Aggiornamento del contributo inerente il permesso di costruire e dei

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Aggiornamento del contributo inerente il permesso di costruire e dei
COPIA
Deliberazione n.
in data
19
12/03/2008
COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di Deliberazione del COSIGLIO Comunale
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
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L'anno DUEMILAOTTO, addì DODICI del mese di MARZO alle ore 17.00 nella Residenza
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presente
Si esegue l'appello, con le seguenti risultanze:
1 VECCHIATO MICHELE
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2 BERTOLDO PAOLO
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3 MERLO ENRICO
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4 BERTOLDO PRIMO
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5 SAMBATI GIUSEPPE
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6 ARPI ALESSANDRO
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7 TESTOLINA TINO
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8 MASETTO GIUSEPPE
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9 RAGAZZO BRUNO
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10 VANZETTO GIOVANNI
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11 SCATTO FRANCESCA
12 GRANZIERO MICHELE
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13 PEGORARO ANGELO
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14 DAL CORSO FIDENZIO
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15 ZAMENGO UGO
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16 FRAGOMENI NICOLA
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17 MINTO GIORGIO
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18 RAGAZZO GABRIELE
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19 DAMIN BEATRICE
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20 STEVANATO VALTER
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21 MASIERO PIER LUIGI
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Oggetto: AGGIORAMETO DEL COTRIBUTO IERETE IL PERMESSO DI COSTRUIRE,
SECODO LE PERCETUALI ISTAT, OCHE' DEI VALORI DELLA MOETIZZAZIOE.
Presenti = 21
Assenti = 0
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Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. SCOTTON GIOVANNI
Il Sig. VECCHIATO MICHELE, nella sua qualità di Presidente della seduta, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e,
previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
TESTOLINA TINO
PEGORARO ANGELO
DAMIN BEATRICE
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.
PUBBLICAZIOE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)
Copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi
dal 01/04/2008.
La presente deliberazione diviene esecutiva il 12/04/2008.
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL CONTRIBUTO INERENTE IL PERMESSO DI
COSTRUIRE, SECONDO LE PERCENTUALI ISTAT, NONCHÉ DEI VALORI
DELLA MONETIZZAZIONE.
Il Presidente Vecchiato introduce l’argomento e chiede se vi siano interventi o dichiarazioni di voto.
Capogruppo ZAMENGO (gruppo “Per crescere”)
“Il nostro gruppo si astiene perché l’aggiornamento adottato in questo momento, pur essendo del
tutto motivato e comunque legato al bilancio per il quale noi abbiamo votato contrario, ci sembra un
provvedimento intempestivo, ripeto, proprio per il momento particolare che sta attraversando il
settore, quindi il nostro sarà un voto di astensione”.
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Capogruppo DAMIN (gruppo “Uniti per Santa Maria di Sala”)
“Noi voteremo a favore specularmente ai motivi espressi dal consigliere Zamengo, perché riteniamo
che sia un settore invece dove si possa far pagare qualcosina”.
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Capogruppo DAL CORSO (maggioranza)
“Noi siamo ovviamente favorevoli alla proposta di deliberazione. Riteniamo che, comunque, le
politiche di sostegno della casa vadano fatte in altre sedi; qui c’è soltanto una semplice necessità di
riequilibrio di quelli che sono i servizi che vengono erogati dall’ente quando si costruiscono nuove
case e questa è una semplice e piccolissima contribuzione che viene richiesta quando si va a
caricare il territorio di nuove residenze. Quindi la nostra è una posizione di favorevole accoglimento
del provvedimento”.
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Dato atto che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri;
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IL COSIGLIO COMUALE
Richiamata la L.R. 23.4.2004, n. 11 – Norme per il governo del territorio – ed in particolar modo
l’art. 50, inerente gli Atti di Indirizzo, approvati con delibera di Giunta Reg.le n. 3.178 del 08.10.04,
che al comma 1 – lett. h) definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè
vengono confermati i contenuti dell’art. 25 L.R. 61/85 fino all’approvazione del primo P.A.T.;
Richiamato, altresì, il D.P.R. 06.06.2001, n. 380, ed in particolare l’art. 10 che definisce gli
interventi subordinati a permesso di costruire;
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Rilevato che l’art. 16 del succitato D.P.R. – Contributo per il rilascio del permesso di costruire – al
comma 1 così recita: “Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo”;
Accertato, quindi, che viene confermata l’onerosità dell’attività edilizia ed urbanistica che comporta
la corresponsione di un contributo articolato in due quote:
− una commisurata all’incidenza delle spese di urbanizzazione da stabilire con delibera di
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche regionali e per classi di comuni;
− l’altra commisurata al costo di costruzione determinato periodicamente dalle regioni;
Vista la precedente delibera di Consiglio comunale n. 73 del 18.12.2003, inerente l’aggiornamento
del contributo di costruzione secondo le percentuali ISTAT;
Richiamata la delibera di Consiglio comunale, n. 35 del 26.4.1993, con la quale sono stati fissati i
valori a metro quadro della monetizzazione degli standard urbanistici, quali verde e parcheggi,
relativi agli interventi da eseguirsi nelle zone di completamento e di espansione;
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 19 del 12/03/2008
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Rilevato che l’art. 16 – comma 6 – D.P.R. 380/01, stabilisce che ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle
relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
Ritenuto opportuno, esaminate le tabelle nn. 1-2-3-4-5-6, allegate alla delibera di Consiglio
comunale 73/2003, aggiornare l’incidenza degli oneri di urbanizzazione in ragione della variazione
degli indici ISTAT, dando atto che la tabella n. 5, con la quale sono stati stabiliti in conformità
all’art. 84 L.R. 61/85 i coefficienti di aggiornamento degli oneri, resta invariata;
Rilevata, inoltre, la necessità di aggiornare anche il contributo di costruzione di cui all’art. 19
D.P.R. 380/01 per opere o impianti non destinati alla residenza;
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Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare anche i valori a metro quadro della monetizzazione degli
standard urbanistici di cui alla delibera di Consiglio comunale 35/93 sulla scorta di un’analisi di
mercato per quanto riguarda il valore delle aree, ed in base a un conteggio analitico dei costi reali
delle opere con riferimento al prezziario trimestrale della C.C.I.A.A. di Padova n. 1 dell’anno
precedente alla valutazione;
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Considerato che l’Amministrazione comunale, in ogni Z.T.O del territorio, ha la facoltà di
promuovere l’esecuzione di nuove opere di urbanizzazione, o il completamento di quelle esistenti, e
che il Titolare del permesso di costruire, così come previsto dall’art. 86 della L.R. 61/85, ha titolo
allo scomputo totale o parziale della quota di contributo per le opere realizzate commisurate ai costi
reali, e valutati secondo stime analitiche;
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Ritenuto, inoltre, opportuno e necessario stabilire che, nel caso di monetizzazione degli standard
urbanistici, il titolare del permesso di costruire ha diritto allo scomputo degli oneri ad essi relativi,
salvo il versamento dell’eventuale eccedenza nel caso che il conteggio tabellare sia superiore alla
monetizzazione;
Viste le tabelle datate 10.12.2007, predisposte dall’Ufficio Tecnico comunale per la definizione dei
valori della monetizzazione, individuate con le lettere “B”, “C” e “D”, che allegate al presente
provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;
Rilevato, altresì, in conformità a quanto disposto dall’art. 19 D.P.R. 380/2001 e dall’art. 84 –
commi 6 e 7 – L.R. 61/85, che il contributo relativo al permesso di costruire per le opere da
realizzare nelle zone agricole, è commisurato anche al contributo aggiuntivo;
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Considerato che il contributo del permesso di costruire, così come sopra determinato, per le opere
da realizzare nelle zone agricole e da parte di imprenditori agricoli a titolo principale, secondo
quanto disposto dall’art. 19 D.P.R. 380/01 e dall’art. 88 L.R. 61/85, non è dovuto;
Accertato che:
− ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia prevede l’obbligo del pagamento del
contributo previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/01;
− anche il pagamento del costo di costruzione, per quanto sopra esposto, presuppone l’esercizio
concreto dell’attività di trasformazione urbanistica;
− in caso di mancata utilizzazione del permesso di costruire il contributo versato, commisurato
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione, è devoluto ad altro
permesso di costruire o restituito (art. 81 – comma 9 - L.R. 61/85);
− l’art. 16 – co. 3 - D.P.R. 380/01 e l’art. 81 – co. 3 L.R. 61/85 stabiliscono che il pagamento del
costo di costruzione deve essere effettuato in corso d’opera o a fine lavori, e che di conseguenza,
se già pagato con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune non deve essere versato
ulteriormente in caso di rinnovo del permesso di costruire (C.M.LL.PP. 30.07.1981, n. 1669);
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 19 del 12/03/2008
2
Rilevato che l’art. 19 – comma 2 - D.P.R. 380/01 stabilisce che il permesso di costruire relativo a
costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo commisurato non solo all’incidenza delle opere di urbanizzazione,
ma anche al costo di costruzione che deve essere pari ad una quota non superiore al 10 per cento del
costo a metro quadrato stabilito con delibera di Consiglio comunale;
Constatato che l’art. 81 – comma 5 L.R. 61/85 dispone che il contributo, in caso di modifiche della
destinazione d’uso, di ampliamenti del volume, della superficie utile di calpestio, oppure quando si
tratti di nuovo permesso di costruire, è riferito alla parte di nuova edificazione e, nel caso di
mutamento della destinazione d’uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente;
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Ricordato che l’art. 3, comma 1 – lett. e), del D.P.R. 6.6.2001, n. 380 definisce il concetto di
“interventi nuova costruzione” per tutti quegli interventi che non rientrano nelle categorie fissate
alle lettere a) b) – c) – d), per i quali, invece, il contributo del permesso di costruire, commisurato
agli oneri primari, secondari e al costo, deve essere pagato per intero;
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Constatato che l’art. 83 –ultimo comma– L.R. 61/85 dispone, nel caso di interventi di
ristrutturazione edilizia su edifici esistenti a destinazione residenziale, commerciale, turistica e
direzionale, che il costo di costruzione sia calcolato in conformità all’art. 16 – co. 10 D.P.R. 380/01;
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Dato atto che gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 83 – ultimo comma L.R. 61/85,
sono quelli definiti dall’art. 3 – lett. d) D.P.R. 380/01;
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Richiamato l’art. 3 del Regolamento edilizio comunale che definisce i sottotetti praticabili nonché le
modalità di calcolo del relativo contributo di costruzione;
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Verificato che tali sottotetti, per le loro dimensioni e per il loro utilizzo, sono assimilabili ai vani
accessori ai fini del calcolo del contributo;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare
affari generali nella seduta del 5.3.2008 e che la stessa ha preso atto dell’aumento dovuto all’indice
ISTAT;
Acquisiti i pareri previsti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
Visto il vigente Statuto comunale,
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Con voti favorevoli 16, contrari =, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri votanti su n. 21
consiglieri presenti (si sono astenuti i consiglieri Masiero, Minto, Zamengo, Fragomeni e Ragazzo
Gabriele), accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto in premessa esplicitato, le nuove tabelle nn. 1-2-3-4-5-6, allegate sub
A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, relative all’incidenza degli oneri
di urbanizzazione, aggiornate in ragione della variazione degli indici ISTAT, dando atto che la
tabella n. 5 rimane, comunque, invariata rispetto a quella approvata con la delibera di Consiglio
comunale n. 73/2003.
2) Di stabilire che:
− il costo di costruzione, aggiornato in conformità a quanto disposto dall’art. 16 D.P.R. 380/01 ed
in ragione dei costi di costruzione accertati dall’ISTAT, nonchè in ottemperanza al D.M.
10.05.1977, n. 801, è pari ad Euro 218,25 /mq. (euro duecentodiciotto/25 al metro quadrato);
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 19 del 12/03/2008
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− i valori a metro quadrato della monetizzazione degli standards urbanistici, così come definiti
dall’Ufficio Tecnico comunale sulla scorta di un’analisi di mercato e in base a un conteggio
analitico dei costi reali delle opere da effettuarsi con riferimento al prezziario trimestrale n. 1
dell’anno precedente alla valutazione della C.C.I.A.A. di Padova, sono quelli determinati dalle
tabelle “B”, “C” e “D” allegate al presente provvedimento, e più precisamente € 84,00/mq. per
la realizzazione del parcheggio, € 60,00/mq per l’esecuzione del verde ed € 96,00/mq. per la
realizzazione della strada;
− l’Amministrazione comunale ha la facoltà di promuovere, in ogni Z.T.O del territorio,
l’esecuzione di nuove opere di urbanizzazione, o il completamento di quelle esistenti, stabilendo
che il titolare del permesso di costruire ha titolo allo scomputo totale o parziale della quota di
contributo per le opere realizzate commisurate ai costi reali, valutati secondo stime analitiche,
così come previsto dall’art. 86 L.R. 61/85;
− nel caso del pagamento della monetizzazione degli standards urbanistici il titolare del permesso
di costruire ha diritto allo scomputo degli oneri ad essi relativi, salvo il pagamento
dell’eventuale eccedenza nel caso in cui il conteggio tabellare sia superiore alla monetizzazione;
− il contributo del permesso di costruire previsto dall’art. 16 del D.P.R. 380/01, comprensivo del
contributo aggiuntivo, per le opere da eseguire nelle zone agricole dagli imprenditori agricoli a
titolo principale, secondo quanto disposto dall’art. 17 dello stesso D.P.R. e dall’art. 88 della L.R.
61/85, non è dovuto;
− il costo di costruzione, se interamente versato con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune
ed in conformità a quanto dall’art. 81 – comma 3 - L.R. 61/85, non deve essere versato
ulteriormente in caso di rinnovo del permesso di costruire (C.M.LL.PP. 30.07.1981, n. 1669);
− l’incidenza del costo di costruzione per la realizzazione di costruzioni o impianti destinati ad
attività turistiche, commerciali e direzionali è pari al 10 per cento del costo di costruzione
stabilito con delibera di Consiglio comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 19 –
comma 2 - D.P.R. 380/01;
− il contributo del permesso di costruire, in caso di modifiche della destinazione d’uso, di
ampliamenti del volume o della superficie utile di calpestio, oppure quando si tratti di nuovo
permesso di costruire, è riferito alla parte di nuova edificazione e, nel caso di mutamento della
destinazione d’uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente, così come stabilito dall’art.
81 – comma 5 - L.R. 61/85;
− il contributo del permesso di costruire per tutti quegli “interventi nuova costruzione” definiti
dall’art. 3, comma 1 – lett. e), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380, e non rientranti nelle categorie
fissate alle lettere a) – b) – c) – d ), deve essere pagato per intero;
− il costo di costruzione, ai sensi dell’art. 83 – ultimo comma L.R. 61/85, nel caso di interventi di
ristrutturazione edilizia, così come definiti dall’art. 3 – lett. d) D.P.R. 380/01, su edifici esistenti
a destinazione residenziale, commerciale, turistica e direzionale, deve essere calcolato in
conformità all’art. 16, comma 10, D.P.R. 380/01;
− i sottotetti, così come definiti dall’art. 3 del R.E.C., in quanto praticabili, sono assimilabili ai
vani accessori ai fini del calcolo del contributo di costruzione.
3) Di stabilire che le tabelle di cui al punto 1), 1-2-3-4-5-6, relative all’incidenza degli oneri di
urbanizzazione, nonchè il costo di costruzione, ed i valori della monetizzazione, entreranno in
vigore dall’1.4.2008 per i soli procedimenti presentati dopo tale data.
Dopodiché, con voti favorevoli 16, contrari =, espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri
votanti su n. 21 consiglieri presenti (si sono astenuti i consiglieri Masiero, Minto, Zamengo,
Fragomeni e Ragazzo Gabriele), accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,
DELIBERA
di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.
CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 19 del 12/03/2008
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