0128-4 - Comune di Cadoneghe

Transcript

0128-4 - Comune di Cadoneghe
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4/2015
OGGETTO
Seduta del 28.01.2015
ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AL NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE
DELL’IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE H3G IN VIA AUGUSTA
L’anno 2015 addì 28 del mese di gennaio alle ore 18.10 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. GASTALDON Mirco
3. GIACOMINI Denis
4. NANIA Enrico
5. VENTURATO Paola
6. PARIZZI Augusta Maria Grazia
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
A
P
P
P
P
A
e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta
Presiede il Vice Sindaco GASTALDON Mirco.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)
N. 138 registro atti pubblicati
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 d. Lgs. 267/2000)
Si certifica che copia della presente delibera è stata
affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15
giorni consecutivi dal 05.02.2015
Addì 05.02.2015
Si certifica che la presente deliberazione È
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000, il
Addì
IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Si certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo il 05.02.2015
Addì 05.02.2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: atto di indirizzo in merito al nuovo contratto di locazione dell’impianto
di telefonia mobile H3G in via Augusta.
Premesso che:
- la Società H3G S.p.A. è concessionaria in Italia per il servizio pubblico di
comunicazioni mobili di terza generazione UMTS, giusta delibera n. 2/01/Cons.
dell’”Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 in data 20.02.2002 fu approvato il progetto
per l’impianto di telefonia cellulare UMTS presentato da H3G in via Augusta
adiacente il muro del Cimitero, lato nord;
Considerato che:
- il Comune di Cadoneghe sottoscrisse con la società H3G in data 14 marzo 2002 un
contratto di locazione novennale per l’installazione, su immobili di proprietà
comunale in via Augusta, di apparati di telecomunicazione con un canone annuo di
euro 18.076,00;
- in data 13 marzo 2011, alla scadenza del precedente contratto, ne fu sottoscritto un
altro di durata sempre novennale con canone annuo pari ad euro 16.890,00;
- la società H3G S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro
Imprese del Tribunale di Milano: 02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878
partita IVA 13378520152, ha manifestato la volontà di ridiscutere le condizioni del
contratto sottoscritto in data 13 marzo 2011 poiché “H3G ha recentemente
sottoscritto accordi di coubicazione di antenne con gli altri Operatori del settore, ed
ha, altresì, avviato un piano di revisione della propria rete di telecomunicazione con
riduzione dei propri siti ciò a seguito: di sopravvenute valutazioni di politica
aziendale, delle mutate condizioni del mercato delle locazioni, nonché della
crescente richiesta da parte della Pubblica Amministrazione di razionalizzare le
infrastrutture di telecomunicazione”
Vista la nuova proposta di contratto inviata da H3G con posta certificata in data
16.01.2015 prot. 822, nella quale, a seguito delle trattative nel frattempo intercorse, sono
stati accolte alcune condizioni proposti dal Comune, come un canone annuo di euro
12.000,00 (dodicimila/00) e la possibilità, in caso di subconcessione futura ad altro gestore
di telefonia mobile, di maggiorazione del canone pari ad euro 2.300,00
(duemilatrecento/00) per ogni gestore ospitato;
Dato atto che le condizioni dello specifico mercato interessato sono effettivamente mutate
rispetto al 2011, tanto che sono in corso da parte di tutti i gestori di telefonia mobile
rinegoziazioni al ribasso dei contratti di locazione rinnovati anche solo qualche anno fa, e
considerato che il canone proposto è in linea, se non più elevato, con quanto concordato
da altri Comuni confrontabili con Cadoneghe;
Atteso che, nel caso non si arrivasse ad un accordo tra le parti, l’alternativa sarebbe la
rimozione da parte di H3G S.p.A dell’impianto di telefonia mobile H3G in via Augusta con
conseguente mancato introito del canone annuo da parte del Comune;
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015
Vista la allegata bozza di contratto tra il Comune e la società H3G per la locazione di una
porzione di terreno sita in Comune di Cadoneghe distinta nel Catasto Terreni al foglio n.
12, part. 741 per l’installazione di apparati di telecomunicazione;
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;
Vista la propria competenza all’approvazione dello schema del contratto di locazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 34, comma 1 del vigente Regolamento per la gestione e la
vendita degli immobili di proprietà comunale;
Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 del d. Lgs. 267/2000
SI PROPONE
-
di approvare l’allegata bozza di contratto per locazione di una porzione di terreno
sita in Comune di Cadoneghe distinta nel Catasto Terreni al foglio n. 12 , per
l’installazione di apparati di telecomunicazione;
di demandare al competente Responsabile di Servizio i provvedimenti conseguenti
all’adozione della presente deliberazione;
di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione
immediatamente eseguibile.
======================
Sulla su estesa proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000:
- ………….di regolarità tecnica
Il Resp. Servizi Siluppo Territoriale
Cadoneghe,
arch. Nicoletta Paiaro
- ……………. di regolarità contabile
Cadoneghe,
Il Resp. Serv. Econ- Finanziari
rag. Vasco Saretta
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015
CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti,
ed uno per l’Ufficio del Registro,
tra
il Comune di Cadoneghe, con sede in Cadoneghe (PD), Piazza Insurrezione,C. F. _____,
rappresentato in questo atto da _____, nato a _____, il ____, C.F. ____, domiciliato per la carica in
___, in qualità di _____, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del comune che rappresenta,
(di seguito, "Locatrice”)
e
H3G S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 - 20090 Trezzano sul
Naviglio
(MI),
capitale
sociale
Euro
474.303.795,00
(quattrocentosettantaquattromilionitrecentotremilasettecentonovantacinque/00),
interamente
versato, Codice Fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese del Tribunale di Milano:
02517580920, iscrizione nel R.E.A. n. 1638878 partita IVA 13378520152, rappresentata ai fini del
presente atto dai Sigg. Rocco Sacco nato a Piove di Sacco (PD) il 16.06.1965 e Andrew John
Ovens nato a Chippenham (GB) il 10.02.1968, nella loro qualità di Procuratori Speciali in virtù della
procura a rogito Dottor Lorenzo Stucchi, notaio in Lodi, Piazza Castello n.32, Repertorio n.
188444/69171 del 11.03.2013 e registrata all’Agenzia delle Entrate di Lodi il 02.04.2013 numero
2027 serie 1Tindicata come, “H3G”
(di seguito, “H3G o “Conduttrice”)
(H3G e la Locatrice sono anche indicate di seguito collettivamente come le “Parti” e,
singolarmente, come la “Parte”).
- premesso che la Locatrice e la Conduttrice hanno sottoscritto in data 13/03/2011 un contratto di
locazione, registrato presso l’ufficio registro di Asti, il 23/03/2011 al numero 2167, afferente la
Porzione Locata (come di seguito definita), risolto consensualmente in data odierna
- le parti precisano che per il periodo 13/03/2014 – 12/03/2015, il canone verrà corrisposto da H3G
S.p.a e sarà trattenuto dalla locatrice in forza del precedente contratto intercorso tra le parti e
meglio indicato alle premesse del presente atto. L’aggiornamento Istat, pertanto verrà applicato a
decorrere dal 13/03/2016.
(di seguito il “Precedente Contratto")
1
1.1
1.2
1.3
OGGETTO
La Locatrice, nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che
accetta, porzione di terreno di sita in Comune di Cadoneghe distinta nel Catasto Terreni
dello stesso Comune di Cadoneghe al foglio n. 12 , particella n. 741 cat. Catastale
Seminativo, per l'installazione dell’impianto per telecomunicazioni di cui al successivo
articolo 4.2, il tutto come risulta dall’allegata planimetria sub Allegato A (di seguito,
“Porzione Locata”). La citata planimetria sub Allegato A, sottoscritta dalle Parti, costituisce
parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito “Contratto”).
La Locatrice garantisce alla Conduttrice la facoltà di accesso, in ogni momento e senza
restrizioni, alla Porzione Locata e alle relative vie di accesso, del personale dipendente della
Conduttrice o di personale da essa incaricato, munito di chiavi, per compiere le opere
necessarie all’installazione dell’impianto per telecomunicazioni di cui al successivo articolo
4.2, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma che sulla Porzione Locata non insistono diritti, personali o reali, di
terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della
Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia
titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della Porzione Locata.
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
La Locatrice dichiara e garantisce che la Porzione Locata è stata edificata in virtù di regolare
permesso edilizio ed in conformità agli strumenti urbanistici, e che sulla stessa non sono
state realizzate opere in assenza delle necessarie autorizzazioni/concessioni.
La Locatrice altresì dichiara ai fini dell’art. 35, comma 10 quinquies del D.L. 223/2006 come
modificato dalla Legge di conversione del 4 agosto 2006, n. 248 che la locazione ha ad
oggetto un immobile strumentale e che intende non avvalersi dell’opzione per l’imponibilità
ad IVA prevista dal citato articolo.
DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Le Parti convengono che, alla scadenza del suddetto termine, il Contratto potrà essere
rinnovato con eventuali modifiche sulla durata della stessa e sul canone di concessione a
richiesta del Concessionario, previa adozione di apposito provvedimento dei competenti
organi comunali, essendo escluso il tacito rinnovo. nessun indennizzo o compenso per
qualsiasi titolo o ragione, spetterà al Concessionario per il mancato rinnovo o per la revoca
del presente Contratto
La Locatrice consente, invece, che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal
Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione alla Locatrice mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.
In espressa deroga all’art. 41 della Legge n° 392/78, nel caso in cui la Locatrice intendesse
locare a terzi la Porzione Locata alla scadenza del Contratto, spetterà alla Conduttrice il
diritto di prelazione in caso di nuova locazione, ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge
sopra richiamata.
CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 12.000,00 (dodicimila/00) comprensivo di
ogni ulteriore/eventuale tassa, onere o accessorio che abbia causa nell'occupazione
suddiviso in unica rata annuale di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da corrispondersi entro la
prima decade di ogni anno previa emissione di fattura per i soggetti titolari di partitiva IVA da
fare pervenire alla Conduttrice almeno 10 (dieci) giorni prima del anno cui afferisce; il
pagamento sarà effettuato con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito
_________________________, di _______________________ (____), Ag. _____,
Paese
3.2
3.3
3.4
3.5
4
Ceck Digit IBAN
SWIFT
CODE
CIN
ABI
CAB
Conto Corrente
intestato a………………………….
Il canone decorrerà e verrà corrisposto dal 13/03/2015.
Il canone predetto dovrà essere aggiornato annualmente, senza necessità di espressa
richiesta da parte del locatore, in misura percentuale pari al 75% (settantacinque per cento)
delle variazioni ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati,
verificatesi nell’anno precedente, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi
della Legge n. 392/78, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi
vigenti al momento della stipula del Contratto. L’aggiornamento Istat, pertanto verrà applicato
a decorrere dal 13/03/2016. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà
assunto l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone, così come
individuato al precedente capoverso del presente articolo.
In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai 30 (trenta) giorni dalla scadenza del
pagamento, la Locatrice avrà diritto agli interessi in misura legale calcolati da tale scadenza
fino alla data di effettivo pagamento, sempre che tale ritardo non sia ad essa imputabile,
secondo quanto indicato al precedente articolo 3.1.
E’ espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere
derivanti dal presente Contratto.
MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7
La Conduttrice provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati
installati e della Porzione Locata, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere
la propria attività.
La Locatrice prende atto che la Porzione Locata sarà utilizzata dalla Conduttrice per la
realizzazione di un impianto per telecomunicazioni, anche per adeguamento evolutivo dello
stesso, comprensivo di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di
alimentazione, antenne, parabole ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di
telecomunicazioni, ai fini della fornitura di un servizio di telecomunicazioni ( l’“Impianto”).
La Conduttrice, dopo aver individuato e concordato con la Locatrice lo spazio necessario,
potrà effettuare sulla Porzione Locata, a proprie spese, tutti i lavori necessari per il
passaggio dei cavi di alimentazione e/o telefonici e ad installare ogni tipo di apparecchiatura
che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento dell’Impianto od ai fini
dell’aggiornamento tecnologico dell’Impianto medesimo.
E’ concessa, inoltre, alla Conduttrice la facoltà di eseguire tutte quelle opere di protezione e
sicurezza dell’Impianto (ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche) che ritenga
opportune.
Al termine della locazione, a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria
cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione in pristino della Porzione Locata
e alla rimozione dell’Impianto.
La Conduttrice avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per
le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dei lavori di cui ai precedenti capoversi; qualora
fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in
questione e a compiere tutta la attività eventualmente necessaria all’ottenimento delle
suddette autorizzazioni. In tutti i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
La Locatrice potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni
qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti del terreno di cui è proprietaria diverse
dalla Porzione Locata solo con la previa autorizzazione scritta dalla Conduttrice e dietro
presentazione di idonea relazione tecnica che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le
indicazioni di massima fornite dalla Conduttrice, per stabilire la compatibilità dei nuovi
impianti con quelli esistenti e/o previsti dalla Conduttrice.
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE DELLA PORZIONE LOCATA
La Locatrice consente sin d’ora alla Conduttrice la facoltà di cedere il presente Contratto o
sublocare anche parzialmente la Porzione Locata a terzi. In entrambi i casi la cessione o la
sublocazione saranno comunicati alla Locatrice con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
In caso di subconcessione futura ad altro gestore di telefonia mobile, e ad esclusione di
eventuali gestori già presenti, il canone verrà maggiorato di €. 2.300,00 (duemilatrecento/00)
per ogni gestore ospitato; nel caso in cui il gestore ospitato da H3G dovesse lasciare la
postazione subconcessa, il canone di concessione dovrà ritornare a quello iniziale di
rinegoziazione (ART.3) aumentato degli aggiornamenti ISTAT vigenti l’anno in corso.
CONDIZIONE RISOLUTIVA E RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il presente Contratto potrà risolversi, su iniziativa della Conduttrice qualora si verifichi almeno
una tra le sottoelencate condizioni:
a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o della Magistratura,
di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, all’installazione dell’Impianto ed al suo
utilizzo per la fornitura del servizio di telecomunicazioni;
b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno
essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell’Impianto.
Nei casi suindicati, il presente Contratto potrà, quindi, essere risolto unicamente dalla
Conduttrice, con effetto immediato, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo
raccomandata A/R, senza che la Locatrice abbia nulla a pretendere dalla Conduttrice.
REGISTRAZIONE
7.1
Le spese di registrazione del Contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in parti uguali
dalla Locatrice e dalla Conduttrice. La Conduttrice, anche per mezzo di terzi da essa
incaricati, provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.
8
8.1
DOMICILI CONTRATTUALI
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio in:
La Locatrice: _____________________
La Conduttrice: ____________________
Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente Contratto ai sensi
dell’articolo 5, verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della
cessione.
8.2
9
9.1
9.2
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dalle Parti sono tutelati dal D. Lgs. 196/2003 e sue successive
modificazioni e integrazioni e pertanto saranno utilizzati al fine esclusivo dell’integrale
esecuzione del presente Contratto.
Le Parti autorizzano altresì il trattamento dei dati da parte di soggetti terzi al solo scopo di
dare esecuzione al Contratto e/o adempiere agli obblighi di legge, regolamenti, direttive
comunitarie e disposizioni di cui al D. Lgs 196/03.
10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
10.2 Per ogni controversia derivante dal presente Contratto sarà esclusivamente competente il
Foro di Padova
Data,
La Locatrice
_____________________
La Conduttrice
_______________________
Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale la Locatrice, in relazione al disposto degli artt.
1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare e di approvare specificatamente gli articoli: 2 (Durata), 3
(Canoni), 4 (Manutenzione Porzione Locata), 5 (Cessione del Contratto e sublocazione Porzione
Locata), 6 (Condizione risolutiva e risoluzione anticipata), 10 (Legge applicabile e Foro
Competente).
Per accettazione
Data,
La Locatrice
_____________________
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 28.01.2015
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO