Convenzione

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Convenzione
Convenzione
tra
TIPO-Leasing SA (intermediario finanziario)
e
TIPO-Delegato (delegato)
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In merito al rispetto degli obblighi di diligenza secondo la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro; LRD), le parti convengono quanto segue:
1.
Verifica dell’identità del contraente
1.1.
Persone fisiche e ditte individuali non iscritte
Il delegato verifica l’identità di persone fisiche (privati) e di titolari di ditte individuali non iscritte in un registro di commercio svizzero o estero
o in un altro registro equivalente tenuto dallo Stato, per mezzo di un documento munito di fotografia e rilasciato da un’autorità svizzera (ad
esempio, passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri o licenza di condurre) rispettivamente per mezzo di un passaporto straniero o di
documenti di viaggio particolari che Ufficio federale della migrazione (UFM) riconosce per l’ingresso in Svizzera secondo la direttiva «Controllo alle frontiere». Il delegato esegue delle copie dei documenti originali (compreso il retro della carta d’identità rispettivamente la pagina
riguardante il prolungamento del passaporto) e attesta, con data e firma, che esse sono conformi agli originali. Queste copie vanno trasmesse all’intermediario finanziario.
1.2.
Società e ditte individuali iscritte
Il delegato verifica l’identità di persone giuridiche, ditte individuali e società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita)
iscritte nel registro di commercio svizzero o estero o in un altro registro equivalente tenuto dallo Stato, per mezzo di un estratto del registro
di commercio o di un registro equivalente rilasciato dall’ufficiale del registro di commercio o da un altro ufficiale di registro statale, in base a
un estratto scritto completo risultante da una banca dati gestita dall’autorità del registro di commercio (ad esempio, Zefix) oppure in base a
un estratto scritto completo risultante da un repertorio affidabile, gestito da privati e approvato dal Segretariato dell’OAR dell’Associazione
Svizzera delle Società di Leasing o di una banca dati con dette caratteristiche (Teledata, Dun & Bradstreet, Creditreform, Deltavista).
Il delegato verifica l’identità delle persone giuridiche e delle società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita) non
iscritte in un registro di commercio svizzero o straniero o in un altro registro equivalente tenuto dallo Stato, in base allo statuto, all’atto o
contratto di costituzione, ad un attestato dell’organo di revisione, a un’autorizzazione ufficiale ad esercitare un’ attività specifica o a un documento equivalente oppure a un estratto scritto completo risultante da un repertorio affidabile, gestito da privati e approvato dal Segretariato dell’OAR dell’Associazione Svizzera delle Società di Leasing o di una banca dati con tali caratteristiche.
L’estratto del registro, l’attestato dell’organo di revisione come pure l’estratto del repertorio oppure della banca dati non devono risalire a più
di 12 mesi dal momento della verifica dell’identità. Il delegato esegue delle copie dei documenti originali e attesta, con data e firma, che
esse sono conformi agli originali. Le copie sono trasmesse all’intermediario finanziario.
1.3.
Identificazione della persona abilitata alla rappresentazione in occasione della verifica dell’identità del contraente nel caso
di persone giuridiche
Nel caso in cui il contraente é una persona giuridica (società anonima [SA], società a garanzia limitata [Sagl], associazione, fondazione,
società cooperativa o forma giuridica di diritto estero equivalente), il delegato verifica inoltre l’identità di quella(e) persona(e) fisica(che) che
intavola(no) la relazione commerciale in nome del contraente (persona(e) abilitata(e) alla rappresentazione). La verifica dell’identità della
persona abilitata alla rappresentazione ha luogo:
a)
per mezzo di una copia del documento d’identità datata e firmata dalla persona stessa abilitata alla rappresentazione (il delegato trasmette questa copia all’intermediario finanziario) OPPURE
b)
secondo la cifra 1.1 della presente convenzione.
Nel caso in cui il diritto di firma della(e) persona(e) abilitata(e) alla rappresentazione non fosse iscritto nel registro di commercio, il delegato
esegue copia della relativa procura e la trasmette all’intermediario finanziario.
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2. Avente diritto economico (dei valori patrimoniali utilizzati per il pagamento)
In caso di pagamento in contanti e di scambio di veicoli, il delegato é tenuto a far compilare dal cliente il formulario ADE e a trasmetterlo,
unitamente alla copia dei documenti di verifica dell’indentità, all’intermediario finanziario. Il formulario ADE deve parimenti essere richiesto
dal contraente e trasmesso all’intermediario finanziario, nel caso in cui il delegato abbia dei dubbi circa la legittimazione economica del
contraente.
3. Casi dubbi
Se il delegato ha dei dubbi circa l’autenticità o la correttezza dei documenti o delle dichiarazioni che gli vengono sottoposti dal cliente rispettivamente circa l’identità di quest’ultimo, oppure se esistono degli indizi per cui i valori patrimoniali potrebbero provenire da un crimine, il
delegato ne informa immediatamente l’intermediario finanziario. Su esplicita richiesta dell’intermediario finanziario, egli ripete la verifica
dell’identità rispettivamente sollecita una (nuova) dichiarazione riguardante l’avente diritto economico dei valori patrimoniali che il cliente ha
utilizzato per il pagamento.
4. Organizzazione
Il delegato adegua le proprie direttive interne ai suddetti principi. Per l’esecuzione dei propri obblighi, egli assume esclusivamente delle
persone (con le quali si trova in un rapporto di lavoro) che sono state sufficientemente istruite sugli obblighi di diligenza secondo la LRD.
5. Controllo
L’intermediario finanziario esamina, a intervalli regolari e in occasione di eventi particolari, il modo in cui il delegato procede alla verifica
dell’identità del contraente e dell’identificazione dell’avente diritto economico, ed allestisce un rapporto relativo alle attività di controllo.
L’organo di controllo IF responsabile per l’intermediario finanziario verifica che gli obblighi summenzionati siano stati rispettati e procede a
delle prove a campione presso il delegato.
6. Disdetta
La presente convenzione é conclusa per una durata indeterminata. Essa può essere disdetta da ognuna delle parti contraenti nella forma
scritta con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile e, in caso di giustificati motivi, con effetto immediato.
7. Disposizioni finali
Il delegato conferma di essere stato sufficientemente informato e istruito da parte dell’intermediario finanziario per quanto riguarda i suoi
obblighi e che assoggetterà il proprio personale a questi stessi obblighi. Egli é stato reso attento sulle conseguenze di una violazione degli
obblighi.
Luogo, data
Luogo, data
Delegato
Intermediario finanziario
Allegati:
-
Formulario ADE
-
Promemoria riguardante gli obblighi di diligenza del delegato
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Modello di convenzione delegato (Versione del 24.03.2009)