Vedi allegato - CNA Emilia Romagna
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MEDICO COMPETENTE – SORVEGLIANZA SANITARIA La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando ricorrano casi di rischio per la salute dei lavoratori, la modalità corretta per determinare l’obbliga è di effettuare la valutazione dei rischi, anche se, per esperienza sappiamo che la quasi totalità delle imprese di produzione hanno l’obbligo OBBLIGHI DEL MEDICO: Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia. Consegna la documentazione sanitaria: - al Datore Di Lavoro alla cessazione dell’incarico, - al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (articolo 38) al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso, all’attività di informazione e formazione dei lavoratori, alla predisposizione dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti. SORVEGLIANZA SANITARIA Il medico competente può essere a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle organizzazioni datoriali, convenzionata con l’imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. La sorveglianza sanitaria NON può essere effettuata: - in fase preassuntiva (tale obbligo è stato prorogato al 1° gennaio 2009) - per accertare stati di gravidanza Per gli apprendisti maggiorenni la visita: - in assenza di obbligo di sorveglianza sanitaria è preassuntiva ed effettuata presso l’ASL, - in presenza di obbligo di sorveglianza sanitaria è prevista sia la visita preassuntiva presso ASL (l. 25/55), sia quella preventiva effettuata dal Medico competente. Per i minori - adibiti ad attività non soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria è prevista la visita di idoneità presso il un medico del Sistema Sanitario Nazionale; - adibiti ad attività soggette all'obbligo di sorveglianza sanitaria la visita preventiva è effettuata dal Medico competente. CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI Viene rilasciato dai Vigili del Fuoco, deve essere obbligatoriamente richiesto dall’impresa quando rientri in una di queste casistiche previste dal DM 10/03/1998: Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi superiore a 500 kg Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che possono derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla sistemazione dei luoghi di lavoro La valutazione deve essere effettuata su tutti rischi, (obbligo non delegabile ), compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress lavoro- correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi connessi a differenze di genere, età, provenienza. Oggetto della valutazione dei rischi, - relazione sulla valutazione di tutti i rischi specificando i criteri adottati, - indicazione delle misure attuate e dei DPI adottati, - programma delle misure per il miglioramento nel tempo, - individuazione procedure per attuazione della misure e dei ruoli che le devono attuare, - nominativi RSPP- RLS- medico competente, - individuazione mansioni richiedenti specifiche capacità, esperienza,formazione ed addestramento La novità più rilevante è la data certa che dovrebbe avere il documento di valutazione dei rischi , giuridicamente la data certa si ha con una vidimazione notarile o con il timbro postale su tutti i fogli che compongono il documento. E’ evidente l’onerosità di tale procedura, la richiesta è di riconoscere la data certa quando il documento, come previsto è controfirmato dal RLS/RLST e dal medico competente che sono attori terzi rispetto al datore di lavoro I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi non oltre il 30 giugno 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori dovranno effettuare la valutazione sulla base di procedure standardizzate definite entro 18 mesi da un apposito DM. L’autocertificazione non è possibile per le aziende ad elevato rischio (attività a rischio di incidenti rilevanti, centrali termoelettriche, impianti nucleari, fabbricazione e deposito di esplosivi, aziende industriali con oltre 200 dipendenti, strutture di ricovero e cura). Con la nuova definizione di lavoratori si amplia la platea delle aziende che devono avere il DVR , si amplia anche in base al rischio dell’attività , per esempio è evidente che da ora in poi le attività edili dovranno avere sempre il DVR. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nelle more dell’elaborazione di tali procedure la valutazione va fatta applicando totalmente le disposizioni del decreto. Nella sostanza però già ora le aziende a maggior rischio o con rischi particolari (chimico, rumore, assunzione di minori, atmosfere esplosive, ecc. ecc.) dovevano effettuare le valutazioni specifiche, in altri casi quali la presenza di lavoratrici in età fertile rendeva e rende opportuno avere la specifica valutazione, per cui è evidente come nella maggioranza dei casi vada fatto il documento di valutazione dei rischi completo. PRINCIPALI RISCHI NEL COMPARTO: PRINCIPALI SITUAZIONI LAVORATIVE DA VALUTARE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO CHIMICO Nelle autocarrozzerie si utilizzano numerosi prodotti che contengono sostanze chimiche pericolose per l’uomo; sono prodotti utili e necessari per svolgere l’attività, ma possono essere pericolosi per la salute dell’uomo e/o per la sua sicurezza. Il rischio dovuto all’uso di sostanze pericolose è spesso poco percepito in quanto molte sostanze chimiche possono essere disperse nell’ambiente di lavoro (in aria) ed entrare nell’organismo attraverso vie diverse (per inalazione, per ingestione e per via cutanea) senza rendersene neppure conto. Per valutare la pericolosità di un prodotto è essenziale utilizzare le informazioni fornite dall’etichetta presente sulla confezione e dalla scheda di sicurezza che il produttore/fornitore è obbligato a fornire gratuitamente dietro richiesta dell’acquirente Etichettatura La normativa italiana definisce le seguenti classi di pericolosità ed i corrispondenti simboli, che devono essere presenti e ben evidenti nelle etichette di sostanze o preparati pericolosi: E esplosivo Evitare calore, colpi, frizioni, fuoco, urti: F infiammabile F+ altamente infiammabile Tenere lontano da fonti di calore, in particolare scintille e fiamme O comburente Evitare il contatto con sostanze infiammabili. Xn nocivo Xi irritante Evitare il contatto con gli occhi e la pelle: Non inalare i vapori. C corrosivo Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e gli indumenti. Non inalare i vapori. N pericoloso per l’ambiente Non versare nel suolo, o nell’acqua; non disperdere in aria. Smaltire come rifiuto speciale. T+ T molto tossico tossico Evitare il contatto con il corpo. L’effetto tossico è specificato dalle frasi R Sull’etichetta, inoltre, sono specificati in dettaglio i rischi simboleggiati dalle immagini sopra riportate ricorrendo a “frasi di rischio” (frasi R) ed a loro combinazioni. Le precauzioni da osservare per una corretta manipolazione sono descritte dai “consigli di prudenza” (frasi S) e da loro combinazioni, che sono riportate nelle pagine seguenti. FRASI DI RISCHIO (frasi R) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17 R 18 R 19 R 20 R 21 R 22 R 23 R 24 R 25 R 26 R 27 R 28 R 29 R 30 R 31 R 32 R 33 R 34 R 35 R 36 R 37 R 38 R 39 R 40 Esplosivo allo stato secco. Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. Forma composti metallici esplosivi moto sensibili. Pericolo di esplosione per riscaldamento. Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria. Può provocare un incendio. Può provocare l'accensione di materie combustibili. Esplosivo in miscela con materie combustibili. Infiammabile. Facilmente infiammabile. Estremamente infiammabile. Reagisce violentemente con l'acqua. A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili. Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti. Spontaneamente infiammabile all'aria. Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili. Può formare perossidi esplosivi. Nocivo per inalazione. Nocivo a contatto con la pelle. Nocivo per ingestione. Tossico per inalazione. Tossico a contatto con la pelle. Tossico per ingestione. Molto tossico per inalazione Molto tossico a contatto con la pelle. Molto tossico per ingestione. A contatto con l'acqua libera gas tossici. Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso. A contatto con acidi libera gas tossico. A contatto con acidi libera gas altamente tossico. Pericolo di effetti cumulativi. Provoca ustioni. Provoca gravi ustioni. Irritante per gli occhi. Irritante per le vie respiratone. Irritante per la pelle. Pericolo di effetti irreversibili molto gravi. Possibilità di effetti irreversibili. R 41 R 42 R 43 R 44 Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato. R 45 Può provocare il cancro. R 46 R 48 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. R 49 Può provocare il cancro per inalazione. R 50 R 51 R 52 R 53 R 54 R 55 R 56 R 57 R 58 R 59 R 60 R 61 R 62 R 63 Altamente tossico per gli organismi acquatici. Tossico per gli organismi acquatici. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. Tossico per la flora. Tossico per la fauna. Tossico per gli organismi del terreno. Tossico per le api. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. Pericoloso per lo strato di ozono. Può ridurre la fertilità. Può danneggiare i bambini non ancora nati. Possibile rischio di ridotta fertilità. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati SCHEDE DI SICUREZZA Normalmente, la lettura e l’interpretazione dell’etichetta non sono però, di per sé, elementi sufficienti ad acquisire quella conoscenza dei fattori di rischio e delle modalità di prevenzione, così come anche richiesto dalla legislazione di igiene, sicurezza e di tutela ambientale. Informazioni più dettagliate sono invece desumibili dalla Scheda di Sicurezza, altrimenti conosciuta come Scheda Tecnico-Tossicologica. È quindi buona norma che il produttore accompagni sempre il trasporto e la prima fornitura all’utilizzatore con tale Scheda. In ogni caso l’utilizzatore ha il diritto e il dovere di conoscere e di richiedere dette Schede; esse vanno richieste al produttore o al rivenditore che commercializza il prodotto e tenute a disposizione in azienda. La scheda di sicurezza deve pervenire fino all’utilizzatore finale della sostanza o del preparato e deve essere conservata fra la documentazione dell’azienda. Nella scheda di sicurezza sono contenute informazioni relative ai seguenti punti: 1. Identificazione della sostanza o preparato e della società produttrice; 2. Composizione/informazioni sugli ingredienti; 3. Identificazione dei pericoli; 4. Misure di primo soccorso; 5. Misure antincendio; 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale; 7. Manipolazione e stoccaggio; 8. Controllo dell’esposizione/protezione individuali; 9. Proprietà chimiche e fisiche; 10. Stabilità e reattività; 11. Informazioni tossicologiche; 12. Informazioni ecologiche; 13. Informazioni sullo smaltimento; 14. Informazioni sul trasporto; 15. Informazioni sulla regolamentazione; 16. Altre informazioni; Nota: in grassetto sono riportate i punti che devono essere portati a conoscenza di tutti i dipendenti. Poiché nella scheda sono contenute le informazioni minime necessarie ad utilizzare il prodotto nel modo più sicuro e le istruzioni su cosa fare in caso di incidente, è necessario leggere la scheda e comprenderne i contenuti prima di adoperare il prodotto. Il datore di lavoro che utilizza prodotti pericolosi per la salute o per la sicurezza dei suoi lavoratori deve effettuare la VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI pericolosi MODALITÀ CORRETTA DI LAVORAZIONE Per ridurre il rischio al minimo occorre intervenire secondo una precisa scala di priorità: Sostituire i prodotti pericolosi con prodotti non pericolosi o meno pericolosi; Effettuare le lavorazioni a ciclo chiuso, cioè rendendo impossibile il contatto delle sostanze con i lavoratori; Se non é tecnicamente possibile eseguire le lavorazioni a ciclo chiuso: Limitare al minimo l’esposizione dei lavoratori alle sostanze pericolose, eventualmente confinando le lavorazioni che ne comportano l’utilizzo; Aspirazione localizzata mediante impianti mobili carrellati o impianti fissi, secondo alcuni criteri generali: a) Deve essere effettuata il più vicino possibile al punto in cui la sostanza può liberarsi; b) Deve garantire una velocità minima dell’aria di 0,3 m/s (0,5 m/s di progetto) nel punto di emissione (per la saldatura, 1 m/s alla bocca dell’aspiratore); c) Il flusso d’aria deve essere tale che la sorgente inquinante stia fra l’operatore e la bocca di aspirazione, in modo tale che il lavoratore non sia investito dalla corrente contenente l’inquinante; Predisporre un’area per il deposito dei rifiuti separato dalla zona di deposito materie prime; Mettere a disposizione contenitori chiusi per i rifiuti contaminati (ad es. stracci sporchi). Infine per evitare incidenti è bene: Assicurarsi che i lavoratori siano informati della pericolosità dei prodotti impiegati; Conoscere e spiegare il contenuto delle schede di sicurezza; Impartire adeguate istruzioni per lo svolgimento di mansioni che comportano l’impiego di sostanze pericolose e l’esecuzione delle operazioni di manutenzione (es. pulizia filtri o tubazioni); Fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuali (DPI): per l’apparato respiratorio si dovrà adottare una protezione per l’esposizione a polveri e a vapori organici. In particolare (se non diversamente valutato) per i verniciatori è opportuno utilizzare maschere semifacciali con filtri combinati per polveri e vapori di classe A2P2, per gli stuccatori i facciali filtranti monouso A2P2, mentre per i carteggiatori saranno sufficienti i facciali filtranti monouso FFP2 (o FFP3 se diversamente valutato). Per i filtri, inseriti nei DPI respiratori, occorre richiedere al fornitore i tempi di possibile utilizzo in rapporto alle concentrazioni delle sostanze e alle condizioni di lavoro (temperatura, umidità, pesantezza della mansione), consapevoli che l’esposizione a più sostanze contemporaneamente ne riduce fortemente l’efficacia. A tale proposito si raccomanda di tenere un registro della durata dei filtri, in cui segnare le ore di effettivo lavoro e la data di sostituzione dello stesso. I filtri a carbone attivo (classe A1 e A2) hanno una durata limitata che dipende dall’umidità, dalla concentrazione ambientale dell’inquinante, dalla temperatura, dal tipo di inquinante, dalla superficie adsorbente del carbone attivo, dal flusso respiratorio, dalla presenza di più inquinanti ecc. È necessario inoltre istruire i lavoratori sull’uso corretto dei DPI; RISCHI DA VIBRAZIONE MECCANICHE Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio. Nelle autocarrozzerie i lavoratori sono esposti a tale rischio durante l’utilizzo di attrezzature condotte a mano, come ad esempio durante le operazioni di carteggiatura, levigatura e lucidatura. Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici La valutazione deve tener conto, oltre che del livello di esposizione (determinato dal tipo di strumento e dai tempi di utilizzo), anche di altri elementi, quali la concomitanza di fattori aggravanti (urti ripetuti, basse temperature ……), di maggiore suscettibilità dei lavoratori, di effetti sulla salute già verificatisi, aspetti per i quali è indispensabile il contributo del medico competente Gli attrezzi portatili devono possedere dispositivi antivibranti,che disaccoppino le impugnature dal corpo vibrante, l’impugnatura deve essere costituita da materiale morbido (es. resine espanse), utilizzare utensili con frequenze caratteristiche inferiori agli 80 Hz (frequenza per la quale si hanno i maggiori danni per il sistema mano-braccio), MISURE DI ABBATTIMENTO DEI RISCHI scelta di attrezzature adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producano, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro; limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; orari di lavoro adeguati con appropriati periodi di riposo RISCHIO RUMORE Per le autocarrozzerie si può fondatamente ritenere che possa essere superato il livello di esposizione giornaliera di 80 decibel A, corrispondente al valore inferiore di azione, per cui occorre provvedere alla valutazione del rischio rumore mediante misurazioni fonometriche effettuate da personale adeguatamente qualificato. A conclusione delle misurazioni, eseguite secondo le norme di buona tecnica, il datore di lavoro deve riportarne i risultati nel documento di valutazione dei rischi, nel quale vengono individuate le misure di prevenzione e protezione necessarie per ridurre il più possibile la rumorosità, tenendo conto che alcuni dei solventi presenti nei prodotti (vernici, stucchi, …) utilizzati in carrozzeria possono contribuire con il rumore a provocare danni all’udito. Le misure di prevenzione e protezione consistono in: • scelta di metodi di lavoro e/o attrezzature meno rumorose con opportuni programmi di manutenzione delle stesse • separazione delle zone più rumorose e/o sistemi di isolamentosmorzamento • segnalazione dei luoghi di lavoro con esposizione a livelli superiori di 85 decibel A • informazione e formazione ai lavoratori sul rischio; • consegna di idonei otoprotettori; • sorveglianza sanitaria se obbligatoria (per esposizione a rumore che eccede il valore superiore di azione di 85 db A) o richiesta (per esposizione a rumore che eccede il valore inferiore di azione di 80 db A). La valutazione del rischio rumore e la misurazione fonometrica devono essere programmate ed effettuate con cadenza almeno quadriennale, o al verificarsi di mutamenti nelle lavorazioni che influiscano in modo sostanziale sulla produzione di rumore, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. MODALITÀ D’USO CORRETTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) L’efficacia dipende direttamente dal tempo che i DPI prima descritti vengono indossati: in tale senso, a parità di intensità rumorosa, è più utile un inserto auricolare utilizzato per tutte le 8 ore lavorative che una cuffia indossata solo per 6 ore giornaliere. Al fine di rendere efficaci al massimo i DPI conviene abituarsi al loro utilizzo tramite un periodo di adattamento seguendo il seguente schema: 1° giorno 2° giorno 3° giorno 4° giorno 5° giorno ½ ora di utilizzo 1 ora di utilizzo - 1 ora di pausa - 1 ora di utilizzo 2 ore consecutive fino a 4 ore consecutive almeno 4 ore consecutive La settimana successiva si aumenta gradatamente fino a raggiungere le 8 ore consecutive, se la rumorosità ambientale lo richiede. Infine, perché il DPI mantenga la sua efficacia, non deve essere modificato o alterato nella sua struttura. L’igenicità L’igenicità del DPI è collegata alla modalità di utilizzo: innanzitutto si ricorda che il DPI è strettamente personale e non cedibile ad altri e per questo motivo deve essere contrassegnato dal nome del proprietario. tutti i DPI devono sempre essere toccati solo con le mani pulite; gli inserti, se del tipo monouso, una volta usati devono essere gettati; gli altri inserti prima di essere riposti nel loro contenitore devono essere accuratamente puliti con acqua e con il detergente indicato dal produttore. È bene sostituirli quando si siano induriti; le cuffie devono essere frequentemente pulite con acqua e con il detergente consigliato dalla casa produttrice, possono essere provviste di guarnizioni di carta o stoffa posizionati sui cuscinetti per assorbire il sudore. È necessario sostituire i cuscinetti quando si siano usurati o induriti. Anche le cuffie dopo l’utilizzo devono essere riposte nel loro contenitore.