Art 7 - Comune di San Canzian d`Isonzo
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Art 7 - Comune di San Canzian d`Isonzo
Art 7 ZONA OMOGENEA B1 (nucleo urbano) 1. Comprende i complessi edilizi di origine rurale e residenziale di formazione più antica, in condizioni di accentuato degrado edilizio alla data di adozione del presente P.R.G. o caratterizzati da un elevato grado di compromissione e trasformazione dei caratteri architettonici originari. 2. In tale zona debbono essere adottate particolari misure e prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e ripristino delle caratteristiche e degli elementi architettonici più significativi e di valore ambientale anche con la riproposizione e recupero del tessuto urbanistico compromesso. 3. In tale zona il P.R.G. si attua sia con interventi diretti che con interventi indiretti, nei limiti e secondo le modalità stabilite ai successivi commi del presente articolo. 4. Con intervento diretto sono ammesse le seguenti operazioni edilizie: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia con o senza incremento volumetrico secondo i limiti successivamente descritti; demolizione e ricostruzione con mantenimento della sagoma dell’edificio E’ammesso l'ampliamento degli edifici principali esistenti alla data di adozione del P.R.G., fino ad un massimo di mc. 80 per alloggio esistente e comunque in misura non superiore al 20% della volumetria dell'edificio preesistente. E' altresì ammesso l'ampliamento in termini di superficie coperta degli edifici esistenti nei limiti del 20% della superficie coperta esistente. L’edificio ottenuto in seguito all’ampliamento non dovrà prevedere aumenti di unità immobiliari. Per i locali con destinazione d’uso commerciale al dettaglio, artigianato di servizio ed esercizi pubblici, qualora sia dimostrata l’impossibilità di ricavare all’interno degli stessi adeguati servizi igienici (in quanto la loro realizzazione comporterebbe la riduzione della superficie oltre il minimo consentito dalle norme vigenti in materia), saranno ammessi aumenti volumetrici limitati esclusivamente ai servizi igienici stessi, per un volume non superiore a 30 mc. Gli ampliamenti di cui ai due punti precedenti vengono ammessi a condizione che non alterino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici originari. Nel caso di edifici tipologicamente compiuti e costituiti da più alloggi, gli ampliamenti saranno concessi soltanto sulla base di un progetto unitario riferito alla totalità dell'edificio. Non sono ammessi ampliamenti consistenti nella costruzione di edifici accessori, quali garages, ripostigli, centrali termiche ecc., isolati all'interno della proprietà e che non siano accorpati ed aderenti agli edifici preesistenti. E' sempre ammessa la conservazione ed il recupero a fini residenziali degli edifici rurali in genere. Tali edifici possono anche essere recuperati per altre funzioni purché compatibili con la destinazione residenziale. In tutti i casi di interventi edilizi che eccedono la semplice manutenzione straordinaria dovrà obbligatoriamente essere prevista l’eliminazione delle costruzioni accessorie prive di valore. Tali volumi rimossi potranno essere riutilizzati per gli ampliamenti dell'edificio principale anche in aggiunta agli ampliamenti già concessi dalla normativa di zona. L'altezza massima degli edifici non potrà superare quella degli edifici preesistenti e circostanti. Negli interventi di ampliamento, le distanze dai confini e tra gli edifici non potranno essere inferiori a quelle stabilite dal Codice Civile. In tutti i casi di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti, sia in senso orizzontale che verticale, le pareti finestrate oggetto di intervento, dovranno rispettare la distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti di edifici principali antistanti preesistenti, siano queste ultime finestrate o non. Lungo il filo stradale della viabilità urbana gli edifici dovranno rispettare gli allineamenti preesistenti. L’intervento di nuova costruzione è consentito unicamente sui lotti liberi che non costituiscono pertinenza urbanistica di edifici esistenti, nel rispetto dei seguenti indici urbanistici edilizi. IF max : 2,00 mc/mq RC max : 50% H max : 9,50 m DE min : -10,00 m tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; - secondo codice civile tra pareti cieche e pareti di edifici antistanti; - a contatto con edifici esistenti. DC min : secondo codice civile. DS min : - secondo allineamenti esistenti. 5. Con intervento indiretto, oltre le operazioni edilizie di cui al precedente comma, sono ammesse anche operazioni di ristrutturazione urbanistica solo nel caso di recupero della struttura urbanistica originaria. I perimetri di P.R.P.C. proposti dai proprietari delle aree interessate dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione Comunale che li Approverà con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale e non potranno interessare un'area inferiore a 1000 mq. Il piano attuativo potrà essere esteso a tutto un ambito o isolato, ovvero anche solo ad una sua parte, purché tale parte risulti autonomamente utilizzabile e funzionale e non possa in alcun modo intralciare o compromettere l'attuazione della parte residua. Il piano attuativo dovrà prevedere la cessione di aree di uso pubblico al fine di realizzare parcheggi, passaggi, verde e quant’altro ritenuto necessario per la fruizione da parte pubblica delle aree progettate; Il piano attuativo dovrà privilegiare la ricostruzione del tessuto urbanistico originario o, quantomeno, la riproposizione delle tipologie in linea di antico impianto. Il piano attuativo potrà prevedere interventi di ampliamento e ricostruzione in seguito a demolizioni fino al raggiungimento dell'indice fondiario massimo If = 2,5 mc./mq. Nei casi di ristrutturazione urbanistica, per le nuove costruzioni, previste dal piano attuativo è fissata la distanza minima dai confini di proprietà pari a m. 5,00, fatta salva la necessità di ricostruire in allineamento nei casi di edifici abbinati a schiera. 6. Prescrizioni edilizie ed urbanistiche particolari. In tutti i casi di interventi edilizi, sia ad intervento diretto che indiretto, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le norme, di seguito riportate, riguardanti le caratteristiche e le modalità costruttive. Gli edifici che allo stato di fatto non risultino avere tali caratteristiche edilizie e che siano oggetto di intervento edilizio eccedente la manutenzione straordinaria, dovranno essere adeguati ad esse. A) i fori relativi alle finestrature sulle facciate lungo la viabilità pubblica dovranno obbligatoriamente essere realizzati prevedendo che la dimensione in altezza prevalga su quella in larghezza, con un rapporto fra la dimensione in altezza e quella in larghezza di norma pari al valore 1,5. B) i riquadri esterni di porte e finestre, qualora previsti, nonché soglie, davanzali e simili, devono essere realizzati in analogia alla tipologia degli edifici limitrofi esistenti. C) le vetrine commerciali dovranno avere dimensioni in larghezza pari alla dimensione corrispondente delle forature dei piani superiori. Ove si richiedano vaste superfici orizzontali di mostra, le vetrine devono preferibilmente essere realizzate su una parete arretrata formando così un porticato che mantenga il ritmo delle aperture di facciata degli edifici. D) Portoni e androni carrai esistenti e di pregio ambientale devono essere recuperati. E) Gli infissi esterni dovranno essere realizzati in legno naturale o verniciato. Sono ammessi serramenti con struttura in lega leggera o metallo preverniciati o in materiale plastico, purché si armonizzino con l'architettura della facciata dell'edificio. In tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei serramenti da porre in opera che dovrà essere approvata dall’Amministrazione Comunale. F) le imposte oscuranti saranno del tipo a libro o a pacchetto ad ante in legno naturale o verniciato fissate con cardini alla muratura o sui masselli in pietra. Sono vietate le saracinesche scorrevoli. Sono ammessi oscuranti con ante apribili a libro con struttura in lega leggera preverniciata o in materiale plastico, purché si armonizzino con l'architettura della facciata dell'edificio. G) lungo il filo stradale della viabilità pubblica è vietata la realizzazione di balconi aggettanti e di qualsiasi volume edilizio a sporgere. H) le pareti perimetrali esterne dei fabbricati dovranno essere intonacate al civile con tinte a calce o ad impasto, dovranno essere tinteggiate con colori pastello chiari e terre naturali. In tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei colori da porre in opera. I) E' vietato l'impiego di materiali ceramici per rivestimento di pareti perimetrali esterne degli edifici. Non sono ammessi rivestimenti, anche in pietra, per formare zoccolature di altezza superiore a cm. 10. L) Le recinzioni, se non realizzate in muratura tradizionale, con pietra e ciottoli di fiume, dovranno essere realizzate in laterizi o in calcestruzzo ed intonacate. Verso gli spazi pubblici non sono ammesse recinzioni con rete metallica o frangisole. M) Le coperture dei tetti dovranno essere a falda, capanna o padiglione e dovranno rispettare le pendenze preesistenti nella zona. Il manto di copertura dovrà essere in tegole curve. Sono vietate le coperture a terrazza. Le sporgenze dei tetti (linde) dovranno riproporre i modelli tradizionali con travi in legno a vista squadrate o sagomate, o cornicioni in intonaco sagomato. E’ vietata la costruzione di abbaini del tipo sporgente rispetto alla linea di falda della copertura delle facciate prospicienti gli spazi pubblici o comunque a vista; N) Le grondaie ed i pluviali dovranno essere del tipo in lamiera zincata preverniciata o in rame naturale. O) I comignoli dovranno essere costruiti secondo le forme e le dimensioni tradizionali. E' escluso l'impiego di elementi prefabbricati in cls a vista, sono invece ammesse le torrette in rame; P) Le balaustre di balconi e terrazze nonché i cancelli delle recinzioni dovranno essere realizzate in legno naturale o verniciato, in metallo preverniciato o in ferro battuto. In tutti i casi dovrà essere presentata una campionatura dei materiali da porre in opera;