Guida rendicontazioni spese - Comune di Quartu Sant`Elena
Transcript
Guida rendicontazioni spese - Comune di Quartu Sant`Elena
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA Dichiarazione e rendiconto spese elettorali da parte di candidati, partiti, liste e movimenti Elezioni Comunali 31 maggio e turno ballottaggio 14 giugno 2015 RENDICONTO SPESE CANDIDATI art. 2, comma 3, Legge 441/1982, - artt. 7, 13, 14, 15, Legge 515/1993 - art. 13 Legge. 96/2012, Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui ai commi 1e 4 dell’art. 13, Legge 96/2012, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro-quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di rendicontazione delle spese sostenute. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della Legge 5 luglio 1982,n. 441 e s.m.i. concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale da parte dei singoli candidati ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero», deve essere trasmessa entro tre mesi dalla data delle elezioni (art. 13 comma 7, Legge 96/2012), oltre che al Presidente del Consiglio Comunale, al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Collegio Regionale di Garanzia Elettorale c/o la Corte di Appello di CAGLIARI – Piazza Repubblica, 15 Cagliari Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto (anche se negativo) relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui sopra sono tenuti anche i candidati non eletti (art. 7 comma 7 Legge 515/93). art.15, legge 515/1993 (sanzioni) In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall’ art. 13 Legge 96/2012, il Collegio di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione, il Collegio regionale diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €25.823 a €103.291. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione entro i termini previsti, o il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio dell’importo massimo consentito, comporta la decadenza dalla carica, oltre l’applicazione della sanzione. Vedi moduli per la dichiarazione e rendicontazione dei singoli candidati scaricabili da questa pagina o dal sito web della Corte d’Appello di Cagliari (Segreteria del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale) RENDICONTO SPESE LISTE, PARTITI, MOVIMENTI E GRUPPI DI CANDIDATI Legge 515/1993, - art. 13 Legge 96/2012, - Art. 14-bis D.L. 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 13) I rappresentanti delle liste e gruppi di candidati, devono spedire il consuntivo delle spese per la campagna elettorale e alle relative forme di finanziamento, entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale alla Corte dei Conti – Collegio di controllo sulle spese elettorali per la Regione Sardegna – via Lo Frasso n. 4, 09127 Cagliari. art. 13 comma 7 Legge 96/2012 (sanzioni) Il mancato deposito del consuntivo nei termini prescritti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000,00 a 500.000,00 euro. Si precisa che alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sardegna deve essere inviato il Rendiconto (anche se negativo) da parte delle singole Liste (non dai candidati), con l'accortezza di indicare anche generalità e recapito telefonico del presentatore/responsabile autorizzato della lista.