino da
invalidità civile al 100% o la fruizione di una pensione di guerra o assistenziale.
4 - FRATELLI E SORELLE
I fratelli e le sorelle hanno diritto alla reversibilità solo quando manchino il coniuge, i figli ed i
genitori o quando, pur esistendo, essi non ne abbiano titolo.
Il diritto è subordinato, poi, alle seguenti condizioni, che devono tutte coesistere alla data del
decesso del lavoratore:
A) che non siano coniugati. Il requisito è soddisfatto anche se lo erano stati in precedenza e poi
sono diventati liberi per divorzio o vedovanza.
B) che non siano pensionati. Anche in questo caso non hanno, a questo fine, rilevanza le pensioni
sociali, di guerra o assistenziali.
C) che siano inabili anche se minori di18 anni.
Per i fratelli e le sorelle, la perdita anche di uno solo dei requisiti sopraddetti è motivo di
immediata revoca della pensione.
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MISURA (vedi tab. B)
La pensione ai superstiti viene corrisposta agli aventi diritto nelle seguenti aliquote percentuali della
pensione spettante al dante causa:
•
60% al coniuge, o al figlio quando, mancando il coniuge, è l’unico avente diritto;
•
20 % a ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge, ed il 40%, se hanno diritto solo i figli
(comunque la pensione non può essere inferiore al 60 % della pensione del dante causa).
Quando ne è beneficiario solo un figlio minore, studente, o inabile, l’aliquota della pensione di
reversibilità con decorrenza successiva al 17 agosto 1995, è elevata al 70% (dal precedente 60 %);
•
15 % per i genitori, i fratelli e le sorelle.
In ogni caso, qualora ricorrano più superstiti, la reversibilità non può essere superiore al 100%
della pensione diretta; in tale evenienza le varie aliquote vengono proporzionalmente ridotte
(restando, però, fermo il 60% in favore del coniuge).
TABELLA “B” – REVERSIBILITA’ INPS
Aliquote in vigore dal 1° gennaio 1965
(art. 22 legge 21 luglio 1965 n. 903 e successive modificazioni)
MISURA DELLE ALIQUOTE
Coniuge solo
Coniuge + 1 orfano
Coniuge + 2 o più orfani
1 Orfano (Sino al 16 agosto 1995)
1 orfano (dal 17/08/95 L. 335/95)
2 orfani (40% + 40%)
3 o più orfani
1 genitore
2 genitori
1 fratello o sorella
2 fratelli o sorelle
60%
80%
100%
60%
70%
80%
100%
15%
30%
15%
30%
CASI PARTICOLARI
Il figlio che già fruisce di pensione di reversibilità per la morte di un genitore ha diritto, in
caso di decesso dell’altro genitore, ad una seconda pensione. Non solo, se il genitore superstite
ha contratto nuovo matrimonio, egli acquista anche il diritto, in caso di morte del genitore acquisito,
a beneficiare del relativo trattamento di reversibilità (art.2 c. 3 D.lgs.n.39/45)
LIMITAZIONI (Legge n.° 335/95)
In base alla legge di riforma delle pensioni (art. 1 comma 41 Legge n. 335/95) dal 17 agosto 1995
le pensioni ai superstiti sono erogate nelle aliquote previste unicamente ove il beneficiario
abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima INPS.
Questi limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo
coniuge o ai genitori ovvero ai fratelli e sorelle; non trovano invece applicazione nei casi in cui
siano beneficiari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il
coniuge.
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Negli altri casi, gli importi subiscono una decurtazione, come da tabelle (C1 – C2). Queste
riduzioni sono state dichiarate legittime dalla Corte costituzionale con sentenza n.° 446/2002.
TABELLA (C1)
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL
BENEFICIARIO
Art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
LIMITI DI REDDITO
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25 per cento
dell' importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1° gennaio.
40 per cento
dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo
del Fondo pensione lavoratori dipendenti, calcolato in
misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1° gennaio
50 per cento
dell'importo della pensione
TABELLA (C2)
IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO
ANNO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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REVERSIBILITA'/REDDITO (L. n.° 335/95 art.1 comma 41)
RIDUZIONE
25 % da
40% da
50 % da
£
24.431.550
£
32.575.401
£
40.719.251
£
25.751.700
£
34.335.601
£
42.919.501
£
26.755.950
£
35.674.601
£
44.593.251
£
27.210.300
£
36.280.401
£
45.350.501
£
27.699.750
£
36.993.001
£
46.166.251
£
28.142.400
£
37.523.201
£
46.904.001
€ 14.912,00
€ 15.314,91
€ 15.682,68
€ 16.075,03
€ 16.396,78
€ 16.675,63
€ 17.009,47
€ 17.281,69
€ 17.869,80
€ 17.977,84
€ 19.882,67
€ 20.419,89
€ 20.910,25
€ 21.433,37
€ 21.862,37
€ 22.234,17
€ 22.679,29
€ 23.042,25
€ 23.826,41
€ 23.970,45
€ 24.853,34
€ 25.524,86
€ 26.137,81
€ 26.791,71
€ 27.327,96
€ 27.792,70
€ 28.349,11
€ 28.802,81
€ 29.783,01
€ 29.963,06
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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Sulla reversibilità sono corrisposti gli assegni familiari per tutti quei titolari per i quali gli assegni
sarebbero spettati sulla pensione diretta.
L’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il
nucleo è costituito da una sola persona ove si tratti di orfano minore ed equiparati o unicamente dal
coniuge superstite se minore o maggiorenne inabile.
Con parere N. 19563/94 l’INPS ha precisato che, ai fini dell’assegno per il nucleo familiare, nel
caso di pensioni ai superstiti (liquidate nelle gestioni assicurative dei lavoratori dipendenti), i
soggetti che concorrono alla formazione del nucleo familiare sono:
•
il coniuge superstite contitolare della pensione;
•
i figli ed equiparati maggiorenni inabili a proficuo lavoro, titolari o contitolari della
pensione.
La determinazione del nucleo dei superstiti deve essere effettuata con riferimento alla
situazione familiare esistente alla morte del dante causa, risultando irrilevanti gli incrementi del
nucleo successivamente intervenuti, costituiti, ad esempio, da: figli maggiorenni divenuti inabili
dopo la morte del genitore, figli naturali del coniuge superstite sopravvenuti, minori affidati al
coniuge superstite, ecc.. “Ne consegue - conclude l’INPS – che i figli ed equiparati maggiorenni
inabili a proficuo lavoro, non contitolari della pensione, possono essere compresi nel nucleo
familiare del dante causa solo quando il mancato conseguimento della pensione sia derivato dal
fatto che gli stessi non erano a carico (secondo la normativa che regola specificatamente le pensioni
ai superstiti) del genitore deceduto”.
Pertanto, sulla pensione di reversibilità sono corrisposti gli assegni familiari per tutti quei titolari
per i quali sarebbero spettati sulla pensione diretta.
Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona ove si tratti di orfano minore
ed equiparati o unicamente dal coniuge superstite se minore emancipato o maggiorenne
inabile.
SEPARAZIONE E DIVORZIO (vedi tab. D)
Anche in caso di decesso dell’ex coniuge si può aver diritto alla pensione ai superstiti.
TABELLA (D)
DIVORZIO E SEPARAZIONE
Quando spetta la reversibilità
Condizione personale
Diritto alla pensione
Separato consensualmente o
SI
per colpa dell'altro coniuge
Separato per propria colpa
SI
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Divorziato
SI
Divorziato, in concorrenza
con il coniuge del defunto
SI
(in quota parte)
Divorziato, in caso di nuovo
Matrimonio
NO
A quale condizioni
Senza condizioni
A condizione che sussista
il diritto agli alimenti
A condizione che sussista
il diritto all'assegno di
divorzio
A condizione che sussista
il diritto all'assegno di
divorzio
Doppia annualità (alla cessazione della reversibilità liquidabile d'ufficio e soggetta a prescrizione decennale
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SEPARAZIONE LEGALE
Nei casi di separazione legale senza addebito a carico del coniuge superstite, non vi sono ostacoli
per il riconoscimento alla pensione di reversibilità.
La Corte costituzionale, (sentenze nn. 286/87, 450/89 e 284/97), ha sancito il diritto alla
reversibilità anche in favore del coniuge separato per colpa ma “soltanto in quanto avesse diritto
agli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’INPS (circ. n. 234/95) ha recepito l’indirizzo della
Corte costituzionale.
DIVORZIO
La legge n. 74/87 regolamenta il diritto in caso di divorzio, stabilendo che, in assenza del
coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione agli effetti civili del matrimonio, ha
diritto alla pensione ai superstiti, alle seguenti condizioni:
•
il coniuge superstite sia titolare di assegno di divorzio e non si sia nuovamente coniugato;
•
il coniuge dante causa sia deceduto dopo il 12/3/87, per la non retroattività della legge 74/87
(sent. N. 5939/91, Cass. Sez. un.);
•
la contribuzione da cui trae origine la reversibilità sia anteriore alla sentenza di scioglimento
del matrimonio.
Le diverse fattispecie sono esaminate dall’ente previdenziale caso per caso.
CONCORSO DI PIU’ CONIUGI DIVORZIATI CON IL CONIUGE SUPERSTITE
In caso di concorso di più coniugi divorziati con il coniuge superstite, il tribunale provvede alla
ripartizione della pensione di reversibilità; in caso di cessazione del diritto per uno di questi,
provvede ad una nuova determinazione delle quote ripartendo tra i restanti la quota del coniuge
cessato.
CESSAZIONE DEL DIRITTO E DOPPIA ANNUALITA’
Il coniuge divorziato perde il diritto alla reversibilità in caso di nuovo matrimonio.
Gli spetta in tal caso la doppia annualità liquidabile d’ufficio e soggetta alla prescrizione
decennale.
Si può verificare che il coniuge rimasto vedovo al quale è stata riconosciuta la pensione contragga
nuovo matrimonio.
In questo caso, al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità e viene liquidata la
“doppia annualità” pari a 26 mesi (ivi compresa, quindi, la tredicesima) dell’importo della
pensione risultante all’atto delle nuove nozze.
Per ottenere la doppia annualità occorre presentare all’INPS una domanda, corredata dal
certificato di matrimonio. Nella domanda, con la quale vanno restituiti il libretto e il
certificato di pensione (mod. o bis M), vanno indicati i dati anagrafici, il numero della
pensione e la data del matrimonio.
Se vi sono figli minori, contitolari alla pensione con il genitore, essi hanno diritto ad un aumento
della loro quota (da far valere con una domanda di ricostituzione all’INPS) in relazione alla
perdita del diritto alla pensione da parte del genitore, passato a nuove nozze.
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