Verifica dell`identità del contraente e identificazione dell`avente

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Verifica dell`identità del contraente e identificazione dell`avente
Promemoria riguardante gli obblighi di diligenza del delegato del 24 marzo 2009
Verifica dell’identità del contraente e identificazione dell’avente diritto economico secondo la legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD)
Gli intermediari finanziari sono assoggettati alla legge sul riciclaggio di denaro. Sono considerati
intermediari finanziari, segnatamente, le persone rispettivamente le società (ad esempio le società
di leasing) che praticano delle operazioni di credito (ad esempio il leasing finanziario). Per questa
ragione, in occasione della conclusione di operazioni di credito (ad esempio, di contratti di leasing),
occorre ossequiare gli obblighi di diligenza prescritti dalla legge sul riciclaggio di denaro, in particolare riguardanti la verifica dell’identità del contraente e l’identificazione dell’avente diritto economico.
Ciò è il caso, allorquando un cliente (ad esempio, un assuntore di leasing) stipula un contratto (ad
esempio, un contratto di leasing) lei segue le seguenti prescrizioni.
1.
Verifica dell’identità del contraente
1.1. Verifica dell’identità di persone e di ditte individuali non iscritte nel registro di commercio svizzero o estero oppure in un altro registro equivalente tenuto dallo Stato
Verificate l’identità di una persona fisica o del titolare di una ditta individuale non iscritta nel
registro di commercio per mezzo di uno dei documenti seguenti:
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•
documento rilasciato da un’autorità svizzera e dotato di una fotografia (ad esempio,
1, 2
passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri, licenza di condurre)
passaporti stranieri e documenti di viaggio speciali riconosciuti dall’Ufficio federale della
migrazione (UFM) per l’ingresso in Svizzera secondo la direttiva «Controllo alle frontie1, 2
re»
1.2. Verifica dell’identità di società e di ditte individuali iscritte nel registro di commercio
svizzero o estero oppure in un altro registro equivalente tenuto dallo Stato
L’identità di società e di ditte individuali iscritte nel registro di commercio svizzero o estero oppure in un altro registro equivalente tenuto dallo Stato viene verificata per mezzo di uno dei seguenti documenti:
•
•
•
3, 4
estratto del registro di commercio o di un registro equivalente
estratto scritto completo di una banca dati tenuta dall’autorità del registro di commercio
3, 5
(ad esempio, Zefix)
estratto scritto completo risultante da un repertorio affidabile, gestito da privati e approvato dal Segretariato dell’OAR dell’Associazione Svizzera delle Società di Leasing o di
una banca dati con queste caratteristiche (Teledata, Creditreform, Deltavista, Dun &
3, 5
Bradstreet)
L’identità di società non iscritte nel registro di commercio svizzero o estero oppure in un altro
registro equivalente tenuto dallo Stato (si tratta principalmente delle associazioni), viene verificata per mezzo di uno dei seguenti documenti:
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•
statuto / atto o contratto di costituzione / attestato dell’organo di revisione, autorizza3, 6
zione ufficiale a esercitare una determinata attività o documento equivalente
estratto scritto completo risultante da un repertorio affidabile, gestito da privati e approvato dal Segretariato dell’OAR dell’Associazione Svizzera delle Società di Leasing o di
3, 5
una banca dati con queste caratteristiche
2
1.3. Identificazione della persona abilitata alla rappresentazione in occasione della verifica
dell’identità del contraente nel caso di persone giuridiche
Occorre verificare, inoltre, l’identità della (delle) persona(e) che firma(no) il contratto per conto
della persona morale la cui identità é stata verificata secondo la cifra 1.2 del presente promemoria. Ricadono sotto la nozione di persona giuridica segnatamente le società anonime (SA),
le società a garanzia limitata (Sagl), le associazioni, le fondazioni, le società cooperative rispettivamente le forme giuridiche di diritto estero equivalenti. La verifica dell’identità della(delle)
persona(e) abilitata(e) alla rappresentazione viene effettuata:
a)
b)
per mezzo di una copia del documento d’identità del rappresentante datata e firmata
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dalla persona stessa abilitata alla rappresentazione OPPURE
secondo la cifra 1, capoverso 1, del presente promemoria.
Nel caso in cui il diritto di firma della(e) persona(e) abilitata(e) alla rappresentazione non fosse
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iscritto nel registro di commercio, copiate la relativa procura .
2.
Identificazione dell’avente diritto economico
Nella misura in cui sapete che i valori patrimoniali apportati dalla persona la cui identità é stata
verificata (cliente) (ad esempio le rate di leasing) non provengono dal cliente oppure esistono
dei dubbi a tale proposito, segnatamente se i valori patrimoniali apportati (ad esempio, le rate
di leasing) superano le possibilità finanziarie del cliente, dovete sollecitare dal cliente una dichiarazione scritta riguardante la legittimazione economica. Vogliate tenere conto che la dichiarazione scritta va riempita dal cliente e non da voi.
1
Passaporti svizzeri e stranieri: Vanno copiate le pagine seguenti: pagina con la fotografia, pagina con l’autorità di rilascio, pagina con i prolungamenti. Sulle copie occorre annotare: «Visto l‘originale», la data e la firma di vostro pugno.
2
Carte d’identità svizzere, licenze di condurre svizzere, libretti per stranieri e altri documenti: Tutte le pagine devono
essere copiate. Sulle copie occorre annotare: «Visto l‘originale», la data e la firma di vostro pugno.
3
L’estratto del registro, l’attestato dell’organo di revisione come pure l’estratto del repertorio oppure della banca dati non
devono risalire a più di 12 mesi dal momento della verifica dell’identità.
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Il documento deve essere consultato in originale. Occorre conservare l’originale oppure una copia da voi eseguita.
Sulle copie occorre annotare: «Visto l‘originale», la data e la firma di vostro pugno.
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Il documento va conservato quale estratto originale ; non è necessario che sia stato da voi stampato
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Dovete consultare l’originale oppure una copia autenticata. Occorre conservare l’originale, la copia autenticata oppure
una copia da voi confezionata da sé. Sulla copia da voi confezionata occorre annotare: «Visto l‘originale», la data e la
firma di vostro pugno.
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Trasmettete questa copia all’intermediario finanziario.
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In ogni caso, occorre trasmettere all’intermediario finanziario i documenti da voi conservati per la
verifica dell’identità e l’identificazione della legittimazione economica (originali rispettivamente copie
con le annotazioni richieste).
Conferma:
Si è preso atto del contenuto del presente promemoria, il quale viene così accettato.
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Luogo, data
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Firma e timbro della ditta
Promemoria riguardante gli obblighi di diligenza del delegato (versione del 24.03.2009).