circolare n. 7-2016 SOLO SITO

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circolare n. 7-2016 SOLO SITO
Napoli, 23 settembre 2016
A TUTTI GLI SPETTABILI CLIENTI
LORO SEDI
CIRCOLARE N. 7/2016
CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI
Molte volte può accadere che il contribuente inserisca come redditi da locazione d’immobili posseduti,
canoni che effettivamente, causa la morosità del locatario, non vengono successivamente riscossi; su questi
canoni il contribuente ha comunque pagato le imposte dovute; ebbene per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non percepiti, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare in virtù di quanto
stabilito dall’art. 26 del TUIR.
Lo stesso articolo dispone al comma 2, che i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla
percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà,
enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per il periodo d’imposta in cui
si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione d’immobili ad uso abitativo, se non
percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento
giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
I redditi da locazione quindi, vengono inseriti in dichiarazione indipendentemente dallo loro effettiva
percezione; pertanto, ove il reddito fondiario sia costituito dal canone di locazione, non rileva il canone
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Rev. 1
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effettivamente percepito dal locatore, bensì l’ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo
d’imposta di riferimento. (Circolare Agenzia delle Entrate n°11/e maggio 2014).
Come da indicazioni delle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e Unico PF, per determinare il credito
d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti
riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto
nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state
pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
I crediti d’imposta in trattazione devono essere indicati nel quadro G “Crediti d’imposta”, sezione I, “Crediti
d’imposta relativi ai fabbricati; con riferimento al modello Unico invece il quadro interessato è “CR”.
Il contribuente può, in alternativa, anche decidere di non inserire in dichiarazione il credito d’imposta a lui
spettante, e procedere dunque a presentare apposita richiesta di rimborso entro il termine di prescrizione
previsto.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del
conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto
calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai
redditi 2006, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito
del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2015.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile, successiva
alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine
ordinario di prescrizione decennale.
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Infine, se in seguito al rimborso di cui sopra il locatore percepisce le somme collegate ai canoni per i quali
in precedenza ha usufruito del credito d’imposta in oggetto, lo stesso provvederà a dichiarare tra i redditi
soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.
770/2016 SCADENZA
Quest'anno la scadenza di presentazione del modello 770 è automaticamente prorogata a lunedì' 22 agosto in
quanto il 31 luglio - scadenza originaria- cade di domenica, e il 1° agosto - primo giorno feriale successivo inizia la sospensione degli adempimenti e versamenti che hanno scadenza ordinaria tra il 1° e il 20 agosto.
Quest'anno il 20 agosto cade di sabato per cui si slitta a lunedì 22 agosto. Il 14.07.2016, sul sito dell'Agenzia
delle Entrate è stato pubblicato lo scadenzario di agosto che fissa la scadenza del mod. 770/2016 al 22 agosto.
730 PRECOMPILATO
E’ stato pubblicato il 13 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale n. 136/2016, il Dpcm del 24.05.2016 che fa slittare
dal 7 al 22 luglio il termine di presentazione del modello 730/2016 da parte dei CAF e professionisti abilitati
che abbiano però già trasmesso entro il 7 luglio 2016 almeno l'80% delle dichiarazioni.
Entro il 22 luglio possono quindi completare la consegna al contribuente di copia della dichiarazione
elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonche' la comunicazione del risultato contabile delle
dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni.
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La proroga vale anche per i contribuenti che presentano il 730 precompilato autonomamente senza avvalersi
dell'assistenza fiscale di Caf o professionisti abilitati (i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175).
COMPENSAZIONE CREDITI P.A. CON CARTELLE EQUITALIA
Anche quest’anno chi ha effettuato lavori per conto di una pubblica amministrazione e non è ancora stato
pagato, può utilizzare quel credito commerciale per saldare i debiti oggetto di cartelle di pagamento. In
particolare, sono compensabili i ruoli notificati entro il 31 dicembre 2015, in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti che siano certi, liquidi ed esigibili.
È quanto stabilito dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello
Sviluppo
economico,
del
27
giugno
2016,
pubblicato
sulla
Gazzetta
Ufficiale.
L’estensione è stata prevista dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 129, legge 208/2015).
Confermate anche le modalità operative già valide per gli scorsi anni e contenute nei decreti ministeriali del
25 giugno e 19 ottobre 2012.
È prevista compensazione nel caso in cui i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili siano
vantati nei confronti dello Stato, delle regioni e delle province autonome, degli enti locali e del servizio
sanitario nazionale, a fronte di forniture, appalti e consulenze professionali. La compensazione può avvenire
esclusivamente con i debiti tributari (dello Stato, delle regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggetto di
cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificate entro il 31 dicembre 2015.
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La procedura, inoltre, è applicabile solo se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari al credito vantato.
I passi da compiere
Per ottenere l’estinzione del debito (totale o parziale), il contribuente dovrà:
•
accreditarsi presso l’apposita piattaforma informatica gestita dalla Ragioneria generale dello Stato
•
acquisire la relativa attestazione
•
presentare a Equitalia l’istanza per la compensazione del credito con i debiti iscritti a ruolo al fine
della loro estinzione completa o solo per la parte corrispondente.
L’ultimo passaggio spetta all’agente della riscossione, che dovrà verificare la conformità dei documenti e
poi provvedere alla compensazione e al rilascio dell’attestazione di pagamento.
INTERCNSULT SRL
(L’Amministratore Unico)
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