Servizio Igiene e Sanita` Pubblica

Transcript

Servizio Igiene e Sanita` Pubblica
REGIONE LOMBARDIA – A.S.L. della PROVINCIA di MANTOVA
DIPARTIMENTO di PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica
Oggetto: elenco dei sospetti inadempienti fino ad oggi segnalati a questo Servizio e relative
procedure aziendali.
BAMBINI INADEMPIENTI DIVISI PER DISTRETTO
DISTRETTO DI ASOLA
13 bambini
DISTRETTO DI GUIDIZZOLO
6 bambini
DISTRETTO DI MANTOVA
60 bambini
DISTRETTO DI OSTIGLIA 13
DISTRETTO DI SUZZARA
12
DISTRETTO DI VIADANA 1
Piano aziendale per la gestione delle controindicazioni e delle inadempienze alle
vaccinazioni, nomina della “commissione sanitaria di vigilanza sulle vaccinazioni” e
istituzione di registro informatico degli inadempienti (giugno 2000)
Sempre più frequentemente i genitori chiedono per i propri figli la esenzione dalle
vaccinazioni obbligatorie, vuoi per preconcetti contro le vaccinazioni in genere, vuoi con
motivazioni sanitarie più o meno plausibili. Anche la normativa più recente (DPR 26 gennaio
1999 n. 355 su GU del 15.10.99 ) conferma l’ obbligo di assoggettare ad alcune vaccinazioni
i nuovi nati (a-polio, a-tetanica, a-difterite, a-epatiteB) e dodicenni (a-epatiteB), ma nemmeno
le ultime direttive ministeriali pervenute hanno sufficientemente chiarito gli indirizzi
comportamentali e procedurali da seguire nei casi in cui si verifichi una inadempienza alle
vaccinazioni obbligatorie.
In passato i nominativi dei rarissimi casi di inadempienza vaccinale verificatisi sono
stati trasmessi da questo Servizio al Tribunale dei Minori di Brescia, come previsto
dagli allegati della Nota Ministeriale n° 400.2/26V/535 del 9.3.87.
Preso atto delle comunicazioni del Tribunale dei minori di Brescia, secondo cui non
possono essere adottati dal Giudice minorile atti restrittivi della patria potestas, essendo
incoercibile il provvedimento richiesto, sono state individuate con delibera aziendale le
seguenti procedure per la gestione delle controindicazioni e delle inadempienze alle
vaccinazioni obbligatorie, anche alla luce di quanto emerso dalla discussione svoltasi nel
corso della Conferenza Regionale sulle vaccinazioni dell’ età evolutiva, organizzata da questa
Azienda nel mese di settembre 1999.
PROCEDURE
per
VALUTAZIONE delle CONTROINDICAZIONI
e
GESTIONE delle INADEMPIENZE alle VACCINAZIONI
MANCATA PRESENTAZIONE alla CHIAMATA
Per ogni bambino inserito nell’ anagrafe vaccinale deve essere spedito 15-30 giorni
prima della data della vaccinazione un invito (cartolina, lettera ecc.) indicando data, ora e
luogo dell’ appuntamento.
In caso di mancato rispetto dell’ appuntamento, qualora non sia stato fissato un
appuntamento alternativo, dopo 20-30 giorni si invia un nuovo invito. Qualora venga disatteso
anche questo secondo invito, si procederà ad inviare ai genitori una Raccomandata con
A.R. per segnalare la opportunità di vaccinare il bambino, l’ aspetto obbligatorio di alcune
vaccinazioni, per chiedere il motivo della mancata presentazione agli appuntamenti vaccinali
e per invitare a contattare l’ Ufficio per concordare un eventuale incontro.
COMUNICAZIONE
di
CONTROINDICAZIONI
PERMANENTI,
DINIEGO
alla
VACCINAZIONE o MANCATA RISPOSTA dei GENITORI
In caso di comunicazione di controindicazioni permanenti o di manifestazione di opposizione alle
vaccinazioni obbligatorie da parte dei genitori, o in caso di mancata risposta alla lettera, dopo 30 giorni il
Distretto interessato procederà ad inviare comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica perché
provveda ad attuare gli adempimenti di seguito specificati.
COMMISSIONE SANITARIA di VIGILANZA sulle VACCINAZIONI (CSVV)
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di controindicazioni permanenti o
di rifiuto ad una o più vaccinazioni obbligatorie, o in caso di mancata risposta da parte dei
genitori, gli interessati sono convocati innanzi ad una commissione appositamente costituita
presso il Dipartimento di prevenzione della ASL denominata “Commissione sanitaria di
vigilanza sulle vaccinazioni”, costituita con delibera del Direttore generale, avente la seguente
composizione:
Presidente: Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o suo sostituto e/o delegato;
Componente: Responsabile del Distretto di residenza del bambino o suo sostituto e/o
delegato;
Componente: Medico specialista designato di volta in volta dal Presidente della
Commissione a seconda del tipo di motivazione del diniego o della patologia da cui è
dichiarato affetto il bambino;
Medico di parte eventualmente scelto dagli interessati a loro spese.
PROCEDURA per la GESTIONE delle INADEMPIENZE / DINIEGO
Qualora la CSVV riscontri la presenza di una controindicazione vera alla vaccinazione,
disporrà la sospensione temporanea o esonero permanente della vaccinazione obbligatoria.
Qualora invece i genitori manifestino un persistente convincimento di opposizione alla
pratica vaccinale, pur in assenza di controindicazioni vere alla vaccinazione, la CSVV
illustrerà ogni aspetto delle vaccinazioni, ivi compresi i possibili inconvenienti nella loro reale
dimensione quali-quantitativa, fornirà i chiarimenti e le informazioni previste dall’ art. 7 della
L. 25 febbraio 1992, n. 210 , ed evidenzierà i pericoli per la salute e le responsabilità
derivanti dalla decisione assunta. Procederà poi ad acquisire seduta stante una
dichiarazione, secondo il modulo allegato, sottoscritta dagli opponenti, attestante il rifiuto di
eseguire la vaccinazione obbligatoria, da cui risulterà, tra l’ altro, che gli opponenti si
riconoscono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso, da chiunque subito,
conseguente alla mancata esecuzione di vaccinazioni obbligatorie.
Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica provvederà a trattenere l’ originale della
dichiarazione mentre trasmetterà entro 15 giorni una copia della dichiarazione al Distretto
interessato. Una seconda copia al Sindaco del comune di residenza del soggetto per il quale
è stato opposto il rifiuto alla vaccinazione. Una terza copia sarà inviata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Una quarta copia sarà inviata al Responsabile
amministrativo del dipartimento di prevenzione di questa ASL, onde consentire la
applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge.
In caso di ulteriore mancata presentazione all’ incontro senza giustificazione, il
Servizio Igiene e Sanità pubblica invierà una Raccomandata con A.R. agli interessati
informandoli di avere provveduto ad informare il Signor Sindaco, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale e l’ Ufficio Amministrativo del Dipartimento della inadempienza posta in
essere.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Il Responsabile amministrativo del Dipartimento di Prevenzione provvederà a comminare le sanzioni
amministrative previste dalla L. 689/81.
REGISTRO degli INADEMPIENTI
Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL istituisce un apposito registro
informatizzato, sul quale devono essere annotati i nominativi dei soggetti che non hanno
effettuato le vaccinazioni obbligatorie.
Al compimento della maggiore età, il medesimo Servizio inviterà alla vaccinazione i
soggetti per cui in minore età, era stato opposto rifiuto alla vaccinazione, fornendo agli stessi
le informazioni utili ad acquisire il consenso informato alla effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie in precedenza non eseguite.
EMERGENZE EPIDEMICHE
In qualsiasi momento, in caso di pericolo di diffusione di malattia infettiva per la quale
sussiste l’ obbligo di vaccinazione, il Signor Sindaco del comune interessato, quale autorità
sanitaria locale, potrà disporre con propria ordinanza, con effetto immediato e senza
possibilità di appello, l’ immediata esecuzione della vaccinazione di tutti i soggetti per i quali
era stata attuata la procedura di rifiuto di vaccinazione obbligatoria contro la malattia in
questione, da eseguirsi ad opera degli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della
ASL . In caso di perseveranza nell’ atteggiamento di rifiuto alla effettuazione di una
vaccinazione disposta con ordinanza dell’ autorità sanitaria locale, nei confronti dei renitenti
si applicano le disposizioni dell’ art. 33 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 nonchè quelle
previste dall’ art. 650 del codice penale e, per i minori, dell’ art. 333 del codice civile.
F:/igiepub/Inademp/vc_inad.doc/GC/6.6p2-3