ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI PRIMO DEPOSITO O DI RINNOVAZIONE PER MARCHIO Aggiornate ad APRILE 2007 Le domande di brevetto per marchio d'impresa di primo deposito o di rinnovazione, devono essere presentate presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di Roma, o presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dei Capoluoghi di Provincia, personalmente dal richiedente, ovvero dal suo mandatario; possono essere inoltre inviate mediante il servizio postale in plico raccomandata con avviso di ricevimento diretto all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Roma. PREMESSA COS'È' UN MARCHIO D'IMPRESA Possono costituire marchi d'impresa i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto e della confezione di esso, o le combinazioni, o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese. REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE Affinché uno dei segni sopra indicati possa essere registrato come marchio è necessario che esso abbia i seguenti requisiti: novità: è la mancanza di analoga applicazione sul mercato. La novità peraltro non difetta qualora il marchio precedente sia scaduto da oltre due anni (tre se trattasi di un marchio collettivo) o sia decaduto per non uso ultraquinquennale; capacità distintiva: è la capacità di distinguere un prodotto o un servizio da quello di altri; liceità: quando non è contrario all'ordine pubblico e al buon costume. DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE II titolare del marchio registrato ha diritto di farne uso per contraddistinguere i propri prodotti o servizi e di vietarne l'uso da parte di altri per prodotti o servizi identici e affini. I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano dieci anni dalla data di presentazione della domanda; la registrazione può essere rinnovata per periodi decennali purché la domanda venga presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, o nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa di € 34,00 La domanda è presentata su MODULO C redatto in un originale e quattro copie (si precisa che l’originale è uno solo e deve essere firmato in calce. Di questo si dovranno effettuare quattro fotocopie) osservando la legge sull'imposta di bollo; la compilazione di detto modulo e tutto il resto della documentazione non devono essere compilati a mano. E’ necessario includere i dati entro gli appositi spazi, evitando sovrapposizioni con le scritte prestampate. Occorre, inoltre, avere cura che tutte e cinque le copie siano ugualmente leggibili. Non è consentito con una sola domanda richiedere la concessione di più brevetti, né un solo brevetto per più marchi. La domanda di brevetto non è ricevibile quando ad essa non è allegato: • Il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte. L’irricevibilità è dichiarata dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con provvedimento impugnabile avanti alla commissione dei Ricorsi, previa notifica sia all’U.I.B.M. sia ai controinteressati. La domanda di brevetto di rinnovazione di marchio d’impresa deve essere fatta dal titolare del brevetto originario o dal suo avente causa, e deve inoltre contenere il numero e le date di deposito e di concessione del brevetto di primo deposito. Se il brevetto precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da uno soltanto, nell’interesse di tutte. Il richiedente il brevetto di rinnovazione, quando sia l’avente causa del titolare del brevetto precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo, comprovando che il brevetto è stato a lui trasferito in dipendenza del trasferimento dell’azienda, o di un ramo particolare di questa. Alla domanda devono allegarsi: 1. attestazione di versamento dei diritti di deposito da pagarsi, secondo gli importi della tabella più avanti specificati, sul c/c postale n. 82618000 intestato “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara”, effettuato con l’apposito modulo a due sezioni; dall'attestazione di versamento devono risultare chiaramente il titolare della domanda di brevetto. 2. diritti di segreteria secondo gli importi della tabella più avanti specificati. 3. Una marca da bollo da € 14,62 per l’originale della domanda di deposito da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico U.I.B.M. 4. Marca da bollo da € 14,62 per il rilascio di copia del verbale di deposito (a richiesta del depositante). Se la domanda si riferisce ad un brevetto per marchio collettivo, anche le norme statutarie in bollo (statuto legalizzato e copia autenticata dall'atto costitutivo dell'Associazione o Ente) concernenti l'uso di tale marchio e le relative sanzioni. Le modifiche a dette norme statutarie dovranno essere, volta per volta, comunicate all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. DOCUMENTI EVENTUALI Qualora sia nominato un mandatario, la nomina deve risultare da atto di procura (speciale o generale), o da dichiarazione di riferimento a procura generale, ovvero da lettera di incarico. La procura può essere rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata con firma del mandante autenticata da notaio. La lettera d'incarico va redatta su carta da bollo, firmata dal mandante e controfirmata dall'incaricato, vale per il deposito di una sola domanda di brevetto. La qualità di mandatario può essere anche comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione all’atto del deposito di una domanda o successivamente. L’autocertificazione è alternativa alla lettera di incarico, non necessita di autentica di firma ed è esente da bollo. N.B. La presentazione materiale dei documenti presso le Camere di Commercio Industria Artigianale Agricoltura, potrà essere fatta da una terza persona anche non munita di procura, purché la domanda sia firmata dall'interessato o da un suo mandatario, debitamente autorizzato. Le domande si possono anche inoltrare direttamente con raccomandata R/R all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. MARCHIO NAZIONALE Note per la presentazione del modulo di domanda in caso di rinnovazione Per i brevetti di rinnovazione, i prodotti o servizi devono essere gli stessi o affini a quelli del brevetto di primo deposito e, comunque, devono appartenere alla stessa classe. La documentazione richiesta per il rinnovo di un marchio è costituita: • Dal modulo di domanda (sempre) • Dalla lettera di incarico o dalla dichiarazione sostitutiva rappresentante/mandatario) • Dall'attestazione delle tasse dovute (sempre) di certificazione (se esiste il Il modulo C non può essere compilato a mano. PROSPETTO DELLE TASSE PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO NAZIONALE BREVETTI PER MARCHIO D'IMPRESA - PRIMO DEPOSITO Causale Versamento Per 10 anni € 101,00 Tassa di concessione comprensiva di una classe € 34,00 Per ogni altra classe in più BREVETTI PER MARCHIO D'IMPRESA - RINNOVAZIONE € 67,00 Tassa di concessione comprensiva di una classe € 34,00 Per ogni altra classe in più € 34,00 Lettera d'incarico Ritardo della rinnovazione (comunque effettuata entro il semestre successivo la scadenza) € 34,00 BREVETTI PER MARCHI COLLETTIVI Tassa di domanda di brevetto collettivo Tassa di concessione del brevetto di primo deposito o di rinnovo TOTALE € 135,00 € 202,00 € 337,00 Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative e dall’imposta di bollo nonché le copie anche se dichiarate conformi. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. PRIORITA' DI DEPOSITI EFFETTUATI ALL'ESTERO Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato agli effetti delle Convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda di brevetto un documento regolarmente bollato, contenente la riproduzione del marchio che forma oggetto del precedente deposito all'estero e l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato già registrato. Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto in base al quale è consentito il trasferimento del marchio. La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto, tenendo presente che, sia l'esemplare del marchio, sia l'elenco dei prodotti e/o servizi da contraddistinguere, devono essere del tutto identici a quelli figuranti nel documento estero. Il termine per la presentazione della domanda con la rivendicazione del diritto di priorità, è stabilito in mesi sei dal deposito effettuato all'estero. Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro i sei mesi successivi al deposito della domanda in Italia, non vengono prodotti, nelle forme dovute i prescritti documenti. PRECEDENTI REGISTRAZIONI AVVENUTE ALL'ESTERO Chi nella domanda faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla domanda stessa un certificato regolarmente bollato, dal quale risulti in quale data e sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero. Se la registrazione all'estero ha avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto in base al quale è consentito il trasferimento del marchio. ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI Il ricorso, in virtu’ delle norma di cui all’art. 136, comma 1, prima di essere depositato presso la Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, o inviato alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, deve essere notificato sia all’UIBM sia ai controinteressati entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dal giorno in cui l’interessato ne abbia ricevuto la comunicazione o ne abbia avuto conoscenza. La notifica del ricorso deve essere fatta tramite ufficiale giudiziario. Il ricorso, redatto su carta semplice, deve essere indirizzato “ALLA COMMISSIONE DEI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI”, Via Molise, n. 19 – 00187 ROMA e depositato presso una delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura con la prova delle avvenute notifiche entro trenta giorni dall’ultima notifica. In caso di necessità è possibile inviare il ricorso per posta direttamente alla commissione dei Ricorsi - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise, n. 19 – 00187 Roma. In tal caso la segreteria di detta Commissione curerà l’inoltro alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma per la verbalizzazione del deposito del ricorso con la data corrispondente a quella di ricezione da parte della Segreteria. Unitamente all’originale debbono essere presentate 6 copie del ricorso e degli eventuali allegati. Al ricorso occorre allegare l’attestazione di versamento di 340.00 Euro (cui vanno aggiunti 5.16 Euro se si desidera ricevere copia autentica della sentenza) effettuato sul conto corrente n. 871012, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Roma, a favore del capitolo 3602 – capo X, oppure la quietanza rilasciata dalla Tesoreria Provinciale competente, qualora il pagamento della suddetta somma avvenga direttamente presso la medesima. Qualora il ricorso venga inviato per posta e nel caso venga richiesto il rilascio di una copia del verbale di deposito, si dovrà anche allegare: • Una marca da bollo da 14,62 Euro • L’attestazione del versamento di 38.00 Euro dei “Diritti di Segreteria” effettuato con mod. Ch.8 quater sul conto corrente postale n. 33692005 intestato a “Camera di Commercio – Roma”. Infine, poiché l’art. 229 comma 2 del nuovo codice p.i. prevede il rimborso d’ufficio della tassa pagata per il deposito del ricorso, nel caso in cui il ricorso stesso venga accolto, al fine di agevolare il lavoro dell’U.I.B.M., è necessario indicare, in un foglio a parte, da allegare al ricorso, oltre all’indirizzo completo, anche il codice fiscale o la partita IVA e il conto corrente bancario o postale sul quale si desidera avere l’accredito. TABELLA "C" sulla classificazione dei generi di prodotti, merci e servizi per BREVETTI DI MARCHI DI IMPRESA Classe 1. PRODOTTI E MERCI Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria. Osservazioni: • Adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico: Classe 26 2. Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; materie tintorie; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori e decoratori, tipografi e artisti. 3. Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici. 4. Olii e grassi industriali; lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e legare la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori) e materie illuminanti; candele, stoppini per illuminazione. 5. Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; prodotti dietetici per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per distruggere gli animali nocivi; fungicidi, erbicidi. 6. Metalli comuni e loro leghe; materiali da costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici compresi in questa classe; minerali. Osservazioni: • Metalli in foglio e in poi vere per pittori ecc. • Aste per tende metalliche • Aghi per cucire, da maglia e per calzolai, ganci e occhielli per la merceria 7 Classe 2 Classe 20 Classe 26 Macchine e macchine-utensili; - motori (eccetto quelli per i veicoli terrestri); giunti ed organi di trasmissione (eccetto quelli per i veicoli terrestri); strumenti agricoli (eccetto che quelli azionati manualmente); incubatrici per uova. Osservazioni: • • • • 8 Fotocopiatrici, calcolatrici Macchine da scrivere Macchine per caffé elettriche Apparecchi e macchine per gelati Classe 16 Classe 16 Classe 11 Classe 11 Utensili e strumenti azionati manualmente; articoli di coltelleria, forchette e cucchiai; armi bianche; rasoi. Osservazioni: • Vedasi anche Classe 21 9 Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, da pesa, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio), e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, il trasferimento, l'accumulazione, la regolazione o il comando della corrente elettrica; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e degli elaboratori elettronici; estintori. 10 Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiali di sutura. 11 Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari. 12 Veicoli; apparecchi di locomozione terrestri, aerei o nautici. 13 Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d'artificio. 14 Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati compresi in questa classe; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici. Osservazioni: • • • • Coltelleria, forchette e cucchiai Montature per occhiali Strumenti per scrivere Accendini in metalli preziosi Classe 8 Classe 9 Classe 16 Classe 34 15 Strumenti musicali. 16 Carta, cartone e prodotti in queste materie, compresi in questa classe stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiali per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (comprese in questa classe); caratteri tipografici; clichès. Osservazioni: • • • • • • 17 Carta per la fotografia Carta per pareti Assorbenti igienici Pellicole in plastica non destinate all'imballaggio Sacchi per il trasporto o l'immagazzinamento di merci alla rinfusa Carte da gioco Classe 1 Classe 27 Classe 5 Classe 17 Classe 22 Classe 28 Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie compresi in questa classe; prodotti in materie plastiche semilavorate; materie per turare, stoppare e isolare; tubi flessibili non metallici. Osservazioni: • Fili di caucciù ad uso tessile • Articoli d'abbigliamento in amianto per la protezione contro il fuoco Classe 23 Classe 9 18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie compresi in questa classe; pelli di animali; bauli e valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. Osservazioni: • Articoli d'abbigliamento, cinture di cuoio • Astucci non adattati ai prodotti per i quali sono destinati • Astucci per occhiali • Astucci per strumenti musicali 19 20 Classe 25 Classe 18 Classe 9 Classe 15 Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece, bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici. Mobili, specchi, comici; prodotti compresi in questa classe, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, avorio, balena, tartaruga, ambra, madre perla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche. Osservazioni: • Recipienti casalinghi 21 Classe 21 Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (ne in metalli preziosi ne in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per la pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica comprese in questa classe. Osservazioni: • • • • • • • Coltelleria, forchette e cucchiai Apriscatole elettrici Apriscatole non elettrici Utensili per la toilette Spazzolini da denti elettrici Portacenere non in metalli preziosi Portacenere in metalli preziosi Classe 8 Classe 7 Classe 8 Classe 21 Classe 21 Classe 34 Classe 14 22 Corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (compresi in questa classe); materiale d’imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche); fibre tessili grezze. 23 24 25 26 Fili per uso tessile. Tessuti e prodotti tessili compresi in questa classe; coperte da letto e copritavoli. Articoli d'abbigliamento, scarpe, cappelleria. Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spilli, aghi; fiori artificiali. 27 Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie in materie non tessili. 28 Giuochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport compresi in questa classe; decorazioni per gli alberi di Natale; carte da gioco. Osservazioni: • Articoli d'abbigliamento per lo sport Classe 25 29 Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili. 30 Caffé, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffé; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie, ghiaccio. 31 Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, compresi in questa classe; animali vivi; frutta e ortaggi, sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto. 32 Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande. 33 Bevande alcoliche (tranne le birre). 34 Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi. 35 Pubblicità; gestione degli affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio 36 Assicurazioni; affari finanziari; affari monetar!; affari immobiliari. 37 Costruzioni; riparazioni; servizi di installazione. Osservazioni: • Installazioni, manutenzioni e riparazioni d'elaboratori elettronici Classe 37 38 Telecomunicazioni. 39 Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi. 40 Trattamento di materiali. 41 Educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali. 42 Servizi nell'ambito della scienza e della tecnologia, come servizi di ricerca e di sviluppo relativo a ciò; analisi e ricerche industriali; progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer; consulenza e assistenza legale. 43 Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei 44 Servizi di un medico; servizi di un veterinario; cura d'igiene e di bellezza per uomini ed animali; servizi per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura 45 Servizi personali e sociali, resi da terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali; servizi di sicurezza per la protezione di beni e d'individui. Classificazione dei generi di prodotti o merci - Le parti dei prodotti e delle merci elencate nella presente tabella si intendono compresi nella stessa classe cui appartiene il prodotto a meno che non siano indicati nella tabella come voce a sé stante. Marchi e Brevetti - Diritti di segreteria DIRITTI DI SEGRETERIA Decreto ministeriale 12/07/2006 - Diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio per il deposito delle domande di brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale Euro in formato cartaceo Euro per via telematica deposito domanda di brevetto 40,00 15,00 deposito domanda di modello di utilità 40,00 15,00 deposito domanda di disegno o modello 40,00 15,00 deposito domanda di marchio nazionale e rinnovo decennale 40,00 15,00 deposito domanda di marchio internazionale 35,00 deposito di traduzione di brevetto europeo 35,00 deposito nuove varietà vegetali 35,00 deposito di "seguiti" (trascrizioni, annotazioni, comunicazioni varie) 10,00 Deposito domande e istanze Euro Rilascio copie atti e visure 3,00 rilascio copia autentica di verbali di deposito o di atti 3,00 visura marchio o brevetto nella banca dati nazionale NOTE: • • nulla è dovuto per il rilascio di copia semplice del verbale all'atto del deposito nulla è dovuto per il deposito delle attestazioni comprovanti il pagamento delle annualità