Lavoro e Previdenza n. 5 del 13.01.2015 Bonus bebè

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Lavoro e Previdenza n. 5 del 13.01.2015 Bonus bebè
Lavoro & Previdenza
La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici
13.01.2015
N. 5
Bonus bebè 2015 e dichiarazione
ISEE: chiarimenti sulla domanda
La domanda di ammissione al bonus bebè 2015 può
essere presentata dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre
2015
Categoria: Previdenza e Lavoro
Sottocategoria: Agevolazioni
L’INPS, con il messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015, ha chiarito che la dichiarazione ISEE (ed in particolare
il c.d. “ISEE minorenni”) è vincolante ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte
agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al
congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) Legge 28 giugno 2012, n. 92). Infatti, nella domanda la
madre deve dichiarare di aver presentato una dichiarazione ISEE – per l’anno 2015 - conforme alla
vigente normativa (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159). Inoltre, la domanda di ammissione al beneficio per
quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015.
Premessa
L’Istituto previdenziale torna a parlare di bonus bebè, e questa volta lo fa
precisando che l’ammissione al bonus bebè previsto dalla Riforma Fornero (L.
n. 92/2012) è condizionata dall’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) essendo il beneficio in parola riconosciuto nei limiti di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
La domanda di ammissione al beneficio per l’anno 2015 potrà essere
presentata a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre
2015.
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Bonus bebè 2015
Dipende dall’”ISEE minorenni”
Il bonus bebè
Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha
previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato
del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure
orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la
condivisione dei compiti di cura dei figli.
In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via
sperimentale, per il triennio “2013–2015”, la possibilità per la madre
lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa
al congedo parentale:
1.
voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
ovvero:
2.
un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi
per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo
di sei mesi.
RIFORMA FORNERO
- art. 4, c. 24, lett. b), L. 92/2012 Bonus bebè (2013-2015)
Al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale,
è possibile richiedere:
1.
un voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting;
2.
ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica
dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
Tali incentivi potranno essere utilizzati negli 11 mesi successivi al congedo
obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Il beneficio può essere richiesto esclusivamente:
→ dalle madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti
di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure
iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della Legge 8
agosto 1995, n. 335.
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La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già
usufruito in parte del congedo parentale. Inoltre, la misura è concessa in
ragione del singolo figlio, quindi anche per più figli, purché siano rispettati i
limiti temporali indicati nel decreto ministeriale.
Con riferimento alla Gestione separata, risultano destinatarie tutte le
lavoratrici, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad
altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto
tenute al versamento della contribuzione in misura piena. In tal caso, non
sono ricomprese le lavoratrici autonome iscritte ad altra gestione (coltivatrici
dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui
alle L. n. 1047/1957, n. 1047/1959, n. 463/1959, n. 613/1966, imprenditrici
agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima
e delle acque interne, disciplinate dalla L. n. 250/1958, n. 250).
Restano escluse dal beneficio:
1.
le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica
dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2.
le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le
Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.
19, c. 3, del D.L. n. 223/2006, n. 223, convertito dalla L. n. 248/2006;
3.
le lavoratrici in fase di gestazione.
IMPORTO E DURATA DEL BENEFICIO
L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi
(divisibile solo per “frazioni mensili intere”), ammonta a 600 euro mensili.
L’erogazione dell’incentivo dipende in base al bonus che la lavoratrice madre
intende usufruire, come di seguito indicato:
Rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati:
è previsto il pagamento diretto alla struttura prescelta dietro
esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione
attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza
dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo
parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Servizi di baby sitting:
è previsto l’erogazione di buoni lavoro del valore di 600 euro, per
ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
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Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che
potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché
nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo
di maternità.
Facciamo un esempio.
Se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo
parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29
giorni da utilizzare come congedo parentale. Allo stesso modo il beneficio,
una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di una
frazione mensile così come sopra definita.
Si precisa, inoltre:
che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura
riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione
lavorativa;
che le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del
contributo per un periodo massimo di tre mesi.
ISEE minorenni
L’”ISEE minorenni”, che rappresenta una delle principali novità del nuovo ISEE
2015 (rivisto dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159), è l’indicatore per le
prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate
dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare.
Tale indicatore, in particolare, prevede modalità differenziate di calcolo in
ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della
prestazione, che illustriamo di seguito.
Nel dettaglio, se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è
presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito
descritte:
1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con
l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini
dell’ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del
nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente
dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente
indicate nella norma di seguito specificate:
a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro
genitore;
b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro
genitore;
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c) sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il
versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei
figli;
d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai
sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di
allontanamento dalla residenza familiare;
e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità
competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di
rapporti affettivi ed economici.
2.
Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e)
ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE
minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore,
ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEE minorenni. In tali
due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEE
minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non
convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché
della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si
integra quindi l’ISEE del nucleo del figlio minorenne con una
componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione
economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui
all’allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.;
3.
Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non
convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel
nucleo del figlio minorenne, dunque non rileva ai fini del calcolo
dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE
ordinario.
Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEE
minorenni coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del
figlio minorenne sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In
tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate
rivolte ai minorenni.
Quindi, riepilogando:
1.
l’ISEE minorenni non coincide con l’ISEE ordinario nel caso di genitori
non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo
del figlio minorenne non si trova in alcuna delle fattispecie dalla
lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi
descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell’ISEE
minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenne. L’ISEE
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minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale
genitore come se fosse un componente del nucleo.
L’ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l’ISEE ordinario ma tiene conto
di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi
in cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già
come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della
componente aggiuntiva;
2.
l’ISEE minorenni coincide invece con l’ISEE ordinario nei casi di
genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati
ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non
convivente nel nucleo del figlio minorenne si trovi in una delle
situazioni descritte alle lettere c) d) e).
Chiarimento
INPS
Come precisato in premessa, l’erogazione dei voucher è vincolata dal limite di
spesa fissato a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Al
raggiungimento di tale limite, l’INPS non prenderà più in considerazione
ulteriori domande.
Per godere dell’incentivo è necessario che la madre dichiari di avere
presentato dichiarazione ISEE valida (nel caso di specie “ISEE minorenni”),
conforme alle regole attualmente vigenti (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159).
Al riguardo, è bene ricordare che per calcolare l’ISEE minorenni è necessario
compilare e presentare telematicamente la Dsu (Dichiarazione sostitutiva
unica) all’ente che fornisce la prestazione in questione, ai comuni ovvero ai
Caf.
La Dsu contiene esclusivamente dati autodichiarati e per calcolare l’ISEE
occorre l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e Agenzia delle
Entrate, che avviene dopo 4 giorni lavorativi successivi alla presentazione
della Dsu.
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