La Relazione illustrativa

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La Relazione illustrativa
28.07.2016
DECRETO
LEGISLATIVO
RECANTE
ADEGUAMENTO
DELLA
NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO
(UE) N. 909/2014 RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DEL REGOLAMENTO
TITOLI NELL'UNIONE EUROPEA E AI DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI
E RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 98/26/CE E 2014/65/UE E DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 PER IL COMPLETAMENTO
DELL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE
DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 SUGLI STRUMENTI
DERIVATI OTC, LE CONTROPARTI CENTRALI E I REPERTORI DI DATI
SULLE NEGOZIAZIONI, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
98/26/CE
CONCERNENTE
IL
CARATTERE
DEFINITIVO
DEL
REGOLAMENTO NEI SISTEMI DI PAGAMENTO E NEI SISTEMI DI
REGOLAMENTO TITOLI, COME MODIFICATA DAI REGOLAMENTI (UE)
N. 648/2012 E N. 909/2014.
RELAZIONE
Finalità del regolamento CSD-R
Il regolamento (UE) n. 909/2014 (di seguito “regolamento” e/o CSD-R) detta una
disciplina armonizzata in materia di regolamento titoli (cd. settlement) e di
organizzazione e svolgimento di servizi da parte di depositari centrali di titoli (di
seguito, anche “CSD”, Central Securities Depository).
I principali obiettivi della normativa europea consistono:
-
in una maggior sicurezza per il trasferimento e il regolamento dei titoli;
-
in misure di armonizzazione relativamente agli aspetti riguardanti la “riserva di
attività”, in particolare in termini di regolamentazione prudenziale e
organizzativa, nonché nella previsione di uno specifico regime di autorizzazione
e di vigilanza per i CSD stabiliti nel territorio dell’Unione;
-
nella configurazione di un quadro regolamentare per l’attività transfrontaliera
(cross-border) di queste infrastrutture.
Il quadro normativo di riferimento nell’ordinamento nazionale attuale è sostanzialmente
rappresentato dagli articoli 69 e 77 (relativamente alle disposizioni in materia di servizi
di liquidazione e vigilanza sui sistemi di liquidazione) e dall’intero Titolo II della Parte
III (in materia di gestione accentrata) nonché dall’articolo 190 del TUF (Decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), per quanto concerne il profilo sanzionatorio.
Rilevano inoltre il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22
febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione,
dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, nonché il Decreto 11 novembre 1998, n. 471 del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica (Regolamento
recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli
esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione
accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e
individuazione della soglia rilevante).
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Ambito di applicazione e contenuto del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSD-R).
Il regolamento riguarda tutti i soggetti che ricadano nella definizione di “depositari
centrali di titoli” da esso dettata.
Prevede altresì obblighi a carico di altri soggetti (imprese di investimento, partecipanti
ad un sistema di regolamento titoli, gestori delle sedi di negoziazione, etc.)
Eccezioni dall’applicazione di talune norme sono previste per i membri del SEBC
(Sistema Europeo delle Banche Centrali) ed altri organismi nazionali/pubblici che
svolgono servizi analoghi.
Di seguito si segnalano gli elementi principali del regolamento CSD-R.
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All’articolo 2 rileva la definizione stessa di CSD, individuato nella persona
giuridica che opera un sistema di regolamento titoli come principale attività (cd.
Security Settlement System - SSS) assieme ad almeno un’altra delle due altre
attività previste sempre come principali (“core”): i) la registrazione iniziale dei
titoli nel sistema di scritture contabili (“notary service”) e ii) la fornitura e il
mantenimento dei conti titoli a livello più elevato (“central maintenance
service”).
Sempre all’articolo 2, rilevano inoltre, soprattutto per gli aspetti di accessibilità
al servizio e di concorrenza, anche le definizioni di collegamento tra CSD (cd.
link), come quella di “collegamento standard”, di “collegamento
personalizzato”, di “collegamento indiretto” e di “collegamento interoperabile” .
-
Gli articoli da 3 a 7 riguardano principalmente gli aspetti di miglioramento del
regolamento titoli (settlement) i mancati regolamenti (cd. settlement fail).
La previsione dell’obbligo di immissione in un sistema di scritture contabili
(nella forma della dematerializzazione o dell’accentramento) dei titoli ammessi a
negoziazione o negoziati su una sede di negoziazione è la prima misura tesa a
rendere più sicuro il settlement. Tale misura non rappresenta tuttavia in Italia una
novità.
Un’ulteriore misura è l’armonizzazione del periodo di settlement in tutta
l’Unione, che a tal proposito, CSD-R fissa a non oltre 2 giorni lavorativi
seguenti il giorno della negoziazione (cd. T+2) (sul punto, si rammenta tuttavia
che il mercato italiano è già passato ad un ciclo di regolamento a 2 giorni in
luogo del precedente ciclo di 3 giorni, anticipando l’analogo obbligo previsto in
CSD-R, il 6 ottobre 2014).
Sempre con riferimento al settlement, sono previste misure sia ex-ante che expost per gli operatori inadempienti (i.e. le cash penalities) e per gestire i mancati
regolamenti, con l’obiettivo di ridurre i fail e scoraggiare possibili competizioni
al ribasso tra mercati che potrebbero comportare l’abbassamento degli standard
di regolamento. Si prevede altresì l’assoggettamento ad una procedura di buy-in
(ovvero di acquisto “forzoso” degli strumenti sul mercato) per il caso in cui il
sistema di regolamento titoli non regoli entro la data fissata.
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Gli articoli da 10 a 48 riguardano l’autorizzazione, la vigilanza e requisiti
prudenziali e di condotta per i CSD.
L’autorizzazione, che garantisce anche un passaporto transfrontaliero, e la
vigilanza spettano alle “autorità competenti” (Competent Autorities, CA)
designate dallo Stato membro dove il CSD è stabilito. I CSD possono essere
autorizzati a prestare anche servizi accessori.
Le procedure di autorizzazione e di supervisione assegnano alcuni specifici ruoli
a determinate autorità individuate come “rilevanti” (Relevant Authorities, RA).
Inoltre, è disciplinata per diversi aspetti la cooperazione in materia di scambio
d’informazioni tra autorità.
Tra i requisiti organizzativi sono previsti dispositivi di governo societario,
procedure per l’individuazione e la gestione dei rischi, politiche retributive e
meccanismi di controllo interno. Sono fissate specifiche politiche e procedure di
adempimento alla regolamentazione (compliance), per la gestione dei conflitti
d’interesse e di audit. Sono previsti requisiti per l’alta dirigenza e gli azionisti di
controllo, e consiglieri indipendenti, ed è previsto un comitato degli utenti (user
committee) in cui sono rappresentati emittenti e partecipanti al SSS. Sono inoltre
previste norme per l’esternalizzazione di funzioni (che non si applicano tuttavia
al caso di esternalizzazione verso un organismo pubblico che sia disciplinata in
un apposito frame work, quale ad es. la piattaforma T2S operata
dall’Eurosistema).
Con riguardo alle norme di condotta, i CSD devono prevedere criteri non
discriminatori, trasparenti e orientati alla valutazione del rischio (cd. risk-based)
per la partecipazione ai sistemi di regolamento. Il rifiuto dell’accesso a un
partecipante è possibile solo se motivato ed il richiedente può presentare
reclamo alla CA, che può intimare di concedere l’accesso. Sono previste inoltre
norme di trasparenza in materia di divulgazione pubblica dei prezzi e dei
costi/ricavi dei servizi verso le CA.
Relativamente ai servizi, per ogni SSS che il CSD gestisce sono fissate regole e
procedure appropriate per garantire l’integrità dell’emissione di titoli e per
ridurre/gestire i rischi associati alla custodia ed al settlement.
Il CSD deve avere regole e procedure per gestire i default dei suoi partecipanti,
che assicurino anche il tempestivo intervento per limitare perdite e pressioni
sulla liquidità, nonché la continuità degli obblighi assunti. In diversi punti delle
misure elencate è previsto un livello di regolamentazione secondario con atti
delegati della Commissione (anche per standard tecnici regolamentari – RTS, su
proposta di ESMA in consultazione con l’ESBC), nonché linee guida
dell’ESMA.
Tra i requisiti prudenziali, oltre a quelli patrimoniali (capitale proporzionale ai
rischi dell’attività), è prevista l’adozione di un solido quadro per la gestione
(complessiva) dei rischi (rischi legali, rischi commerciali, rischio operativo e
rischio d’investimento).
Infine, l’interconnessione e l’interoperabilità tra CSD impongono requisiti
prudenziali aggiuntivi per i CSD tra loro collegati (cfr. articolo 48 sui
collegamenti).
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Gli articoli da 49 a 53 riguardano le diverse tipologie per le diverse esigenze di
accesso ai CSD. Le possibilità di accesso considerate sono sostanzialmente di 3
tipi.
Per l’accesso degli emittenti, il regolamento prevede (art. 49) il diritto
dell’emittente di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione o negoziati
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in una sede di negoziazione, in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato
membro, ferma restando l’applicazione delle previsioni del diritto societario o
altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi,
imponendosi agli Stati Membri l’obbligo di assicurare la compilazione di una
lista contenente le previsioni rilevanti, oggetto di notifica all’ESMA.
Il CSD può rifiutare di fornire il servizio richiesto sulla base di considerazioni di
rischio o ove non fornisca il servizio di “notariato” con riferimento a titoli dello
Stato membro in considerazione. Il richiedente può presentare un reclamo e
l’autorità competente può disporre che il CSD fornisca il servizio rifiutato nel
caso ritenga il rifiuto ingiustificato.
Anche per i collegamenti (links), per i casi in cui si chiede all’altro CSD la
predisposizione di funzionalità specifiche d’accesso o d’interoperabilità, il CSD
può rifiutare la richiesta solo in base ad una valutazione completa dei rischi.
Per l’accesso dei CSD alle altre infrastrutture di mercato – le controparti centrali
(CCP) e le sedi di negoziazione – il regolamento consente l’accesso su richiesta
ai flussi informativi relativi alle operazioni, in modo trasparente e non
discriminatorio (e può essere imposta una commissione). Allo stesso modo, i
CSD consentono, viceversa, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione
di accedere ai loro sistemi di regolamento. L’accesso può essere rifiutato solo se
incida sul funzionamento dei mercati e/o possa provocare un rischio sistemico.
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Il Titolo IV riporta le norme per la fornitura di servizi bancari accessori e per
l’attività degli enti creditizi designati a prestare i servizi ai partecipanti ai CSD.
In generale, si dispone che i CSD possano essere autorizzati dalle proprie
autorità competenti a designare un ente creditizio autorizzato che agisca da
agente di regolamento e fornisca i servizi bancari accessori, o, in determinate
circostanze, più di un agente di regolamento. Tuttavia, si prevede anche la
possibilità per i CSD di offrire direttamente ai partecipanti servizi accessori di
tipo bancario, a condizione che ottengano un’autorizzazione supplementare
come enti creditizi e che tale autorizzazione sia limitata alla prestazione dei
previsti servizi accessori di tipo bancario, nonché rispettino specifici requisiti
prudenziali.
Il Titolo V (dall’articolo 61 all’articolo 66) contiene le norme relative alle
sanzioni e alle altre misure amministrative. Poiché l’esame dei regimi nazionali
ha rivelato che il livello delle sanzioni pecuniarie può variare notevolmente fra
Stati membri e che talvolta non si hanno poteri sanzionatori, il regolamento mira
ad armonizzare questi aspetti. In forza dello stesso, viene fornito un catalogo di
sanzioni e misure amministrative a disposizione delle autorità, almeno nei casi
di violazioni contemplate dall’art. 63 CSD-R. Si prescrive inoltre che il livello
delle sanzioni amministrative non debba essere inferiore a quanto indicato nel
regolamento e che, nel determinarne il tipo e il livello di sanzione, le autorità
competenti debbano tener conto di una serie di criteri. Inoltre, il regolamento
non impedisce agli Stati membri di stabilire norme più rigorose e rimane salva la
facoltà, esercitabile entro 18 settembre 2016, di prevedere l’imposizione di
sanzioni penali.
Fasi di attuazione del regolamento
Termini per l’attuazione delle disposizioni comunitarie del regolamento
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A sensi dell’articolo 76 di CSD-R, il regolamento si applica con scadenze differenziate
per diverse parti dello stesso. Di queste parti, alcune (cfr. art. 5) sono già in vigore dal
1° gennaio 2015, altre si applicheranno solo successivamente all’entrata in vigore degli
atti delegati adottati dalla Commissione europea (cfr. artt. 6, 7, e 9), ed altre previsioni
dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2025 (cfr. art. 3).
Per quanto concerne le disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD,
l’articolo 69 di CSD-R dispone che i depositari centrali debbano presentare istanza di
autorizzazione ai sensi di CSD-R entro sei mesi dall’entrata in vigore di una serie di
standard tecnici, che sono attualmente nelle fasi finali dei relativi processi di
predisposizione a livello UE.
A tal fine è indispensabile che nei singoli ordinamenti nazionali siano individuate le
autorità competenti, secondo quanto previsto dall’art. 11 di CSD-R, in tempo utile per
avviare i processi di autorizzazione.
Un’ulteriore scadenza di rilievo ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento interno è
quella prevista dall’articolo 61 di CSD-R, con riferimento all’adozione delle norme
relative alle sanzioni. Entro la data del 18 settembre 2016 difatti agli Stati membri è
lasciata la possibilità di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le
violazioni sono già soggette a sanzioni penali a norma dell’ordinamento nazionale.
Procedure per l’attuazione del regolamento
Per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n.
909/2014 (CSD-R) occorre provvedere alla modifica di talune disposizioni contenute
nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al
D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). Sarà quindi necessario intervenire sulla
regolamentazione secondaria del MEF 1 e della Consob e della Banca d’Italia in
materia di post-trading.
La delega legislativa è contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015 n 114,
(legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2015,
ed entrata in vigore il 15 agosto 2015. Il termine di scadenza della delega è fissato
dall’articolo 12 al 15 agosto 2016, cioè entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore delle legge di delegazione europea.
Principi e criteri direttivi
I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono contenuti nell’art. 12 e
prevedono di:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni
necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che
richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove
necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti
disciplinati dal regolamento anzidetto;
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Tra cui rileva anche il D.M. 17/04/2000 n. 143 - Regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con decreto del 17 aprile 2000. Il decreto è pubblicato nella G.U. n. 130 del 6.6.2000.
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b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di
vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni e individuando la
CONSOB quale autorità responsabile della cooperazione nonché quale autorità
competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale
di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni
coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo esito;
c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di
sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla
base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la
Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in
misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e le altre misure
amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di
violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello
stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga
conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del
medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti
edittali indicati nel citato articolo 63;
d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure
amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento
(UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del
regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso
giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento;
e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto
dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014;
f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n.
909/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori
interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post
trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni
vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della
stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari;
g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per
attuare la modifica all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata
dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso
l'introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, nonché la
modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE
apportata dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva
attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni
relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un
sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le
modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri
Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo
dei servizi di post trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della
direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle
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adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n.
648/2012.
Dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
_____________
L’intervento di adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento CSD-R, i
cui contenuti sono stati illustrati nelle premesse, si accompagna ad un intervento di
completamento dell’adeguamento dell’ordinamento alle previsioni del regolamento
EMIR, oggetto della medesima delega.
Vengono in rilievo l’articolo 12, comma 1, della Legge Delegazione Europea, nonché i
principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere da a) a e) e lettera g) del medesimo
comma.
Si provvede a riordinare organicamente la disciplina del post-trading, secondo lo stesso
auspicio del legislatore delegante, che ha invitato altresì il Governo ad “apportare le
occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post
trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti,
assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità
finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari” (cfr. lett. f).
L’esercizio di riordino comporta, da un lato, la ricollocazione delle previsioni rilevanti,
che vengono concentrate nella Parte Terza del TUF, dall’altro, l’abrogazione delle
disposizioni incompatibili con la disciplina dettata dai richiamati regolamenti, o
comunque desuete, e la trasfusione delle disposizioni ancora applicabili in un articolato
sostanzialmente nuovo.
In particolare, con lo schema di decreto si abrogano le disposizioni di cui agli articoli 68
(“Sistemi di garanzia dei contratti”), 69 (“Liquidazione delle operazioni su strumenti
finanziari non derivati”), 72 (“Disciplina delle insolvenze di mercato”) nonché talune
disposizioni in materia di gestione accentrata, concernenti profili disciplinati dal
regolamento CSD-R e dalle relative disposizioni attuative.
Si include di seguito una tavola rappresentativa, limitata alla materia del post trading,
dell’intervento.
Tabella di concordanza delle previsioni in materia di post-trading
Riferimento alle attuali disposizioni del TUF
Riferimento alle proposte future disposizioni del TUF
PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA
GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI
PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATI
TITOLO I
DISCLIPLINA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE
Art. 68 Sistemi di garanzia dei contratti
Le disposizioni in materia di sistemi di garanzia dei
contratti vengono abrogate
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Art. 69 Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari
non derivati
Le disposizioni in materia di liquidazione delle operazioni
su strumenti finanziari non derivati vengono abrogate
Art. 69-bis Autorizzazione e vigilanza delle controparti
centrali
L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono
trasfuse nell’articolo 79-sexies (v. infra)
Art. 70 Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di
controparte centrale
L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono
trasfuse nell’articolo 79-septies (v. infra)
Art. 70-bis Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari
L’articolo è abrogato.
Le disposizioni di cui al comma 1 sono trasfuse negli
articoli 90-quater e 90-quinquies, comma 1 (v. infra). Le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trasfuse
nell’articolo 90-quinquies, commi 2, 3 e 4
Art. 70-ter Accordi conclusi dalle società di gestione dei
mercati regolamentati con controparti centrali o con
società che gestiscono servizi di liquidazione
L’articolo è abrogato.
Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 90sexies (v. infra)
Art. 71 Definitività del regolamento delle operazioni aventi
a oggetto strumenti finanziari (omissis)
_________
Art. 72 Disciplina delle insolvenze di mercato
L’articolo è abrogato.
Art. 77 Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di
liquidazione
L’articolo è abrogato.
Art. 77-bis Sistemi multilaterali di negoziazione, comma 4
Il comma 4 è abrogato.
Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 90sexies
Art. 79-quater Definizioni
L’articolo è abrogato.
Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 79decies
TITOLO II GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI
FINANZIARI
TITOLO II DISCIPLINA DELLE
CENTRALI
Capo I Le controparti centrali
CONTROPARTI
Art. 79-quinquies Individuazione delle autorità nazionali
competenti sulle controparti centrali.
Confluiscono in tale articolo le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 4 e 5 dell’articolo 4-quater
Art. 79-sexies Autorizzazione e vigilanza delle controparti
centrali
Art. 79-septies Garanzie acquisite nell'esercizio
dell'attività di controparte centrale e prevalenza delle
disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle
posizioni e delle garanzie della clientela
Capo II Autorità nazionali competenti per l’esercizio
di ulteriori poteri di vigilanza
Art. 79-octies Individuazione delle autorità nazionali
competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai
sensi del regolamento (UE) n. 648/2012
Art. 79-novies Poteri di vigilanza
TITOLO II-BIS Disciplina dei depositari centrali e delle
attività di regolamento e di gestione accentrata
Art. 79-decies Definizioni
Capo I Autorità nazionali competenti e rilevanti
Art. 79-undecies Individuazione delle autorità nazionali
competenti sui depositari centrali
Art. 79-duodecies Individuazione delle autorità nazionali
competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal
regolamento (UE) n. 909/2014
Art. 79-terdecies Individuazione delle autorità nazionali
rilevanti
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Capo II Finalità e destinatari della vigilanza
Art. 79-quaterdecies Finalità e poteri di vigilanza
Art. 79-quinquiesdecies Regolamento dei servizi
Art. 79-sexiesdecies Sistemi interni di segnalazione delle
violazioni
Art. 79-septiesdecies Segnalazione di violazioni alla
Banca d’Italia e alla Consob
Capo III I depositari centrali
Sezione I Disciplina dei depositari centrali
Art. 79-octiesdecies Revisione legale dei conti
Art. 79-noviesdecies Modifiche all’assetto di controllo
Sezione II Crisi dei depositari centrali
Art. 79-bis decies Crisi
Capo I Disciplina delle società di gestione accentrata
Capo IV Gestione accentrata di strumenti finanziari
Art. 80 Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari
Gli articoli 80 e 81 sono abrogati.
Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 82
(Attività e regolamento della gestione accentrata)
Art. 81 Regolamento di attuazione e regolamento dei
servizi
Art. 81-bis Accesso alla gestione accentrata
L’articolo è abrogato.
Art. 82 Vigilanza
Art. 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata)
Art. 83 Crisi delle società di gestione accentrata
L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono
trasfuse nell’articolo 79-bis decies
Sezione I Gestione accentrata in regime di
dematerializzazione
Capo II Disciplina della gestione accentrata
Sezione I Gestione accentrata in regime
dematerializzazione
Art. 83-bis Ambito di applicazione
di
Art. 83-bis Ambito di applicazione
Art. 83-ter Emissione di strumenti finanziari
Abrogato
Art. 83-quater Attribuzioni della società di gestione e
dell'intermediario
Art. 83-quater Attribuzioni dei depositari centrali e degli
intermediari
Art. 83-quinquies Diritti del titolare del conto
Art. 83-quinquies Diritti del titolare del conto
Art. 83-sexies Diritto d’intervento in assemblea ed
esercizio del voto
Art. 83-sexies Diritto d’intervento in assemblea ed
esercizio del voto
Art. 83-septies Eccezioni opponibili
Art. 83-septies Eccezioni opponibili
Art. 83-octies Costituzione di vincoli
Art. 83-octies Costituzione di vincoli
Art. 83-novies Compiti dell'intermediario
Art. 83-novies Compiti dell'intermediario
Art. 83-decies Responsabilità dell'intermediario
Art. 83-decies Responsabilità dell'intermediario
Art. 83-undecies Obblighi degli emittenti azioni
Art. 83-undecies Obblighi degli emittenti azioni
Art. 83-duodecies Identificazione degli azionisti
Art. 83-duodecies Identificazione degli azionisti
Art. 83-terdecies Pagamento dei dividendi
Art. 83-terdecies Pagamento dei dividendi
Art. 83-quaterdecies Accesso degli emittenti ad un
depositario centrale stabilito in un altro Stato membro
Sezione II Gestione accentrata di strumenti finanziari
cartolari
Sezione II Gestione accentrata di strumenti finanziari
cartolari
[Art. 84 Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti
finanziari accentrati - Abrogato]
[Art. 84 Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti
finanziari accentrati - Abrogato]
Art. 85 Deposito accentrato
Art. 85 Deposito accentrato
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Art. 86 Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti
finanziari depositati
Art. 86 Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti
finanziari depositati
Art. 87 Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
Art. 87 Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati
Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati
Art. 89 Aggiornamento del libro soci
Art. 89 Aggiornamento del libro soci
Capo III Disciplina della gestione accentrata dei titoli di
Stato
Art. 90 Gestione accentrata dei titoli di Stato
Sezione III Gestione accentrata dei titoli di Stato
Art. 90 Gestione accentrata dei titoli di Stato
TITOLO II-TER ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI
POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E
INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING
Capo I Autorità nazionali competenti
Art. 90-bis Individuazione delle autorità nazionali
competenti in materia di accesso ai depositari centrali
stabiliti sul territorio della Repubblica
Art. 90-ter Individuazione delle autorità nazionali
competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione
e infrastrutture di post-trading
Capo II Diritto di accesso e accordi
Art. 90-quater Accesso alle controparti centrali su base
transfrontaliera
Art. 90-quinquies Accesso ai servizi di regolamento delle
operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera
Art. 90-sexies Accordi conclusi dai gestori dei mercati
regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione
con controparti centrali o con depositari centrali che
gestiscono servizi di regolamento
Capo III Vigilanza
Art. 90-septies Poteri di vigilanza
Premessa: le modifiche da apportare all’ordinamento nazionale sono state suddivise,
nello schema di decreto, in base al contenuto, in 5 articoli, a cui si aggiunge un articolo
per la clausola di invarianza finanziaria.
L’attuazione è di competenza prevalente del Ministero dell’economia e delle finanze
Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto
legislativo.
§ § §
Articolo 1 - (Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
Il comma 1 dell’art. 1 dello schema di decreto legislativo introduce in via
generale nel TUF la definizione di “depositari centrali”.
I commi 2 e 3 del predetto articolo contengono minimi interventi di
adeguamento alle definizioni di “controparti centrali” e “depositari centrali” e di
riorganizzazione della disposizioni di disciplina delle controparti centrali, già
presente nell’ordinamento interno, che vengono concentrate nella Parte III del
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TUF. Il comma 2 prevede, inoltre, il potere di Consob e Banca d’Italia di
richiedere informazioni all’Autorità giudiziaria procedente anche in ordine alle
“indagini”, oltre che ai procedimenti penali come attualmente stabilito, per i reati
indicati nel comma 13-bis.
Articolo 2 - (Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
In via generale, l’articolo 2 reca le modifiche che si rendono necessarie per
adeguare il TUF alle disposizioni del regolamento CSD-R e completare
l’adeguamento al regolamento EMIR, operando un riordino delle disposizioni
in materia di mercati, con riferimento in particolare alla parte post-trading. I
commi da 1 a 7 dell’art. 2 dello schema di decreto provvedono ad un’operazione
di sostanziale riorganizzazione della disciplina, mediante l’inserimento di nuove
disposizioni, l’abrogazione di alcune norme o la loro trasfusione in altre (per un
maggior dettaglio vd. tabella precedente), conformemente a quanto previsto dai
criteri di delega. In particolare, sono abrogati gli articoli 68, 69, 69–bis, 70, 70bis e 70-ter, 72, 77, 77-bis, comma 4, 79-quater, 80, 81 e 81-bis.
Il comma 7 dell’art. 2 dello schema di decreto sostituisce i capi I e II del titolo II
della parte III del TUF e inserisce gli articoli 79-quinquies, per l’individuazione
delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali, 79-sexies, per
l’autorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali, 79-septies, riguardante
le garanzie acquisite nell’attività di controparte centrale e la prevalenza delle
disposizioni in materia di segregazione e portabilità, 79-octies e 79-novies, per
l’individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio degli ulteriori
poteri di vigilanza ex regolamento (UE) n. 648/2012 (cd. EMIR) e per
l’individuazione degli stessi poteri di vigilanza.
Di conseguenza, il Titolo II della Parte III del TUF, dedicato alle controparti
centrali, viene organizzato su due capi, anziché su tre.
Il Capo I prevede il riassetto della relativa disciplina, facendo confluire,
all’articolo 79-quinquies, le previsioni in materia di autorità competenti per
l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali attualmente contenute
nei commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 4-quater TUF.
L’articolo 79-sexies ripropone il contenuto dell’attuale articolo 69-bis del TUF,
con modifiche relative:
a)
alla definizione dei poteri di vigilanza sulle controparti centrali, che
vengono allineati a quelli che si conferiscono alle autorità nei confronti dei
depositari centrali;
b)
alla disciplina degli assetti proprietari, che viene riformulata sulla sola
base delle previsioni rilevanti di EMIR, stante l’abrogazione dell’articolo 80,
commi 6 e 7, derivante dall’adeguamento dell’ordinamento alle previsioni di
CSD-R, provvedendo al conferimento alla Consob e alla Banca d’Italia del
potere di individuare e rendere pubbliche le informazioni necessarie per
effettuare la valutazione dell’idoneità del candidato acquirente e la solidità
finanziaria dell’acquisizione, secondo la prescrizione dell’art. 32, paragrafo 4, di
EMIR;
11
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c)
ai requisiti degli esponenti aziendali, la cui disciplina nazionale viene
esplicitata nel corpo dell’articolo, dal momento che il comma 8 dell’articolo 80,
attualmente richiamato dal comma 5 dell’articolo 69-bis, è oggetto di
abrogazione.
L’attuale articolo 70 del TUF (“Disciplina delle garanzie acquisite nell’esercizio
dell’attività di controparte centrale”), ora rinumerato come articolo 79-septies, è
interessato da tre modifiche che hanno lo scopo di fornire maggiore certezza
giuridica in risposta a taluni dubbi applicativi manifestati dagli operatori in
relazione alla disciplina in tema di “segregazione e portabilità” stabilita da
EMIR.2
Tale intervento normativo è rispettoso dei criteri di delega di cui alle lett.f) e g)
del comma 1 dell’art. 12 della legge n.115/2015 (legge di delegazione europea)
che consentono di adottare le modifiche e le integrazioni alla normativa vigente,
anche di derivazione europea, in materia di post-trading, necessarie per
assicurare il coordinamento e l’attuazione dell’insieme delle misure introdotte
dalla direttiva 98/26/CE, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e, da ultimo, dal
regolamento (UE) n. 909/2014. In particolare, si tratta di misure inerenti
l’applicazione, in caso di procedure di inadempimento da parte di un
partecipante alla CCP, del principio generale della segregazione in base al
quale le CCP devono tenere registri e contabilità separati che consentano loro, in
qualsiasi momento, di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le
posizioni detenute per conto di un partecipante diretto (clearing member) da
quelle detenute per conto degli altri partecipanti nonché le attività e le posizioni
del partecipante diretto da quelle detenute per conto dei clienti di quest’ultimo.
Al comma 1 dell’articolo 79-septies si prevede l’introduzione di un nuovo
periodo, al fine di esplicitare che l’apertura di una procedura di insolvenza nei
confronti di un partecipante (clearing member) ad una controparte centrale
stabilita nel territorio della Repubblica non pregiudica l’adozione delle misure di
gestione del default previste conformemente ad EMIR da parte della controparte
centrale, né la loro efficacia. Tale esplicitazione, ispirata nella formulazione a
quella utilizzata dall’articolo 102b della legge di introduzione alla legge
fallimentare tedesca (EGInsO), è funzionale a garantire che le procedure per il
trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un clearing member insolvente
verso un altro clearing member o, a seconda dei casi, la liquidazione ordinata
delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti, previste
dall’articolo 48 di EMIR, non siano ostacolate o pregiudicate dall’applicazione
di norme di diritto fallimentare o di altre norme dell’ordinamento.
Ciò in conformità al considerando 64 del Regolamento EMIR, in base al quale le
disposizioni stabilite da EMIR in materia di segregazione e portabilità delle
posizioni e delle attività della clientela dovrebbero prevalere su ogni diversa
disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che
impedisca alle parti di rispettarle3.
2
Si tratta di istituti vigenti, adottati con il citato regolamento EMIR. Per una trattazione più ampia
si vedano in particolare gli articoli 39 (Segregazione e portabilità) e 48 (Procedure in caso di
inadempimento).
3
Si riporta di seguito il testo integrale del considerando (64) del reg. (UE) n. 648/2012 (EMIR): (64)
Occorre che ai clienti dei partecipanti diretti che compensano i loro contratti derivati OTC
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Attualmente la “prevalenza” della disciplina in materia di portabilità e
restituzione delle garanzie eccedenti prevista da EMIR rispetto alle altre norme
dell’ordinamento eventualmente confliggenti è ricavata solo in via interpretativa
dalla formula “Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente
secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012” di cui al primo
comma dell’articolo di cui si dispone la modifica.
Resta sottinteso che la norma così come modificata opera a beneficio dei clienti
di tutti i clearing member di una controparte centrale, autorizzata ai sensi di
EMIR e stabilita nel territorio della Repubblica, per i quali la legge italiana si
configuri come “legge regolatrice del sistema” in virtù delle disposizioni
nazionali attuative dell’articolo 8 della Direttiva 98/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo
del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli –
“Settlement Finality Directive”, SFD (o in virtù di altre disposizioni di analogo
tenore previste nei rispettivi ordinamenti, per i clearing member di paesi non
appartenenti all’Unione Europea).
L’articolo 8 della SFD stabilisce infatti che, nel caso di apertura di una
procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema (quale è un
clearing member nei confronti di una controparte centrale), i diritti e gli obblighi
derivanti dalla partecipazione stessa a tale sistema, o ad essa connessi, siano
stabiliti in base alla “legge regolatrice del sistema”.
Le previsioni di cui al comma 2 concernono invece l’ipotesi - speculare - di
partecipazione di un clearing member italiano ad una controparte centrale
stabilita in un altro Stato membro.
In tale ipotesi entra in gioco la disposizione nazionale attuativa dell’articolo 8
SFD sopra citato, ossia l’art. 7 del D.lgs. 210 del 2001.
L’introduzione del comma 2 è volta a creare un esplicito coordinamento con le
previsioni del d.lgs. 210 del 2001, fugando i dubbi interpretativi relativi, da un
lato, alla stessa possibilità di invocare nel caso di specie l’articolo 7 di tale
decreto e, dall’altro, alla portata della locuzione “diritti ed obblighi derivanti
dalla partecipazione al sistema, o ad essa connessi”.
Con riferimento a tale secondo profilo si chiarisce infatti che il rinvio alla “legge
regolatrice del sistema” di cui all’art. 7 del d.lgs. 210 del 2001 opera anche ai
fini di determinare l’opponibilità alla procedura d’insolvenza del clearing
mediante CCP sia accordato un elevato livello di protezione. Il livello effettivo di protezione
dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le
loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le CCP dovranno tenere registri aggiornati e
facilmente identificabili per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un
partecipante diretto inadempiente verso un partecipante diretto solvibile o, a seconda dei casi, la
liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti. Le
disposizioni stabilite dal presente regolamento in materia di segregazione e portabilità delle
posizioni e delle attività della clientela dovrebbero pertanto prevalere su ogni diversa disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di
rispettarle.
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member italiano delle misure di gestione del default adottate dalla CCP stabilita
in un altro Stato membro, comprese quelle funzionali a garantire la portabilità o
la restituzione delle garanzie eccedenti ai clienti.
Si introduce infine un comma 3, con l’obiettivo di esplicitare che la protezione
dettata dal comma 1, opera anche nel caso di partecipazione, in qualità di
clearing member, di un intermediario italiano ad una controparte centrale
stabilita in un paese terzo, ma riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 del
regolamento EMIR (e pertanto legittimata ad offrire i propri servizi a clearing
member italiani).
Il riconoscimento operato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 25 di EMIR di una
controparte centrale stabilita in un paese terzo presuppone una valutazione di
equivalenza delle disposizioni del paese terzo, nel senso che queste ultime
assicurino che le controparti centrali autorizzate nel paese terzo soddisfino
requisiti, giuridicamente vincolanti, equivalenti ai requisiti fissati dal titolo IV di
EMIR, incluse le previsioni in materia di gestione del default.
La previsione dell’applicabilità delle tutele del comma 1 anche in questa ipotesi
è volta ad impedire che altre previsioni dell’ordinamento interno, ivi comprese
quelle di natura fallimentare, possano interferire con le misure di gestione del
default che la controparte centrale estera abbia adottato in virtù di disposizioni
del proprio ordinamento equivalenti a quelle dell’articolo 48 di EMIR, o ne
pregiudichino l’efficacia.
In questa circostanza non vengono infatti in rilievo le previsioni del decreto
attuativo della SFD, in quanto una controparte centrale stabilita al di fuori del
territorio dell’Unione non ricade nella definizione di “sistema” ai sensi del
medesimo decreto.
Gli interventi normativi anzidetti rispondono ai dubbi interpretativi sollevati in
sede di applicazione delle disposizioni normative UE e sono finalizzate ad
assicurare certezza giuridica agli operatori e stabilità dei mercati finanziari.
Da ultimo, si interviene sulla rubrica dell’articolo 79-septies per rispecchiare le
modifiche apportate alle sue disposizioni.
Il Capo II “Autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di
vigilanza” è funzionale a definire le competenze di vigilanza per il rispetto di
taluni obblighi prescritti dal regolamento EMIR, a carico di clearing member e
clienti, in attuazione della menzionata delega al completamento
dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni del relativo
regolamento.
Si tratta specificamente degli obblighi previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, 38,
paragrafo 1, e 39, paragrafi da 4 a 7, del regolamento EMIR (interessati dalla
disposizione di cui all’articolo 79-octies), concernenti l’indirect clearing, la
trasparenza di prezzi e commissioni applicate, la disciplina della segregazione
delle attività e delle posizioni della clientela. Le competenze di vigilanza sul
rispetto degli obblighi sopra richiamati vengono attribuite alla Consob.
14
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L’articolo 79-novies (“Poteri di vigilanza”) chiarisce quale strumentario di
poteri è a disposizione delle autorità, richiamando, per quanto riguarda la
vigilanza sul rispetto degli obblighi gravanti su soggetti che operano in qualità di
clearing member e clienti i poteri dettati in materia di intermediari.
Il comma 8 dell’art. 2 dello schema di decreto introduce un nuovo Titolo II-bis,
per la disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di
gestione accentrata, e quattro nuovi Capi con 10 nuovi articoli, da 79-undecies a
79-bis decies. Il Capo III è ripartito in 2 Sezioni, mentre il Capo IV, per il
riordino della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, si
compone di tre Sezioni.
Il comma 13 dell’art. 2 dello schema di decreto abroga l’articolo 83 del TUF,
sulla crisi delle società di gestione accentrata, il cui contenuto viene trasfuso nel
79-bis decies.
I commi da 14 a 20 operano una serie di interventi di coordinamento tra le
vecchie e nuove norme e/o di adeguamento formalistico alla disciplina
dell’Unione. Il comma 15, in particolare, abroga l’articolo 83-ter del TUF in
tema di emissione di strumenti finanziari, in quanto relativo ad aspetti oggetto di
disciplina armonizzata in CSD-R.
Il comma 21 dell’art. 2 dello schema di decreto introduce l’articolo 83quaterdecies recante la disciplina di accesso degli emittenti ad un depositario
centrale stabilito in un altro Stato Membro.
I commi da 22 a 26 apportano modifiche di mero coordinamento alle
disposizioni del TUF in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari
cartolari.
Il comma 27 dell’art. 2 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 90 per
modifiche formali e di adeguamento al regolamento CSD-R.
Il Titolo II-bis, dedicato alla “Disciplina dei depositari centrali, delle attività di
regolamento e di gestione accentrata”, è funzionale ad adeguare il TUF alle
disposizioni del regolamento CSD-R.
Il regolamento CSD-R (articolo 18, paragrafo 2) introduce una riserva di attività
a favore dei depositari centrali autorizzati ai sensi del medesimo regolamento per
quanto concerne la gestione di sistemi di regolamento titoli (identificata, ai sensi
dell’Allegato, Sezione A, punto 3, di CSD-R, quale “servizio di regolamento”).
Il “servizio di regolamento” corrisponde ai domestici “servizi di liquidazione
delle operazioni su strumenti finanziari non derivati”, di cui all’articolo 69 del
TUF, per i quali il Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008
(cd. Provvedimento Unico) prevede oggi – secondo quanto consentito dal
medesimo articolo 69 – una riserva di attività a favore di una società autorizzata
da parte della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob (la “società di gestione dei
servizi di liquidazione”). L’autorizzazione alla gestione dei servizi di
liquidazione può essere oggi rilasciata esclusivamente ad una società che eserciti
l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e
seguenti del TUF (ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che
sia controllata, anche in forma congiunta, da soggetti esercitanti attività di
gestione accentrata anche esteri, purché sottoposti a misure di vigilanza
equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano). Rispetto alla gestione
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accentrata, la prestazione di servizi di liquidazione si configura come “attività
connessa e strumentale”.
Il regolamento CSD-R, tuttavia, impone al soggetto che voglia qualificarsi come
“depositario centrale” di svolgere almeno un altro servizio “core” tra quelli
individuati dall’Allegato, Sezione A, di CSD-R: il servizio di “registrazione
iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili”, identificato al punto n. 1
come “servizio di notariato” e il servizio di “fornitura e mantenimento dei conti
titoli al livello più elevato” (impropriamente identificato al punto n. 2, nella
traduzione italiana del regolamento CSD-R, come “servizio di gestione
accentrata”).
La “combinazione [i.e. tra il servizio di regolamento e uno degli altri due servizi
core] è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel
regolamento titoli e nel garantire l’integrità dell’emissione di titoli” (cfr.
considerando 26 di CSD-R).
Il legame che deve necessariamente intercorrere tra la prestazione del servizio di
regolamento e la prestazione di almeno uno degli altri due servizi core è
enfatizzato dall’articolo 3, paragrafo 2, di CSD-R, che impone un obbligo di
registrazione in forma scritturale degli strumenti finanziari in un sistema di
scritture contabili presso un depositario centrale al fine di consentirne il
regolamento. La circostanza che il “sistema di scritture contabili”, suscettibile di
essere utilizzato ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di registrazione in
forma scritturale, veda obbligatoriamente l’intervento di un CSD autorizzato
presuppone la prestazione, da parte del CSD, di almeno uno degli altri due
servizi core, senza che sia esplicitato quale di questi servizi debba essere
obbligatoriamente prestato e, di conseguenza, quale residuale servizio possa
essere prestato da un soggetto diverso.
Alla luce di tale necessario legame tra il servizio di regolamento e almeno uno
degli altri due servizi core, si ritiene che il regolamento CSD-R consenta, senza
imporre, ai singoli ordinamenti nazionali di prevedere che soggetti diversi dai
depositari centrali prestino:
(i)
l’ulteriore servizio core, con riferimento a strumenti finanziari per i quali
un CSD presti il servizio di regolamento e solo uno degli altri due servizi core;
(ii)
il servizio core n. 1 e il servizio core n. 2 (ed eventualmente i relativi
servizi accessori), disgiuntamente o congiuntamente, in relazione a strumenti
finanziari non destinati ad essere movimentati: stante la riserva a favore dei CSD
per quanto riguarda la prestazione del servizio di regolamento, deve infatti
escludersi che i relativi trasferimenti possano essere processati da soggetti
diversi dai CSD.
Nella tradizione domestica la “gestione accentrata” quale attualmente
disciplinata dal TUF e dal Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio
2008 (il citato Provvedimento Unico) equivale, dal lato della società di gestione
accentrata, alla prestazione congiunta dei servizi ora qualificati da CSD-R come
di “registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili” e di
“fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato”, nonché di alcuni
dei servizi qualificati da CSD-R come accessori (es. il “supporto al trattamento
delle operazioni societarie”; cfr. Allegato, Sezione B, n. 2, lett. b). In particolare,
la registrazione di uno strumento in forma scritturale (che corrisponde alla
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prestazione del servizio core n. 1) è effettuata dalla società di gestione accentrata
contestualmente alla effettuazione di iscrizioni nei conti titoli a livello più
elevato da essa tenuti: utilizzando la nomenclatura di CSD-R, la prestazione del
servizio core n. 2 è sottesa alla prestazione del servizio core n. 1. Non è previsto
nella disciplina nazionale il coinvolgimento di altri soggetti nella registrazione
iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili.
Da ciò, si è ritenuto che l’evoluzione più naturale nel contesto nazionale sia: a)
la migrazione dal modello della “società di gestione accentrata” al “depositario
centrale autorizzato” ai sensi di CSD-R; e b) la conferma della riserva di attività,
relativa alla prestazione dei servizi che oggi compongono l’attività di gestione
accentrata, a favore dei depositari centrali autorizzati ai sensi di CSD-R.
Si rileva inoltre che, se il contenuto del servizio core n. 2 “fornitura e
mantenimento dei conti titoli al livello più elevato” è oggetto di una disciplina
armonizzata in CSD-R, il contenuto del servizio core di “notariato”, di cui alla
Sezione A, n. 1, dell’Allegato al regolamento CSD-R, non viene definito e la sua
disciplina è interamente rimessa ai singoli ordinamenti nazionali.
Tutto quanto sopra considerato, si è organizzato il Titolo II-bis su quattro capi,
preceduti dall’introduzione, nell’articolo 79-decies, di due definizioni che
rilevano ai fini dell’applicazione del medesimo titolo:
la definizione di “autorità rilevanti”, che chiarisce che tale locuzione
identifica le autorità indicate nell’articolo 12, paragrafo 1, lett. a), del
regolamento CSD-R; e
la definizione di “intermediari”, che replica nella sostanza quella
attualmente contenuta nell’articolo 79-quater del TUF, fermo il potere
regolamentare della Consob di individuare, d’intesa con la Banca d’Italia, le
categorie di soggetti che ricadono in tale definizione, conservato nel proposto
articolo 82, comma 2, lett. c).
Il Capo I (“Autorità nazionali competenti e rilevanti”) del Titolo II-bis definisce
le autorità competenti e quelle rilevanti in materia di autorizzazione e vigilanza
dei depositari centrali (rispettivamente, all’articolo 79-undecies e 79-terdecies) e
le autorità competenti per l’esercizio di ulteriori funzioni previste dal
regolamento CSD-R (articolo 79-duodecies).
Il principio e criterio direttivo di delega specifico relativo alla designazione delle
autorità competenti, contenuto nell’articolo 12, comma 1, lett. b), della Legge di
Delegazione Europea - che prevede che la Consob e la Banca d’Italia siano
designate quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 11 di CSD-R e la
Consob sia individuata quale “autorità responsabile della cooperazione” nonché
quale “autorità competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del
depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito
degli opportuni coordinamenti con la Banca d’Italia, il relativo esito” - viene
attuato attribuendo sia alla Consob che alla Banca d’Italia il ruolo di autorità
competenti per “l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali” e
specificando in particolare che il provvedimento di autorizzazione iniziale sia
adottato dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia. Si prevede che la Consob
agisca d’intesa con la Banca d’Italia anche in relazione a tutte le ipotesi
contemplate dal regolamento CSD-R in cui l’autorità competente è investita
dell’esercizio di una funzione specifica.
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L’articolo 79-duodecies è funzionale ad individuare le autorità nazionali
competenti per l’esercizio di ulteriori funzioni previste dal regolamento CSD-R,
in particolare in materia di regolamento titoli e settlement discipline.
II Capo II (“Finalità e destinatari della vigilanza”) definisce all’articolo 79quaterdecies le finalità della vigilanza (trasparenza, ordinata prestazione dei
servizi svolti dai depositari centrali, integrità dei mercati e tutela degli
investitori, per quanto concerne la Consob, e stabilità e contenimento del rischio
sistemico per quanto riguarda la Banca d’Italia), nonché lo strumentario di poteri
delle autorità individuate nel capo precedente, che si articolano in poteri di
vigilanza informativa, ispettiva e di intervento.
Per quanto concerne la vigilanza informativa, si segnala, rispetto ai poteri
attualmente previsti per quanto concerne la vigilanza sulla società di gestione
accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione, una maggiore
articolazione dello strumentario a disposizione, che viene a ricomprendere alcuni
dei poteri dell’articolo 187-octies.
L’articolo 79-quinquiesdecies (“Regolamento dei servizi”) mutua, dalla
disciplina attualmente applicabile alla società di gestione accentrata e alla
società di gestione dei servizi di liquidazione, lo strumento del “regolamento dei
servizi”, che appare ancora la sede più idonea per dettare le modalità operative
relative alla prestazione dei servizi da parte del “depositario centrale”, comunque
soggette a valutazione ai sensi di CSD-R nell’ambito del procedimento di
autorizzazione.
Gli articoli 79-sexiesdecies e 79 septiesdecies fanno diretto riferimento agli
articoli 8-bis e 8-ter, rispettivamente per quanto concerne i sistemi di
segnalazione interni e alle segnalazioni di violazioni verso le autorità di
vigilanza, già previste dalle norme richiamate per quanto concerne i “soggetti
abilitati”.
Si prevede in particolare, all’articolo 79-sexiesdecies, che ai depositari centrali e
agli altri soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909 /2014 si
applichi quanto previsto dall’articolo 8-bis.
Il comma 2 dell’articolo 79-septiesdecies, rinvia all’applicazione dell’articolo 8ter, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, mentre il comma 1 disciplina la ricezione
da parte della Banca d’Italia e della Consob, secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza, delle segnalazioni che si riferiscono alle violazioni di CSD-R e dei
titoli II-bis e II-ter della Parte III del TUF.
Nel Capo III (“I depositari centrali”) trovano collocazione le residuali previsioni
della disciplina domestica sui depositari centrali.
L’articolo 79-octiesdecies (“Revisione legale dei conti”) replica il comma 10
dell’attuale articolo 80.
L’articolo 79-noviesdecies (“Modifiche all’assetto di controllo”) disciplina le
conseguenze della violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dettato
dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento CSD-R.
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Infine, l’attuale articolo 83 (“Gestione delle crisi”) viene trasfuso nella proposta
di articolo 79-bis decies, con alcune modifiche necessarie a coordinare ed
aggiornare i riferimenti normativi alle vigenti disposizioni del Testo Unico
bancario.
Il Capo IV (“Gestione accentrata di strumenti finanziari”) ripropone la
disciplina della gestione accentrata oggi contenuta nel Capo II del TUF vigente,
con le modifiche, imposte dall’applicazione di CSD-R e già illustrate in
precedenza.
L’articolo 82 (in cui vengono trasfuse e modificate le previsioni di cui agli
articoli 80 e 81 dell’attuale TUF) viene rubricato “Attività e regolamento della
gestione accentrata”.
La riserva della prestazione dei servizi che compongono l’attività di gestione
accentrata, attualmente prevista in favore di una società autorizzata dalla
Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, viene confermata, nel nuovo assetto, a
favore di “depositari centrali” autorizzati, ai sensi del Regolamento CSD-R, alla
prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2) e relativi servizi
accessori.
Viene confermata la potestà regolamentare della Consob, d’intesa con la Banca
d’Italia, in relazione a tutti gli oggetti oggi elencati all’articolo 81, comma 1,
fatta eccezione per quelli che risultano esaustivamente disciplinati in virtù
dell’applicazione del regolamento CSD-R e relative norme di attuazione.
Per quanto concerne la Sezione I (“Gestione accentrata in regime di
dematerializzazione”), si propone una (parziale) riformulazione dell’articolo 83bis al fine di: rimodulare l’ambito di applicazione dell’obbligo di
dematerializzazione di cui al comma 1 alla luce delle previsioni di CSD-R.
In particolare, a seguito della modifica, si allarga l’ambito di applicazione
dell’obbligo di dematerializzazione attualmente vigente in Italia a livello
legislativo e regolamentare per tenere conto della circostanza che ai fini
dell’obbligo di registrazione in forma scritturale introdotto dall’articolo 3,
paragrafo 2, di CSD-R rilevano tutte le sedi di negoziazione europee, inclusa
quella degli “OTF” che risulterà dall’attuazione di MiFID II. Una norma
transitoria specifica che nelle more dell’implementazione della predetta direttiva
la locuzione “sedi di negoziazione” identifica i soli mercati regolamentati e i
sistemi multilaterali di negoziazione.
Nell’articolo 83-bis si specifica che per i titoli di diritto italiano la “registrazione
in forma scritturale” prevista da CSD-R corrisponde alla dematerializzazione
completa, confermando la tradizione domestica. Si chiarisce altresì il perimetro
applicativo dell’obbligo di dematerializzazione (emissione disciplinata
dall’ordinamento italiano), in conformità alle indicazioni già dettate dalla
Consob con comunicazione DM/99048465-ter del 17-6-1999.
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Il comma 1-bis specifica che l’obbligo di dematerializzazione può essere assolto
anche accedendo ad un altro CSD dell’Unione che presti i servizi rilevanti in via
transfrontaliera in conformità a CSD-R, secondo quanto prescritto dall’articolo
49 di CSD-R.
Il comma 2 ridefinisce il potere regolamentare in materia di dematerializzazione.
Il comma 3 specifica che l’emittente strumenti finanziari diversi da quelli
assoggettati alla dematerializzazione obbligatoria può optare per la
dematerializzazione volontaria solo presso un depositario centrale stabilito nel
territorio della Repubblica. Non sembra rilevare infatti in questo caso quanto
prescritto dall’articolo 49 di CSD-R, che prevede un diritto dell’emittente a
scegliere fra CSD nazionali ed europei limitato ai soli casi di registrazione di
titoli ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione.
Con riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis, si procede ad inserire un
nuovo articolo 83-quaterdecies per indicare quali previsioni del Capo devono
essere considerate “corporate or other similar law” ai sensi dell’articolo 49,
paragrafo 1, secondo e terzo periodo, di CSD-R, nel caso di esercizio del diritto
di accesso ad un depositario stabilito in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda l’articolo 83-quinquies (“Diritti del titolare del conto”), si
interviene sul comma 3 per allineare il TUF a quanto previsto dal
Provvedimento Unico (citato), che già prevede la “comunicazione” quale
modalità di attestazione, da parte dell’intermediario, della sussistenza della
legittimazione all’esercizio di diritti diversi da quelli di intervento e voto in
assemblea.
Si apportano le necessarie conseguenti modifiche all’articolo 83-novies
(“Compiti dell’intermediario”).
Per quanto concerne l’articolo 90 (“Gestione accentrata dei titoli di Stato”), esso
viene modificato alla luce delle previsioni di CSD-R rimuovendo il potere del
Ministero dell’economia e delle finanze di “disciplinare con regolamento la
gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento”
e conservando la potestà regolamentare per quanto concerne le modalità di
individuazione dei depositari centrali di titoli di Stato nonché i criteri per la
fornitura dei relativi servizi. Rimane ferma l’applicazione ai titoli di Stato delle
previsioni dettate dalla Sezione relativa alla gestione accentrata in regime di
dematerializzazione.
Il comma 28 dell’art. 2 dello schema di decreto introduce un nuovo Titolo II-ter
per la disciplina dell’accesso alle infrastrutture di post-trading e tra sedi di
negoziazione e infrastrutture di post-trading.
Si è ritenuto che la concorrenza di molteplici fonti europee (EMIR, MIFID e
CSD-R e nel prossimo futuro MiFID II e MiFIR) in materia di accesso rendesse
opportuna una trattazione distinta ed autonoma della tematica nel Titolo II-ter.
L’articolo 90-bis (“Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia
di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica”)
individua la Consob quale autorità competente a ricevere i reclami in caso di
rifiuto da parte di un depositario centrale nazionale a garantire l’accesso a
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partecipanti, emittenti, altri depositari centrali e ad esercitare, d’intesa con la
Banca d’Italia, le funzioni delineate in materia dal regolamento CSD- R.
L’articolo 90-ter (“Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia
di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading”) individua
similmente nella Consob l’autorità competente a ricevere i reclami in caso di
rifiuto da parte di un depositario centrale nazionale a garantire l’accesso a
controparti centrali e sedi di negoziazione (comma 1) e ad esercitare, d’intesa
con la Banca d’Italia, le funzioni delineate in materia dal regolamento CSD-R. Il
comma 2 individua la Consob quale autorità competente in relazione all’accesso
alle sedi di negoziazione da parte di CCP e CSD, ai sensi di EMIR e CSD-R. Le
medesime competenze sono attribuite alla Banca d’Italia per quanto riguarda le
sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato (comma 3).
Il comma 4 designa la Banca d’Italia quale autorità competente ai sensi di EMIR
e CSD-R in relazione all’accesso alle controparti centrali da parte di sedi di
negoziazione e depositari centrali, con previsione del rilascio dell’intesa della
Consob ai fini dell’esercizio delle funzioni previste in materia dai citati
regolamenti.
Negli articoli 90-quater (“Accesso alle controparti centrali su base
transfrontaliera”) e 90-quinquies, comma 1 (“Accesso ai servizi di regolamento
delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera”) trovano
collocazione disposizioni corrispondenti a quelle attualmente contenute nel
comma 1 dell’articolo 70-bis.
Le ulteriori disposizioni dell’articolo 70-bis confluiscono nell’articolo 90quinquies, commi 2, 3 e 4.
Nell’articolo 90-sexies (“Accordi conclusi dai gestori di mercati regolamentati e
dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con
depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento”) trovano collocazione
le disposizioni di derivazione MiFID attualmente contenute nell’articolo 70-ter.
che sanciscono il diritto per il gestore di un mercato regolamentato o di un MTF
di concludere accordi con i CSD e le CCP stabilite in un altro Stato membro
Infine, con l’articolo 90-septies (“Poteri di vigilanza”) si effettua una
ricognizione dello strumentario di poteri delle autorità, richiamando quelli di cui
la Consob e la Banca d’Italia dispongono nei confronti dei gestori delle sedi di
negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, nei rispettivi
titoli della Parte III.
Articolo 3 - (Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)
Conformemente al criterio di delega di cui alla lettera c) dell’art. 12, è necessario
prevedere l’applicazione di sanzioni per le violazioni del regolamento CSD-R.
In particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 3 dello schema di decreto apportano
modifiche volte ad introdurre i nuovi riferimenti normativi in un’ottica di
coordinamento.
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I commi 3 e 4 dell’art. 3 dello schema di decreto apportano modifiche alla
rubrica e al comma 2 dell’art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in
tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di
strumenti finanziari) e ricollocano le violazioni, già previste, concernenti la
disciplina della gestione accentrata in una nuova e distinta disposizione
normativa (art. 190.1). La formulazione adottata nel comma 1 contempla le
sanzioni per le violazioni sia delle norme di rango primario sia delle relative
disposizioni attuative. Ciò al fine di assicurare l’enforcement delle
disposizioni di rango secondario, analogamente ad altre disposizioni vigenti
del TUF (ad esempio cfr. artt. 193, comma 1-quater, 193-ter, comma 2,
lett.b) e 194, comma 1). Si tratta, nello specifico, delle disposizioni attuative
previste dal vigente articolo 81 (regolamento di attuazione e regolamento
dei servizi) del TUF ed ora dal novellato articolo 82. Nello specifico, il
riferimento è al “regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione
accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di
gestione”, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento
del 22 febbraio 2008.
Il medesimo comma 4 dell’art. 3 dello schema di decreto inserisce altresì il
nuovo art. 190.2, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dal CSD-R e delle norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione che la Commissione europea è
tenuta ad emananare conformemente a quanto previsto dal regolamento
medesimo. La formulazione utilizzata riprende, peraltro, la disposizione
contenuta nel vigente art. 195 – quater, comma 5, del TUF. In particolare, con
riguardo alle fattispecie sanzionatorie individuate dall’art. 190.2, commi 1 e 2,
concernenti le violazioni con riferimento alle quali il CSD-R impone
espressamente l’introduzione di sanzioni, sono stati previsti limiti edittali distinti
in ragione della natura del destinatario, persona fisica e persona giuridica in linea
con quanto già previsto dal TUF in altre disposizioni sanzionatorie.
Inoltre, con riferimento alle fattispecie previste sia dall’art. 190.1, sia dall’art.
190.2, commi 1 e 2, se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione supera i
limiti massimi indicati, la sanzione pecuniaria potrà essere innalzata sino al
doppio del vantaggio stesso (purché tale ammontare sia determinabile).
Nel comma 3 dell’art. 190.2 sono previste sanzioni pecuniarie per violazioni di
altre disposizioni del regolamento CSD-R. Trattandosi di disposizioni non
ricomprese in quelle espressamente indicate nell’art. 63 del CSD-R, il minimo e
il massimo edittale della sanzione sono stabiliti secondo la disciplina nazionale.
La previsione espressa di sanzioni per le violazioni anzidette risponde
all’esigenza di garantire un’efficace applicazione delle nuove disposizioni
europee in materia di regolamento titoli e, in particolare, di settlement discipline,
nonché di assicurare un appropriato grado di tutela agli investitori.
Il comma 5 dell’art. 3 dello schema di decreto apporta modifiche alla rubrica e ai
commi 1 dell’art. 190-bis per estendere, alle fattispecie sanzionatorie individuate
dall’art. 190.2, commi 1 e 2, lo specifico regime di responsabilità previsto per gli
esponenti aziendali.
Il comma 6 dell’art. 3 dello schema di decreto apporta modifiche ai commi 1 e 4
dell’art. 193-quater per prevedere sanzioni amministrative pecuniarie nei
confronti clearing member e nei confronti dei clienti di quest’ultimi, nonché per
esigenze di coordinamento del relativo impianto sanzionatorio.
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Il comma 7 dell’art. 3 dello schema di decreto riscrive l’articolo 194-quater,
recentemente modificato dal D.lgs. 71/2016, per consentire l’applicazione, anche
nei casi di inosservanza delle norme richiamate dall’art. 63 del regolamento
CSD-R, della sanzione alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria,
consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate, qualora le violazioni
sia connotate da scarsa offensività o pericolosità.
Il comma 8, dell’art. 3 dello schema di decreto modifica l’art. 194-quinquies, per
esigenze di raccordo normativo a seguito degli interventi operati sul TUF
Il comma 9 dell’art. 3 dello schema di decreto modifica l’articolo 194-septies per
consentire l’applicazione, anche nei casi di violazione delle norme richiamate
dall’art. 63 del regolamento CSD-R, della sanzione alternativa alla sanzione
amministrativa pecuniaria, consistente nella dichiarazione pubblica.
I commi 10 e 11 dell’art. 3 dello schema di decreto apportano modifiche
marginali agli artt. 195-bis e 195-ter, per conferire maggiore organicità al nuovo
quadro sanzionatorio.
Si segnala, inoltre, che i minimi e massimi edittali delle sanzioni sono
stabiliti avuto riguardo sia alla coerenza sistematica con altre disposizioni
vigenti del TUF sia alle specifiche previsioni di CSD-R che impongono
minimi armonizzati dei massimi edittali. Per quanto concerne la
discrezionalità dell’autorità competente nell’esercizio del potere
sanzionatorio, si ricorda che i presupposti e i criteri per la determinazione
delle sanzioni sono armonizzati a livello di UE ed espressamente disciplinati
dal vigente articolo 194 – bis del TUF.
Si osserva, infine, per quanto concerne il massimo edittale per le sanzioni
pecuniarie nei confronti delle persone giuridiche, che il riferimento al
parametro del 10% del fatturato “disponibile e determinabile” è già previsto
in vigenti disposizioni del TUF e la formula linguistica anzidetta è stata
richiesta dalle competenti commissioni parlamentari nei pareri sul recente
decreto legislativo n. 71 del 18 aprile 2016, recante disposizioni attuative
della direttiva UCITS V.
Articolo 4 - (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.201 e al codice civile )
Il comma 1, lettera e), dell’art. 4 dello schema di decreto inserisce dopo
l’articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, l’articolo 8-bis.
Il terzo oggetto della delega contenuta nell’articolo 12 della LDE è l’attuazione
delle modifiche apportate dai regolamenti EMIR e CSD-R alla Direttiva
98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998,
concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e
nei sistemi di regolamento titoli.
In particolare, il Governo è delegato ad adottare le modifiche e le integrazioni
della normativa vigente necessarie per attuare:
- la modifica all’articolo 9, paragrafo 1, della SFD, apportata dall’articolo
87 del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché
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-
la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della
direttiva 98/26/CE apportata dall'articolo 70 del regolamento (UE) n.
909/2014.
Ai fini dell’attuazione della modifica all’articolo 9(1) della SFD apportata
dall’articolo 87(1) di EMIR si prevede l’inserimento di un nuovo articolo 8-bis,
rubricato “Tutela dei diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la
garanzia”.
Per quanto riguarda l’attuazione della modifica all’articolo 2, lettera a), primo
comma, terzo trattino, della SFD apportata dall’articolo 70 di CSD-R), non si
ritiene necessario un intervento. Ciò in quanto la definizione domestica di
“sistema” è stata modificata nel 2012 e già prevede che la designazione sia
notificata all’ESMA in luogo della Commissione europea. Il comma 2 dell’art. 4
dello schema di decreto modifica il sesto comma dell’articolo 2354 del codice
civile, in un’ottica di coordinamento con le nuove disposizioni dell’articolo 83bis del TUF.
Le lettere da a) a d) del comma 1 contengono modifiche di coordinamento in
quanto il D.lgs. 210/2001, agli artt. 1 e 6, rinvia a norme contenute nel TUF
e nel TUB oggetto di abrogazione.
Articolo 5 - (Disposizioni transitorie)
La norma transitoria di cui al comma 1 dell’art. 5 prevede che la vigente
disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non
derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione ai
sensi dell’art. 2 dello schema di decreto, e le relative disposizioni attuative
emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, continuino ad applicarsi, ai sensi
dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento CSD-R “Fino alla decisione di
autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i
collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento (…)”.
La norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 5 chiarisce che alcune locuzioni
utilizzate nello schema di decreto (“sedi di negoziazione”, già citata, e “gestori”)
fanno riferimento ad altre attualmente presenti nel TUF, che si applicheranno
fino a che non verranno applicate le disposizioni attuative della direttiva
2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati
degli strumenti finanziari (pacchetto MiFIDII/MiFIR per il quale si è da poco
chiusa la consultazione pubblica).
Considerato che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento CSD-R prevede che:
“L’articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai valori
mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1° gennaio 2025 a tutti i valori
mobiliari”, la norma transitoria di cui al comma 3 dell’art. 5, prevede
l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 83-bis, comma 1,
fino alla data di applicazione delle norme regolamentari europee e la
conseguente abrogazione del comma 1 a partire da quel momento. Si dispongono
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quindi, con l’art. 5, commi 3 e 4, talune modifiche agli altri commi dell’articolo
83-bis conseguenti all’abrogazione del comma 1.
Articolo 6 - (Clausola di invarianza finanziaria)
L’articolo prevede che dal decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
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