sentenze emesse ad un mese di distanza fra loro

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sentenze emesse ad un mese di distanza fra loro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE
il giudice per le indagini preliminari dr. Claudio Tranquillo, all'udienza del 24.10.2012 ha
pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nei confronti di
Mo.Ca., Libera, Contumace Ga.Is., Libera, Contumace entrambe con dom. eletto presso difensore
di fiducia Avv. Al.D'a.
IMPUTAZIONE
v. allegato. Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Stefania Di Tullio e dell'avv. Al.D'A..
Le parti hanno concluso come segue: (pm) condanna mesi 10 reclusione Euro 800 multa per Mo.,
per Ga. mesi 8 reclusione Euro 800 di multa (difesa) assoluzione, in subordine minimo pena,
benefici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ca.Mo. e Is.Ga. (entrambe libere e contumaci) hanno chiesto procedersi a mezzo di rito abbreviato.
Preliminarmente si osserva che al presente procedimento è stato riunito il procedimento rgnr
6473/11, rggip 2396/12; i due capi d'imputazione relativi a quest'ultimo procedimento riguardano i
medesimi fatti contestati nell'odierno procedimento sub capi; precisamente il capo d'imputazione a
carico di Is.Ga. nel procedimento riunito coincide con il capo contestato alla medesima imputata nel
presente procedimento; il capo contestato nel procedimento riunito a Ca.Mo. equivale al capo
contestato sub lett. B) nel presente procedimento a carico della medesima imputata.
Ciò premesso, occorre analizzare separatamente i tre reati contestati, in relazione alle due distinte
persone offese.
IMPUTATE
solo per Mo.Ca.
A) reato p. e p. dall'art. 55. comma 9. D.L.vo n. 231 del 2007 perché, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, il codice e gli altri dati identificativi
della carta - POSTEPAY n. (...) intestata a Mi.Si., sulla quale addebitava l'importo di Euro 274.00
accreditandolo contestualmente sulla carta n. (...), intestata al Mo.Ca.;
B) reato p. e p. dall'art. 55, comma 9. D.L.vo n. 23 1 del 2007 perché, al fine di trarne profitto per sé
o per altri, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, il codice e gli altri dati identificativi
della carta POSTEPAY n. (...) intestata a Pa.Gi., sulla quale addebitava l'importo di Euro 500.00
accreditandolo contestualmente sulla carta n. (...) intestata al Mo.Ca.;
solo per Ga.Is.
reato p. e p. dall'art. 55, comma 9, D.L.vo n. 231/2007 perché, al fine di trarne profitto per sé o per
altri, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, il codice e gli altri dati identificativi della
carta POSTEPAY n. (...), intestata a Pa.Gi. sulla quale addebitava l'importo di Euro 500.00
accreditandolo contestualmente sulla carta n. (...) intestata al Ga.Is.;
Per Ga.Is.,
Del delitto p e p. dall'art. 55 comma 9 del D.L.vo 231/2007 per avere, al fine di trarne profitto,
acquisito e comunque posseduto la carta Postepay nr. (...) di provenienza illecita siccome
contraffatta: in particolare utilizzava tale carta per ricaricare on line, per l'importo di Euro 500,00, la
propra - postepay nr. (...)
Per Mo.Ca.
Del delitto p. e p. dall'art. 55 comma 9 del D.L.vo 231/2007 per avere, al fine di trarne profitto,
acquisito e comunque posseduto la carta Postepay nr. (...), di provenienza illecita siccome contratta;
in particolare utilizzava tale carta per ricaricare on line, per l'importo di Euro 500,00, la propria
postepay nr. (...)
Dal conto postepay intestato alla p.o. Si.Mi. è avvenuto un prelievo abusivo on line in data
20.10.2009 alle ore 15.23 per l'importo di Euro 273 accreditato sulla carta Postepay intestata a
Ca.Mo.. Ora, in merito al reato commesso in danno di Si.Mi., emerge (come da denuncia del
22.10.2009) 1) che la stessa non ha mai perso il possesso della propria carta postepay, e ciò esclude
il reato di cui al capo d'imputazione, venendo al più in rilievo una truffa c.d. informatica ai sensi
dell'art. 640 ter c.p., essendosi l'autore dell'appropriazione evidentemente limitato a impiegare
password e in genere codici d'accesso della medesima p.o. (pure se non esattamente in termini, cfr.
Cass. n. 17748/2011, ced. 250113: integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita
utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un
codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema
informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo
di contanti attraverso i servizi di cassa continua); consegue
2) che il fatto di reato, così riqualificato, non è perseguibile per difetto di querela (dalla denuncia
suddetta non emerge, né in via formale né in via interpretativa, la richiesta di perseguire penalmente
i responsabili).
Per questo motivo dichiara non doversi procedere in ordine al capo A) d'imputazione perché
l'azione penale ex art. 529 c.p.p. non doveva essere iniziata.
In merito ai capi B) e C), si osserva invece che la p.o. Gi.Pa. ha invece sporto regolare querela in
data 21.10.2009, nella quale ha precisato di non avere mai dato la propria carta Postepay ad alcuno,
e di avere subito due prelievi da 500 Euro l'uno il giorno 20.10.2009 alle ore 16.14 e 16.50.
Risulta in effetti dal conto Postepay intestato alla p.o. Gi.Pa. è avvenuto un duplice prelievo abusivo
on line in data 20.10.2009 alle ore 16.14 e 16.50 per l'importo di 500 accreditato il primo sulla carta
Postepay intestata a Is.Ga., il secondo sulla carta Postepay intestata a Ca.Mo..
Il mero fatto dell'accredito sulla carta Postepay dell'imputato non vale a delinearne la responsabilità
penale, non potendosi escludere l'opera di un terzo. Certamente però costituisce un indizio.
Piuttosto, depone nel senso della responsabilità penale il fatto che le imputate non si siano mai
attivate al fine di restituire quanto indebitamente percepito, ovvero allegato giudizialmente o extra
giudizialmente un titolo idoneo a legittimare il trasferimento di fondi a suo favore.
Si ritiene quindi provata la responsabilità penale delle imputate. Pena base mesi sei di reclusione
Euro 300 multa, che non viene ridotta ex art. 62 bis c.p. (in considerazione del fatto che se pure
l'incensuratezza lascia presumere scarsa capacità a delinquere: parametro rilevante ex art. 133 c. 2
c.p.p., allo stato manca la prova della restituzione delle somme indebitamente ricevute), ridotta per
il rito a mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, con pena sospesa subordinata alla
restituzione dell'indebito nel termine di mesi uno dal passaggio in giudicato della presente sentenza
a favore di Gi.Pa..
P.Q.M.
Visti gli artt. 438 e 529 c.p.p.
DICHIARA
Non doversi procedere nei confronti di Ca.Mo. in relazione al'imputazione sub capo A) per
mancanza di idonea querela, nonché in relazione ai delitti contestati a Ca.Mo. e Is.Ga. nel
procedimento nrgnr 6473/11 riunito al presente procedimento perché l'azione penale non doveva
essere iniziata per effetto del previo esercizio dell'azione penale per i medesimi fatti in data
anteriore nel procedimento odierno.
Visti gli artt. 438 e 533 ss. c.p.p.
DICHIARA
Ca.Mo. e Is.Ga. responsabili del fatto di reato loro ascritto rispettivamente sub capi B) e C) e previa
riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 640 ter c.p., previa riduzione per il rito le
CONDANNA
Ca.Mo. e Is.Ga. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, con pena sospesa
subordinata alla restituzione da parte di ciascuna delle due imputate dell'indebito nel termine di
mesi uno dal passaggio in giudicato della presente sentenza a favore di Gi.Pa.
Così deciso in Monza il 24 ottobre 2012.
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2012.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PENALE
Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott.
Giuseppina Barbara, all'udienza del 19/11/2012, ha pronunciato e pubblicato mediante
lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Ga.Al.
libero, contumace
difeso di fiducia dall'avv. Et.Fr. del Foro di Avellino, con studio in Avellino e avv. Al.D.
del Foro di Monza, con studio in Monza
IMPUTATO
a) del reato p. e p. dall'art. 55 co. 9 L. 231/07 perché, al fine di trarne profitto,
indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la carta postepay n. (...) (intestata a
Cr.Gr.), eseguendo una ricarica online per l'importo di Euro 123,60 a favore di altra carta
postepay a sé intestata e con n. (...)
b) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nella condotta
di cui al capo che precede, inducendo in errore le Poste Italiane sulla effettiva titolarità
della carta postepay di fatto utilizzata per l'addebito della ricarica, si procurava l'ingiusto
profitto pari ad Euro 123,60 con pari danno per Cr.Gr.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Pubblico Ministero: non doversi procedere per intervenuta remissione di querela,
previa riqualificazione del reato di cui al capo A) ex art. 640 ter c.p. La difesa: si associa
alla richiesta del P.M.
MOTIVAZIONE
L'imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe con
decreto emesso dal P.M. in data 23.11.2011.
All'udienza odierna con il consenso delle parti sono stati acquisiti tutti gli atti delle
indagini preliminari, mentre erano già parte del fascicolo del dibattimento il verbale di
querela presentata da Cr.Gr. in data 23.3.2010 alla Stazione Carabinieri di
Castelfiorentino, il verbale di remissione di querela da parte di Cr.Gr. in data 19.2.2010 e
il verbale di accettazione da parte dell'imputato in data 9.3.2011; le parti hanno
rassegnato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha deciso come da dispositivo.
Ga.Al. è chiamato a rispondere dei reati di uso indebito della carta postepay n. (...),
intestata a Cr.Gr., utilizzata per eseguire una ricarica online per l'importo di Euro 123,60
a favore di altra carta postepay a sé intestata c. con n. (...), nonché con la medesima
condotta di truffa in danno di Cr.Gr. per essersi procurato l'ingiusto profitto di 123,60
Euro, inducendo in errore Poste Italiane.
Risulta, però, dal contenuto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa Cr.Gr.
che lo stesso non ha mai perso la disponibilità della carta postepay a lui intestata di cui al
capo a), né l'ha consegnata da altri, sicché deve ritenersi che l'illecito addebito sul suo
conto corrente postale della somma di 123,60 Euro sia avvenuto non mediante l'utilizzo
indebito della carta a lui intestata, bensì mediante carta falsificata ed uso di un codice di
accesso fraudolentemente captato in precedenza. Risulta, altresì, che l'operazione
fraudolenta di trasferimento di fondi da un conto ad un altro è avvenuta mediante
penetrazione abusiva nel sistema informatico di Poste Italiane, utilizzando il codice di
accesso fraudolentemente carpito, sicché la condotta di cui al capo a) integra, a parere di
questo giudicante, confortato da Cass. n. 17748/2011, il reato di cui all'art. 640 ter c.p. e
non quello contestato in epigrafe.
In ragione di ciò, l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa
CRESTI Graziano, accettata da Ga.Al., estingue entrambi i reati contestati, imponendo il
proscioglimento dell'imputato.
In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento devono essere poste
per legge a carico del querelato.
P.Q.M.
Letto l'art. 531 c.p.p.,
dichiara non doversi procedere nei confronti di Ga.Al. in relazione ai reati ascrittigli,
riqualificato il delitto di cui al capo A) ex art. 640 ter c.p., perché gli stessi sono estinti
per remissione di querela. Spese a carico del querelato.
Motivazione riservata in 30 giorni.
Così deciso in Monza, il 19 novembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2012.