La Relazione illustrativa
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La Relazione illustrativa
28.07.2016 DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DEL REGOLAMENTO TITOLI NELL'UNIONE EUROPEA E AI DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI E RECANTE MODIFICA DELLE DIRETTIVE 98/26/CE E 2014/65/UE E DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012 PER IL COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 SUGLI STRUMENTI DERIVATI OTC, LE CONTROPARTI CENTRALI E I REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI, NONCHÉ ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/26/CE CONCERNENTE IL CARATTERE DEFINITIVO DEL REGOLAMENTO NEI SISTEMI DI PAGAMENTO E NEI SISTEMI DI REGOLAMENTO TITOLI, COME MODIFICATA DAI REGOLAMENTI (UE) N. 648/2012 E N. 909/2014. RELAZIONE Finalità del regolamento CSD-R Il regolamento (UE) n. 909/2014 (di seguito “regolamento” e/o CSD-R) detta una disciplina armonizzata in materia di regolamento titoli (cd. settlement) e di organizzazione e svolgimento di servizi da parte di depositari centrali di titoli (di seguito, anche “CSD”, Central Securities Depository). I principali obiettivi della normativa europea consistono: - in una maggior sicurezza per il trasferimento e il regolamento dei titoli; - in misure di armonizzazione relativamente agli aspetti riguardanti la “riserva di attività”, in particolare in termini di regolamentazione prudenziale e organizzativa, nonché nella previsione di uno specifico regime di autorizzazione e di vigilanza per i CSD stabiliti nel territorio dell’Unione; - nella configurazione di un quadro regolamentare per l’attività transfrontaliera (cross-border) di queste infrastrutture. Il quadro normativo di riferimento nell’ordinamento nazionale attuale è sostanzialmente rappresentato dagli articoli 69 e 77 (relativamente alle disposizioni in materia di servizi di liquidazione e vigilanza sui sistemi di liquidazione) e dall’intero Titolo II della Parte III (in materia di gestione accentrata) nonché dall’articolo 190 del TUF (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), per quanto concerne il profilo sanzionatorio. Rilevano inoltre il provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, nonché il Decreto 11 novembre 1998, n. 471 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione di mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante). 1 28.07.2016 Ambito di applicazione e contenuto del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSD-R). Il regolamento riguarda tutti i soggetti che ricadano nella definizione di “depositari centrali di titoli” da esso dettata. Prevede altresì obblighi a carico di altri soggetti (imprese di investimento, partecipanti ad un sistema di regolamento titoli, gestori delle sedi di negoziazione, etc.) Eccezioni dall’applicazione di talune norme sono previste per i membri del SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) ed altri organismi nazionali/pubblici che svolgono servizi analoghi. Di seguito si segnalano gli elementi principali del regolamento CSD-R. - All’articolo 2 rileva la definizione stessa di CSD, individuato nella persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli come principale attività (cd. Security Settlement System - SSS) assieme ad almeno un’altra delle due altre attività previste sempre come principali (“core”): i) la registrazione iniziale dei titoli nel sistema di scritture contabili (“notary service”) e ii) la fornitura e il mantenimento dei conti titoli a livello più elevato (“central maintenance service”). Sempre all’articolo 2, rilevano inoltre, soprattutto per gli aspetti di accessibilità al servizio e di concorrenza, anche le definizioni di collegamento tra CSD (cd. link), come quella di “collegamento standard”, di “collegamento personalizzato”, di “collegamento indiretto” e di “collegamento interoperabile” . - Gli articoli da 3 a 7 riguardano principalmente gli aspetti di miglioramento del regolamento titoli (settlement) i mancati regolamenti (cd. settlement fail). La previsione dell’obbligo di immissione in un sistema di scritture contabili (nella forma della dematerializzazione o dell’accentramento) dei titoli ammessi a negoziazione o negoziati su una sede di negoziazione è la prima misura tesa a rendere più sicuro il settlement. Tale misura non rappresenta tuttavia in Italia una novità. Un’ulteriore misura è l’armonizzazione del periodo di settlement in tutta l’Unione, che a tal proposito, CSD-R fissa a non oltre 2 giorni lavorativi seguenti il giorno della negoziazione (cd. T+2) (sul punto, si rammenta tuttavia che il mercato italiano è già passato ad un ciclo di regolamento a 2 giorni in luogo del precedente ciclo di 3 giorni, anticipando l’analogo obbligo previsto in CSD-R, il 6 ottobre 2014). Sempre con riferimento al settlement, sono previste misure sia ex-ante che expost per gli operatori inadempienti (i.e. le cash penalities) e per gestire i mancati regolamenti, con l’obiettivo di ridurre i fail e scoraggiare possibili competizioni al ribasso tra mercati che potrebbero comportare l’abbassamento degli standard di regolamento. Si prevede altresì l’assoggettamento ad una procedura di buy-in (ovvero di acquisto “forzoso” degli strumenti sul mercato) per il caso in cui il sistema di regolamento titoli non regoli entro la data fissata. 2 28.07.2016 - Gli articoli da 10 a 48 riguardano l’autorizzazione, la vigilanza e requisiti prudenziali e di condotta per i CSD. L’autorizzazione, che garantisce anche un passaporto transfrontaliero, e la vigilanza spettano alle “autorità competenti” (Competent Autorities, CA) designate dallo Stato membro dove il CSD è stabilito. I CSD possono essere autorizzati a prestare anche servizi accessori. Le procedure di autorizzazione e di supervisione assegnano alcuni specifici ruoli a determinate autorità individuate come “rilevanti” (Relevant Authorities, RA). Inoltre, è disciplinata per diversi aspetti la cooperazione in materia di scambio d’informazioni tra autorità. Tra i requisiti organizzativi sono previsti dispositivi di governo societario, procedure per l’individuazione e la gestione dei rischi, politiche retributive e meccanismi di controllo interno. Sono fissate specifiche politiche e procedure di adempimento alla regolamentazione (compliance), per la gestione dei conflitti d’interesse e di audit. Sono previsti requisiti per l’alta dirigenza e gli azionisti di controllo, e consiglieri indipendenti, ed è previsto un comitato degli utenti (user committee) in cui sono rappresentati emittenti e partecipanti al SSS. Sono inoltre previste norme per l’esternalizzazione di funzioni (che non si applicano tuttavia al caso di esternalizzazione verso un organismo pubblico che sia disciplinata in un apposito frame work, quale ad es. la piattaforma T2S operata dall’Eurosistema). Con riguardo alle norme di condotta, i CSD devono prevedere criteri non discriminatori, trasparenti e orientati alla valutazione del rischio (cd. risk-based) per la partecipazione ai sistemi di regolamento. Il rifiuto dell’accesso a un partecipante è possibile solo se motivato ed il richiedente può presentare reclamo alla CA, che può intimare di concedere l’accesso. Sono previste inoltre norme di trasparenza in materia di divulgazione pubblica dei prezzi e dei costi/ricavi dei servizi verso le CA. Relativamente ai servizi, per ogni SSS che il CSD gestisce sono fissate regole e procedure appropriate per garantire l’integrità dell’emissione di titoli e per ridurre/gestire i rischi associati alla custodia ed al settlement. Il CSD deve avere regole e procedure per gestire i default dei suoi partecipanti, che assicurino anche il tempestivo intervento per limitare perdite e pressioni sulla liquidità, nonché la continuità degli obblighi assunti. In diversi punti delle misure elencate è previsto un livello di regolamentazione secondario con atti delegati della Commissione (anche per standard tecnici regolamentari – RTS, su proposta di ESMA in consultazione con l’ESBC), nonché linee guida dell’ESMA. Tra i requisiti prudenziali, oltre a quelli patrimoniali (capitale proporzionale ai rischi dell’attività), è prevista l’adozione di un solido quadro per la gestione (complessiva) dei rischi (rischi legali, rischi commerciali, rischio operativo e rischio d’investimento). Infine, l’interconnessione e l’interoperabilità tra CSD impongono requisiti prudenziali aggiuntivi per i CSD tra loro collegati (cfr. articolo 48 sui collegamenti). - Gli articoli da 49 a 53 riguardano le diverse tipologie per le diverse esigenze di accesso ai CSD. Le possibilità di accesso considerate sono sostanzialmente di 3 tipi. Per l’accesso degli emittenti, il regolamento prevede (art. 49) il diritto dell’emittente di far registrare i suoi titoli ammessi alla negoziazione o negoziati 3 28.07.2016 in una sede di negoziazione, in qualsiasi CSD stabilito in qualsiasi Stato membro, ferma restando l’applicazione delle previsioni del diritto societario o altra normativa analoga dello Stato membro ai cui sensi i titoli sono emessi, imponendosi agli Stati Membri l’obbligo di assicurare la compilazione di una lista contenente le previsioni rilevanti, oggetto di notifica all’ESMA. Il CSD può rifiutare di fornire il servizio richiesto sulla base di considerazioni di rischio o ove non fornisca il servizio di “notariato” con riferimento a titoli dello Stato membro in considerazione. Il richiedente può presentare un reclamo e l’autorità competente può disporre che il CSD fornisca il servizio rifiutato nel caso ritenga il rifiuto ingiustificato. Anche per i collegamenti (links), per i casi in cui si chiede all’altro CSD la predisposizione di funzionalità specifiche d’accesso o d’interoperabilità, il CSD può rifiutare la richiesta solo in base ad una valutazione completa dei rischi. Per l’accesso dei CSD alle altre infrastrutture di mercato – le controparti centrali (CCP) e le sedi di negoziazione – il regolamento consente l’accesso su richiesta ai flussi informativi relativi alle operazioni, in modo trasparente e non discriminatorio (e può essere imposta una commissione). Allo stesso modo, i CSD consentono, viceversa, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione di accedere ai loro sistemi di regolamento. L’accesso può essere rifiutato solo se incida sul funzionamento dei mercati e/o possa provocare un rischio sistemico. - Il Titolo IV riporta le norme per la fornitura di servizi bancari accessori e per l’attività degli enti creditizi designati a prestare i servizi ai partecipanti ai CSD. In generale, si dispone che i CSD possano essere autorizzati dalle proprie autorità competenti a designare un ente creditizio autorizzato che agisca da agente di regolamento e fornisca i servizi bancari accessori, o, in determinate circostanze, più di un agente di regolamento. Tuttavia, si prevede anche la possibilità per i CSD di offrire direttamente ai partecipanti servizi accessori di tipo bancario, a condizione che ottengano un’autorizzazione supplementare come enti creditizi e che tale autorizzazione sia limitata alla prestazione dei previsti servizi accessori di tipo bancario, nonché rispettino specifici requisiti prudenziali. Il Titolo V (dall’articolo 61 all’articolo 66) contiene le norme relative alle sanzioni e alle altre misure amministrative. Poiché l’esame dei regimi nazionali ha rivelato che il livello delle sanzioni pecuniarie può variare notevolmente fra Stati membri e che talvolta non si hanno poteri sanzionatori, il regolamento mira ad armonizzare questi aspetti. In forza dello stesso, viene fornito un catalogo di sanzioni e misure amministrative a disposizione delle autorità, almeno nei casi di violazioni contemplate dall’art. 63 CSD-R. Si prescrive inoltre che il livello delle sanzioni amministrative non debba essere inferiore a quanto indicato nel regolamento e che, nel determinarne il tipo e il livello di sanzione, le autorità competenti debbano tener conto di una serie di criteri. Inoltre, il regolamento non impedisce agli Stati membri di stabilire norme più rigorose e rimane salva la facoltà, esercitabile entro 18 settembre 2016, di prevedere l’imposizione di sanzioni penali. Fasi di attuazione del regolamento Termini per l’attuazione delle disposizioni comunitarie del regolamento 4 28.07.2016 A sensi dell’articolo 76 di CSD-R, il regolamento si applica con scadenze differenziate per diverse parti dello stesso. Di queste parti, alcune (cfr. art. 5) sono già in vigore dal 1° gennaio 2015, altre si applicheranno solo successivamente all’entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione europea (cfr. artt. 6, 7, e 9), ed altre previsioni dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2025 (cfr. art. 3). Per quanto concerne le disposizioni in materia di autorizzazione e vigilanza dei CSD, l’articolo 69 di CSD-R dispone che i depositari centrali debbano presentare istanza di autorizzazione ai sensi di CSD-R entro sei mesi dall’entrata in vigore di una serie di standard tecnici, che sono attualmente nelle fasi finali dei relativi processi di predisposizione a livello UE. A tal fine è indispensabile che nei singoli ordinamenti nazionali siano individuate le autorità competenti, secondo quanto previsto dall’art. 11 di CSD-R, in tempo utile per avviare i processi di autorizzazione. Un’ulteriore scadenza di rilievo ai fini dell’adeguamento dell’ordinamento interno è quella prevista dall’articolo 61 di CSD-R, con riferimento all’adozione delle norme relative alle sanzioni. Entro la data del 18 settembre 2016 difatti agli Stati membri è lasciata la possibilità di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative se le violazioni sono già soggette a sanzioni penali a norma dell’ordinamento nazionale. Procedure per l’attuazione del regolamento Per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSD-R) occorre provvedere alla modifica di talune disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”). Sarà quindi necessario intervenire sulla regolamentazione secondaria del MEF 1 e della Consob e della Banca d’Italia in materia di post-trading. La delega legislativa è contenuta nell’art. 1, comma 1, della legge 9 luglio 2015 n 114, (legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2015, ed entrata in vigore il 15 agosto 2015. Il termine di scadenza della delega è fissato dall’articolo 12 al 15 agosto 2016, cioè entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di delegazione europea. Principi e criteri direttivi I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono contenuti nell’art. 12 e prevedono di: a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto; 1 Tra cui rileva anche il D.M. 17/04/2000 n. 143 - Regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto del 17 aprile 2000. Il decreto è pubblicato nella G.U. n. 130 del 6.6.2000. 5 28.07.2016 b) designare la CONSOB e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 909/2014, attribuendo alle stesse i poteri di vigilanza e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni e individuando la CONSOB quale autorità responsabile della cooperazione nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo esito; c) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 sulla base di quanto previsto nel titolo V del regolamento (UE) n. 909/2014, affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva, le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 63 del regolamento (UE) n. 909/2014 in caso di violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 63 medesimo, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 64 del medesimo regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai limiti edittali indicati nel citato articolo 63; d) consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 66 del medesimo regolamento; e) disciplinare i meccanismi di segnalazione delle violazioni secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 909/2014; f) adottare, in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) n. 909/2014 e ai principi e criteri direttivi previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari; g) adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare la modifica all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 98/26/CE, apportata dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, ove opportuno anche attraverso l'introduzione di previsioni che deroghino alla disciplina fallimentare, nonché la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014; rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di post trading; ove necessario, coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle 6 28.07.2016 adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012. Dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. _____________ L’intervento di adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento CSD-R, i cui contenuti sono stati illustrati nelle premesse, si accompagna ad un intervento di completamento dell’adeguamento dell’ordinamento alle previsioni del regolamento EMIR, oggetto della medesima delega. Vengono in rilievo l’articolo 12, comma 1, della Legge Delegazione Europea, nonché i principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere da a) a e) e lettera g) del medesimo comma. Si provvede a riordinare organicamente la disciplina del post-trading, secondo lo stesso auspicio del legislatore delegante, che ha invitato altresì il Governo ad “apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, in particolare per le infrastrutture di post trading, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari” (cfr. lett. f). L’esercizio di riordino comporta, da un lato, la ricollocazione delle previsioni rilevanti, che vengono concentrate nella Parte Terza del TUF, dall’altro, l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina dettata dai richiamati regolamenti, o comunque desuete, e la trasfusione delle disposizioni ancora applicabili in un articolato sostanzialmente nuovo. In particolare, con lo schema di decreto si abrogano le disposizioni di cui agli articoli 68 (“Sistemi di garanzia dei contratti”), 69 (“Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati”), 72 (“Disciplina delle insolvenze di mercato”) nonché talune disposizioni in materia di gestione accentrata, concernenti profili disciplinati dal regolamento CSD-R e dalle relative disposizioni attuative. Si include di seguito una tavola rappresentativa, limitata alla materia del post trading, dell’intervento. Tabella di concordanza delle previsioni in materia di post-trading Riferimento alle attuali disposizioni del TUF Riferimento alle proposte future disposizioni del TUF PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI PARTE III DISCIPLINA DEI MERCATI TITOLO I DISCLIPLINA DEI SISTEMI DI NEGOZIAZIONE Art. 68 Sistemi di garanzia dei contratti Le disposizioni in materia di sistemi di garanzia dei contratti vengono abrogate 7 28.07.2016 Art. 69 Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati Le disposizioni in materia di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati vengono abrogate Art. 69-bis Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 79-sexies (v. infra) Art. 70 Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 79-septies (v. infra) Art. 70-bis Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari L’articolo è abrogato. Le disposizioni di cui al comma 1 sono trasfuse negli articoli 90-quater e 90-quinquies, comma 1 (v. infra). Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trasfuse nell’articolo 90-quinquies, commi 2, 3 e 4 Art. 70-ter Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 90sexies (v. infra) Art. 71 Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (omissis) _________ Art. 72 Disciplina delle insolvenze di mercato L’articolo è abrogato. Art. 77 Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione L’articolo è abrogato. Art. 77-bis Sistemi multilaterali di negoziazione, comma 4 Il comma 4 è abrogato. Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 90sexies Art. 79-quater Definizioni L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 79decies TITOLO II GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI TITOLO II DISCIPLINA DELLE CENTRALI Capo I Le controparti centrali CONTROPARTI Art. 79-quinquies Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali. Confluiscono in tale articolo le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 4-quater Art. 79-sexies Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali Art. 79-septies Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale e prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle garanzie della clientela Capo II Autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza Art. 79-octies Individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 Art. 79-novies Poteri di vigilanza TITOLO II-BIS Disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione accentrata Art. 79-decies Definizioni Capo I Autorità nazionali competenti e rilevanti Art. 79-undecies Individuazione delle autorità nazionali competenti sui depositari centrali Art. 79-duodecies Individuazione delle autorità nazionali competenti a svolgere le ulteriori funzioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 Art. 79-terdecies Individuazione delle autorità nazionali rilevanti 8 28.07.2016 Capo II Finalità e destinatari della vigilanza Art. 79-quaterdecies Finalità e poteri di vigilanza Art. 79-quinquiesdecies Regolamento dei servizi Art. 79-sexiesdecies Sistemi interni di segnalazione delle violazioni Art. 79-septiesdecies Segnalazione di violazioni alla Banca d’Italia e alla Consob Capo III I depositari centrali Sezione I Disciplina dei depositari centrali Art. 79-octiesdecies Revisione legale dei conti Art. 79-noviesdecies Modifiche all’assetto di controllo Sezione II Crisi dei depositari centrali Art. 79-bis decies Crisi Capo I Disciplina delle società di gestione accentrata Capo IV Gestione accentrata di strumenti finanziari Art. 80 Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari Gli articoli 80 e 81 sono abrogati. Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata) Art. 81 Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi Art. 81-bis Accesso alla gestione accentrata L’articolo è abrogato. Art. 82 Vigilanza Art. 82 (Attività e regolamento della gestione accentrata) Art. 83 Crisi delle società di gestione accentrata L’articolo è abrogato. Le relative disposizioni sono trasfuse nell’articolo 79-bis decies Sezione I Gestione accentrata in regime di dematerializzazione Capo II Disciplina della gestione accentrata Sezione I Gestione accentrata in regime dematerializzazione Art. 83-bis Ambito di applicazione di Art. 83-bis Ambito di applicazione Art. 83-ter Emissione di strumenti finanziari Abrogato Art. 83-quater Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario Art. 83-quater Attribuzioni dei depositari centrali e degli intermediari Art. 83-quinquies Diritti del titolare del conto Art. 83-quinquies Diritti del titolare del conto Art. 83-sexies Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto Art. 83-sexies Diritto d’intervento in assemblea ed esercizio del voto Art. 83-septies Eccezioni opponibili Art. 83-septies Eccezioni opponibili Art. 83-octies Costituzione di vincoli Art. 83-octies Costituzione di vincoli Art. 83-novies Compiti dell'intermediario Art. 83-novies Compiti dell'intermediario Art. 83-decies Responsabilità dell'intermediario Art. 83-decies Responsabilità dell'intermediario Art. 83-undecies Obblighi degli emittenti azioni Art. 83-undecies Obblighi degli emittenti azioni Art. 83-duodecies Identificazione degli azionisti Art. 83-duodecies Identificazione degli azionisti Art. 83-terdecies Pagamento dei dividendi Art. 83-terdecies Pagamento dei dividendi Art. 83-quaterdecies Accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato membro Sezione II Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari Sezione II Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari [Art. 84 Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati - Abrogato] [Art. 84 Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati - Abrogato] Art. 85 Deposito accentrato Art. 85 Deposito accentrato 9 28.07.2016 Art. 86 Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati Art. 86 Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati Art. 87 Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati Art. 87 Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati Art. 88 Ritiro degli strumenti finanziari accentrati Art. 89 Aggiornamento del libro soci Art. 89 Aggiornamento del libro soci Capo III Disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato Art. 90 Gestione accentrata dei titoli di Stato Sezione III Gestione accentrata dei titoli di Stato Art. 90 Gestione accentrata dei titoli di Stato TITOLO II-TER ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING Capo I Autorità nazionali competenti Art. 90-bis Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica Art. 90-ter Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading Capo II Diritto di accesso e accordi Art. 90-quater Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera Art. 90-quinquies Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera Art. 90-sexies Accordi conclusi dai gestori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento Capo III Vigilanza Art. 90-septies Poteri di vigilanza Premessa: le modifiche da apportare all’ordinamento nazionale sono state suddivise, nello schema di decreto, in base al contenuto, in 5 articoli, a cui si aggiunge un articolo per la clausola di invarianza finanziaria. L’attuazione è di competenza prevalente del Ministero dell’economia e delle finanze Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto legislativo. § § § Articolo 1 - (Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) Il comma 1 dell’art. 1 dello schema di decreto legislativo introduce in via generale nel TUF la definizione di “depositari centrali”. I commi 2 e 3 del predetto articolo contengono minimi interventi di adeguamento alle definizioni di “controparti centrali” e “depositari centrali” e di riorganizzazione della disposizioni di disciplina delle controparti centrali, già presente nell’ordinamento interno, che vengono concentrate nella Parte III del 10 28.07.2016 TUF. Il comma 2 prevede, inoltre, il potere di Consob e Banca d’Italia di richiedere informazioni all’Autorità giudiziaria procedente anche in ordine alle “indagini”, oltre che ai procedimenti penali come attualmente stabilito, per i reati indicati nel comma 13-bis. Articolo 2 - (Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) In via generale, l’articolo 2 reca le modifiche che si rendono necessarie per adeguare il TUF alle disposizioni del regolamento CSD-R e completare l’adeguamento al regolamento EMIR, operando un riordino delle disposizioni in materia di mercati, con riferimento in particolare alla parte post-trading. I commi da 1 a 7 dell’art. 2 dello schema di decreto provvedono ad un’operazione di sostanziale riorganizzazione della disciplina, mediante l’inserimento di nuove disposizioni, l’abrogazione di alcune norme o la loro trasfusione in altre (per un maggior dettaglio vd. tabella precedente), conformemente a quanto previsto dai criteri di delega. In particolare, sono abrogati gli articoli 68, 69, 69–bis, 70, 70bis e 70-ter, 72, 77, 77-bis, comma 4, 79-quater, 80, 81 e 81-bis. Il comma 7 dell’art. 2 dello schema di decreto sostituisce i capi I e II del titolo II della parte III del TUF e inserisce gli articoli 79-quinquies, per l’individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali, 79-sexies, per l’autorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali, 79-septies, riguardante le garanzie acquisite nell’attività di controparte centrale e la prevalenza delle disposizioni in materia di segregazione e portabilità, 79-octies e 79-novies, per l’individuazione delle autorità nazionali competenti per l’esercizio degli ulteriori poteri di vigilanza ex regolamento (UE) n. 648/2012 (cd. EMIR) e per l’individuazione degli stessi poteri di vigilanza. Di conseguenza, il Titolo II della Parte III del TUF, dedicato alle controparti centrali, viene organizzato su due capi, anziché su tre. Il Capo I prevede il riassetto della relativa disciplina, facendo confluire, all’articolo 79-quinquies, le previsioni in materia di autorità competenti per l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali attualmente contenute nei commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 4-quater TUF. L’articolo 79-sexies ripropone il contenuto dell’attuale articolo 69-bis del TUF, con modifiche relative: a) alla definizione dei poteri di vigilanza sulle controparti centrali, che vengono allineati a quelli che si conferiscono alle autorità nei confronti dei depositari centrali; b) alla disciplina degli assetti proprietari, che viene riformulata sulla sola base delle previsioni rilevanti di EMIR, stante l’abrogazione dell’articolo 80, commi 6 e 7, derivante dall’adeguamento dell’ordinamento alle previsioni di CSD-R, provvedendo al conferimento alla Consob e alla Banca d’Italia del potere di individuare e rendere pubbliche le informazioni necessarie per effettuare la valutazione dell’idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria dell’acquisizione, secondo la prescrizione dell’art. 32, paragrafo 4, di EMIR; 11 28.07.2016 c) ai requisiti degli esponenti aziendali, la cui disciplina nazionale viene esplicitata nel corpo dell’articolo, dal momento che il comma 8 dell’articolo 80, attualmente richiamato dal comma 5 dell’articolo 69-bis, è oggetto di abrogazione. L’attuale articolo 70 del TUF (“Disciplina delle garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale”), ora rinumerato come articolo 79-septies, è interessato da tre modifiche che hanno lo scopo di fornire maggiore certezza giuridica in risposta a taluni dubbi applicativi manifestati dagli operatori in relazione alla disciplina in tema di “segregazione e portabilità” stabilita da EMIR.2 Tale intervento normativo è rispettoso dei criteri di delega di cui alle lett.f) e g) del comma 1 dell’art. 12 della legge n.115/2015 (legge di delegazione europea) che consentono di adottare le modifiche e le integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, in materia di post-trading, necessarie per assicurare il coordinamento e l’attuazione dell’insieme delle misure introdotte dalla direttiva 98/26/CE, dal regolamento (UE) n. 648/2012 e, da ultimo, dal regolamento (UE) n. 909/2014. In particolare, si tratta di misure inerenti l’applicazione, in caso di procedure di inadempimento da parte di un partecipante alla CCP, del principio generale della segregazione in base al quale le CCP devono tenere registri e contabilità separati che consentano loro, in qualsiasi momento, di distinguere nei conti presso la CCP le attività e le posizioni detenute per conto di un partecipante diretto (clearing member) da quelle detenute per conto degli altri partecipanti nonché le attività e le posizioni del partecipante diretto da quelle detenute per conto dei clienti di quest’ultimo. Al comma 1 dell’articolo 79-septies si prevede l’introduzione di un nuovo periodo, al fine di esplicitare che l’apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante (clearing member) ad una controparte centrale stabilita nel territorio della Repubblica non pregiudica l’adozione delle misure di gestione del default previste conformemente ad EMIR da parte della controparte centrale, né la loro efficacia. Tale esplicitazione, ispirata nella formulazione a quella utilizzata dall’articolo 102b della legge di introduzione alla legge fallimentare tedesca (EGInsO), è funzionale a garantire che le procedure per il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un clearing member insolvente verso un altro clearing member o, a seconda dei casi, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti, previste dall’articolo 48 di EMIR, non siano ostacolate o pregiudicate dall’applicazione di norme di diritto fallimentare o di altre norme dell’ordinamento. Ciò in conformità al considerando 64 del Regolamento EMIR, in base al quale le disposizioni stabilite da EMIR in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle attività della clientela dovrebbero prevalere su ogni diversa disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di rispettarle3. 2 Si tratta di istituti vigenti, adottati con il citato regolamento EMIR. Per una trattazione più ampia si vedano in particolare gli articoli 39 (Segregazione e portabilità) e 48 (Procedure in caso di inadempimento). 3 Si riporta di seguito il testo integrale del considerando (64) del reg. (UE) n. 648/2012 (EMIR): (64) Occorre che ai clienti dei partecipanti diretti che compensano i loro contratti derivati OTC 12 28.07.2016 Attualmente la “prevalenza” della disciplina in materia di portabilità e restituzione delle garanzie eccedenti prevista da EMIR rispetto alle altre norme dell’ordinamento eventualmente confliggenti è ricavata solo in via interpretativa dalla formula “Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012” di cui al primo comma dell’articolo di cui si dispone la modifica. Resta sottinteso che la norma così come modificata opera a beneficio dei clienti di tutti i clearing member di una controparte centrale, autorizzata ai sensi di EMIR e stabilita nel territorio della Repubblica, per i quali la legge italiana si configuri come “legge regolatrice del sistema” in virtù delle disposizioni nazionali attuative dell’articolo 8 della Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli – “Settlement Finality Directive”, SFD (o in virtù di altre disposizioni di analogo tenore previste nei rispettivi ordinamenti, per i clearing member di paesi non appartenenti all’Unione Europea). L’articolo 8 della SFD stabilisce infatti che, nel caso di apertura di una procedura d’insolvenza nei confronti di un partecipante a un sistema (quale è un clearing member nei confronti di una controparte centrale), i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione stessa a tale sistema, o ad essa connessi, siano stabiliti in base alla “legge regolatrice del sistema”. Le previsioni di cui al comma 2 concernono invece l’ipotesi - speculare - di partecipazione di un clearing member italiano ad una controparte centrale stabilita in un altro Stato membro. In tale ipotesi entra in gioco la disposizione nazionale attuativa dell’articolo 8 SFD sopra citato, ossia l’art. 7 del D.lgs. 210 del 2001. L’introduzione del comma 2 è volta a creare un esplicito coordinamento con le previsioni del d.lgs. 210 del 2001, fugando i dubbi interpretativi relativi, da un lato, alla stessa possibilità di invocare nel caso di specie l’articolo 7 di tale decreto e, dall’altro, alla portata della locuzione “diritti ed obblighi derivanti dalla partecipazione al sistema, o ad essa connessi”. Con riferimento a tale secondo profilo si chiarisce infatti che il rinvio alla “legge regolatrice del sistema” di cui all’art. 7 del d.lgs. 210 del 2001 opera anche ai fini di determinare l’opponibilità alla procedura d’insolvenza del clearing mediante CCP sia accordato un elevato livello di protezione. Il livello effettivo di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le CCP dovranno tenere registri aggiornati e facilmente identificabili per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un partecipante diretto inadempiente verso un partecipante diretto solvibile o, a seconda dei casi, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e la restituzione delle garanzie eccedenti. Le disposizioni stabilite dal presente regolamento in materia di segregazione e portabilità delle posizioni e delle attività della clientela dovrebbero pertanto prevalere su ogni diversa disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di rispettarle. 13 28.07.2016 member italiano delle misure di gestione del default adottate dalla CCP stabilita in un altro Stato membro, comprese quelle funzionali a garantire la portabilità o la restituzione delle garanzie eccedenti ai clienti. Si introduce infine un comma 3, con l’obiettivo di esplicitare che la protezione dettata dal comma 1, opera anche nel caso di partecipazione, in qualità di clearing member, di un intermediario italiano ad una controparte centrale stabilita in un paese terzo, ma riconosciuta ai sensi dell’articolo 25 del regolamento EMIR (e pertanto legittimata ad offrire i propri servizi a clearing member italiani). Il riconoscimento operato dall’ESMA ai sensi dell’articolo 25 di EMIR di una controparte centrale stabilita in un paese terzo presuppone una valutazione di equivalenza delle disposizioni del paese terzo, nel senso che queste ultime assicurino che le controparti centrali autorizzate nel paese terzo soddisfino requisiti, giuridicamente vincolanti, equivalenti ai requisiti fissati dal titolo IV di EMIR, incluse le previsioni in materia di gestione del default. La previsione dell’applicabilità delle tutele del comma 1 anche in questa ipotesi è volta ad impedire che altre previsioni dell’ordinamento interno, ivi comprese quelle di natura fallimentare, possano interferire con le misure di gestione del default che la controparte centrale estera abbia adottato in virtù di disposizioni del proprio ordinamento equivalenti a quelle dell’articolo 48 di EMIR, o ne pregiudichino l’efficacia. In questa circostanza non vengono infatti in rilievo le previsioni del decreto attuativo della SFD, in quanto una controparte centrale stabilita al di fuori del territorio dell’Unione non ricade nella definizione di “sistema” ai sensi del medesimo decreto. Gli interventi normativi anzidetti rispondono ai dubbi interpretativi sollevati in sede di applicazione delle disposizioni normative UE e sono finalizzate ad assicurare certezza giuridica agli operatori e stabilità dei mercati finanziari. Da ultimo, si interviene sulla rubrica dell’articolo 79-septies per rispecchiare le modifiche apportate alle sue disposizioni. Il Capo II “Autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori poteri di vigilanza” è funzionale a definire le competenze di vigilanza per il rispetto di taluni obblighi prescritti dal regolamento EMIR, a carico di clearing member e clienti, in attuazione della menzionata delega al completamento dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle previsioni del relativo regolamento. Si tratta specificamente degli obblighi previsti dagli articoli 4, paragrafo 3, 38, paragrafo 1, e 39, paragrafi da 4 a 7, del regolamento EMIR (interessati dalla disposizione di cui all’articolo 79-octies), concernenti l’indirect clearing, la trasparenza di prezzi e commissioni applicate, la disciplina della segregazione delle attività e delle posizioni della clientela. Le competenze di vigilanza sul rispetto degli obblighi sopra richiamati vengono attribuite alla Consob. 14 28.07.2016 L’articolo 79-novies (“Poteri di vigilanza”) chiarisce quale strumentario di poteri è a disposizione delle autorità, richiamando, per quanto riguarda la vigilanza sul rispetto degli obblighi gravanti su soggetti che operano in qualità di clearing member e clienti i poteri dettati in materia di intermediari. Il comma 8 dell’art. 2 dello schema di decreto introduce un nuovo Titolo II-bis, per la disciplina dei depositari centrali e delle attività di regolamento e di gestione accentrata, e quattro nuovi Capi con 10 nuovi articoli, da 79-undecies a 79-bis decies. Il Capo III è ripartito in 2 Sezioni, mentre il Capo IV, per il riordino della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, si compone di tre Sezioni. Il comma 13 dell’art. 2 dello schema di decreto abroga l’articolo 83 del TUF, sulla crisi delle società di gestione accentrata, il cui contenuto viene trasfuso nel 79-bis decies. I commi da 14 a 20 operano una serie di interventi di coordinamento tra le vecchie e nuove norme e/o di adeguamento formalistico alla disciplina dell’Unione. Il comma 15, in particolare, abroga l’articolo 83-ter del TUF in tema di emissione di strumenti finanziari, in quanto relativo ad aspetti oggetto di disciplina armonizzata in CSD-R. Il comma 21 dell’art. 2 dello schema di decreto introduce l’articolo 83quaterdecies recante la disciplina di accesso degli emittenti ad un depositario centrale stabilito in un altro Stato Membro. I commi da 22 a 26 apportano modifiche di mero coordinamento alle disposizioni del TUF in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari. Il comma 27 dell’art. 2 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 90 per modifiche formali e di adeguamento al regolamento CSD-R. Il Titolo II-bis, dedicato alla “Disciplina dei depositari centrali, delle attività di regolamento e di gestione accentrata”, è funzionale ad adeguare il TUF alle disposizioni del regolamento CSD-R. Il regolamento CSD-R (articolo 18, paragrafo 2) introduce una riserva di attività a favore dei depositari centrali autorizzati ai sensi del medesimo regolamento per quanto concerne la gestione di sistemi di regolamento titoli (identificata, ai sensi dell’Allegato, Sezione A, punto 3, di CSD-R, quale “servizio di regolamento”). Il “servizio di regolamento” corrisponde ai domestici “servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati”, di cui all’articolo 69 del TUF, per i quali il Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008 (cd. Provvedimento Unico) prevede oggi – secondo quanto consentito dal medesimo articolo 69 – una riserva di attività a favore di una società autorizzata da parte della Banca d’Italia, d’intesa con la Consob (la “società di gestione dei servizi di liquidazione”). L’autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione può essere oggi rilasciata esclusivamente ad una società che eserciti l’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del TUF (ovvero ad una società per azioni con sede legale in Italia che sia controllata, anche in forma congiunta, da soggetti esercitanti attività di gestione accentrata anche esteri, purché sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano). Rispetto alla gestione 15 28.07.2016 accentrata, la prestazione di servizi di liquidazione si configura come “attività connessa e strumentale”. Il regolamento CSD-R, tuttavia, impone al soggetto che voglia qualificarsi come “depositario centrale” di svolgere almeno un altro servizio “core” tra quelli individuati dall’Allegato, Sezione A, di CSD-R: il servizio di “registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili”, identificato al punto n. 1 come “servizio di notariato” e il servizio di “fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato” (impropriamente identificato al punto n. 2, nella traduzione italiana del regolamento CSD-R, come “servizio di gestione accentrata”). La “combinazione [i.e. tra il servizio di regolamento e uno degli altri due servizi core] è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel regolamento titoli e nel garantire l’integrità dell’emissione di titoli” (cfr. considerando 26 di CSD-R). Il legame che deve necessariamente intercorrere tra la prestazione del servizio di regolamento e la prestazione di almeno uno degli altri due servizi core è enfatizzato dall’articolo 3, paragrafo 2, di CSD-R, che impone un obbligo di registrazione in forma scritturale degli strumenti finanziari in un sistema di scritture contabili presso un depositario centrale al fine di consentirne il regolamento. La circostanza che il “sistema di scritture contabili”, suscettibile di essere utilizzato ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di registrazione in forma scritturale, veda obbligatoriamente l’intervento di un CSD autorizzato presuppone la prestazione, da parte del CSD, di almeno uno degli altri due servizi core, senza che sia esplicitato quale di questi servizi debba essere obbligatoriamente prestato e, di conseguenza, quale residuale servizio possa essere prestato da un soggetto diverso. Alla luce di tale necessario legame tra il servizio di regolamento e almeno uno degli altri due servizi core, si ritiene che il regolamento CSD-R consenta, senza imporre, ai singoli ordinamenti nazionali di prevedere che soggetti diversi dai depositari centrali prestino: (i) l’ulteriore servizio core, con riferimento a strumenti finanziari per i quali un CSD presti il servizio di regolamento e solo uno degli altri due servizi core; (ii) il servizio core n. 1 e il servizio core n. 2 (ed eventualmente i relativi servizi accessori), disgiuntamente o congiuntamente, in relazione a strumenti finanziari non destinati ad essere movimentati: stante la riserva a favore dei CSD per quanto riguarda la prestazione del servizio di regolamento, deve infatti escludersi che i relativi trasferimenti possano essere processati da soggetti diversi dai CSD. Nella tradizione domestica la “gestione accentrata” quale attualmente disciplinata dal TUF e dal Provvedimento Banca d’Italia-Consob del 22 febbraio 2008 (il citato Provvedimento Unico) equivale, dal lato della società di gestione accentrata, alla prestazione congiunta dei servizi ora qualificati da CSD-R come di “registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili” e di “fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato”, nonché di alcuni dei servizi qualificati da CSD-R come accessori (es. il “supporto al trattamento delle operazioni societarie”; cfr. Allegato, Sezione B, n. 2, lett. b). In particolare, la registrazione di uno strumento in forma scritturale (che corrisponde alla 16 28.07.2016 prestazione del servizio core n. 1) è effettuata dalla società di gestione accentrata contestualmente alla effettuazione di iscrizioni nei conti titoli a livello più elevato da essa tenuti: utilizzando la nomenclatura di CSD-R, la prestazione del servizio core n. 2 è sottesa alla prestazione del servizio core n. 1. Non è previsto nella disciplina nazionale il coinvolgimento di altri soggetti nella registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili. Da ciò, si è ritenuto che l’evoluzione più naturale nel contesto nazionale sia: a) la migrazione dal modello della “società di gestione accentrata” al “depositario centrale autorizzato” ai sensi di CSD-R; e b) la conferma della riserva di attività, relativa alla prestazione dei servizi che oggi compongono l’attività di gestione accentrata, a favore dei depositari centrali autorizzati ai sensi di CSD-R. Si rileva inoltre che, se il contenuto del servizio core n. 2 “fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato” è oggetto di una disciplina armonizzata in CSD-R, il contenuto del servizio core di “notariato”, di cui alla Sezione A, n. 1, dell’Allegato al regolamento CSD-R, non viene definito e la sua disciplina è interamente rimessa ai singoli ordinamenti nazionali. Tutto quanto sopra considerato, si è organizzato il Titolo II-bis su quattro capi, preceduti dall’introduzione, nell’articolo 79-decies, di due definizioni che rilevano ai fini dell’applicazione del medesimo titolo: la definizione di “autorità rilevanti”, che chiarisce che tale locuzione identifica le autorità indicate nell’articolo 12, paragrafo 1, lett. a), del regolamento CSD-R; e la definizione di “intermediari”, che replica nella sostanza quella attualmente contenuta nell’articolo 79-quater del TUF, fermo il potere regolamentare della Consob di individuare, d’intesa con la Banca d’Italia, le categorie di soggetti che ricadono in tale definizione, conservato nel proposto articolo 82, comma 2, lett. c). Il Capo I (“Autorità nazionali competenti e rilevanti”) del Titolo II-bis definisce le autorità competenti e quelle rilevanti in materia di autorizzazione e vigilanza dei depositari centrali (rispettivamente, all’articolo 79-undecies e 79-terdecies) e le autorità competenti per l’esercizio di ulteriori funzioni previste dal regolamento CSD-R (articolo 79-duodecies). Il principio e criterio direttivo di delega specifico relativo alla designazione delle autorità competenti, contenuto nell’articolo 12, comma 1, lett. b), della Legge di Delegazione Europea - che prevede che la Consob e la Banca d’Italia siano designate quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 11 di CSD-R e la Consob sia individuata quale “autorità responsabile della cooperazione” nonché quale “autorità competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con la Banca d’Italia, il relativo esito” - viene attuato attribuendo sia alla Consob che alla Banca d’Italia il ruolo di autorità competenti per “l’autorizzazione e la vigilanza dei depositari centrali” e specificando in particolare che il provvedimento di autorizzazione iniziale sia adottato dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia. Si prevede che la Consob agisca d’intesa con la Banca d’Italia anche in relazione a tutte le ipotesi contemplate dal regolamento CSD-R in cui l’autorità competente è investita dell’esercizio di una funzione specifica. 17 28.07.2016 L’articolo 79-duodecies è funzionale ad individuare le autorità nazionali competenti per l’esercizio di ulteriori funzioni previste dal regolamento CSD-R, in particolare in materia di regolamento titoli e settlement discipline. II Capo II (“Finalità e destinatari della vigilanza”) definisce all’articolo 79quaterdecies le finalità della vigilanza (trasparenza, ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, integrità dei mercati e tutela degli investitori, per quanto concerne la Consob, e stabilità e contenimento del rischio sistemico per quanto riguarda la Banca d’Italia), nonché lo strumentario di poteri delle autorità individuate nel capo precedente, che si articolano in poteri di vigilanza informativa, ispettiva e di intervento. Per quanto concerne la vigilanza informativa, si segnala, rispetto ai poteri attualmente previsti per quanto concerne la vigilanza sulla società di gestione accentrata e la società di gestione dei servizi di liquidazione, una maggiore articolazione dello strumentario a disposizione, che viene a ricomprendere alcuni dei poteri dell’articolo 187-octies. L’articolo 79-quinquiesdecies (“Regolamento dei servizi”) mutua, dalla disciplina attualmente applicabile alla società di gestione accentrata e alla società di gestione dei servizi di liquidazione, lo strumento del “regolamento dei servizi”, che appare ancora la sede più idonea per dettare le modalità operative relative alla prestazione dei servizi da parte del “depositario centrale”, comunque soggette a valutazione ai sensi di CSD-R nell’ambito del procedimento di autorizzazione. Gli articoli 79-sexiesdecies e 79 septiesdecies fanno diretto riferimento agli articoli 8-bis e 8-ter, rispettivamente per quanto concerne i sistemi di segnalazione interni e alle segnalazioni di violazioni verso le autorità di vigilanza, già previste dalle norme richiamate per quanto concerne i “soggetti abilitati”. Si prevede in particolare, all’articolo 79-sexiesdecies, che ai depositari centrali e agli altri soggetti tenuti all’osservanza del regolamento (UE) n. 909 /2014 si applichi quanto previsto dall’articolo 8-bis. Il comma 2 dell’articolo 79-septiesdecies, rinvia all’applicazione dell’articolo 8ter, limitatamente ai commi 2, 3 e 4, mentre il comma 1 disciplina la ricezione da parte della Banca d’Italia e della Consob, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza, delle segnalazioni che si riferiscono alle violazioni di CSD-R e dei titoli II-bis e II-ter della Parte III del TUF. Nel Capo III (“I depositari centrali”) trovano collocazione le residuali previsioni della disciplina domestica sui depositari centrali. L’articolo 79-octiesdecies (“Revisione legale dei conti”) replica il comma 10 dell’attuale articolo 80. L’articolo 79-noviesdecies (“Modifiche all’assetto di controllo”) disciplina le conseguenze della violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dettato dall’articolo 27, paragrafi 7 e 8, del regolamento CSD-R. 18 28.07.2016 Infine, l’attuale articolo 83 (“Gestione delle crisi”) viene trasfuso nella proposta di articolo 79-bis decies, con alcune modifiche necessarie a coordinare ed aggiornare i riferimenti normativi alle vigenti disposizioni del Testo Unico bancario. Il Capo IV (“Gestione accentrata di strumenti finanziari”) ripropone la disciplina della gestione accentrata oggi contenuta nel Capo II del TUF vigente, con le modifiche, imposte dall’applicazione di CSD-R e già illustrate in precedenza. L’articolo 82 (in cui vengono trasfuse e modificate le previsioni di cui agli articoli 80 e 81 dell’attuale TUF) viene rubricato “Attività e regolamento della gestione accentrata”. La riserva della prestazione dei servizi che compongono l’attività di gestione accentrata, attualmente prevista in favore di una società autorizzata dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, viene confermata, nel nuovo assetto, a favore di “depositari centrali” autorizzati, ai sensi del Regolamento CSD-R, alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2) e relativi servizi accessori. Viene confermata la potestà regolamentare della Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, in relazione a tutti gli oggetti oggi elencati all’articolo 81, comma 1, fatta eccezione per quelli che risultano esaustivamente disciplinati in virtù dell’applicazione del regolamento CSD-R e relative norme di attuazione. Per quanto concerne la Sezione I (“Gestione accentrata in regime di dematerializzazione”), si propone una (parziale) riformulazione dell’articolo 83bis al fine di: rimodulare l’ambito di applicazione dell’obbligo di dematerializzazione di cui al comma 1 alla luce delle previsioni di CSD-R. In particolare, a seguito della modifica, si allarga l’ambito di applicazione dell’obbligo di dematerializzazione attualmente vigente in Italia a livello legislativo e regolamentare per tenere conto della circostanza che ai fini dell’obbligo di registrazione in forma scritturale introdotto dall’articolo 3, paragrafo 2, di CSD-R rilevano tutte le sedi di negoziazione europee, inclusa quella degli “OTF” che risulterà dall’attuazione di MiFID II. Una norma transitoria specifica che nelle more dell’implementazione della predetta direttiva la locuzione “sedi di negoziazione” identifica i soli mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione. Nell’articolo 83-bis si specifica che per i titoli di diritto italiano la “registrazione in forma scritturale” prevista da CSD-R corrisponde alla dematerializzazione completa, confermando la tradizione domestica. Si chiarisce altresì il perimetro applicativo dell’obbligo di dematerializzazione (emissione disciplinata dall’ordinamento italiano), in conformità alle indicazioni già dettate dalla Consob con comunicazione DM/99048465-ter del 17-6-1999. 19 28.07.2016 Il comma 1-bis specifica che l’obbligo di dematerializzazione può essere assolto anche accedendo ad un altro CSD dell’Unione che presti i servizi rilevanti in via transfrontaliera in conformità a CSD-R, secondo quanto prescritto dall’articolo 49 di CSD-R. Il comma 2 ridefinisce il potere regolamentare in materia di dematerializzazione. Il comma 3 specifica che l’emittente strumenti finanziari diversi da quelli assoggettati alla dematerializzazione obbligatoria può optare per la dematerializzazione volontaria solo presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica. Non sembra rilevare infatti in questo caso quanto prescritto dall’articolo 49 di CSD-R, che prevede un diritto dell’emittente a scegliere fra CSD nazionali ed europei limitato ai soli casi di registrazione di titoli ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione. Con riferimento a quanto previsto dal comma 1-bis, si procede ad inserire un nuovo articolo 83-quaterdecies per indicare quali previsioni del Capo devono essere considerate “corporate or other similar law” ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo e terzo periodo, di CSD-R, nel caso di esercizio del diritto di accesso ad un depositario stabilito in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l’articolo 83-quinquies (“Diritti del titolare del conto”), si interviene sul comma 3 per allineare il TUF a quanto previsto dal Provvedimento Unico (citato), che già prevede la “comunicazione” quale modalità di attestazione, da parte dell’intermediario, della sussistenza della legittimazione all’esercizio di diritti diversi da quelli di intervento e voto in assemblea. Si apportano le necessarie conseguenti modifiche all’articolo 83-novies (“Compiti dell’intermediario”). Per quanto concerne l’articolo 90 (“Gestione accentrata dei titoli di Stato”), esso viene modificato alla luce delle previsioni di CSD-R rimuovendo il potere del Ministero dell’economia e delle finanze di “disciplinare con regolamento la gestione accentrata dei titoli di Stato, indicando i criteri per il suo svolgimento” e conservando la potestà regolamentare per quanto concerne le modalità di individuazione dei depositari centrali di titoli di Stato nonché i criteri per la fornitura dei relativi servizi. Rimane ferma l’applicazione ai titoli di Stato delle previsioni dettate dalla Sezione relativa alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Il comma 28 dell’art. 2 dello schema di decreto introduce un nuovo Titolo II-ter per la disciplina dell’accesso alle infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading. Si è ritenuto che la concorrenza di molteplici fonti europee (EMIR, MIFID e CSD-R e nel prossimo futuro MiFID II e MiFIR) in materia di accesso rendesse opportuna una trattazione distinta ed autonoma della tematica nel Titolo II-ter. L’articolo 90-bis (“Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso ai depositari centrali stabiliti sul territorio della Repubblica”) individua la Consob quale autorità competente a ricevere i reclami in caso di rifiuto da parte di un depositario centrale nazionale a garantire l’accesso a 20 28.07.2016 partecipanti, emittenti, altri depositari centrali e ad esercitare, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni delineate in materia dal regolamento CSD- R. L’articolo 90-ter (“Individuazione delle autorità nazionali competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading”) individua similmente nella Consob l’autorità competente a ricevere i reclami in caso di rifiuto da parte di un depositario centrale nazionale a garantire l’accesso a controparti centrali e sedi di negoziazione (comma 1) e ad esercitare, d’intesa con la Banca d’Italia, le funzioni delineate in materia dal regolamento CSD-R. Il comma 2 individua la Consob quale autorità competente in relazione all’accesso alle sedi di negoziazione da parte di CCP e CSD, ai sensi di EMIR e CSD-R. Le medesime competenze sono attribuite alla Banca d’Italia per quanto riguarda le sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato (comma 3). Il comma 4 designa la Banca d’Italia quale autorità competente ai sensi di EMIR e CSD-R in relazione all’accesso alle controparti centrali da parte di sedi di negoziazione e depositari centrali, con previsione del rilascio dell’intesa della Consob ai fini dell’esercizio delle funzioni previste in materia dai citati regolamenti. Negli articoli 90-quater (“Accesso alle controparti centrali su base transfrontaliera”) e 90-quinquies, comma 1 (“Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera”) trovano collocazione disposizioni corrispondenti a quelle attualmente contenute nel comma 1 dell’articolo 70-bis. Le ulteriori disposizioni dell’articolo 70-bis confluiscono nell’articolo 90quinquies, commi 2, 3 e 4. Nell’articolo 90-sexies (“Accordi conclusi dai gestori di mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione con controparti centrali o con depositari centrali che gestiscono servizi di regolamento”) trovano collocazione le disposizioni di derivazione MiFID attualmente contenute nell’articolo 70-ter. che sanciscono il diritto per il gestore di un mercato regolamentato o di un MTF di concludere accordi con i CSD e le CCP stabilite in un altro Stato membro Infine, con l’articolo 90-septies (“Poteri di vigilanza”) si effettua una ricognizione dello strumentario di poteri delle autorità, richiamando quelli di cui la Consob e la Banca d’Italia dispongono nei confronti dei gestori delle sedi di negoziazione, delle controparti centrali e dei depositari centrali, nei rispettivi titoli della Parte III. Articolo 3 - (Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) Conformemente al criterio di delega di cui alla lettera c) dell’art. 12, è necessario prevedere l’applicazione di sanzioni per le violazioni del regolamento CSD-R. In particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 3 dello schema di decreto apportano modifiche volte ad introdurre i nuovi riferimenti normativi in un’ottica di coordinamento. 21 28.07.2016 I commi 3 e 4 dell’art. 3 dello schema di decreto apportano modifiche alla rubrica e al comma 2 dell’art. 190 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) e ricollocano le violazioni, già previste, concernenti la disciplina della gestione accentrata in una nuova e distinta disposizione normativa (art. 190.1). La formulazione adottata nel comma 1 contempla le sanzioni per le violazioni sia delle norme di rango primario sia delle relative disposizioni attuative. Ciò al fine di assicurare l’enforcement delle disposizioni di rango secondario, analogamente ad altre disposizioni vigenti del TUF (ad esempio cfr. artt. 193, comma 1-quater, 193-ter, comma 2, lett.b) e 194, comma 1). Si tratta, nello specifico, delle disposizioni attuative previste dal vigente articolo 81 (regolamento di attuazione e regolamento dei servizi) del TUF ed ora dal novellato articolo 82. Nello specifico, il riferimento è al “regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008. Il medesimo comma 4 dell’art. 3 dello schema di decreto inserisce altresì il nuovo art. 190.2, che prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dal CSD-R e delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che la Commissione europea è tenuta ad emananare conformemente a quanto previsto dal regolamento medesimo. La formulazione utilizzata riprende, peraltro, la disposizione contenuta nel vigente art. 195 – quater, comma 5, del TUF. In particolare, con riguardo alle fattispecie sanzionatorie individuate dall’art. 190.2, commi 1 e 2, concernenti le violazioni con riferimento alle quali il CSD-R impone espressamente l’introduzione di sanzioni, sono stati previsti limiti edittali distinti in ragione della natura del destinatario, persona fisica e persona giuridica in linea con quanto già previsto dal TUF in altre disposizioni sanzionatorie. Inoltre, con riferimento alle fattispecie previste sia dall’art. 190.1, sia dall’art. 190.2, commi 1 e 2, se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione supera i limiti massimi indicati, la sanzione pecuniaria potrà essere innalzata sino al doppio del vantaggio stesso (purché tale ammontare sia determinabile). Nel comma 3 dell’art. 190.2 sono previste sanzioni pecuniarie per violazioni di altre disposizioni del regolamento CSD-R. Trattandosi di disposizioni non ricomprese in quelle espressamente indicate nell’art. 63 del CSD-R, il minimo e il massimo edittale della sanzione sono stabiliti secondo la disciplina nazionale. La previsione espressa di sanzioni per le violazioni anzidette risponde all’esigenza di garantire un’efficace applicazione delle nuove disposizioni europee in materia di regolamento titoli e, in particolare, di settlement discipline, nonché di assicurare un appropriato grado di tutela agli investitori. Il comma 5 dell’art. 3 dello schema di decreto apporta modifiche alla rubrica e ai commi 1 dell’art. 190-bis per estendere, alle fattispecie sanzionatorie individuate dall’art. 190.2, commi 1 e 2, lo specifico regime di responsabilità previsto per gli esponenti aziendali. Il comma 6 dell’art. 3 dello schema di decreto apporta modifiche ai commi 1 e 4 dell’art. 193-quater per prevedere sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti clearing member e nei confronti dei clienti di quest’ultimi, nonché per esigenze di coordinamento del relativo impianto sanzionatorio. 22 28.07.2016 Il comma 7 dell’art. 3 dello schema di decreto riscrive l’articolo 194-quater, recentemente modificato dal D.lgs. 71/2016, per consentire l’applicazione, anche nei casi di inosservanza delle norme richiamate dall’art. 63 del regolamento CSD-R, della sanzione alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nell’ordine di eliminare le infrazioni contestate, qualora le violazioni sia connotate da scarsa offensività o pericolosità. Il comma 8, dell’art. 3 dello schema di decreto modifica l’art. 194-quinquies, per esigenze di raccordo normativo a seguito degli interventi operati sul TUF Il comma 9 dell’art. 3 dello schema di decreto modifica l’articolo 194-septies per consentire l’applicazione, anche nei casi di violazione delle norme richiamate dall’art. 63 del regolamento CSD-R, della sanzione alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nella dichiarazione pubblica. I commi 10 e 11 dell’art. 3 dello schema di decreto apportano modifiche marginali agli artt. 195-bis e 195-ter, per conferire maggiore organicità al nuovo quadro sanzionatorio. Si segnala, inoltre, che i minimi e massimi edittali delle sanzioni sono stabiliti avuto riguardo sia alla coerenza sistematica con altre disposizioni vigenti del TUF sia alle specifiche previsioni di CSD-R che impongono minimi armonizzati dei massimi edittali. Per quanto concerne la discrezionalità dell’autorità competente nell’esercizio del potere sanzionatorio, si ricorda che i presupposti e i criteri per la determinazione delle sanzioni sono armonizzati a livello di UE ed espressamente disciplinati dal vigente articolo 194 – bis del TUF. Si osserva, infine, per quanto concerne il massimo edittale per le sanzioni pecuniarie nei confronti delle persone giuridiche, che il riferimento al parametro del 10% del fatturato “disponibile e determinabile” è già previsto in vigenti disposizioni del TUF e la formula linguistica anzidetta è stata richiesta dalle competenti commissioni parlamentari nei pareri sul recente decreto legislativo n. 71 del 18 aprile 2016, recante disposizioni attuative della direttiva UCITS V. Articolo 4 - (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n.201 e al codice civile ) Il comma 1, lettera e), dell’art. 4 dello schema di decreto inserisce dopo l’articolo 8 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, l’articolo 8-bis. Il terzo oggetto della delega contenuta nell’articolo 12 della LDE è l’attuazione delle modifiche apportate dai regolamenti EMIR e CSD-R alla Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. In particolare, il Governo è delegato ad adottare le modifiche e le integrazioni della normativa vigente necessarie per attuare: - la modifica all’articolo 9, paragrafo 1, della SFD, apportata dall’articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché 23 28.07.2016 - la modifica all'articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della direttiva 98/26/CE apportata dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014. Ai fini dell’attuazione della modifica all’articolo 9(1) della SFD apportata dall’articolo 87(1) di EMIR si prevede l’inserimento di un nuovo articolo 8-bis, rubricato “Tutela dei diritti dell’operatore del sistema che ha fornito la garanzia”. Per quanto riguarda l’attuazione della modifica all’articolo 2, lettera a), primo comma, terzo trattino, della SFD apportata dall’articolo 70 di CSD-R), non si ritiene necessario un intervento. Ciò in quanto la definizione domestica di “sistema” è stata modificata nel 2012 e già prevede che la designazione sia notificata all’ESMA in luogo della Commissione europea. Il comma 2 dell’art. 4 dello schema di decreto modifica il sesto comma dell’articolo 2354 del codice civile, in un’ottica di coordinamento con le nuove disposizioni dell’articolo 83bis del TUF. Le lettere da a) a d) del comma 1 contengono modifiche di coordinamento in quanto il D.lgs. 210/2001, agli artt. 1 e 6, rinvia a norme contenute nel TUF e nel TUB oggetto di abrogazione. Articolo 5 - (Disposizioni transitorie) La norma transitoria di cui al comma 1 dell’art. 5 prevede che la vigente disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione ai sensi dell’art. 2 dello schema di decreto, e le relative disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, continuino ad applicarsi, ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 4, del regolamento CSD-R “Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento (…)”. La norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 5 chiarisce che alcune locuzioni utilizzate nello schema di decreto (“sedi di negoziazione”, già citata, e “gestori”) fanno riferimento ad altre attualmente presenti nel TUF, che si applicheranno fino a che non verranno applicate le disposizioni attuative della direttiva 2014/65/UE e di adeguamento al regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (pacchetto MiFIDII/MiFIR per il quale si è da poco chiusa la consultazione pubblica). Considerato che l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento CSD-R prevede che: “L’articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023 ai valori mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1° gennaio 2025 a tutti i valori mobiliari”, la norma transitoria di cui al comma 3 dell’art. 5, prevede l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte nell’articolo 83-bis, comma 1, fino alla data di applicazione delle norme regolamentari europee e la conseguente abrogazione del comma 1 a partire da quel momento. Si dispongono 24 28.07.2016 quindi, con l’art. 5, commi 3 e 4, talune modifiche agli altri commi dell’articolo 83-bis conseguenti all’abrogazione del comma 1. Articolo 6 - (Clausola di invarianza finanziaria) L’articolo prevede che dal decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 25