Statuto - Fondazione Querini Stampalia

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Statuto - Fondazione Querini Stampalia
Statuto
Approvato con delibera del Consiglio di Presidenza
n. 657/5015 del 28.05.2002
ratificata dall’ente tutore Istituto Veneto Scienze Lettere ed Arti
con nota del 18.07.2002
e approvata dalla Prefettura di Venezia
con annotazione nel Registro delle persone giuridiche
al n. 2 parte prima e alla pagina 107 parte seconda
giusta comunicazione del 05.12.2002 prot. 4038/98
Palazzo Querini Stampalia
ph Andrea Avezzù
Fondazione Querini Stampalia
Venezia
onlus
Fondazione Querini Stampalia Onlus. Statuto
Articolo 1
La Fondazione scientifica Querini Stampalia – Onlus
si fonda sopra le disposizioni del conte Giovanni Querini Stampalia nel suo testamento in data 11 dicembre 1868 e codicillo in data 17 dicembre 1868 in atti
del notaio dott. Daniele cav. Gaspari, n. 5205 e 5210
di repertorio, che la istituiscono e precisamente le seguenti:
a) II – Istituisco erede d’ogni mia sostanza mobile, immobile, diritti, azioni e ragioni ovunque esistenti;
b) una Fondazione scientifica che oggi stabilisco col nome
di Fondazione “Querini” agli scopi e cogli obblighi
che saranno più sotto indicati;
c) nominando a curatori della Fondazione medesima
(omissis);
d) III (omissis) la mia biblioteca, galleria, medagliere, oggetti d’arte posti nel mio palazzo a S. Zaccaria diverranno d’uso pubblico;
e) verrà unito agli stessi un gabinetto di lettura nel primo
piano del mio palazzo nelle stanze da me abitate;
f) il gabinetto di lettura e la biblioteca rimarranno aperti
nei giorni ed ore, che gli anzidetti curatori determineranno, ma costantemente in tutti quei giorni ed ore
in cui le biblioteche pubbliche sono chiuse e la sera
specialmente per comodo degli studiosi;
g) che saranno collocati non nella biblioteca, ma in una
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sala vicina, bella, comoda, con stufe, e tappeti per l’inverno;
di lettura ed adunanze serali di dotti ed amici del sapere, che manca ora in questa città, e che credo atta a:
h) vi saranno camere per adunanze serali di dotti scienziati, sì nazionali che forestieri. Raccomando questa
istituzione oltre ai miei curatori alla Sopraintendenza
del Regio Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti;
n) promuovere il culto dei buoni studi e delle utili discipline, scopo principale della Fondazione Querini;
i) sarà diretta e amministrata dagli anzidetti tre curatori
che ne renderanno conto di anno in anno al Regio Istituto, se non fosse determinata dalla legge una speciale
autorità tutoria;
j) e dipenderanno da essi curatori (omissis) un bibliotecario (omissis) un custode (omissis) ed un sotto custode
(omissis) coll’avvertenza che il custode e sotto custode
distribuiranno i libri e provvederanno alla chiusura,
custodia e pulitezza dei locali;
k) dopo questa prima volta le successive nomine saranno
fatte dal Regio Istituto per tutti tre gli anzidetti uffici
sulle proposte dei curatori della Fondazione;
l) i tre curatori della Fondazione, pel caso di loro morte
od impedimento, dovranno subito determinare ognuno il proprio successore e così faranno i successori pei
futuri curatori, sottoponendo la loro scelta al nulla
osta dell’Istituto. In caso di controversia tra i curatori e l’Istituto deciderà il Ministero da cui l’Istituto
dipende;
m) una terza parte almeno della mia rendita annua verrà
impiegata in questa gratuita istituzione del gabinetto
o) (vedi statuto della Fondazione di beneficenza dotalizia
Querini Stampalia, art. 1);
p) IV – Ogni cinque anni, contando il tempo come sopra
(contando il tempo dal momento che avrà principio
la Fondazione Querini come nel precedente articolo)
verrà mantenuto agli studi dell’Università di Padova
un giovinetto povero, ma d’ingegno, di buona volontà
e di specchiati costumi, onde compiuto il corso degli
studi si faccia dottore in una Facoltà, sulla cui bravura
ed idoneità deciderà in ogni caso l’Istituto. Per l’educazione sua si dispendieranno Ital. L. 10.000. Se fra i
concorrenti vi fosse uno col nome Querini, a cose pari
sarà preferito;
q) se dopo le sopraddette disposizioni, e detratti i legati,
vi rimarranno denari procedenti dalle rendite della mia
sostanza, verranno soccorsi letterati e scienziati illustri
caduti in miseria, dietro giudizio di caso in caso d’una
Commissione formata da membri dell’Istituto Veneto
sulla proposta dei curatori della mia Fondazione;
r) e saranno determinati premi ed esperienze da destinarsi all’Istituto medesimo, non esclusi quelli di pittura,
architettura e scultura.
I premi non saranno minori di Ital. L. 5000, onde avere concorrenti distinti; verranno (scelti) dall’Istituto i
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temi e aggiudicati da esso i premi. Se i temi fossero di
pittura, scultura e architettura entreranno nella Commissione dei membri dell’Istituto almeno tre membri
dell’Accademia di Belle Arti in Venezia;
s) V - Lascio all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, di cui sono membro onorario (omissis) 150 Napoleoni d’oro annui effettivi.
Dovrà l’Istituto medesimo premiare con questi lo scioglimento d’un tema, il più possibile di pratica utilità,
scientifico o letterario, come troverà di volta in volta
più acconcio l’Istituto medesimo incaricato di pubblicarlo, e di aggiudicare la ricompensa sopraccennata nei modi stessi coi quali decreta i premi pei propri
quesiti scientifici, che non dovranno per questo mio
dono essere risparmiati. Intendo e voglio aggiungere
non sostituire;
t) VI (omissis) Lascio al signor (omissis) contabile, il soldo che attualmente da me percepisce, vita sua natural
durante, coll’aggiunta d’un quarto purché continui ad
amministrare la Fondazione Querini sotto la vigilanza,
direzione e dipendenza dei miei curatori (omissis) VIII
(omissis). Raccomando poi vivamente la mia amministrazione all’abile e fedelissimo mio agente (omissis)
che la conosce a fondo, e che deve sopraintendere ad
essa come uno dei tre curatori della mia Fondazione.
La stessa raccomandazione in ciò che lo riguarda faccio al sig. (omissis) (contabile);
u) (omissis) confermo l’eredità lasciata nel mio testamento
11 dicembre corrente deposto in atti del notaio Gaspari alla Fondazione Querini da me istituita (omissis);
v) e ripeto essere la Fondazione Querini istituita da me
allo scopo di diffondere in Venezia la cultura scientifica e letteraria;
x) confermo il legato all’Istituto di Scienze, Lettere ed Arti,
residente in Venezia (omissis) di annui centocinquanta
Napoleoni d’oro effettivi per un premio scientifico;
y) raccomandandogli le nomine e la sopraintendenza della mia Fondazione;
z) confermo in ogni sua parte e in tutte le sue particolarità il testamento suddetto (omissis).
Tali disposizioni vengono precisate e rese esecutive
dalle norme del presente statuto e del conseguente regolamento.
In caso di dubbia interpretazione è allo spirito del testamento che bisogna far ricorso.
Articolo 2
La Fondazione scientifica Querini Stampalia ha lo scopo di promuovere i buoni studi e le utili discipline per
diffondere in Venezia la cultura scientifica e letteraria.
La Fondazione ha sede in Venezia nel Palazzo Querini
Stampalia a San Zaccaria e gode di personalità giuridica sotto la tutela dell’Istituto Veneto di Scienze,
Lettere e Arti.
La Fondazione userà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa
di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
La Fondazione, nell’ambito delle proprie finalità
istituzionali indicate nel presente statuto, persegue
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esclusivamente finalità di solidarietà sociale nelle forme di seguito descritte.
È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse.
Articolo 3
La Fondazione Querini Stampalia provvede al raggiungimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio
fruttifero, con ogni altro cespite derivante da contribuzioni pubbliche e private e per mezzo del patrimonio
artistico e scientifico, di cui agli articoli seguenti.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge,
statuto o regolamento fanno parte della medesima ed
unitaria struttura.
Articolo 4
Il patrimonio fruttifero della Fondazione scientifica è
costituito dai suoi beni fondiari ed edilizi, dal suo capitale in titoli di Stato, da altre forme di investimento
e danaro liquido, e dai diritti, azioni e ragioni ovunque
esistenti che riguardino i beni e il capitale.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o comunque a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo
di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Articolo 5
Il patrimonio artistico e scientifico della Fondazione
scientifica è costituito dalla biblioteca e galleria (intendendovisi compresi medagliere, oggetti d’arte, gabinetto di lettura), dalla loro sede entro il Palazzo Querini
Stampalia a San Zaccaria e dai diritti, azioni e ragioni
ovunque esistenti che riguardino le raccolte artistiche
e scientifiche.
Articolo 6
La Fondazione scientifica esplica i suoi scopi:
a) ordinando per l’uso pubblico la biblioteca, la pinacoteca, il medagliere e le collezioni degli altri oggetti d’arte
posti nel Palazzo Querini Stampalia a San Zaccaria;
b) tenendo aperte al pubblico delle sale di lettura; il calendario ed orario d’apertura di esse verrà fissato dal
regolamento in esecuzione del presente statuto, tenendo per norma che esse saranno aperte costantemente
nei giorni e nelle ore in cui le biblioteche pubbliche
sono chiuse e specialmente alla sera;
c) aprendo una o più sale ad adunanze serali di dotti sì
nazionali che forestieri;
d) amministrando la borsa di studio;
e) amministrando i premi ordinari;
f) amministrando i premi speciali;
g) amministrando i soccorsi a letterati e scienziati; come
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dalle norme del Testamento e del presente statuto.
Le sale dovranno essere arredate e fornite di tutte le comodità valevoli a richiamarvi i dotti e gli amici del sapere,
secondo le norme da fissarsi dal predetto regolamento.
Articolo 7
L’Istituto ha, in rapporto a tali rendiconti, i diritti che gli
conseguono dalla tutela legale stabilita dal Testatore.
Articolo 11
Le variazioni del bilancio preventivo deliberate dal
Consiglio di presidenza devono essere approvate
dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Le rendite del patrimonio fruttifero devono essere impiegate, in parti rispondenti alle necessità effettive, alla
conservazione del patrimonio stesso e alla conservazione, incremento e funzioni della biblioteca e galleria.
Tuttavia per l’adempimento degli obblighi inerenti al
gabinetto di lettura annesso alla biblioteca e alle adunanze serali deve essere impiegata almeno una terza
parte delle rendite annue della Istituzione.
a) nell’affrancazione di prestazioni perpetue redimibili,
legalmente accertate;
Articolo 8
b) in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.
È in facoltà del Consiglio di presidenza, con l’approvazione dell’Istituto Veneto, di stabilire borse di studio.
Articolo 9
Gli eventuali avanzi di bilancio sono impiegati a reintegro del patrimonio fino alla sua restituzione alla entità originaria.
Se ci sono ulteriori avanzi nel bilancio annuale, vengono stabiliti premi speciali ad opere e assegnazioni per
ricerche.
Articolo 12
Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio, devono essere impiegate:
Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra,
da farsi in vista dei bisogni dell’Istituto, deve essere
preventivamente autorizzato dall’Istituto Veneto.
I titoli fruttiferi sono depositati e le entrate sono versate in conto corrente fruttifero presso la Cassa di Risparmio ordinaria di Venezia, o presso altro Istituto di
credito designato dal Consiglio di presidenza.
Tale Istituto svolge il servizio di cassa della Fondazione in base a regolare contratto approvato dall’Istituto
Veneto.
Articolo 10
I bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione
scientifica sono annualmente presentati dal Consiglio
di presidenza all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti, per l’approvazione.
Articolo 13
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per l’Istituto cassiere se non sono muniti
della firma del Direttore.
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Articolo 14
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di due persone nominate dall’Istituto Veneto.
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Articolo 15
I revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio di presidenza riguardanti il bilancio consuntivo,
e dopo averne esaminati i rendiconti ne riferiscono per
iscritto al Consiglio di presidenza, che accompagnerà
con la loro relazione la presentazione dei conti consuntivi all’Istituto Veneto.
Articolo 16
Sovrintende e amministra la Fondazione scientifica,
così nel patrimonio fruttifero come nel patrimonio artistico, il Collegio dei curatori costituito in Consiglio
di presidenza.
Il Consiglio di presidenza, per la rinuncia fatta dai curatori vitalizi al diritto di nominare i successori, come
da relazione 16 dicembre 1903 della Commissione per
la riforma dello statuto della Fondazione, Tit. V, è composto di cinque membri dei quali due nominati fra i
suoi membri effettivi dall’Istituto Veneto di Scienze,
Lettere ed Arti e gli altri due nominati uno per ciascuno dal Comune di Venezia e dalla Provincia di Venezia.
Il Consiglio così costituito coopta un quinto membro
scelto fra le personalità che possono validamente contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione,
segnalate dalle Università del Veneto, dall’Accademia
di Belle Arti di Venezia, dalla Biennale di Venezia, dalla
Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dalla Fondazione
Ugo e Olga Levi di Venezia, dall’Accademia Patavina
di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, dall’Accademia
Olimpica di Vicenza, dall’Accademia dei Concordi di
Rovigo. Le segnalazioni devono pervenire entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Viene cooptato il candidato che ottiene la maggioranza
semplice dei voti.
Se, dopo la terza votazione da tenersi nella medesima
seduta, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza,
il Presidente della Giunta Regionale del Veneto opera
la scelta fra coloro che hanno ottenuto voti.
Il Consiglio di presidenza può altresì cooptare i rappresentanti di enti che si impegnino per un quinquennio a sostenere economicamente la Fondazione con
un contributo non inferiore alla settima parte della
sua spesa ordinaria risultante dal bilancio consuntivo
dell’anno precedente a quello di decorrenza del mandato. Tali cooptazioni non possono superare il numero
di due. Ove il Consiglio di presidenza si avvalga di tale
facoltà, l’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti potrà nominare un pari numero di membri del Consiglio
scegliendo, anche al di fuori del proprio seno.
I componenti il Consiglio di presidenza durano in carica un quinquennio e possono essere rieletti.
Il Consiglio di presidenza nomina tra i suoi membri il
vicepresidente.
Articolo 17
Il Consiglio elegge il Presidente nel proprio seno.
Almeno il Presidente e il Vicepresidente sono scelti in
persone che abbiano residenza stabile in Venezia. Di
questa pratica necessità tiene conto l’Istituto Veneto nella nomina dei suoi membri nel Consiglio di presidenza.
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Articolo 18
razioni, che debbono essere firmati dal Presidente e da
lui controfirmati. Quando alcuno si allontani durante la
seduta, ne è fatta menzione a suo posto nel verbale.
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la sovrintendenza generale della Fondazione, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di presidenza e ne forma
l’ordine del giorno; firma tutti i contratti e gli atti dai
quali derivino obblighi per la Fondazione; adotta se
del caso provvedimenti di urgenza salva la ratifica del
Consiglio di presidenza.
Articolo 22
Articolo 19
Articolo 23
Le adunanze del Consiglio di presidenza hanno luogo di
norma una volta al mese dietro invito del Presidente.
Possono essere indette adunanze straordinarie quando
ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.
Le deliberazioni per essere valide devono essere prese
con intervento di almeno tre componenti il Consiglio
ed a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri.
Se non sono presenti tutti i componenti il Consiglio
non possono mettersi in approvazione deliberazioni
che non siano state specificamente previste nell’ordine
del giorno.
L’organico, le qualifiche e le mansioni corrispondenti
nonché il trattamento economico e normativo del personale della Fondazione sono stabiliti dal “Regolamento del
personale”, deliberato dal consiglio di presidenza e approvato dall’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
Articolo 20
Articolo 25
I membri del Consiglio che senza giustificato motivo
non intervengano per tre volte consecutive alle sedute decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata
dal Consiglio di presidenza e l’Istituto Veneto la può
promuovere.
Il Direttore firma gli atti e la corrispondenza dell’ordinaria gestione. Firma insieme col Presidente i contratti
e in generale gli atti dai quali derivino obblighi per la
Fondazione.
Articolo 21
Funge da segretario del Consiglio di presidenza, il Direttore.
Egli è responsabile della stesura dei verbali delle delibe-
Ai consiglieri è dovuta esclusivamente la rifusione delle spese per la partecipazione alle sedute se residenti
fuori Venezia o per eventuali missioni.
Articolo 24
Il costo del personale dipendente e quello delle eventuali collaborazioni coordinate e continuative o consulenze sono previsti separatamente nel bilancio di
previsione.
Articolo 26
Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministro per i Beni e le Attività Culturali una relazione sull’attività svolta dalla Fondazione
nell’anno precedente.
Articolo 27
Ogni eventuale proposta di riforma dello statuto deve
essere presentata all’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
e Arti perché ne riconosca l’opportunità.
Le modifiche dello statuto sono presentate al Ministro
per i Beni e le Attività Culturali per gli ulteriori provvedimenti formali.
Articolo 28
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione predisporrà uno schema di regolamento per il funzionamento interno della Fondazione stessa.
Lo schema di detto regolamento sarà sottoposto all’approvazione dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere e
Arti.
Venezia, novembre 2011