I Servizi Demografici
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I Servizi Demografici
INNOVAZIONE Quali modalità per il rilascio di estratti autentici delle scritture contabili di Fabio Costantini Funzionario servizi demografici del Comune di Pesaro Negli ultimi anni stiamo assistendo ad una forte accelerazione del c.d. processo di dematerializzazione degli atti che trova il proprio corpus normativo nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 che testualmente rubrica “Codice dell’Amministrazione Digitale” (di seguito CAD). Il CAD, nel rispetto dei principi generali sanciti sia dalla l. n. 241/1990, in tema di giusto procedimento, nonché della disciplina in materia di trattamento dei dati personali – d.lgs. n. 196/2003, è prioritariamente destinato alle pubbliche amministrazioni e si pone il fine di assicurare la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale nei rapporti tra le p.a. e tra queste con i cittadini e le imprese. Il processo di digitalizzazione coinvolge ed interessa pertanto anche le imprese alle quali è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le p.a. Il CAD non si limita però a semplificare i rapporti tra le imprese e le p.a., interviene anche nella gestione della contabilità d’impresa riconoscendo a queste ultime la possibilità di poter formare e conservare su supporti informatici i libri, i repertori e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta. Ma prima di affrontare il processo di dematerializzazione delle scritture contabili e di tutto ciò che ne consegue sul piano dell’efficacia probatoria, ivi comprese l’inquadramento dei pubblici ufficiali eventualmente chiamati all’autentica delle copie, è opportuno analizzare il lento processo normativo che negli anni ha interessato ed innovato i relativi articoli del codice civile. Valore probatorio delle scritture contabili e dei relativi estratti L’imprenditore che esercita un’attività di natura commerciale è tenuto ad annotare i fatti e la contabilità aziendale in libri e scritture contabili obbligatori per legge che devono essere conservati ordinatamente, come prescrive l’art. 2214 c.c. Le scritture ed i documenti contabili, tenuti secondo le modalità sancite dall’art. 2215 c.c. – ovvero numerazione progressiva in ogni pagina, bollatura di ogni foglio e dichiarazione di chiusura nell’ultima pagina circa il numero dei fogli da parte di un pubblico ufficiale, prima di essere messi in uso – sono intesi dotati di un proprio specifico valore probatorio contro l’imprenditore (art. 2709 c.c.) e tra imprenditori (art. 2710 c.c.) in quanto l’imputabilità del documento ad un determinato soggetto e l’immodificabilità dei dati, una volta apposti, sono garantiti dalla preventiva “vidimazione”. Detta impostazione è quindi concettualmente diversa rispetto all’efficacia probatoria degli atti e delle scritture private per i quali è invece prescritta la sottoscrizione delle parti (artt. 2699 ss. c.c. per l’atto pubblico e artt. 2702 ss. c.c. per la scrittura privata). Maggiori incombenze ricadono sull’imprenditore per quanto attiene al rilascio degli estratti autentici dei documenti contabili nell’ambito di un procedimento di ingiunzione, in cui il giudice, su domanda, ingiunge il pagamento a favore di chi è creditore purché del diritto fatto valere si dia prova scritta nelle forme sancite dall’art. 634 c.p.c. Il sopra richiamato articolo – che disciplina la prova scritta in ambito procedimentale – dispone che costituiscono prove scritte idonee alla formazione delle pronuncia di ingiunzione di pagamento gli “estratti autentici” delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate nelle forme di legge (art. 2215 c.c.) e regolarmente tenute. Nonostante l’art. 634 c.p.c. non preveda espressamente l’attestazione della regolare tenuta delle scritture contabili, ma semplicemente la produzione di un estratto “autentico”, è usuale che il pubblico ufficiale autentichi copie delle scritture contabili con riferimento alle attuali disposizione di cui all’art. 18 del d.P.R. n. 445/2000 che ha il pregio di indicare in cosa debba consistere il procedimento di autenticazione. L’art. 18 citato d.P.R., infatti, generalizzando la possibilità di rilasciare le copie di un qualunque documento esibito al pubblico ufficiale, disciplina la materia in relazione alle copie totali o parziali, di atti e documenti, tra i quali possono ricomprendersi anche l’“estratto” in quanto “copia parziale”. Inoltre, l’art. 18 citato d.P.R. ha il pregio di individuare i soggetti abilitati all’autenticazione delle copie 35 I SERVIZI DEMOGRAFICI 11 2011 ■ INNOVAZIONE 36 per estratto e precisamente il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché il notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato del Sindaco (combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38 del d.P.R. 445/2000). Ebbene, da quest’ultima dizione discende, previo incarico, la competenza dell’ufficiale d’anagrafe ad autenticare le copie e quindi la titolarità di questi di produrre, su esibizione dell’originale, estratto autentico delle scritture contabili per le finalità sancite dal citato art. 634 c.p.c. Alternativamente all’autentica di copia gli artt. 19 e 19-bis del citato d.P.R. n. 445/2000 prevedono altresì l’idoneità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 citato d.P.R. ad attestare la conformità all’originale di una copia di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato presso i privati. La firma apposta dal titolare/conservatore deve essere tuttavia sottoposta ad una procedura di autentica, eseguibile, tra gli altri, presso gli sportelli anagrafici – qualora non venga diversamente “autenticata” con una copia del documento di riconoscimento allegata all’estratto dichiarato conforme. Ciò posto, l’ufficiale di anagrafe, in virtù dell’incarico all’uopo conferito direttamente dal sindaco (ex art. 18 d.P.R. n. 445/2000), in qualità di pubblico ufficiale, può anzi è tenuto ad autenticare sia gli estratti dei libri contabili – ai fini della pronuncia da parte del giudice competente del decreto di ingiunzione al pagamento – che la firma del privato, conservatore dei documenti fiscali, apposta a chiusura della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 con cui si attesta la conformità all’originale della copia per estratto dei libri fiscali. Primo tentativo di semplificazione amministrativa Lo scorso decennio, nell’ambito della semplificazione degli adempimenti amministrativi, la l. n. 383 del 18 ottobre 2001, recante “misure per il rilancio dell’economia”, all’art. 8, ha disposto la soppressione dell’obbligo della preventiva bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro inventari intervenendo sul dispositivo di cui all’art. 2215 c.c. La norma pertanto abroga l’obbligo in capo all’imprenditore di far “vidimare” le scritture contabili prima dell’uso, salvo talune eccezioni, apportando indubbi vantaggi alle imprese interessate. Tuttavia, il citato art. 8 della l. n. 383/2001 non interviene sui collegati artt. 2710 e ss. c.c. e 634 c.p.c. in tema di efficacia probatoria dei documenti contabili tenuti secondo il novellato art. 2215 e non introduce novità in ordine ai requisiti formali richiesti al fine di poter riconoscerne piena valenza in ambito processuale. Il mancato collegamento tra i sopra richiamati articoli, fa emergere contrasti di notevole rilievo, infatti, se da un lato, nell’ottica della semplificazione amministrativa, la nuova norma consente all’imprenditore di tenere scritture contabili non vidimate (contrariamente all’originaria formulazione dell’art. 2215 c.c.), dall’altro gli impedisce di disporre di documenti contabili aventi efficacia probatoria tra imprenditori per i rapporti inerenti all’esercizio dell’impresa (art. 2710 c.c.), o di procurarsi estratti autentici e quindi la prova scritta idonea al fine di conseguire un decreto di ingiunzione, cioè un provvedimento che, divenuto esecutivo, gli consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore. Ne consegue che a tutt’oggi, gli artt. 2710 c.c. e 634 c.p.c. (non modificati dal nuovo dispositivo di legge), richiedono espressamente i requisiti della bollatura, della vidimazione prima dell’uso e della regolare tenuta delle scritture contabili. Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che, conformemente a quanto già a suo tempo dibattuto e concordato in dottrina, il mancato coordinamento tra le norme ha di fatto vanificato i presupposti di semplificazione amministrativa introdotti dal legislatore con la l. n. 383/2001, e che, limitatamente al rilascio di estratti autentici, il pubblico ufficiale, e quindi l’ufficiale di anagrafe incaricato dal Sindaco, deve accertarsi che la copia per estratto delle scritture contabili riguardi documenti contabili bollati e vidimati prima dell’uso e regolarmente tenuti, esattamente come avveniva precedentemente all’entrata in vigore della più volte citata l. n. 383. Attualmente, la vidimazione e bollatura non sono più richieste per la regolarità formale e per l’utilizzo del libro giornale e del libro degli inventari - essendo a ciò sufficiente la numerazione e la regolare tenuta - ma per ottenere la valenza probatoria di cui agli artt. 2710 c.c. e 634 c.p.c., la bollatura e la vidimazione divengono invece un onere dell’imprenditore (coordinato disposto artt. 2215 e 2218 c.c.) e pertanto è necessario che se ne dia prova ai fini dell’autentica dell’estratto. Dematerializzazione degli atti contabili Dalla sua stesura originaria, il d.lgs. n. 82/2005 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” riconosce la possibilità di poter formare e conservare su supporti informatici i libri, i repertori e le scritture di cui sia obbligatoria la tenuta (artt. 2214 c.c. e 39 CAD). Di recente, nell’ottica della semplificazione amministrativa e della dematerializzazione degli atti, l’art. 16, comma 12-bis, d.l. n. 185/2008 ha inserito, nell’ambito della disciplina codicistica relativa alle scritture contabili, l’art. 2215-bis c.c. rubricato “documentazione informatica”, di recente modificato con il d.lgs. n. 70 del 13 maggio 2011. Detto articolo prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici e che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti da leggi e regolamenti sono assolti mediante apposizione della I SERVIZI DEMOGRAFICI 11 2011 ■ INNOVAZIONe marcatura temporale e della firma digitale. Inoltre, il medesimo articolo dispone che detti documenti tenuti con strumenti informatici, secondo le modalità dallo stesso indicate, hanno piena efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. (della prova documentale delle scritture contabili). Col processo di dematerializzazione degli atti contabili, il legislatore è intervenuto sulla tenuta delle scritture contabili rispondendo così alle esigenze di semplificazione avanzate dal settore imprenditoriale senza però trascurare, come era avvenuto nel 2001, il coordinamento di dette norme con quelle che invece attribuiscono efficacia probatoria ai documenti contabili. Di riflesso, la dottrina è concorde nel ritenere che un “estratto autentico” delle scritture contabili generate su supporto informatico, munite di firma digitale e marcatura temporale in sostituzione della tradizionale “vidimazione”, costituisce, seppure senza richiamo normativo esplicito, prova scritta idonea ad ottenere un decreto di ingiunzione ai sensi del già richiamato art. 634 c.p.c. È evidente però che il contesto normativo in cui si trova oggi ad operare il pubblico ufficiale a ciò autorizzato è completamente nuovo ed il richiamo alle procedure/modalità di autentica previste dai tradizionali strumenti prescrittivi (ex art. 18 e ss. d.P.R. n. 445/2000) non più adeguato. È utile ricordare che le previgenti norme in materia di copie di atti e documenti informatici (combinato disposto di cui agli artt. 18 e 20 del d.P.R. n. 445/2000) sono state abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2006 dall’art. 75 CAD ed in quanto tali non più vigenti in tema di documenti informatici. Pertanto, la norma oggi applicabile nelle procedure di autentica dei documenti informatici è il d.lgs. n. 82/2005, da ultimo modificato ed integrato dal d.lgs. n. 235/2010. In tema di rilascio degli estratti autentici delle scritture contabili di cui all’art. 634 c.p.c., l’art. 2215-bis c.c., secondo comma, dispone che le registrazioni contenute nei libri, repertori, scritture formati e tenuti con strumenti informatici devono essere resi consultabili in ogni momento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi supporti, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Nel merito, il nuovo CAD disciplina la possibilità di estrarre copie informatiche e/o analogiche (intese quali riproduzioni non informatiche di atti, ad es. quello cartaceo) da atti e/o documenti formati e tenuti su identico o diverso supporto, attribuendo a questi ultimi stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte, in particolare, il CAD prevede il rilascio di: a)(art. 22 CAD) – copie informatiche di documenti analogici – secondo cui le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici (avente identici contenuto e forma) hanno la stessa efficacia probatoria se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata; b)(art. 23 CAD) – copie analogiche di documenti informatici – secondo cui le copie su supporto analogico di scritture contabili informatiche, nel caso di specie sottoscritte con firma digitale e datate con marca temporale (art. 2215-bis), hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato; ovvero c) (art. 23-bis CAD) – duplicati e copie informatiche di documenti informatici – secondo cui le copie e gli estratti informatici del documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Si evidenzia, per completezza di trattazione, che i sopra richiamati artt. 39 (sulla tenuta delle scritture contabili su supporti informatici), 22 (copie informatiche di documenti analogici), 23 (copie analogiche di documenti informatici) e l’art. 23-bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici) del CAD, fanno esplicito e ripetuto richiamo a future regole tecniche da dettarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure sancite dall’art. 71 CAD, che a tutt’oggi non sono state ancora adottate. Tuttavia, il comma 3 del sopra citato articolo dispone che le regole tecniche vigenti nelle materie del CAD restano in vigore fino all’adozione delle regole da adottarsi ai sensi del predetto articolo. In materia di scritture contabili rileva il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2004 recante “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto” che a sua volta si richiama alle regole tecniche AIPA (poi CNIPA oggi DigitPA) n. 42/2001, oggi sostituita dalla deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 recante “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti originali”. In particolare, la predetta deliberazione, che poco dice in merito ai requisiti tecnici della firma digitale e della marcatura temporale e che detta linee generiche di formazione, conservazione ed esibizione dei documenti informatici, ha il pregio di definire il c.d. “pubblico ufficiale a ciò autorizzato” chiamato ad attestare la conformità del documento, ovvero: 1.il notaio; 2.nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente dell’ufficio responsabile della conservazione dei documenti, o suo designato; 3.altre figure previste dall’art. 18 comma 2, d.P.R. n. 445/2000. Sembrerebbe quindi che il rinvio dell’art. 71 comma 37 I SERVIZI DEMOGRAFICI 11 2011 ■ INNOVAZIONE 38 3 del CAD alle vigenti norme tecniche ed in particolare alla deliberazione CNIPA n. 11/2004 abbia “riabilitato” la figura del funzionario incaricato dal Sindaco e quindi dell’Ufficiale d’Anagrafe alle funzioni di autentica degli estratti delle scritture contabili, conformemente al dettato dell’art. 18 d.P.R. n. 445/2000. Tuttavia, l’operazione di autentica si rivela alquanto complessa in quanto richiede competenze sia tecnologiche che giuridiche di settore che vanno dall’alfabetizzazione informatica del personale alla conoscenza delle procedure telematiche di trasmissione dei dati informatici e della loro successiva fascicolazione, dall’uso di idonei strumenti quali la firma digitale alla familiarizzazione delle norme del codice civile che disciplinano la modalità della tenuta delle scritture contabili su supporto informatico. A parere di chi scrive, la prevista normativa tecnica ha innanzi tutto il compito di individuare in concreto quali siano gli effettivi mezzi utilizzabili per raggiungere l’obiettivo prefissato dal legislatore, fissando contemporaneamente i requisiti generali affinché possano essere perseguiti standard tecnici ed anche operativi omogenei e sicuri per l’operatore che è chiamato a dare quotidianamente risposte concrete ed affidabili a chiunque ne faccia richiesta. regolarmente tenuti in materia di bollatura e vidimazione. Si ritiene, infatti, che in assenza di un esplicito richiamo normativo – a tutt’oggi assente sia nel testo del Codice dell’Amministrazione Digitale che nelle vigenti norme tecniche – non sia consentito ad un privato, per semplice analogia, di poter rendere libera dichiarazione di conformità di un estratto analogico di un documento informatico. Non a caso l’art. 6 comma 3 della deliberazione CNIPA n. 11/2004 legge “qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall’ambiente in cui è installato in sistema di conservazione, deve esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale…” Per ciò che attiene, infine, l’autentica di estratti in ambito digitale, si ritiene che al momento, non sussistendo le condizioni tecniche e giuridiche sopra accennate per poter operare in termini di efficienza e piena cognizione del complesso ambiente informatico e telematico, sia preferibile che l’ufficiale di anagrafe a ciò incaricato si astenga dall’autenticare estratti informatici e/o analogici di scritture contabili tenute su supporto informatico, salvo diversa e contraria disposizione sindacale in merito rientrando in capo a quest’ultimo la competenza organizzativa dell’ente. Note bibliografiche Conclusioni Dal quadro normativo sopra esposto e nelle more di norme tecniche più dettagliate in ambito digitale, si ritiene di poter concludere che le procedure di autentica di copie riconosciute in capo all’ufficiale di anagrafe, quale incaricato dal Sindaco (art. 18 d.P.R. n. 445/2000), siano limitate al disposto normativo del d.P.R. n. 445/2000 che opera efficacemente nel tradizionale ambito “analogico”, purché il documento contabile prodotto al pubblico ufficiale risulti progressivamente numerato in ogni pagina, bollato e vidimato prima di essere messo in uso e regolarmente tenuto. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 19-bis, l’ufficiale di anagrafe è altresì chiamato ad autenticare la firma di chi rende dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 al fine di attestare la conformità all’originale di una copia (estratto) di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato presso il dichiarante. Ad avviso di chi scrive, però, le modalità richiamate dagli articoli sopra enumerati sono fattibili esclusivamente per i documenti contabili tenuti su supporto cartaceo, “Copie autentiche e documento informatico” di Michele Nastri – Studio n. 3-2006/IG Consiglio Nazionale del Notariato (CNN notizie del 22/01/2007) “Abolizione dell’obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari: profili civilistici e probatori” di Ernesto Fabiani e Antonio Ruotolo – Studio n. 3804 Consiglio Nazionale del Notariato “Scritture contabili in forma informatica e giudizio monitorio” di Gea Arcella - Convegno sul processo civile del 12 maggio 2006 “Scritture contabili: tenuta informatica” di Benedetto Santacroce e Simona Ficola - Contabilità e Bilancio n. 11 del 9 giugno 2009 “L’autenticazione di copia: presupposti, modalità, limiti” di Liliana Palmieri – I Servizi Demografici n. 4 del 2010 “La competenza del funzionario comunale all’autenticazione delle sottoscrizioni: previsioni di legge ed orientamenti dottrinali” di Gabriele Casoni – Lo Stato Civile Italiano di luglio 2011 “La contabilità digitale convince” di Andrea Fradeani e Mascia Traiani - Italia Oggi del lunedì 25 luglio 2011