6. Misure e attivita` di protezione e prevenzione - INFN
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6. Misure e attivita` di protezione e prevenzione - INFN
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Sezione di Milano Bicocca 6. Misure e attivita' di protezione e prevenzione adottate o che devono essere adottate Protezione Nel campo della sicurezza le misure di protezione servono a ridurre le conseguenze di un incidente (incendio, allagamento, crollo, infortunio, ecc.) nel momento in cui si verifica. A differenza delle misure di prevenzione che riducono la probabilità di accadimento di un evento, esse non riducono le occasioni di incidente ma ne contengono esclusivamente le conseguenze e ne limitano i danni (a persone e cose). Nel campo della tutela della sicurezza/salute personale si distingue: Il dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI». E’ qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonche' ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. I DPI devono inoltre: a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se' un rischio maggiore; b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessita'. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di piu' DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Prevenzione La prevenzione è il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrita' dell'ambiente esterno. Premessa Nella Sez. I.N.F.N. di Milano Bicocca vengono attuate e/o devono essere attuate le seguenti MISURE DI TUTELA che sono previsti dall’art. Art. 15.del D.Lgs. 81/2008. 1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Versione n. 003 del 04/06/2009 Fascicolo Informativo per i lavoratori della Sezione INFN di Milano Bicocca per l’adempimento dell’ Art. 36. Informazione ai lavoratori. Tale fascicolo è da utilizzare in fase di assunzione ed integrato con eventuali informazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), b), c). Pagina 2 Misure di tutela a cura del Datore di lavoro Il Datore di lavoro a) ha nominato il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. b) ha designato preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tiene conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sente il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; e) prendere le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiede al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempie agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) si astiene, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consente ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegna tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui Versione n. 003 del 04/06/2009 Fascicolo Informativo per i lavoratori della Sezione INFN di Milano Bicocca per l’adempimento dell’ Art. 36. Informazione ai lavoratori. Tale fascicolo è da utilizzare in fase di assunzione ed integrato con eventuali informazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), b), c). Pagina 3 all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonche' consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elabora il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; r) comunica all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; t) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti. u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto e di subappalto, munisce i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. v) convoca la riunione periodica di cui all'articolo 35. z) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunica annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigila affinche' i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita'. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Versione n. 003 del 04/06/2009 Fascicolo Informativo per i lavoratori della Sezione INFN di Milano Bicocca per l’adempimento dell’ Art. 36. Informazione ai lavoratori. Tale fascicolo è da utilizzare in fase di assunzione ed integrato con eventuali informazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), b), c). Pagina 4 Uffici – Laboratori – Locali tecnici – Officina meccanica, Magazzino e vie di passaggio. 1) Misure e attivita' di protezione Misure di protezione passiva, che non richiedono l'azione dell'uomo o l'azionamento di un impianto: o o o adeguate compartimentazioni e porte antincendio; uscite di sicurezza, vie d'esodo, scale protette e a prova di fumo; adeguata segnaletica di sicurezza Misure di protezione attiva, che richiedono l'intervento umano o l'azionamento di un impianto: o o o o o o impianti di rilevamento incendi e di allarme; estintori, idranti, naspo, reti sprinkler; luci di emergenza; presidi e attrezzature antincendio; adeguata squadra di emergenza e di pronto soccorso; impianti di rilevamento fughe di gas; 2) Misure e attivita' di prevenzione adottate di base Informazione, Formazione e Addestramento; Comunicazioni scritte o verbali; Opuscoli/Fascicoli informativi; Luoghi di lavoro particolari Laboratorio di Criogenia n- 3013 a/b (oltre a quelle del punto 1) Misure e attivita' di protezione - Impianto di rivelazione carenza di ossigeno. Versione n. 003 del 04/06/2009 Fascicolo Informativo per i lavoratori della Sezione INFN di Milano Bicocca per l’adempimento dell’ Art. 36. Informazione ai lavoratori. Tale fascicolo è da utilizzare in fase di assunzione ed integrato con eventuali informazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), b), c). Pagina 5 Autore: Giulio Galotta Riferimenti legislativi: D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; D.Lgs. 230/2005 s.m.i. Riferimenti normativi sui DPI: EN Regolamenti di riferimento: INFN. E’ vietata la riproduzione e la diffusione del fascicolo senza le dovute informazioni aggiuntive e la verifica della comprensione ai sensi dell’art. 36 comma 4, nonché senza l’autorizzazione dell’autore in quanto è un fascicolo riservato ad uso interno, soggetto ad aggiornamento periodico. Versione n. 003 del 04/06/2009 Fascicolo Informativo per i lavoratori della Sezione INFN di Milano Bicocca per l’adempimento dell’ Art. 36. Informazione ai lavoratori. Tale fascicolo è da utilizzare in fase di assunzione ed integrato con eventuali informazioni aggiuntive ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), b), c). Pagina 6