REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 3721/04 IN NOME DEL POPOLO
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REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 3721/04 IN NOME DEL POPOLO
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 3721/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA dott.ssa Luigina Varisco della prima sezione civile ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n° 5958 /2004 Ruolo Generale, promossa DA Bologna, e. t^fSSHf^WSS^Sb rappresentata e difesa dall’AvvNadia Pironaci giusta procura a margine dell'atto di citazione ed Depositata il: 22 ott. 0204 elettivamente domiciliata presso il suo studio in V. Montello, 17-Bologna OGGETTO: ATTRICE causa relativa a beni mobili CONTRO WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.a, in persona del legale rappresentante prò tempore con sede a Roma, V. C. G. Viola, 48; CONVENUTA CONTUMACE Oggetto: Causa relativa a beni mobili Conclusioni :I1 Procuratore dell'attrice così conclude:" Chiede che ill.mo Giudice di Pace di Bologna, contrariis rejectis accerti e dichiari l'inadempimento contrattuale della Wind Telecomunicazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante prò tempore, con sede a Roma, in via C.G. Viola, 48, per non avere rispettato le condizioni contrattuali di eliminazione del canone preteso da Telecom Italia S.pa. e successivamente da questa esigito fino al giugno 2002 non essendosene fatto carico neanche a seguito dei numerosi solleciti, nonché per avere arbitrariamente interrotto il servizio di telefonia in essere con la signora ^fSU^ residente a Bologna ad oggi; - Condannare, conscguentemente, la Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante prò tempore, ut supra domiciliata e rappresentata, al risarcimento dei danni tutti derivati dall'inadempimento e da ogni responsabili tà contrattuale in favore della signora ^aSSSSQ^ residente in ®aa8Sa»&^a8^ "Bologna, nonché per violazione dei basilari doveri di correttezza e buona fede contrattuale, da parte dell'odierna convenuta, che si quantificano nella prudenziale e complessiva somma di euro 2.200,00 o a quella diversa somma , da valutare eventualmente secondo equità. Tale somma comprende: euro 1031, 69 a titolo di indennizzo, come da disposizione dedotta in contratto, al punto 16.3, euro 250,00 quali canoni corrisposti a Telecom Italia S.p.a .e per le spese di sollecito (232,15 esigiti da Telecom S.p.a.+ 17,85), euro 120,00 quale somma esigita da Telecom Italia S.p.a. per il riallaccio dell'utenza, nonché il maggior danno dovuto ai costi notevoli e penalizzanti sostenuti per le telefonate in base al nuovo contratto con Telecom Italia S.p.a., che risulta essere in media e come da bollettini prodotti, pari ad euro 100,00 a bimestre e pertanto, ad oggi pari ad euro 600,00 ( per un totale di 6 bimestri). Vanno inoltre considerati i danni e le spese e i disagi derivati dai ripetuti quanto infruttuosi tentativi di componimento bonario della vertenza, con conseguente violazione degli elementari canoni di correttezza e buona fede da parte dell'Odierna convenuta, nonché quelli derivati dall a privazione del servizio di telefonia per quasi circa un mese che ha costretto all'utilizzo del telefono cellulare con costi notevoli. Tali danni si chiede vengano riconosciuti e quantificati dall'Odierno Giudicante in via equitativa.Si chiede infine che la Wind Telecomunicazioni S.p.a. ut supra rappresentata e domiciliata venga condannata al ripristino immediato dell'utenza telefonica nel rispetto del contratto e delle relative condizioni a tutfoggi in essere con la signora xxxxxx, ut supra rappresentata e domiciliata. Tutto nell'ambito della competenza per valore del Giudice adito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, notificato il 21 giugno 2004 la signora xxxx conveniva avanti questo Ufficio del Giudice di Pace la Wind Telecomunicazioni S.p.a per sentirla condannare, previa dichiarazione di inadempimento contrattuale nei suoi confronti, al risarcimento di tutti i danni conseguenti. Assumeva infatti l'attrice che 1. in data 03/09/01 sottoscriveva un contratto di telefonia fissa, con la Società di telecomunicazioni Infostrada S.p.a., società incorporata per fusione da Wind Telecomunicazioni s.p.a. sul presupposto, più volte ribadito attraverso i messaggi pubblicitari ampiamente diffusi sia per televisione che attraverso pieghevoli, dell'eliminazione del canone Telecom a fronte della sostituzione dell' operatore Infostrada a quello Telecom italia S.p.a; oltre alla soppressione del canone la proposta, cui l'attrice aderiva, prevedeva la forfetizzazione delle spese di telefonia, per unimporto mensile di £ 58.800 pari a • 30,37. 2. subito, però, l'odierna ricorrente verificava che la società di telefonia Telecom Italia S.p.a. continuava a pretendere il pagamento del canone di abbonamento, pari ad euro 27,26 a bimestre. 3. la signora XXXX chiedeva spiegazioni, in merito, all'operatore 155 del cali center Infostrada il quale riferiva che la definitiva eliminazione dei canone sarebbe avvenuta solo in tempi successivi quando Infostrada S.p.a. sarebbe riuscita ad attivare il servizio di Unbundiing divenendo così gestore unico 4. in data 12/11/02 l'attrice investiva di ogni responsabilità per inadempimento contrattuale la Società Infostrada S.p.a. a mezzo lettera raccomandata dell'Aw. Pironaci, con conseguente richiesta di rimborso delle somme corrisposte a titolo di canone alla Telecom Italia S.p.a. pari ad euro 232,15, euro 27,34 per traffico telefonico ed euro 250 per risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento de quo. 5. tale missiva rimaneva priva di ogni forma di riscontro ed in data 04/03/03 la signora proponeva alla Società di telefonia di aderire ad un tentativo di conciliazione dinanzi al Giudice di Pace di Bologna, considerata la clausola compromissoria inserita in contratto la quale prevede il tentativo di conciliazione così come regolato dall'Autorità Garante delle Telecomunicazioni, che individua quali sportelli di conciliazione, i ed. CO.RE.COM., sportelli da istituire in ogni regione, ma anche tale missiva non veniva riscontrata 6. nel giugno 2002 ,poi, l'utenza della si gnora XXXXX veniva coinvolta nelle operazioni di Unbundiing , per cui l'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.a., si è sostituito, in via definitiva, a quello Telecom che da quella data non ha più esatto i canoni. 7. in data 13/08/03 l'utenza della attric e veniva sospesa dalla società di telefonia Wind , pur in vigenza dello stipulato contratto, e per molti giorni la signora ®aa^> restava privata del servizio di telefonia. 8. la signora richiedeva mediante telegramma, seguito da lettera raccomandata, l'imm ediata riattivazione del servizio di telefonia senza che la convenuta provvedesse alla riattivazione alcuna spiegazione: od ad Wind Telecomunicazioni S.p.a. non ha mai ripristinato l'utenza per cui la signora Stessa si trovava costretta a richiedere alla società Telecom Italia S.p.a. l'installazione di una nuova utenza telefonica per la quale venivano corrisposte le spese pari ad • 120,00. 9. In data 22/04/04 aveva luogo il tentativo di conciliazione radicato dall' attrice davanti a questo Ufficio Giudiziario per tentare la conciliazione della controversia ma nessuno compariva per la Wind Telecomunicazioni S.p.a. Successivamente, sempre secondo la prospettazione attorea ,il giorno 08/06/04 veniva infine fissato un ulteriore tentativo di conciliazione dinanzi ai CORECOM , nel frattempo istituiti, ed in quella sede l'odierna convenuta respingeva ogni richiesta sul presupposto che la prima lettera con cui la signora Pironaci le addebitava la responsabilità per la mancata eliminazione del canone- , era stata dalla convenuta interpretata come una volontà di disdetta. Sulla base delle predette premesse, l'attrice formulava le richieste di cui alla domanda conclusionale dedotta in epigrafe. Alla prima udienza del 27 settembre 2004 la convenuta non compariva ed il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, ne dichiarava la contumacia. Alla medesima udienza il Procuratore dell'attrice, essendo la causa di tipo documentale chiedeva termine per la produzione in originale di alcuni documenti, già prodotti in copia e chiedeva altresì fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudicante, ritenute fondate entrambe le richieste, autorizzava la produzione in originale della documentazione e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12 ottobre 2004 , previa discussione, la causa veni va trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorca è fondata e va accolta nei limiti di ragione. La documentazione prodotta ha provato che • L’attrice ha stipulato un regolare contratto di utenza telefonica del tipo Solo Infostrada-base con la Società di telecomunicazioni Infostrada - società incorporata successivamente per fusione dalla convenuta Wind Telecomunicazioni s.p.a. - dopo avere presa visione di un pieghevole pubblicitario, depositato in atti, dal titolo "CaroCanone, addio" in cui è dichiarato // dal momentodell’attivazione al servizio .SOLO INFOSTRADA non pagherà più il canone di abbonamento telefonico" . Tale contratto, recante il numero SCPRA9901043439, prevede la forfetizzazione delle spese di telefonia, per un importomensile pari a • 30,37. Contrariamente a quanto assicurato da Infostrada con la formale promessa al pubblico, l'attrice ha dovutocorris pondere a Telecom dal settembre 2001 al giugno 2002 il canone corrispondente ad • 30,50 abimestre, per un totale di • 232,00 • l'utenza dell'attrice è stata sospesa il 13 agosto 2003 dalla convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a., che, nonostante i numerosi solleciti, non ne ha ripristinato , a tuttoggi, il collegamento • l'attrice ha dovuto pagare• 120,00 ,a titolo di contributo spese impianto, a T elecom per ottenere il servizio di telefonia, non ripristinato da Wind. • l'attrice è restata per oltre un m ese senza collegamento telefonico La sequenza dei fatti, così come sinteticamente esposta, configura a carico della convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a. sia una responsabilità contrattuale - per inadempimento della prestazione contrattuale pattuita -sia una.responsabilità precontrattuale - per mancanza di correttezza e di buona fede nelle trattative ; la responsabilità precontrattuale, confìgurabile per violazione del precetto sancito dall'ari 1337 cod. civ.- che impone alle parti, nello svolgimento delle trattative contrattuali, di comportarsi secondo buona fede -, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si connette alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto sviluppo del processo di formazione del contratto. Per quanto attiene alla inadempienza contrattuale, consapevole ed intenzionale , della convenuta Wind, essa risulta inconfutabilmente provata dalla documentazione versata in atti dall'attrice la quale, rientrando la causa petendi nell'ambitodelle obbligazioni contrattuali , è tenuta a provare unicamente il fatto ^ costituente l'inadempimento. Per quanto poi attiene alla sospensione arbitraria, del servizio di telefonia è opportuno precisare che il contratto di utenza telefonica è inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione^ cosicché la attuata sospensione costituisce grave inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. Le provate responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, determinano a carico della convenuta 1' obbligo di risarcire i danni, secondo il disposto degli artt. 1176- 1218- 2043-2056 codice civile. Passando ora all'esame dei problemi relativi ai profili risarcitori , occorr e fare anzitutto riferimento all'ari 1223 c.c, che si compone di u|ia parte precettiva ,che indica un criterio di delimitazione delle conseguenze dannose risarcib il: il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere sia la perdita subita dal creditore o danneggiato quanto il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta."'. Secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale e dottrinale , il testo esprime una chiara direttiva nel senso di una ricostituzione integrale del patrimonio leso dall'inadempimento o dal fatto illecito perché il risarcimento del danno sia esso derivante da fatto illecito extracontrattuale ( ari 2043 c.c. )o responsabilità contrattuale ( ari 1218 c.c.) è volto a ripristinare il patrimonio del danneggiato, ristabilendo la situazione originaria antecedente al momento in cui si è verificato il fatto produttivo del danno; in tal modo l'art. 1223 si colloca nell'ambito delle norme la cui funzione è la delimitazione delle conseguenze risarcibili dell'evento dannoso lasciando alle norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ( ari 1218 e 2043 c.c.) la disciplina del nesso causale tra condotta ed evento. Alla luce delle suddette premesse, va anzitutto liquidato all'attr ice il danno emergente, consistente nella restituzione delle somme dalla stessa provate come sostenute in conseguenza dell'accertata responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta Wind: in concreto • 232,00 per canoni pagati a Telecom nel periodo ottobre 2001- giugno 2002, • 120,00 per spese di "riallaccio" alla rete Telecom • 600,00 , pari alla differenza dei costi fra quanto in media corrisposto a T elecom ( pari ad • 160.00 a bimestre )e quanto previsto come canone forfetario, contrattualmente determinato ( pari ad • 30,00 mensili) a Wind e relativa a sei bimestri ( settembre 2003- settembre 2004). L’attrice ha poi richiesto la liquidazione della indennità giornaliera prevista, in caso di sospensione del servizio di telefonia, dall'art. 16.3 del contratto: " qualora venga immotivatamente sospeso il servizio, il cliente avrà diritto ad un indennizzo pari al 25 dell'importo mensil previsto dall'offerta tariffaria in corso al momento del guasto per ogni due giorni lavorativi di sospensione ". L'indennità è dovuta, ma solo in relazione ai giorni di vera sospensione del servizio: ogni altra interpretazione della clausola.- stante il dichiarato obbligo di Wind alla restituzione delle spese Telecom- comporterebbe un indebito arricchimento per l'attrice.; la somma dovuta a tale titolo è pertanto pari ad • 7,60 X 15= • 114,00 L'attrice ha anche richiesto la valutazione e liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali conseguenti all'interruzione del servizio. Il Giudicante riconosce che la società Wind, allorché ha arbitrariamente sospeso il servizio di telefonia, ha costretto l'attrice non solo a subire le gravi ,dirette conseguenze della mancanza del più importante ed insostituibile mezzo di comunicazione- con possibile diminuzione dei contatti con amici e parenti- ,ma l'ha anche obbligata a ripetuti e snervanti solleciti, a lunghe ed immotivate attese imposte dagli addetti ai cali center, ad accessi agli Uffici Postali per cercare un contatto chiarificatore che Wind ha sempre negato, arrecandole nervosismo e frustrazione per l'incertezza circa i tempi di soluzione; il tutto in un periodo dell'anno - il mese di agosto- in cui la consuetudine alle ferie ed alla sospensione delle attività lavorative intensifica la ricerca di incontri con familiari ed amici, che rende più frequente e determinante l'uso del telefono. n comportamento di Wind ha inciso negativamente sulla vita dell'attrice, costringendola a rimandare o perdere un appuntamento importante, a occupare il proprio tempo per sollecitare più volte e con esito incerto l'intervento negato, ad organizzare la propria giornata in modo diverso dall'usuale o dal voluto per restare in attesa dell'adempimento mai effettuato: in sintesi, ilcomportamento di Wind, oltre a configurare ipotesi di responsabilità contrattuale, ha generato alla sfera esistenziale dell'attrice un vero e proprio danno ricollegabile alla sfera psico-affettiva-emotiva, che si colloca tra danno patrimoniale e danno morale. Tale danno è risarcibile. Per procedere alla liquidazione di tale riconosciuto danno, pur nei limiti posti dall'ari 2059 c.c. , è necessario partire dall'ari. 2043 del codice civile , richiamandone 1' interpretazione via via più lata; fattane da dottrina e giurisprudenza negli ultimi decenni. La possibilità di individuare profili di danno non patrimoniale in ipotesi di inadempimento contrattuale è stata per molto tempo avversata sul presupposto che, essendo il contratto un negozio giuridico a contenuto patrimoniale , non era ammissibile contrattualmente previsti, benché la risarcibilità di danni addizionali e diversi da quelli riconosciuti come esistenti; basta por mente all'interesse del creditore all'adempimento dell'obbligazione, come prevede l'ar t. 1174 del codice civile. Come si è sopra riferito a proposito dell'applicazione dell'ari 1224, il risarcimento trovava il suo limite nell'effettiva perdita subita dal patrimonio del danneggiato : la valutazione circa l'ingiustizia del fatto lesivo e conscguentemente la risarcibilità del danno derivato veniva dapprima fatta in ragione della perdita economica o meglio patrimoniale subita dal soggetto e l'arl 1223 c.c. concorreva con gli artt. 1218 e 2043 c.c. a determinare 1' ordine di responsabilità on c specifico riferimento al carattere patrimoniale, dominante sia nella responsabilità contrattuale che extracontrattuale. Pra è generalizzata la convinzi one- confermata anche dalla Cassazione ,con la nota sentenza n. 7713 del 2000 - che la misura del danno danneggiato, e che il non può essere^ racchiusa nei limiti del valore del bene risarcimento, in quanto finalizzato alla completa restitutium in integrum della sfera giuridica del danneggiato, è rivolto a dare adeguata riparazione ad ogni pregiudizio corrispondente alla lesione di interessi patrimoniali e non patrimoniali della persona. Del resto, lo schema dell'ari 1223 cod. civ. è meramente descrittivo e tende ad indicare la direttiva del legislatore, secondo cui la reintegrazione del patrimonio del soggetto leso deve essere integrale ed riferirsi a tutti i pregiudizi economici subiti dal danneggiato. Occorre riconoscere e specificare la tipologia dell'interesse leso e di conseguenza la categoria del danno di cui è stato richiesto il risarcimento, isolandolo dalla lata categoria dei danni non patrimoniali ; il carattere esistenziale dell' ulteriore danno conseguente ali' inadempimento contrattuale si delinea come elemento che difende interessi meritevoli di tutela /secondo gli arti 2, 3, e 32 del nostro ordinamento costituzionale , ovvero "tutte le conseguenze pregiudizievoli all'evento dannoso sull'equilibrio psico fisico del danneggiato". In tale prospettiva è risarcibile non solo il danno consistente nel danno emergente e nel lucro cessante o nel danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (ari 1225 c.c.), ma anche quello esistenziale come sopra descritto che introduce un diverso concetto di "patrimonialità" del danno risarcibile ex ari 2043 c.c., indipendente dalle strettoie dell'ari 2059 c.c.. Il Giudicante è ben a conoscenza del nutrito dibattito dottrinale avente ad oggetto il interpretativo, per la verità - particolarmente complesso, fra chi sostiene concettuale del c.d. danno esistenziale -anche nella prospettiva del delle voci di danno- e chi lo identifica problema l'inesistenza rischio di un'inutile duplicazione come danno, idoneo a incidere sulle possibilità realizzative della persona umana. D Giudicante ritiene che il danno esistenziale abbia una sua autonomia concettuale, svincolata dalle altre tipologie di danno, che non esauriscono tutto 1' ambito del danno giuridico risarcibile, in quanto sussistono altri interessi, di rango costituzionale, giuridicamente tutelati: tutti i nuovi diritti, individuati a seguito dell'interpretazione più estensiva dell'ari 2 della Cosi –diritti inviolabili dell'uomo, quali il diritto ad una serena vita familiare, sessualee lavorativa, il diritto alla vacanza, il diritto alla maternità,!!diritto a non subire stress inutili, ecc.,- sono di fatto risarcibili solo ed unicamente in applicazione dell'ari 2043 cod. civ.. Così delimitato e descrittori danno esistenziale subito dall'attrice è meritevole di riconoscimento e viene equitativamente liquidato dal Giudicante nella somma complessiva di • 850,00. L'attrice ha inoltre richiesto la con danna della convenuta Wind al ripristino della fornitura di telefonia. Trattasi di domanda con la quale una parte del rapporto contrattuale, l'attrice, contesta l'inadempimentodell'altra, Wind Telecomunicazioni S.p.a., chiedendo a questo giudice di condannare la debitrice inadempiente ad adempiere la propria obbligazione,consistente nel ripristino della fornitura del servizio di telefonia: trattasi quindi di una ordinaria azione di adempimento di cui all'art. 1453 comma 1 del Codice Civile. Giova precisare che, attraverso l'azione di adempimento– che appartiene all'area della cosiddetta tutela specifica o satisfattoria- finalizzata a consentire al creditore di raggiungere il preciso interesse sottostante al diritto di cui è titolare- il danneggiato da un - inadempimento mira ad ottenere 1' assestamento degli interessi previsto dal negozio giuridico attraverso il comando del giudice, che perfeziona la fonte dell'obbligazione coneffetti propri , con il risultato di assoggettare il debitore all'esecuzione forzata. La sentenza non è costitutiva, poiché il debitore è già tenuto ad adempiere senza provvedimento del giudice, e neppure è sentenza di accertamento per i motivi anzidetti, ma serve, in primo luogo, a far conseguire al creditore un titolo esecutivo da poter azionare attraverso l'esecuzione forzata, in caso di inottemperanza all'ordine del giudice contenuto nella sentenza. Si deve quindi ordinare a Wind Telecomunicazioni S.p.a. di ripristinare immediatamente , l'utenza telefonica a favore dell'attrice, a termini del contratto ancora in essere ed alle medesime condizioni pattuite. La Wind Telecomunicazioni S.p.a. deve inoltre essere condannata al pagamento, in favore dell' att rice, della complessiva somma di • 1916;00 : sulla somma di condanna sono ulteriormente dovuti gli interessi in misura legale dalla data della domanda giudiziale al saldo. . La domanda dell'attrice viene integralmente accolta perché fondata e provata, anch e in relazione al comportamento della convenuta che non solo è rimasta contumace nel presente giudizio, ma non si è neppure presentata al tentativo di conciliazione in sede non contenziosa richiesto dall'attrice innanzi allo stesso Giudice di Pace di Bologna; durante la fase stragiudiziale, poi, il comportamento della Wind Telecomunicazioni S.p.a. è stato improntato alla mancanza di rispetto della persona del consumatore, in totale contrasto con il dettato dell' articolo 1, comma 2. della legge 281 del1998, che definisce "fondamentale", il diritto del consumatore alla "adeguata informazione e corretta pubblicità", alla "sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi", alla "correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali" Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. II Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, in contumacia della convenuta, sulla domanda proposta dalla signora XXX contro Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legalerappresentante prò tempore con sede a Roma, V. C. G. Viola, 48 , ogni diversa istanza disattesa, a) accerta e dichiara la responsabilità contrattuale per inadempimento della convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a. b) accerta e dichiara la responsabilità extracontrattuale della convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a. per violazione dei principi di correttezza e buona fede. e) condanna conseguentemente la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante prò tempore con sede a Roma, V. C. G. Viola, 48 a ripristinare l'utenza telefonica a favore dell'attrice, nel rispetto del contratto ancora in essere ed alle medesime condizioni pattuite. d) condanna inoltre la convenuta Wind Telecomunicazioni S.p.a. al pagamento in favore di parte attrice della somma di • 1916,00 oltre ad interessi al tasso legale, calcolati dal giorno della domanda giudiziale al saldo effettivo, e) condanna infine la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi • 1.294,13 di cui • 113,13 per spese, • 381,00 per competenze e • 800,00 per onorario, oltre IVA, CPA ed oltre 12,50 art 15 L.P. Così deciso in Bologna il 18 ottobre 2004. D Cancelliere II Giudice di Pace '