ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI

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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI PRIMO DEPOSITO O DI
RINNOVAZIONE PER MARCHIO
Aggiornate ad APRILE 2007
Le domande di brevetto per marchio d'impresa di primo deposito o di rinnovazione, devono essere presentate presso
l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, o presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dei
Capoluoghi di Provincia, personalmente dal richiedente, ovvero dal suo mandatario; possono essere inoltre inviate
mediante il servizio postale in plico raccomandata con avviso di ricevimento diretto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Roma.
PREMESSA
COS'È' UN MARCHIO D'IMPRESA
Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole,
compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della confezione di esso, o le
combinazioni, o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di
altre imprese.
REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE
Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti
requisiti:
novità: è la mancanza di analoga applicazione sul mercato. La novità peraltro non difetta qualora il marchio
precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso
ultraquinquennale;
capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri;
liceità: quando non è contrario all'ordine pubblico e al buon costume.
DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE
II titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso
da parte di altri per prodotti o servizi identici e affini.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la
registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi
precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa di
€ 34,00
La domanda è presentata su MODULO C redatto in un originale e quattro copie (si precisa che l’originale è uno solo e
deve essere firmato in calce. Di questo si dovranno effettuare quattro fotocopie) osservando la legge sull'imposta di
bollo; la compilazione di detto modulo e tutto il resto della documentazione non devono essere compilati a
mano.
E’ necessario includere i dati entro gli appositi spazi, evitando sovrapposizioni con le scritte prestampate.
Occorre, inoltre, avere cura che tutte e cinque le copie siano ugualmente leggibili.
Non è consentito con una sola domanda richiedere la concessione di più brevetti, né un solo brevetto per più marchi.
La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non è allegato:
•
Il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte.
L’irricevibilità è dichiarata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con provvedimento impugnabile avanti alla commissione
dei Ricorsi, previa notifica sia all’U.I.B.M. sia ai controinteressati.
La domanda di brevetto di rinnovazione di marchio d’impresa deve essere fatta dal titolare del brevetto originario o dal
suo avente causa, e deve inoltre contenere il numero e le date di deposito e di concessione del brevetto di primo
deposito.
Se il brevetto precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da uno soltanto,
nell’interesse di tutte.
Il richiedente il brevetto di rinnovazione, quando sia l’avente causa del titolare del brevetto precedente, è tenuto a
giustificare il suo titolo, comprovando che il brevetto è stato a lui trasferito in dipendenza del trasferimento dell’azienda,
o di un ramo particolare di questa.
Alla domanda devono allegarsi:
1. attestazione di versamento dei diritti di deposito da pagarsi, secondo gli importi della tabella più avanti
specificati, sul c/c postale n. 82618000 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara”,
effettuato con l’apposito modulo a due sezioni; dall'attestazione di versamento devono risultare chiaramente il
titolare della domanda di brevetto.
2. diritti di segreteria secondo gli importi della tabella più avanti specificati.
3. Una marca da bollo da € 14,62 per l’originale della domanda di deposito da inviare al Ministero dello Sviluppo
Economico U.I.B.M.
4. Marca da bollo da € 14,62 per il rilascio di copia del verbale di deposito (a richiesta del depositante).
Se la domanda si riferisce ad un brevetto per marchio collettivo, anche le norme statutarie in bollo (statuto
legalizzato e copia autenticata dall'atto costitutivo dell'Associazione o Ente) concernenti l'uso di tale marchio e le
relative sanzioni. Le modifiche a dette norme statutarie dovranno essere, volta per volta, comunicate all'Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi.
DOCUMENTI EVENTUALI
Qualora sia nominato un mandatario, la nomina deve risultare da atto di procura (speciale o generale), o da
dichiarazione di riferimento a procura generale, ovvero da lettera di incarico.
La procura può essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata con firma del mandante autenticata da notaio.
La lettera d'incarico va redatta su carta da bollo, firmata dal mandante e controfirmata dall'incaricato, vale per il
deposito di una sola domanda di brevetto.
La qualità di mandatario può essere anche comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione all’atto del
deposito di una domanda o successivamente. L’autocertificazione è alternativa alla lettera di incarico, non necessita di
autentica di firma ed è esente da bollo.
N.B. La presentazione materiale dei documenti presso le Camere di Commercio Industria Artigianale Agricoltura, potrà
essere fatta da una terza persona anche non munita di procura, purché la domanda sia firmata dall'interessato o da un
suo mandatario, debitamente autorizzato. Le domande si possono anche inoltrare direttamente con raccomandata R/R
all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
MARCHIO NAZIONALE
Note per la presentazione del modulo di domanda in caso di rinnovazione
Per i brevetti di rinnovazione, i prodotti o servizi devono essere gli stessi o affini a quelli del brevetto di primo deposito
e, comunque, devono appartenere alla stessa classe.
La documentazione richiesta per il rinnovo di un marchio è costituita:
• Dal modulo di domanda (sempre)
• Dalla lettera di incarico o dalla dichiarazione sostitutiva
rappresentante/mandatario)
• Dall'attestazione delle tasse dovute (sempre)
di
certificazione
(se
esiste
il
Il modulo C non può essere compilato a mano.
PROSPETTO DELLE TASSE PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO NAZIONALE
BREVETTI PER MARCHIO D'IMPRESA - PRIMO DEPOSITO
Causale Versamento
Per 10 anni
€ 101,00
Tassa di concessione comprensiva di una classe
€ 34,00
Per ogni altra classe in più
BREVETTI PER MARCHIO D'IMPRESA - RINNOVAZIONE
€ 67,00
Tassa di concessione comprensiva di una classe
€ 34,00
Per ogni altra classe in più
€ 34,00
Lettera d'incarico
Ritardo della rinnovazione (comunque effettuata entro il
semestre successivo la scadenza)
€ 34,00
BREVETTI PER MARCHI COLLETTIVI
Tassa di domanda di brevetto collettivo
Tassa di concessione del brevetto di primo deposito o di
rinnovo
TOTALE
€ 135,00
€ 202,00
€ 337,00
Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e
associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative e dall’imposta di
bollo nonché le copie anche se dichiarate conformi. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni
governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei
movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
PRIORITA' DI DEPOSITI EFFETTUATI ALL'ESTERO
Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato agli effetti delle Convenzioni
internazionali vigenti, si deve unire alla domanda di brevetto un documento regolarmente bollato, contenente la
riproduzione del marchio che forma oggetto del precedente deposito all'estero e l'elenco dei prodotti ai quali il marchio
si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione
del marchio stesso, se sia stato già registrato. Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve
anche produrre il titolo di acquisto in base al quale è consentito il trasferimento del marchio. La rivendicazione dei diritti
di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto, tenendo presente che, sia l'esemplare del marchio, sia
l'elenco dei prodotti e/o servizi da contraddistinguere, devono essere del tutto identici a quelli figuranti nel documento
estero. Il termine per la presentazione della domanda con la rivendicazione del diritto di priorità, è stabilito in mesi sei
dal deposito effettuato all'estero.
Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro i sei mesi successivi al deposito
della domanda in Italia, non vengono prodotti, nelle forme dovute i prescritti documenti.
PRECEDENTI REGISTRAZIONI AVVENUTE ALL'ESTERO
Chi nella domanda faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da
lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda stessa un certificato regolarmente bollato, dal quale risulti in
quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.
Se la registrazione all'estero ha avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto in base al
quale è consentito il trasferimento del marchio.
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO
BREVETTI E MARCHI
Il ricorso, in virtu’ delle norma di cui all’art. 136, comma 1, prima di essere depositato presso la Camera di Commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, o inviato alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, deve essere notificato sia
all’UIBM sia ai controinteressati entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dal giorno in cui l’interessato ne abbia
ricevuto la comunicazione o ne abbia avuto conoscenza. La notifica del ricorso deve essere fatta tramite ufficiale
giudiziario.
Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato “ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I
PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI”, Via Molise, n. 19 – 00187 ROMA e depositato
presso una delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con la prova delle avvenute notifiche entro
trenta giorni dall’ultima notifica.
In caso di necessità è possibile inviare il ricorso per posta direttamente alla commissione dei Ricorsi - Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi – Via Molise, n. 19 – 00187 Roma.
In tal caso la segreteria di detta Commissione curerà l’inoltro alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da
parte della Segreteria.
Unitamente all’originale debbono essere presentate 6 copie del ricorso e degli eventuali allegati.
Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di 340.00 Euro (cui vanno aggiunti 5.16 Euro se si desidera
ricevere copia autentica della sentenza) effettuato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato – Roma, a favore del capitolo 3602 – capo X, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale
competente, qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima.
Qualora il ricorso venga inviato per posta e nel caso venga richiesto il rilascio di una copia del verbale di deposito, si
dovrà anche allegare:
• Una marca da bollo da 14,62 Euro
• L’attestazione del versamento di 38.00 Euro dei “Diritti di Segreteria” effettuato con mod. Ch.8 quater sul conto
corrente postale n. 33692005 intestato a “Camera di Commercio – Roma”.
Infine, poiché l’art. 229 comma 2 del nuovo codice p.i. prevede il rimborso d’ufficio della tassa pagata per il deposito
del ricorso, nel caso in cui il ricorso stesso venga accolto, al fine di agevolare il lavoro dell’U.I.B.M., è necessario
indicare, in un foglio a parte, da allegare al ricorso, oltre all’indirizzo completo, anche il codice fiscale o la partita IVA e
il conto corrente bancario o postale sul quale si desidera avere l’accredito.
TABELLA "C" sulla classificazione dei generi di prodotti, merci e servizi per
BREVETTI DI MARCHI DI IMPRESA
Classe
1.
PRODOTTI E MERCI
Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla
silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni;
composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a
conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.
Osservazioni:
• Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico:
Classe 26
2.
Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie;
mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori e decoratori, tipografi e artisti.
3.
Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi;
profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
4.
Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le
benzine per motori) e materie illuminanti; candele, stoppini per illuminazione.
5.
Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; prodotti dietetici per uso medico, alimenti per
neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e impronte dentarie; disinfettanti; prodotti
per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.
6.
Metalli comuni e loro leghe; materiali da costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali
metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti;
prodotti metallici compresi in questa classe; minerali.
Osservazioni:
• Metalli in foglio e in poi vere per pittori ecc.
• Aste per tende metalliche
• Aghi per cucire, da maglia e per calzolai, ganci e occhielli per la merceria
7
Classe 2
Classe 20
Classe 26
Macchine e macchine-utensili; - motori (eccetto quelli per i veicoli terrestri); giunti ed organi di trasmissione
(eccetto quelli per i veicoli terrestri); strumenti agricoli (eccetto che quelli azionati manualmente); incubatrici per
uova.
Osservazioni:
•
•
•
•
8
Fotocopiatrici, calcolatrici
Macchine da scrivere
Macchine per caffé elettriche
Apparecchi e macchine per gelati
Classe 16
Classe 16
Classe 11
Classe 11
Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi.
Osservazioni:
• Vedasi anche
Classe 21
9
Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, da pesa, di misura, di
segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio), e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la
condotta, la distribuzione, il trasferimento, l'accumulazione, la regolazione o il comando della corrente elettrica;
apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di
registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento;
registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e degli elaboratori
elettronici; estintori.
10
Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici;
materiali di sutura.
11
Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di
essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
12
Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici.
13
Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio.
14
Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati compresi in questa classe; gioielleria, pietre
preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
Osservazioni:
•
•
•
•
Coltelleria, forchette e cucchiai
Montature per occhiali
Strumenti per scrivere
Accendini in metalli preziosi
Classe 8
Classe 9
Classe 16
Classe 34
15 Strumenti musicali.
16
Carta, cartone e prodotti in queste materie, compresi in questa classe stampati; articoli per legatoria;
fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti;
pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiali per l'istruzione o l'insegnamento
(tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese in questa classe); caratteri tipografici;
clichès.
Osservazioni:
•
•
•
•
•
•
17
Carta per la fotografia
Carta per pareti
Assorbenti igienici
Pellicole in plastica non destinate all'imballaggio
Sacchi per il trasporto o l'immagazzinamento di merci alla rinfusa
Carte da gioco
Classe 1
Classe 27
Classe 5
Classe 17
Classe 22
Classe 28
Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie compresi in questa classe; prodotti in
materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici.
Osservazioni:
• Fili di caucciù ad uso tessile
• Articoli d'abbigliamento in amianto per la protezione contro il fuoco
Classe 23
Classe 9
18
Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie compresi in questa classe; pelli di animali; bauli e valige; ombrelli,
ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.
Osservazioni:
• Articoli d'abbigliamento, cinture di cuoio
• Astucci non adattati ai prodotti per i quali sono destinati
• Astucci per occhiali
• Astucci per strumenti musicali
19
20
Classe 25
Classe 18
Classe 9
Classe 15
Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece, bitume; costruzioni
trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
Mobili, specchi, comici; prodotti compresi in questa classe, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, avorio,
balena, tartaruga, ambra, madre perla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
Osservazioni:
• Recipienti casalinghi
21
Classe 21
Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (ne in metalli preziosi ne in placcato); pettini e
spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per la
pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e
maiolica comprese in questa classe.
Osservazioni:
•
•
•
•
•
•
•
Coltelleria, forchette e cucchiai
Apriscatole elettrici
Apriscatole non elettrici
Utensili per la toilette
Spazzolini da denti elettrici
Portacenere non in metalli preziosi
Portacenere in metalli preziosi
Classe 8
Classe 7
Classe 8
Classe 21
Classe 21
Classe 34
Classe 14
22
Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (compresi in questa classe); materiale d’imbottitura (tranne il
caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze.
23
24
25
26
Fili per uso tessile.
Tessuti e prodotti tessili compresi in questa classe; coperte da letto e copritavoli.
Articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spilli, aghi; fiori artificiali.
27
Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili.
28
Giuochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport compresi in questa classe; decorazioni per gli alberi di
Natale; carte da gioco.
Osservazioni:
•
Articoli d'abbigliamento per lo sport
Classe 25
29
Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine,
marmellate, uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
30
Caffé, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffé; farine e preparati fatti di cereali, pane,
pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape,
aceto, salse (condimenti); spezie, ghiaccio.
31
Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, compresi in questa classe; animali vivi; frutta e ortaggi, sementi,
piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.
32
Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri
preparati per fare bevande.
33
Bevande alcoliche (tranne le birre).
34
Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.
35
Pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio
36
Assicurazioni; affari finanziari; affari monetar!; affari immobiliari.
37
Costruzioni; riparazioni; servizi di installazione.
Osservazioni:
•
Installazioni, manutenzioni e riparazioni d'elaboratori elettronici
Classe 37
38
Telecomunicazioni.
39
Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
40
Trattamento di materiali.
41
Educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali.
42
Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e di sviluppo relativo a ciò; analisi e
ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer; consulenza e
assistenza legale.
43
Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei
44
Servizi di un medico; servizi di un veterinario; cura d'igiene e di bellezza per uomini ed animali; servizi per
l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura
45
Servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali; servizi di sicurezza per la
protezione di beni e d'individui.
Classificazione dei generi di prodotti o merci - Le parti dei prodotti e delle merci elencate nella presente tabella si
intendono compresi nella stessa classe cui appartiene il prodotto a meno che non siano indicati nella tabella come
voce a sé stante.
Marchi e Brevetti - Diritti di segreteria
DIRITTI DI SEGRETERIA
Decreto ministeriale 12/07/2006 - Diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il
deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale
Euro
in formato
cartaceo
Euro
per via
telematica
deposito domanda di brevetto
40,00
15,00
deposito domanda di modello di utilità
40,00
15,00
deposito domanda di disegno o modello
40,00
15,00
deposito domanda di marchio nazionale e rinnovo decennale
40,00
15,00
deposito domanda di marchio internazionale
35,00
deposito di traduzione di brevetto europeo
35,00
deposito nuove varietà vegetali
35,00
deposito di "seguiti" (trascrizioni, annotazioni,
comunicazioni varie)
10,00
Deposito domande e istanze
Euro
Rilascio copie atti e visure
3,00 rilascio copia autentica di verbali di deposito o di atti
3,00 visura marchio o brevetto nella banca dati nazionale
NOTE:
•
•
nulla è dovuto per il rilascio di copia semplice del verbale all'atto del deposito
nulla è dovuto per il deposito delle attestazioni comprovanti il pagamento delle annualità