GUIDA alle SUCCESSIONI2016
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GUIDA alle SUCCESSIONI2016
GUIDA ALLE SUCCESSIONI Area Legale Procedure e Adempimenti dalle tue parti, dalla tua parte www.bancacremasca.it Nel presente documento vengono rappresentate in sintesi le principali attività che competono in generale agli eredi, con particolare riferimento a quelle da svolgere nei confronti della Banca in quanto finalizzate allo sblocco del patrimonio del defunto. Per qualsiasi informazione inerente le attività bancarie, gli eredi possono fare riferimento alla Filiale ove il de cuius intratteneva rapporti oppure all’ufficio Legale c/o la sede centrale in Crema – piazza Garibaldi, 29. Indice La successione e la Banca......................................................3 1. 2. 3. 4. 5. Informazioni alla filiale.......................................................... 3 Soggetti legittimati a chiedere informazioni................ 3 CERTIFICAZIONE attestante passivitÀ bancarie ed altri rapporti intestati al de cuius.............................. 4 Presentazione dichiarazione di Successione................ 4 Svincolo attività bancarie in successione..................... 5 Successione e rapporti bancari..................................................... 6 Ulteriori notizie in tema di adempimenti successori............ 10 - Accettazione/acquisto/rinuncia all’ereditÀ.................... 10 - Dichiarazione di successione................................................ 11 - Imposta sulle successioni...................................................... 12 - Soggetti esclusi da imposte di successione.................. 12 - Beni esclusi da imposte di successione............................. 13 - Beni compresi nell’attivo ereditario.................................. 14 - PassivitÀ Deducibili..................................................................... 14 LA SUCCESSIONE E LA BANCA 1. INFORMAZIONI ALLA FILIALE Per le richieste di informazioni sui rapporti bancari in successione occorre presentare alla Banca la seguente documentazione: • In caso di successione legittima: a) certificato di morte: rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che consiste in una dichiarazione resa dall’erede interessato, con sottoscrizione autenticata dal Notaio o dal Cancelliere o dal Segretario comunale o da altro funzionario comunale incaricato dal Sindaco, attestante i soggetti aventi diritto alla successione, l’esistenza di eventuali testamenti ed altri fatti rilevanti inerenti i diritti successori. L’erede può fornire, se già redatto, direttamente l’atto di notorietà (attestazione di notorietà resa avanti a Notaio o Cancelliere del Tribunale). • In caso di successione testamentaria: d) certificato di morte: rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile e) atto di notorietà: rilasciato da un Notaio ovvero dalla Cancelleria del Tribunale. L’atto dovrà essere integrato dalla copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento con l’attestazione che le disposizioni di volontà sono le ultime ritenute valide e non impugnate. Il ricorso ad autocertificazioni (prive di autentica di firma) non è accettato dalla Banca che, nella sua qualità di operatore privato, ha necessità di acquisire certificati e dichiarazioni di notorietà rese avanti a pubblici ufficiali, dovendo procedere ad una quanto più possibile rigorosa identificazione degli aventi diritto, cui consegnare le disponibilità economiche depositate dai propri clienti. 2. SOGGETTI LEGITTIMATI A CHIEDERE INFORMAZIONI La Banca, per non incorrere in responsabilità civili e penali, nonché per rispettare quanto disposto in tema di “privacy”, deve preventivamente verificare se il soggetto ha diritto di chiedere informazioni. 3 Abilitati a chiedere notizie sono i seguenti soggetti: •eredi o chiamati all’eredità Si legittimano esibendo alla Banca la documentazione di cui al punto precedente. Qualora un professionista si presenti in nome e per conto di un erede, dovrà esibire la procura. •esecutori testamentari Hanno il compito di curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del de cuius. L’esecutore, oltre alla documentazione richiesta per gli eredi, deve produrre un certificato della Cancelleria del Tribunale che attesti l’intervenuta accettazione della carica. •curatore dell’eredità giacente 3. CERTIFICAZIONE ATTESTANTE PASSIVITÀ BANCARIE ED ALTRI RAPPORTI INTESTATI AL DE CUIUS I soggetti legittimati dovranno richiedere, in forma scritta alla Banca, una certificazione attestante le passività bancarie ed altri rapporti intestati ovvero cointestati al defunto esistenti alla data del decesso. La certificazione deve: •essere rilasciata dalla Banca entro trenta giorni dalla richiesta; •attestare l’esistenza totale o parziale di ciascun debito, con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori, comprese le garanzie anche di terzi, riconducibili al defunto alla data di apertura della successione. Per quanto concerne i titoli compresi nell’attivo ereditario l’onere della loro valorizzazione è posto in capo ai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione di successione (eventualmente con l’ausilio di professionisti esterni) in quanto la normativa vigente non impone alla Banca la determinazione del valore dell’attivo ereditario e quindi della base imponibile. 4. PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Dopo aver ottenuto le informazioni richieste, è necessario presentare la dichiarazione di successione (Mod. 4) presso l’Agenzia delle Entrate 4 competente per territorio (la competenza è legata all’ultima residenza del defunto). Tale denuncia deve essere presentata entro un anno dal decesso. Non vi è obbligo di dichiarazione di successione, ma è possibile optare per quella di esonero, se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad euro 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari: in tal caso sarà richiesta la sottoscrizione, presso la Banca, di apposita dichiarazione di esonero, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. 5. SVINCOLO ATTIVITÀ BANCARIE IN SUCCESSIONE Presentando alla Banca copia conforme della dichiarazione di successione (Mod 4) oppure copia del certificato di eseguita dichiarazione e di pagamento di imposta (Mod. 240), entrambe rilasciate dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente oppure dichiarazione di esonero, se ne ricorrono i presupposti, sarà possibile ottenere lo svincolo delle attività in successione. Per i casi particolari (presenza di erede minore di età, sottoposto a tutela o altra misura di protezione delle persone prive in tutto o in parte di capacità di agire, presenza di esecutori testamentari, curatori di eredità giacenti, successione di soggetti di nazionalità straniera, presenza tra le attività ereditarie di titoli azionari non dematerializzati) la Filiale ovvero l’ufficio Legale della Banca sono a disposizione per fornire le necessarie precisazioni sull’ulteriore documentazione da acquisire, sia per le richieste di informazioni che per la successiva fase di svincolo delle attività successorie. ***** Le attività successorie vengono svincolate dalla Banca in presenza di tutti gli eredi, a fronte di sottoscrizione di quietanza contestuale e congiunta. La Banca non è legittimata a suddividere le quote ereditarie. ***** 5 SUCCESSIONE E RAPPORTI BANCARI RAPPORTI INTESTATI/COINTESTATI AL DE CUIUS L’erede ha il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale diritto è distinto dal diritto di accedere ai dati personali previsto dall’art. 7 del Codice della privacy (D. lgs. n. 196/2003). RAPPORTI COINTESTATI A FIRMA DISGIUNTA Nel caso di cointestazione di rapporti, si presume, salvo prova contraria, che i beni oggetto del rapporto spettino ai cointestatari in parti uguali. In caso di morte di uno dei cointestatari cade in successione la parte di sua pertinenza (ad esempio, nel caso di cointestazione tra due soggetti, cade in successione la metà del saldo del rapporto). DELEGATO AD OPERARE SUL CONTO CORRENTE INTESTATO AL DE CUIUS Dal momento della morte si estinguono tutti i poteri di firma/ rappresentanza che il defunto aveva concesso. Dal momento in cui la Banca ha conoscenza della morte del cliente nessun soggetto delegato potrà continuare ad operare sul conto del de cuius. CONTO CORRENTE Nella massa ereditaria rientra la giacenza esistente alla data del decesso comprensiva di eventuali interessi maturati sino a quel momento. In caso di conti correnti cointestati rientra nell’asse ereditario la quota di pertinenza del defunto e, in mancanza di accordi diversi, si presume che le quote di tutti i cointestatari siano uguali. ORDINI PERMANENTI Se alla Banca erano stati conferiti ordini permanenti periodici (ad es. bollette luce, telefono, affitto, etc), con la morte del titolare la Banca sospende tutti questi pagamenti. BONIFICI IN ENTRATA Se dopo il decesso del titolare dovessero pervenire dei bonifici a suo 6 favore la Banca provvederà a tenerli a disposizione della comunione degli eredi da inserirsi nella massa ereditaria perché considerati crediti esigibili alla data del decesso. ACCREDITO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE Nel caso di un dipendente è il suo datore di lavoro a sospendere i versamenti al momento del decesso mentre nel caso di un pensionato spetta alla Banca restituire all’istituto erogatore eventuali rate di pensione accreditate successivamente alla sua morte e pertanto non dovute. ASSEGNO BANCARIO TRATTO DAL DE CUIUS PRIMA DEL DECESSO Ai sensi dell’art. 36 della legge assegno, la morte del traente successiva all’emissione dell’assegno lascia inalterati gli effetti del titolo. Pertanto gli assegni emessi dal de cuius prima della sua morte vengono regolarmente pagati ed addebitati in conto. CARTE DI CREDITO E BANCOMAT Nel momento in cui viene a conoscenza della morte del titolare del conto, la Banca provvede a bloccare ed a ritirare tutte le carte di credito e bancomat. LIBRETTI RISPARMIO Nel caso di libretti di risparmio nominativi, nella massa ereditaria entra il saldo esistente alla data del decesso comprensivo degli interessi maturati sino a quel momento. Nel caso di libretti di risparmio intestati a più persone rientra nell’asse ereditario la quota di spettanza del defunto. I libretti di risparmio al portatore entrano a far parte della massa ereditaria solo nel caso in cui fossero in possesso del defunto o fossero custoditi a suo nome presso terzi al momento della sua morte (ad es. in una cassetta di sicurezza presso una Banca). CERTIFICATI DI DEPOSITO E OBBLIGAZIONI BANCARIE Questi strumenti finanziari entrano a far parte della massa ereditaria comprensivi degli interessi fino alla data del decesso. DOSSIER TITOLI Qualora il defunto fosse intestatario di un deposito titoli, il portafoglio, 7 con le giacenze alla data del decesso, entra a far parte della massa ereditaria. Se la Banca ha acquisito tutta la documentazione necessaria a comprovare la qualità di erede e l’adempimento degli obblighi fiscali può essere disposta la vendita a valere sul dossier titoli intestato al de cuius senza necessità di aprirne uno nuovo. L’ordine di vendita dovrà essere sottoscritto da tutti gli eredi i quali dovranno altresì impartire alla Banca disposizioni (sempre firmate da tutti) su quali rapporti accreditare il controvalore. FONDI DI INVESTIMENTO La Banca si limita solo all’intermediazione dei fondi d’investimento mentre la loro amministrazione è demandata ad una società di gestione e pertanto il trasferimento delle quote dei fondi agli eredi legittimi avviene direttamente presso la società di gestione e, la Banca, in qualità di intermediario, si occupa solo della raccolta e dell’inoltro della documentazione e delle firme necessarie. GESTIONI PATRIMONIALI Con la gestione patrimoniale il cliente conferisce alla Banca il mandato a investire un determinato patrimonio in titoli o fondi d’investimento concordando alcuni criteri legati alla durata dell’operazione ed alla sua propensione al rischio. In caso di morte il mandato conferito alla Banca si estingue: la gestione attiva del patrimonio viene “congelata” ed i titoli o i fondi che ne compongono il portafoglio passano alla massa ereditaria. MUTUI E FINANZIAMENTI Con l’accettazione dell’eredità i debiti e le passività del defunto esistenti al momento del suo decesso passano agli eredi. Tra questi ci sono anche i finanziamenti in essere con la Banca, come ad esempio i mutui ed i prestiti personali. GARANZIE PRESTATE Se il defunto aveva prestato garanzie a favore della Banca queste vengono automaticamente trasferite ai successori che hanno accettato l’eredità che dovranno farsi carico di tutte le fideiussioni, i pegni, le ipoteche, etc. della persona defunta. 8 CASSETTA DI SICUREZZA Dopo la morte dell’intestatario o di uno dei cointestatari, la cassetta di sicurezza può essere aperta solo alla presenza di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate o di un Notaio, che redige l’inventario del contenuto. Non occorre la presenza di tutti gli eredi e cointestatari non eredi, purché risulti che tutti siano stati tempestivamente convocati. Una volta redatto l’inventario da parte del funzionario dell’Agenzia dell’Entrate o da parte del Notaio, la Filiale potrà rilasciare i beni contenuti nella cassetta di sicurezza a tutti gli eredi ed eventuali cointestatari non eredi, che ne rilasceranno quietanza contestuale e congiunta, senza necessità di acquisire prova della indicazione dei beni medesimi nella dichiarazione di successione. ***** 9 ULTERIORI NOTIZIE IN TEMA DI ADEMPIMENTI SUCCESSORI Le indicazioni contenute in questa sezione costituiscono mere informazioni di massima che intendono fornire un aiuto/orientamento al Cliente negli adempimenti amministrativi che esulano dalle attività bancarie. È quindi sempre necessario che il Cliente si rivolga direttamente all’Ente/ Società di riferimento della specifica attività. La Banca non assume responsabilità per eventuali indicazioni incomplete, non corrette o non aggiornate. ACCETTAZIONE/ACQUISTO/RINUNCIA ALL’EREDITÀ L’eredità si acquista con l’accettazione che può essere espressa o tacita. L’accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta, nella quale la persona interessata – chiamato all’eredità – assume il titolo di erede o dichiara di accettare l’eredità. L’accettazione tacita consiste nel compimento da parte del chiamato all’eredità di un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe potuto compiere se non in quanto erede. Per evitare l’effetto della confusione dei patrimoni il chiamato all’eredità potrà, in alternativa: • rinunciare all’eredità, soluzione preferibile se si ha la ragionevole certezza che l’eredità sia passiva (salvi sempre gli effetti della rappresentazione). In questo caso la sua quota andrà agli altri eredi. La rinuncia deve essere fatta con una dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione e va iscritta nel Registro delle Successioni. Con la rinuncia all’eredità non si perde il diritto alla pensione di reversibilità. • accettare l’eredità con il beneficio d’inventario, soluzione preferibile se non vi è l’assoluta certezza che l’eredità sia passiva ma non si voglia neppure correre il rischio di incorrere nella confusione dei patrimoni. 10 Se vi sono eredi minorenni è necessario, oltre alla dichiarazione di successione, l’autorizzazione del giudice tutelare all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, il quale deciderà le modalità di svincolo e di impiego delle somme di spettanza del minore. DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE La dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dal decesso presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio (l’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era l’ultima residenza del defunto). Il Modello di dichiarazione può essere presentato e sottoscritto anche da uno solo degli eredi con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli altri e può essere inviato all’Agenzia delle Entrate competente anche per raccomandata. È consentito presentare la dichiarazione di esonero, in luogo di quella di successione, in presenza di tutte e tre le seguenti condizioni: 1. l’eredità è devoluta (per legge o testamento) al coniuge e/o a parenti in linea retta del defunto; 2. l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad euro 100.000,00; 3. l’attivo ereditario non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. La dichiarazione di successione (o quella di esonero) può essere presentata oltre che da ognuno degli eredi singolarmente, anche dai legatari, dai rappresentanti legali degli eredi e/o dei legatari, da chiunque sia immesso nel possesso temporaneo dei beni dell’assente, dagli amministratori dell’eredità, dai curatori dell’eredità giacente e dagli esecutori testamentari. 11 IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI L’imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e, ad oggi, le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione sono le seguenti: EREDI/LEGATARI IMPOSTA DI SUCCESSIONE CONIUGE O PARENTI IN LINEA RETTA SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 4% FRANCHIGIA PER OGNI BENEFICIARIO: EURO 1.000.000,00 FRATELLI E SORELLE SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 6% FRANCHIGIA PER OGNI BENEFICIARIO: EURO 100.000,00 PARENTI SINO AL 4° GRADO (DIVERSI DA FRATELLI E SORELLE) AFFINI IN LINEA SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 6% RETTA/AFFINI IN LINEA COLLATERALE (SINO AL 3° GRADO) ALTRI SOGGETTI SUL VALORE DEI BENI E DIRITTI: 8% SOGGETTI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE Per legge i seguenti soggetti sono esenti dal pagamento di imposte: soggetti residenti all’estero: trasferimenti di beni esistenti all’estero di proprietà del soggetto residente all’estero; stato: trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni; Enti: trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni, (senza alcuna necessità di dimostrare l’impiego dei beni, se aventi come scopo esclusivo, la ricerca, l’assistenza, lo studio, l’educazione, l’istruzione o altra finalità di pubblica utilità), organizzazioni ONLUS, fondazioni previste ex legge 461/1998 ed enti aventi finalità di culto e religione; 12 altri Enti: trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute diversi da quelle indicate nel punto precedente, se disposti per le sopra citate finalità; in questo caso l’ente deve dimostrare, entro 5 anni dall’accettazione dell’eredità o dall’acquisto del legato, di avere impiegato i beni o i diritti ricevuti o la somma ricavata della loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore. In mancanza di tale dimostrazione l’ente è tenuto al pagamento dell’imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata. BENI ESCLUSI DA IMPOSTE DI SUCCESSIONE Per legge i seguenti beni sono esclusi da imposte di successione: i titoli di debito pubblico compresi i B.O.T., i C.C.T. ed i B.T.P.; gli altri titoli di Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge; aziende familiari e partecipazioni sociali: l’imposta di successione (a certe condizioni) non si applica in caso di eredità o legato a favore di discendente avente ad oggetto aziende o rami di esse, quote sociali o azioni; indennità di fine rapporto di lavoro e le altre indennità spettanti per diritto proprio degli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; beni culturali sottoposti a vincolo culturale previsto dalle leggi in materia; crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per il rimborso di imposte o contributi, fino a quando non siano riconosciuti sussistenti con provvedimento o dichiarazione dell’Amministrazione debitrice; 13 crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimenti giudiziali o transazione; crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione di successione; veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico che sono sottoposti a tassazione separata con l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi. BENI COMPRESI NELL’ATTIVO EREDITARIO Sono compresi nell’attivo ereditario: • denaro, gioielli e mobili per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da un inventario analitico non ne risulti l’esistenza per un importo diverso; • titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto; • beni mobili e titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. Per i beni ed i titoli contenuti in cassette di sicurezza, per i depositi bancari ed i conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate; • partecipazioni in società di ogni tipo. PASSIVITÀ DEDUCIBILI Le passività deducibili sono costituite: • dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione purché risultino per scritto con data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo; • dalle spese mediche e chirurgiche relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi, comprese quelle per ricoveri, 14 medicinali e protesi, sempre che risultino da regolari quietanza. Le spese mediche del defunto, se pagate dopo il decesso, possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi degli eredi che hanno sostenuto l’onere anche se il documento di spesa è intestato al deceduto. Non sono consentiti addebiti per spese mediche sui conti del defunto prima dello svincolo agli aventi causa; • dalle spese sostenute per il funerale della persona defunta sono in parte detraibili (onoranze e trasporto funebri, oneri cimiteriali per concessione, sepoltura, incisioni...). Ha diritto alla detrazione colui che ha sostenuto i costi, purché il pagamento sia avvenuto nell’anno di dichiarazione. Il limite dalla detrazione è pari ad un importo massimo di euro 1.549,37 per ciascun decesso. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti, ognuno di essi potrà detrarre in proporzione la percentuale dei euro 1.549,37. Nella documentazione delle spese sostenute deve risultare il nome della persona defunta e del soggetto che ha sostenuto la spesa. ***** Edizione Novembre 2016 15 BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Registro Imprese C.C.I.A.A. Cremona n. 01230590190 - R.E.A. n. 153413 C.F./P. Iva 01230590190 - Albo delle Banche 5463 - Codice A.B.I. 07076.3 Iscr. Albo Cooperative al n. A156698 - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Sede: Piazza G. Garibaldi, 29 - 26013 Crema (CR) URL: www.bancacremasca.it E-Mail: [email protected] - PEC: [email protected] GUIDA ALLE SUCCESSIONI Area Legale Procedure e Adempimenti dalle tue parti, dalla tua parte www.bancacremasca.it