0128-4 - Comune di Cadoneghe
Transcript
0128-4 - Comune di Cadoneghe
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4/2015 OGGETTO Seduta del 28.01.2015 ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL’IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE H3G IN VIA AUGUSTA L’anno 2015 addì 28 del mese di gennaio alle ore 18.10 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1. SCHIAVO Michele 2. GASTALDON Mirco 3. GIACOMINI Denis 4. NANIA Enrico 5. VENTURATO Paola 6. PARIZZI Augusta Maria Grazia Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore A P P P P A e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta Presiede il Vice Sindaco GASTALDON Mirco. Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. La seduta è legale. CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D. Lgs. 267/2000) N. 138 registro atti pubblicati REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 124 d. Lgs. 267/2000) Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 05.02.2015 Addì 05.02.2015 Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il Addì IL FUNZIONARIO INCARICATO IL FUNZIONARIO INCARICATO Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 05.02.2015 Addì 05.02.2015 IL FUNZIONARIO INCARICATO DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: atto di indirizzo in merito al nuovo contratto di locazione dell’impianto di telefonia mobile H3G in via Augusta. Premesso che: - la Società H3G S.p.A. è concessionaria in Italia per il servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione UMTS, giusta delibera n. 2/01/Cons. dell’”Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”; - con delibera di Giunta Comunale n. 12 in data 20.02.2002 fu approvato il progetto per l’impianto di telefonia cellulare UMTS presentato da H3G in via Augusta adiacente il muro del Cimitero, lato nord; Considerato che: - il Comune di Cadoneghe sottoscrisse con la società H3G in data 14 marzo 2002 un contratto di locazione novennale per l’installazione, su immobili di proprietà comunale in via Augusta, di apparati di telecomunicazione con un canone annuo di euro 18.076,00; - in data 13 marzo 2011, alla scadenza del precedente contratto, ne fu sottoscritto un altro di durata sempre novennale con canone annuo pari ad euro 16.890,00; - la società H3G S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano: 02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 partita IVA 13378520152, ha manifestato la volontà di ridiscutere le condizioni del contratto sottoscritto in data 13 marzo 2011 poiché “H3G ha recentemente sottoscritto accordi di coubicazione di antenne con gli altri Operatori del settore, ed ha, altresì, avviato un piano di revisione della propria rete di telecomunicazione con riduzione dei propri siti ciò a seguito: di sopravvenute valutazioni di politica aziendale, delle mutate condizioni del mercato delle locazioni, nonché della crescente richiesta da parte della Pubblica Amministrazione di razionalizzare le infrastrutture di telecomunicazione” Vista la nuova proposta di contratto inviata da H3G con posta certificata in data 16.01.2015 prot. 822, nella quale, a seguito delle trattative nel frattempo intercorse, sono stati accolte alcune condizioni proposti dal Comune, come un canone annuo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) e la possibilità, in caso di subconcessione futura ad altro gestore di telefonia mobile, di maggiorazione del canone pari ad euro 2.300,00 (duemilatrecento/00) per ogni gestore ospitato; Dato atto che le condizioni dello specifico mercato interessato sono effettivamente mutate rispetto al 2011, tanto che sono in corso da parte di tutti i gestori di telefonia mobile rinegoziazioni al ribasso dei contratti di locazione rinnovati anche solo qualche anno fa, e considerato che il canone proposto è in linea, se non più elevato, con quanto concordato da altri Comuni confrontabili con Cadoneghe; Atteso che, nel caso non si arrivasse ad un accordo tra le parti, l’alternativa sarebbe la rimozione da parte di H3G S.p.A dell’impianto di telefonia mobile H3G in via Augusta con conseguente mancato introito del canone annuo da parte del Comune; DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015 Vista la allegata bozza di contratto tra il Comune e la società H3G per la locazione di una porzione di terreno sita in Comune di Cadoneghe distinta nel Catasto Terreni al foglio n. 12, part. 741 per l’installazione di apparati di telecomunicazione; Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.; Vista la propria competenza all’approvazione dello schema del contratto di locazione in oggetto, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del vigente Regolamento per la gestione e la vendita degli immobili di proprietà comunale; Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del d. Lgs. 267/2000 SI PROPONE - di approvare l’allegata bozza di contratto per locazione di una porzione di terreno sita in Comune di Cadoneghe distinta nel Catasto Terreni al foglio n. 12 , per l’installazione di apparati di telecomunicazione; di demandare al competente Responsabile di Servizio i provvedimenti conseguenti all’adozione della presente deliberazione; di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile. ====================== Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000: - ………….di regolarità tecnica Il Resp. Servizi Siluppo Territoriale Cadoneghe, arch. Nicoletta Paiaro - ……………. di regolarità contabile Cadoneghe, Il Resp. Serv. Econ- Finanziari rag. Vasco Saretta DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015 CONTRATTO DI LOCAZIONE Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Ufficio del Registro, tra il Comune di Cadoneghe, con sede in Cadoneghe (PD), Piazza Insurrezione,C. F. _____, rappresentato in questo atto da _____, nato a _____, il ____, C.F. ____, domiciliato per la carica in ___, in qualità di _____, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta, (di seguito, "Locatrice”) e H3G S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), capitale sociale Euro 474.303.795,00 (quattrocentosettantaquattromilionitrecentotremilasettecentonovantacinque/00), interamente versato, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano: 02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 partita IVA 13378520152, rappresentata ai fini del presente atto dai Sigg. Rocco Sacco nato a Piove di Sacco (PD) il 16.06.1965 e Andrew John Ovens nato a Chippenham (GB) il 10.02.1968, nella loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della procura a rogito Dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, Piazza Castello n.32, Repertorio n. 188444/69171 del 11.03.2013 e registrata all’Agenzia delle Entrate di Lodi il 02.04.2013 numero 2027 serie 1Tindicata come, “H3G” (di seguito, “H3G o “Conduttrice”) (H3G e la Locatrice sono anche indicate di seguito collettivamente come le “Parti” e, singolarmente, come la “Parte”). - premesso che la Locatrice e la Conduttrice hanno sottoscritto in data 13/03/2011 un contratto di locazione, registrato presso l’ufficio registro di Asti, il 23/03/2011 al numero 2167, afferente la Porzione Locata (come di seguito definita), risolto consensualmente in data odierna - le parti precisano che per il periodo 13/03/2014 – 12/03/2015, il canone verrà corrisposto da H3G S.p.a e sarà trattenuto dalla locatrice in forza del precedente contratto intercorso tra le parti e meglio indicato alle premesse del presente atto. L’aggiornamento Istat, pertanto verrà applicato a decorrere dal 13/03/2016. (di seguito il “Precedente Contratto") 1 1.1 1.2 1.3 OGGETTO La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, porzione di terreno di sita in Comune di Cadoneghe distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Cadoneghe al foglio n. 12 , particella n. 741 cat. Catastale Seminativo, per l'installazione dell’impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, il tutto come risulta dall’allegata planimetria sub Allegato A (di seguito, “Porzione Locata”). La citata planimetria sub Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”). La Locatrice garantisce alla Conduttrice la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Locata e alle relative vie di accesso, del personale dipendente della Conduttrice o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere necessarie all’installazione dell’impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo 4.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata. 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 La Locatrice dichiara e garantisce che la Porzione Locata è stata edificata in virtù di regolare permesso edilizio ed in conformità agli strumenti urbanistici, e che sulla stessa non sono state realizzate opere in assenza delle necessarie autorizzazioni/concessioni. La Locatrice altresì dichiara ai fini dell’art. 35, comma 10 quinquies del D.L. 223/2006 come modificato dalla Legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248 che la locazione ha ad oggetto un immobile strumentale e che intende non avvalersi dell’opzione per l’imponibilità ad IVA prevista dal citato articolo. DURATA La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto potrà essere rinnovato con eventuali modifiche sulla durata della stessa e sul canone di concessione a richiesta del Concessionario, previa adozione di apposito provvedimento dei competenti organi comunali, essendo escluso il tacito rinnovo. nessun indennizzo o compenso per qualsiasi titolo o ragione, spetterà al Concessionario per il mancato rinnovo o per la revoca del presente Contratto La Locatrice consente, invece, che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni. In espressa deroga all’art. 41 della Legge n° 392/78, nel caso in cui la Locatrice intendesse locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del Contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge sopra richiamata. CANONI Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) comprensivo di ogni ulteriore/eventuale tassa, onere o accessorio che abbia causa nell'occupazione suddiviso in unica rata annuale di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da corrispondersi entro la prima decade di ogni anno previa emissione di fattura per i soggetti titolari di partitiva IVA da fare pervenire alla Conduttrice almeno 10 (dieci) giorni prima del anno cui afferisce; il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito _________________________, di _______________________ (____), Ag. _____, Paese 3.2 3.3 3.4 3.5 4 Ceck Digit IBAN SWIFT CODE CIN ABI CAB Conto Corrente intestato a…………………………. Il canone decorrerà e verrà corrisposto dal 13/03/2015. Il canone predetto dovrà essere aggiornato annualmente, senza necessità di espressa richiesta da parte del locatore, in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento) delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del Contratto. L’aggiornamento Istat, pertanto verrà applicato a decorrere dal 13/03/2016. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come individuato al precedente capoverso del presente articolo. In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia ad essa imputabile, secondo quanto indicato al precedente articolo 3.1. E’ espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente Contratto. MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 7 La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività. La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni ( l’“Impianto”). La Conduttrice, dopo aver individuato e concordato con la Locatrice lo spazio necessario, potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell’Impianto od ai fini dell’aggiornamento tecnologico dell’Impianto medesimo. E’ concessa, inoltre, alla Conduttrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza dell’Impianto (ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) che ritenga opportune. Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Locata e alla rimozione dell’Impianto. La Conduttrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione e a compiere tutta la attività eventualmente necessaria all’ottenimento delle suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice. La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietaria diverse dalla Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima fornite dalla Conduttrice, per stabilire la compatibilità dei nuovi impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Conduttrice. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA La Locatrice consente sin d’ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la sublocazione saranno comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di subconcessione futura ad altro gestore di telefonia mobile, e ad esclusione di eventuali gestori già presenti, il canone verrà maggiorato di €. 2.300,00 (duemilatrecento/00) per ogni gestore ospitato; nel caso in cui il gestore ospitato da H3G dovesse lasciare la postazione subconcessa, il canone di concessione dovrà ritornare a quello iniziale di rinegoziazione (ART.3) aumentato degli aggiornamenti ISTAT vigenti l’anno in corso. CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa della Conduttrice qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate condizioni: a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all’installazione dell’Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni; b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’Impianto. Nei casi suindicati, il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dalla Conduttrice, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R, senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice. REGISTRAZIONE 7.1 Le spese di registrazione del Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali dalla Locatrice e dalla Conduttrice. La Conduttrice, anche per mezzo di terzi da essa incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze. 8 8.1 DOMICILI CONTRATTUALI A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio in: La Locatrice: _____________________ La Conduttrice: ____________________ Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione. 8.2 9 9.1 9.2 TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell’integrale esecuzione del presente Contratto. Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03. 10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 10.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova Data, La Locatrice _____________________ La Conduttrice _______________________ Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice, in relazione al disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2 (Durata), 3 (Canoni), 4 (Manutenzione Porzione Locata), 5 (Cessione del Contratto e sublocazione Porzione Locata), 6 (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata), 10 (Legge applicabile e Foro Competente). Per accettazione Data, La Locatrice _____________________ DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015 LA GIUNTA COMUNALE PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra; VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; CON voti favorevoli unanimi, DELIBERA di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra. SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO