Servizio Igiene e Sanita` Pubblica
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Servizio Igiene e Sanita` Pubblica
REGIONE LOMBARDIA – A.S.L. della PROVINCIA di MANTOVA DIPARTIMENTO di PREVENZIONE Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica Oggetto: elenco dei sospetti inadempienti fino ad oggi segnalati a questo Servizio e relative procedure aziendali. BAMBINI INADEMPIENTI DIVISI PER DISTRETTO DISTRETTO DI ASOLA 13 bambini DISTRETTO DI GUIDIZZOLO 6 bambini DISTRETTO DI MANTOVA 60 bambini DISTRETTO DI OSTIGLIA 13 DISTRETTO DI SUZZARA 12 DISTRETTO DI VIADANA 1 Piano aziendale per la gestione delle controindicazioni e delle inadempienze alle vaccinazioni, nomina della “commissione sanitaria di vigilanza sulle vaccinazioni” e istituzione di registro informatico degli inadempienti (giugno 2000) Sempre più frequentemente i genitori chiedono per i propri figli la esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie, vuoi per preconcetti contro le vaccinazioni in genere, vuoi con motivazioni sanitarie più o meno plausibili. Anche la normativa più recente (DPR 26 gennaio 1999 n. 355 su GU del 15.10.99 ) conferma l’ obbligo di assoggettare ad alcune vaccinazioni i nuovi nati (a-polio, a-tetanica, a-difterite, a-epatiteB) e dodicenni (a-epatiteB), ma nemmeno le ultime direttive ministeriali pervenute hanno sufficientemente chiarito gli indirizzi comportamentali e procedurali da seguire nei casi in cui si verifichi una inadempienza alle vaccinazioni obbligatorie. In passato i nominativi dei rarissimi casi di inadempienza vaccinale verificatisi sono stati trasmessi da questo Servizio al Tribunale dei Minori di Brescia, come previsto dagli allegati della Nota Ministeriale n° 400.2/26V/535 del 9.3.87. Preso atto delle comunicazioni del Tribunale dei minori di Brescia, secondo cui non possono essere adottati dal Giudice minorile atti restrittivi della patria potestas, essendo incoercibile il provvedimento richiesto, sono state individuate con delibera aziendale le seguenti procedure per la gestione delle controindicazioni e delle inadempienze alle vaccinazioni obbligatorie, anche alla luce di quanto emerso dalla discussione svoltasi nel corso della Conferenza Regionale sulle vaccinazioni dell’ età evolutiva, organizzata da questa Azienda nel mese di settembre 1999. PROCEDURE per VALUTAZIONE delle CONTROINDICAZIONI e GESTIONE delle INADEMPIENZE alle VACCINAZIONI MANCATA PRESENTAZIONE alla CHIAMATA Per ogni bambino inserito nell’ anagrafe vaccinale deve essere spedito 15-30 giorni prima della data della vaccinazione un invito (cartolina, lettera ecc.) indicando data, ora e luogo dell’ appuntamento. In caso di mancato rispetto dell’ appuntamento, qualora non sia stato fissato un appuntamento alternativo, dopo 20-30 giorni si invia un nuovo invito. Qualora venga disatteso anche questo secondo invito, si procederà ad inviare ai genitori una Raccomandata con A.R. per segnalare la opportunità di vaccinare il bambino, l’ aspetto obbligatorio di alcune vaccinazioni, per chiedere il motivo della mancata presentazione agli appuntamenti vaccinali e per invitare a contattare l’ Ufficio per concordare un eventuale incontro. COMUNICAZIONE di CONTROINDICAZIONI PERMANENTI, DINIEGO alla VACCINAZIONE o MANCATA RISPOSTA dei GENITORI In caso di comunicazione di controindicazioni permanenti o di manifestazione di opposizione alle vaccinazioni obbligatorie da parte dei genitori, o in caso di mancata risposta alla lettera, dopo 30 giorni il Distretto interessato procederà ad inviare comunicazione al Servizio Igiene e Sanità Pubblica perché provveda ad attuare gli adempimenti di seguito specificati. COMMISSIONE SANITARIA di VIGILANZA sulle VACCINAZIONI (CSVV) Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di controindicazioni permanenti o di rifiuto ad una o più vaccinazioni obbligatorie, o in caso di mancata risposta da parte dei genitori, gli interessati sono convocati innanzi ad una commissione appositamente costituita presso il Dipartimento di prevenzione della ASL denominata “Commissione sanitaria di vigilanza sulle vaccinazioni”, costituita con delibera del Direttore generale, avente la seguente composizione: Presidente: Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o suo sostituto e/o delegato; Componente: Responsabile del Distretto di residenza del bambino o suo sostituto e/o delegato; Componente: Medico specialista designato di volta in volta dal Presidente della Commissione a seconda del tipo di motivazione del diniego o della patologia da cui è dichiarato affetto il bambino; Medico di parte eventualmente scelto dagli interessati a loro spese. PROCEDURA per la GESTIONE delle INADEMPIENZE / DINIEGO Qualora la CSVV riscontri la presenza di una controindicazione vera alla vaccinazione, disporrà la sospensione temporanea o esonero permanente della vaccinazione obbligatoria. Qualora invece i genitori manifestino un persistente convincimento di opposizione alla pratica vaccinale, pur in assenza di controindicazioni vere alla vaccinazione, la CSVV illustrerà ogni aspetto delle vaccinazioni, ivi compresi i possibili inconvenienti nella loro reale dimensione quali-quantitativa, fornirà i chiarimenti e le informazioni previste dall’ art. 7 della L. 25 febbraio 1992, n. 210 , ed evidenzierà i pericoli per la salute e le responsabilità derivanti dalla decisione assunta. Procederà poi ad acquisire seduta stante una dichiarazione, secondo il modulo allegato, sottoscritta dagli opponenti, attestante il rifiuto di eseguire la vaccinazione obbligatoria, da cui risulterà, tra l’ altro, che gli opponenti si riconoscono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso, da chiunque subito, conseguente alla mancata esecuzione di vaccinazioni obbligatorie. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica provvederà a trattenere l’ originale della dichiarazione mentre trasmetterà entro 15 giorni una copia della dichiarazione al Distretto interessato. Una seconda copia al Sindaco del comune di residenza del soggetto per il quale è stato opposto il rifiuto alla vaccinazione. Una terza copia sarà inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Una quarta copia sarà inviata al Responsabile amministrativo del dipartimento di prevenzione di questa ASL, onde consentire la applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. In caso di ulteriore mancata presentazione all’ incontro senza giustificazione, il Servizio Igiene e Sanità pubblica invierà una Raccomandata con A.R. agli interessati informandoli di avere provveduto ad informare il Signor Sindaco, la Procura della Repubblica presso il Tribunale e l’ Ufficio Amministrativo del Dipartimento della inadempienza posta in essere. SANZIONI AMMINISTRATIVE Il Responsabile amministrativo del Dipartimento di Prevenzione provvederà a comminare le sanzioni amministrative previste dalla L. 689/81. REGISTRO degli INADEMPIENTI Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL istituisce un apposito registro informatizzato, sul quale devono essere annotati i nominativi dei soggetti che non hanno effettuato le vaccinazioni obbligatorie. Al compimento della maggiore età, il medesimo Servizio inviterà alla vaccinazione i soggetti per cui in minore età, era stato opposto rifiuto alla vaccinazione, fornendo agli stessi le informazioni utili ad acquisire il consenso informato alla effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie in precedenza non eseguite. EMERGENZE EPIDEMICHE In qualsiasi momento, in caso di pericolo di diffusione di malattia infettiva per la quale sussiste l’ obbligo di vaccinazione, il Signor Sindaco del comune interessato, quale autorità sanitaria locale, potrà disporre con propria ordinanza, con effetto immediato e senza possibilità di appello, l’ immediata esecuzione della vaccinazione di tutti i soggetti per i quali era stata attuata la procedura di rifiuto di vaccinazione obbligatoria contro la malattia in questione, da eseguirsi ad opera degli operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL . In caso di perseveranza nell’ atteggiamento di rifiuto alla effettuazione di una vaccinazione disposta con ordinanza dell’ autorità sanitaria locale, nei confronti dei renitenti si applicano le disposizioni dell’ art. 33 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 nonchè quelle previste dall’ art. 650 del codice penale e, per i minori, dell’ art. 333 del codice civile. F:/igiepub/Inademp/vc_inad.doc/GC/6.6p2-3