l ...2...S - Ordine dei giornalisti Lombardia

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l ...2...S - Ordine dei giornalisti Lombardia
AVV . MICHELE MARIA DE CAROLIS
Piazza San Giorgio, 2 - 20123 MILANO
• · · ORDINE DEI GIORNALISTI LOMBARDIA
CON SIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
Prot. or.
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-
Spett.le
Consiglio di Disciplina Territoriale
Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Via A. da Recanate l
20124 Milano
Via PEC : consiglio. disciplina@pec .odg.mi .it
MEMORIA DIFENSIVA
Il sottoscritto avv. Michele Maria De Carolis, difensore (v. all. l) dei
giornalisti pubblicisti ……….. (Prot. N. 131/15/PC/ac), …………. (Prot. N.
132/15/PC/ac), ………….. (Prot. N. 133115/PC/ac) e …………. (Prot. N.
134/15/PC/ac), nonché dei sigg. …………., direttore responsabile di "Settegiorni"
(Prot. N. 139/15/PC/ac), ……….., direttore responsabile de "Il Giornale di Cantù"
(Prot. N . 140/15/PC/ac) e ……………, direttore responsabile de "il Giornale di
Carate" (Prot. N . 141/15/PC/ac), tutti invitati a comparire davanti a codesto
Collegio per il giorno 27 aprile 2015 nell'ambito dei rispettivi procedimenti
disciplinari aperti nei loro confronti, rappresenta quanto segue.
Tutti i procedimenti di cui si discute hanno ad oggetto alcuni articoli di
stampa pubblicati sulle testate sopra citate riguardanti la persona di ……… e
alcuni suoi pubblici comportamenti - fatti oggetto di cronaca e critica da parte
delle medesime testate (su cui, v. ìnf ra) - e nascono "in seguito alla
Tel. 02.72605550- Fax 02.72605555- awmichelemartadecatoliStmgmail.com
AVV. MICHELE MARrA DE CAROLIS
segnalazione di …….. e dello stesso ………." (cfr. pag. l degli inviti a comparire
notificati ai direttori ………… e Ferrario).
La sig.ra ………. in effetti - per come risulta dai rispettivi siti internet,
………. (che è testata concorrente dei settimanali di cui si tratta) nonché
……………. (il cui Consiglio di Disciplina oggi procede nei confronti di giornalisti
e direttori dei settimanali di cui si tratta)- con mail in atti del 31 gennaio 2014
avente quale oggetto "per Anna Contini. Ciao, ……….", si rivolge al "Gentile
presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia" pregandolo "di sottoporre
ali 'attenzione del Consiglio regionale Ogl e del Consiglio di disciplina territoriale il
servizio di tre pagine uscito sul settimanale Settegiorni nel novembre 2013 "; senza che,
peraltro, tale servizio sia neppure ben identificabile, per non esserne stata indicata la data
di pubblicazione ovvero allegata copia alla predetta mail.
Ma a prescindere da quanto afferma nella sua segnalazione la predetta Rosi
Brandi - che, per i motivi sopra richiamati, davvero poco vale ai fini dei presenti
procedimenti - pare invece necessario sottolineare fin da subito la rilevanza di ciò che
afferma e chiede il diretto interessato …… nel suo esposto, protocollato agli atti i1
4 dicembre 2014.
Ciò perché (come si è detto e si vedrà) negli articoli oggi in contestazione si è
narrato della complessiva "vicenda" che ha visto esclusivo protagonista …….. e che, fra
l'altro, "veniva presa in considerazione …….", a seguito della quale "era lo stesso
scrivente (……….., appunto; N.d.R.) che, non riuscendo a sostenere psicologicamente
l'impatto mediatico della notizia, chiedeva l'allontanamento ……., dove esercitava il
……., per un certo periodo, decorso il quale veniva mandato presso …………, per
coadiuvare ……. titolare anche ………" (cfr. esposto …………, pag. 1).
Ebbene, dopo nove pagine di racconti e descrizioni sia della sua propria vicenda
che degli articoli di cui questa è stata fatto oggetto, …………. giunge, infine, ad
affermare (cfr. pag. 9) che "Codesto Consiglio non potrà esimersi dal valutare" ''la
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AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS
condotta attribuibile a ……….., nonché al loro direttore, che certo non è estraneo a
quanto fin qui pubblicato", ritenendola "assunta in palese violazione delle regole
deontologiche che sovrintendono alla professione giornalistica, dal rispetto della
persona, della sua reputazione e della sua riservatezza, alla luce del trattamento
riservato
ai
dati
anche
sensibili
dell'esponente,
in
violazione
del
limite
dell'essenzialità, alla lealtà con cui occorre qffrontare le notizie più delicate e riferire
fatti, solo ave accertati. Tutto ciò premesso, l 'esponente chiede che Codesto Consiglio
voglia valutare l 'avvio di procedimento disciplinare, nei confronti degli autori degli
articoli, apparsi fra l'ottobre ed il novembre 2014, allegati al presente esposto, non solo
nella parte in cui riguardano lo scrivente, ma anche, ex oftìcio. nelle parti in cui si
occupano di altri soggetti".
Lette le espresse e chiare richieste dell'esponente colpisce, allora, il fatto che
tra coloro di cui ………. chiede valutarsi la condotta professionale non risulti
alcuno degli odierni sottoposti a procedimento disciplinare, i quali, d'altra parte,
sono o autori o responsabili di articoli (pur fatti oggetto di procedimento disciplinare
ma) di cui il medesimo …………. non lamenta alcunché.
Infatti, non risulta che tra le contestazioni disciplinari di cui alle convocazioni
davanti a codesto Consiglio di Disciplina vi sia alcun articolo pubblicato "fra
l 'ottobre ed il novembre 2014'' né su "Settegiorni" né su "ll Giornale di Carate" né su
"Il Giornale di Cantù".
Gli articoli di stampa richiamati nelle odierne contestazioni trattano di fatti la
cui veridicità e il cui interesse per il pubblico nessuno -e men che meno …………
- mette in dubbio.
Con riferimento alle posizioni dei giornalisti ……. e ………… i presenti
procedimenti hanno ad esclusivo oggetto la verifica del rispetto o meno degli artt. 6, 8
e 11 del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali (All . A al D.
Lgs. n. 196/2003), oltre che degli artt. 2 e 48 della L. n. 69/1963.
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AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS
Ebbene, se solo si pone a confronto la lettera della legge con il contenuto
degli articoli di stampa in contestazione appare evidente come non possa sussistere
alcuna ipotizzata violazione.
In effetti, come (molto sinteticamente) si legge nelle convocazioni agli atti, "nei
servizi si dà notizia ………….. intercettato da …………. su una chat per omosessuali. La
scoperta verrà poi rivelata a un giornalista".
In sostanza, si è data doverosa notizia e si è fatta legittima critica dei pubblici
comportamenti tenuti da …………….. il quale - nel pieno esercizio …………..,
essendo oltre tutto …………… in una cittadina lombarda - frequentava plurime
chat presenti in Internet dedicate a soggetti omosessuali, essendo egli alla specifica
ricerca di un partner del proprio stesso sesso con cui intrattenere una duratura
relazione sentimentale e sessuale.
Con ciò, dunque, il sacerdote contravvenendo ……………… effettuato nel
momento in cui ha deciso di dedicare la propria vita a Dio e alla Fede, bensì
negando anche, in radice, alcuni dei principi fondamentali su cui la Chiesa Cattolica
si fonda e a cui egli appartiene di diritto, ovvero la famiglia e il Sacramento del
matrimonio costituito dall'unione di uomo e donna. Principi e Sacramenti che, d'altro
canto, per primo ……………… dovrebbe tutelare e insegnare ai fedeli.
A mero titolo di esempio, si riportano alcune recenti notizie di stampa che -a
prescindere dagli orientamenti sessuali e religiosi di ciascuno - dimostrano la
"gravità" della notizia e, in ogni caso, la assoluta rilevanza e attualità del tema
trattato dai settimanali in questione.
Il28 marzo 2013 è uscito nelle librerie il volume "Il cielo e la terra" (Ed.
Mondadori, 2013) contenente una serie di profonde riflessioni del cardinale
Bergoglio - attuale Papa Francesco - condivise con il rabbino argentino Abraham
Skorka. Tra esse anche un accenno al celibato dei sacerdoti: «Mentre ero seminarista
rimasi abbagliato da una ragazza che conobbi al matrimonio di uno zio. Mi colpì la
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AVV, MICBlilLE MARIA DE CAROLIS
sua bellezza, il suo acume ... e bé, rimasi in confùsione per un bel po' di tempo, mi
faceva girare la testa . Poi la decisione: «Tornai a scegliere il cammino religioso> .
Questo per rimarcare: «lo sono a favore del mantenimento del celibato, con tutti i
pro e i contro che comporta, perché sono dieci secoli dì esperienze positive più che
di errori».
In un'intervista rilasciata il 19 gennaio 2014 al quotidiano "Sm" di Malaga,
l'arcivescovo emerito di Pamplona, Fernando Sebastian Aguìlar, nominato cardinale
proprio da Papa Francesco, richiesto dì commentare il suo famoso "Chi sono io per
giudicare?", ha detto: «Il Papa accentua i gesti di rispetto e di stima a tutte le
persone, ma non tradisce né modifica il magistero tradizionale della Chiesa. Una
cosa è manifestare accoglienza e affetto a una persona omosessuale, un 'altra è
giustificare moralmente l'esercizio del! 'omosessualità (...). Credo che sia questa la
posizione del Papa».
Ancora, il 24 novembre 2014 Papa Francesco ha nominato come
nuovo
prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti ìl
cardinale guineano Robert Sarah. Il vaticanista Matteo Matuni ha spiegato: '(<ll
mondo tradizionalista può tirare un sospiro di sollievo, ricordando come Sarah sia
uno dei porporati che più sostengono l 'applicazione del motu proprio Summorum
Pontificum)),
Sarah,
infatti)
durante
il
Sinodo
dell'ottobre
2014
contestava «l 'impianto del documento, e sulle aperture alle coppie formate da
persone dello stesso sesso osservava che "quanto è stato pubblicato è un tentativo
per fare pressione sulla chiesa e farle cambiare la dottrina", visto che "mai s'è
voluto giudicare la persona omosessuale, ma i comportamenti e
le
unioni
omosessuali sono una grave deviazione della sessualità". [...}Sempre nelle giornate
sinodali, il cardinale guineano spiegava che "quelli messi in atto da determinati
governi e da determinate organizzazioni sono tentativi di contrastare la concezione
dì famiglia naturale, fondata sul rapporto uomo-donna: e la Chiesa non può tacere di
fronte a questo"».
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AVV. M:ICHELE MARIA DE CAROLIS
Infine, il 18 dicembre 2014 lo stesso Papa Francesco,
rivolgendosi alla
delegazione della Chiesa evangelica luterana tedesca, notoriamente "progressista'' sui
temi eticamente sensibili, ha affermato: <<Di grandissima attualità sono le questioni
relative alla dignità della persona umana ali 'inizio e alla fine della sua vita, cosi
come quelle attinenti alla famiglia, al matrimonio e alla sessualità, che non possono
essere taciute o tralasciate solo perché non si vuole mettere a repentaglio il
consenso ecumenico finora raggiunto. Sarebbe un peccato se, su tali importanti
questioni
legate
all'esistenza
umana,
si
verificassero
nuove
differenze
confessionali».
Sono, d'altra parte, recentissime alcune notizie di cronaca relative a "scandali
sessuali" all'interno della Chiesa Cattolica determinati da comportamenti di alcuni
ministri di culto, fra cui quello recentissimo reso noto da tutti ipiù noti quotidiani
nazionali fra cui il "Corriere della Sera" (v. all. 2), il quale ha diffuso non solo idati
anagrafici del sacerdote in questione ma - diversamente da quanto fatto dai
settimanali di che trattasi, vincolati al segreto professionale su espressa richiesta del
soggetto intervistato, fonte della notizia - anche di quelli del soggetto privato autore
della pubblica denuncia. E in essa si è dato atto - non diversamente da quanto
accaduto nel caso oggetto dei presenti procedimenti - di tutti i particolari della
vicenda, pur "delicati" e ma assolutamente "essenziali" per la completezza
dell'informazione del pubblico.
Se questi sono - come sono – i presupposti della "vicenda" che ha
riguardato …………, pare allora evidente come, in primo luogo, non possa
sussistere la violazione dell'art. 6 del codice deontologico relativo al
trattamento dei dati
Qersonali il q uale al suo
rimo comma, recita: "La divulgazione di notizie di
rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata
quando
l'informazione,
anche
dettagliata,
sia
indispensabile in
ragione
dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è
avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".
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AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS
Mentre non può certo affermarsi la violazione del comma 2 del citato art. 6,
avendo le notizie e i dati "rivelati" dagli articoli in questione evidente rilievo sul
ruolo e sulla vita pubblica di ………….; senza dimenticare che, come recita il
comma 3 dello stesso articolo, "commenti e opinioni del giornalista appartengono
alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti".
D'altra parte, è nota la giurisprudenza la quale afferma che "i principi di
essenzialità e di interesse pubblico delle notizie appaiono logicamente ed
indissolubilmente connessi, posto che la notizia non essenziale è appunto una notizia
non rispondente al/ 'interessepubblico" (così, Trib. Roma, 6 maggio 2005).
Il Consiglio d'Europa, in particolare, ha ricordato che i media possono
diffondere informazioni sulla vita privata dei rappresentanti delle istituzioni quando
queste siano direttamente connesse alla condotta tenuta dal rappresentante in
questione.
Mentre è pacifico come la legge sulla privacy non possa "obliterare" la legge
n. 633/1941 sul diritto d'autore, il cui art. 97 recita: "Non occorre il consenso della
persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà
o dali 'ufficio pubblico coperto (...) o quando la riproduzione è collegata a fatti,
avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico". E proprio sulla
base di tale norma si suole articolare l'ampiezza del diritto di cronaca: si può
pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico. Nel concetto di pubblicazione lecita è compresa
anche la fotografia di persone che godano di notorietà o che ricoprano uffici pubblici.
Stante, come visto, la "la rilevanza sociale della notizia" e la conseguente
"essenzialità dell'informazione ", legittimamente i giornalisti hanno fornito al pubblico
le notizie de quibus e la descrizione delle abitudini sessuali nonché la fotografia di
……., così potendosi escludere anche la ventilata violazione degli artt. 8 e 11 del già
citato codice deontologico (entrambi con riferimento al loro primo comma, unici di
interesse nel caso di specie).
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AVV. MICHELE MARIA DE CAROLIS
Dall'insussistenza delle ipotizzate violazioni contestate ai giornalisti
pubblicisti deriva, all'evidenza, l'assenza di qualsiasi responsabilità, sia pure soltanto
deontologica, in capo ai direttori responsabili …….., Ferrario e ……….., a carico
dei quali, d'altra parte, è escluso- per quanto consta in atti- che sia stato contestato
alcun fatto di reato da parte dell'unico avente diritto, ovvero ……………...
******
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto difensore ritiene che siano stati
rispettati i principi della deontologia espressi dagli artt. 2 e 48 della L. n. 69/1963 e
che, in particolare, si sia:
• legittimamente esercitato il diritto di cronaca anche tramite un'informazione
critica, essendo state verificate le fonti anche attraverso interviste dirette con tutti i
singoli interessati, le cui opinioni sono state pubblicate sempre integralmente e
contestualmente alla narrazione dei fatti di cui si è presa conoscenza;
• rispettata la verità sostanziale dei fatti per come conosciuti e riconosciuti tali anche
dal diretto interessato, ……………..;
• rispettato i principi dell'interesse pubblico e della continenza nell'esposizione
dei fatti e delle opinioni, anche attraverso una corretta composizione degli
articoli de quibus;
• rispettato il dovere di buona fede e lealtà;
• osservato i principi di decoro e dignità professionale nonché di rispetto della
dignità dell'Ordine Professionale di appartenenza.
Gli articoli in contestazione non hanno compromesso l'autonomia
del
giornalista né da un punto di vista oggettivo (imparzialità per la materia trattata), né
dal punto di vista soggettivo (imparzialità nei confronti del pubblico), né può
imputarsi al giornalista di aver agito con l'intento di gratuitamente ledere la persona
in quanto tale.
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Si ritiene, pertanto, che sia stata effettuata una corretta informazione al pubblico e che sia
stato legittimamente esercitato il costituzionale diritto di critica sociale, non avendo gli articoli in
questione celato alcun intento lesivo dell'onore e della reputazione di …………….. ovvero
della
sensibilità del pubblico dei lettori.
******
Per concludere, si ritiene che le condotte mantenute dai Giornalisti e dai Direttori debbano
considerarsi pienamente conformi ai principi della deontologia espressi in materia.
* *****
Si allegano i seguenti documenti:
l)
2)
nomine a difensore di fiducia;
copia dell'articolo pubblicato 1'8 aprile 2015 ed estrapolato dal sito Internet del Corriere della
Sera dal titolo "Era in cerca soltanto di sesso quel prete mi ha rovinato la vita" a firma
……………..
Con osservanza .
Milano, li 22 aprile 2015
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