LE RETI DI IMPRESE nelle strutture sanitarie

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LE RETI DI IMPRESE nelle strutture sanitarie
LE RETI DI IMPRESE
NASCONO DA
UN’IDEA LUMINOSA
LE RETI DI IMPRESE
REALIZZANO UN NUOVO
MODELLO ORGANIZZATIVO
LE RETI DI IMPRESE
Marco Porcio Catone detto il “Censore”
affermava:
“LODA I CAMPI GRANDI MA COLTIVANE UNO PICCOLO”
LE RETI DI IMPRESE
NON SONO
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Consorzi
Cooperative
Fondazioni
Una brutta copia dei Distretti
Gruppi di Imprese
Fusioni aziendali
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI)
Associazioni(culturali,sportive,volontariato)
LE RETI DI IMPRESE SONO
• Un nuovo organismo nel panorama giuridico nazionale
• Le reti associative, a differenza di quelle di collaborazione,
di scambio di informazioni e di coordinamento, si
costituiscono per l’esercizio in comune di un’attività
imprenditoriale
• inserite nell’istituto del “Contratto di Rete” di cui all’articolo
42, comma 4-ter, della Legge n.122 del 30 luglio 2010
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e
a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune
di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati
attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in
comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa”.
LE RETI DI IMPRESE
NON DEVONO AVERE
• Uno Statuto
• Un Regolamento
• Dei Quadri (Presidente – Direttore Generale – Tesoriere
– Segretario)
• Una Dirigenza politica ed un Coordinatore
• Un Collegio sindacale
• Una rigida struttura verticistica
• Una rigida caratterizzazione delle Tipologie di imprese
associabili
• Consulenti esterni presi saltuariamente all’occorrenza
LE RETI DI IMPRESE
DEVONO AVERE
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Una struttura AGILE e SNELLA del tutto diversa dai modelli organizzativi oggi
vigenti. La particolarità delle RETI consiste nel fatto che esse non possiedono una
loro autonoma capacità giuridica che, invece, rimane interamente appannaggio delle
imprese partecipanti. Pertanto, con questa nuova forma di aggregazione:
- da un lato, le SINGOLE IMPRESE si mantengono distinte ed indipendenti (infatti
sono proprio le singole imprese partecipanti alla rete che vengono a beneficiare
direttamente delle previste agevolazioni fiscali);
- dall’altro, la RETE persegue lo scopo comune di accrescere la propria capacità
propositiva e la propria competitività sul mercato.
Una struttura APERTA nel senso che le singole imprese possono facilmente entrare
a farne parte, anche dopo la costituzione della Rete o, di converso, uscirne
Una forma basata sulla redazione di un CONTRATTO, stipulato con atto pubblico o
con scrittura privata autenticata e registrato nel Registro delle Imprese, che preveda
gli obiettivi della Rete contenuti in un Programma di Rete
Una GOVERNANCE che realizzi gli obiettivi strategici del Programma di Rete - quale
parte integrante del Contratto di Rete - ed operi esclusivamente in rappresentanza
delle imprese in qualità di mandataria
Un’ ASSEMBLEA dei partecipanti alla Rete che:
- nomini o revochi una Governence
- controlli l’operato della Governance sulla base della realizzazione degli obiettivi e
del programma inseriti nel Contratto di Rete
I VANTAGGI ECONOMICI DELLE
RETI DI IMPRESE
• 1) FISCALI: sospensione d’imposta sulla quota di utile
che deve essere investita nella realizzazione del
programma di rete; sospensione che si traduce in un
risparmio di imposta del 27,50% (IRES) sugli utili
accantonati da ciascuna impresa partecipante alla rete in
qualità di soggetto giuridico autonomo
• 2) FINANZIARI: applicazione di un RATING più
vantaggioso con maggiore possibilità di incremento della
finanziabilità sia della rete che delle singole imprese
partecipanti
• 3) CREDITIZI: cessione pro soluto, in favore di banche o
intermediari finanziari, dei crediti scaturenti da
somministrazioni, forniture ed appalti effettuate nei
confronti di Regioni, Enti locali ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale.
AGEVOLAZIONI FISCALI
previste per le
RETI DI IMPRESE
L’attuale regime fiscale agevolato sulle Reti di Imprese,
previsto dall’articolo 42 della Legge n. 122/2010,
stabilisce un regime di sospensione di imposta
(defiscalizzazione) per la quota degli utili di esercizio
delle imprese partecipanti alla Rete, nel limite massimo di
1000.000,00 di euro per ciascuna impresa.
In altri termini, una quota degli utili destinata dalle imprese
partecipanti alla realizzazione dell’obiettivo del contratto
ed accantonata ad apposita riserva, sarà esclusa dal
calcolo del reddito imponibile.
QUADRO NORMATIVO DELLE
RETI DI IMPRESE IN ITALIA
FASE UNO
- Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 recante “Misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi- Articolo 3 “Distretti produttivi e reti di
imprese” – Comma 4-ter : Contratto di rete
- Legge 23 luglio 2009, n.99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e
l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”
– Articolo 1 “Disposizioni per l’operatività delle reti di imprese”
-
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Legge Finanziaria 2006 –
Articolo 1, comma 368 – Lettera b) disposizioni amministrative
Lettera c) disposizioni finanziarie Lettera d) disposizioni per la
ricerca e lo sviluppo
QUADRO NORMATIVO DELLE
RETI DI IMPRESE IN ITALIA
FASE DUE
- Decreto Legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” Articolo 42 – Reti di imprese
-
Decreto Legge del 13 maggio 2011, n. 70, dopo le modifiche
apportate in sede di conversione, concernente il “Semestre europeo
– Prime disposizioni urgenti per l’economia” – Articolo 3 (Reti
d’impresa) – Commi 4,5 e 6
DECRETO LEGGE 13 maggio 2001, n. 70
• Articolo 3 – Reti d’impresa
- Comma 4: Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente
-
del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei
medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello nazionale e
internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di
migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare
garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento
alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei
rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Comma 5: Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata
dalle Regioni d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con i Comuni
interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta
da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di
servizi deve sempre partecipare l’Agenzia del Demanio.
• Comma 6 – Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:
a) Alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,
per la ricerca e lo sviluppo di cui all’articolo1, comma 368, lettere b), c) e d)
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa
autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare
entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non
costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni
agevolative in materia fiscale, di cui all’articolo 1, comma 368, lettera a) della
citata legge n.266 del 2005.
Sottolineiamo che le agevolazioni finanziarie di cui alla sopra citata lettera c),
comma 368 della Legge Finanziaria 2006 riguardano le operazioni di
cartolarizzazione dei crediti concessi dalle banche alle imprese della rete e
ceduti ad un’unica società cessionaria.
QUADRO NORMATIVO DELLE RETI DI IMPRESE
ANNI
NORMATIVA
2006
LEGGE
FINANZIARIA
2006
(Legge 23
dicembre 2005 n.
266)
1) Comma
368
Lettera b)
Lettera c)
Lettera d)
Legge
9/04/2009n33
Legge
23/07/2009 n.99
(Leggi Bersani)
3 Comma 4ter
si applicano la
Lettera b)
Lettera c)
Lettera d)
dell’art 1 c.368
della L.F.2006
Legge 30 luglio
2010 n. 122
(Legge Tremonti)
42)
2009
2010
ARTICOLI
AGEVOLAZIONI
IMPORTI in euro
INTERVENTI
Distretti
Amministrative
Finanziarie: cartolarizzazioni
Ricerca e sviluppo
Reti d’Imprese
b) Amministrative
c) Finanziarie: cartolarizzazioni
d) Ricerca e sviluppo
Finanziarie: stipula convenzioni con ABI
Fiscali:sospensione triennale di imposta
50 milioni di euro a decorrere dal 2010
48 milioni di euro -2011/2013
Reti d’Imprese
sugli utili d’esercizio delle imprese dellaRete
Amministrative
2011
2011
Decisione U.E.
C(2010) 8939 del
26/01/2011
Decreto Legge 13
Maggio 2011 n.
70, convertito con
modificazioni Sviluppo
Il sostegno fiscale (differimento di
imposta)sulle Reti di Imprese non
costituisce un “Aiuto di Stato”
3)
Commi: 4 –
5e6
Amministrative -Lettera b) L.F.2006
Finanziarie- Lettera c) L.F. 2006
:cartolarizzazioni
Ricerca e Sviluppo – Lettera d) L.F
2006
Reti d’Imprese
50 milioni di euro a decorrere Alle Imprese
dal 2010
costituitesi in
Rete nei Distretti Turistici
1) INVESTIMENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA
COMUNE
1a) investimenti agevolati
1b) prova dell’effettuazione degli investimenti
1c) realizzazione degli investimenti
1d) completamento degli investimenti
2) CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’AGEVOLAZIONE
2a)
indipendenza delle sorti dell’agevolazione per le
imprese partecipanti alla rete
2b) distribuzione della riserva
2c) venir meno dell’adesione alla rete
2d) cessazione del regime di sospensione d’imposta
3) FRUIZIONE DELL ’ AGEVOLAZIONE
4) PRESENTAZIONE DEL MODELLO “RETI” E
INDICAZIONI NEL MODELLO UNICO 2011
5) VERIFICA DEI REQUISITI
5a) presentazioni del modello “reti”
5b) modalità di presentazione del modello
5c) termini di presentazione del modello
5d) presentazione di più modelli
5e) elementi da indicare nel quadro A del modello
5f) rinunce totali o parziali
6) DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO SPETTANTE
6a) utili effettivamente accantonati inferiori a quelli indicati
nel modello “reti”
6b) indicazione delle somme agevolate nel modello unico
6c) struttura del prospetto del quadro RS
6d) raccordo con il modello “reti”
GIORGIO DE ROSSI
DANIELE FAVRETTI
GABRIELE PENITENTI RODOLFO NURZIA
VINCENZO ERMOCIDA
LE RETI DI IMPRESE
UN’OPPORTUNITÀ PER GLI IMPRENDITORI
Buffetti Editore
GRAZIE
PER L’ATTENZIONE PRESTATA