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PROF. GIANNI MARONGIU IL NUOVO ACCERTAMENTO SINTETICO E REDDITOMETRICO 1. LE MODIFICHE NORMATIVE DEL 2010 E LA LORO INTRODUZIONE CON DECRETO-LEGGE. Il nuovo accertamento sintetico e il nuovo redditometro costituiscono uno degli strumenti più qualificati per contrastare l’evasione, che, va ricordato, dovrebbe ―finanziare‖ in modo consistente il rilevante intervento1 realizzato con la manovra finanziaria. L’art. 22 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) riscrive, conseguentemente l’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 nei commi 4 e seguenti, che disciplinano, appunto, l’accertamento sintetico e anche quello basato sul cosiddetto redditometro. Va detto che l’intervento normativo traccia le linee guida sulle quali si baserà il rinnovato strumento accertativo e quindi soltanto nel momento in cui sarà emanato il decreto ministeriale, con il quale saranno individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva, e soprattutto le modalità con le quali questi concorreranno a formare il reddito complessivo attribuito ai contribuenti, potrà essere dato un giudizio definitivo. Può, invece, immediatamente precisarsi che non bisogna confondere l’accertamento sintetico (quello tradizionale fondato su fatti certi e disciplinato dal 4° comma del vecchio e del rinnovato art. 38) con l’accertamento redditometrico disciplinato dal 5° comma dell’art. 38. Con riguardo al secondo il testé citato 5° comma statuisce, infatti, che ―la determinazione sintetica può essere, altresì, fondata sul contenuto induttivo di elementi indicatori di capacità contributiva individuata mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del 1 Che ammonta a circa 24,9 miliardi di euro. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 20/06/2011 2 Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta ufficiale con periodicità biennale‖ (in tale caso soggiunge la norma, ma di ciò si dirà, è fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma). Ebbene, proprio la previsione di un decreto ministeriale consente di svolgere la prima osservazione perché la disciplina dello specifico modello accertativo è stata innovata con un decreto legge convertito poi in legge. Ben si conoscono le lamentele e le critiche ormai da anni rivolte all’uso e all’abuso dei decreti legge. Sono critiche svolte, innanzi tutto, sul piano istituzionale perché l’abuso del decreto legge stravolge i delicati equilibri tra governo e Parlamento, specie quando il primo pone anche la ―fiducia‖ e, di fatto, il Parlamento è svuotato del suo potere di discussione, di controllo e di approvazione. Uno studioso ha parlato di ―indecorosa e spudorata frode alla Costituzione‖ e la Corte di Cassazione ha sottolineato che, in casi consimili, ―non è facile distinguere l’amministrazione finanziaria, parte in causa, dal legislatore posto che la norma interpretativa è stata approvata con decretolegge del Governo e convertito in una legge la cui approvazione è stata condizionata dal voto di fiducia al Governo‖ (così Cass. sez. un., 30 novembre 2006, n. 25506, in GT, 2007, n. 2, p. 105 con nota di M. Basilavecchia) Ma ben conosciamo anche le lamentele dei destinatari dei precetti perché le norme dei decreti-legge sono spesso frettolose, contraddittorie e pongono grandi difficoltà agli interpreti, siano essi gli studiosi, gli operatori pratici, i professionisti o i funzionari dell’amministrazione finanziaria. Proprio perciò la nostra Costituzione prevede che i decreti legge possono essere emanati solo in casi straordinari di necessità e di urgenza. Ebbene, l’accertamento redditometrico, per funzionare, non può prescindere dell’emanazione del ricordato decreto ministeriale che, ad oggi, non à ancora noto. Quindi ci si trova di fronte a un decreto legge emanato nel mese di maggio del 2010 che, nel mese di giugno del 2011, attende ancora un decreto ministeriale per trovare pratica applicazione. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 3 Sorge, conseguentemente, il dubbio che, nella primavera del 2010, l’ esigenza di una nuova disciplina non fosse così urgente se, più di un anno dopo, manca ancora il decreto attuativo e al riguardo, proprio per trasformare le diffuse lagnanze in un intervento concreto, sarebbe opportuno sollecitare un intervento della Corte costituzionale che oggi sanziona i decreti-legge privi dei requisiti previsti dalla Costituzione (per i riferimenti più recenti si veda G. MARONGIU, ―Lo Statuto dei diritti del contribuente‖, Torino, Giappichelli, 2010, p. 67 sg.). ******* 2. L’ACCERTAMENTO SINTETICO E LA SUA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE. Se quello ora prospettato è un dubbio che attiene allo strumento normativo utilizzato, non può sottacersi che l’accertamento sintetico – sin dalla sua origine – ha destato non poche perplessità sul piano della legittimità costituzionale, tanto che – ancor prima della modifica apportata all’art. 2 del d.P.R. n. 600/2973 (cioè quando si affidava al provvedimento ministeriale solo il compito di precisare ―dati e notizie indicativi di capacità contributiva, relativi alla disponibilità, in Italia o all’estero, da parte del contribuente‖ di determinati beni e/o servizi individuati dalla legge) – il comma 4 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 era stato ―sospettato‖ d’incostituzionalità sotto il profilo della violazione degli artt. 2, 3, 24 e 53 della Costituzione. Si invocò l’art. 2 della Costituzione in quanto, negandosi al cittadino il consenso alla spesa pubblica in proporzione all’effettivo accertamento dei suoi redditi, si poneva in contrasto con il ―diritto naturale‖ del contribuente a una giusta imposizione fiscale. Si lamentò una possibile violazione dell’art. 3 della Costituzione, prospettando la discriminazione fra contribuenti, causata dall’impiego o meno di tale metodo di accertamento e si denunciò il possibile ―vulnus‖ dell’art. 24 della RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 4 Costituzione, poiché, a fronte di una ricostruzione reddituale basata su meri indizi e presunzioni, risultava aleatoria se non impossibile la difesa del contribuente; mentre, con riguardo all’art. 53 della Costituzione, si contestò la previsione di un accertamento (sintetico) basato in concreto su indici e coefficienti presuntivi e quindi, svincolato dalla verifica della effettiva capacità contributiva del soggetto passivo del tributo. Peraltro, con la sentenza del 7-23 luglio 1987, n. 283 la Corte rigettò tutte le sollevate eccezioni di incostituzionalità osservando che: a) l’art. 2 della Costituzione non garantisce un ―diritto naturale‖ del contribuente alla giusta imposizione, quando a ciò sono specificamente deputate altre norme costituzionali e in particolare l’art. 53 della Costituzione; b) il comma 4 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 pone a carico dell’ufficio l’obbligo di procedere ad un accertamento sintetico, per cui tale disposizione garantisce una parità di trattamento fiscale per tutti i soggetti che si trovino nella stessa situazione giuridica; c) la questione dell’ utilizzo di strumenti presuntivi difformi da quelli civilistici va esaminata congiuntamente alla prospettata violazione dell’art. 53 della Costituzione e, al riguardo, si deve ritenere che un accertamento fondato su simili presunzioni, oltre a non violare il precetto costituzionale della capacità contributiva, rappresenta un mezzo per l’attuazione dello stesso, in quanto è del tutto ragionevole il ricorso ad indicatori idonei a dare concreto fondamento alla corrispondenza tra l’imposizione e la capacità contributiva; d) infine, quanto alla dedotta violazione dell’art. 24 della Costituzione, non poteva essere ravvisata alcuna compressione del diritto di difesa, atteso che l’impugnata normativa non pone limiti alla dimostrazione dell’insussistenza degli elementi e delle circostanze fattuali su cui si fonda l’induttività dell’accertamento. Successivamente alle modifiche apportate all’art. 2 del d.P.R. n. 600/1973 dall’art. 1 della L. n. 30 dicembre 1991, n. 413, la Corte fu nuovamente investita della questione d’incostituzionalità del comma 4 dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 23 della Costituzione, dato che la nuova RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 5 formulazione normativa demandava al Ministro delle finanze anche l’individuazione degli “indicatori” di capacità contributiva e non solo quella dei relativi parametri di misurazione. Anche questa volta – però – la Corte, con ordinanza 13-28 luglio 2004, n. 297, rigettò ogni eccezione affermando che, ―secondo la costante giurisprudenza costituzionale, tale riserva va intesa in senso relativo‖ e la stessa ―è stata rispettata…, in quanto l’art. 38 stabilisce che il regolamento deve prendere in considerazione elementi e circostanze di fatto certi e fissa delle linee direttive a cui si deve attenere l’accertamento compiuto tramite regolamento perché lo stesso sia valido, con salvezza della prova contraria del contribuente‖. Alla luce delle ricordate sentenze sarebbe a dir poco presuntuoso e fors’anche pretestuoso, prospettare dubbi d’incostituzionalità dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 che la Corte ha ritenuto non fondati. Solo l’obbligo di completezza induce a verificare se la mutata formulazione del 4° comma dell’art. 38 (―sulla base delle spese di qualsiasi genere‖) possa rivitalizzare un dubbio già prospettato alcuni anni fa. ******* 3. IL POSSIBILE (MA INESISTENTE) DUBBIO SULLA INTRODUZIONE DI UN NUOVO TRIBUTO. Anni fa si ventilò l’ipotesi che l’art. 38 avesse sostituito l’imposizione sul reddito prodotto con una imposizione sul reddito consumato o sui consumi modificando, così, sostanzialmente il presupposto di imposta e per di più obliquamente attraverso formule di significato ambiguo. Di qui, si soggiunse, la violazione dell’art. 23 della Costituzione perché il legislatore avrebbe lasciato nell’assoluta incertezza un elemento fondamentale di un tributo e cioè il presupposto. Oggi ci si potrebbe chiedere se la disciplina dettata nel 2010 ha modificato solo un modello accertativo o ha introdotto, almeno, in una sua parte, un nuovo RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 6 tributo perché il 4° comma del novellato art. 38 statuisce che ―l’ ufficio indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’ art. 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo di imposta‖. La mutata formulazione del 4° comma dell’art. 38 (―sulla base delle spese di qualsiasi genere‖) potrebbe indurre a riprendere quel lontano dubbio che andrebbe disaminato non solo alla luce dell’art. 23 della Costituzione, ma anche dell’art. 4 dello Statuto dei diritti del contribuente che vieta l’istituzione di tributi nuovi con decreto legge. In realtà non sembrano violati né l’art. 23 della Costituzione né l’art. 4 dello Statuto perché il tributo rimane una imposta sul reddito complessivo prodotto che può accertarsi induttivamente anche attraverso le spese. Convincono in questo senso la collocazione della norma all’interno del decreto n. 600 del 1973 che disciplina gli accertamenti, nonché il riferimento all’art. 39 e la collocazione all’interno dell’art. 38. Né può trascurarsi la lettera del precetto che parla di ―determinazione sintetica del reddito complessivo‖. Non v’è, quindi, alcuna violazione dell’art. 4 dello Statuto perché non è stato istituito un nuovo tributo sulla spesa ma la spesa è considerata solo uno strumento per accertare un reddito prodotto e posseduto. La precisazione, si badi, non è priva di significato e lo si apprezza con un piccolo esempio. Ipotizziamo che un soggetto, nell’anno 2012, acquisti un appartamento e sborsi 500.000 euro. Se il tributo fosse una imposta sulla spesa l’intero ammontare speso nell’anno sarebbe tassabile in quell’anno. Se, invece, la spesa è solo strumentale all’accertamento di un reddito prodotto e posseduto può sostenersi che quanto speso nel 2012 è frutto di risparmi degli anni precedenti e quindi non può essere la prova, neppure indiziaria, della produzione, nel solo anno 2012, del reddito speso. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 7 Ed è questa la soluzione più convincente. ******* 4. LE MODIFICHE NORMATIVE DEL 2010 E LA LORO APPLICAZIONE RETROATTIVA. Per quanto riguarda l’applicazione temporale del nuovo accertamento sintetico, l’art. 22 stabilisce che esso dispiegherà la propria efficacia a partire dagli accertamenti relativi ai redditi del periodo d’imposta 20092. Di conseguenza, per i periodi precedenti ancora accertabili, ossia quelli che vanno dal 2005 al 2008, l’accertamento sintetico e il redditometro continueranno ad essere applicati sulla base del testo dell’art. 38 antecedente alle modifiche e ciò non soltanto in relazione agli avvisi di accertamento che sono stati già emanati, ma anche a quelli che invece lo saranno negli anni futuri3. Invece, per l’anno 2009 e per quelli successivi si applicherà la nuova normativa ancorchè dettata nel 2010. 2 ―… .con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto… ‖. 3 Il signor Rossi presenta sia per il 2008 che per il 2009, un reddito complessivo dichiarato pari a 39.000 euro (nell’ esempio il reddito complessivo = reddito netto), ma per effetto dell’ applicazione dei parametri presuntivi individuati con decreto attuativo emerge, per entrambi i periodi di imposta considerati, un reddito accertabile che è pari a 50.000 euro. In questo caso, emergono i seguenti riflessi di ordine pratico: - per l’ anno 2008 valgono le regole previgenti alle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, e risulta che, ai fini dell’ accertamento sintetico connesso all’ applicazione del c.d. redditometro, l’ annualità 2008 non assume rilevanza; il 25% di 50.000 euro è infatti 12.500 euro, e la franchigia di riferimento pari a 37.500 euro (= 50.000 – 12.500) risulta rispettata dal contribuente, che nel Mod. Unico 2009-PF ha dichiarato un importo superiore (pari a 39.000 euro); - per il 2009 valgono le nuove regole secondo cui il reddito accertabile deve essere superiore di almeno un quinto (20%) rispetto a quello complessivo, ragion per cui nel caso in esame si presentano i presupposti normativi per far rientrare l’ annualità 2009 nel novero di quelle rilevanti ai fini dell’ applicazione dell’ accertamento sintetico. Difatti, il parametro di riferimento è pari, in questo caso, a 40.000 euro (= 50.000 – 10.000), ma il contribuente dichiara un reddito fiscale inferiore a tale valore. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 8 Il legislatore ha ritenuto, evidentemente, di essere svincolato dal rispetto dell’insegnamento della Corte costituzionale per la quale ―il divieto di irretroattività della legge costituisce fondamentale valore di civiltà giuridica e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve, in linea di principio attenersi‖ anche se ―non è stato elevato a dignità costituzionale, salva la previsione dell’art. 25 Cost., relativo alla materia penale, sicchè il legislatore ordinario, nel rispetto di tale limite, può emanare norme retroattive purchè esse trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente protetti così da incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti‖.4 ―Tra questi (e cioè tra gli interessi costituzionalmente garantiti), ha soggiunto la stessa Corte, la giurisprudenza costituzionale annovera, come è noto, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non può essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti‖.5 Né può replicarsi osservando che il legislatore è mosso dall’autorevole, ma risalente, orientamento secondo il quale le norme di carattere procedimentale sono di immediata applicazione6 e perciò si applicano anche ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore delle stesse, senza violare il principio di irretroattività: in altre parole si potrebbe tentare di giustificare questa conclusione assumendo che l’accertamento sintetico e redditometrico sarebbe privo di una reale portata innovativa, raccordandosi allo strumentario già previsto dal modificato art. 38 del quale altro non sarebbe che un aggiornamento operativo. 4 Così Corte cost. 13 ottobre 2000, n. 419 e anche Corte cost. 24 luglio 2000, n. 341. 5 Così Corte cost. 4 novembre 1999, n. 416. 6 Si veda Cass., sez. trib., 27 agosto 2001, n. 11274. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 9 Oggi, alla luce dei principi generali e dello Statuto questa ultima prospettiva è contestabile sotto più profili e la scelta del legislatore appare comunque censurabile. In primo luogo l’ accertamento sintetico è stato innovato nella sostanza. Sono mutati i requisiti per accedervi (è sufficiente lo scarto del 20% per un anno) e nell’ ordito normativo non v’ è più il riferimento a fatti certi perché hanno rilievo le spese di qualsiasi genere. Ergo, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio generale, figlio dell’ affidamento del contribuente nella sicurezza e nella certezza del diritto e dettato dall’ art. 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, per il quale non solo le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo ma, relativamente ai tributi periodici, le modificazioni legislative si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Il legislatore dello Statuto, infatti, proprio per tutelare l’ affidamento, ha dettato una regola e cioè che occorre avere riguardo al periodo d’ imposta e solo ad esso per decidere quale disciplina si applica nella successione delle norme, ed è regola logica perché esso, e cioè il periodo d’ imposta, è la dimensione temporale nella quale si produce e va accertata e valutata la capacità contributiva specificatamente tassata. Conseguentemente, il decreto legge del 2010 ha violato un principio e una regola nel momento in cui per attirare alla nuova disciplina gli anni ―2009‖ e ―2010‖ ha fatto riferimento (non al periodo di imposta ma) ―agli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto‖. Il legislatore, invece, avrebbe dovuto sancire l’ applicazione delle nuove norme non al periodo di imposta 2010 e tanto meno al 2009 ma solo a RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 10 decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è entrato in vigore il decreto legge e cioè al periodo di imposta ―2011‖. E la conclusione – l’ esistenza della violazione di un principio generale e di una regola dettata dallo Statuto - non cambia ove per converso si ragioni muovendo dalla premessa che si tratti di norme solo procedimentali per le quali vige il principio ―tempus regit actum‖. Ciò vale, in particolare se si muove dalla premessa, incontestabile, che il nuovo accertamento sintetico e redditometrico ha introdotto fatti, parametri (addirittura relativi alle condizioni familiari) radicalmente diversi dagli antecedenti. Infatti, è di tutta evidenza che, a tutela dell’ affidamento, della buona fede e del diritto di difesa, il contribuente deve essere edotto, sin dal momento della predisposizione della dichiarazione dei redditi, dei fatti, degli indizi, delle modalità e degli strumenti attraverso i quali la amministrazione può procedere alla rettifica della dichiarazione stessa proprio perché la prova e la documentazione ex post delle circostanze possono essere più difficili. Non a caso l’ art. 5 dello Statuto del contribuente statuisce che ―l’ amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente con mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate,nonché ogni altro atto o decreto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti‖ (così il 2° comma). Obbligo che, all’ evidenza, è funzionale al fatto che il contribuente, nel momento in cui è chiamato ad assolvere i propri doveri, sia posto in grado di conoscere le conseguenze delle proprie scelte economiche7. 7 Si veda al riguardo G. MARONGIU, Lo Statuto dei diritti del contribuente, Torino, Giappichelli, 2010, II ed., spec. pp. 127 sg. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 11 In altre parole, l’ entrata in vigore dello Statuto del contribuente e l’ applicazione dei principi generali devono indurre a rimeditare la possibile efficacia retroattiva delle norme, anche di quelle procedimentali8. Lo insegna una recente sentenza della Corte di Cassazione ove si legge: ―L’ utilizzo dei coefficienti presuntivi indicati nel redditometro sui redditi dei periodi di imposta anteriori comporta l’ applicazione retroattiva di disposizioni normative contraria allo Statuto del contribuente e quindi vietata quando i nuovi decreti prendono in considerazione indici di capacità contributiva prima ininfluenti e quindi lungi dal rappresentare un semplice aggiornamento Istat delle tabelle precedenti stabiliscono una normativa diversa di calcolo, con differenti parametri di base e con nuovi coefficienti di valutazione, il tutto con incidenza sull’ ammontare del tributo richiesto”9. E’ proprio quello che accade con il nuovo accertamento sintetico onde esso non può trovare applicazione né per il periodo d’ imposta 2009, né per il 2010. ******* 5. LA (NEGATA) PREGIUDIZIALITA’ DELL’ ACCERTAMENTO ANALITICO. Nel 2010 è stata dettata una nuova disciplina, di cui occorre capire gli elementi essenziali. In primo luogo anche per le persone fisiche viene mutuato lo schema accertativo già previsto per le imprese dall’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973. 8 Si veda ancora G. MARONGIU, Lo Statuto, cit., pp. 92 sg. 9 Così Cass. sez. trib., 29 aprile 2009, n. 10028 in GT 2009; sulle novità del redditometro e in genere dell’ accertamento sintetico disciplinati dal d.l. del 2010 non si possono avere dubbi alla luce di quanto disposto dai commi quarto e quinto del novellato art. 38. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 12 Da questo punto di vista, niente di particolarmente innovativo, poiché, da tempo, la giurisprudenza ha stabilito che le tipologie di accertamento, in presenza dei presupposti che le legittimano, sono del tutto fungibili ed intercambiabili, sia per le imprese che per le persone fisiche. Non vi è, in sostanza, alcuna necessità di esperire l’accertamento analitico in via principale, e – solo se il risultato cui si perviene sia insoddisfacente – utilizzare l’accertamento sintetico; il confronto andrà sempre operato fra quanto dichiarato dal contribuente e quanto accertabile dall’Ufficio, utilizzando tutti gli strumenti che, nel singolo caso, la legge pone a disposizione. Pertanto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nella nuova formulazione, recita che ―indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’articolo 39‖ (riguardanti rispettivamente l’accertamento analitico del reddito delle persone fisiche, e l’accertamento dei redditi professionali e d’impresa), l’Ufficio ―può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente‖, dove l’aggiunta dell’avverbio “sempre” vuole evidenziare l’assoluta autonomia di questa procedura accertativa rispetto a ogni altra già presente nell’ordinamento. Va rilevato che la Corte di Cassazione si è, a più riprese pronunciata in questo senso, affermando che l’art. 38 ―non esige il preventivo riscontro dell’impossibilità (o difficoltà) di una revisione di tipo analitico delle poste indicate dal dichiarante, essendo all’uopo sufficiente che l’imponibile, come risultante dai dati enunciati dal contribuente, si appalesi complessivamente in contrasto con la realtà evidenziata su base presuntiva da detti elementi e circostanze‖ (sent. 14 giugno 1996, n. 5507; nello stesso senso si veda sent. 20 giugno 2007, n. 14367 e 6 marzo 2009, n. 5478). ******* 6. LA CERTEZZA DEGLI INDICI DEL “TENORE DI VITA”. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 13 Quanto al primo passaggio (l’individuazione dell’indice del tenore di vita) va detto, in primo luogo, che esso, per poter innescare la presunzione deve essere certo. Il comma 4 dell’art. 38 prescriveva nella versione previgente, che si doveva trattare di elementi e circostanze di fatto certi. Tale espresso riferimento è scomparso nella dizione della norma risultante dal d.l. n. 78/201010. La circostanza è irrilevante, nella sostanza perché una presunzione non può fondarsi se non su fatti certi: si tratta del normale requisito del fatto11 su cui deve fondarsi una presunzione ed esso deve essere noto. Esso è tale, come si insegna a proposito delle presunzioni in genere, quando è provato o non bisognoso di prova perché ammesso o non contestato12. All’ufficio accertatore spetta, quindi, il compito di assicurarsi, sul piano documentale, che il bene o la spesa sia riconducibile alla sfera del contribuente. La individuazione dell’indice del tenore di vita è agevole quando sia collegato all’acquisto di beni registrati. In generale, si deve trattare di titoli di spesa concernenti la sfera privata del soggetto: i costi inerenti le attività professionali rilevano, invece, come fattori di produzione della ricchezza e non a questi fini. L’individuazione di questi titoli di spesa non è limitata dalla legge o da fonti subordinate, ancorchè, come si vedrà, particolari indici siano espressamente contemplati. 10 Anche questa parte della modifica non sembra avere effetto rivoluzionario: la possibilità di disegnare presunzioni da fatti diversi dalla spesa continua ad essere possibile sulla base della disposizione generale del comma 3, dell’ art. 38. 11 Che ben può essere uno solo, non essendo richiesta la pluralità: Cass., sez. trib., 9 agosto 2002, n. 12060. 12 Per una applicazione: Cass., sez. trib., 28 giugno 2002, n. 8738, che ha rilevato che deve essere assunto come noto il fatto che il contribuente dichiara (ad esempio, in sede di risposta a un questionario). RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 14 Nella casistica, sono stati ritenuti rilevanti, l’acquisto di immobili (rispetto al costo di acquisto)13, il possesso di immobili (rispetto alle spese per mantenerli)14, l’effettuazione di viaggi, la disponibilità di rimesse su conti correnti,la sottoscrizione di un atto pubblico (nel caso una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di un prezzo15, le disponibilità di valuta all’estero16, l’acquisto di azioni17, la sottoscrizione di aumenti di capitale18 e l’accensione di un mutuo19. Si è escluso che possa tout court costituire un elemento valorizzabile la prestazione di fideiussioni20. Nulla esclude che si possa dare rilievo ad altri fatti noti quali: il pagamento di consistenti rate di mutuo, di canoni di leasing relativi a beni di lusso, di spese per arredi di beni di lusso di abitazioni, per frequenti viaggi e crociere, per l’affitto di ―posti barca‖, per acquisti di beni di particolare valore, quali quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico, hobby particolarmente costosi come la partecipazione a rally, gare di motonautica, etc. (circolare n. 1/2008, Guardia di Finanza). 13 Cass., sez. trib., 11 settembre 2009, n. 19647 ha ritenuto che la presunzione operi correttamente anche quando il prezzo non sia pagato, ma assolto mediante compensazione con altri crediti dell’ acquirente verso il venditore. Cass., sez. trib., 21 dicembre 2005, n. 28320 rileva che valorizzare sia il costo di acquisizione come fonte dell’ accertamento di redditi pregressi sia le rendite successive non comporterebbe doppia imposizione. 14 Cass., sez. trib., 19 luglio 2002, n. 10603. 15 Così Cass., sez. trib. 16 dicembre 2010, n. 19637, salva ―la prova contraria da parte del contribuente, della natura simulata dell’ atto‖. 16 Cass., sez. I, 2 giugno 1992, n. 6714. 17 Cass., sez. I, 11 maggio 1992, n. 5599. 18 Cass., sez. I, 10 giugno 1987, n. 5052. 19 Con le precisazioni formulate da Cass., sez. trib., 3 dicembre 2010, n. 24597. 20 Sulla base dell’ assunto che esse nulla aggiungono rispetto alla consistenza del patrimonio del garante e che a questo dovrebbe semmai farsi riferimento (Cass., sez. trib. 19 marzo 2010, n. 6753). Non può peraltro negarsi il carattere potenzialmente indiziario di fideiussioni rilasciate in modo sproporzionato al patrimonio visibile, anche se potrebbe trattarsi di esposizione debitoria a rischio. Più fondata ovviamente l’ illazione ove siano concessi mutui o ipoteche. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 15 La giurisprudenza ammette espressamente che il fatto su cui si innesta la presunzione non deve necessariamente collocarsi nel periodo cui viene attribuito il reddito, se tale fatto, verificatosi in un periodo diverso, fa comunque presumere il possesso del reddito nell’anno considerato21. Tale ragionamento ha una sua plausibilità. Esso trova ora un ostacolo testuale nella dizione del comma 4, dell’art. 38, risultante dal d.l. n. 78/2010, che prevede la possibilità di desumere reddito da “spese sostenute nel periodo d’imposta”. Tale innovazione potrebbe in effetti leggersi a contrario, come indicativa di una preclusione alla valorizzazione di spese sostenute in diversi periodi di imposta. La questione è interessante e controvertibile: si possono dare casi in cui una spesa sostenuta nel periodo 3 è seriamente indiziaria di redditi posseduti nel periodo 1 e 2 (si veda quanto si dirà tra poco in tema di investimenti). ******* 7. L’ACCERTAMENTO SINTETICO BASATO SULLE SPESE DEL CONTRIBUENTE. La norma prevede una sorta di ―controllo di congruità ad personam‖, fra il livello di reddito dichiarato (e la conseguente sottostante disponibilità monetaria al netto delle imposte assolte) e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta. La nuova formulazione legislativa abbandona la classica bipartizione fra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali, prima presente nell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in quanto fa espresso riferimento alle ―spese di qualsiasi genere” che il contribuente abbia effettuato nel corso del periodo d’imposta. 21 Per una ipotesi di prova a ritroso dei redditi: Cass., sez. trib., 21 giugno 2002, n. 9099, rispetto alla imputabilità a reddito risparmiato dagli anni precedenti di somme spese per l’ acquisto di veicoli di pregio. Per una ipotesi di prova in avanti dei redditi: Cass., sez. I, 2 giugno 1992, n. 6714, rispetto alla possibilità di desumere reddito dalle verosimili spese di mantenimento di un immobile, negli anni successivi all’ acquisto (in tale ultima ipotesi si potrebbe peraltro anche riconoscere che il fatto fonte della presunzione è il possesso dell’ immobile negli anni successivi e non l’ acquisto in quello precedente). RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 16 Il termine ―spesa‖ – ad avviso di chi scrive – va considerato come esborso monetario che ha effettivamente decrementato il patrimonio del contribuente, qualunque sia il titolo di tale spesa (sia essa destinata al consumo che ad investimento). Quindi, potranno essere considerate, non solo spese voluttuarie (viaggi, crociere, quote associative a circoli sportivi, come spesso si legge), ma anche spese mediche di particolare importo, ristrutturazioni edilizie, acquisti di beni durevoli di consumo (elettrodomestici, mobilia, mezzi di trasporto ecc.), oltre che ovviamente spese per investimenti societari, immobiliari e così via. Il fatto che la legge si riferisca alle spese, intese nel senso sopra prospettato, esclude ciò che monetariamente spesa non è per il contribuente in quel periodo d’imposta, in quanto si tratti di esborso finanziato da terze economie (cioè mediante indebitamento), ovvero finanziato mediante dismissione di patrimonio già esistente. Solo in questa ottica si spiega il mancato inserimento degli smobilizzi patrimoniali (già previsti dall’art. 4 del D.M. 10 settembre 1992) e dei finanziamenti di terzi (già considerati dalla C.M. 30 aprile 1999, n. 101/E) quale possibile prova della spesa sostenuta. Il compito dell’Ufficio, peraltro, è solo apparentemente semplice: l’accertamento potrebbe infatti limitarsi – secondo una lettura estremamente superficiale della norma – ad una pura sommatoria di uscite monetarie, alla loro comparazione con il reddito dichiarato, per procedere quindi all’accertamento sintetico qualora il ―reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato‖. E’ la spesa effettiva sostenuta da parte del contribuente a rappresentare l’elemento centrale su cui poggerà la quantificazione del reddito complessivo. Da quanto indica la norma, le spese in questione dovrebbero rilevare nella quantificazione del reddito attribuito a chi le sostiene in un rapporto di 1 a 1, in modo analogo, in realtà, a quanto già sta avvenendo per gli avvisi di RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 17 accertamento emanati tenendo conto di elementi di spesa diversi da quelli individuati specificamente dal D.M. 10 settembre 1992. Va ricordato, infatti, come, già con il d.l. 25 giugno 2008, n. 11222, il legislatore, nel progettare un piano straordinario di controlli basati sul redditometro per il triennio 2009-2011, abbia previsto espressamente che l’accertamento sintetico potesse essere effettuato ―sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del citato decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973‖. Da un punto di vista operativo, l’indicazione legislativa si è tradotta nel ricorso da parte degli uffici a nuove fattispecie di spese23 da utilizzare per la determinazione sintetica del reddito: non essendo, però, queste voci comprese fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto ministeriale del 1992, e non essendo di conseguenza ad esse associati dei coefficienti stabili ex lege, gli uffici non hanno potuto prenderle in considerazione se non in un rapporto ―paritario‖ con il reddito presunto, correlando ad un euro di spesa, appunto, un euro di reddito complessivo attribuito al contribuente. ******* 22 Art. 83, comma 8, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertivo, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 23 Nella circ. della Guardia di finanza n. 1 del 29 dicembre 2008, in banca dati ―fisconline”, viene proposta la seguente elencazione: pagamento di consistenti rate di mutuo; pagamento di canoni di locazione finanziaria, soprattutto in relazione a unità immobiliari di pregio, auto di lusso ed natanti da diporto; pagamento di canoni per l’ affitto di posti barca; sostenimento di spese per ristrutturazione di immobili; sostenimento di spese per arredi di lusso di abitazioni; pagamento di quote di iscrizione in circoli esclusivi; pagamento di rette consistenti per la frequentazione di scuole private particolarmente costose; assidua frequentazione di case da gioco; partecipazione ad aste; frequenti viaggi e crociere; acquisto di beni di particolare valore (quadri, sculture, gioielli, reperti di interesse storico archeologico, eccetera); RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 18 8. LA INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE. La prima questione riguarda il modo con cui gli uffici potranno individuare tutte le spese sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta: ebbene, è verosimile che vengano valorizzate le spese che emergono dall’analisi di dati bancari24 e delle banche dati dell’amministrazione finanziaria (che consentono di verificare, per esempio, l’intervenuto acquisto di immobili, quote societarie, automezzi, ecc.)25. La seconda concerne il rapporto con l’accertamento redditometrico. Qualora l’ufficio faccia uso dell’accertamento sintetico e contesti – per esempio, proprio grazie all’ausilio dei dati bancari –un reddito pari alla totalità delle spese sostenute dal contribuente, non sarà possibile sovrapporre automaticamente (sommandone i risultati) detto accertamento all’accertamento redditometrico26. Ciò per evitare la palese duplicazione che si verificherebbe qualora le spese di mantenimento dei beni posseduti venissero accertate sia direttamente (mediante il sintetico ―puro‖) sia indirettamente (mediante il redditometro). ******* disponibilità di quote di riserva di caccia e di pesca: hobby particolarmente costosi (ad esempio, partecipazioni a gare automobilistiche, rally, gare di motonautica, eccetera). 24 Per alcune considerazioni sul rapporto tra accertamento sintetico ed accertamento fondato sui dati bancari si veda A. CONTRINO, Ricostruzione sintetica del reddito imponibile fondata su dati bancari, in Corr.trib., 2008, p. 387 sg. 25 Sull’ impiego delle banche dati dell’ anagrafe tributaria nell’ ambito degli accertamenti sintetici si veda M. BEGHIN, Profili sistematici e questioni aperte in tema di accertamento “sintetico”, cit. 722 sg. 26 Fino ad oggi, invero, sulla base di quanto previsto dall’ art. 3, comma 7, del DM 10 settembre 1992, si è assistito alla combinazione dell’ accertamento redditometrico e dell’ accertamento basato sugli incrementi patrimoniali. Combinazione che era coerente alla luce della complementarità dei dati ottenibili grazie a tali due procedimenti: da un lato, si accertavano i redditi presumibilmente necessari per sostenere le spese di mantenimento dei beni posseduti e, dall’ altro, venivano accertati i redditi presumibilmente necessari per sostenere gli incrementi patrimoniali riscontrati. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 19 9. SPESE PER INVESTIMENTO. Quanto alle spese per incrementi patrimoniali, stante la formulazione letterale della norma, si potrebbe sostenere che, venuta meno la presunzione di formazione pluriennale (quinquennale), anche esse potrebbero essere considerate sostenute per l’intero con redditi conseguiti nell’anno. Situazione che potrebbe risultare, in talune circostanze, penalizzante per i contribuenti, considerato che la presunzione di formazione quinquennale dei redditi impiegati per effettuare spese per incrementi patrimoniali in primo luogo, rendeva più agevole per il contribuente dimostrare la capienza di un reddito di un determinato esercizio rispetto alla spesa pluriennale sostenuta (fermo restando che il sostenimento di una spesa incrementativa poteva comportare l’esigenza di dimostrare la capienza del proprio reddito anche negli esercizi precedenti il sostenimento); in secondo luogo, portava sovente l’amministrazione a non recuperare a tassazione la totalità del reddito corrispondente alla spesa pluriennale, poiché decaduta dal potere di accertare alcune annualità passate; in terzo luogo, portava il contribuente a fruire di una forma di splitting temporale, con conseguente possibile diminuzione dell’aliquota applicatagli. Orbene, se la norma dovesse essere intesa nel modo più fiscale rischierebbe di produrre risultati scarsamente attendibili, considerato che, se è verosimile che le spese non incrementative vengano sostenute con redditi conseguiti nel corso dell’esercizio, non corrisponde al normale comportamento dei contribuenti sostenere spese per incrementi patrimoniali con il solo reddito percepito nel corso di un anno. Se applicata in modo eccessivamente rigoroso, allora, la previsione dell’art. 38 rischierebbe di manifestarsi, costituzionalmente illegittima per violazione del RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 20 principio della ragionevolezza 27 e comunque inidonea, nei casi caratterizzati dal sostenimento di ingenti spese per incrementi patrimoniali, a ricostruire in modo verosimile la capacità contributiva del soggetto accertato. Ebbene, come vedremo tra breve, il legislatore ha scelto di mitigare la rigidità del meccanismo in argomento riconoscendo al contribuente il diritto di fornire ampia prova contraria alla ricostruzione sintetica anche nell’ambito del contraddittorio anticipato obbligatorio. Gli uffici, pertanto potranno essere posti in condizione di valorizzare in modo adeguato anche l’avvenuto sostenimento di spese per incrementi patrimoniali e la valutazione dovrà essere fatta caso per caso. ******* 10. IL NUOVO REDDITOMETRO. Il comma 5 del nuovo art. 38 disciplina l’accertamento redditometrico fondato sugli indicatori di capacità contributiva: ―La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale‖. Dalle anticipazioni che sono state fornite da parte dell’Agenzia, gli indicatori che verranno fissati dal decreto saranno molto più numerosi rispetto a quelli attuali, e c’è quindi da attendersi l’inclusione nel provvedimento di quegli 27 In tema va ricordato che parte della dottrina ritiene condivisibilmente che le norme contenenti presunzioni relative debbano essere idonee a rappresentare il presupposto economico in base all’ ’ id quod plerumque accidit e rispondere a criteri di logicità e ragionevolezza (si veda Corte cost. 12 luglio 1967, n. 109). RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 21 elementi che la prassi dell’Amministrazione finanziaria ha già raccomandato agli uffici di tenere in debita considerazione28. Il nuovo accertamento redditometrico si differenzia dalla versione previgente poiché contiene alcune precisazioni in ordine alle modalità da seguire per la individuazione degli ―elementi indicativi di capacità contributiva‖, richiedendo: - che ciò avvenga ―mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti‖29 - che vi sia una differenziazione ―anche in funzione del nucleo familiare 30 e dell’area territoriale di appartenenza31; - che essi vengano rivisti con periodicità biennale32 28 Le indiscrezioni fanno riferimento a più di una ventina di indicatori. 29 Si tratta di una previsione che ricorda quanto già stabilito anche in materia di studi di settore :l’ art. 62-bis del DL n. 331/1993, infatti, richiama ―l’ analisi di campioni significativi di contribuenti‖. 30 Giova precisare che l’ esigenza di effettuare differenziazioni sulla base del nucleo familiare non è funzionale a trasformare la famiglia in un soggetto passivo d’ imposta, posto che, come noto, la soggettività tributaria della famiglia è stata da tempo negata. E’ tuttavia necessario considerare che, nell’ ambito delle famiglie, è piuttosto frequente che la titolarità di un fatto-indice di capacità contributiva sia di un primo componente e che le relative spese vengano sostenute grazie alle disponibilità finanziarie di un secondo componente. Tale dato, ha un doppio risvolto ai fini accertativi: è possibile che, in capo a un determinato soggetto, siano accertabili redditi inferiori rispetto a quelli determinati sinteticamente sulla base dei fatti-indice a lui formalmente riferibili e ciò, segnatamente, può accadere qualora egli dimostri che parte della spesa stimata è stata sostenuta grazie alle risorse economiche di un familiare; ma può verificarsi anche la situazione opposta ed è il caso in cui l’ ufficio dimostri che il soggetto accertato sostenga anche spese relative a fattiindice formalmente riferibili ai suoi familiari. Sull’ eventualità che la capacità di spesa individuata mediante un accertamento sintetico sia stata sostenuta con redditi di un familiare si veda Comm.trib.centr. 12 luglio 1994, n. 2590; 3 aprile 1992, n. 2420; 14 aprile 1998, n. 1954. Di converso, sulla rilevanza delle spese sostenute per il mantenimento dei familiari si veda Cass. 22 dicembre 1995, n. 13089; Comm.trib.centr. 7 settembre 1994, n. 3001. 31 Anche nell’ ambito degli studi di settore è stata inserita una previsione mirata a valorizzare la territorialità: l’ art. 83, comma 19, del DL n. 112/2008, infatti, stabilisce che gli studi di settore, a determinate condizioni, debbano essere elaborati ―anche su base regionale o comunale‖. 32 La necessità di adeguare con cadenza biennale gli indici numerici contenuti nel redditometro era già prevista dall’ art. 5 DM 10 settembre 1992. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 22 Tali precisazioni sono evidentemente state inserite per esplicitare la ―traccia‖ che il Ministero dovrà seguire nell’elaborazione del decreto, anche in considerazione dei dubbi che la dottrina ha sollevato in ordine alla laconicità del dato normativo previgente. Come si è detto la disposizione indica come il contenuto induttivo di questi indicatori sarà costruito attraverso ―l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza‖33. E’ evidente come queste appaiono, al momento, come affermazioni di principio, volte a far attribuire (a priori) una patente di ―scientificità‖ ad uno strumento che fino ad oggi è stato tutto meno che accurato, ma inevitabilmente portano ad immaginare il futuro redditometro come una sorta di ―studi di settore per le famiglie‖. Da quello che al momento si può soltanto intuire, dovendo per forza di cose il giudizio rimanere sospeso fino all’emanazione del decreto, saranno previsti dei “coefficienti di trasformazione” delle spese in reddito e ciò avverrà sulla base di valutazioni di natura statistica. In sostanza, mediante opportune elaborazioni statistiche, si ritiene sia possibile stabilire che una famiglia di tre persone che vive in provincia di Milano necessiti di un reddito non inferiore (supponiamo) a 32.000 euro, mentre una famiglia di quattro persone che risiede in un paesino dell’Abruzzo abbia mediamente (sempre per ipotesi) un reddito di 25.000 euro, e un single che vive a Roma si attesti a circa 18.000 euro di reddito. Ed è questo l’aspetto che, se confermato, si presenterebbe maggiormente critico: associare ad una spesa “monetaria” un reddito non coincidente con essa, ma, “maggiorato” per l’effetto di moltiplicatori, minerebbe la credibilità dello strumento presuntivo. 33 L’ Agenzia delle Entrate ha indicato come sia partita dalla selezione di un campione di oltre 800 mila famiglie, poi suddivise in gruppi omogenei, con l’ aggiunta di un criterio territoriale, che non si baserebbe solo sulle differenze tra Nord e Sud, ma anche sulla localizzazione rispetto a grandi aree territoriali, comuni, piccoli paesi. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 23 Nessuno, infatti, potrebbe contestare il principio che, per spendere 100, si deve avere guadagnato almeno quella somma (oppure averla ricevuta a prestito o in regalo da qualcuno). Se, invece, alla spesa di 100 lo strumento fa corrispondere un reddito di 300, è necessario capire come si giunga a tale risultato, spiegando al contribuente perché esiste questo incremento e come lo si è costruito. Più ―credibile‖, e di conseguenza accettabile per i contribuenti, sarebbe invece un redditometro che si basasse su coefficienti soltanto per “trasformare” in reddito le spese “non monetarie”, vale a dire quelle correlate alla disponibilità di beni patrimoniali, mantenendo invece il rapporto 1 a 1 per quelle “monetarie”. ******* 11. LA LEGITTIMITA’ (COSTITUZIONALE) DEI DECRFETI REDDITOMETRICI E IL LORO ASSERITO CARATTERE “FORTE” Ad ogni buon conto, va ricordato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha già ritenuto legittima la delegazione all’esecutivo della determinazione degli indici costituenti il redditometro. La Corte costituzionale, infatti, con la nota sentenza n. 238/1987: - ha riconosciuto la legittimità del ricorso a un sistema presuntivo, a condizione che esso sia razionale e riconosca la prova contraria a favore del contribuente; - ha dato atto della razionalità dello specifico meccanismo basato sulla verifica del possesso di aeromobili, navi e imbarcazioni, cavalli, residenze ecc., e sulla presunzione che al possesso di tali beni dovrebbe corrispondere la disponibilità di un reddito proporzionato; - ha negato che, in forza dell’art. 134 Cost., competesse alla Corte costituzionale giudicare sulle controversie relative alla legittimità (sotto l’aspetto di eventuali vizi nella formazione o applicazione) dei decreti ministeriali, ricordando che essi sono atti disapplicabili o annullabili. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 24 Dopodiché la giurisprudenza ha confermato la valenza tendenzialmente ―forte‖ degli indici redditometrici, sia sotto il profilo probatorio sia sotto il profilo motivazionale. Più precisamente, la Corte di cassazione, ritenuto che la determinazione del reddito effettuata sulla base dell’applicazione del redditometro costituisca una presunzione legale (relativa) e quindi dispensi l’amministrazione finanziaria dal fornire prove ulteriori rispetto alla dimostrazione della sussistenza dai fatti-indice di maggiore capacità contributiva individuata dal redditometro; e che ricada sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro sia costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi già assoggettati ad imposta ovvero che esso non esista o esista in misura inferiore34. ******* 12. LA MOTIVAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI REDDITO METRICI: PERPLESSITÀ SU UN TREND ASSERITAMENTE RITENUTO PACIFICO. Le considerazioni svolte consentono di proporre una riflessione sulla motivazione degli avvisi di accertamento redditometrici. Il DM 10 settembre 1992, contenente il redditometro oggi vigente (al pari dei provvedimenti con cui i relativi importi sono stati aggiornati) non è motivato, né è stato accompagnato dalla messa a disposizione delle modalità tecniche e dei dati impiegati per la loro elaborazione. Ma allora non può condividersi l’orientamento giurisprudenziale di cui si faceva cenno in precedenza e che ritiene sufficientemente motivati gli avvisi di accertamento che si limitano al richiamo del regolamento attuativo del redditometro. 34 Così Cass., sez. trib., 7 aprile 2008, n. 8845 in Boll. trib., 2008, pp. 1610 sg. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 25 Non si vuole certo negare che la motivazione di un provvedimento impositivo possa essere fornita per relationem ad altro atto. Ma l’atto richiamato dovrà essere un atto motivato, poiché, se così non fosse, si sarebbe in presenza di una motivazione per relationem ad un atto privo di motivazione (sebbene quest’ultimo, di per sé, non debba essere obbligatoriamente motivato). Ebbene, come detto, il DM contenente il redditometro non è motivato in alcun modo: non vi è alcuna indicazione che espliciti i criteri logici e matematici seguiti per elaborare gli indici ivi contenuti35. Né, come invece accade per gli studi di settore, vi sono note tecniche e documentazione ulteriore messe a disposizione dal Ministero e dall’Agenzia delle Entrate36. Le modalità di costruzione degli indici e la base informativa su cui essi dovrebbero poggiare, dunque, sono del tutto sconosciute. E ciò, inevitabilmente, incide in modo negativo sulle concrete modalità di esercizio del diritto di difesa del contribuente,il quale si ritrova a difendersi ―alla cieca‖ 35 F. TESAURO, Considerazioni sui parametri ministeriale di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, in Dir.prat.trib., 1984, I, 1946, ha considerato ―non … plausibile la tesi che il decreto dovrebbe recare l’ indicazione delle regole tecniche e dei criteri adottati‖. Sull’ esigenza di motivare il DM di cui si tratta si veda anche F. BATISTONI FERRARA, I principi della riforma tributaria: accertamento sintetico e redditometro, in Dir.prat.trib., 1994, I, 712. In senso contrario si è invece espressa la Corte di cassazione, che ha richiamato la regola,contenuta nell’ art. 3, comma 2, legge n, 241/1990, secondo cui gli atti generali si sottraggono all’ obbligo di motivazione (in tal senso si vedano le sentenze 11 gennaio 2006, n. 327 e n.328; 5 dicembre 2007, n. 25386; 7 giugno 2002, n. 8272). 36 E, si badi, proprio in materia di studi di settore e di parametri, alcune pronunce di merito hanno negato la legittimità degli avvisi di accertamento motivati con il mero rinvio ai risultati matematici delle elaborazioni statistiche per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa: Comm.trib.prov. di Treviso, 17 gennaio 207, n. 153; Comm.trib. prov. di Verbania, 25 ottobre 2001, n. 82; Comm.trib.prov. di Catanzaro 3 marzo 2009, n. 85; Comm.trib. prov. di Ragusa 25 gennaio 2002, n. 426. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 26 rispetto ad accuse formalizzate in base ad un iter logico ignoto nei suoi passaggi analitici37. Circostanza che è ancor più grave se si considera che sorgono diversi interrogativi leggendo ―vecchi‖ indici. E’ qui sufficiente rilevare, per esempio, che le spese di mantenimento delle abitazioni vengono distinte solamente in funzione della loro ubicazione in una delle quattro macro aree geografiche (nord, centro, sud, estero), pur non essendo ragionevole ipotizzare che i costi di mantenimento di un’abitazione nel centro di una grande città siano i medesimi sostenuti in un piccolo paese di periferia. Non solo: i costi di mantenimento delle autovetture vengono stimati in proporzione alla cilindrata, indipendentemente, quindi, dall’intensità dell’utilizzo e dalla potenza, cioè dal dato più rilevante ai fini della quantificazione delle spese assicurative e della tassa automobilistica38. Ma non è tutto, la citata giurisprudenza, a proposito della forza probatoria del redditometro, si pone in qualche modo in antitesi con le diverse pronunce che hanno negato la fondatezza delle costruzioni basate esclusivamente su medie e indici statistici. Nelle sentenze nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 2009, le SS.UU. della Corte di cassazione, con riferimento a parametri e studi di settore,hanno infatti negato la possibilità di effettuare accertamenti automatizzati e valorizzato il 37 Tant’ è che in passato A. FANTOZZI, L’ accertamento sintetico ed i coefficienti presuntivi di reddito, cit., 465, ha evidenziato che ―il tecnicismo della determinazione dei coefficienti e la mancanza di criteri guida nell’ art. 38 renderanno di fatto la prova contraria di assai difficile, se non impossibile operatività‖. 38 G. FALSITTA, Per un fisco civile, Milano, 1996, 323, ha definito il redditometro come uno strumento ―assai debole, rozzo e impreciso di lotta all’ evasione‖ e che ― a tutto concedere, può assolvere a una funzione di segnalazione di possibili situazioni di evasione‖. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 27 contradditorio come strumento finalizzato all’individuazione di ulteriori elementi su cui fondare la pretesa39. Ebbene, non sembra casuale che l’ulteriore modifica apportata al sistema dell’accertamento sintetico sia proprio quella dell’introduzione del contraddittorio anticipato obbligatorio (si veda infra). Qui vale osservare che i dubbi su conclusioni raggiunte si infittiscono alla luce delle osservazioni seguenti. ******* 13. LA RIDUZIONE DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL C.D. REDDITOMETRO E LA POSSIBILE INFLUENZA SULLA SUA QUALIFICAZIONE. Le condizioni di utilizzo dell’accertamento sintetico, sia quello del comma 4, basato sulle spese di qualunque genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, sia quello del comma 5, che poggia invece sugli elementi indicativi di capacità contributiva, sono definite dal legislatore nel comma 6 del nuovo art. 38. La norma stabilisce che ―La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato‖. C’è, quindi, un’unica condizione che deve essere verificata, ossia il riscontro di uno scostamento significativo nel reddito quantificato sinteticamente, ritenendo il legislatore tale quello che registra un divario di almeno il 20% tra reddito dichiarato dal contribuente e reddito presunto. 39 Va peraltro ricordato che, in passato, la Corte di cassazione ha negato che la legittimità dell’ accertamento sintetico fosse subordinata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente:in tal senso si veda sent. 27 marzo 2010, n. 7485 e 27 agosto 1991, n. 9198. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 28 Rispetto al testo antecedente alle modifiche, vi è quindi una riduzione significativa della ―soglia‖, considerando il fatto che lo scostamento richiesto era invece di almeno il 25%. L’altro aspetto che deve essere evidenziato è l’eliminazione dell’ulteriore condizione in precedenza richiesta, ossia che lo scostamento riguardasse due o più periodi d’imposta40. Precisato che i nuovi requisiti valgono per i periodi di imposta antecedenti il 2009 (secondo l’amministrazione e per chi scrive solo dal 2011) in futuro sarà quindi sufficiente all’Amministrazione finanziaria l’evidenziazione del divario in relazione ad un solo periodo d’imposta ( e con uno sconto del 20%) per poter attribuire al contribuente il reddito complessivo determinato in via sintetica. Anche questa scelta, considerando il fatto che si parla pur sempre di una presunzione legale relativa, non appare esente da critiche e soprattutto pone dubbi sulla possibilità di sostenere ancora tesi che si dicono ―consolidate‖. Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo la Corte di Cassazione, ―L’indicata quota (per almeno un quarto) di scostamento del reddito dichiarato rispetto a quello determinabile sinteticamente in base agli opportuni coefficienti di redditività costituisce, per univoca disposizione normativa, il limite posto dal legislatore allo stesso potere dell’ufficio di determinazione sintetica del reddito, al fine evidente di temperare la rigidità propria di una applicazione meramente aritmetica dei cosiddetti parametri e di dare valenza 40 Va detto che, a seguito della sentenza della Cassazione n. 237 del 9 gennaio 2009, nella circ. n. 12/E del 12 marzo 2010 (rispettivamente in banca dati ― fisconline” e in “il fisco” n. 13/2010, fascicolo n. 1, pag. 2017), l’ Agenzia ha indicato come i due periodi di imposta in questione non debbano essere consecutivi (modificando l’ orientamento espresso nella circ. n. 49/E del 9 agosto 2007, in banca dati ―fisconline‖ nella quale si era affermata invece la necessità della consecutività). Cfr. A Iorio-S. Sereni, Redditometro: i due periodi d’ imposta di incongruità del reddito non devono necessariamente essere consecutivi, in “il fisco” n. 6/2009, fascicolo n. 2, pag. 946. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 29 (sia pure in via forfettaria) a possibili variabili caratteristiche di ciascuna produzione di reddito…‖41. Orbene, se i vecchi requisiti (come i nuovi) hanno la funzione di temperare la rigidità propria di una applicazione meramente aritmetica del redditometro (insomma ne compensano le inevitabili imprecisioni e arbitrarietà), la riduzione a un ―quinto‖ e a un solo anno di scarto mina la credibilità del c.d. accertamento sintetico e quindi può fare dubitare della sua (comunemente ritenuta) natura di presunzione legale relativa (si veda al par. 18). ******* 14. LE PRESUNZIONI E LE PRESUNZIONI LEGALI. Ci si trova, dunque, dinanzi ad un accertamento basato su presunzioni la cui definizione e disciplina si rinviene – come noto – nel codice civile. L’art. 2727 afferma che ―Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato‖; il successivo art. 2728 (―Prova contro le presunzioni legali‖) distingue tra presunzioni legali relative (avverso le quali è ammessa la prova contraria) e presunzioni legali assolute (contro le quali tale facoltà non è ammessa); infine, l’art. 2729 disciplina le presunzioni semplici, cioè quelle lasciate alla prudente valutazione del giudice, che le deve ammettere soltanto se gravi, precise e concordanti. Dalla lettura delle norme regolatrici, si ritraggono, ai fini che ci interessano, alcuni principi generali applicabili anche al procedimento tributario: - le presunzioni costituiscono metodi logici per raggiungere la prova di un fatto non conosciuto; - solo la legge può stabilire lo stravolgimento della dialettica processuale, rovesciando l’onere probatorio o limitandone l’esplicazione, mediante la introduzione di presunzioni (legali) relative o assolute; 41 Così Cass. sez. trib., 12 luglio 2006, n.15824. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 30 - nel caso di presunzioni legali, al giudice è sottratto il vaglio critico del valore probatorio delle stesse, essendo questo predeterminato dalla legge; - le presunzioni non stabilite dal legislatore possono essere valutate come prova piena a favore di chi le ha addotte, soltanto se le stesse vengono ritenute gravi, precise e concordanti dal giudice. L’Agenzia delle Entrate, già in più occasioni passate, aveva sostenuto appunto che il redditometro costituisse una presunzione legale relativa, comportando un ribaltamento dell’onere probatorio a carico del contribuente, che deve quindi fornire la prova contraria. Del resto la Suprema Corte si è sempre pronunciata nello stesso senso, ribadendo continuamente che la sola disponibilità dei beni ―indice‖ rappresenta una presunzione di ―capacità contributiva‖ da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 del codice civile, ―perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva‖42. ******* 15. LA PROVA CONTRARIA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE. Nella parte finale del comma 4, in relazione alla presunzione rappresentata dal reddito determinato sinteticamente sulla base delle spese sostenute, è stata inserita la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, poi richiamata anche nell’ambito del comma 5, con riferimento alla ricostruzione del reddito fondata sul contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva. 42 Cass. sent. n.12187 del 26 maggio 2009; in senso conforme Cass. n. 22937 del 30 ottobre 2007. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 31 La norma stabilisce che viene fatta ―…salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile‖43. Il contribuente dovrà alternativamente dimostrare che la spesa a) è stata finanziata da redditi non tassabili, b) ovvero con redditi già tassati in precedenti periodi di imposta. Esempio Si ipotizzi che nel 2010 risulti acquistato un immobile al prezzo di 200.000 euro, e sia stato ottenuto un finanziamento bancario di 120.000 euro. In quell’anno il contribuente dovrà dimostrare come ha finanziato l’eccedenza di 80.000 euro (qualora evidentemente non trovi capienza nel reddito dichiarato, tenuto conto anche delle normali esigenze di vita), mentre negli anni successivi, dovrà dimostrare come ha finanziato le rate di mutuo pagate sul finanziamento: insomma, si applica un criterio di pura cassa. Nel testo antecedente alle modifiche, una possibilità di questo tipo era prevista dal comma 6 dell’art. 3844, che faceva però riferimento soltanto alla dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In realtà, anche in questo caso, da un punto di vista operativo non si può parlare di cambiamento rilevante, in considerazione del fatto che tanto la prassi dell’Amministrazione finanziaria, quanto la giurisprudenza della Cassazione, 43 Per l’ applicazione del redditometro ai redditi derivanti da attività agricole si veda Cass. 6 maggio 2009, n. 10385. 44 ―Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell’ accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’ imposta. L’ entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione‖. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 32 hanno varie volte affermato come il contribuente possa contrastare la presunzione ricorrendo a qualsiasi elemento di prova. Questo concetto è stato ribadito da ultimo nella circ. n. 12/E del 12 marzo 2010, ove si legge: ―La presunzione relativa può essere contrastata con vari elementi di prova contraria. Tra questi va certamente compresa la dimostrazione che le spese per il mantenimento dei beni e servizi indici di capacità contributiva (dalle quali viene desunto il maggior reddito determinato sinteticamente) sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d’imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze‖ 45. La prima considerazione che si ritiene opportuno svolgere riguarda la conferma, da parte del Fisco, della valenza presuntiva dello strumento, che si sorreggerebbe su una presunzione legale relativa. ******* 16. IL VAGLIO CRITICO DEL CONTRIBUENTE. Ne consegue una situazione di obiettivo favore ―dialettico-processuale‖ dell’Amministrazione, che trova la sua origine nella volontà del legislatore di valutare in modo aprioristico determinati elementi, che non necessitano di vaglio critico da parte del giudice46. Sul punto la giurisprudenza è molto chiara ―…il giudice tributario, una volta accertata l’esistenza degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità 45 Circ. Agenzia delle Entrate 12 marzo 2010, n. 12/E punto 8.3. 46 Secondo Cassazione, sez. trib., 28 luglio 2006, n. 17202 ―La determinazione del reddito effettuata in base al cosiddetto redditometro, dispensa l’ Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indice di maggior capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti alla base della pretesa tributaria fatta valere‖: in senso conforme anche Cass. 1° luglio 2003, n. 10350; Cass. 19 aprile 2001, n. 5794. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 33 presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità‖47; questo significa che il giudice non può valutare con autonomo giudizio critico i risultati economici ai quali si perviene mediante l’applicazione del redditometro ai ―fattori-indice‖. Da ciò deriva che la prova del contribuente non potrà incentrarsi sulla minore redditività di un determinato “elemento-indicatore”, essendo tale risultato economico frutto della presunzione predeterminata dalla legge (e quindi non valutabile dal giudice), ma dovrà indirizzarsi verso altri elementi capaci di far ritenere al giudice che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che tale reddito presunto è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte (e ciò per espressa disposizione di legge). Resta evidente come la prima circostanza di merito che il contribuente dovrà vagliare criticamente è rappresentata proprio dal possesso degli elementi rivelatori di maggior capacità contributiva indicati: perché l’esistenza di tali elementi deve essere provata dall’Amministrazione. Laddove, quindi, quest’ultima non fornisca prova sufficiente di un tanto, il contribuente sarà tenuto a contestare in via preliminare tale carenza, sia per motivi logici, sia per evitare preclusioni processuali48. In concreto, quindi, la prima valutazione di merito (una volta eventualmente contestata la legittimità della motivazione nel senso sopra tratteggiato), sarà quella riguardante gli ―elementi-indice‖. In proposito si segnalano due fattispecie che possono fornire un utile esempio di quale genere di contestazione possa essere validamente sollevata. 47 Cass. 20 giugno 2007, n. 14367; Cass. 23 luglio 2007, n. 16284. 48 Non si può, infatti, dimenticare che anche nel processo tributario vige il cosiddetto principio di ―non contestazione‖ in virtù del quale – in analogia al processo civile – ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onore di allegazione (e prova), l’ altra parte ha l’ obbligo di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendosi in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la parte che lo ha dedotto del relativo onere probatorio. Sulla applicabilità – e sulla portata – di tale principio alla dialettica processuale tributaria Cassazione, 24 gennaio 2007, n. 1540. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 34 Nel primo caso, il contribuente aveva eccepito la parziale inesistenza dell’‖elemento-indicatore‖, in quanto la superficie dell’appartamento di residenza era stata calcolata in eccesso dall’Amministrazione. A causa di tale errore, il maggior reddito accertabile in via presuntiva non si discostava per almeno un quarto dal reddito effettivamente dichiarato dal contribuente e i giudici di legittimità hanno, dunque, annullato l’accertamento. Nel secondo caso, il contribuente deduceva in giudizio che una delle autovetture possedute, valutata come ―elemento-indicatore‖ di maggior reddito era da considerarsi ―auto-storica‖ e andava quindi esclusa dall’accertamento sintetico in quanto non posseduta per soddisfare le esigenze di circolazione49. Ma la Cassazione 50ha rigettato il ricorso di parte, sostenendo che nel ―redditometro‖ non esiste alcuna disposizione che legittimi tale interpretazione. Queste due sentenze confermano i principi generali sopra tratteggiati, ossia: - i valori aritmetici che scaturiscono dell’applicazione del cosiddetto redditometro non sono utilmente contestabili, perché predeterminati dalla legge; di contro l’esistenza e la consistenza degli elementi presupposti possono essere oggetto di prova contraria; - in entrambi i casi il contribuente ha sollevato contestazioni (documentali) circa l’esistenza degli ―elementi-indice‖ (la metratura dell’abitazione, l’autovettura) e non già sulla valenza economica che tali elementi hanno sulla determinazione del reddito. ******* 17. ANCORA SULLA PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE. Anzitutto, il redditometro non è ammissibile quando non sussistono gli elementi e circostanze di fatto sui quali l’ufficio ha basato l’accertamento 49 A sostegno della propria tesi il contribuente citava un parere del Se.CI.T., reso su istanza dell’ ASI (Automobil Club Storico Italiano), a giudizio del quale le auto e le moto di interesse storico e collezionistico, ai sensi dell’ art. 60 del D.L. n. 285/1992, dovevano ritenersi escluse dall’ applicazione del redditometro. 50 Cassazione, 22 gennaio 2007, n. 1294 RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 35 sintetico. In questi casi, la difesa del contribuente accertato consiste nell’eccepire e dimostrare ( subito) la carenza di presupposti della presunzione legale: ad esempio, la non disponibilità dei beni ―indice‖ presi in considerazione dall’ufficio o l’utilizzo degli stessi nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo del contribuente (con conseguente rilevanza fiscale degli stessi esclusivamente ai fini dell’accertamento del reddito delle rispettive categorie) o, ancora, la natura simulata dell’atto di acquisto (a copertura del prezzo di acquisto da parte di terzi. Ma l’illegittimità dell’accertamento sintetico per difetto dei presupposti non è l’unica difesa possibile contro il redditometro, dato che – come riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla stessa prassi al contribuente è sempre concessa la prova contraria51– ―non limitata a quella prevista dal comma 5 [ora comma 6, n.d.A.] dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973, e cioè che il maggior reddito accertato è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta‖. Essa consiste nel dimostrare, in maniera attendibile e circostanziata, che il reddito presunto sulla base dei parametri legali (e ministeriali) non esiste o esiste in misura inferiore52. Lo stesso Ministero delle finanze ha affermato – già nel 1981 – che, oltre ai due casi espressamente previsti dal comma 6 dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/1973, ―esistono altre ipotesi di valide eccezioni che il contribuente può opporre all’accertamento sintetico, quando è in possesso di proventi esclusi dalla base imponibile‖ (citando, ad esempio, le somme riscosse a titolo di risarcimento patrimoniale o percepite dai soci in seguito alla distribuzione dei fondi di capitale costituiti con i sovraprezzo azionari) ed ha aggiunto che ―sono da considerare (inoltre) alcune eccezioni di fatto che…, seppure non esplicitamente contemplate dalla legge si basano sulla logica delle cose e 51 Si ricorda che la prova non data in sede amministrativa può essere sempre portata in sede processuale (così Cass., sez. trib., 7 febbraio 2008, n. 2816) RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 36 consentono una valida contestazione delle induzioni formulate dall’ufficio‖ (citando l’esempio del coniuge accertato che giustifichi il suo presunto maggiore reddito con le elargizioni dell’altro coniuge, già regolarmente tassate in capo a quest’ultimo) 53. Proprio alla prassi amministrativa si deve l’elaborazione di un elenco (molto utile ai contribuenti) delle situazioni di fatto idonee a contrastare il metodo sintetico, che è andato nel tempo arricchendosi con l’individuazione di nuove fattispecie, come i disinvestimenti patrimoniali e gli atti di liberalità degli ascendenti 54 o i redditi imponibili dichiarati dallo stesso contribuente accertato per gli anni precedenti i periodi di imposta presi in considerazione dagli uffici55. ******* 18. LA NECESSITÀ DELLA PROVA DOCUMENTALE: PUNTUALIZZAZIONI E DIFFERENZE TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA. E’ importante evidenziare che il comma 6 dell’art. 38, nel momento in cui riconosceva al contribuente la facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, statuiva anche che ―l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione‖. E’ pur vero che la giurisprudenza mitigava questa restrittiva statuizione adottando il principio di ragionevolezza, ma non sono mancati casi in cui della riferita statuizione è stata data una criticabilissima applicazione. 52 Cass., sez. trib., sent. 18 giugno 2008, n. 16472 (in termini, cfr. Cass., sez. trib., sent. 29 agosto 2000, n. 11300). 53 Circolare Ministero delle finanze 14 agosto 1981, n. 27. 54 Circolare Ministero delle finanze 30 aprile 1999, n. 101/E. 55 Circolare Agenzia delle Entrate 9 agosto 2007, n. 49/E e oggi anche il disposto normativo. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 37 Ci si riferisce a un caso specifico e concreto in cui il contribuente aveva contestato che l’ufficio, nell’applicazione del cosiddetto redditometro, non aveva tenuto in considerazione la circostanza documentata che la suocera conviveva con il proprio nucleo familiare e che, pertanto, anche il reddito di costei doveva essere considerato ai fini di una valutazione del proprio reddito complessivo. La Suprema Corte, dopo aver ricordato che anche la circolare 30 aprile 1999, n. 101 (sopra riportata) richiama l’attenzione degli uffici sulla necessità di procedere sempre ad un esame reddituale complessivo dell’intero nucleo familiare del contribuente, da un lato, ha affermato che il concetto di nucleo familiare deve essere ristretto al coniuge convivente (e non legalmente separato) ed ai figli (soprattutto minori)(!) e, dall’altro, che non è possibile desumere il possesso di redditi altrui dalla mera convivenza con un parente diverso: tanto più, ha soggiunto la Corte, che nella fattispecie in esame, la tesi del contribuente non era nemmeno confortata da prova documentale circa le modalità di partecipazione al reddito familiare della suocera convivente56. La sentenza richiamata appare ispirata a un formalismo per nulla condivisibile. Infatti, anche prescindendo dalla immotivata nozione restrittiva di nucleo familiare, il contribuente aveva provato documentalmente la convivenza della suocera ed è pacifico che i soggetti conviventi possano contribuire alla disponibilità di reddito del soggetto, concorrendo anche al sostenimento delle spese o, in genere, venendo incontro ai bisogni della famiglia. La pretesa di ottenere prova documentale circa le modalità di partecipazione del reddito del familiare convivente è infondata per due ragioni: in primo luogo perché la lettera del ―vecchio‖ comma 6 prevedeva la prova documentale solo per i redditi esenti e per quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e in secondo luogo perché essa imporrebbe al contribuente di organizzare la propria vita familiare in modo complicatissimo per rispettare la ricordata RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 38 sentenza. Infatti soltanto prevedendo a priori (o, forse, per iscritto con data certa?) la partecipazione del singolo alle spese familiari si potrebbe soddisfare l’onere probatorio richiesto! Per altro, giova sottolinearlo, il legislatore, con la normativa dettata nel 2010, non solo ha ampliato le possibilità di controprova a favore del contribuente prevedendo che il finanziamento della spesa può avvenire anche con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ma ha eliminato il riferimento alla “idonea documentazione”. E’ stato così sconfessato il rigore mostrato dal Supremo Collegio in una sentenza peraltro criticata57. ******* 19. ANCORA SULLA ASSERITA PRESUNZIONE LEGALE E SULLE CONTROPROVE. Tale modifica non può sminuire la portata dell’accertamento sintetico, posto che il vaglio critico degli elementi di prova spetta pur sempre al giudice con ampie garanzie, quindi, anche per le ragioni dell’Erario. Al riguardo si possono svolgere alcune considerazioni. In primo luogo si ricorda che la giurisprudenza è propensa a ritenere che la prova contraria a una presunzione legale (ovviamente relativa) può essere fornita con ogni mezzo: anche con presunzioni semplici purchè gravi e precise, dato che ―la legge non pone alcun divieto alla ammissione della prova per presunzioni al fine di contrastare una presunzione legale, valevole sino a prova contraria. In tal caso spetta al giudice di apprezzare se prevalga la presunzione legale, fondata su di una previsione di carattere generale, ovvero altre presunzioni in senso opposto, le quali valgano a convincere, in base alle 56 Cassazione 28 luglio 2006, n. 17202. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 39 particolari circostanze del caso concreto, che quella situazione di carattere generale non ha influito nella determinazione dell’evento‖58. In materia tributaria, merita di essere segnalata la sentenza con la quale la Suprema Corte – occupandosi della questione (per molti aspetti analoga a quella in trattazione) della determinazione induttiva dell’ammontare dei ricavi e dei compensi sulla base dei coefficienti presuntivi di cui agli artt. 11 e 12 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (cosiddetti parametri‖) – per salvaguardare il principio della capacità contributiva effettiva del soggetto sottoposto a verifica – ha affermato che ―anche in ipotesi di legittima utilizzazione dei coefficienti presuntivi da parte dell’Amministrazione, è sempre ammessa a carico del contribuente la prova della inapplicabilità dei parametri al caso concreto; prova che può essere costituita, in assenza di indicazioni normative specifiche contrarie, anche da presunzioni che il giudice nel suo prudente apprezzamento può configurare e valutare‖59. Orientamento che il Supremo Collegio ha, ancora di recente, confermato statuendo, proprio in materia di accertamenti con i parametri e con gli studi di settore, che ―il contribuente, nel giudizio di accertamento, ha la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici e il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente‖60. Ma v’è di più nel senso che la riduzione a un ―quinto‖ e a un anno solo ha indebolito la presunzione legale relativa il che significa che i possibili scarti 57 Si veda Cass. sez. trib., 20 marzo 2009, n. 6813, in Corr. trib., 2009, p.1588, con nota critica di S. Muleo. 58 Cass., sez. I, 25 maggio 1972, n. 1659. 59 Cass., sez. trib., 15 dicembre 2003, n. 19163. 60 Così Cass. sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635 in Dir. prat. trib, 2010, II, 229 e ripubblicata nello stesso anno con nota di commento. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 40 dalla realtà possono essere più numerosi e più consistenti andando a colpire capacità contributive superiori al reale. E proprio per ciò non bisogna dimenticare che, allorquando la Corte costituzionale nel 2004 (ord. n. 297), riconobbe la legittimità del redditometro, statuì anche che ―era fatta salva la prova contraria del contribuente” e quanto alla prova non pose limiti. Conclusione corretta e condivisa dalla Corte di Cassazione per la quale ―il contraddittorio è il mezzo più efficace per consentire un necessario adeguamento della elaborazione parametrica alla concreta realtà reddituale oggetto dell’accertamento nei confronti di un singolo contribuente e cioè alla sua capacità contributiva‖ (così Cass. sez. un., 18 dicembre 2009, n. 26635). ******* 20. ALCUNE INDICAZIONI CONCRETE. Accade, sovente, che il mancato pagamento del prezzo del simulato acquirente (in genere figlio o coniuge dell’apparente venditore) sia addotto in giudizio come causa di non applicabilità del meccanismo presuntivo disciplinato nel comma 5 del citato art. 38 del d.p.r. n. 600 del 1973, dato che, in quel caso, non v’è alcuna ―spesa‖ per incrementi patrimoniali da potersi presumere sostenuta con redditi occulti all’Erario. In merito alla prova della eccepita simulazione e con specifico riferimento al pagamento del prezzo (dichiarato nell’atto di acquisto), la Corte di Cassazione ha ritenuto che ―la prova negativa costituita dalla documentazione bancaria (quella esibita non registrava né incassi da parte del ―venditore‖, né prelevamenti da parte del ―compratore‖) è di per sé stessa inidonea a dimostrare la diversa causa negoziale sottostante al contratto formalizzato, atteso che le risultanze degli estratti conto non hanno alcuna attinenza certa e casualmente efficiente rispetto all’adempimento dell’obbligazione del prezzo, nel negozio simulato come oneroso che si assume celarne uno gratuito, atteso che la provvista necessaria all’adempimento del prezzo può provenire dalle tante altre fonti, e può avere RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 41 come sua destinazione tanti altri canali, non esauribili – né quelle, né questi – in quelli bancari‖61. In altra occasione, la Cassazione ha, però, riconosciuto che, al fine della dimostrazione della non rispondenza al vero della quietanza del prezzo contenuta nell’atto simulato, la controdichiarazione indicante l’effettivo contenuto del rapporto può essere opposta all’Amministrazione finanziaria, a condizione (peraltro mancante nel caso deciso dalla Suprema Corte) che tale atto rechi data certa anteriore al giudizio62. Se gli elementi e i fatti posti dall’ufficio alla base della presunzione legale non sono contestabili (e di conseguenza l’accertamento sintetico è, sotto questo profilo, legittimo) non resta al contribuente che l’onere di dimostrare, nel rispetto del principio dispositivo che governa il processo tributario63, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore a quella accertata: ciò mediante prove attendibili e circostanziate, documentali (preferibilmente) o indirette (se si vuole dimostrare fatti materiali non suscettibili di prova documentale) 64. Ai fini della individuazione delle circostanze che il contribuente può efficacemente allegare (e provare) per contrastare l’accertamento sintetico, è molto utile fare riferimento alle istruzioni dettate dall’Amministrazione finanziaria (da ultimo, con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 49/E) per consentire agli uffici locali della Agenzia delle Entrate di operare una ―attenta 61 Cass., sez. trib.,17 giugno 2002, n. 8665, la quale ha anche affermato che ―l’ onere della prova contraria a quella fornita dall’ Amministrazione grava sul contribuente che intende affermare – in via incidentale – la simulazione del contratto, non sull’ ufficio, né può – in mancanza del suo retto esercizio – essere surrogato dal giudice‖. 62 Cass., sez. trib., sent. 13 giugno 2005, n. 12671. 63 Obbligatoriamente, nel caso in cui il contribuente deduca il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta d’ imposta. 64 Basti pensare alla convivenza di un soggetto non facente parte del nucleo familiare naturale (ad esempio, un affine o un estraneo) che ben può costituire la base (il cosiddetto ―fatto noto‖) di un ragionamento induttivo dal quale ricavare la prova del contributo (raramente documentato) di tale soggetto alle ―piccole‖ spese per la gestione ordinaria del bene o dei beni presi in considerazione dall’ ufficio come beni rivelatori di maggiore capacità contributiva. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 42 selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base delle evidenti manifestazioni di capacità contributiva. In tali direttive, si raccomanda agli uffici di acquisire, nel corso della istruttoria, tutte le informazioni che, nelle fasi successive alla emanazione dell’accertamento sintetico, i contribuenti potrebbero addurre come ―prova contraria‖ per vanificare il risultato delle presunzioni legali utilizzate per la determinazione induttiva del maggiore reddito. Nell’elenco delle situazioni che gli uffici devono preventivamente valutare rientra, ad esempio, la posizione reddituale (attuale e pregressa) dei familiari65 del contribuente, dato che – come ha di frequente riconosciuto la giurisprudenza tributaria – gli elementi rivelatori di maggior capacità contributiva possono trovare spiegazione nella potenzialità di spesa degli altri componenti del nucleo familiare. In proposito, anche se la prassi amministrativa insiste nel dare rilevanza ai soli legami coniugali e parentali, si ritiene che non abbia più senso negare la medesima valenza induttiva alla mera convivenza (tra soggetti che non siano legati da vincoli familiari): in effetti tale circostanza, nella normalità dei casi, genera (e spesso trae origine da) una propensione alla condivisione delle spese per l’utilizzo di beni rivelatori di capacità contributiva, a prescindere dalla titolarità degli stessi; è, pertanto, innegabile che, se idoneamente dimostrata, la convivenza – secondo l’id quod plerumque accidit – sia idonea a giustificare la congruità del reddito dichiarato da uno dei conviventi. Gli uffici devono, poi, tenere conto di eventuali fatti che abbiano messo il contribuente (e i suoi familiari) nella condizione di disporre delle somme di denaro utilizzabili per spese o investimenti: operazioni di disinvestimento 65 In questo senso, si veda ex multis la sent. n. 11300/2000 (già citata), sulla idoneità al superamento della presunzione derivante dal possesso di una abitazione della circostanza che ―negli anni contestati il nucleo familiare era composto anche dalla nonna e dal figlio, entrambi percettori di redditi … tali da garantire al contribuente accertato ed alla sua famiglia una dignitosa sussistenza‖. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 43 patrimoniale, donazioni o eredità ricevute sotto forma di denaro, concessione di finanziamenti66. Quindi, anche se se il contribuente non è in grado di provare direttamente che le somme ricavate da tali operazioni sono state utilizzate per mantenere il possesso o provvedere all’acquisto dei beni ―indice‖, è ragionevole ritenere che il giudice tributario, nel suo prudente apprezzamento, reputi tale presunzione prevalente rispetto alle risultanze del redditometro67. In conclusione, a noi pare che le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza tributaria (con qualche eccezione) e dalla prassi amministrativa (con una comprensibile prudenza) vadano nella direzione di riconoscere al contribuente sottoposto ad accertamento sintetico la più ampia facoltà di fornire la prova contraria al “redditometro”, nella prospettiva di raggiungere il vero obiettivo dell’accertamento tributario, che è quello di individuare la reale capacità contributiva del soggetto controllato. Come ha osservato la Corte di Cassazione, ciò non significa ―disconoscere l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta‖.68: confronto, dal quale lo strumento presuntivo utilizzato dal fisco potrà risultare anche vincente, ma solo dopo aver consentito alla giustizia tributaria di valutare l’inattendibilità degli elementi forniti dal contribuente. ******* 66 Ma, ad esempio, nel caso della cessione di titoli (azioni, fondi comuni di investimento, eccetera) o della erogazione di finanziamenti è chiaro che tali operazioni possono essere riscontrate anche dai conti di deposito dei titoli negoziati o dai conti correnti bancari. 67 Il generico richiamo ai proventi di una vendita immobiliare da parte della figlia del contribuente accertato è stato invece ritenuto insufficiente da Cass., sez. trib., 9 agosto 2006, n. 17985, ma – in quel caso – la cessione era successiva ai periodi di imposta accertati; era pertanto ragionevole pretendere che venisse quantificata e provata la effettiva incidenza di tale disinvestimento sulla capacità di spesa del padre. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 44 21. UTILIZZO COMBINATO DI STUDI DI SETTORE E REDDITOMETRO. L’ ultimo argomento trattato in una recente circolare concerne una prassi relativamente recente dell’ Amministrazione finanziaria, ovvero quella di combinare gli studi di settore con l’ accertamento sintetico. Altri69 si è già occupato di questa nuova modalità accertatrice, evidenziando, in tale sede, come recenti inviti al contraddittorio per l’ accertamento con adesione basato sugli studi di settore fossero stati integrati con l’ esposizione dei beni indicatori di capacità contributiva, quali auto ed immobili, per avvalorare le risultanze di non congruità degli stessi studi di settore. Quel che preme sottolineare è la risposta fornita dall’ Amministrazione finanziaria alla domanda se ritenesse di mutare orientamento circa l’ applicazione congiunta dei predetti strumenti, attese le recenti pronunce della Suprema Corte con cui è stato deciso che gli studi di settore devono essere avvalorati con contribuente70, elementi emergenti dal contradditorio con il riguardanti l’ attività d’ impresa o di lavoro 68 Cass., sez. trib., n. 19163/2003 (già citata). 69 Cfr., Applicazione congiunta di studi di settore e redditometro, in Il fisco, n. 47/2009, fascicolo n. 1, p. 7781. 70 La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le note sentenze n. 26635/6/7/8 del 18 dicembre 2009, la prima in ―Il fisco”, n. 2/2010, fascicolo 1, p. 236, con commento di P. Turis, le altre in banca dati ―fisconline‖, ha stabilito che ―… va ribadito che quel che dà sostanza all’ accertamento mediante l’ applicazione dei parametri (così come degli studi di settore, n.d.A.) è il contraddittorio con il contribuente dal quale possono emergere elementi idonei a commisurare alla concreta realtà economica dell’ impresa la ―presunzione‖ indotta dal rilevato scostamento del reddito dichiarato dai parametri. Pertanto, la motivazione dell’ atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 45 autonomo,mentre il possesso dei beni “indice” non ha alcun legame con l’ attività del contribuente. L’ Agenzia delle Entrate ha risposto che ―Le sentenze della Cassazione non fanno riferimento alle caratteristiche degli elementi che, nell’ ambito del necessario contraddittorio, possono contribuire alla ―personalizzazione‖ del risultato degli studi di settore (rectius alla conferma della alta probabilità che il risultato sia coerente con l’ effettiva situazione del contribuente). L’ Agenzia non ritiene di mutare il proprio orientamento, dato che lo stesso non riguarda affatto, come spiegato in numerosissime occasioni, l’ utilizzo di elementi ―indice‖ estrapolati dal redditometro. In base alle direttive recentemente impartite, infatti, gli Uffici utilizzano elementi di conferma delle risultanze degli studi di settore sia direttamente connessi all’ attività d’ impresa o di lavoro autonomo (indicatori di coerenza, redditività a livello pluriennale e così via), sia concernenti il maggior reddito d’ impresa o lavoro autonomo derivante dai ricavi o compensi risultanti dagli studi in tale caso rappresentati da elementi denotanti una capacità contributiva significativamente superiore a quella espressa dai detti redditi dichiarati (ovviamente considerando l’ eventuale esistenza di redditi di diversa natura). L’ Amministrazione finanziaria ha, quindi, confermato che, di fatto, proseguirà nell’ applicazione congiunta dei due strumenti presuntivi, atteso che le pronunce della Suprema corte non hanno intaccato la validità di tale procedura accertatrice. Restano, però, alcune perplessità già evidenziate in passato. Infatti, la combinazione ―redditometro-studi di settore‖ ha un senso logico se l’ unico reddito del contribuente è quello derivante dall’ attività imprenditoriale o di lavoro autonomo, atteso che l’ accertamento sintetico consente di determinare il reddito complessivo netto del contribuente (somma dei redditi delle varie categorie: lavoro dipendente, impresa, fondiari, capitale, ecc. ), mentre gli RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 46 studi di settore consentono di stimare soltanto i ricavi o compensi della sua attività imprenditoriale o di lavoro autonomo. Il problema che si potrebbe manifestare, dunque, è che tale impostazione possa andare, di fatto, ad incidere soltanto su quei contribuenti più piccoli, magari meno accorti, che non abbiano una pluralità di tipologie di redditi posseduti da invocare a giustificazione dell’ uso combinato ―redditometrostudi di settore‖, o che non possano avvalersi,per esempio, di strutture giuridiche societarie, magari a ristrettissima base sociale, alle quali intestare i beni – tipicamente le auto di lusso e le imbarcazioni – che, in realtà, però, siano nella piena disponibilità del contribuente persona fisica, che così, però, non manifestando alcuna capacità contributiva derivante dal possesso di tali beni eviti il redditometro. ******* 22. Il CONTRADDITTORIO ANTICIPATO. Il nuovo art. 38 stabilisce che l’ufficio che intenda determinare sinteticamente il reddito complessivo ―ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218‖.71. Anteriormente alla novella normativa, il legislatore si limitava a riconoscere al contribuente la facoltà di ―dimostrare, anche prima della notificazione dell’accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta‖, specificando che l’entità di tali 71 Si veda G. RAGUCCI, Il nuovo accertamento sintetico tra principio del contraddittorio e garanzie del giusto processo, in Corr.trib., 2010, pp. 380 sg. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 47 redditi e la durata del loro possesso dovevano risultare da ―idonea documentazione‖. Si tratta, quindi, di una lodevole novità che supera l’orientamento negativo di una giurisprudenza autorevole, e ancora recente, secondo la quale l’amministrazione poteva effettuare accertamenti sintetici in assenza di qualsivoglia contradditorio preventivo72. Il definitivo riconoscimento dell’obbligatorietà del contraddittorio anticipato è una soluzione condivisibile, in linea con le statuizioni dello Statuto del contribuente e con l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di parametri e studi di settore, oltre che con l’esigenza di non applicare in modo automatico l’accertamento sintetico73. D’altro canto, posto che gli uffici hanno la possibilità di elevare avvisi di accertamento sulla base di tutte le spese sostenute dal contribuente durante l’anno, al fine di operare una ricostruzione ragionevole si rende inevitabilmente necessario acquisire preventivamente informazioni dal contribuente stesso, in quanto unico soggetto in grado di fornire ragguagli sulle concrete modalità grazie alle quali dette spese sono state finanziate. Ben si intende che la legge richiede che si giustifichino le spese riscontrate dall’ufficio non il reddito dichiarato. Secondo la formulazione legislativa, il contribuente può dimostrare che tale finanziamento è avvenuto con le disponibilità monetarie provenienti da redditi: — diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta; — esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta; — legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. 72 Si veda Cass. sez. trib,, 27 marzo 2010, n. 7485. 73 Le sentenze delle SS.UU. della Corte di cassazione nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 2009 hanno sottolineato che il contraddittorio rappresenta un ―elemento essenziale‖ del giusto procedimento amministrativo e che esso costituisce il mezzo più efficace per adeguare le elaborazioni parametriche (e lo stesso può dirsi con riferimento alle elaborazioni statistiche alla base del redditometro) al dato reddituale effettivo del contribuente (nello stesso senso si veda Cass. 7 febbraio 2008, n. 2816 e 28 luglio 2006, n. 17229). RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 48 Come si è detto, tale prova riguarda la parte delle spese che non sia stata coperta da indebitamento, da smobilizzi patrimoniali o da entrate patrimoniali straordinarie (eredità, donazioni, vincite, risarcimenti di danni di natura personale o patrimoniale, ecc.); per comodità questa entità viene chiamata «spesa netta» effettivamente sostenuta nel periodo d’imposta. Al contraddittorio anticipato è, perciò, assegnato il delicato ruolo di controbilanciare la estrema rigidità del meccanismo alla base del novellato art. 38 e la scarsa affidabilità dei risultati ottenibili limitandosi a presumere che tutte le spese sostenute nell’anno siano state finanziate grazie a redditi conseguiti nel medesimo anno. E’ dunque opportuno delineare le potenziali dinamiche che potrebbe assumere il procedimento accertativo. A) Qualora l’ufficio non attivi il contraddittorio anticipato ed elevi un accertamento sintetico, si deve ritenere che il provvedimento debba essere giudicato illegittimo. La norma, infatti, stabilisce in modo chiaro che ―l’ufficio … ha l’obbligo‖ di attivare il contraddittorio anticipato. Del resto, se così non fosse, gli uffici potrebbero omettere l’attivazione del contraddittorio senza alcuna conseguenza, in aperto contrasto altresì con i principi dettati dall’art. 10 dello Statuto dei diritti del Contribuente, in forza del quale, ―i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede‖. B) Per altro, qualora l’ufficio attivi il contraddittorio anticipato e il contribuente non dia seguito all’invito (o vi dia seguito solo in modo parziale), si deve ritenere che a quest’ultimo non sia preclusa, nell’eventuale fase contenziosa, la possibilità di proporre e valorizzare argomenti, dati e documenti non illustrati in precedenza74: nell’art. 38 non si riviene, infatti, alcuna ipotesi 74 Sul punto si veda L. TOSI, Condizioni e limiti dell’ efficacia probatoria del redditometro, in Rass..Trib., 1989, I, 428; Id., Le predeterminazioni normative nell’ imposizione reddituale, Milano, 1999, 386 sg. e anche la giurisprudenza citata. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 49 decadenziale mentre le ipotesi di decadenza debbano essere previste per legge75. Tant’è che, nelle citate sentenze delle SS.UU. della Corte di Cassazione, è stato riconosciuto che ―l’esito del contraddittorio endoprocedimentale non condiziona…la impugnabilità dell’accertamento innanzi al giudice tributario, al quale il contribuente potrà proporre ogni eccezione (e prova) che ritenga utile alla sua difesa, senza essere vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo, e anche nel caso in cui egli all’invito al contraddittorio non abbia risposto, restando inerte‖.76. C) Infine, v’è da chiedersi cosa accada se l’ufficio attivi il contraddittorio anticipato e il contribuente risponda all’invito, proponendo elementi a sostegno della infondatezza del maggior reddito determinato sinteticamente. Qualora l’ufficio condivida tali elementi ed archivi la posizione, va da sé che non si pongono problemi. Diversamente, se l’ufficio decida comunque di elevare l’avviso di accertamento, dovrà illustrare nella motivazione, a pena di nullità, le ragioni che lo hanno condotto a non accogliere le difese del contribuente. Se così non fosse l’istituto del contraddittorio anticipato verrebbe svilito e trasformato in un passaggio formale, poiché gli uffici avrebbero la possibilità di respingere qualunque argomentazione, anche in modo pretestuoso e senza curarsi di affrontare ed approfondire gli elementi proposti dal contribuente. 75 Per alcuni casi di applicazione di tale principio in ambito tributario vd. le sentenze della Corte di cassazione 30 giugno 2009, n. 15307; 7 febbraio 2008, n. 2849; 1° aprile 2003, n. 4966. 76 La Suprema Corte, tuttavia, verosimilmente con la finalità di rafforzare la funzione del contraddittorio, mette ―in guardia‖ i contribuenti che intendano non partecipare al contraddittorio, evidenziando che ―naturalmente, il giudice potrà valutare nel quadro probatorio questo di tipo di comportamento (la mancata risposta) mentre l’ Ufficio potrà motivare l’ accertamento sulla sola base dell’ applicazione dei parametri dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito‖. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011 50 Anche con riferimento a tale punto si possono ricordare le citate sentenze della Corte di Cassazione a SS.UU., nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 2009, che hanno specificato che ―la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo del predetto scostamento dai parametri, ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio‖. Similmente, e proprio con specifico riferimento agli accertamenti reddito metrici, la Corte di Cassazione, nella sentenza 22 febbraio 2008, n. 4624, ha giudicato illegittimo per difetto di motivazione un avviso di accertamento che non conteneva una “adeguata replica alle deduzioni del contribuente, che giustificano il reddito dichiarato in misura inferiore a quanto emerge dal redditometro”. Un’ ultima modifica apportata con il D.L. n. 78/2010 riguarda l’ eliminazione della possibilità per l’ ufficio di procedere ad accertamento sintetico ove il contribuente non abbia ottemperato agli inviti di cui all’ art. 32, comma 1, n. 1, 3) e 4) del d.P.R. n. 600/1973. Anche questa statuizione conferma l’ assenza di finalità sanzionatorie dell’ accertamento sintetico e la sua natura di strumento finalizzato alla ricostruzione della capacità contributiva del soggetto passivo accertato. E invero, come già scriveva anni fa la più autorevole dottrina ―la determinazione sintetica non è licenza di determinazioni arbitrarie, ma sempre una ricerca del reddito effettivamente prodotto da quel contribuente, in quel periodo di imposta, sorretta da precisi elementi di fatto, da argomentazioni logiche e da criteri di comune esperienza‖. 77 Gianni Marongiu 77 Così F. MOSCHETTI Avvisi di accertamento tributario e garanzie del cittadino in Dir. prat. trib., 1983, I, 1924: e anche A. FANTOZZI, L’ accertamento sintetico ed i coefficienti presuntivi di reddito, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1985, I, 459. RELAZIONE PROF. MARONGIU Il nuovo accertamento 17-6-2011 cc20/06/2011