Bollettino n. 11.2
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Bollettino n. 11.2
Bollettino Anno XXXIII n. 11.2 16/30 novembre 2016 2 dicembre 2016 1 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 Sommario Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 Delibere e Provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento 3 3 2 Comunicazioni 18 3 Altre decisioni 21 4 Appendice 27 Indice cronologico 31 Indice per materia 33 Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Direzione e redazione: via G. B. Martini, 3 – 00198 ROMA, tel. 06/84771 Direttore responsabile: Antonella Nibaldi Redazione: Laura Ferri (coordinatrice) Elaborazione e composizione: Claudia Amadio, Alfredo Gloria 2 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 Provvedimenti adottati dalla Commissione 1 Delibere e provvedimenti urgenti adottati o resi pubblici nella quindicina di riferimento Delibera n. 19734 corrente e di deposito titoli unitamente ai riferiti tre clienti presso FinecoBank S.p.A.; Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Francesco Sanzeri dall’albo unico dei consulenti finanziari 2) art. 108, comma 6, per aver accettato un finanziamento dai clienti; RILEVATO che con nota del 2 febbraio 2016 il sig. Sanzeri ha formulato istanza di accesso agli atti del procedimento in oggetto e, in riscontro, con nota del 23 febbraio 2016 è stata trasmessa alla parte la documentazione richiesta e che con nota del 22 marzo 2016 il sig. Sanzeri ha presentato le proprie deduzioni difensive; La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni (di seguito, anche solo «Regolamento Intermediari»); VISTA la Relazione per la Commissione del 28 aprile 2016, con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al sig. Francesco Sanzeri e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n. 7424 del 5 ottobre 1993, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Francesco Sanzeri, nato il 6 gennaio 1964 a Cittiglio (VA) e residente […omissis…]; VISTA la nota del 28 aprile 2016 con le quale è stata tramessa al sig. Sanzeri copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; VISTA la documentazione trasmessa con del 10 giugno 2015 e del 15 dicembre 2015 da Banca Fideuram S.p.A. (di seguito anche “la Banca”) e la nota del 16 settembre 2015 di FinecoBank S.p.A. da cui sono emerse talune irregolarità commesse dal sig. Francesco Sanzeri nello svolgimento dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito, anche solo “consulente finanziario”); ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 26 maggio 2016 dal sig. Sanzeri in replica alla predetta Relazione USA; CONSIDERATO che le controdeduzioni di cui alla citata nota del 26 maggio 2016 non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza; VISTA la nota del 19 gennaio 2016, notificata alla parte in pari data con cui la Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Promotori e Consulenti Finanziari ha contestato al consulente finanziario sig. Francesco Sanzeri la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007: RITENUTO, RITENUTO avuto riguardo a tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, di condividere quanto rappresentato dall’Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla qualificazione dei fatti e alla sanzione da applicare nel caso di specie; RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Francesco Sanzeri la violazione delle seguenti disposizioni del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007: 1) art. 106, comma 1, lett. e) per aver accettato e mantenuto l’incarico di procuratore conferito dai clienti e per essere cointestatario di rapporti di conto corrente e di 1) art. 106, comma 1, lett. e): - per aver accettato e mantenuto l’incarico di procuratore conferito da tre clienti; - per essere cointestatario di rapporti di conto 3 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 Delibera n. 19753 deposito titoli unitamente ai clienti presso FinecoBank S.p.A.; 2) art. 108, comma 6, per aver accettato un finanziamento dai clienti; Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Stefano Trulli per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 CONSIDERATO che, in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della sanzione: - - - ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob irroga le sanzioni di cui all’articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.lgs. n. 58/1998, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla stessa Consob; La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; ai sensi dell’art. 110, comma 2, lett. b), n. 2 e n. 7) del regolamento Consob n. 16190/2007, la Consob dispone la sospensione da uno a quattro mesi dall’Albo in caso di esercitato di attività incompatibili con l’attività di consulente finanziario ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) e nell’ipotesi di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell’art. 108, comma 6, del citato regolamento; VISTO il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l’art. 18, comma 1, secondo cui “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle imprese di investimento e alle banche”; VISTO l’esposto trasmesso alla Consob in data 1° agosto 2014, con cui alcuni investitori hanno segnalato che il sig. Stefano Trulli avrebbe prestato nei loro confronti, in assenza delle prescritte autorizzazioni, il servizio di investimento avente ad oggetto la gestione di portafogli; nel caso di specie, ai fini della determinazione della sanzione da applicare, occorre tenere conto delle seguenti circostanze: - si è trattato di 3 clienti di cui due legate da un rapporto di parentela; - l’importo del finanziamento risulta di rilevante entità; - il sig. Sanzeri ha ricoperto l’incarico di procuratore per conto delle clienti per un significativo periodo di tempo; - sulla base degli atti del procedimento le violazioni accertate risultano imputabili al sig. Sanzeri a titolo di dolo; VISTE le note trasmesse dal 15 gennaio 2015 al 24 giugno 2015, con cui un intermediario, a riscontro di richieste di informazioni, ha fornito informazioni concernenti l’attività posta in essere dal sig. Trulli nei confronti di alcuni investitori; VISTE le note trasmesse il 1° e l’8 aprile 2015, con cui il sig. Trulli, a riscontro di richieste di informazioni, ha fornito informazioni e documenti in merito all’attività dallo stesso posta in essere nei confronti di alcuni investitori; VISTA la nota trasmessa in data 15 luglio 2015, nell’ambito della cooperazione internazionale, con cui sono state fornite ulteriori informazioni in merito all’attività posta in essere dal sig. Trulli; SULLA BASE BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne costituisce parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; VISTE le note trasmesse dal 16 luglio 2015 al 7 gennaio 2016, con cui alcuni investitori, a riscontro di richieste di informazioni, hanno fornito informazioni e documenti concernenti il servizio di gestione di portafogli prestato nei loro confronti dal sig. Trulli; D E L I B E R A: VISTA la lettera del 29 febbraio 2016, notificata in data 4 marzo 2016, con cui la Divisione Tutela del Consumatore, Ufficio Vigilanza su Fenomeni Abusivi, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al sig. Stefano Trulli, ai sensi degli artt. 190 e 195 del D. Lgs. n. 58/1998, la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto, che riserva la prestazione in via professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari a determinati soggetti in possesso di specifici requisiti e della relativa autorizzazione ad operare; Il Sig. Francesco Sanzeri, nato il 6 gennaio 1964 a Cittiglio (VA) e residente […omissis…], è sospeso dall’Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di tre mesi. La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ex art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. 22 settembre 2016 RILEVATO che con nota pervenuta in data 8 aprile 2016 il sig. Trulli ha presentato le proprie deduzioni difensive con riguardo all’addebito contestatogli; IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 4 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 18 luglio 2016, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione; sta in essere, che decorre quanto meno dal mese di marzo 2013 al mese di dicembre 2013; VISTA la nota del 18 luglio 2016 con le quale è stata tramessa al sig. Trulli copia della Relazione con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate con nota del 22 agosto 2016 dalla parte in replica alla predetta Relazione USA; Nei confronti del sig. Stefano Trulli è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 80.000,00, della quale è contestualmente ingiunto al medesimo il pagamento. Il pagamento della predetta sanzione deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F 23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente delibera, ad ogni buon conto, fac-simile precompilato. VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. TENUTO CONTO, CONTO in base al complesso delle informazioni disponibili, dei seguenti parametri: la gravità soggettiva della condotta posta in essere; il sig. Trulli ha tenuto un atteggiamento non collaborativo nell’ambito dell’attività di vigilanza, dinanzi a richieste strumentali alla ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento; D E L I B E R A: VISTO l’art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, il quale, per la violazione dell’art. 18, comma 1, del medesimo Decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila; - - SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; RITENUTA, RITENUTA sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la contestata violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, da imputarsi al sig. Trulli, per avere il medesimo esercitato in via professionale e nei confronti del pubblico un’attività riconducibile al servizio di gestione di portafogli, rientrante nel novero della menzionata riserva; la gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalla norma violata e alla diffusione delle conseguenze dannose, anche potenziali; l’ambito dell’attività, che ha interessato quanto meno undici investitori, che hanno conferito a tal fine circa 215.000,00 euro e che hanno conseguito perdite, costituite anche da commissioni di performance, nella maggior parte dei casi corrispondenti all’intero patrimonio conferito; RITENUTO, RITENUTO con riferimento all’elemento soggettivo, che la violazione accertata sia imputabile al sig. Trulli quanto meno a titolo di colpa; CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non presentano sostanziali elementi di novità rispetto a quanto argomentato con le deduzioni difensive presentate in precedenza; - - Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. CONSIDERATO, CONSIDERATO riguardo alla gravità obiettiva, che: - - La presente delibera è notificata all’interessato e pubblicata nel Bollettino della Consob. la previsione di una riserva di attività per lo svolgimento professionale dei servizi di investimento è di significativa importanza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici in tema di tutela degli investitori e del risparmio, nonché dei soggetti che svolgono professionalmente tale attività in conformità al quadro normativo di riferimento; Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica. 5 ottobre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas l’arco temporale entro cui la violazione è stata po- 5 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 Delibera n. 19778 PREMESSO che al fine di effettuare le opportune verifiche la Banca ha provveduto a convocare presso la filiale di Ancona i clienti facenti parte del portafoglio assegnato al consulente. In particolare sulla scorta di quanto evidenziato dai sigg. […omissis…], clienti assegnati al consulente, troverebbe conferma il modus operandi del sig. Giannotti così come illustrato dall’Avv. […omissis…]. Difatti sarebbero stati accesi presso Finecobank all’insaputa dei predetti clienti rapporti di conto corrente a loro intestati i quali sarebbero stati utilizzati da parte del sig. Giannotti per far confluire le somme rivenienti dal disinvestimento di quote OICVM in essere presso la Banca. Dall’analisi degli estratti conto delle posizioni accese presso Finecobank risulterebbero bonifici a favore del consulente aventi a oggetto le somme rivenienti dai disinvestimenti sopra riferiti; Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Gianluca Giannotti dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge del 7 giugno 1974, n. 216, come successivamente modificata ed integrata; VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato; VISTA la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998; PREMESSO in particolare che la sig.ra […omissis…] ha disconosciuto le seguenti operazioni di bonifico disposte a favore di un conto corrente n. […omissis…] intestato alla stessa sig.ra […omissis…]acceso presso Banca Fineco a sua insaputa dal consulente Giannotti e rivenienti da precedenti operazioni di disinvestimento: VISTO il regolamento adottato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007; VISTA la propria delibera n. 16737 del 18 dicembre 2008; - bonifico del 08/10/2014 per un importo di 12.606,84 euro riveniente dal riscatto di quote di un OICVM denominato ”Euromobiliare Int Fund Sicav”; - bonifico del 08/10/2014 per un importo di 29.153, 87 euro riveniente dal riscatto di quote di un OICVM denominato “Pictet Emerging Local Curr Debt R Eur”; PREMESSO che con nota del 20 aprile 2016 (Prot. Consob 0036282/16 del 22 aprile 2016) Credito Emiliano S.p.a. (di seguito anche Credito Emiliano) segnalava di aver assunto il provvedimento di recesso per giusta causa nei confronti del sig. Giannotti. Nella suindicata nota la Banca precisava che il 15 marzo 2016 era stata rinvenuta sulla scrivania del consulente presso la filiale di Ancona della stessa Banca una rendicontazione relativa a un “dividendo OICVM n. 43367480/LU8283 44357/7. 763000/EUROFUNDLUX MULTI IN COME F4 cl D” di 2.145,00 euro, formalmente intestata alla cliente […omissis…] e palesemente artefatta; - bonifico del 08/10/2014 per un importo di 31.209,00 euro riveniente dal riscatto di quote di OICVM denominato “Pimco Emerging MarketsBond e Acc Eur”; - bonifico del 11/02/2015 per un importo di 38.663,97 euro rivenienti dal riscatto di quote di OICVM denominato “Euromobiliare International”; - bonifico del 12/02/2015 per un importo di 9.980,00 euro rivenienti dal riscatto di quote di OICVM denominato “Euromobiliare International”. PREMESSO che con nota del 21 luglio 2016 (Prot. Consob 0067633/16 del 21 luglio 2016) la Banca ha ulteriormente precisato di essere stata contattata dal legale del sig. Giannotti, Avv. […omissis…], il quale nel corso di incontri tenutisi il 5 maggio e l’11 maggio 2016 con dipendenti della Banca ha denunciato l’esistenza di “una condotta malversativa che sarebbe stata posta in essere dal suo assistito in danno della clientela”. Sulla base di quanto riferito dal legale la condotta posta in essere dal consulente sarebbe consistita nell’aprire posizioni di conto corrente presso altri intermediari (principalmente Finecobank Banca Fineco S.p.a. di seguito anche Finecobank o anche Banca Fineco) a insaputa dei clienti e utilizzando i documenti identificativi di questi ultimi già acquisiti dallo stesso consulente per la costituzione di rapporti di conto corrente presso Credito Emiliano. Su tali conti correnti il consulente avrebbe fatto confluire le disponibilità derivanti da operazioni di disinvestimento perfezionate presso Credito Emiliano e successivamente avrebbe distratto le somme rivenienti dai disinvestimenti, effettuando operazioni di bonifico a valere sugli stessi conti correnti e a favore di propri conti correnti a mezzo del canale online; - La sig.ra […omissis…] ha altresì disconosciuto le ulteriori operazioni di bonifico disposte a mezzo del canale on line dallo stesso Giannotti a valere sul conto corrente n. […omissis…] intestato alla stessa sig.ra […omissis…] acceso presso Banca Fineco a sua insaputa aventi come beneficiario lo stesso sig. Gianluca Giannotti e disposte dal 10/10/2014 al 17/08/2015 per un importo complessivo di euro 156.770,00; VISTA la delibera dell’Organismo per la tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari n. 1 del 14 gennaio 2009; VISTA la propria delibera n. 12018 del 16 giugno 1999 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del sig. Gianluca Giannotti, nato ad Ancona il 12 novembre 1966 […omissis…]; PREMESSO che la cliente sig.ra […omissis…] ha disconosciuto la richiesta di rimborso avente a oggetto n. 10.180,59 quote del Fondo denominato “GLO MUL AS INC A/DIS/EUR” effettuata in data 04/04/2016; PREMESSO che infine il sig. […omissis…] ha disconosciuto le seguenti operazione di bonifico disposte a favore del conto corrente n. […omissis…] intestato allo stesso sig. […omissis…] acceso presso Banca Fineco a sua insaputa dal consulente Giannotti e rivenienti da precedenti operazioni di disinvestimento: 6 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 - bonifico del 07/02/2014 per un importo di 8.299,91 euro rivenienti dal riscatto di quote di un OICVM denominato ”Franklin Templeton China” ; di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob; - bonifico del 07/02/2014 per un importo di 33.724,25 euro rivenienti dal riscatto di quote di un OICVM denominato “F Global Bond Fund”; - bonifico del 07/02/2014 per un importo di 23.102,57 euro rivenienti dal riscatto di quote di un OICVM denominato “Carmagnac Gestion Patrimoine”. CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 111, comma 1, del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall’Albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione; Il sig. […omissis…] ha altresì disconosciuto le ulteriori operazioni di bonifico disposte a mezzo canale on line dallo stesso Giannotti a valere sul conto corrente n. […omissis…] intestato allo stesso sig. […omissis…] acceso presso Banca Fineco a sua insaputa avente come beneficiario lo stesso sig. Gianluca Giannotti disposte dal 17/02/2014 al 01/12/2014 per un importo complessivo di euro 64.800,00; CONSIDERATO che i comportamenti innanzi descritti sono tali da compromettere l’affidabilità del consulente abilitato all’offerta fuori sede nei confronti dei risparmiatori; CONSIDERATO CONSIDERATO, ATO in particolare, che le condotte sopra indicate, in ragione della loro gravità, dell’entità dei danni cagionati, della continuazione, delle modalità fraudolente con cui sono state realizzate dal sig. Gianluca Giannotti, sono sanzionabili con la radiazione dall’Albo; RITENUTI, RITENUTI pertanto, esistenti, a carico del sig. Gianluca Giannotti, in considerazione di quanto sopra rappresentato, elementi che fanno presumere il perfezionamento delle seguenti fattispecie: - acquisizione, anche mediante distrazione a favore di terzi, della disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti; - perfezionamento di operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - comunicazione di informazioni e trasmissione di documentazione ai clienti non rispondente al vero; - utilizzo indebito di codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; RITENUTA la necessità e l’urgenza, per la tutela degli investitori, anche potenziali, di sospendere in via cautelare il sig. Gianluca Giannotti dall’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede; RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato e motivato, la documentazione agli atti di questa Commissione, come oggetto di valutazione nella presente sede cautelare, contenga elementi tali da suffragare l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob e che, pertanto, sussistano i presupposti per l’adozione del provvedimento di sospensione, in via cautelare, del medesimo sig. Gianluca Giannotti dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998; CONSIDERATO che i comportamenti del sig. Gianluca Giannotti, come sopra rappresentati, integrano ipotesi di violazione dell’art. 107, comma 1 e dell’art. 108, comma 7 del regolamento adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, per aver: - acquisito, anche mediante distrazione a favore di terzi, la disponibilità di somme e di valori di pertinenza dei clienti; - perfezionato operazioni non autorizzate dai clienti a valere sui rapporti di pertinenza di questi ultimi; - comunicato informazioni e consegnato documentazione ai clienti non rispondente al vero; - utilizzato indebitamente i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dei clienti; D E L I B E R A: Il sig. Gianluca Giannotti, nato ad nato ad Ancona il 12 novembre 1966 […omissis…] è sospeso in via cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per un periodo di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera. La presente delibera verrà portata a conoscenza dell'interessato e pubblicata nel bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, la Consob, in caso di necessità ed urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo 11 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 7 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 Delibera n. 19779 La Società è autorizzata all’esercizio del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lettera: Autorizzazione della EUCLIDEA SIM S.p.A. all’esercizio del servizio di investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscrizione della stessa Società nell’albo delle SIM d) gestione di portafogli. L’autorizzazione alla prestazione del suddetto servizio è rilasciata con le seguenti modalità operative: “con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e con assunzione di rischi da parte della Società stessa”. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni; La presente delibera verrà portata a conoscenza della EUCLIDEA SIM S.p.A. nei modi e nei termini di legge e pubblicata nel Bollettino della Consob. VISTO il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, approvato con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. VISTO il regolamento adottato congiuntamente con Banca d'Italia con provvedimento del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni; 17 novembre 2016 VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 468 del 1998; Delibera n. 19781 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di CHL S.p.A. per violazione dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221/2010 VISTO il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 469 del 1998; VISTO il regolamento della Banca d’Italia del 4 agosto 2000 e successive modificazioni; La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la propria delibera n. 11760 del 22 dicembre 1998 con la quale è stato istituito l’albo delle SIM e delle imprese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; VISTA la Legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTA l’istanza, presentata con note del 1° marzo 2016, con la quale Euclidea Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata EUCLIDEA SIM S.p.A. – ha chiesto di essere autorizzata all’esercizio del servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e con assunzione di rischi da parte della Società stessa, e di essere iscritta nell’albo delle SIM di cui all’art. 20, comma 1, del medesimo decreto; VISTO il Regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni; VISTE le successive note del 22 luglio 2016, del 4 ottobre 2016 e del 25 ottobre 2016 con le quali EUCLIDEA SIM S.p.A. ha trasmesso le informazioni integrative richieste; VISTO il Regolamento adottato con propria delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (di seguito, anche solo «Regolamento OPC») e, nello specifico, l’art. 6, il quale richiede che, qualora un’operazione con parte correlata sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 114, comma 1, del TUF, nel comunicato stampa da pubblicare siano inclusi: VISTO il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, anche solo «TUF») e, in particolare, l’art. 114, comma 5, il quale stabilisce tra l’altro che la Consob può, anche in via generale, richiedere agli emittenti quotati che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l’informazione del pubblico; SENTITA la Banca d’Italia; RITENUTO che sussistono i presupposti per l'accoglimento dell’istanza; D E L I B E R A: «a) l’indicazione che la controparte dell’operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione; E’ disposta l’iscrizione della Euclidea Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. – in forma abbreviata EUCLIDEA SIM S.p.A. –, con sede in Milano, nell’albo di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. b) la denominazione o il nominativo della controparte dell’operazione; 8 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 rie, la violazione del combinato disposto dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6 del Regolamento OPC; c) se l’operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell’articolo 5; VISTO l’art. 193, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 (nel testo vigente all’epoca dei fatti contestati), il quale prevede che «Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114 [...] è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative […]»; d) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14; VISTO l’art. 11 della Legge n. 689/1981, il quale prevede che «Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche»; e) l’eventuale approvazione dell’operazione nonostante l’avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti»; RILEVATO che, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Divisione Corporate Governance, Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci (di seguito, anche «DCG»), è emerso che nei comunicati stampa diffusi in data 30 maggio, 1° ottobre e 12 dicembre 2014 in merito al collocamento in forma riservata del Prestito Obbligazionario CHL 6% 2014-2018 Convertibile (di seguito, «POC 2014-2018») presso parti correlate, la Società non ha correttamente adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento OPC nel caso in cui una società ponga in essere un’operazione con parti correlate; TENUTO CONTO, CONTO in particolare, della gravità obiettiva della violazione accertata, in relazione alla rilevanza degli interessi protetti dalle norme violate ed alla diffusione delle conseguenze dannose anche potenziali, nonché dell’eventuale sussistenza di circostanze soggettive idonee ad incidere sulla responsabilità; VISTA la lettera del 3 marzo 2016, notificata alla Società in pari data, con cui, a seguito della valutazione degli elementi informativi acquisiti nel corso dell’istruttoria svolta, la DCG – ai sensi dell’art 193, comma 1, del TUF (nel testo vigente all’epoca dei fatti contestati) e dell’art. 195, comma 1, del medesimo TUF – ha contestato a CHL S.p.A. la violazione degli obblighi di informativa al pubblico previsti dal combinato disposto dell’art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 6 del Regolamento OPC; CONSIDERATO che, con riguardo alla gravità obiettiva, assumono altresì rilevanza, in particolare, gli elementi di seguito indicati: RILEVATO che con la sopra citata lettera di contestazione la Società è stata resa edotta della facoltà di produrre atti difensivi in relazione ai fatti contestati; VISTA la nota pervenuta il 1° aprile 2016, con cui la Società ha riconosciuto che i comunicati stampa diffusi in data 30 maggio 2014, 1 ottobre 2014 e 12 dicembre 2014 non riportavano le informazioni richieste dall’art. 6 del Regolamento OPC; - l’esatto adempimento da parte degli emittenti quotati degli obblighi informativi previsti dalla normativa di riferimento rappresenta un importante strumento per una corretta e puntuale informazione degli investitori, del mercato e della stessa Consob; - nel caso di specie, l’inosservanza della disciplina in oggetto ha privato il mercato di elementi informativi necessari alla piena conoscenza delle caratteristiche delle operazioni e del relativo iter procedurale; CONSIDERATO, CONSIDERATO con riferimento all’elemento soggettivo, che la violazione accertata è imputabile alla Società quantomeno a titolo di colpa; ESAMINATA la Relazione per la Commissione del 14 settembre 2016, con cui l’Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i fatti contestati, formulando conseguenti proposte in ordine alla quantificazione della relativa sanzione; RILEVATO che, quale elemento attenuativo del grado di responsabilità ascritto e, dunque, della sanzione di seguito indicata si è, altresì, tenuto conto del comportamento tenuto dalla Società, sintomatico di un atteggiamento collaborativo; SULLA BASE di tutti gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria nonché dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati; VISTA la nota del 15 settembre 2016 con la quale è stata trasmessa copia della citata Relazione per la Commissione con la quale l’Ufficio Sanzioni Amministrative ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati a CHL S.p.A. ed ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell’entità della relativa sanzione; D E L I B E R A: RILEVATO che CHL S.p.A. non si è avvalsa della facoltà di presentare controdeduzioni scritte; Nei confronti di CHL S.p.A., con sede legale in Firenze, Via G. Marconi n. 128, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 15.000,00, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento alla medesima Società. RITENUTA accertata, sulla base delle risultanze istrutto- Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di 30 9 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007; giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale si allega alla presente fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. VISTI, VISTI in particolare, gli artt. 5 e 6 del regolamento adottato con la richiamata delibera n. 19602, che definiscono la composizione del collegio dell’Arbitro, le modalità di designazione e di composizione dei componenti e i requisiti che gli stessi devono possedere, la durata dell’incarico e la sua rinnovabilità per una sola volta; PRESO ATTO della nota del 22 luglio 2016, con la quale - su invito della Consob rivolto con lettera del 9 giugno 2016 - il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) ha designato: l’avv. Giorgio Afferni, quale membro effettivo del collegio, il prof. avv. Vincenzo Farina e l’avv. Donato Patera, quali membri supplenti; Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. PRESO ATTO della nota del 5 agosto 2016 e della nota integrativa del 14 novembre 2016, con le quali - su invito della Consob rivolto con lettera del 9 giugno 2016 - le associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative hanno congiuntamente designato: il prof. avv. Giuseppe Guizzi, quale membro effettivo del collegio, il prof. avv. Raffaele Lener e il prof. avv. Francesco De Santis, quali membri supplenti; La presente delibera è notificata alla Società e pubblicata per estratto nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ex art. 195 del D. Lgs. n. 58/1998 alla Corte d’Appello competente per territorio entro 30 giorni dalla data di notifica. VALUTATE le manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso di selezione di tre componenti effettivi e di sei membri supplenti del collegio dell’Arbitro, di designazione Consob, pubblicato sul sito della Consob in data 9 giugno 2016; 17 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n. 19782 VERIFICATA in capo ai soggetti di seguito indicati, anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 dagli stessi prodotte, la sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 5 e 6 del citato regolamento; Nomina dei componenti effettivi e supplenti dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa D E L I B E R A: VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; A decorrere dal 12 dicembre 2016 sono nominati componenti effettivi del collegio dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; VISTO l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, recante “Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”; VISTO, VISTO in particolare, l’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del richiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall’art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”; - dott. Gianpaolo Eduardo BARBUZZI, presidente (su designazione della Consob); - dott.ssa Daniela MORGANTE, membro effettivo (su designazione della Consob); - prof.ssa Marilena RISPOLI FARINA, membro effettivo (su designazione della Consob); - avv. Giorgio AFFERNI, membro effettivo (su designazione del CNCU); - prof. avv. Giuseppe GUIZZI, membro effettivo (su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari). Sono nominati membri supplenti del collegio dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF): 10 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 - prof. Antonio ALBANESE, membro supplente (su designazione della Consob); - prof.ssa Maria Debora BRAGA, membro supplente (su designazione della Consob); - prof. avv. Michele DE MARI, membro supplente (su designazione della Consob); - prof. avv. Raffaele DI RAIMO, membro supplente (su designazione della Consob); - prof. avv. Federico FERRO-LUZZI, membro supplente (su designazione della Consob); - prof. avv. Luigi SALAMONE, membro supplente (su designazione della Consob); - Prof. Vincenzo FARINA, membro supplente (su designazione del CNCU); - avv. Donato PATERA, membro supplente (su designazione del CNCU); - prof. avv. Francesco DE SANTIS, membro supplente (su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari); - chiamato decreto legislativo n. 179 del 2007, introdotti dall’art. 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante “Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”; VISTA la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all’istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all’adozione del regolamento di attuazione del citato art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 2007; VISTO, VISTO in particolare, l’art. 2, comma 1, della richiamata delibera n. 19602, a norma del quale “La Consob adotta, con successive delibere disposizioni di attuazione del regolamento, disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, e ne determina la data di avvio dell’operatività.”; VISTA la propria delibera n. 19700 del 3 agosto 2016, di “Adozione delle disposizioni organizzative e di funzionamento dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016”; VISTA la propria delibera n. 19701 del 3 agosto 2016, di “Adozione del codice deontologico per i componenti del collegio dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento emanato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016”; prof. avv. Raffaele LENER, membro supplente (su designazione delle associazioni di categoria degli intermediari). VISTA la delibera n. 19729 del 21 settembre 2016, con la quale è stato costituito l’Ufficio di Segreteria tecnica dell’ACF; La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob. 23 novembre 2016 VISTA la delibera n. 19782 del 23 novembre 2016 con la quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del collegio dell’ACF; IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n. 19783 RITENUTO di determinare la data di avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); Avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni transitorie RITENUTO, RITENUTO altresì, di adottare disposizioni transitorie volte, da un lato, ad assicurare un più agevole accesso alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie da parte degli investitori e, dall’altro, di consentire agli intermediari di gestire al meglio gli adempimenti connessi all’adesione al nuovo Arbitro e all’inoltro delle deduzioni nell’ambito delle procedure di ricorso; La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; D E L I B E R A: VISTO l’art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”; Art. 1 (Avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie FFiinanziarie) VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e successive modificazioni, recante “Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262”; 1. La data di avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è il 9 gennaio 2017. Art. 2 (Disposizioni transitorie ) 1. Per un periodo di due anni dalla data di avvio VISTO, VISTO in particolare, l’art. 2, commi 5-bis e 5-ter del ri- 11 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), come determinata all’articolo 1, gli investitori che non si avvalgono del supporto di un’associazione dei consumatori ovvero di un procuratore possono presentare il ricorso all’Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all’inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell’Arbitro. VISTA la delibera n. 19729 del 21 settembre 2016 recante l’“Istituzione dell’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie”; CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’attribuzione della responsabilità del predetto Ufficio di Segreteria tecnica; VISTO il curriculum vitae del dott. Vincenzo CIMINO e CON NSIDERATO che, sulla base del curriculum stesso, il CO dott. CIMINO risulta in possesso di esperienza e professionalità idonee a ricoprire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie; 2. Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all’associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all’ACF con le modalità rese note sul sito web, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del predetto regolamento. CONSIDERATA l’esigenza di procedere all’attribuzione della responsabilità dell’Ufficio Consumer Protection, coordinato nell’ambito della Divisione Tutela del Consumatore, ed attualmente retto dal dott. Vincenzo CIMINO; 3. Entro quattro mesi dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), gli intermediari provvedono a modificare la documentazione contrattuale al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, lettera a), del regolamento adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. VISTO il curriculum vitae del dott. Enea FRANZA e CONSIIDERATO che, sulla base del curriculum stesso, il CONS dott. FRANZA risulta in possesso di esperienza e professionalità idonee a ricoprire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Consumer Protection, coordinato nell’ambito della Divisione Tutela del Consumatore; La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob. SU PROPOSTA del Presidente, formulata ai sensi dell’art. 31 del citato Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, sentiti il Direttore Generale e il Responsabile della Divisione Tutela del Consumatore; 23 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas D E L I B E R A: A: Delibera n. 19784 A decorrere dal 1° dicembre 2016 la responsabilità dell’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie è attribuita al dott. Vincenzo CIMINO, direttore. Nomina del responsabile dell’Ufficio di Segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e del responsabile dell’Ufficio Consumer Protection A decorrere dalla stessa data la responsabilità dell’Ufficio Consumer Protection, coordinato nell’ambito della Divisione Tutela del Consumatore, è attribuita al dott. Enea FRANZA, condirettore. La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni; Il dott. FRANZA continuerà a ricoprire ad interim l’incarico di Responsabile dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo svolgimento delle procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera e non ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie. VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni; VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni; La presente delibera sarà portata a conoscenza degli interessati e pubblicata nel Bollettino della CONSOB. Avverso la stessa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica o dalla comunicazione in via amministrativa. VISTA la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, di “Istituzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179”; 23 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 12 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 Delibera n. 19785 nata Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari. A decorrere dalla stessa data e fino al 31 gennaio 2017 alla dott.ssa ROSSETTI è affidato l’incarico di temporanea reggenza dell’Ufficio Regolamentazione, coordinato nell’ambito della Divisione Strategie Regolamentari. Nomina del responsabile della Divisione Strategie Regolamentari e affidamento della temporanea reggenza dell’Ufficio Regolamentazione La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa La presente delibera sarà portata a conoscenza dell’interessata e pubblicata nel Bollettino della CONSOB. VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni e integrazioni; 23 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002, e le successive modificazioni; Delibera n. 19787 Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente di due dipendenti a seguito del superamento del periodo di prova VISTO il Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 1994, e le successive modificazioni; La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni; VISTA la delibera n. 19525 del 24 febbraio 2016, recante l’affidamento della temporanea reggenza della Divisione Strategie Regolamentari al dott. Giuseppe D’AGOSTINO, vice Direttore Generale, a decorrere dal 1° marzo 2016 e per il periodo di due mesi; VISTO il Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2002 e le successive modificazioni e integrazioni; VISTE le successive delibere n. 19583 del 27 aprile 2016, n. 19646 del 30 giugno 2016, n. 19740 del 29 settembre 2016 e n. 19760 del 17 ottobre 2016, recanti la proroga della predetta temporanea reggenza per un periodo complessivo di sei mesi e diciotto giorni a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 18 novembre 2016; VISTA la delibera n. 19458 del 9 dicembre 2015, recante l’approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico, riservato a soggetti video-lesi, a due posti di vice assistente con mansioni di centralinista telefonico da destinare alla sede di Roma e la nomina in prova, a decorrere dal 1° marzo 2016, del Sig. Gianluca BATTISTI e della Sig.ra. Stefania CIREDDU, candidati risultati vincitori; RITENUTO che la dott.ssa Adriana ROSSETTI, condirettore centrale, sia in possesso dei requisiti più idonei per ricoprire l’incarico di Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari; VISTE le relazioni del responsabile dell’unità organizzativa cui i suddetti dipendenti sono assegnati, redatte ai sensi dell’art. 48 della II parte del già citato Regolamento del personale e contenenti una valutazione favorevole dell’attività svolta dai medesimi dipendenti durante il periodo di prova; TENUTO CONTO che, a seguito della scomparsa della dott.ssa Paola BARTOLA, condirettore, Responsabile dell’Ufficio Regolamentazione, coordinato nell’ambito della stessa Divisione Strategie Regolamentari, si rende necessario procedere alla sostituzione della medesima, al fine di garantire la piena funzionalità e la continuità dell’attività dell’Ufficio di cui si tratta; RITENUTO che gli stessi possono essere nominati in ruolo; RITENUTO, RITENUTO nelle more di una compiuta valutazione in ordine alla figura professionale più idonea a ricoprire l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Regolamentazione, di affidare la temporanea reggenza dello stesso al Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari, nell’ambito della quale l’Ufficio in questione è coordinato; D E L I B E R A: Art. 1 Il Sig. Gianluca BATTISTI e la Sig.ra Stefania CIREDDU sono nominati vice assistente nel ruolo del personale della carriera operativa del personale della CONSOB a decorrere dal 1° marzo 2016. SU PROPOSTA del Presidente, formulata sentito il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 31 del citato Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della CONSOB; I dipendenti sopra indicati prenderanno posto nel ruolo, nel seguente ordine: Sig. Gianluca BATTISTI e Sig.ra Stefania CIREDDU, dopo il Sig. Marcello LORETI. D E L I B E R A: Art. 2 A decorrere dalla data della presente delibera la dott.ssa Adriana ROSSETTI, condirettore centrale, è nomi- La presente delibera sarà portata a conoscenza degli inte- 13 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 ressati e pubblicata nel Bollettino della CONSOB. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino della CONSOB. cale da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti”; VISTI gli articoli 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti, approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato, recanti le norme di attuazione delle disposizioni di legge sopra menzionate; 23 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n. 19789 VISTO in particolare l'articolo 144-septies, comma 1, del citato Regolamento, secondo cui “La Consob pubblica, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni”; Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla pubblicazione prevista dal richiamato articolo 144-septies, comma 1, del Regolamento Emittenti, per la società I Grandi Viaggi S.p.A. che ha chiuso l'esercizio sociale il 31 ottobre 2016; D E L I B E R A: VISTO il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e le successive modificazioni e integrazioni; VISTI in particolare gli articoli 147-ter, comma 1 e 148, comma 2, del citato decreto, ai sensi dei quali, rispettivamente, “Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate....” e “…La Consob stabilisce con regolamento modalità per l'elezione, con voto di lista, di un membro effettivo del collegio sinda- SOCIETÀ I Grandi Viaggi S.p.A. Fatta salva l’eventuale minor quota prevista dallo statuto, la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo della società I Grandi Viaggi S.p.A. è individuata come segue. CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CLASSE DI QUOTA DI QUOTA DI CAPITALIZZAZIONE FLOTTANTE MAGGIORANZA > 25% < 50% < = 375 milioni di € sì no QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2,5% La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino della Consob. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di comunicazione. 23 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas Delibera n. 19792 VISTA la Delibera Consob 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale MTS SpA è stata autorizzata alla gestione del mercato regolamentato “MTS Corporate”; Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato MTS Corporate - Mercato regolamentato all’ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati - Organizzato e gestito da MTS SpA VISTA la lettera di MTS SpA del 29 settembre 2016, con cui sono state comunicate le modifiche al Regolamento del mercato regolamentato “MTS Corporate”, approvate dall'Assemblea di MTS SpA del 28 settembre 2016; VISTO il parere della Banca d'Italia, comunicato in data 16 novembre 2016; La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni; RITENUTO che le modifiche complessivamente apportate al Regolamento del “Mercato regolamentato all’ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati” or- VISTO l’art. 63, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 14 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 incorpora per riferimento le informazioni relative all’Offerente contenute nel Documento di Registrazione relativo all’offerta ed alla quotazione delle azioni anche a servizio dell’Offerta; ganizzato e gestito da MTS SpA sono conformi alla disciplina comunitaria e idonee ad assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori; D E L I B E R A: CONSIDERATO che l’Offerta è promossa nell’ambito di una complessiva operazione, annunciata da BMPS al mercato in data 25 ottobre 2016, avente ad oggetto: (i) il deconsolidamento dei Non Performing Loans nel portafoglio di BMPS e delle sue controllate MPS Capital Services S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A.; (ii) un’operazione di liability management exercise (“LME”) che include l’Offerta; e (iii) l’aumento del capitale di BMPS, con esclusione del diritto d’opzione, per un controvalore massimo 5 miliardi di Euro (“l’Aumento di Capitale”); (iv) la copertura media del 40% dei crediti classificati nelle categorie delle inadempienze probabili ed esposizioni scadute deteriorate; Sono approvate le modifiche al Regolamento del mercato regolamentato “MTS Corporate, organizzato e gestito da MTS SpA, approvate dall’Assemblea della Società del 28 settembre 2016 e trasmesse alla Consob con lettera del 29 settembre 2016. La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul Bollettino della Consob. 25 novembre 2016 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas VISTA la nota del 17 novembre 2016 (prot. n. 0102817/16) con la quale la Consob ha comunicato all’Offerente di aver avviato il procedimento amministrativo n. 53721/16 relativo all’Offerta; Delibera n. 19794 Approvazione del documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, su titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. VISTE la nota dell’8 novembre 2016 (prot. n. 0099939/16) con cui sono state formulate richieste di carattere pre-istruttorio e la nota del 18 novembre 2016 (prot. n. 0103242/16) con cui sono state formulate richieste istruttorie in ordine al Documento d’Offerta; La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa CONSIDERATI gli elementi informativi e documentali contenuti nelle note di BMPS del 9 novembre 2016 (prot. n. 0100339/16); 21 novembre 2016 (prot. n. 0103576/16) e 25 novembre 2016 (prot. n. 105130/16) e nella nota del Collegio Sindacale di BMPS del 25 novembre 2016 (prot. n. 0104828/16); VISTA la Legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (“Tuf”); VISTA l’autorizzazione della Banca Centrale Europea del 23 novembre 2016 - trasmessa con nota di BMPS del 24 novembre 2016 (prot. n. 0104411/16) - concernente l’acquisto dei Titoli nell’ambito dell’Offerta ai sensi degli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e la computabilità delle azioni di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale Monte Paschi, tra cui quelle a servizio dell’Offerta, nel Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1) dell’Offerente ai sensi dell’art. 26 e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013; VISTI in particolare gli articoli 101-bis e ss. del Tuf; VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni; VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni (“Regolamento Emittenti”); CONSIDERATO che, con comunicazione diffusa in data 14 novembre 2016, ai sensi degli artt. 102, primo comma, del Tuf (la “Comunicazione”) e 37 del Regolamento Emittenti, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) ha comunicato la decisione di promuovere, ai sensi degli artt. 102 e ss. del Tuf, un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) su taluni titoli emessi o garantiti da BMPS in circolazione (i “Titoli”); VISTA VISTA l’autorizzazione della Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 385/93, rilasciata il 23 novembre 2016 - trasmessa con nota di BMPS del 24 novembre 2016 (prot. n. 0104411/16) - concernente le modificazioni allo statuto della BMPS deliberate dal Consiglio di Amministrazione e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea dei Soci del 24 novembre 2016 in relazione alla delega al Consiglio di Amministrazione per l’Aumento di Capitale; CONSIDERATO che la citata Comunicazione è risultata contenere gli elementi informativi previsti dall’articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti; VISTI (i) il verbale dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di BMPS del 24 novembre 2016 relativo all’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega per l’Aumento di Capitale ai sensi dell’art. 2343 del codice civile e (ii) il verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione di BMPS del 24 novembre 2016 relativo all’approvazione, in esercizio parziale di detta delega, dell’Aumento di Capitale a servizio del Liability Management (LME), inclusa l’Offerta; CONSIDERATO che, in data 15 novembre 2016, con nota inoltrata per posta elettronica certificata (prot. n. 0102175/16), l’Offerente ha trasmesso alla Consob, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 102, comma 3, del Tuf, il documento relativo all’Offerta destinato alla pubblicazione (“Documento d’Offerta”), redatto in conformità alle disposizioni di cui al citato Regolamento Emittenti e che 15 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 VISTE la Nota Informativa del 17 novembre 2016 (prot. n. 0102614/16), la Relazione Informativa del 25 novembre 2016 (prot. n. 0104867/16), l’Integrazione alla Relazione Informativa del 26 novembre 2016 (prot. n. 0105144/16) con cui si sono forniti elementi informativi preliminari sull’Offerta e la proposta degli Uffici di cui alla Relazione del 28 novembre 2016 (prot. n. 105162/16) e le relative motivazioni, condivise dalla Commissione, che integralmente si richiamano; Antonveneta 220.000 Non- XS0131739236 Capital cumulative Trust II Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da BMPS Banca €2.160.558.000 IT0004352586 Monte dei Tasso Variabile Paschi di Subordinato Siena S.p.A Upper Tier II 2008 – 2018 Banca €500.000.000 XS0236480322 Monte dei Subordinated Tier II Paschi di Floating Rate Siena S.p.A. Notes due 2017 VISTA la nota del 25 novembre 2016 (prot. n. 0105056/16) con cui, BMPS - al fine di adempiere all’obbligo di prestazione della garanzia di esatto adempimento ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti - ha trasmesso la delibera del Consiglio di Amministrazione di BMPS del 24 novembre 2016 che ha approvato l’aumento di capitale a servizio dell’LME, inclusa l’Offerta, nonché l’allegato Parere di congruità della società di revisione EY S.p.A., redatto ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile e dell’articolo 158 del Tuf; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. €150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018 Banca €100.000.000 Monte dei Subordinated Paschi di 10NC5 Lower Siena S.p.A. Tier II Notes due October 2018 Banca €500.000.000 Monte dei Lower Tier II Paschi di Subordinated Siena S.p.A. 7.00 per cent. Notes due 2019 Banca €500.000.000 Monte dei Lower Tier II Paschi di Subordinated Siena S.p.A 5.00 per cent. Notes Due 2020 Banca €500.000.000 Monte dei Lower Tier II Paschi di Subordinated Siena S.p.A 5.60 per cent. Notes due 2020 RITENUTO che la suddetta delibera sia idonea a costituire la garanzia di esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Offerente con l’Offerta, stante la circostanza secondo cui il corrispettivo offerto è vincolato alla sottoscrizione dell’aumento di capitale al servizio dell’LME e che il buon esito dell’aumento di capitale è condizione di efficacia dell’offerta; VISTA la nota del 27 novembre (prot. n. 0105158/16) con la quale l’Offerente ha richiesto alla Consob, ai sensi dell’art. 40, secondo comma e terzo comma, del Regolamento Emittenti, che il periodo di adesione relativo all’Offerta abbia inizio alle ore 14:00 del 28 novembre 2016 (“Inizio del periodo di adesione”) e si concluda il 2 dicembre 2016 (estremi inclusi); VISTO il Documento d’Offerta trasmesso dall’Offerente con nota del 28 novembre 2016 (prot. n. 105160/16) contenente le modifiche e le integrazioni effettuate nel corso dell’iter istruttorio; CONSIDERATO che i Titoli oggetto dell’Offerta, come indicati nel Documento d’Offerta da ultimo trasmesso sono i seguenti: Titoli Emittente Serie ISIN Antonveneta 80.000 NonXS0122238115 Capital cumulative Trust I Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Tier I Securities garantite da BMPS MPS Capital €350.000.000 XS0121342827 Trust I 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da BMPS 85% 100% 100% XS0238916620 100% XS0391999801 100% XS0415922730 100% XS0503326083 100% XS0540544912 100% CONSIDERATO che con riferimento alle 220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da BMPS, lo svolgimento dell’Offerta è soggetto alla condizione che, prima dell’Inizio del periodo di adesione, la documentazione contrattuale relativa al suddettotitolo sia modificata attraverso la procedura di consent solicitation menzionata nella citata Comunicazione, evento di cui sarà data notizia attraverso apposito comunicato stampa da pubblicarsi entro l’Inizio del periodo di adesione; Prezzo di Acquisto 85% CONSIDERATO che il corrispettivo, come indicato nel Documento d’Offerta sarà: 85% 16 pari al prezzo di acquisto indicato, in percentuale del valore nominale, per ciascuna serie di Titoli, nella tabella sopra riportata, oltre a: i) per i Titoli Tier I, un ammontare pari ai proventi dovuti, come meglio precisato nel Documento d’Offerta e ii) per i Titoli Tier II, al rateo interessi maturato dall’ultima data di pagamento, come meglio precisato nel Documento d’Offerta; Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 - D E L I B E R A: vincolato alla contestuale sottoscrizione delle azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. di nuova emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale dell’Offerente; E’ approvato, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Tuf, il Documento d’Offerta, nel testo inviato in data 15 novembre 2016 e da ultimo modificato in data 28 novembre 2016, concernente l’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi dell’articolo 102 e ss. del Tuf, avente ad oggetto i Titoli, emessi o garantiti da BMPS, in circolazione. VISTI gli altri atti istruttori del procedimento; VISTO l’articolo 102, quarto comma, del Tuf, ai sensi del quale la Consob “entro quindici giorni dalla presentazione del documento di offerta (…) lo approva se esso è idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull'offerta. Con l'approvazione la Consob può indicare all'offerente informazioni integrative da fornire, specifiche modalità di pubblicazione del documento d'offerta nonché particolari garanzie da prestare. Il termine è di trenta giorni per le offerte aventi ad oggetto o corrispettivo prodotti finanziari non quotati o diffusi tra il pubblico ai sensi dell'articolo 116. Qualora si renda necessario richiedere all'offerente informazioni supplementari, tali termini sono sospesi, per una sola volta, fino alla ricezione delle stesse. Tali informazioni sono fornite entro il termine fissato dalla Consob, comunque non superiore a quindici giorni. (…) Decorsi i termini di cui al presente comma, il documento d'offerta si considera approvato.”; Il periodo di adesione all’Offerta avrà inizio alle ore 14:00 del 28 novembre 2016 e terminerà il 2 dicembre 2016 (estremi inclusi) salvo proroga. La presente delibera sarà comunicata all’Offerente mediante posta elettronica certificata e sarà pubblicata nel sito Internet (www.consob.it) nonché nel Bollettino della Consob. Il presente provvedimento, potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione o, per i soggetti non destinatari della stessa, dalla data di pubblicazione nel predetto Bollettino. 28 novembre 2016 CONSIDERATA l’approvazione, in data 28 novembre 2016, del Documento di Registrazione relativo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas RITENUTO che il Documento d’Offerta trasmesso dall’Offerente con la citata nota del 15 novembre 2016, come da ultimo modificato in data 28 novembre 2016, sia idoneo a consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato giudizio sull’Offerta; 17 Delibere e provvedimenti urgenti 16/30 novembre 2016 2 Comunicazioni Comunicazione n. 0101125 0101 125 dell’11dell’11- 1111- 2016 46,48% del medesimo capitale; nel corso del periodo di adesione Hitachi non risulta aver acquistato fuori Opa azioni Ansaldo; Inviata alla Hitachi Rail Italy Investments S.r.l., alla Hitachi Ltd e allo studio legale… Oggetto: - il 21 marzo 2016 - data di pagamento dell’Offerta Hitachi, avendo impugnato la citata Delibera del 3 febbraio 2016 ed avendo ottenuto dal Tar del Lazio Decreto n. 837 del 18 febbraio 2016 - la sospensione in via cautelare degli effetti della decisione assunta dalla Consob, ha corrisposto agli azionisti aderenti 9,68 euro per azione, ossia il prezzo di Offerta originario (9,50 euro) volontariamente aumentato da Hitachi stessa in data 1° marzo 2016, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di 0,18 euro; - il 23 marzo 2016, Hitachi ha acquistato complessivamente n. 8.581.223 azioni, pari a circa il 4,29% del capitale di Ansaldo, al prezzo di euro 10,50 per azione, arrivando a detenere il controllo di diritto dell’Emittente con una partecipazione pari a circa il 50,77% del capitale; conseguentemente, Hitachi, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 42, comma 3, del Regolamento Emittenti, ha adeguato il corrispettivo dell’Opa all’ultimo prezzo pagato superiore al prezzo di Offerta ed ha corrisposto il conguaglio in denaro a coloro che avevano aderito all’Offerta. Ansaldo STS S.p.A. – Quesito in merito all’applicabilità dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto da consolidamento, di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del 1998, a fronte degli acquisti di azioni Ansaldo STS S.p.A. effettuati da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. successivamente alla data di pagamento relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria da quest’ultima promossa su azioni Ansaldo STS S.p.A.. Si fa riferimento alle note del … trasmesse dallo Studio Legale … (lo “Studio Legale”), in nome e per conto di Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. (“Hitachi”), mediante le quali è stato posto alla Commissione un quesito in merito al sorgere in capo ad Hitachi di un obbligo di Opa da consolidamento di cui al combinato disposto degli artt. 106, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del 1998 (“Tuf”) e 46 del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (“Regolamento Emittenti”) – per effetto di acquisti di azioni emesse da Ansaldo STS S.p.A. (“Ansaldo” o l’“Emittente”) da essa stessa effettuati (gli “Acquisti”) e/o effettuabili in futuro (gli “Ulteriori Acquisti”), successivamente alla chiusura dell’offerta pubblica di acquisto promossa dalla medesima Hitachi, ai sensi dell’art. 106, comma 1-bis, del Tuf sulla totalità delle azioni Ansaldo (l’“Offerta”). Sulla base delle informazioni agli atti, successivamente al 23 marzo 2016, Hitachi non risulta aver acquistato alcuna ulteriore azione Ansaldo; pertanto, gli Acquisti effettuati da Hitachi successivamente alla data di pagamento dell’Offerta risultano ancora, alla data della presente comunicazione, complessivamente inferiori, per uno 0,71%, alla soglia percentuale del 5% di cui all’art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf. 1. Descrizione della fattispecie e quesito formulato Il quesito formulato con la citata nota del … in merito all’eventuale sorgere di un obbligo di Opa da consolidamento in capo a Hitachi (il “Quesito”), fa seguito ai seguenti eventi noti alla Consob e al mercato: - il 2 novembre 2015, Hitachi ha acquistato da Finmeccanica S.p.A. il 40,07% del capitale di Ansaldo ad un prezzo pari a 9,50 euro per azione e, in pari data, ha comunicato al mercato, ai sensi dell’art. 102, comma 1, del Tuf, il sorgere dell’obbligo di promuovere l’Offerta; - il 4 novembre 2015, Hitachi ha promosso l’Offerta, ad un prezzo pari a euro 9,50 per azione, che è iniziata a far data dal 4 gennaio 2016 e si è conclusa il successivo 14 marzo 2016; - nel corso dell’Offerta, il 3 febbraio 2016, la Consob ha deliberato, ai sensi degli artt. 106, terzo comma, lettera d), numero 2), del Tuf e 47 - octies, del Regolamento Emittenti, la rettifica in aumento del prezzo di Offerta da euro 9,50 a euro 9,899 per azione – cfr. Delibera n. 19507 del 3 febbraio 2016; - nell’ambito dell’Offerta, Hitachi ha acquistato il 6,41% del capitale di Ansaldo arrivando a detenere il *** Lo Studio Legale, ricostruendo la fattispecie, ritiene di poter escludere il sorgere di un obbligo di Opa da consolidamento in capo a Hitachi sia rispetto agli Acquisti già effettuati sia rispetto agli eventuali, futuri Ulteriori Acquisti, “indipendentemente dalla percentuale del capitale di Ansaldo acquistata”. Tale valutazione si basa essenzialmente sulla postulata applicabilità al caso di specie dell’orientamento della Consob secondo il quale un soggetto che detiene una quota di capitale di un emittente quotato, compresa tra il 30% ed il 50%, tale da poter arrivare al controllo di diritto del medesimo emittente acquistando meno del 5% del relativo capitale - i.e. 3% prima della modifica dell’art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf, avvenuto ad opera dell’art. 7 della Legge n. 33 del 9 aprile 2009, e dell’innalzamento della soglia - è libero nel compiere ulteriori acquisti anche al di sopra della soglia del 5%. Nel sostenere l’applicabilità del suddetto orientamento vengono citate la Comunicazione n. DEM/2042919 del 14 giugno 2002 - ove si afferma fra l’altro che: “chiunque possa 18 Comunicazioni 16/30 novembre 2016 superare la soglia del 50% dei diritti di voto con un incremento inferiore al 3% non dovrà più ritenersi vincolato ad alcun obbligo di offerta di consolidamento” e che “una volta superata la soglia del controllo di diritto, ogni ulteriore acquisto è irrilevante” - e le due più recenti Comunicazioni conformi n. DEM/11016918 del 4 marzo 2011 - ove, successivamente all’innalzamento della soglia dal 3% al 5%, è stato affermato che “adeguando il predetto orientamento alla nuova soglia individuata per l’OPA da consolidamento, risulterebbe possibile per un soggetto che detenga una partecipazione rilevante ai fini OPA superiore ai 45% da più di dodici mesi acquistare liberamente e senza ulteriori limiti azioni della società” – e n. DCG/0080574 del 15 ottobre 2015. pur non rinviando espressamente alla lettera b) del comma 3, dell’art. 106 del Tuf, si applicherebbe per eadem ratio anche al superamento della soglia del 5% da parte del controllante di fatto, in quanto, qualora “si opinasse diversamente, in tutti i casi di OPA i) promossa da un’offerente che deteneva inizialmente una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50% del capitale sociale dell’emittente e ii) all’esito della quale lo stesso offerente venga ad acquisire un (ulteriore) partecipazione superiore al 5% del capitale sociale dell’emittente, l’offerente sarebbe altresì tenuto a promuovere una successiva Opa da consolidamento la cui “utilità” economica per gli oblati sarebbe del tutto inesistente in quanto l’offerta verrebbe promossa allo stesso identico prezzo della precedente OPA”. Dunque, secondo il ragionamento dello Studio Legale, “avendo Hitachi raggiunto una percentuale pari al 46,482% del capitale di Ansaldo attraverso un acquisto della partecipazione di maggioranza relativa e la successiva Opa obbligatoria essa non potrà essere assoggettata alla disciplina dell’Opa da consolidamento anche nello scenario in cui dovesse compiere acquisti di azioni Ansaldo in misura superiore al 5% del relativo capitale”; ciò in quanto, ai fini del calcolo della partecipazione acquistata nel periodo di tempo previsto dall’art. 46 del Regolamento Emittenti – 12 mesi - “non possono e non devono ovviamente essere computati” né i) “gli acquisti che hanno portato al superamento della soglia del 30%”, ossia l’acquisto, effettuato da Hitachi il 2 novembre 2015 avente ad oggetto il 40,07% del capitale di Ansaldo da cui è conseguito l’obbligo di Opa ex art. 106, comma 1-bis, del Tuf, né ii) gli acquisti “forzosamente” effettuati nel corso della successiva Opa obbligatoria”, pari a circa il 6,41 % del capitale. In conclusione, nel ribadire che a proprio parere la partecipazione acquisita da Hitachi in Opa debba essere “sterilizzata e non conteggiata nel computo della partecipazione rilevante ai fini dell’insorgenza di un obbligo di Opa”, viene chiesto alla Commissione di “confermare che eventuali ulteriori acquisti in misura superiore allo 0,71% del capitale sociale di Ansaldo” e, comunque, gli Ulteriori Acquisti che “verrebbero effettuati, da parte di Hitachi, in qualsiasi misura e percentuale” non comportino il sorgere di un obbligo di Opa da consolidamento su azioni Ansaldo in capo ad Hitachi medesima. 2. Considerazioni Come anticipato, Hitachi, dopo aver acquistato una partecipazione pari al 40,07% del capitale di Ansaldo, ad esito dell’Offerta, nell’ambito della quale ha acquistato circa il 6,41% del capitale, è arrivata ad essere titolare del 46,48% del capitale della società e, successivamente alla data di pagamento (21 marzo 2016), ha effettuato gli Acquisti, pari complessivamente al 4,29% del capitale, arrivando in tal modo a superare la soglia del 50% del capitale di Ansaldo. Un’ulteriore riflessione addotta a sostegno dell’irrilevanza degli acquisti effettuati da Hitachi nell’ambito dell’Opa verte sulla ratio stessa dell’Opa da consolidamento che dovrebbe rinvenirsi nel garantire a tutti gli azionisti la distribuzione di “un premio di controllo che un soggetto che detenga una partecipazione compresa tra il 30% e il 50% si troverebbe a corrispondere qualora, per rafforzare la propria posizione di controllo, effettuasse uno o più acquisti di azioni teleologicamente collegati e in un lasso temporale non sufficientemente diluito”; ciò stante, non sarebbe logico, secondo il ragionamento dello Studio Legale, prendere in considerazione e ritenere rilevanti gli acquisti “doverosamente compiuti dall’offerente all’esito e per l’effetto di un’Opa /per di più come nel caso di specie avente carattere obbligatorio) promossa sull’intero capitale sociale della società Target, attraverso cui tutti gli azionisti si sono già visti riconoscere il cosiddetto premio di controllo ed il diritto di exit”. Come noto, l’art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf, stabilisce che: “La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in cui:…b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per cento dei medesimi, da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-ter senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria”. In ottemperanza alla delega regolamentare, l’art. 46 del Regolamento Emittenti prevede che: “L’obbligo di offerta di cui all’articolo 106, comma 3, lettera b), del Testo unico consegue alla maggiorazione, ovvero all’acquisto, anche indiretto ai sensi dell’articolo 45, di più del 5 per cento del numero complessivo dei diritti di voto ovvero del capitale rappresentato da titoli che attribuiscono diritti di voto sugli argomenti indicati nell’articolo 105 del Testo unico nell’arco di dodici mesi”. Infine, lo Studio Legale richiama ad ulteriore avallo di quanto sostenuto, il disposto dell’art. 106, comma 4, del Tuf, che prevede l’Opa totalitaria esimente; la suddetta norma1 1 Dunque, i presupposti normativi per l’applicabilità dell’Opa da consolidamento, la cui ratio è quella di “evitare che coloro che detengono una partecipazione compresa tra il 30% e il 50% del capitale possano rafforzare in misura rilevante la propria posizione in un periodo di tempo non sufficientemente diluito” - Cfr. Comunicazione n. DEM/2018528 del 20 marzo 2002 – e di ammettere “la riduzione della contendibilità dell’emittente …. a condizione che il consolidamento della partecipazione avvenga in un periodo di tempo tale da non superare il 5% nell’arco di dodici mesi” – Cfr. Comunica- Il comma 4 dell’art. 106 del Tuf stabilisce che: “4. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nei commi 1, 1-bis e 1-ter è detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità dei titoli in loro possesso, purché, nel caso di offerta pubblica di scambio, siano offerti titoli quotati in un mercato regolamentato di uno Stato comunitario o sia offerto come alternativa un corrispettivo in contanti”. 19 Comunicazioni 16/30 novembre 2016 zione n. 0080574 del 15 ottobre 2015 - sono: - - qualificato alla stregua di un superamento “determinato […] da cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente” e, pertanto, essere riconducibile al caso di esenzione previsto dall’art. 106, comma 5, lett. c), del Tuf. la presenza di un soggetto che individualmente o in concerto con altri soggetti detiene una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50% del capitale di una quotata; Stante quanto sopra, una volta esclusa la rilevanza degli acquisti effettuati in Opa ed escluso che essi debbano essere conteggiati nel computo della soglia del 5%, per quanto riguarda l’individuazione del momento t0 da cui iniziare a calcolare il periodo di 12 mesi di cui al citato art. 46 del Regolamento Emittenti, si deve stabilire se, nel caso di specie, tale momento sia rappresentato: l’effettuazione da parte di tale soggetto di acquisti, diretti o indiretti, in misura superiore al 5% del capitale della medesima società - o l’avvenuta maggiorazione dei diritti di voto di cui esso è titolare in misura superiore a tale soglia - in un lasso di tempo inferiore a 12 mesi; in relazione all’intervallo temporale considerato dalla norma regolamentare si rammenta che il dies a quo di tale termine (“t0”) deve essere individuato nel “momento in cui si verifica il presupposto per l’applicabilità della norma, cioè dal giorno in cui il soggetto viene a detenere una partecipazione compresa tra il trenta per cento del capitale ordinario e la maggioranza assoluta dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria” – cfr. Comunicazione n. 99093452 del 22 dicembre 1999 e Comunicazione n. DEM/61943 del 9 agosto 2000. stabilire la rilevanza o meno degli acquisti effettuati da Hitachi in corso d’Opa, tenuto conto che l’obbligo di effettuare l’Offerta è sorto in capo a Hitachi nel momento in cui la medesima già deteneva una partecipazione fra il 30% e il 50% del capitale di Ansaldo; - chiarire quale sia il momento iniziale (“t0”) da cui iniziare a computare l’eventuale superamento da parte di Hitachi della soglia dell’Opa da consolidamento; - una volta definito quanto sopra, verificare l’applicabilità del citato orientamento, da cui conseguirebbe l’inapplicabilità al caso di specie dell’obbligo di Opa da consolidamento. dal momento in cui per la prima volta Hitachi si è trovata formalmente ad essere titolare di una partecipazione compresa tra il 30% ed il 50%, ossia il 2 novembre 2015, con l’acquisto del 40,07% o, diversamente, - dal successivo momento di chiusura dell’Offerta – segnatamente, la data di pagamento, 21 marzo 2016 in cui, ad esito dell’Offerta, Hitachi è arrivata a detenere il 46,48% del capitale di Ansaldo. Sul punto si rileva che, se pur applicando letteralmente le indicazioni fornite dalla citata Comunicazione del 22 dicembre 1999, che fa riferimento al “momento in cui si verifica il presupposto per l’applicabilità della norma”, si dovrebbe prendere in considerazione la prima data del 2 novembre 2015, nel caso di specie appare corretto, invece, far riferimento alla successiva data del 21 marzo 2016; ciò in quanto i) l’acquisto della partecipazione di maggioranza, pari al 40,07%, ha già costituito il presupposto giuridico da cui è sorto in capo a Hitachi un obbligo di Opa totalitaria su azioni Ansaldo e ii) la partecipazione percentuale pari al 46,48% del capitale è stata raggiunta dalla medesima Hitachi unicamente per effetto delle azioni acquisite in Opa che, come detto, devono essere “sterilizzate”. Con riferimento al caso in esame, al fine di valutare l’applicabilità del principio affermato nelle Comunicazioni Consob citate dallo Studio Legale e sopra menzionate, appare necessario: - - Tutto ciò premesso, posto che Hitachi, mediante acquisti - effettuati successivamente al pagamento delle azioni conferite in Opa - complessivamente inferiori alla soglia del 5% di cui all’art. 106, comma 3, lettera b), del Tuf (segnatamente, 4,29%), è arrivata a detenere l’attuale partecipazione di maggioranza assoluta (pari al 50,77%) del capitale di Ansaldo, si ritiene di poter concordare con lo Studio Legale in merito all’applicabilità del citato orientamento secondo il quale la disciplina dell'Opa da consolidamento cessa di applicarsi quando la partecipazione detenuta dal soggetto controllante sia almeno pari al 45%+1 azione del capitale della società target, in assenza di acquisti effettuati nei 12 mesi precedenti che possano essere considerati rilevanti. In merito al primo aspetto da considerare, ossia la rilevanza o meno, ai fini del raggiungimento della soglia del 5%, degli acquisti azionari effettuati da Hitachi nell’ambito dell’Offerta obbligatoria (promossa, come detto quando già deteneva una partecipazione tra il 30% e il 50%), si ritiene di poter concordare con le considerazioni svolte dallo Studio Legale, nel senso di ritenere rilevanti unicamente gli acquisti effettuati dopo la chiusura dell’Offerta e di non conteggiare le azioni acquisite in Opa. Ciò in quanto, tali azioni sono state acquisite da Hitachi in esecuzione di un obbligo normativo – ex art. 106, comma 1- bis del Tuf -, nell’ambito di una procedura di offerta in cui tutti i soci avrebbero potuto vendere su un piano di parità. Per quanto sopra rappresentato e considerato si ritiene che gli Acquisti effettuati da Hitachi il 23 marzo 2016 e gli eventuali futuri Ulteriori Acquisti che la medesima dovesse effettuare nei 12 mesi successivi alla data di pagamento dell’Offerta – 21 marzo 2016 – non comporteranno il sorgere di un obbligo di Opa da consolidamento in capo a Hitachi. A ciò si aggiunga che l’acquisto di una partecipazione tramite adesione da parte degli oblati ad un’Opa obbligatoria ed il superamento di una soglia percentuale rilevante ai fini Opa che, eventualmente, ne consegua potrebbe essere altresì IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 20 Comunicazioni 16/30 novembre 2016 3 Altre decisioni 1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - al punto terzo all’ordine del giorno della richiamata Assemblea del 24 novembre 2016, in seduta straordinaria, concernente la “Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di delega ai sensi dell’art. 2443 del codice civile - da esercitarsi entro e non oltre il 30 giugno 2017 - per aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte e per singole tranche, il capitale sociale, con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile per un importo massimo complessivo di euro 5.000.000.000 (cinque miliardi/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo. Conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri”; - alla Relazione Illustrativa pubblicata in argomento ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf nella quale, in ordine alla proposta di delega ad aumentare il capitale sociale è stato rappresentato che: i) “l’Aumento di Capitale è finalizzato al rafforzamento patrimoniale della Banca nell’ambito di una più ampia operazione - … annunciata al mercato in data 24 ottobre 2016 - che contempla, tra l’altro, il deconsolidamento del portafoglio di crediti in sofferenza del gruppo BMPS …”; ii) “l’implementazione complessiva dell’operazione - e, quindi, di ciascuna delle misure da essa inscindibilmente previste, compreso l’Aumento di Capitale - risponde alla primaria esigenza di soddisfare i requisiti e le richieste segnalati dalla competente Autorità di Vigilanza (Bce), la quale, in particolare, ha fatto presente l’assoluta necessità, per il futuro della Banca, di predisporre e annunciare una soluzione credibile e strutturale per risolvere in modo strutturale il problema delle sofferenze del gruppo Mps”; Banca Monte dei Paschi di Siena Spa Con riferimento: - - all'Assemblea dei soci convocata per il 24 novembre 2016, per deliberare, tra l’altro, in sede straordinaria, sul seguente punto all’ordine del giorno: “Situazione patrimoniale al 30 settembre 2016 e proposta di riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2016”; alla Relazione Illustrativa redatta e pubblicata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf in ordine all’argomento sopra citato (punto primo di parte straordinaria), in particolare a quanto rappresentato, nel paragrafo “Iniziative che la Banca intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale”, in merito al “Risanamento della gestione” e alla “Continuità aziendale”; la Commissione, al riguardo, ha chiesto alla Società di integrare la Relazione Illustrativa relativa al primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria con i seguenti elementi informativi: (i) informazioni finanziarie pro-forma idonee a rappresentare gli effetti delle complessive operazioni presentate al mercato in data 25 ottobre 2016 sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria consolidata alla data del 30.9.2016; iii) per via dell’attuale contesto di mercato di particolare volatilità e incertezza ed alla luce degli approfondimenti di carattere giuridico svolti dalla Banca, il Consiglio di Amministrazione “ha valutato la possibilità di combinare una offerta di sottoscrizione … con … una potenziale operazione di c.d. liability management … e un private placement da riservarsi a soggetti qualificati e/o istituzionali” e, pertanto, “ ha ritenuto che il riconoscimento del diritto di opzione agli attuali azionisti della Banca non sia compatibile con le concrete condizioni nelle quali si prevede che l’Aumento di Capitale debba essere effettuato”. (ii) evidenza di eventuali significative variazioni riguardanti le informazioni richieste al punto (i), intervenute dopo la presentazione al mercato del 25 ottobre 2016; (iii) aggiornamenti su elementi che hanno determinato le incertezze sulla continuità aziendale con particolare riferimento alla realizzazione del progetto, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 ottobre e presentato al mercato il 25 ottobre 2016, nonché sull’ispezione in corso da parte della Bce e di Banca d’Italia; Inoltre, con specifico riguardo alla determinazione del prezzo delle nuove azioni, è stato rappresentato che, in considerazione di quanto precede, “il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno proporre all’assemblea l’attribuzione di una delega che includa la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni che fossero emesse nell’ambito di, o in connessione a, un’offerta di sottoscrizione … in base a un metodo flessibile quale il book building e in applicazione del criterio dell’open price”, ritenendo “tale metodologia … coerente con le previsioni dell’art. 2441, comma 6, cod. civ. dal momento che porta alla formazione di un prezzo che riflette il congruo (iv) indicazioni in merito alle autorizzazioni delle Autorità di vigilanza competenti necessarie per l’esecuzione della complessiva Operazione rappresentata all’Assemblea, nonché alla relativa tempistica, ove disponibile; (v) le considerazioni degli Amministratori su eventuali iniziative alternative al progetto del 24 ottobre 2016 al fine di garantire la continuità aziendale. Con riferimento: 21 Altre decisioni 16/30 novembre 2016 zo […] mediante assegnazione agli Azionisti di BMPS di titoli rappresentativi di junior notes rivenienti dalla cartolarizzazione di crediti in sofferenza”; apprezzamento del mercato del valore economico delle azioni nello specifico contesto dell’operazione”. Peraltro, viene altresì precisato che “in una prospettiva di flessibilità e al fine di agevolare quanto più possibile l’esito positivo dell’Aumento di Capitale …, si propone altresì che, per le azioni che fossero collocate con modalità differenti da quelle menzionate in precedenza o nei casi in cui il metodo del c.d. book building non portasse alla determinazione di un prezzo, il prezzo di emissione possa essere determinato dal Consiglio di Amministrazione con metodi anche diversi dal book building, eventualmente tenendo conto, tra l’altro, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Banca e del gruppo ad essa facente capo, delle prospettive del relativo andamento reddituale, nonché delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione del prezzo”; - la Commissione ha chiesto alla Società di integrare la Relazione Illustrativa relativa al primo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria con i seguenti elementi informativi: la Commissione, al fine di garantire una chiara e completa informazione in vista dell’Assemblea, ha chiesto alla Società di integrare la Relazione Illustrativa relativa al terzo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria con indicazione: (i) sviluppi riguardanti gli elementi tecnico-giuridici della Cartolarizzazione intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della Relazione Illustrativa prima citata, ivi inclusi il valore lordo del “Portafoglio NPLs”, l’ammontare complessivo e di ciascuna delle diverse tranches di notes, i termini del finanziamento bridge, nonché dell’accordo con Quaestio Sgr Capital Management Sgr Spa, evidenziando, inoltre, gli effetti che ne possono derivare sui diritti dei titoli oggetto di assegnazione agli azionisti “Beneficiari”; a) che in data 14 novembre 2016 la Banca ha comunicato al mercato, ai sensi dell’art. 102 del Tuf, l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in azioni ordinarie Bmps di nuova emissione sui titoli subordinati ivi indicati, precisando, in particolare, le modalità con le quali l’obbligo di versare il conferimento in denaro ai fini della sottoscrizione dell’aumento di capitale verrà adempiuto dai soggetti aderenti all’offerta pubblica sopra detta; (ii) modalità e tempi di determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione del fair value dei titoli oggetto di assegnazione agli azionisti “Beneficiari”; (iii) valutazioni aggiornate in ordine al pieno soddisfacimento del test di derecognition ai fini contabili e prudenziali. b) delle motivazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che i criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione, indicati in detta Relazione, siano compatibili con il dettato dell’art. 2441, comma 6, c.c., eventualmente anche mediante una sintesi delle argomentazioni di carattere giuridico fornite dagli advisor legali della Banca ed esaminate dallo stesso Consiglio di Amministrazione; Con riferimento: c) della eventualità che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione del portafoglio Npl descritta nella medesima Relazione, possano essere gratuitamente assegnate agli azionisti esistenti delle junior notes a titolo di misura compensativa dell’esclusione del diritto di opzione, indicandone le relative modalità, ove definite; d) delle motivazioni in base alle quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la Relazione della Società di Revisione pubblicata con riferimento alla proposta di aumento di capitale sottoposta alla prossima Assemblea sia compatibile con quanto previsto dall’art. 158 del Tuf, anche tenendo conto della tempistica indicata dalla stessa Società di Revisione nella suddetta Relazione. Con riferimento: - alla Relazione Illustrativa redatta e pubblicata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf in ordine all’argomento sopra citato, in particolare alla realizzazione delle due fasi principali della “Cartolarizzazione […]: (i) una fase transitoria (la “Fase Bridge”), da completare entro il 2016; e (ii) una fase finale (la “Fase Takeout”), da completare indicativamente nel primo semestre 2017”; al punto primo all’ordine del giorno della richiamata Assemblea dei soci convocata per il 24 novembre 2016, in seduta ordinaria, concernente “l’imputazione del sovrapprezzo che andrà ad originarsi a seguito dell’esercizio della delega e conseguente esecuzione dell’aumento di capitale […]” e “la distribuzione in natura della riserva sovrapprez- 22 - al punto all’ordine del giorno della richiamata Assemblea del 24 novembre 2016, in seduta ordinaria, concernente la “Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti” e, in particolare, alla proposta di nominare quale amministratore, ai sensi dell’art. 2386 c.c., il dott. Marco Morelli, cooptato dal Consiglio di Amministrazione di codesta Banca in data 14 settembre u.s.; - alla Relazione Illustrativa redatta e pubblicata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125-ter del Tuf in ordine all’argomento sopra citato (punto secondo di parte ordinaria). In detta Relazione, in particolare, è stato rappresentato – anche in vista dell’eventuale presentazione di candidature da parte degli altri soci - che “la disciplina sui requisiti degli esponenti bancari prevista dall’art. 26 TUB [ndr, d.lgs. n. 385/1993] è stata modificata dal D.Lgs. n. 72/2015 che, in attuazione della normativa europea (Direttiva Crd IV) stabilisce una nuova disciplina dei requisiti degli esponenti bancari, prevedendo … che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico. Ai fini della “idoneità” gli esponenti, oltre a possedere requisiti di onorabilità (omogenei per tutti gli esponenti), professionalità e indipendenza (graduati secondo principi di proporzionalità), devono soddisfare criteri di competenza e correttezza, che saranno enucleati a Altre decisioni 16/30 novembre 2016 vata dalla circostanza che nelle relazioni di revisione sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 emesse dalla Bdo Italia Spa il 27 aprile 2016, pur esprimendo un giudizio positivo senza rilievi, la predetta società di revisione ha richiamato l’informativa fornita dalla Società in merito in merito alle incertezze sulla continuità aziendale; cura del Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito il “Mef”), con decreto adottato sentita la Banca d’Italia … Il menzionato art. 26 del Tub … prevede che … il concetto di “correttezza” – di introduzione completamente nuova all’interno del nostro ordinamento – abbia riguardo “tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti dell’autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente””. Inoltre, nella medesima Relazione è stato precisato che, sebbene la nuova disciplina in tema di requisiti prevista dal nuovo art. 26 del Tub non sia ancora efficace, non essendo stati emanati i decreti attuativi ivi previsti, in ogni caso “il Consiglio in sede di verifica dei requisiti dei nuovi consiglieri terrà conto anche dei criteri di idoneità sopra indicati, come da indicazione della Banca Centrale Europea” e che, infatti, già in occasione della verifica dei requisiti di professionalità ed onorabilità del Dott. Marco Morelli a seguito della sua cooptazione, “il Consiglio, tenendo conto anche dei criteri di idoneità sopra indicati, ha confermato all’unanimità in data 14 ottobre 2016 la sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità del medesimo e il rispetto dei criteri di competenza e correttezza”; - - alla relazione di revisione sul bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2016 della Società, emessa dalla Bdo Italia Spa il 29 settembre 2016, la quale contiene la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale; - la Commissione, tenuto conto di quanto sopra, in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la sopra citata nota del 8 luglio 2016, ha chiesto di: - diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente: a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine; al provvedimento dell’8 ottobre 2013 con il quale la Banca d’Italia ha irrogato al dott. Morelli una sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 208.500 per irregolarità nelle comunicazioni di vigilanza in relazione all’operazione Fresh realizzata, come noto, nel 2009 dalla Banca; b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.); la Commissione, al fine di garantire una chiara e completa informazione in vista dell’Assemblea, ha chiesto alla Società di integrare la Relazione Illustrativa relativa al secondo punto all’ordine del giorno di parte ordinaria con l’indicazione delle valutazioni svolte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 ottobre 2016 in ordine al possesso del requisito di correttezza da parte del dott. Morelli, tenuto conto di tutte le circostanze sopra rappresentate. c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf; - Le informazioni richieste dovranno essere oggetto di un’apposita integrazione delle Relazioni Illustrative da pubblicarsi con le medesime modalità previste per la pubblicazione della documentazione già diffusa, entro il 22 novembre 2016. Dell’avvenuta pubblicazione di detta integrazione dovrà essere data notizia mediante la diffusione di un comunicato stampa con le modalità previste dalla parte III, titolo II, capo I del Regolamento Consob n. 11971/99, con l’indicazione che le informazioni sono fornite su richiesta della Consob. integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente art. 154-ter del Tuf e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori informazioni: a) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole; Chl Spa b) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti. Con riferimento: - alla nota dell’8 luglio 2016, con la quale la Commissione aveva richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n. 58/98, di fornire al mercato, con cadenza trimestrale, informazioni quali-quantitative sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria. La richiesta era moti- La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art. 154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ed in particolare 23 Altre decisioni 16/30 novembre 2016 c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all’ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del Tuf; all’eliminazione dell’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d’esercizio dell’esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999. - La Commissione ha altresì chiesto che nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, sia riportata ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria, con l’indicazione che detti comunicati stampa sono diffusi su richiesta della Consob, , ed il primo adempimento della diffusione delle informazioni mensili è fissato al 30 novembre 2016. a) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge e di ogni altra clausola dell’indebitamento della Società e del Gruppo ad essa facente capo, comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole; Acotel Group Spa b) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivati rispetto a quelli previsti. Con riferimento: - alla nota dell’8 luglio 2016, con la quale la Commissione aveva richiesto alla Società, ai sensi dell’art. 114 del d.Lgs. n. 58/98, di fornire al mercato, con cadenza trimestrale, informazioni quali-quantitative sullo stato di incertezza gestionale e finanziaria. La richiesta in parola era motivata dalla circostanza che nelle relazioni di revisione sui bilanci d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015, emesse in data 1 aprile 2016, la Reconta Ernst & Young Spa, pur esprimendo un giudizio positivo, ha richiamato l’informativa fornita dalla Società in merito alle incertezze sulla continuità aziendale; - alla relazione di revisione sul bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2016 del gruppo Acotel, emesse dalla Reconta Ernst & Young Spa il 30 settembre 2016, la quale contiene la dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio a causa degli effetti connessi alle molteplici significative incertezze sulla continuità aziendale; - la Commissione, tenuto conto di quanto sopra, in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la sopra citata nota dell’8 luglio 2016, ha chiesto di: - diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese con le modalità previste nella parte III, Titolo II, Capo I del regolamento Consob n. 11971/1999, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente: integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali previste dal vigente art. 154-ter del Tuf e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i relativi comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili, con le seguenti ulteriori informazioni: La Commissione ha inoltre precisato che, tenuto conto delle modifiche apportate dal d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 alle disposizioni relative alle relazioni finanziarie di cui all’art. 154-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58 ed in particolare all’eliminazione dell’obbligo della pubblicazione del resoconto intermedio di gestione relativo al primo e al terzo trimestre d’esercizio dell’esercizio potrà essere assolto tramite uno specifico comunicato stampa ovvero nel rendiconto trimestrale, qualora pubblicato su base volontaria. Tali informazioni dovranno essere pubblicate comunque entro 45 giorni dalla fine del periodo di riferimento e con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999. La Commissione ha altresì chiesto che nei comunicati stampa, da diffondere ai sensi della presente richiesta, sia riportata ogni informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria, con l’indicazione che detti comunicati stampa sono diffusi su richiesta della Consob, ed il primo adempimento della diffusione delle informazioni mensili è fissato al 30 novembre 2016. 2. Documenti d’offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Periodo d’offerta a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine; Operazione 28/11/2016 Offerta pubblica di acquisto volontaria (Lia02/12/2016 bility Management - offerta Lme), promossa (ai sensi degli artt. 102 e ss. del d.lgs. n. 58/98) da Monte dei Paschi di Siena Spa su obbligazioni subordinate da essa emesse o garantite con obbligo di reinvestimento in azioni ordinarie della stessa Banca. b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.); Il corrispettivo in denaro per ciascun titolo portato in adesione è pari al prezzo di acqui- 24 Altre decisioni 16/30 novembre 2016 sto, per ciascuna serie di titoli, unitamente: 3. Inoltri di rapporti alla Magistratura - per i Titoli Tier I, al pagamento di un ammontare pari ai proventi dovuti, ai sensi delle rispettive disposizioni contrattuali, prima della data di pagamento dell’offerta, in conseguenza del perfezionamento della stessa offerta; Nel periodo di riferimento la Commissione ha deliberato l'inoltro all'Autorità Giudiziaria di tre rapporti in relazione a fatti comportanti ipotesi di violazione di legge sanzionate penalmente. - per i Titoli Tier II, al rateo interessi maturato dall’ultima data di pagamento degli interessi della relativa serie di Titoli Tier II (inclusa) antecedente la data di pagamento dell’offerta e la data di pagamento dell’offerta (esclusa). 4. Verifiche ispettive Nel periodo di riferimento sono state disposte due verifiche ispettiva nei confronti di due soggetti vigilati. 25 Altre decisioni 16/30 novembre 2016 26 16/30 novembre 2016 Appendice Provvedimenti delle Corti di Appello > Sentenza della Corte d'Appello di Milano 29 Sezione Prima Civile - 11.10/09.11.2016: Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343 dell'8.9.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie > Decreto della Corte d'Appello di Firenze 29 Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie > Decreto della Corte d'Appello di Firenze 30 Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Carlo Querci avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie > Decreto della Corte d'Appello di Firenze 30 Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 27 Appendice 16/30 novembre 2013 28 Appendice 16/30 novembre 2016 Provvedimenti della Corti d’Appello Voglia la Corte: Sentenza della Corte d'Appello di Milano - in via principale, dichiarare l’inammissibilità del ricorso; - in linea gradata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, respingere il ricorso per l’assoluta infondatezza delle motivazioni ivi addotte. Sezione Prima Civile 11.10/09.11.2016 Sentenza n. 4132/2016 RG n. 1840/2016 Opposizione promossa a norma dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343 dell’8.9.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Con vittoria di spese, competenze e onorari. […omissis…] PQM La Corte d'appello di Milano La corte d’appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: composta dai magistrati: […omissis…] Ha pronunciato la seguente SENTENZA accoglie il ricorso proposto nell’interesse di Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343 dell’8.9.2015, delibera di cui dunque dispone l’annullamento: […omissis…] Nel procedimento civile di cui al numero di ruolo generale sopra riportato, promosso con ricorso notificato alla Consob in data 1.4.2016, sulle conclusioni precisate dalle parti, con discussione svoltasi all’udienza pubblica del giorno 11.10.2016, tra: Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2016 Il Consigliere est. […omissis…] Il Presidente […omissis…] Alberto Penati, […omissis…] RICORRENTE Decreto della Corte d'Appello di Firenze E Sezione Prima Civile 22.01/21.11.2016 CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa […omissis…] Decreto n. 690/2016 RG n. 391/2014 RESISTENTE Opposizione promossa a norma dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Oggetto: opposizione ex art. 195, comma 4, D.lgs. 24.2.1998, n. 58 (TUF) e successive modificazioni CONCLUSIONI Per il ricorrente: Piaccia alla Corte d’appello adita, previe le pronunce e le declatorie tutte del caso, in accoglimento del presente gravame; La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I^ civile, in persona dei magistrati: - in via principale, accogliere la domanda formulata con il presente ricorso dal dott. Penati, fondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, e, per l’effetto, annullare il provvedimento sanzionatorio comminato da Consob con delibera n. 19343 dell’8.9.2015; Riunita in camera di consiglio per deliberare sull’opposizione ex art. 195 comma 4 D.L. n. 58/1998 iscritta al n. 391/14 R.G. V.G. proposta da - in via istruttoria, ai sensi dell’art. 195, TUF, comma 7, si chiede l’audizione personale del dott. Penati; - in ogni caso, con vittoria di spese, compensi di avvocato, oltre alle spese forfettarie, cpa e iva. […omissis…] Capece Minutolo Del Sasso Massimiliano […omissis…] OPPONENTE contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB Per la resistente Consob: 29 Appendice 16/30 novembre 2016 […omissis…] PQM OPPOSTA La corte d’appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, respinge l’opposizione proposta da Querci Carlo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21 maggio 2014 […omissis…] Ha pronunciato il seguente DECRETO […omissis…] Firenze, 22.1.2016 PQM Il Presidente […omissis…] La corte d’appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, respinge l’opposizione proposta da Capece Minutolo Del Sasso Massimiliano avverso la delibera Consob n. 18924 del 21 maggio 2014 […omissis…] Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile 22.01/21.11.2016 Decreto n. 689/2016 Firenze, 22.1.2016 RG n. 432/2014 Il Presidente […omissis…] Opposizione promossa a norma dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile 22.01/21.11.2016 La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I^ civile, in persona dei magistrati: Decreto n. 691/2016 RG n. 431/2014 Opposizione promossa a norma dell’art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Carlo Querci avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie […omissis…] Riunita in camera di consiglio per deliberare sull’opposizione ex art. 195 comma 4 D.L. n. 58/1998 iscritta al n. 432/14 R.G. V.G. proposta da La Corte d’Appello di Firenze, Sezione I^ civile, in persona dei magistrati: Campaini Turiddo […omissis…] OPPONENTE […omissis…] Riunita in camera di consiglio per deliberare sull’opposizione ex art. 195 comma 4 D.L. n. 58/1998 iscritta al n. 431/14 R.G. V.G. proposta da contro Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB […omissis…] Querci Carlo […omissis…] OPPOSTA OPPONENTE Ha pronunciato il seguente contro DECRETO […omissis…] Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB […omissis…] PQM OPPOSTA La corte d’appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, respinge l’opposizione proposta da Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21 maggio 2014 […omissis…] Ha pronunciato il seguente DECRETO […omissis…] Firenze, 22.1.2016 Il Presidente […omissis…] 30 Appendice 16/30 novembre 2016 Indice cronologico 16-30 novembre 2016 1 Delibere e provvedimenti urgenti Delibera n. 19734 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Francesco Sanzeri dall'albo unico dei consulenti finanziari 3 Delibera n. 19753 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Stefano Trulli per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 4 Delibera n. 19778 Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Gianluca Giannotti dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede 6 Delibera n. 19779 Autorizzazione della EUCLIDEA SIM S.p.A. all'esercizio del servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ed iscrizione della stessa Società nell'albo delle SIM 8 Delibera n. 19781 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di CHL S.p.A. per violazione dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 6 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221/2010 8 Delibera n. 19782 Nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) 10 Delibera n. 19783 Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni transitorie 11 Delibera n. 19784 Nomina del responsabile dell'Ufficio di Segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e del responsabile dell'Ufficio Consumer Protection 12 Delibera n. 19785 Nomina del responsabile della Divisione Strategie Regolamentari e affidamento della temporanea reggenza dell'Ufficio Regolamentazione Delibera n. 19787 Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente di due dipendenti a seguito del superamento del periodo di prova Delibera n. 19789 Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo 14 Delibera n. 19792 Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato MTS Corporate - Mercato regolamentato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati - Organizzato e gestito da MTS SpA 14 Delibera n. 19794 Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, su titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 15 2 Comunicazioni Comunicazione n. 0101125 dell'11-11-2016 Ansaldo STS S.p.A. - Quesito in merito all'applicabilità dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto da consolidamento, di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del 1998, a fronte degli acquisti di azioni Ansaldo STS S.p.A. effettuati da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. successivamente alla data di pagamento relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria da quest'ultima promossa su azioni Ansaldo STS S.p.A.. 18 3 Altre decisioni 1. Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 21 13 2. Documenti d’offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, pubblicati nel mese di riferimento 24 13 3. Inoltri di rapporti alla Magistratura 25 4 Verifiche ispettive 25 31 Appendice 16/30 novembre 2016 Appendice 1. Provvedimenti delle Corti di Appello Sentenza della Corte d'Appello di Milano Sezione Prima Civile - 11.10/09.11.2016: Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: 29 Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Carlo Querci avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343 dell'8.9.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: 30 Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: 29 Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie 32 Indici 16/30 novembre 2016 30 Indice per materia 16-30 novembre 2016 Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) Delibera n. 19782 Nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) Delibera n. 19783 Avvio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (Acf) e adozione di disposizioni transitorie Delibera n. 19784 Nomina del responsabile dell'Ufficio di Segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e del responsabile dell'Ufficio Consumer Protection Mercati regolamentati 10 11 12 Consob Delibera n. 19784 Nomina del responsabile dell'Ufficio di Segreteria tecnica dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e del responsabile dell'Ufficio Consumer Protection Delibera n. 19785 Nomina del responsabile della Divisione Strategie Regolamentari e affidamento della temporanea reggenza dell'Ufficio Regolamentazione Delibera n. 19787 Nomina in ruolo nella qualifica di vice assistente di due dipendenti a seguito del superamento del periodo di prova 12 13 13 Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede Delibera n. 19734 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Francesco Sanzeri dall'albo unico dei consulenti finanziari Delibera n. 19778 Sospensione cautelare, per un periodo di sessanta giorni, del sig. Gianluca Giannotti dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede 3 6 Offerta pubblica di acquisto o di scambio Documenti d’offerta relativi alle offerte pubbliche di acquisto o di scambio ai sensi del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, pubblicati nel periodo di riferimento 24 Delibera n. 19794 Approvazione del documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, su titoli emessi o garantiti da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 15 Comunicazione n. 0101125 dell'11-11-2016 Ansaldo STS S.p.A. - Quesito in merito all'applicabilità dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto da consolidamento, di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), del D. Lgs. n. 58 del 1998, a fronte degli acquisti di azioni Ansaldo STS S.p.A. effettuati da Hitachi Rail Italy Investments S.r.l. successivamente alla data di pagamento relativa all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria da quest'ultima promossa su azioni Ansaldo STS S.p.A.. 18 Provvedimenti altre autorità Sentenza della Corte d'Appello di Milano Sezione Prima Civile - 11.10/09.11.2016: 14 33 29 Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: 25 29 Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Alberto Penati avverso la delibera Consob n. 19343 dell'8.9.2015 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: Inoltri alla Magistratura Rapporti 14 1. Provvedimenti delle Corti di Appello Emittenti quotati Delibera n. 19789 Pubblicazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo Delibera n. 19792 Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato MTS Corporate - Mercato regolamentato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati - Organizzato e gestito da MTS SpA Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Carlo Querci avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Indici 16/30 novembre 2016 30 Decreto della Corte d'Appello di Firenze Sezione Prima Civile - 22.01/21.11.2016: 30 Opposizione promossa a norma dell'art. 195 del d.lgs. n. 58/1998 dal sig. Campaini Turiddo avverso la delibera Consob n. 18924 del 21.5.2014 di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie Richieste di divulgazione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 21 Verifiche ispettive Sanzioni Delibera n. 19734 Sospensione sanzionatoria, per un periodo di tre mesi, del sig. Francesco Sanzeri dall'albo unico dei consulenti finanziari Delibera n. 19753 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Sig. Stefano Trulli per violazione dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998 Delibera n. 19781 Applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di CHL S.p.A. per violazione dell'art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 6 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 17221/2010 3 34 Indici 16/30 novembre 2016 4 8 25