GUIDA alle SUCCESSIONI2016

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GUIDA alle SUCCESSIONI2016
GUIDA ALLE SUCCESSIONI
Area Legale
Procedure e Adempimenti
dalle tue parti,
dalla tua parte
www.bancacremasca.it
Nel presente documento vengono rappresentate in sintesi le principali
attività che competono in generale agli eredi, con particolare riferimento
a quelle da svolgere nei confronti della Banca in quanto finalizzate allo
sblocco del patrimonio del defunto.
Per qualsiasi informazione inerente le attività bancarie, gli eredi possono
fare riferimento alla Filiale ove il de cuius intratteneva rapporti oppure
all’ufficio Legale c/o la sede centrale in Crema – piazza Garibaldi, 29.
Indice
La successione e la Banca......................................................3
1.
2.
3.
4.
5.
Informazioni alla filiale.......................................................... 3
Soggetti legittimati a chiedere informazioni................ 3
CERTIFICAZIONE attestante passivitÀ bancarie
ed altri rapporti intestati al de cuius.............................. 4
Presentazione dichiarazione di Successione................ 4
Svincolo attività bancarie in successione..................... 5
Successione e rapporti bancari..................................................... 6
Ulteriori notizie in tema di adempimenti successori............ 10
- Accettazione/acquisto/rinuncia all’ereditÀ.................... 10
- Dichiarazione di successione................................................ 11
- Imposta sulle successioni...................................................... 12
- Soggetti esclusi da imposte di successione.................. 12
- Beni esclusi da imposte di successione............................. 13
- Beni compresi nell’attivo ereditario.................................. 14
- PassivitÀ Deducibili..................................................................... 14
LA SUCCESSIONE E LA BANCA
1. INFORMAZIONI ALLA FILIALE
Per le richieste di informazioni sui rapporti bancari in successione
occorre presentare alla Banca la seguente documentazione:
• In caso di successione legittima:
a) certificato di morte: rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che consiste in
una dichiarazione resa dall’erede interessato, con sottoscrizione
autenticata dal Notaio o dal Cancelliere o dal Segretario comunale
o da altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco, attestante
i soggetti aventi diritto alla successione, l’esistenza di eventuali
testamenti ed altri fatti rilevanti inerenti i diritti successori. L’erede può
fornire, se già redatto, direttamente l’atto di notorietà (attestazione
di notorietà resa avanti a Notaio o Cancelliere del Tribunale).
• In caso di successione testamentaria:
d) certificato di morte: rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile
e) atto di notorietà: rilasciato da un Notaio ovvero dalla Cancelleria
del Tribunale. L’atto dovrà essere integrato dalla copia autentica
del verbale di pubblicazione del testamento con l’attestazione
che le disposizioni di volontà sono le ultime ritenute valide e non
impugnate.
Il ricorso ad autocertificazioni (prive di autentica di firma) non è accettato
dalla Banca che, nella sua qualità di operatore privato, ha necessità di
acquisire certificati e dichiarazioni di notorietà rese avanti a pubblici ufficiali,
dovendo procedere ad una quanto più possibile rigorosa identificazione
degli aventi diritto, cui consegnare le disponibilità economiche depositate
dai propri clienti.
2. SOGGETTI LEGITTIMATI A CHIEDERE INFORMAZIONI
La Banca, per non incorrere in responsabilità civili e penali, nonché per
rispettare quanto disposto in tema di “privacy”, deve preventivamente
verificare se il soggetto ha diritto di chiedere informazioni.
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Abilitati a chiedere notizie sono i seguenti soggetti:
•eredi o chiamati all’eredità
Si legittimano esibendo alla Banca la documentazione di cui al punto
precedente.
Qualora un professionista si presenti in nome e per conto di un erede,
dovrà esibire la procura.
•esecutori testamentari
Hanno il compito di curare che siano esattamente eseguite le
disposizioni di ultima volontà del de cuius.
L’esecutore, oltre alla documentazione richiesta per gli eredi, deve
produrre un certificato della Cancelleria del Tribunale che attesti
l’intervenuta accettazione della carica.
•curatore dell’eredità giacente
3. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE PASSIVITÀ BANCARIE
ED ALTRI RAPPORTI INTESTATI AL DE CUIUS
I soggetti legittimati dovranno richiedere, in forma scritta alla Banca, una
certificazione attestante le passività bancarie ed altri rapporti intestati
ovvero cointestati al defunto esistenti alla data del decesso.
La certificazione deve:
•essere rilasciata dalla Banca entro trenta giorni dalla richiesta;
•attestare l’esistenza totale o parziale di ciascun debito, con la specificazione
di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, comprese le garanzie anche di
terzi, riconducibili al defunto alla data di apertura della successione.
Per quanto concerne i titoli compresi nell’attivo ereditario l’onere della loro
valorizzazione è posto in capo ai soggetti tenuti alla presentazione della
dichiarazione di successione (eventualmente con l’ausilio di professionisti
esterni) in quanto la normativa vigente non impone alla Banca la
determinazione del valore dell’attivo ereditario e quindi della base imponibile.
4. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Dopo aver ottenuto le informazioni richieste, è necessario presentare la
dichiarazione di successione (Mod. 4) presso l’Agenzia delle Entrate
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competente per territorio (la competenza è legata all’ultima residenza del
defunto).
Tale denuncia deve essere presentata entro un anno dal decesso.
Non vi è obbligo di dichiarazione di successione, ma è possibile
optare per quella di esonero, se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti
in linea retta del defunto, l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad
euro 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari:
in tal caso sarà richiesta la sottoscrizione, presso la Banca, di apposita
dichiarazione di esonero, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
5. SVINCOLO ATTIVITÀ BANCARIE IN SUCCESSIONE
Presentando alla Banca copia conforme della dichiarazione
di successione (Mod 4) oppure copia del certificato di eseguita
dichiarazione e di pagamento di imposta (Mod. 240), entrambe rilasciate
dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente oppure
dichiarazione di esonero, se ne ricorrono i presupposti, sarà possibile
ottenere lo svincolo delle attività in successione.
Per i casi particolari (presenza di erede minore di età, sottoposto a tutela
o altra misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di
capacità di agire, presenza di esecutori testamentari, curatori di eredità
giacenti, successione di soggetti di nazionalità straniera, presenza tra le
attività ereditarie di titoli azionari non dematerializzati) la Filiale ovvero
l’ufficio Legale della Banca sono a disposizione per fornire le necessarie
precisazioni sull’ulteriore documentazione da acquisire, sia per le richieste
di informazioni che per la successiva fase di svincolo delle attività
successorie.
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Le attività successorie vengono svincolate dalla Banca in presenza
di tutti gli eredi, a fronte di sottoscrizione di quietanza
contestuale e congiunta.
La Banca non è legittimata a suddividere
le quote ereditarie.
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SUCCESSIONE E RAPPORTI BANCARI
RAPPORTI INTESTATI/COINTESTATI AL DE CUIUS
L’erede ha il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine
e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione
inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Tale diritto è distinto dal diritto di accedere ai dati personali previsto
dall’art. 7 del Codice della privacy (D. lgs. n. 196/2003).
RAPPORTI COINTESTATI A FIRMA DISGIUNTA
Nel caso di cointestazione di rapporti, si presume, salvo prova contraria,
che i beni oggetto del rapporto spettino ai cointestatari in parti uguali.
In caso di morte di uno dei cointestatari cade in successione la parte
di sua pertinenza (ad esempio, nel caso di cointestazione tra due
soggetti, cade in successione la metà del saldo del rapporto).
DELEGATO AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO
AL DE CUIUS
Dal momento della morte si estinguono tutti i poteri di firma/
rappresentanza che il defunto aveva concesso. Dal momento in cui
la Banca ha conoscenza della morte del cliente nessun soggetto
delegato potrà continuare ad operare sul conto del de cuius.
CONTO CORRENTE
Nella massa ereditaria rientra la giacenza esistente alla data del
decesso comprensiva di eventuali interessi maturati sino a quel
momento. In caso di conti correnti cointestati rientra nell’asse
ereditario la quota di pertinenza del defunto e, in mancanza di accordi
diversi, si presume che le quote di tutti i cointestatari siano uguali.
ORDINI PERMANENTI
Se alla Banca erano stati conferiti ordini permanenti periodici (ad es.
bollette luce, telefono, affitto, etc), con la morte del titolare la Banca
sospende tutti questi pagamenti.
BONIFICI IN ENTRATA
Se dopo il decesso del titolare dovessero pervenire dei bonifici a suo
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favore la Banca provvederà a tenerli a disposizione della comunione
degli eredi da inserirsi nella massa ereditaria perché considerati crediti
esigibili alla data del decesso.
ACCREDITO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE
Nel caso di un dipendente è il suo datore di lavoro a sospendere i
versamenti al momento del decesso mentre nel caso di un pensionato
spetta alla Banca restituire all’istituto erogatore eventuali rate di pensione
accreditate successivamente alla sua morte e pertanto non dovute.
ASSEGNO BANCARIO TRATTO DAL DE CUIUS PRIMA DEL DECESSO
Ai sensi dell’art. 36 della legge assegno, la morte del traente successiva
all’emissione dell’assegno lascia inalterati gli effetti del titolo. Pertanto gli
assegni emessi dal de cuius prima della sua morte vengono regolarmente
pagati ed addebitati in conto.
CARTE DI CREDITO E BANCOMAT
Nel momento in cui viene a conoscenza della morte del titolare del
conto, la Banca provvede a bloccare ed a ritirare tutte le carte di credito
e bancomat.
LIBRETTI RISPARMIO
Nel caso di libretti di risparmio nominativi, nella massa ereditaria entra
il saldo esistente alla data del decesso comprensivo degli interessi
maturati sino a quel momento. Nel caso di libretti di risparmio intestati a
più persone rientra nell’asse ereditario la quota di spettanza del defunto.
I libretti di risparmio al portatore entrano a far parte della massa ereditaria
solo nel caso in cui fossero in possesso del defunto o fossero custoditi
a suo nome presso terzi al momento della sua morte (ad es. in una
cassetta di sicurezza presso una Banca).
CERTIFICATI DI DEPOSITO E OBBLIGAZIONI BANCARIE
Questi strumenti finanziari entrano a far parte della massa ereditaria
comprensivi degli interessi fino alla data del decesso.
DOSSIER TITOLI
Qualora il defunto fosse intestatario di un deposito titoli, il portafoglio,
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con le giacenze alla data del decesso, entra a far parte della massa
ereditaria. Se la Banca ha acquisito tutta la documentazione necessaria
a comprovare la qualità di erede e l’adempimento degli obblighi fiscali
può essere disposta la vendita a valere sul dossier titoli intestato al de
cuius senza necessità di aprirne uno nuovo. L’ordine di vendita dovrà
essere sottoscritto da tutti gli eredi i quali dovranno altresì impartire alla
Banca disposizioni (sempre firmate da tutti) su quali rapporti accreditare
il controvalore.
FONDI DI INVESTIMENTO
La Banca si limita solo all’intermediazione dei fondi d’investimento
mentre la loro amministrazione è demandata ad una società di gestione
e pertanto il trasferimento delle quote dei fondi agli eredi legittimi
avviene direttamente presso la società di gestione e, la Banca, in
qualità di intermediario, si occupa solo della raccolta e dell’inoltro della
documentazione e delle firme necessarie.
GESTIONI PATRIMONIALI
Con la gestione patrimoniale il cliente conferisce alla Banca il mandato
a investire un determinato patrimonio in titoli o fondi d’investimento
concordando alcuni criteri legati alla durata dell’operazione ed alla sua
propensione al rischio. In caso di morte il mandato conferito alla Banca
si estingue: la gestione attiva del patrimonio viene “congelata” ed i titoli o
i fondi che ne compongono il portafoglio passano alla massa ereditaria.
MUTUI E FINANZIAMENTI
Con l’accettazione dell’eredità i debiti e le passività del defunto
esistenti al momento del suo decesso passano agli eredi. Tra questi ci
sono anche i finanziamenti in essere con la Banca, come ad esempio
i mutui ed i prestiti personali.
GARANZIE PRESTATE
Se il defunto aveva prestato garanzie a favore della Banca queste
vengono automaticamente trasferite ai successori che hanno
accettato l’eredità che dovranno farsi carico di tutte le fideiussioni, i
pegni, le ipoteche, etc. della persona defunta.
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CASSETTA DI SICUREZZA
Dopo la morte dell’intestatario o di uno dei cointestatari, la cassetta
di sicurezza può essere aperta solo alla presenza di un funzionario
dell’Agenzia delle Entrate o di un Notaio, che redige l’inventario del
contenuto. Non occorre la presenza di tutti gli eredi e cointestatari non
eredi, purché risulti che tutti siano stati tempestivamente convocati.
Una volta redatto l’inventario da parte del funzionario dell’Agenzia
dell’Entrate o da parte del Notaio, la Filiale potrà rilasciare i beni
contenuti nella cassetta di sicurezza a tutti gli eredi ed eventuali
cointestatari non eredi, che ne rilasceranno quietanza contestuale e
congiunta, senza necessità di acquisire prova della indicazione dei
beni medesimi nella dichiarazione di successione.
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ULTERIORI NOTIZIE IN TEMA
DI ADEMPIMENTI SUCCESSORI
Le indicazioni contenute in questa sezione costituiscono mere informazioni
di massima che intendono fornire un aiuto/orientamento al Cliente negli
adempimenti amministrativi che esulano dalle attività bancarie.
È quindi sempre necessario che il Cliente si rivolga direttamente all’Ente/
Società di riferimento della specifica attività.
La Banca non assume responsabilità per eventuali indicazioni incomplete,
non corrette o non aggiornate.
ACCETTAZIONE/ACQUISTO/RINUNCIA ALL’EREDITÀ
L’eredità si acquista con l’accettazione che può essere espressa o tacita.
L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta, nella quale
la persona interessata – chiamato all’eredità – assume il titolo di erede o
dichiara di accettare l’eredità.
L’accettazione tacita consiste nel compimento da parte del chiamato
all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di
accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede.
Per evitare l’effetto della confusione dei patrimoni il chiamato all’eredità
potrà, in alternativa:
• rinunciare all’eredità, soluzione preferibile se si ha la ragionevole
certezza che l’eredità sia passiva (salvi sempre gli effetti della
rappresentazione). In questo caso la sua quota andrà agli altri
eredi. La rinuncia deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta
da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la
successione e va iscritta nel Registro delle Successioni. Con la
rinuncia all’eredità non si perde il diritto alla pensione di reversibilità.
• accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, soluzione preferibile
se non vi è l’assoluta certezza che l’eredità sia passiva ma non si
voglia neppure correre il rischio di incorrere nella confusione dei
patrimoni.
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Se vi sono eredi minorenni è necessario, oltre alla dichiarazione di
successione, l’autorizzazione del giudice tutelare all’accettazione
dell’eredità con beneficio d’inventario, il quale deciderà le modalità di
svincolo e di impiego delle somme di spettanza del minore.
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
La dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dal
decesso presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio (l’Agenzia
delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto).
Il Modello di dichiarazione può essere presentato e sottoscritto anche
da uno solo degli eredi con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri
e può essere inviato all’Agenzia delle Entrate competente anche per
raccomandata.
È consentito presentare la dichiarazione di esonero, in luogo di quella di
successione, in presenza di tutte e tre le seguenti condizioni:
1. l’eredità è devoluta (per legge o testamento) al coniuge e/o a parenti
in linea retta del defunto;
2. l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad euro 100.000,00;
3. l’attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
La dichiarazione di successione (o quella di esonero) può essere presentata
oltre che da ognuno degli eredi singolarmente, anche dai legatari, dai
rappresentanti legali degli eredi e/o dei legatari, da chiunque sia immesso
nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, dagli amministratori
dell’eredità, dai curatori dell’eredità giacente e dagli esecutori testamentari.
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IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
L’imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e, ad oggi,
le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione sono le seguenti:
EREDI/LEGATARI
IMPOSTA DI SUCCESSIONE
CONIUGE O PARENTI
IN LINEA RETTA
SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 4%
FRANCHIGIA PER OGNI BENEFICIARIO:
EURO 1.000.000,00
FRATELLI E SORELLE
SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 6%
FRANCHIGIA PER OGNI BENEFICIARIO:
EURO 100.000,00
PARENTI SINO AL 4° GRADO
(DIVERSI DA FRATELLI E
SORELLE) AFFINI IN LINEA
SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 6%
RETTA/AFFINI
IN
LINEA
COLLATERALE (SINO AL 3°
GRADO)
ALTRI SOGGETTI
SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 8%
SOGGETTI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE
Per legge i seguenti soggetti sono esenti dal pagamento di imposte:
soggetti residenti all’estero: trasferimenti di beni esistenti all’estero di
proprietà del soggetto residente all’estero;
stato: trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province
e dei Comuni;
Enti: trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni,
(senza alcuna necessità di dimostrare l’impiego dei beni, se aventi
come scopo esclusivo, la ricerca, l’assistenza, lo studio, l’educazione,
l’istruzione o altra finalità di pubblica utilità), organizzazioni ONLUS,
fondazioni previste ex legge 461/1998 ed enti aventi finalità di culto
e religione;
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altri Enti: trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o
associazioni legalmente riconosciute diversi da quelle indicate nel
punto precedente, se disposti per le sopra citate finalità; in questo
caso l’ente deve dimostrare, entro 5 anni dall’accettazione dell’eredità
o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o
la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle
finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l’ente
è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in
cui avrebbe dovuto essere pagata.
BENI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE
Per legge i seguenti beni sono esclusi da imposte di successione:
i titoli di debito pubblico compresi i B.O.T., i C.C.T. ed i B.T.P.;
gli altri titoli di Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto
dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge;
aziende familiari e partecipazioni sociali: l’imposta di successione (a
certe condizioni) non si applica in caso di eredità o legato a favore di
discendente avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali
o azioni;
indennità di fine rapporto di lavoro e le altre indennità spettanti
per diritto proprio degli eredi in forza di assicurazioni previdenziali
obbligatorie o stipulate dal defunto;
beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in
materia;
crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che
gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale,
compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando
non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione
dell’Amministrazione debitrice;
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crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della
successione fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta
con provvedimenti giudiziali o transazione;
crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della
dichiarazione di successione;
veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico che sono sottoposti
a tassazione separata con l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi.
BENI COMPRESI NELL’ATTIVO EREDITARIO
Sono compresi nell’attivo ereditario:
• denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale
netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da un inventario
analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
• titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima
dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
• beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto
o depositati presso altri a suo nome. Per i beni ed i titoli contenuti in
cassette di sicurezza, per i depositi bancari ed i conti correnti bancari
e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non
risultano diversamente determinate;
• partecipazioni in società di ogni tipo.
PASSIVITÀ DEDUCIBILI
Le passività deducibili sono costituite:
• dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione
purché risultino per scritto con data certa anteriore all’apertura della
successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo;
• dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi
sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri,
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medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanza. Le
spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono
essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno
sostenuto l’onere anche se il documento di spesa è intestato al
deceduto. Non sono consentiti addebiti per spese mediche sui conti
del defunto prima dello svincolo agli aventi causa;
• dalle spese sostenute per il funerale della persona defunta sono in
parte detraibili (onoranze e trasporto funebri, oneri cimiteriali per
concessione, sepoltura, incisioni...). Ha diritto alla detrazione colui
che ha sostenuto i costi, purché il pagamento sia avvenuto nell’anno di
dichiarazione. Il limite dalla detrazione è pari ad un importo massimo
di euro 1.549,37 per ciascun decesso. Se la spesa è sostenuta
da più contribuenti, ognuno di essi potrà detrarre in proporzione la
percentuale dei euro 1.549,37. Nella documentazione delle spese
sostenute deve risultare il nome della persona defunta e del soggetto
che ha sostenuto la spesa.
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Edizione Novembre 2016
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BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Registro Imprese C.C.I.A.A. Cremona n. 01230590190 - R.E.A. n. 153413
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