norme tecniche attuazione puc
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Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Validità delle norme. 1. Le presenti norme, insieme con quelle contenute nel Regolamento Edilizio, interessano l'intero territorio comunale e sono finalizzate all'attuazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Laconi. Esse integrano e specificano quelle più generali, sia vincolanti che di indirizzo, contenute nel Piano Territoriale Paesistico n° 12 della Giara di Gesturi, Genoni e Monte Arci. 2. Le indicazioni relative alle destinazioni, densità e distanze sono prescrittive, inderogabili e hanno validità a tempo indeterminato; quelle che si riferiscono a opere, impianti e attrezzature di interesse pubblico, che sono di natura previsionale, hanno invece validità limitata ai sensi della legislazione vigente e sono subordinate ad un piano esecutivo di attuazione. Art. 2 - Attuazione della disciplina urbanistica. 1. Le disposizioni di natura previsionale contenute nel presente Piano Urbanistico si attuano attraverso la predisposizione di apposito Piano Particolareggiato o di Lottizzazione convenzionato nelle ZONE C, mentre nella ZONA D, già in fase di urbanizzazione, possono essere rilasciate concessioni dirette, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi. 2. Nelle zone B possono essere rilasciate concessioni edificatorie per singoli fabbricati, purché siano rispettate tutte le indicazioni fornite dal Piano Urbanistico Comunale. Nella zona A per gli isolati per i quali è vigente il Piano Particolareggiato, devono essere rispettati i parametri edilizi da questo stabiliti, mentre per gli isolati per i quali non è stato ancora predisposto il relativo P.P. sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di restauro conservativo, secondo quanto stabilito dal D.A. 2266/U. Art. 3 - Elaborati di Variante al Piano Urbanistico. 1. La variante al Piano Urbanistico è costituita dai seguenti elaborati: − Elab. A: Relazione tecnica illustrativa; − Elab. B: Norme di attuazione; − Tav. 1: Disciplina urbanistica del Centro Urbano (scala 1:2000); − Tav. 2.a: Disciplina urbanistica e infrastrutture tecnologiche del territorio (scala 1:10000); − Tav. 2.b: Disciplina urbanistica e infrastrutture tecnologiche del territorio (scala 1:10000); − Tav. 2.c: Disciplina urbanistica e infrastrutture tecnologiche del territorio (scala 1:10000); Titolo II TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO Art. 4 - Norme e procedure per la misura della compatibilità paesistico-ambientale. 1. La fattibilità di ogni intervento in aree ambientalmente significative e normativamente tutelate, ai sensi del vigente quadro normativo regionale, è soggetta a verifica di compatibilità paesisticoambientale. 2. Nell'ambito di efficacia vincolante del P.T.P., individuato nella cartografia del presente P.U.C. con apposita perimetrazione, lo studio di compatibilità paesistico ambientale costituisce, pertanto, un basilare requisito di legittimità e di conseguente fattibilità tecnica dei vari progetti, piani e programmi suscettibili di esercitare un rilevante impatto paesistico-ambientale. All'interno di tale area qualsiasi intervento sul territorio è assoggettato al regime di tutela e di autorizzazione di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con la sola esclusione delle zone omogenee "A", "B" e "D" nonché delle zone "C" e "G" limitrofe all'abitato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, delle Norme di Attuazione del P.T.P. n° 12 che riconosce come congrua, ai fini della tutela dei valori paesistico-ambientali, la disciplina dettata dal presente Piano per dette zone omogenee. 3. Lo studio di compatibilità è strumentale rispetto alla verifica tecnica e giuridica della sussistenza del fondamentale requisito di compatibilità paesistico-ambientale e rappresenta un indispensabile presupposto di apprezzamento conoscitivo per l'adozione degli atti autorizzatori, di approvazione e/o di controllo, di competenza degli Organi ed Uffici all'uopo preposti. 4. La procedura da utilizzare per la valutazione della compatibilità paesistico-ambientale è quella delle liste di controllo, contenenti tutti indistintamente i prerequisiti richiesti dalla presente normativa del P.U.C. e da quella, sovraordinata, sia del P.T.P. n° 12 che dei disposti legislativi emanati in ambito regionale e nazionale. La verifica della compatibilità avrà esito positivo allorquando saranno rispettati e soddisfatti tutti i punti della lista di controllo di cui sopra. Ai fini della valutazione della compatibilità degli interventi, devono essere tenute nel debito conto anche tutte le analisi contenute nelle carte tematiche allegate al presente P.U.C., oltre alle particolari disposizioni impartite di seguito per ciascuna zona omogenea e tendenti ad armonizzare con l'ambiente ed il paesaggio anche gli aspetti estetici e formali degli edifici, oltre che a fornire un riferimento normativo che tenga conto degli orientamenti e degli indirizzi evidenziati dall'Ufficio Tutela del Paesaggio, al cui visto sono soggetti tutti gli interventi ricadenti nel territorio comunale. In particolare: a) Nella zona "A" le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, etc., se previste in sede di Piano Particolareggiato o di Recupero, devono esteriormente intonarsi, pur con la dovuta libertà compositiva, alle costruzioni tradizionali, anche per quanto attiene ai materiali di finitura, agli infissi, alle coperture, etc.. La compatibilità può ritenersi verificata quando risultano rispettate tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel Piano Particolareggiato. - Nelle zone residenziali "B", "B1", "B2", "B3", "C" e "C1" le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni, etc. devono esteriormente intonarsi, di massima e pur con la dovuta libertà compositiva, alle costruzioni tradizionali, anche per quanto attiene ai materiali di finitura, alle coloriture dei prospetti, agli infissi, alle coperture, etc.. Per i manti di copertura dovranno impiegarsi preferibilmente le tegole curve (coppi); è comunque ammesso l'impiego delle tegole portoghesi. I cornicioni delle coperture non devono aggettare, rispetto al piano di facciata, oltre i 50 cm. I pluviali devono essere incassati nelle murature perimetrali dei fabbricati. Limitatamente alle zone "C", nella predisposizione dei Piani attuativi, per l'edificazione si dovranno privilegiare le zone a minor pendenza e quelle caratterizzate da maggiore stabilità dal punto di vista geologico. Devono essere evitate le costruzioni lungo le linee di cresta o di scrimolo e nelle aree boscate. - Nelle zone "D", fermo restando che le attività che producono inquinanti di qualsiasi natura devono attenersi alle specifiche norme di legge, le altezze dei fabbricati devono essere quelle strettamente necessarie ai processi tecnologici che in essi si svolgono. Inoltre una particolare cura dovrà porsi nella coloritura sia dei prospetti che delle coperture, che devono intonarsi all'ambiente circostante. Devono, pertanto, impiegarsi esclusivamente i colori delle terre naturali, escludendo i colori metallici ed il bianco. - Nelle zone "E" l'ammissibilità e le dimensioni dei fabbricati rurali devono essere commisurate al carico di bestiame mantenibile dopo il miglioramento, al tipo di allevamento ed alle esigenze dei diversi 2 ordinamenti produttivi. L'ubicazione e la realizzazione dei fabbricati rurali, comprese le abitazioni, dovrà essere tale da non arrecare disturbo al paesaggio, danno ad eventuali presenze di monumenti archeologici-storici, e nel rispetto, comunque, di tutte le categorie di beni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Le costruzioni destinate a residenze dovranno essere intonate a quelle tradizionali sia per quanto riguarda le tipologie sia per quanto riguarda l'impiego dei materiali di finitura; le coperture devono essere a due falde inclinate con manto in tegole curve (coppi). Per tutti i fabbricati, compresi quelli connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alle attività di valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, etc. deve essere evitato l'impiego di superfici con coloriture metalliche o bianche (serramenti, manti di copertura, etc.); per le murature, a meno che non siano realizzate con scapoli irregolari di pietrame a faccia vista, devono essere intonacate e tinteggiate esclusivamente con i colori delle terre naturali. Per l'edificazione si dovranno privilegiare le zone a minor pendenza e quelle caratterizzate da maggiore stabilità dal punto di vista geologico. Devono essere evitate le costruzioni lungo le linee di cresta o di scrimolo e nelle aree boscate. In tutta la zona E sono vietate le discariche, i depositi di rottamazione e similari. Quelle eventualmente preesistenti, in attesa di una loro razionale bonifica, devono obbligatoriamente essere schermate mediante l'impiego di barriere costituite da essenze sia arboree che arbustive, possibilmente di specie tipiche locali, adatte a garantire una completa protezione del sito dal punto di vista percettivo. - Nelle zone "F", ai fini della valutazione della compatibilità paesistico-ambientale, valgono, in generale, le disposizioni contenute nel vigente Studio di Disciplina per le parti non in contrasto col presente P.U.C.. Nella predisposizione dei Piani attuativi, per l'edificazione si dovranno privilegiare le zone a minor pendenza e quelle caratterizzate da maggiore stabilità dal punto di vista geologico. Devono essere evitate le costruzioni lungo le linee di cresta o di scrimolo e nelle aree boscate. La viabilità deve essere studiata in modo da evitare rilevanti movimenti di terra e le pavimentazioni stradali devono essere realizzate in terra stabilizzata o in calcestruzzo o altri materiali colorati in pasta con ossidi. Per quanto riguarda gli aspetti formali ed estetici degli edifici, si rimanda a quanto già specificato per le altre zone omogenee. - Per le cave, ai fini della tutela paesistico-ambientale del territorio comunale, l'attività estrattiva può essere esercitata, previo espletamento di tutte le pratiche autorizzative e concessorie richieste dalla vigente normativa, esclusivamente nella parte di territorio comunale individuato come areale "C2" nel vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattiva, ma limitatamente all'ambito "2c" di cui al P.T.P. n° 12 e per la parte di esso non compresa nella perimetrazione delle aree in cui il P.T.P. stesso ha efficacia vincolante. Rimangono escluse anche le zone H, con particolare riguardo alle zone "H5" di rispetto delle emergenze archeologiche e storiche, e le sottozone agricole E2 individuate nel presente P.U.C.. E' vietata qualsiasi attività di ricerca o estrazione di minerale, entro una fascia di 1500 metri dal perimetro urbano. 5. In tutti i casi in cui è prevista la previa verifica di compatibilità paesistico-ambientale, i proponenti soggetti pubblici e privati devono produrre ai competenti organi dell'Amministrazione Regionale - in via preventiva o a corredo dell'atto da autorizzare, approvare o assoggettare a controllo - i seguenti elaborati illustrativi e d'indagine: a) individuazione fisico-descrittiva dell'ambito dove è prevista la realizzazione della proposta di piano o edificatoria; b) descrizione analitica sia dell'ambito oggetto dell'intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di vulnerabilità dell'ambiente per effetto dell'intervento proposto, avendo particolare riguardo ai valori naturalistici, ai beni storici e culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli ed al rischio idrogeologico; c) caratteristiche progettuali dell'intervento proposto ed illustrazione delle possibili alternative di localizzazione; 3 d) simulazione degli effetti dell'iniziativa sul paesaggio e sulle altre componenti ambientali, valutando anche le possibili alternative di localizzazione considerate; e) individuazione di concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzarne lo sfavorevole impatto sull'ambiente. 6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è obbligatorio limitatamente ai soli casi per i quali esso è espressamente previsto dalla presente normativa e da quella sovraordinata del P.T.P.. Anche in tali casi, tuttavia, tale studio non è necessario, indipendentemente dall'uso e dall'interessato grado di tutela: - per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempreché si tratti di attività e opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; - per ogni intervento anche di ristrutturazione delle strutture murarie, impianti e prospetti di preesistenti manufatti edilizi che non riguardino modifiche di destinazione d'uso né comportino maggiorazioni delle superfici utili residenziali, salvi gli aumenti superficiari e di volume necessari nei limiti ed in conformità del presente P.U.C. - per la realizzazione di essenziali dotazioni di servizio o l'abbattimento di eventuali barriere architettoniche. 7. Tutte le carte tematiche allegate al presente P.U.C. costituiscono un quadro generale di riferimento per la caratterizzazione fisico-descrittiva del territorio comunale di Laconi. 8. Negli articoli seguenti, oltre alle prescrizioni relative agli ambiti territoriali individuati dal P.T.P. n° 12 ed ai normali parametri urbanistici ed edilizi, sono riportate, ove occorrenti, anche ulteriori particolari indicazioni relative alla compatibilità paesistico-ambientale degli interventi. Art. 5 - Valutazione dell'impatto ambientale. 1. Ai sensi dei D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e del 27 dicembre 1988, per gli interventi di opere pubbliche o private suscettibili di esercitare rilevanti influenze sul preesistente assetto del territorio, l'autorizzazione e/o la concessione per la loro realizzazione è rilasciata soltanto previa favorevole verifica dello studio di impatto ambientale, come prevista al successivo comma. Fra tali nuovi interventi e opere soggetti al suaccennato accertamento di compatibilità sono da comprendersi strade, autostrade, ferrovie e filovie, dighe e acquedotti, elettrodotti e gasdotti, stabilimenti industriali, attività estrattive e di cava, grandi trasformazioni e bonifiche agrarie, impianti di depurazione, discariche ed impianti di smaltimento di rifiuti urbani e/o industriali, etc. 2. I proponenti pubblici o privati (fermo restando l'onere di ogni altra procedura di accertamento, nulla osta, benestare o atto autorizzativo e concessorio eventualmente prescritto dalla vigente legislazione) devono fornire, oltre che agli Enti all'uopo preposti per legge, anche alla Amministrazione Comunale, in via preventiva o a corredo dell'atto da autorizzare, le informazioni di seguito riportate: a) Descrizione del progetto, comprese in particolare: - una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; - una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati; - una valutazione del tipo e della quantità di residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, 4 luce, calore, radiazione, etc.) risultanti dall'attività del progetto proposto. b) Eventualmente una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni di scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale. c) Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori. d) Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente: - dovuti all'esistenza del progetto; - dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; - dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; e) la menzione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente. f) Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente. g) Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. h) Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche, mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti. Il documento deve essere convalidato dall'attestazione di un esperto (quale ingegnere, chimico, biologo, geologo, botanico, agronomo), iscritto nei relativi albi professionali, che deve garantire, sotto la sua personale responsabilità e limitatamente alle proprie specifiche competenze, il rispetto dei Piani e delle norme esistenti in materia di tutela ambientale ed applicabili al caso in questione, e l'idoneità delle soluzioni tecniche studiate a questo fine nel progetto. Art. 6 Norme per la stabilità del territorio. E’ vietato costruire manufatti nelle aree instabili o potenzialmente instabili, nelle aree a forte pendenza, nelle aree golenali o inondabili, nelle aree a rischio di erosione, lungo le linee di cresta, in corrispondenza di scrimoli, in tutte le altre aree riconosciute a rischio geomorfologico, così come indicato nella cartografia del P.U.C.. Al fine di assicurare la stabilità del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni, ogni progetto di opere pubbliche e private dovrà essere realizzato con l’osservanza delle prescrizioni di cui al D.M. 11/03/88 ed alla circolare esplicativa 24/9/88 n. 30483. Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. I risultati delle indagini devono essere oggetto di apposite relazioni, facenti parte integrante del progetto. La relazione geologica e quella geotecnica sono obbligatorie nei seguenti casi: a) progetti di opere ricadenti in aree assoggettate a vincoli di tipo idrogeologico (punto B.5 del D.M. 11/03/88); b) progetti di manufatti di materiali sciolti e rinterri (punto E); c) progetti di gallerie e di manufatti sotterranei (punto F); d) studi di stabilità dei pendii naturali e progetti di opere di stabilizzazione di pendii e frane, progetti di scavi non armati (punto G); e) progetto di opere di fondazione o di sostegno di manufatti situati 5 su pendii o in prossimità di pendii naturali e artificiali (punto C.4.2.); f) progetti di opere di fondazione di manufatti situati in aree ove possono verificarsi fenomeni di subsidenza o altri fenomeni di dissesto sia di origine antropica che geologica (ad es. in aree con vuoti sotterranei, naturali e artificiali, punto C.3); g) studi di fattibilità geologica e geotecnica di opere che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del suolo e del sottosuolo (punto H) quali: − nuovi insediamenti urbani civili o industriali; − ristrutturazione di insediamenti già esistenti; − reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; − strade, ferrovie e idrovie; − bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua; − sistemi di impianti per l’estrazione di liquidi o gas dal sottosuolo; − bonifiche e sistemazioni del territorio; − attività estrattive di materiali da costruzione; − cimiteri (cfr. anche il DPR n. 803/75 e il DPR n. 285/90); h) progetti relativi a discariche e colmate (punto I); i) progetti relativi ad emungimenti da acquiferi sotterranei (punto L); j) progetti di interventi di consolidamento di terreni e rocce (punto M); k) progetti di opere di ancoraggio (punto O). La sola relazione geotecnica è obbligatoria nei seguenti casi: a) progetti di opere di fondazione di qualsiasi tipo; b) progetti di opere di sostegno; c) progetti di drenaggi o filtri. L'ampiezza delle indagini deve essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali, all'importanza dell'opera, alla complessità del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in esame. Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte di sottosuolo influenzata direttamente o indirettamente dalla costruzione del manufatto e che influenza il comportamento del manufatto stesso. Nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone già note, le indagini in sito e in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreché sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tale caso dovranno essere specificate le fonti dalle quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo. Contenuto delle relazioni geologica e geotecnica: a) La relazione geologica deve comprendere e illustrare: − la situazione litostratigrafica locale; − la definizione dell’origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilità; − i lineamenti geomorfologici della zona , nonché gli eventuali processi morfologici e i dissesti in atto e potenziali; − i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuità; − lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. b) La relazione geotecnica deve comprendere e illustrare: − la localizzazione dell’area interessata dall’intervento; − i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate; − la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche dell’opera; 6 − il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva. Per tutto quanto non esplicitamente citato nel presente articolo si rimanda al D.M. 11 marzo 1988 ed alla normativa specifica. Titolo III DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TUTELA E VINCOLI CONNESSI Art. 7 - Ambiti di tutela 1. A seguito delle prescrizioni contenute nel P.T.P. n° 12, l'intero territorio comunale di Laconi è articolato in tre areali riferibili a diversi gradi di tutela e individuati nella cartografia come ambiti di grado "1", "2b" e "2c". Per ciascuno di detti ambiti vengono di seguito individuati gli usi consentiti. 2. La perimetrazione dei summenzionati tre ambiti, che è stata rilevata dalla cartografia del P.T.P. n° 12, è riportata nella cartografia in scala 1:10000 del presente Piano (tavv. 3 a/b/c). Art. 8 - Ambito "1" di conservazione integrale. 1. E' l'ambito nel quale deve essere garantita la conservazione integrale dei singoli caratteri naturalistici, storici, morfologici e dei rispettivi insiemi. Esso comprende quelle aree che, presentando eccezionali caratteristiche dal punto di vista naturalistico, storico, archeologico e scientifico, non ammettono alterazioni dello stato attuale dei luoghi e sono suscettibili dei soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa. 2. Gli usi consentiti nell'ambito di conservazione integrale di grado "1" sono quelli riportati nella tabella riepilogativa delle attività e degli interventi compatibili di cui al seguente Titolo V e cioè tutti quelli indicati con la lettera A e quelli indicati con le lettere Ba; Ca, Cb, Cf; Da, Dd, De; Ea; Fa, Fb; La. 3. Nell'ambito di tutela di grado "1" è vietata l'attività di cava ed in generale tutte le attività estrattive. Per le attività di cava preesistenti è posto l'obbligo inderogabile di minimizzare i negativi impatti sul territorio in ogni stadio di avanzamento dei lavori di cavazione, nonché di provvedere a fine attività alla dovuta sistemazione dello stato dei luoghi. Ogni stadio di avanzamento del programma di cavazione dovrà essere autorizzato ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Eventuali rinnovi dell'autorizzazione all'esercizio di tali cave oltre i termini della normale scadenza o del programma di cavazione, sono obbligatoriamente subordinati alla presentazione dello studio di compatibilità paesistico-ambientale. 4. Per le preesistenti attività produttive, previa rigorosa verifica di compatibilità paesistico-ambientale, possono essere autorizzati gli interventi di riqualificazione produttiva, ristrutturazione ed eventuale ampliamento delle aziende economico produttive legittimamente insediate ed operanti, quando gli interventi risultino essenziali per la fisiologica economicità aziendale ed imposti da oggettive esigenze di economia di scala e/o di adeguamento tecnologico. Art. 9 - Ambito "2b" di trasformazione. 1. E' l'ambito comprendente le aree che, naturali o seminaturali di rilevante valore pur costituendo sistemi paesistico, ambientale, 7 archeologico e scientifico, ammettono limitate modifiche luoghi, anche al fine di una loro migliore utilizzazione. dello stato dei 2. Gli usi consentiti nell'ambito di trasformazione di grado "2b" sono quelli riportati nella tabella riepilogativa delle attività e degli interventi compatibili di cui al seguente Titolo V e cioè quelli indicati con le lettere Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Al; Ba; Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Cf, Cg; Da, Db, Dc, Dd, De; Ea, Eb, Ec, Ed; Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, Ff; Ga, Gb, Gc, Gd; Ha, Hb, Hc, Hd, He, Hf,Hg; Ia, Ib; La. Art. 10 - Ambito "2c" di trasformazione. 1. E' l'ambito comprendente le aree che, al di fuori della eccezionalità e rarità delle risorse e pur presentando qualità ambientali o particolari ambiti meritevoli di tutela, possono essere oggetto di trasformazione. 2. Gli usi consentiti nell'ambito di trasformazione di grado "2c" sono quelli riportati nella tabella riepilogativa delle attività e degli interventi compatibili di cui al seguente Titolo V e cioè quelli indicati con le lettere Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai, Al; Ba; Ca, Cb, Cc, Cd, Ce, Cf, Cg; Da, Db, Dc, Dd, De; Ea, Eb, Ec, Ed; Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, Ff; Ga, Gb, Gc, Gd; Ha, Hb, Hc, Hd, He, Hf, Hg; Ia, Ib; La, Lb, Lc, Ld. Art. 11 - Aree vulnerabili. 1. Le aree a forte rischio ambientale, individuate nella tavola del P.U.C. relativa alle aree vulnerabili, sono: a) le aree a forte pendenza in relazione alla natura geologica, pedologica e morfologica dei terreni, oltre alle cave dismesse; b) le aree inondabili di fondo valle; c) le aree in erosione o a forte rischio di erosione; d) le aree comprese entro una fascia di larghezza non minore di 15 m lungo le linee di cresta o di scrimolo. 2. Nelle aree di cui al comma precedente, individuate nella carta delle zone vulnerabili (tav. n° 1) come zone omogenee "H6", qualunque sia l'ambito di tutela del P.T.P. all'interno del quale esse sono ricomprese, non è consentito l'intervento edificatorio. Titolo IV DISCIPLINA DELLE ZONE OMOGENEE E VINCOLI CONNESSI Art. 12 - Zone territoriali omogenee. 1. Al fine di differenziare la normativa urbanistica, adattandola alle diverse situazioni, il territorio comunale è suddiviso altresì in zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 17 della Legge 06/08/1967 n. 765, secondo i tipi e le definizioni indicati nel D.P.G.R. 20/12/1983 n. 2266/U. 2. Tali zone omogenee, delimitate come indicato nelle planimetrie del presente Piano, sono così definite: - ZONE A - Centro storico-artistico e di particolare pregio ambientale. Le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale, o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. - ZONE B - Completamento residenziale. Le parti di territorio totalmente o dalle zone A. parzialmente edificate, diverse 8 - ZONE C - Espansione residenziale. Le parti di territorio destinate a nuovi complessi residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B. - ZONE D - industriali, artigianali e commerciali. Le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, di conservazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e/o della pesca. - ZONE E - Agricole. Ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. n° 228 del 3/8/1994, sono definite zone agricole le parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno. - ZONE F - Turistiche Le parti di territorio di interesse turistico, con insediamenti di tipo prevalentemente stagionale. - ZONE G - Servizi Generali. Le parti del territorio destinate ad edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi di interesse generale, quali strutture per l'istruzione secondaria, superiore ed universitaria, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, o quali mercati generali, parchi, depuratori, impianti di potabilizzazione, inceneritori e simili. - ZONE H - Salvaguardia. Le parti del territorio non classificabili secondo i criteri in precedenza definiti e che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico, speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali la fascia di rispetto attorno agli agglomerati urbani, la fascia di rispetto cimiteriale, la fascia lungo le strade statali provinciali e comunali, la fascia di rispetto intorno alle emergenze di carattere archeologico, etc.. Art. 13 - ZONA A - Vecchio centro. 1. Sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31 della Legge 05/08/1978, n. 457. 2. Per gli interventi diversi da quelli sopra specificati è obbligatorio fare riferimento alle norme e disposizioni contenute nei Piani Particolareggiati all'uopo predisposti. Il presente P.U.C. riconosce come normalmente applicabili le norme e disposizioni contenute nel Piano Particolareggiato vigente, esteso a sette isolati della zona omogenea "A" ed approvato con delibera del C.C. n° 64 del 9/12/96. 3. Per gli interventi di risanamento conservativo, la densità fondiaria e la cubatura non devono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente, prive di valore storico, artistico o ambientale, salvo disposizioni diverse del Piano Particolareggiato o, eventualmente, del Piano di Recupero. 4. Per le nuove costruzioni, le sopraelevazioni e le ricostruzioni a seguito di demolizione, quando siano ammesse in sede di Piano Attuativo, l'indice fondiario non può superare quello medio di zona. 5. Per le operazioni di risanamento non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture. 6. Per eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, quando siano ammesse in sede di Piano Attuativo, l'altezza massima di ogni edificio non 9 può superare quella degli edifici circostanti di carattere storico, artistico o ambientale. 7. Le distanze tra gli edifici, ove non sia tecnicamente opportuno costruire sul confine, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, computate senza tener conto di costruzioni aggiunte di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Nelle zone inedificate o risultanti libere in seguito a demolizione, quando il lotto si estende sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a 20 metri, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto della distanza tra le pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, può essere consentita la riduzione della distanza, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. 8. Sono consentite le costruzioni in aderenza o con muri in comune nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile. 9. Al esistenti, è a distanze disposizioni fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati consentita l'apertura di finestre nei vani privi di luci dirette inferiori a quelle sopraindicate, purché nel rispetto delle fissate al riguardo dal Codice Civile. 10. Le costruzioni devono essere allineate col filo stradale. E' consentito l'arretramento quando, attraverso apposita convenzione fra tutti i proprietari facenti parte di uno stesso isolato, prospicienti sulla medesima strada, questo fosse convenuto in misura uniforme; oppure venga definito in sede di Piano Attuativo. Tale arretramento può anche venire disposto in sede di esame del progetto da parte della Commissione Edilizia, quando questa lo ritenga opportuno per migliorare la regolarità delle sedi viarie o degli spazi pubblici adiacenti. L'area di risulta dovrà, in tali casi, essere destinata ad uso pubblico. 11. Per ogni edificio è necessario predisporre una superficie per la sosta privata nella misura di 1,00 m² per ogni 10,00 m³ di costruzione; detta superficie potrà essere anche interrata purché di facile accesso e compatibile con i regolamenti sanitari e della prevenzione antincendi. 12. Per le nuove costruzioni, i cortili devono avere dimensione minima pari a 4,00 metri e superficie minima pari a 1/5 delle superfici verticali che li circondano. 13. Ai sensi dell'Art. 27 della L. 05/08/1978 n. 457, l'intera zona A è, per la sua natura, zona di recupero del patrimonio edilizio esistente. Art. 14 - ZONA B - Di completamento. 1. Per le nuove costruzioni l'indice fondiario viene fissato in 2,50 m³/m². Nel caso di ricostruzione a seguito di demolizione sono ammessi volumi superiori ai predetti limiti di densità fondiaria quando non eccedano il 70 per cento del volume preesistente. 2. L'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, e comunque l'altezza media della zona. In ogni caso l'altezza degli edifici non deve essere superiore a 1,5 volte la larghezza della strada, con un massimo di 16,00 m. Fanno eccezione gli edifici che formano oggetto di Piani Particolareggiati o Lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 3. La distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è fissata in 8,00 metri. 4. E' fatta salva la possibilità di conservare l'allineamento dei fabbricati esistenti nei tratti di strada con tessuto urbano già definito. 5. E' consentito l'arretramento quando, attraverso apposita convenzione fra tutti i proprietari facenti parte di uno stesso isolato, prospicienti sulla medesima strada, questo fosse convenuto in misura uniforme; oppure 10 venga definito in sede di Piano Attuativo. Tale arretramento può anche venire disposto in sede di esame del progetto da parte della Commissione Edilizia, quando questa lo ritenga opportuno per migliorare la regolarità delle sedi viarie o degli spazi pubblici adiacenti. L'area di risulta dovrà, in tali casi, essere destinata ad uso pubblico. 6. Nelle zone inedificate o risultanti libere in seguito a demolizione, contenute in un tessuto urbano già definito o consolidato, che si estendano sul fronte stradale o in profondità per una lunghezza inferiore a 20 metri, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il rispetto della distanza tra le pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica inaccettabile, può essere consentita la riduzione della distanza, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. 7. Al fine di migliorare le condizioni igieniche dei fabbricati esistenti, è consentita l'apertura di finestre nei vani privi di luci dirette a distanze inferiori a quelle sopra indicate, purché nel rispetto delle disposizioni fissate al riguardo dal Codice Civile. 8. Per ogni edificio è necessario predisporre una sosta privata nella misura di 1,00 m² per ogni 10,00 m³ di superficie potrà essere anche interrata purché di compatibile con i regolamenti sanitari e della prevenzione superficie per la costruzione; detta facile accesso e antincendi. 9. All'interno dei cortili è consentita la costruzione di un fabbricato accessorio aperto almeno su due lati, avente un'altezza non superiore ai 3,00 m e superficie in pianta non superiore a 20,00 m². Per le nuove costruzioni, i cortili devono avere dimensione minima pari a 4,00 metri e superficie minima pari a 1/5 delle superfici verticali che li circondano. Art. 15 - SOTTOZONE B2 e B3 1. La sottozona B2, relativa ad interventi di edilizia cooperativa, è stata oggetto di lottizzazione ed è in fase di completamento. 2. La sottozona B3 è interessata da un piano di edilizia economica popolare, in base alla L. del 18/04/1962 n. 167, ed è in fase di completamento. 3. Per queste due zone che possono assimilarsi a zone di espansione residenziale, valgono le norme generali della zona "C". Art. 16 - ZONE B1 - Borgate rurali ex ETFAS. 1. Sono i centri rurali costituiti dai nuclei abitativi e direzionali ex ETFAS, ricadenti nel territorio comunale e, in coerenza con le direttive per le zone agricole, sono individuati nella zonizzazione come zone omogenee "B1". 2. In tali zone sono consentiti solo gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31 della Legge 05/08/1978, n. 457. Possono essere consentiti anche gli ampliamenti strettamente necessari per la realizzazione di servizi igienici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche e gli ampliamenti necessari alla conduzione del fondo di pertinenza ed all'agrituirismo (cfr. attività E.d delle tabelle del successivo art. 25), che non superino il 25% della cubatura preesistente: tali interventi devono essere tali da non modificare in maniera sostanziale l'aspetto esteriore degli edifici interessati. Art. 17 - ZONA C - di espansione. 1. L'edificazione è consentita previa approvazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di Piani di Lottizzazione regolarmente 11 convenzionati ed estesi all'intera superficie di ciascun comparto, così come esplicitato nella tav. 4. 2. Il Piano di Lottizzazione deve rispettare i valori minimi relativi alle parti di superficie destinate ai servizi primari, secondari e a parcheggio. 3. La ripartizione della zona è la seguente: - superficie massima per lotti residenziali - superficie minima per verde attrezzato, istruzione, etc. 72% 12% 4. L'indice territoriale massimo è fissato in 1,00 m³/m². 5. La densità fondiaria, la superficie minima dei lotti, i rapporti di copertura, le posizioni reciproche dei fabbricati, le loro altezze, etc. sono definite nel Piano di Lottizzazione. 6. Il rapporto di copertura è fissato, per ciascun lotto, in un massimo di 0,3 m²/m². 7. L'altezza massima dei fabbricati è fissata in 7,50 m; il numero massimo di piani fuori terra è di due, oltre all'eventuale piano seminterrato. 8. Il distacco minimo dei fabbricati dai confini con lotti privati, con gli spazi per pubblici servizi e con le strade comunali è di 4,00 m; il distacco minimo dei fabbricati dalle strade di lottizzazione è di 3,00 m. 9. La distanza minima tra pareti finestrate è di 8,00 m. 10. Per ogni edificio è necessario predisporre una sosta privata nella misura di 1,00 m² per ogni 10,00 m³ di superficie potrà essere anche interrata purché di compatibile con i regolamenti sanitari e della prevenzione superficie per la costruzione; detta facile accesso e antincendi. 11. Gli spazi inedificati dei lotti devono essere sistemati a giardino. 12. Le recinzioni dei lotti potranno essere a parete piena fino ad un'altezza massima di 0,60 m dal piano di sistemazione definitiva dello spazio pubblico esterno e comunque mai superiore ai 2/3 dell'altezza complessiva della recinzione; mentre la parte superiore, fino ad un'altezza massima complessiva di 2,00 m, dovrà essere ad aria passante. Le recinzioni di separazione tra i lotti privati dovranno essere dello stesso tipo di quelle di confine con gli spazi pubblici. 13. Le caratteristiche delle recinzioni, i materiali di finitura e la coloritura delle stesse e delle facciate dei fabbricati dovranno essere, per quanto possibile, uniformi. I colori, in particolare, andranno scelti tra quelli delle terre naturali, rimanendo assolutamente escluso il colore bianco salvo che all'interno degli eventuali loggiati o nella riquadratura delle luci delle facciate. All'atto della richiesta della concessione edificatoria il richiedente avrà cura di precisare, producendo una adeguata documentazione, quali materiali e quali colorazioni intende adottare al fine di conseguire un'omogeneità architettonica con le altre costruzioni del comparto. Art. 18 - ZONA D - Industriale e artigianale. 1. L'edificazione è consentita solo nei limiti stabiliti dalle norme e disposizioni contenute nel Piano per gli Insediamenti Produttivi attualmente vigente nel Comune di Laconi. 2. Eventuali varianti al Piano attuativo devono rispettare i valori minimi, indicati al seguente punto 3, relativi alle parti di superficie destinate a servizi primari, secondari e a parcheggio. 12 3. La ripartizione della zona è la seguente: - superficie massima per lotti produttivi - superficie minima per spazi pubblici 75% 10% 4. L'indice territoriale massimo è fissato in 1,5 m³/m². 5. La densità fondiaria, la superficie minima dei lotti, i rapporti di copertura, le posizioni reciproche dei fabbricati, le loro altezze, etc. sono definite nel Piano Attuativo. 6. Nei lotti, oltre agli edifici e agli impianti di interesse artigianale e industriale, sono consentiti uffici, magazzini, mense e attrezzature di servizio. E' invece vietato costruire in essi edifici di abitazione ad eccezione dei locali strettamente indispensabili per il personale di custodia. 7. Ogni complesso industriale o artigianale deve sorgere isolato nel lotto e i distacchi dai confini non devono essere inferiori a 6,00 metri, mentre il distacco dal filo stradale non deve essere inferiore a quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, a seconda delle diverse categorie di strade. 8. Nelle aree di minimo distacco possono sorgere costruzioni accessorie anche addossate ai confini di proprietà, purché la superficie coperta delle stesse non superi i 150 m² e le altezze non siano superiori a 4,00 metri. 9. All'interno del lotto devono essere previste aree di dimensioni adeguate per consentire la manovra ed il parcheggio di tutti gli automezzi interessati all'attività del complesso. Tali aree non devono essere inferiori al 25% della superficie del lotto. Art. 19 - ZONA E - Agricola. 1. Ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 3/8/94, n° 228, la zona agricola "E" è suddivisa nelle seguenti sottozone: E1) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata (nel territorio comunale di Laconi non sono individuati comparti definiti "E1"); E2) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni; E3) aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali; E4) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali; E5) aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale; Ed) aree destinate all'insediamento di attività di tipo agroindustriale; Ed1) aree di pertinenza di attività produttive preesistenti. 2. In tutte le sottozone agricole sono ammesse le seguenti costruzioni: a) fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali; b) fabbricati per agriturismo; c) fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva); d) strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio sociale. Tali interventi devono essere necessariamente compatibili con gli usi ammessi dal P.T.P. e schematicamente riportati nelle tabelle di cui al successivo art. 26. 13 3. Gli indici fondiari massimi da applicare nelle diverse sottozone omogenee sono i seguenti: a) sottozona E2 − 0,03 m³/m² per le residenze; − 0,20 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali; − 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva); − 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio sociale. b) sottozona E3 − 0,015 m³/m² per le residenze; − 0,10 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali; − 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva); − 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio sociale. c) sottozona E4 − non sono ammesse nuove costruzioni per residenza, in quanto queste devono essere ubicate nel centro rurale adiacente ad ogni sottozona E4; − 0,20 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali; − 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva); − 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio sociale. d) sottozona E5 − 0,01 m³/m² per le residenze; − 0,05 m³/m² per i fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come industriali; − 0,01 m³/m² per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva); − 0,10 m³/m² per le strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti e per il recupero del disagio sociale. 4. Con fabbricati e telefoniche, elevato fino deliberazione del Consiglio Comunale l'indice fondiario per i gli impianti di interesse pubblico, quali cabine ENEL, centrali stazioni di ponti radio, ripetitori e simili, potrà essere a 1,00 m³/m². 5. Ai fini edificatori, anche per le residenze, la superficie minima di intervento è stabilita in 10000 m², salvo per quanto riguarda la destinazione per impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici, per i quali è stabilita in 5000 m². Nel caso che dette superfici minime siano costituite con corpi aziendali non confinanti, questi devono essere in numero non maggiore di tre. Per evitare che aree già computate come superfici utili ai fini edificatori vengano ulteriormente utilizzate al fine di raggiungere la superficie minima di cui sopra, il richiedente la concessione dovrà dichiarare con atto di notorietà la sussistenza di questo 14 indispensabile requisito e l'Ufficio Tecnico Comunale dovrà tenere un apposito registro aggiornato, contenente l'elenco dei mappali già computati ai fini edificatori. 6. Per interventi con indici superiori a quelli sopraindicati, o comunque con volumi superiori a 3000 m³, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiori alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altre specie), la realizzazione dell'intervento è subordinata oltre che a conforme deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato Regionale Degli Enti Locali, sentita la Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. 7. In tutte le sottozone agricole, per le costruzioni esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria ed il risanamento e restauro conservativo. La ristrutturazione e l'ampliamento sono consentiti purché vengano rispettati i valori dei parametri edificatori sopra riportati. E' sempre consentito l'ampliamento nella misura strettamente necessaria alla realizzazione dei servizi igienici o per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per le costruzioni esistenti e non più funzionali alle esigenze del fondo è consentito il cambio della destinazione d'uso, purché la nuova destinazione sia compresa tra quelle ammesse per le zone agricole. L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché questa non risulti necessaria alla conduzione del fondo. 8. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi devono distare non meno di 50 m dai confini di proprietà. Le distanze minime di detti fabbricati dalle zone omogenee A, B, C, F e G sono fissate in 500 m se trattasi di allevamenti per suini; 300 m se trattasi di allevamenti per avicunicoli; 100 m per allevamenti bovini, ovicaprini ed equini. Detti fabbricati devono inoltre avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%. I fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale devono essere ubicati esclusivamente nelle aree a tale scopo destinate dal P.U.C. oppure nella zona omogenea "D". Il rapporto di copertura per gli insediamenti di tipo agro-industriale non può superare il 50 per cento dell'area di pertinenza. Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie, con regime normato dall'art. 878 del Codice Civile per quanto attiene le distanze dai confini di proprietà. Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti di acqua coltura e per l'agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura non superiore al 50 per cento del fondo su cui insistono, senza limiti di volumetria. Ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando nelle zone vincolate l'obbligo di acquisire il prescritto provvedimento autorizzativo di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio". 9. Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone di protezione delle strade di cui al D.M. 1/4/1968, n° 1404, e successive modifiche ed integrazioni, ed in quelle di rispetto al nastro stradale, sono consentite le seguenti opere: a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione edilizia, come definite dall'art. 31 della Legge 5/8/1978, n° 457; b) dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne; c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente. Detti interventi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale. Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con mantenimento della destinazione d'uso, nei limiti stabiliti al precedente comma 6, in area 15 agricola adiacente, anche se questa risulta di superficie inferiore al valore minimo stabilito al precedente comma 5. 10. Ferme restando le prescrizioni di cui alla Legge 10/5/76, n° 319 e relativa circolare d'attuazione, e fino all'entrata in vigore di nuove norme statali o regionali in materia, le abitazioni in zona agricola, a meno che non siano allacciate a fognature comunali, dovranno essere dotate di un idoneo impianto di depurazione delle acque nere (fosse Imhoff, o altri sistemi approvati dall'Amministrazione Comunale), con dispersione dell'effluente chiarificato per sub irrigazione o con altro sistema ammesso dalle normative vigenti, fermo restando che è esclusa la possibilità di scarico delle acque usate nei bacini a cielo aperto. Anche gli insediamenti agro-alimentari e gli allevamenti zootecnici intensivi dovranno essere dotati di idonei sistemi di depurazione e smaltimento approvati dall'Amministrazione Comunale. A tale norma devono adeguarsi anche tutte le abitazioni, gli insediamenti agro-industriali e gli allevamenti zootecnici intensivi esistenti. 11. In tutte le sottozone agricole è consentito l'esercizio dell'agriturismo, quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola e/o zootecnica. Sono ammessi tre posti letto ad ettaro per destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va computata una cubatura massima di 50 m³. Tale cubatura per posti letto con destinazione agrituristica è aggiuntiva rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza. La superficie minima del fondo non deve essere inferiore a 3 ettari. Il concessionario, con atto d'obbligo, deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non frazionare una superficie non inferiore a 3 ha individuata nel progetto e a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto. Si applicano gli stessi indici e parametri prescritti per le zone E ed il progetto deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto. 12. Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensione limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto nel numero massimi di venti e ad attività sportive e ricreative. La realizzazione dei punti di ristoro, anche indipendenti da una azienda agricola, è ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a 500 metri. L'indice fondiario è fissato in 0,01 m³/m², incrementabili fino a 0,10 m³/m² previa apposita delibera del Consiglio Comunale. Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati è fissato in 3 ettari. Quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo comprendente attrezzature e residenze, alla superficie minima di 3 ha vincolata al punto di ristoro va aggiunta quella minima di 3 ha relativa al fondo agricolo. 13. Per gli edifici ad uso abitazione: - l'altezza massima è fissata in 7,00 m ; - la distanza dai confini del lotto deve essere non inferiore a 10,00 m e il distacco dagli edifici speciali, non minore di 15,00 m; - i fabbricati devono distare dalle strade di penetrazione al lotto non meno di 6,00 m e dalle strade pubbliche non meno di quanto previsto dal D.P.R. 26/4/1993, n. 147. 14. Per gli edifici ed impianti speciali per l'agricoltura: - l'altezza dei fabbricati sarà la minima compatibile con le tipologie speciali per l'agricoltura; - i fabbricati devono distare dalle strade di penetrazione al lotto non meno di 6,00 m e dalle strade pubbliche non meno di quanto previsto dal D.P.R. 26/4/1993, n. 147. 15. Ai fini della tutela del patrimonio boschivo, tutti i lavori di trasformazione agraria quali miglioramenti fondiari, decespugliamenti, etc., interessanti terreni soggetti a vincolo specifico, sono subordinati 16 all'autorizzazione da parte del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, che sta predisponendo l'apposita cartografia. 16. Nelle zone E5, ad evitare un eventuale rischio di erosione dei suoli dovuto alla carenza di un'adeguata e diffusa copertura vegetale, deve essere favorita la piantumazione, anche a carattere produttivo, con essenze preferibilmente locali. 17. Nelle zone designate "Ed" ed "Ed1", nelle quali sono da tempo insediate attività produttive (salumificio e confezionamento sabbie silicee, rispettivamente) sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le ristrutturazioni e gli ampliamenti legati ad esigenze funzionali e tecnologiche, purché questi ultimi non superino il 25% della cubatura esistente. 18. In tutta la zona E sono vietate le discariche, i depositi di rottamazione e similari. Quelle eventualmente preesistenti, in attesa di una loro razionale bonifica, devono obbligatoriamente essere schermate mediante l'impiego di barriere costituite da essenze sia arboree che arbustive, possibilmente di specie tipiche locali, adatte a garantire una completa protezione del sito dal punto di vista percettivo. 19. Nei complessi forestali presenti nel territorio comunale devono essere effettuati, a cura dei proprietari e dei possessori, tutti gli interventi culturali atti ad assicurarne la conservazione e la tutela, favorendo, per quanto possibile, la diffusione delle specie tipiche locali. 20. Quanto ai fabbricati rurali, l'ammissibilità e le dimensioni di essi devono essere commisurate al carico di bestiame mantenibile dopo il miglioramento, al tipo di allevamento ed alle esigenze dei diversi ordinamenti produttivi. L'ubicazione e la realizzazione dei fabbricati rurali, comprese le abitazioni, dovrà essere tale da non arrecare disturbo al paesaggio, danno ad eventuali presenze di monumenti archeologici-storici, e nel rispetto, comunque, di tutte le categorie di beni di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Le costruzioni destinate a residenze dovranno essere intonate a quelle tradizionali sia per quanto riguarda le tipologie sia per quanto riguarda l'impiego dei materiali di finitura; le coperture devono essere a due falde inclinate con manto in tegole curve (coppi). Per tutti i fabbricati, compresi quelli connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alle attività di valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, etc. deve essere evitato l'impiego di superfici con coloriture metalliche o bianche (serramenti, manti di copertura, etc.); per le murature devono essere impiegate esclusivamente tinteggiature con i colori delle terre naturali. 21. Nell'altopiano del Sarcidano (limitatamente alla zona compresa tra la ferrovia ed i confini con i territori comunali di Meana Sardo, Aritzo, Gadoni, Villanova Tulo, Isili, Nurallao), nel quale sono presenti numerose sorgenti superficiali che alimentano gli acquedotti dei Comuni limitrofi, è vietata, di norma, la ricerca idrica mediante trivellazione. Eventuali deroghe possono essere concesse da parte del Consiglio Comunale, ferme restando tutte le altre necessarie autorizzazioni rilasciate da parte delle Autorità competenti, secondo le prescrizioni della normativa vigente. Art. 20 - ZONA F - Turistica. 1. In base all'Art. 38 della L.R. 22/12/89 n. 45, lo Studio di Disciplina adottato dal C.C. di Laconi e reso esecutivo con D.A. n° 710/U del 31/3/1983, resta in vigore per le parti non in contrasto con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici di cui all'art. 3 primo comma lettera a) della summenzionata L.R. n. 45. 2. All'interno della zona è consentita l'edificazione di strutture destinate ad albergo, attrezzature ricreative e residences, motel ed organismi collettivi, bungalows e ville unifamiliari, campeggi, secondo le 17 indicazioni contenute nel vigente Studio di Disciplina delle zone "F", previa predisposizione di specifici Piani attuativi, estesi alle singole sub-zone così come individuate negli elaborati cartografici. Gli spazi liberi dai fabbricati dovranno essere tenuti a verde. Gli interventi dovranno risultare autosufficienti dal lato igienico sanitario, nel rispetto della normativa vigente. 3. L'indice fondiario massimo prescritto è di 0,75 m³/m². 4. Il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a spazi per attrezzature di interesse comune, al verde attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi. Almeno il 60% di tali aree devono essere pubbliche. 5. Per le caratteristiche e la suddivisione della zona F, come per tutti gli altri parametri urbanistici ed edilizi, si rimanda al Regolamento di Attuazione dell'apposito Studio di Disciplina. 6. I Piani attuativi devono essere integrati con un rigoroso studio di compatibilità paesistico-ambientale come disciplinato all'art. 4, che dovrà, peraltro individuare, all'interno delle sub zone, le localizzazioni delle volumetrie in maniera da privilegiare gli areali a debole pendenza. 7. Per quanto riguarda in particolare il nuovo comparto di zona "F" individuato in prossimità della borgata rurale di S. Sofia (cfr. la tav. 3c), esso è destinato ad un intervento di iniziativa privata per la realizzazione di una residenza alberghiera. L'edificazione potrà essere attuata previa predisposizione di un apposito Piano attuativo esteso all'intero comparto e che rispetti la ripartizione degli spazi di cui al precedente punto 4, oltre alle indicazioni che possono evincersi dallo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato al presente P.U.C.. Per tale comparto di zona "F" l'indice territoriale è fissato in 0,20 m³/m². Art. 21 - ZONE G (G1, G2, G3 e G4) - Servizi generali 1. Sono consentiti gli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere specificate, per le zone "G", al precedente Titolo IV, art. 11. Sono altresì consentiti sull'esistente gli interventi edilizi, quando sono rivolti alla trasformazione della destinazione d'uso precedente con altra specifica della zona. 2. Sono vietati gli edifici per abitazione, a strettamente indispensabili per il personale di servizio. meno di quelli 3. L'indice territoriale massimo è fissato in 0,01 m³/m². Detto valore può essere incrementato solo a seguito della predisposizione di un apposito Piano Attuativo esteso a ciascun comparto considerato per intero. 4. Le nuove costruzioni e gli ampliamenti si attuano attraverso Piani Attuativi di iniziativa pubblica e/o privata (questi ultimi devono essere convenzionati). Il Piano Attuativo dovrà rispondere, in generale e fatte salve le diverse disposizioni riportate ai numeri seguenti, alle seguenti prescrizioni: a) Indice fondiario massimo 2,50 m³/m². b) Rapporto di copertura massimo 0,30 m²/m². c) Altezza massima dei fabbricati non superiore a 10 m. d) I singoli insediamenti dovranno essere dotati di aree di parcheggio in misura adeguata alla destinazione degli immobili. In ogni caso, nelle nuove costruzioni con destinazioni commerciali e direzionali, dovrà essere assicurata una dotazione di spazi pubblici o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, non inferiore all'80% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà destinata a parcheggio. Nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili potranno essere limitate agli spazi da destinare a parcheggio. 18 e) Le aree del lotto non occupate da costruzioni o attrezzature e non destinate alla viabilità o parcheggio dovranno essere sistemate e mantenute a giardino. 5. Per la sottozona G1 contermine all'abitato è consentita, in particolare, la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato esistente, solo se finalizzata alla realizzazione di una struttura di tipo alberghiero. In tale caso l'ampliamento dovrà risultare accorpato col fabbricato esistente e la volumetria risultante, compreso il corpo di fabbrica esistente, non dovrà superare il limite massimo di 7.000 m³. L'altezza dei fabbricati non dovrà superare i 10 m. Dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi pubblici o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, non inferiore al 40% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti. 6. Nelle sottozone G2, destinate rispettivamente alla realizzazione delle nuove caserme della Polizia Stradale e della Residenza Sanitaria Assistita, è consentita la realizzazione, anche per iniziativa privata, di tali fabbricati destinati a servizi generali di interesse pubblico. L'indice fondiario massimo ammesso è pari a 2,5 m³/m². L'altezza dei fabbricati non dovrà superare i 10 m. Dovrà essere assicurata una dotazione di parcheggi pubblici, escluse le sedi viarie, non inferiore al 40% della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti. 7. Nella sottozona G3, ubicata nella parte settentrionale del territorio comunale, è in fase di realizzazione l'ippodromo comunale finanziato con i fondi della Legge 64. Il presente P.U.C. recepisce come congrue le previsioni del progetto approvato. 8. Le sottozone G4 comprendono sia i tre comparti in cui sono ubicati i servizi generali pubblici esistenti (il depuratore comunale, la caserma dei Carabinieri, il liceo-ginnasio) sia altri due comparti, contermini all'abitato, già individuati nel precedente P.U.C. e ubicati, rispettivamente, il primo a nord dell'abitato, il secondo ad est della Parrocchiale (l'Amministrazione intende riservare questi due comparti per futuri interventi connessi con lo sviluppo turistico-ricettivo). Vi sono inoltre due ulteriori comparti, già previsti dal vigente Studio di Disciplina come zone servizi generali di pertinenza della zona "F", di cui il primo, a nord del parco, è contermine all'abitato. Nei primi tre comparti sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento e di restauro conservativo, gli ampliamenti richiesti dalle esigenze dei servizi pubblici che vi si svolgono. Detti interventi possono essere autorizzati con concessione diretta, senza la predisposizione, cioè, di un Piano attuativo. Negli altri quattro comparti che risultano ancora inedificati, qualunque intervento è soggetto alla predisposizione di un apposito Piano attuativo, coi limiti imposti al precedente punto 4. Art. 22 - ZONE H collettività. Norme per zone archeologiche. - Di particolare pregio o interesse per la la tutela, valorizzazione e fruizione delle 1. Sono ammesse soltanto le coltivazioni agrarie, la conservazione delle alberature esistenti, la sistemazione ed il completamento degli impianti e delle opere pubbliche esistenti. 2. E' altresì consentita la manutenzione ed il risanamento degli edifici esistenti. 3. Si distinguono sette tipi di zone "H": − ZONA H1 - fascia di rispetto cimiteriale e quella intorno al depuratore fognario. − ZONA H2 - parco regionale tutelato con D.M. del 2/10/1978 (Legge del 1/6/1939). − ZONA H3 - fascia di rispetto attorno al perimetro urbano. − ZONA H4 - zona di inedificabilità assoluta a tutela di comparti di pregio naturalistico. 19 − ZONA H5 - zona di inedificabilità assoluta intorno alle emergenze di interesse archeologico. − ZONA H6 - zona di inedificabilità assoluta relativa alle aree vulnerabili. − ZONA H7 - zona corrispondente all'ambito "1" di tutela integrale individuato dal P.T.P n° 12, con l'esclusione di alcuni comparti di detto ambito che sono stati invece individuati come H5 e H6 e sottoposti ad un grado di tutela ancor più restrittivo. 4. Nella zona H1 sono vietate le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le ricostruzioni dei fabbricati esistenti. Nel cimitero comunale sono consentite le costruzioni funerarie. 5. Nella zona H2, che individua il parco regionale, sono di massima consentite le attività ammesse per l'areale "1" di tutela integrale, di cui al precedente art. 7, con l'esclusione, però, delle attività designate come Ae, Ah, Al, Cd e Dd. 6. Nella zona H3 è ammessa la costruzione di fabbricati a servizio di aziende agricole con limite massimo di densità fondiaria pari a 0,001 m³/m², con altezze massime non superiori a 4,50 m e distacchi come per la zona E. 7. Nella zona H4 non è consentita alcuna costruzione, trattandosi di comparti di particolare pregio naturalistico per la presenza di grotte, sorgenti, etc.. Sono ammessi esclusivamente il restauro conservativo e le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'esistente, le pratiche agricole per la tutela del patrimonio boschivo, le opere necessarie per la salvaguardia delle bellezze naturali e le opere provvisionali necessarie per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e delle cose. 8. Nelle zone H5, costituenti le fasce di rispetto intorno alle emergenze di interesse archeologico e storico ed aventi una estensione variabile da 50 a 200 metri tutt'intorno al manufatto da proteggere, è vietato, di massima, qualsiasi intervento a meno che non sia teso alla salvaguardia, alla valorizzazione ed alla fruizione dell'esistente, nel qual caso dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Archeologici. Gli interventi ordinariamente ammissibili sono quelli volti alla valorizzazione del Bene Archeologico e sono di norma riconducibili alle seguenti opere: a) campagne di scavo; b) realizzazione di percorsi pedonali in terra battuta stabilizzata o selciati ad opus incertum; c) apposizione di segnali turistici e di eventuali pannelli didascalici; d) recinzioni ad aria passante, con parte basamentale in muro a secco. In particolare sono ammessi solo gli usi, tra quelli specificati nella tabella riepilogativa delle attività e degli interventi compatibili di cui al seguente Titolo V, indicati con le lettere Aa, Ac, Ad, Af, Ag, Ai; Ca, Cb; Da; Fa, Fb; La. Sono inoltre vietati gli scavi e i movimenti di terra in genere e le eventuali arature non devono interessare una profondità maggiore dello strato superficiale di terreno vegetale e comunque non maggiore di 50 cm, rimanendo pertanto escluse le arature profonde per scopi agricoli. 9. Nella zona H6, delimitante le aree vulnerabili, è vietata l'edificazione. Sono ammessi esclusivamente il restauro conservativo e le manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'esistente, le opere di difesa del suolo ed in generale le attività consentite per gli ambiti di tutela di grado "1" di cui al precedente art. 7. 10. La zona H7 comprende l'areale di grado "1" di tutela integrale individuato dal P.T.P. n° 12, con l'esclusione della parte del parco regionale che, pur ricadendo in tale ambito di tutela, richiede tuttavia maggiori vincoli per la sua salvaguardia ed è stato pertanto individuato come zona "H2". Nella zona H7 valgono le norme e le disposizioni di cui al precedente art. 7. 20 Art. 23 - Cave e Miniere. 1. L'attività estrattiva di cava è disciplinata dalla Legge Regionale 7/6/1989, n° 30 e dal Piano Regionale dell'Attività Estrattiva di Cava. 2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 30/89, il presente P.U.C. recepisce tutte integralmente le norme e le disposizioni contenute nel vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattiva di Cava, fermi restando però i maggiori limiti di cui al seguente comma 3, imposti dal presente P.U.C.. 3. Ai fini della tutela paesistico-ambientale del territorio comunale, l'attività estrattiva può essere esercitata, previo espletamento di tutte le pratiche autorizzative e concessorie richieste dalla vigente normativa, esclusivamente nella parte di territorio comunale individuato come areale "C2" nel vigente Piano Regionale dell'Attività Estrattiva, ma limitatamente all'ambito "2c" di cui al P.T.P. n° 12 e per la parte di esso non compresa nella perimetrazione delle aree in cui il P.T.P. stesso ha efficacia vincolante. Rimangono escluse anche le zone H, con particolare riguardo alle zone "H5" di rispetto delle emergenze archeologiche e storiche, e le sottozone agricole E2 individuate nel presente P.U.C.. 4. E' vietata qualsiasi attività di ricerca o estrazione di minerale, entro una fascia di 1500 metri dal perimetro urbano. Art. 24. - Distanze minime a protezione del nastro stradale. 1. Al di fuori delle zone omogenee A e B, nell'edificazione sono da rispettare le distanze minime per la protezione del nastro stradale, stabilite dal D.P.R. del 26 aprile 1993, n. 147. 2. Nella fascia di rispetto compresa entro tale distanza, è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto. Tuttavia la superficie compresa entro tale fascia può essere utilizzata ai fini del computo della volumetria edificabile. 3. Per le costruzioni esistenti vale quanto stabilito al precedente art. 18, comma 9. TITOLO V RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI COMPATIBILI NEI DIVERSI AREALI IN CUI E' SUDDIVISO IL TERRITORIO. Art. 25. - Tabelle riepilogative. 1. Nelle pagine seguenti sono riportate in forma tabellare le diverse attività e gli interventi compatibili per ciascuno degli areali in cui risulta suddiviso il territorio comunale di Laconi, con la sola esclusione delle zone omogenee "A", "B" e "D", nonché in quelle "C" e "G" contermini al centro abitato. 21 ATTIVITA' E INTERVENTI COMPATIBILI A. ATTIVITA' E INTERVENTI COMPATIBILI CON LA CONSERVAZIONE DELLA RISORSA AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 A.a - Attività scientifiche comprendenti l'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle risorse ambientali. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X A.b - Attività naturalistiche, comprendenti le forme di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere quali: segnaletica, sentieri natura, postazioni naturalistiche, aree belvedere, capanni di osservazione, etc.. A.c - Attività culturali, comprendenti le forme di fruizione delle aree archeologiche, dei monumenti e dei beni culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere necessarie alla conservazione del bene. A.d - Interventi di difesa e ripristino ambientale nei confronti di situazioni di alterazione naturale o artificiale dell'ambiente (interventi di difesa dell'assetto idrogeologico, nel rispetto della dinamica dei processi ambientali). A.e - Attività di pesca, itticoltura e/o acquacoltura estensiva attraverso interventi di utilizzazione dei corpi idrici superficiali per attività volte alla produzione ittica in generale, ed associata ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero degli ambienti umidi. A.f - Attività di recupero delle tipologie originarie delle strutture esistenti attraverso interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro conservativo. A.g - Interventi di apertura e sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene. A.h - Interventi di installazione di tralicci, antenne e strutture simili necessari per la salvaguardia delle risorse naturali. A.i - Interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico. A.l - Interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico, quali: opere stradali, opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico ed altre opere di servizio pubblico o di preminente interesse pubblico. 22 B. ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE RICREATIVO E CULTURALE AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 B.a - Infrastrutture leggere e amovibili di supporto alle attività sportive; infrastrutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristoro, di ricovero di attrezzature, posti di pronto soccorso e servizi igienici; parco giochi. X C. AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE SILVO-FORESTALE X X X X X X X X C.a - Interventi volti alla gestione, miglioramento e ricostituzione boschiva a fini ambientali, ivi compresi quelli tendenti ad assicurare una migliore resistenza agli incendi. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X C.b - Interventi di rimboschimento, sempreché effettuati col fine di ricostituire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone. C.c - Interventi di disboscamento dei soprassuoli artificiali e di rinettamento dei pascoli dalla flora infestante erbacea ed arbustiva. C.d - Interventi di arboricoltura da legno e produttiva. C.e - Interventi volti alla realizzazione di ricoveri precari, funzionali alla gestione del soprassuolo. C.f - Opere per la valorizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi. X C.g - Realizzazione di infrastrutture ed attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione compatibile del bosco. 23 D. ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE TECNOLOGICO AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 D.a - Opere antincendio e protezione civile. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X D.b - Impianti .di depurazione, discariche controllate, inceneritori, fognature. D.c - Strade, ferrovie. D.d - Traverse, dighe, acquedotti e altre opere idrauliche finalizzate all'approvvigionamento idrico. D.e - Impianti e reti elettriche e di approvvigionamento di energia. E. ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE AGRICOLO AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 E.a - Interventi di adeguamento tecnologico ed economico finalizzati al mantenimento delle attività agricole preesistenti. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X E.b - Miglioramenti fondiari atti a rendere maggiormente funzionale la destinazione d'uso agricolo compatibile con la risorsa suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di coltivazioni arboree, elettrificazioni, reti di dreno, etc.). E.c - Impianti di agricoltura protetta (serre) e manufatti atti allo stoccaggio e trasformazioni delle produzioni agricole aziendali. E.d - Nuove edificazioni attinenti l'esercizio dell'attività agricola e legate all'esercizio delle attività di controllo e gestione della risorsa (in questi casi è ammesso anche l'ampliamento controllato degli edifici esistenti, nonché interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo e all'agriturismo. 24 F. ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE PASCOLATIVO E ZOOTECNICO AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 F.a - Pascolamento controllato e non. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F.b - Mantenimento e razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiere. F.c - Miglioramento di pascoli attraverso opere di spietramento superficiale e decespugliamento compatibili con la salvaguardia della risorsa suolo. F.d - Ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle e ovili e relativi impianti di mungitura, elettrificazione e refrigerazione. F.e - Interventi atti a migliorare e potenziare l'attività produttiva, diretti anche alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti, a scala aziendale. F.f - Insediamenti zootecnici di tipo industriale, quali gli impianti di produzione intensiva attinenti l'esercizio dell'attività zootecnica. G. ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE ESTRATTIVO AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 G.a - Escavazione, lavorazione del materiale di cava, a norma delle vigenti leggi in materia, con l'obbligo del successivo ripristino ambientale. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X G.b - Stabilizzazione di discariche di inerti e fanghi, al fine di evitare trasporti di solidi e inquinanti. G.c - Cave di prestito e coltivazioni minerarie. G.d - Ricerche minerarie. 25 H. ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE TURISTICO AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 H.a - Infrastrutture di base, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, impianti sportivi. H.b - Infrastrutture di accesso, stazionamento e distribuzione. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H.c - Recupero del patrimonio edilizio esistente. H.d - Strutture ricettive quali alberghi, ostelli, residence e bungalow. H.e - Strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta. H.f - Strutture residenziali stagionali. H.g - Punti di ristoro nel rispetto del D.A. n. 2266/83 e strutture di carattere turistico ricettivo di limitatissima volumetria. I. ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE PRODUTTIVO AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 I.a - Acquacoltura intensiva. X X X X X X X X I.b - Impianti artigianali. I.c - Impianti industriali. 26 L. ALTRE ATTIVITA' E INTERVENTI DI CARATTERE INSEDIATIVO AMBITI TERRITORIALI "1" "2b" "2b" "2b" "2b" "2c" "2c" "2c" "2c" E2 E3 E4 E5 E2 E3 E4 E5 L.a - Demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico-ambientale. X X X X X X X X X X X X X X X X X L.b - Riqualificazione urbanistica dell'esistente mediante interventi di riordino funzionale e formale. L.c - Integrazione dell'esistente finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, produttivo e di servizio. L.d - Attività ed interventi residenziali e attività terziarie e produttive legate alla residenza. 27