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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Con sentenza n. 50255/2015 – ud. 13 novembre 2015 - dep. 22 dicembre 2015 –
la sesta sezione della Corte di Cassazione, in tema di delitto di “Indebita percezione di
erogazioni in danno dello Stato”, ha affermato che le indennità elargite dalla Regione,
tramite il meccanismo del rimborso, in favore dei propri Consiglieri, per le spese di
trasporto da questi sostenute per il raggiungimento del luogo di esercizio del mandato,
rientrano, ove indebitamente percepite, tra i contributi assoggettati alla previsione di
cui all’art. 316 ter cod. pen.
La condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che
utilizzi il telefono di ufficio per fini personali, al di fuori dei casi di urgenza o di
specifiche e legittime autorizzazioni, secondo la sesta sezione della Corte, sentenza n.
1327/2016 - ud. 7 luglio 2015 – dep. 14 gennaio 2016, integra il reato di peculato d'uso
solo se produce un danno apprezzabile al patrimonio della Pubblica Amministrazione
o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell'ufficio; deve ritenersi
penalmente irrilevante, invece, se non presenta conseguenze economicamente e
funzionalmente significative. In particolare, secondo la decisione, <<emerge che negli
oltre due anni considerati dall'imputazione il ricorrente ha effettuato soltanto 192 telefonate
private, sì che il preteso uso improprio o indebito del cellulare assume concreti contorni di
occasionalità o sporadicità (non più di una telefonata privata a settimana). Ciò implica che il
preteso danno (corrispondente alle supposte telefonate '"abusive") di soli 350 Euro subito dalla
società, rispetto a conti aziendali dell'ordine di milioni di Euro, deve considerarsi in pratica
inesistente>>.
REATI CONTRO LA PERSONA
Con la sentenza n. 4784/2016 – ud. 15 settembre 2015 - dep. 5 febbraio 2016, la
quinta sezione penale ha affermato che integra il reato di ingiuria l’impiego
dell’espressione: “ci avete rotto i coglioni....chi cazzo siete ..”. In particolare, <<seppure ai
giorni nostri i rapporti interpersonali e le relative comunicazioni sono caratterizzati da una
dilagante volgarità, di talché non si può certamente pretendere che tutti si comportino da
perfetti gentiluomini ("gentiluomo è" - per il Gelli, autore del più diffuso, nei primi decenni del
secolo scorso, codice cavalleresco - "colui che, per una raffinata sensibilità morale, si impone la
rigida osservanza di speciali norme, che si chiamano leggi cavalleresche"), non di meno esistono
limiti, superati i quali la patente scurrilità delle espressioni adoperate e la intenzionale volgarità
delle condotte tenute suonano come - implicita, ma inequivocabile - offesa verso il
destinatario>>.
Secondo la sentenza della terza sezione n. 5515/2016 – ud. 14 gennaio 2016 –
dep. 10 febbraio 2016, integra il reato di violenza sessuale la condotta dell’imputato
che, durante la fasi di accertamento tecnico mediante etilometro, palpeggiava il basso
gluteo dell'agente di polizia municipale.
REATI TRIBUTARI – SEQUESTRO PER EQUIVALENTE
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Con la sentenza n. 5728/2016 - c.c. 14 gennaio 2016 - dep. 11 febbraio 2016 – la
terza sezione penale della Corte ha affrontato il tema degli effetti del nuovo art. 12-bis
D. Lgs. n. 74 del 2000,ha affermato che, anche in presenza di piano rateale di
versamento del debito tributario, la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il
prezzo di uno dei delitti previsti dal citato decreto legislativo continua ad essere
consentita per gli importi che non sono stati ancora corrisposti all’Erario, così
continuando ad essere consentito anche il sequestro preventivo a detta confisca
finalizzato.
Con sentenza n. 4097/2016 – c.c. 19 gennaio 2016 – dep. 1 febbraio 2016, relativa
all’impugnazione di una sentenza di patteggiamento con cui era stata disposta la
confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, la
Suprema Corte ha affermato che la misura può essere imposta, per un valore
corrispondente al prezzo o al profitto del reato, su beni di cui il condannato abbia la
disponibilità. Con questa espressione si allude tanto ai beni che sono di proprietà della
persona colpita, quanto a quelli su cui quest’ultima possa esercitare un potere
dispositivo, anche informale e tramite terzi, sicché possa affermarsi che ricadono nella
sua sfera di interessi economici. I beni attinti non necessariamente devono essere
“individuati” nel provvedimento, ma quanto meno devono essere “individuabili”. Con
questa locuzione, comunque, si allude a beni che siano già presenti nella sfera di
disponibilità del condannato al momento della statuizione, ancorché la loro compiuta
identificazione intervenga solo dopo che il provvedimento è divenuto definitivo, nella
fase dell’esecuzione della sanzione. Sono esclusi dall’ablazione, pertanto, i beni che
entrano nel patrimonio del reo dopo detto provvedimento, definiti “futuri”. La
decisione si pone in linea con Cass. pen., sez. 3, 27 febbraio 2013, n. 23649 (dep. 31
maggio 2013), rv. 256164; Cass. pen., sez. 1, 15 ottobre 2014, n. 5691 (dep. 6 febbraio
2015) ed in consapevole contrasto con un altro orientamento. E’ stato affermato, infatti,
che il debito sanzionatorio del condannato non possaessere vanificato dalla
momentanea incapienza del debitore. Il perimetro patrimoniale all’interno del quale
deve essere soddisfatto è costituito non solo dai beni “già individuati” nella
disponibilità dell'imputato, ma anche da <<quelli che in detta disponibilità si rinvengano o
comunque entrino successivamente al provvedimento di confisca, fino alla concorrenza
dell'importo determinato>>(Cass. pen., sez. 6, 23 luglio 2015 (dep. 30 luglio 2015), n.
33765, rv. 265012. Nello stesso solco si pongono anche Cass. pen., Sez. 5, 7 maggio 2013,
n. 28336 (dep. 28 giugno 2013), rv. 256775 e Cass. pen., sez. 6, 10 giugno 2014, n. 33861
(dep. 30 luglio 2014),rv. 260176).
Con sentenza n. 4631/2016, la terza sezione ha ribadito che il nuovo
amministratore di una società risponde del reato di omesso versamento dell’iva anche
se il relativo debito tributario è maturato in vigenza dell’incarico assunto da altri. Egli,
infatti, è tenuto ad un controllo preventivo prima dell’accettazione della carica,
esponendosi, in caso contrario, volontariamente a responsabilità penale.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI.
Con sentenza n. 2618/2016 - ud. 21 ottobre 2015 - dep. 21 gennaio 2016, la sesta
sezione ha affermato che, ai fini della punibilità della coltivazione di piante dalle quali
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sono estraibili sostanze stupefacenti, va accertata l'offensività della condotta in
concreto, che sussiste quando la pianta ha un’effettiva ed attuale capacità drogante.
DEPENALIZZAZIONE
Con sentenza nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016, la settima sezione
ha affermato che il fatto già previsto come reato dall’art. 635, comma secondo, n. 3, cod.
pen. (commesso sulle cose indicate al n. 7 dell’art. 625 cod. pen.) conserva rilevanza
penale nella vigenza dle nuovo teso dell’art. 635 cod. pen., introdotto dall’art. 2,
comma primo, lett. l), del d. lgs. n. 7 del 2016, perché tra il nuovo ed il previgente teste
sussiste un nesso di continuità ed omogeneità.
Nella medesima nella camera di consiglio del 16 febbraio 2016, la settima
sezione ha affermato che la ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di
cui all’art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale anche a seguito dell’abrogazione
dell’art. 647 cod. pen. disposta dall’art. 1, comma primo, del d. lgs. n. 7 del 2016.
CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO - SOSPENSIONE CON MESSA
ALLA PROVA
Con la sentenza n. 3963/16 - ud. 6 luglio 2015 – dep. 29 gennaio 2016, la quinta
sezione penale, nel respingere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità
ex art. 131-bis cod. pen. contenuta nella memoria difensiva presentata tardivamente, ha
implicitamente escluso che la Corte di cassazione possa rilevare d’ufficio, ai sensi
dell’art. 609 comma 2 cod. proc. pen., la sussistenza della particolare tenuità del fatto.
Con la sentenza n. 4171/16- ud. 21 ottobre 2015 - dep. 2 febbraio 2016, la sesta
sesione penale ha affermato che “in tema di sospensione con messa alla prova,
nell’ipotesi di richiesta nel corso delle indagini preliminari, non è impugnabile il
provvedimento di rigetto del G.I.P. adottato a seguito del dissenso del P.M.”.
La quarta sezione, con sentenza n. 4527/16 – ud. 20 ottobre 2015 – dep. 3
febbraio 2016 ha affermato, in via incidentale, che, in caso di richiesta di sospensione
del procedimento con messa alla prova dell'imputato, il giudice è tenuto a verificare la
correttezza della qualificazione giuridica attribuita al fatto dall’accusa e può - ove la
ritenga non corretta - modificarla, traendone i conseguenti effetti sul piano della
ricorrenza o meno dei presupposti dell’istituto in questione.
La quinta sezione, con sentenza n. 5800/2016 - c.c. 2 luglio 2015 - dep. 11
febbraio 2016, dopo aver premesso che l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. ha
natura ibrida, operante come causa di non punibilità ma disciplinato, nelle sue
implicazioni in rito, come causa di improcedibilità, ha affermato che il giudizio sulla
particolare tenuità, ascrivendo al fatto contestato una qualificazione giuridica, può
essere compiuto d’ufficio anche dalla Corte di cassazione - sulla base dell’accertamento
in fatto compiuto dal giudice di merito – con annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata laddove questa consenta di ravvisare “ictu oculi” la sussistenza dei
presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.
In tal guisa ragionando, si è posta in non consapevole contrasto con l’altra
pronuncia depositata 13 giorni prima.
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INDAGINI PRELIMINARI
La sesta sezione penale, con sentenza n. 6090/2016 – ud. 21 gennaio 2016 – dep.
12 febbraio 2016, pronunciandosi in tema di archiviazione, ha affermato che il decreto
di archiviazione emesso de plano in violazione del principio del contraddittorio - in
ragione dell’omessa valutazione dell’opposizione della persona offesa – deve essere
annullato senza rinvio e gli atti devono essere restituiti al Giudice per le indagini
preliminari, avente competenza funzionale, e non al Tribunale.
MISURE CAUTELARI
Con sentenza n. 6304/2016 – ud. 6 novembre 2015 – dep. 16 febbraio 2016, la
seconda sezione ha affermato che << la decisione degli arresti domiciliari con presidio
elettronico consegue ad una compiuta valutazione delle esigenze cautelaci, rileva un principio di
diritto, già affermato da questa sezione, che il collegio ritiene perfettamente aderente al caso,
secondo cui:"qualora il giudice reputi che il cd. "braccialetto elettronico" sia una
modalità di esecuzione degli arresti domiciliaci necessaria ai fini della concedibilità
della misura e, tuttavia, tale misura non possa essere concessa per la concreta
mancanza di tale strumento di controllo da parte della PG o dell’Amministrazione
penitenziaria, non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 Cost., ne'
alcuna violazione dei diritti della difesa, perché l'impossibilità della concessione degli arresti
domiciliari senza controllo elettronico a distanza dipende pur sempre dall'intensità delle
esigenze cautelaci e pertanto è ascrivibile alla persona dell'indagato>>.
Sullo stesso tema, la prima sezione, con ordinanza n. 374/2016, ud. 28 gennaio
2016 - dep. 11 febbraio 2016, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del mancato
accoglimento dell’istanza di concessione degli arresti domiciliari in ragione
dell’indisponibilità del cd. braccialetto elettronico.
Con la sentenza n. 52127/15, la seconda sezione della Corte ha affermato che la
notifica alla p.o., prevista a pena d'inammissibilità dall'art. 299 cod. proc. pen. debba
essere comunque eseguita anche in caso di mancata nomina di un difensore o di
mancata elezione di domicilio.
Con la sentenza n. 4961/2016 – ud. 26 gennaio 2016 – dep. 8 febbraio 2016, la
Sezione Seconda della Corte di Cassazione ha affermato che il termine per il deposito
della motivazione dell’ordinanza del Tribunale del riesame, emessa ai sensi degli artt.
309 e 310 cod.proc.pen. così come novellati dalla legge del 16 aprile 2015 n.47, decorre
dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo, e non
dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo .
Con la sentenza n. 5774/2016 - c.c. 14 ottobre 2015 - dep. 11 febbraio2016 la
prima sezione penale della Corte ha affermato che, in tema di riesame di misure
cautelari personali, la disciplina di cui all’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., come
modificata dall’art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, è applicabile alle decisioni
emesse – mediante il deposito del dispositivo – solo dal momento della entrata in
vigore della legge medesima.
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GIUDIZIO - APPELLO
Con ordinanza n. 2259/2016 – ud. 26 novembre 2015 - dep. 21 gennaio 2016 - la
seconda sezione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: “Se, nel giudizio
di cassazione, sia rilevabile d’ufficio la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo nel caso in cui la sentenza di appello impugnata abbia riformato
quella assolutoria di primo grado sulla base di una diversa valutazione
dell’attendibilità dei testimoni, senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale funzionale ad un nuovo esame testimoniale”.
PROVE
Con sentenza n. 5550/2016 – ud. 25 novembre 2015 - dep. 10 febbraio 2016, la
quinta sezione della Corte di Cassazione ha ribadito che gli artt. 244 e 247 cod. proc.
pen., relativi alle ispezioni e alleperquisizioni, impongono l’adozione di "misure
tecniche atte ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad
impedirnel'alterazione" quando ricadono su "materiale informatico". IL pedinamento
tramite GPS, invece, <<nulla ha a che fare con gli istituti sopra ricordati (ispezioni e
perquisizioni), meno che mai con l'attività di intercettazione. Si tratta di una ordinaria attività
di polizia giudiziaria, posta in essere con l'ausilio di strumenti tecnici e accompagnata, nel caso
in scrutinio, da attività di intercettazione ambientale. Essa non è regolata da norme cogenti in
riferimento ai dati raccolti. I suoi risultati, per altro, sono veicolati nella istruttoria
dibattimentale attraverso le dichiarazioni di chi ha effettuato e/o coordinato l'operazione di
"pedinamento". Si tratta, pertanto, di un problema di attendibilità, non certo di utilizzabilità,
né doveva essere attivata la procedura ex art. 360 cpp. >>.
MISURE DI PREVENZIONE
Nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016, la sesta sezione della Corte, in
tema di misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di soggetti portatori di
pericolosità cd. generica, ha affermato che il giudice possa disporre la confisca di beni il
cui acquisito è giustificato dal proposto adducendo proventi da evasione fiscale.
GIOCHI D’AZZARDO
In tema di raccolta non autorizzata di scommesse, la Terza sezione penale ha
affermato che la procedura di regolarizzazione dei centri non autorizzati di raccolta di
scommesse in Italia per conto di bookmaker stranieri, introdotta dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190 e prorogata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si pone in
contrasto con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sancite dagli artt. 49 e
56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Sent. n. 6709/16 del 19
gennaio 2016 - deposito del del 19 febbraio 2016; Sezione terza, Presidente S.
Amoresano – Estensore A. Scarcella .
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