1.5 Direttive per il controllo degli impianti di deposito

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1.5 Direttive per il controllo degli impianti di deposito
Direttive
Controllo
degli impianti di
deposito
Giugno 2008
KVU
CCE
CCA
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Adottata il 25 ottobre 2007 dal Gruppo di lavoro CITA della CCA (Conferenza dei
capi dei servizi e uffici di protezione dell'ambiente della Svizzera), corretta il 17
giugno 2008
Ordinazione:
La direttiva é disponibile sul sito www.kvu.ch
Controllo degli impianti di deposito
CCA
SOMMARIO
1 BASI LEGALI, SCOPI E CAMPO D'APPLICAZIONE
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1.1 Basi legali
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1.2 Scopi della direttiva
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1.3 Campo d'applicazione della direttiva
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2 DIRETTIVE GENERALI SUL CONTROLLO OBBLIGATORIO
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2.1 Scopi del controllo obbligatorio
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2.2 Campo d'applicazione del controllo obbligatorio
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3 PORTATA DEL CONTROLLO
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3.1 Generalit€
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3.2 Controllo visivo della tenuta stagna dei serbatoi di deposito
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3.3 Controllo visivo della tenuta stagna delle condotte
6
3.4 Controllo visivo della tenuta stagna delle opere di protezione
6
3.5 Controllo visivo della tenuta stagna dei serbatoi, dall’interno
6
3.6 Dispositivi di sicurezza contro il surriempimento
6
3.7 Pozzetto del passo d’uomo
6
3.8 Astina di misurazione del livello
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3.9 Controllo finale
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4 COMPITI DEL SETTORE PRIVATO
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4.1 Obblighi della persona specializzata
7
4.2 Obblighi del proprietario dell'impianto
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3
Controllo degli impianti di deposito
CCA
1
BASI LEGALI, SCOPI E CAMPO D'APPLICAZIONE
1.1
Basi legali
La presente direttiva si basa sulla Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione
delle acque (LPAc)1 e sull'Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque
(OPAc)2.
1.2
Scopi della direttiva
La presente direttiva deve permettere una interpretazione e una applicazione uniforme dell'articolo 22 capoversi 1 e 3 della LPAc e dell’articolo 32a capoversi 1 e 2
della OPAc. Essa concretizza il margine d'apprezzamento e d'interpretazione lasciato
dalla LPAc e dalla OPAc alle autorit• incaricate della sua esecuzione, in vista d'uniformare questa esecuzione. Essa non impone nuove regole giuridiche, n‚ crea nuovi
obblighi che non siano previsti dalla LPAc o dalla OPAc.
1.3
Campo d'applicazione della direttiva
La presente direttiva si applica in particolare al controllo degli impianti di deposito
soggetti ad autorizzazione per i combustibili e i carburanti liquidi. Essa si applica per
analogia agli impianti di deposito destinati allo stoccaggio di altri liquidi nocivi per le
acque.
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DIRETTIVE GENERALI SUL CONTROLLO OBBLIGATORIO
2.1
Scopi del controllo obbligatorio
Lo scopo del controllo ‚ di rilevare i difetti dell’impianto causati dall’esercizio (usura) e
dall’invecchiamento e di valutarli in maniera competente. Esso concretizza il dovere di
diligenza che richiede di impedire preventivamente danni all’ambiente.
La valutazione di conformit• dell’impianto non ƒ l’obiettivo immediato del controllo. Gli
impianti autorizzati dopo il 1„ luglio 1972 e i vecchi impianti risanati, sono stati collaudati dalle autorit• cantonali o da terzi su loro mandato. Si ammette che sono per principio conformi alle prescrizioni. Le autorit• cantonali devono essere informate nel caso in
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RS 814.20
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RS 814.201
Controllo degli impianti di deposito
CCA
cui esiste un dubbio fondato che l’impianto sia stato modificato violando le prescrizioni
(senza che le autorit• ne siano state informate).
2.2
Campo d'applicazione del controllo obbligatorio
In virt… dell’articolo 22 capoverso 1 LPAc, gli impianti di deposito soggetti ad autorizzazione devono essere controllati almeno ogni 10 anni. Secondo l’articolo 32a, capoverso 1 OPAc si tratta di:
- impianti di deposito di liquidi situati in un settore particolarmente minacciato, che in
piccole quantit• possono inquinare le acque (liquidi della classe A), di un volume
utile superiore a 2000 litri per serbatoio;
- impianti di deposito di liquidi nocivi per le acque superiori a 450 litri, situati in una
zona o un perimetro delle acque sotterranee.
Inoltre, a prescindere dal settore di protezione delle acque e conformemente all’articolo
32a capoverso 2 OPAc, gli impianti di deposito seguenti devono ugualmente essere
controllati ogni 10 anni:
- impianti con serbatoi il cui volume utile supera i 250'000 litri, senza opera di protezione o senza doppio fondo;
- impianti con serbatoi interrati a parete semplice (compresi quelli a doppia parete
senza rilevatore di perdite di liquidi).
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PORTATA DEL CONTROLLO
3.1
Generalità
Il controllo per gli impianti di deposito implica una verifica dall’esterno per il rilevamento
di eventuali difetti (art. 32a, cpv. 1, OPAc):
a) controllo visivo della tenuta stagna dei serbatoi di deposito, delle condotte e delle
opere di protezione;
b) controllo del funzionamento dei dispositivi compensatori della pressione e delle
sonde contro il surriempimento.
Per i seguenti serbatoi di deposito il controllo visivo di tenuta stagna deve essere
eseguito dall’interno, ci† che implica lo svuotamento del contenitore e la sua pulizia
interna:
a) serbatoi di deposito il cui volume utile ‚ superiore a 250'000 litri, senza opera di
protezione o senza doppio fondo;
b) serbatoi interrati a parete semplice;
c) serbatoi interrati a doppia parete senza dispositivo di rilevazione delle fughe (sono
considerati come serbatoi a parete semplice).
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CCA
Controllo degli impianti di deposito
3.2
Controllo visivo della tenuta stagna dei serbatoi di deposito
Lo stato dei serbatoi non interrati deve essere controllato visivamente dall’esterno, in
particolare per quanto attiene alla presenza di umidit• ("trasudamenti"), deformazioni
visibili o corrosioni.
3.3
Controllo visivo della tenuta stagna delle condotte
Le condotte che non sono sorvegliate da un dispositivo di rilevazione di fughe devono
essere controllate visivamente. Se queste condotte non sono controllabili visivamente,
la lorto tenuta stagna deve essere verificata conformemente alle regole tecniche delle
associazioni professionali (VTR e URCIT).
3.4
Controllo visivo della tenuta stagna delle opere di protezione
Le opere di protezione devono essere controllate visivamente in merito alla loro tenuta
stagna, in particolare per quanto attiene alla presenza di umidit•, di fessure, di corrosioni o di difetti del rivestimento impermeabilizzante. I passaggi delle condotte che attraverso l’opera di protezione devono essere annotati nel rapporto di controllo.
Le bacinelle e le vasche in metallo che non poggiano su supporti devono inoltre essere
sollevati per un controllo visivo della tenuta stagna e delle corrosioni.
3.5
Controllo visivo della tenuta stagna dei serbatoi, dall’interno
Le regole della tecnica delle delle associazioni professionali (VTR e URCIT) per i lavori di controllo sono determinanti per l’esecuzione dei controlli visivi dall’interno della
tenuta stagna dei serbatoi di deposito. Le corrosioni superiori a 2 mm e le perforazioni devono essere annunciate immediatamente alle autorit•.
3.6
Dispositivi di sicurezza contro il surriempimento
Bisogna pulire le sonde dei dispositivi di sicurezza contro il surriempimento e verificare
che siano funzionanti. I dispositivi di sicurezza speciali e i dispositivi anti trabocco
meccanici non sono soggetti a questo controllo.
3.7
Pozzetto del passo d’uomo
Il pozzetto del passo d’uomo del serbatoio deve essere pulito e la sua tenuta stagna
controllata visivamente. L’acqua che si raccoglie tra il tubo in calcestruzzo e il cassone stagno deve essere evacuata per mezzo di un drenaggio. Gli impianti sprovvisti
di pozzetto stagno (impianti situati nelle vecchie zone C e nelle vecchie installazioni
risanate) non sono sottoposte a questo controllo.
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Controllo degli impianti di deposito
3.8
CCA
Astina di misurazione del livello
Bisogna verificare che la riga del livello 95% sia incisa o stampata correttamente e
assicurarsi che la graduazione sia conforme alle direttive della CCA "Dispositivi degli
impianti di di deposito". Bisogna inoltre verificare, sulla base della marcatura del serbatoio, (placca segnaletica o iscrizione incisa sul serbatoio) che l’astina di misurazione
corrisponde al volume utile.
3.9
Controllo finale
La tenuta stagna delle condotte deve essere verificata durante la prova di funzionamento dell’impianto, passando la mano sui raccordi. Bisogna assicurarsi che i sistemi
rilevatori di fughe siano in servizio e che non siano in allarme. Gli apparecchi fuori uso
o che sono in stato di allarme devono essere segnalati immediatamente alle autorit•.
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COMPITI DEL SETTORE PRIVATO
4.1
Obblighi della persona specializzata
La persona specializzata deve
a) assicurarsi che i lavori che necessitano delle sue conoscenze professionali siano
eseguiti personalmente secondo lo stato della tecnica (rispetto di tutte le prescrizioni
e direttive relative ai lavori di controllo; equipaggiamento adeguato e in buono stato);
b) disporre di una assicurazione responsabilt• civile con sufficiente copertura;
c) informare immediatamente l’autorit• e il proprietario dei difetti dell’impianto che
costituiscono un concreto pericolo per le acque3;
d) segnalare immediatamente qualsiasi fuga di liquido constatata all’esterno delle
opere di protezione o nel suolo, alla polizia (polizia di protezione delle acque) e/o
alle autorit•;
e) redigere e firmare il rapporto di controllo nel quale elenca e annota tutti i difetti constatati e consegnarlo al proprietario;
f) informare il proprietario dei risultati del controllo;
g) segnalare l’esecuzione del controllo all’autorit• secondo le sue direttive. I difetti che
non ha rimosso in occasione del controllo, devono ugualmente essere segnalati.
3
Per concreto pericolo si intende un rischio di inquinamento per le acque tale che, secondo l’evoluzione normale
delle cose, l’inquinamento si produrr• prima o poi. Dal punto di vista della protezione delle acque, non esiste
automaticamente un pericolo concreto quando lo stato di un impianto contravviene alle prescrizioni.
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Controllo degli impianti di deposito
CCA
Il controllo di impianti contenenti liquidi nocivi, all’infuori dei prodotti petroliferi, deve
essere eseguito in collaborazione con un responsabile dell’esercizio dell’impianto. La
persona specializzata deve informarsi sui pericoli inerenti ai liquidi.
4.2
Obblighi del proprietario dell'impianto
I proprietari di impianti di deposito citati alla cifra 2.2 devono assicurarsi che gli stessi
siano controllati periodicamente da una persona specializzata e che gli eventuali difetti
siano eliminati. I difetti che costituiscono un un pericolo concreto per le acque devono
essere eliminati prima del prossimo riempimento. Le persone specializzate sono quelle
che garantiscono, per la loro formazione, il loro equipaggiamento e la loro esperienza il
rispetto dello stato della tecnica.
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