sentenze emesse ad un mese di distanza fra loro
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sentenze emesse ad un mese di distanza fra loro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE il giudice per le indagini preliminari dr. Claudio Tranquillo, all'udienza del 24.10.2012 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA Nei confronti di Mo.Ca., Libera, Contumace Ga.Is., Libera, Contumace entrambe con dom. eletto presso difensore di fiducia Avv. Al.D'a. IMPUTAZIONE v. allegato. Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa Stefania Di Tullio e dell'avv. Al.D'A.. Le parti hanno concluso come segue: (pm) condanna mesi 10 reclusione Euro 800 multa per Mo., per Ga. mesi 8 reclusione Euro 800 di multa (difesa) assoluzione, in subordine minimo pena, benefici. MOTIVI DELLA DECISIONE Ca.Mo. e Is.Ga. (entrambe libere e contumaci) hanno chiesto procedersi a mezzo di rito abbreviato. Preliminarmente si osserva che al presente procedimento è stato riunito il procedimento rgnr 6473/11, rggip 2396/12; i due capi d'imputazione relativi a quest'ultimo procedimento riguardano i medesimi fatti contestati nell'odierno procedimento sub capi; precisamente il capo d'imputazione a carico di Is.Ga. nel procedimento riunito coincide con il capo contestato alla medesima imputata nel presente procedimento; il capo contestato nel procedimento riunito a Ca.Mo. equivale al capo contestato sub lett. B) nel presente procedimento a carico della medesima imputata. Ciò premesso, occorre analizzare separatamente i tre reati contestati, in relazione alle due distinte persone offese. IMPUTATE solo per Mo.Ca. A) reato p. e p. dall'art. 55. comma 9. D.L.vo n. 231 del 2007 perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, il codice e gli altri dati identificativi della carta - POSTEPAY n. (...) intestata a Mi.Si., sulla quale addebitava l'importo di Euro 274.00 accreditandolo contestualmente sulla carta n. (...), intestata al Mo.Ca.; B) reato p. e p. dall'art. 55, comma 9. D.L.vo n. 23 1 del 2007 perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, il codice e gli altri dati identificativi della carta POSTEPAY n. (...) intestata a Pa.Gi., sulla quale addebitava l'importo di Euro 500.00 accreditandolo contestualmente sulla carta n. (...) intestata al Mo.Ca.; solo per Ga.Is. reato p. e p. dall'art. 55, comma 9, D.L.vo n. 231/2007 perché, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, il codice e gli altri dati identificativi della carta POSTEPAY n. (...), intestata a Pa.Gi. sulla quale addebitava l'importo di Euro 500.00 accreditandolo contestualmente sulla carta n. (...) intestata al Ga.Is.; Per Ga.Is., Del delitto p e p. dall'art. 55 comma 9 del D.L.vo 231/2007 per avere, al fine di trarne profitto, acquisito e comunque posseduto la carta Postepay nr. (...) di provenienza illecita siccome contraffatta: in particolare utilizzava tale carta per ricaricare on line, per l'importo di Euro 500,00, la propra - postepay nr. (...) Per Mo.Ca. Del delitto p. e p. dall'art. 55 comma 9 del D.L.vo 231/2007 per avere, al fine di trarne profitto, acquisito e comunque posseduto la carta Postepay nr. (...), di provenienza illecita siccome contratta; in particolare utilizzava tale carta per ricaricare on line, per l'importo di Euro 500,00, la propria postepay nr. (...) Dal conto postepay intestato alla p.o. Si.Mi. è avvenuto un prelievo abusivo on line in data 20.10.2009 alle ore 15.23 per l'importo di Euro 273 accreditato sulla carta Postepay intestata a Ca.Mo.. Ora, in merito al reato commesso in danno di Si.Mi., emerge (come da denuncia del 22.10.2009) 1) che la stessa non ha mai perso il possesso della propria carta postepay, e ciò esclude il reato di cui al capo d'imputazione, venendo al più in rilievo una truffa c.d. informatica ai sensi dell'art. 640 ter c.p., essendosi l'autore dell'appropriazione evidentemente limitato a impiegare password e in genere codici d'accesso della medesima p.o. (pure se non esattamente in termini, cfr. Cass. n. 17748/2011, ced. 250113: integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua); consegue 2) che il fatto di reato, così riqualificato, non è perseguibile per difetto di querela (dalla denuncia suddetta non emerge, né in via formale né in via interpretativa, la richiesta di perseguire penalmente i responsabili). Per questo motivo dichiara non doversi procedere in ordine al capo A) d'imputazione perché l'azione penale ex art. 529 c.p.p. non doveva essere iniziata. In merito ai capi B) e C), si osserva invece che la p.o. Gi.Pa. ha invece sporto regolare querela in data 21.10.2009, nella quale ha precisato di non avere mai dato la propria carta Postepay ad alcuno, e di avere subito due prelievi da 500 Euro l'uno il giorno 20.10.2009 alle ore 16.14 e 16.50. Risulta in effetti dal conto Postepay intestato alla p.o. Gi.Pa. è avvenuto un duplice prelievo abusivo on line in data 20.10.2009 alle ore 16.14 e 16.50 per l'importo di 500 accreditato il primo sulla carta Postepay intestata a Is.Ga., il secondo sulla carta Postepay intestata a Ca.Mo.. Il mero fatto dell'accredito sulla carta Postepay dell'imputato non vale a delinearne la responsabilità penale, non potendosi escludere l'opera di un terzo. Certamente però costituisce un indizio. Piuttosto, depone nel senso della responsabilità penale il fatto che le imputate non si siano mai attivate al fine di restituire quanto indebitamente percepito, ovvero allegato giudizialmente o extra giudizialmente un titolo idoneo a legittimare il trasferimento di fondi a suo favore. Si ritiene quindi provata la responsabilità penale delle imputate. Pena base mesi sei di reclusione Euro 300 multa, che non viene ridotta ex art. 62 bis c.p. (in considerazione del fatto che se pure l'incensuratezza lascia presumere scarsa capacità a delinquere: parametro rilevante ex art. 133 c. 2 c.p.p., allo stato manca la prova della restituzione delle somme indebitamente ricevute), ridotta per il rito a mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, con pena sospesa subordinata alla restituzione dell'indebito nel termine di mesi uno dal passaggio in giudicato della presente sentenza a favore di Gi.Pa.. P.Q.M. Visti gli artt. 438 e 529 c.p.p. DICHIARA Non doversi procedere nei confronti di Ca.Mo. in relazione al'imputazione sub capo A) per mancanza di idonea querela, nonché in relazione ai delitti contestati a Ca.Mo. e Is.Ga. nel procedimento nrgnr 6473/11 riunito al presente procedimento perché l'azione penale non doveva essere iniziata per effetto del previo esercizio dell'azione penale per i medesimi fatti in data anteriore nel procedimento odierno. Visti gli artt. 438 e 533 ss. c.p.p. DICHIARA Ca.Mo. e Is.Ga. responsabili del fatto di reato loro ascritto rispettivamente sub capi B) e C) e previa riqualificazione giuridica ai sensi dell'art. 640 ter c.p., previa riduzione per il rito le CONDANNA Ca.Mo. e Is.Ga. alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200 di multa, con pena sospesa subordinata alla restituzione da parte di ciascuna delle due imputate dell'indebito nel termine di mesi uno dal passaggio in giudicato della presente sentenza a favore di Gi.Pa. Così deciso in Monza il 24 ottobre 2012. Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2012. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE PENALE Il Tribunale di Monza - in composizione monocratica - in persona del giudice dott. Giuseppina Barbara, all'udienza del 19/11/2012, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: Ga.Al. libero, contumace difeso di fiducia dall'avv. Et.Fr. del Foro di Avellino, con studio in Avellino e avv. Al.D. del Foro di Monza, con studio in Monza IMPUTATO a) del reato p. e p. dall'art. 55 co. 9 L. 231/07 perché, al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava, non essendone titolare, la carta postepay n. (...) (intestata a Cr.Gr.), eseguendo una ricarica online per l'importo di Euro 123,60 a favore di altra carta postepay a sé intestata e con n. (...) b) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nella condotta di cui al capo che precede, inducendo in errore le Poste Italiane sulla effettiva titolarità della carta postepay di fatto utilizzata per l'addebito della ricarica, si procurava l'ingiusto profitto pari ad Euro 123,60 con pari danno per Cr.Gr. CONCLUSIONI DELLE PARTI Il Pubblico Ministero: non doversi procedere per intervenuta remissione di querela, previa riqualificazione del reato di cui al capo A) ex art. 640 ter c.p. La difesa: si associa alla richiesta del P.M. MOTIVAZIONE L'imputato è stato citato a giudizio per rispondere dei reati indicati in epigrafe con decreto emesso dal P.M. in data 23.11.2011. All'udienza odierna con il consenso delle parti sono stati acquisiti tutti gli atti delle indagini preliminari, mentre erano già parte del fascicolo del dibattimento il verbale di querela presentata da Cr.Gr. in data 23.3.2010 alla Stazione Carabinieri di Castelfiorentino, il verbale di remissione di querela da parte di Cr.Gr. in data 19.2.2010 e il verbale di accettazione da parte dell'imputato in data 9.3.2011; le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni ed il Giudice ha deciso come da dispositivo. Ga.Al. è chiamato a rispondere dei reati di uso indebito della carta postepay n. (...), intestata a Cr.Gr., utilizzata per eseguire una ricarica online per l'importo di Euro 123,60 a favore di altra carta postepay a sé intestata c. con n. (...), nonché con la medesima condotta di truffa in danno di Cr.Gr. per essersi procurato l'ingiusto profitto di 123,60 Euro, inducendo in errore Poste Italiane. Risulta, però, dal contenuto della denuncia-querela sporta dalla persona offesa Cr.Gr. che lo stesso non ha mai perso la disponibilità della carta postepay a lui intestata di cui al capo a), né l'ha consegnata da altri, sicché deve ritenersi che l'illecito addebito sul suo conto corrente postale della somma di 123,60 Euro sia avvenuto non mediante l'utilizzo indebito della carta a lui intestata, bensì mediante carta falsificata ed uso di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza. Risulta, altresì, che l'operazione fraudolenta di trasferimento di fondi da un conto ad un altro è avvenuta mediante penetrazione abusiva nel sistema informatico di Poste Italiane, utilizzando il codice di accesso fraudolentemente carpito, sicché la condotta di cui al capo a) integra, a parere di questo giudicante, confortato da Cass. n. 17748/2011, il reato di cui all'art. 640 ter c.p. e non quello contestato in epigrafe. In ragione di ciò, l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa CRESTI Graziano, accettata da Ga.Al., estingue entrambi i reati contestati, imponendo il proscioglimento dell'imputato. In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento devono essere poste per legge a carico del querelato. P.Q.M. Letto l'art. 531 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di Ga.Al. in relazione ai reati ascrittigli, riqualificato il delitto di cui al capo A) ex art. 640 ter c.p., perché gli stessi sono estinti per remissione di querela. Spese a carico del querelato. Motivazione riservata in 30 giorni. Così deciso in Monza, il 19 novembre 2012. Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2012.