15. La Costituzione francese del 1814

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15. La Costituzione francese del 1814
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La Cos'tuzione francese del 1814 ris
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Art. 1 – Il Governo francese è monarchico ed ereditario di maschio in maschio, per ordine di primogenitura. Art. 2 – Il popolo francese chiama liberamente al trono di Francia Luigi-­‐Stanislao-­‐
Saverio di Francia, fratello dell’ul'mo Re, e dopo di lui gli altri membri della Casa di Borbone, nell’ordine an'co. Art. 3 – La nobiltà an'ca riprende i suoi 'toli: la nuova conserva i suoi ereditariamente. La Legion d’onore è mantenuta con le sue preroga've; il Re determinerà la decorazione. Art. 4 – Il Potere esecu'vo appar'ene al Re. Art. 5 – Il Re, il Senato e il Corpo legisla'vo concorrono alla formazione delle leggi. – I progeY di legge possono essere parimen' propos' nel Senato e nel Corpo legisla'vo – Quelli rela'vi ai contribu' non possono esser propos' che nel Corpo legisla'vo. – Il Re può invitare egualmente i due corpi ad occuparsi degli oggeY che egli giudica convenien'. – La sanzione del Re è necessaria perché la legge sia completa. Tu
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PROGETTO DI COSTITUZIONE DEL 6 APRILE 1814 nt
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Il Proge9o senatorio 1814 ris
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Preambolo ©
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•  La Divina Provvidenza, col richiamarci nei nostri Sta' dopo una lunga assenza, ci ha imposto dei grandi obblighi. La pace era il primo bisogno dei nostri suddi': ce ne siamo occupa' senza indugio; e questa pace tanto necessaria alla Francia come al resto dell’Europa è firmata. Una Carta cos'tuzionale era richiesta dall’a9uale stato del Regno; noi l’abbiamo promessa e la pubblichiamo. ©
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•  Noi abbiamo dovuto, sull’esempio dei Re nostri predecessori, apprezzare gli effeY dei progressi sempre crescen' dei lumi, i nuovi rappor' che ques' progressi hanno introdo9o nella società, la direzione impressa agli spiri' da un mezzo secolo e le gravi alterazioni che ne sono risultate: abbiamo riconosciuto che il voto dei nostri suddi' per una Carta cos'tuzionale era l’espressione di un bisogno reale; ma cedendo a questo voto abbiamo preso tu9e le precauzioni perché questa Carta fosse degna di noi e del popolo che siamo fieri di comandare. ©
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•  Con la Camera dei deputa' abbiamo sos'tuito quelle an'che Assemblee dei Campi di Marzo e di Maggio, e quelle Camere del Terzo stato che hanno così spesso dato ad un tempo delle prove di zelo per gli interessi del popolo, di fedeltà e di rispe9o per l’autorità dei Re. Cercando così di riannodare la catena dei tempi, che funes' traviamen' avevano interro9o, abbiamo cancellato dal nostro ricordo, così come vorremmo che si potesse cancellarli dalla storia, tuY i mali che hanno affli9o la Patria durante la nostra assenza. at
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•  Per ques' mo'vi, noi abbiamo volontariamente, e per il libero esercizio della nostra autorità reale accordato ed accordiamo, fa9o concessione e “octroi” ai nostri suddi', sia per noi che per i nostri successori, e per sempre, della seguente Carta cos'tuzionale: ris
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I Poteri cos'tuzionali. ©
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•  Art. 13 – La persona del Re è inviolabile e sacra. I suoi ministri sono responsabili. Il Potere esecu'vo appar'ene solo al Re. •  Art. 14 – Il Re è il Capo supremo dello Stato, comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i tra9a' di pace, d’alleanza e di commercio, provvede alle nomine per tuY gli impieghi dell’amministrazione pubblica, e fa i regolamen' e le ordinanze necessarie per l’esecuzione delle leggi e la sicurezza dello Stato. •  Art. 15 – Il Potere legisla'vo viene esercitato colleYvamente dal Re, dalla Camera dei pari e dalla Camera dei deputa' dei dipar'men'. ris
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Formazione delle leggi ©
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•  Art. 16 – Il Re propone la legge. •  Art. 17 – La proposta della legge è presentata a piacimento del Re, alla Camera dei pari o a quella dei deputa', salvo la legge sull’imposta, che deve essere presentata anzitu9o alla Camera dei deputa'. •  Art. 18 – L’in'era legge deve essere discussa e votata liberamente dalla maggioranza di ciascuna delle due Camere. •  Art. 19 – Le Camere hanno la facoltà di supplicare il Re di proporre una legge su un qualsivoglia ogge9o e d’indicare ciò che sembra loro conveniente che la legge contenga. •  Art. 22 – Solo al Re spe9a la sanzione e la promulgazione della legge. at
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•  Art. 24 – La Camera dei pari è una parte essenziale dei Potere legisla'vo. •  Art. 25 – Essa è convocata dal Re nello stesso tempo che la Camera dei deputa' dei dipar'men'. La sessione dell’una comincia e finisce contemporaneamente a quella dell’altra. •  Art. 26 – Ogni riunione della Camera dei pari che fosse tenuta fuori del tempo della sessione della Camera dei deputa', o che non fosse ordinata dal Re, è illecita e nulla di pieno diri9o. •  Art. 27 – La nomina dei pari di Francia spe9a al Re. Il loro numero è illimitato: egli può variarne le dignità, nominarli a vita o renderli ereditari a sua volontà. ris
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L’ordine giudiziario ©
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•  Art. 57 – Tu9a la gius'zia emana dal Re. Essa è amministrata in suo nome da giudici che egli nomina e che is'tuisce. •  Art. 58 – I giudici nomina' dal Re sono inamovibili. •  Art. 59 – Le cor' e i tribunali ordinari a9ualmente esisten' sono mantenu'. Ogni cambiamento sarà introdo9o in virtù di una legge. •  Art. 60 – L’a9uale is'tuto dei giudici di commercio è conservato. •  Art. 61 – La gius'zia di pace è parimen' conservata. I giudici di pace, sebbene nomina' dal Re, non sono inamovibili. •  Art. 62 – Nessuno potrà essere distolto dai suoi giudici naturali. •  Art. 63 – Non potranno quindi essere create commissioni e tribunali straordinari. So9o questa denominazione non sono comprese le giurisdizioni prevostali se si riterrà necessario il loro ristabilimento. ris
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Prassi ©
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•  Parlamentarismo incompiuto: i ministri sono ministri del Re, ma ques' li rimuoverà se avranno la sfiducia del Parlamento; non vi è però responsabilità poli'ca verso il P. •  Non vi è però un Presidente del Consiglio o un Primo Ministro: il Governo non è organo autonomo poli'camente. •  Non vi è potere di interpellanza parlamentare. ris
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Le Ordinanze di St. Cloud ©
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•  Soppressione della libertà di stampa. •  Scioglimento delle Camere mai riunite. •  Censo fondiario solo rilevante per l’ele9orato aYvo. •  Liste degli ele9ori da pubblicarsi solo cinque giorni prima delle elezioni; non ammesso alcun ricorso. iri
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Luigi Filippo, re dei Francesi, a tuY i presen' e futuri, salute. Abbiamo ordinato e ordiniamo che la Carta cos'tuzionale del 1814, così come è stata emendata dalle due Camere il 7 agosto e acce9ata da noi il 9, sarà di nuovo pubblicata nei termini seguen': Art. 1 – I Francesi sono eguali davan' alla legge, quali che siano del resto i loro 'toli e il loro rango. Art. 2 – Contribuiscono indis'ntamente, in proporzione dei loro beni, ai carichi dello Stato. Art. 3 – Sono tuY egualmente ammissibili agli impieghi civili e militari. Art. 4 – Parimen' garan'ta è la loro libertà individuale, non potendo alcuno essere posto so9o accusa né arrestato se non nei casi previs' dalla legge e nella forma da essa prescri9a. Art. 5 – Ognuno professa la propria religione con una libertà eguale ed oYene per il proprio culto la stessa protezione. Art. 6 – I ministri della religione ca9olica, apostolica e romana, professata dalla maggioranza dei Francesi, e quelli degli altri cul' cris'ani ricevono degli s'pendi dal Tesoro pubblico. Art. 7 – I Francesi hanno il diri9o di pubblicare e di fare stampare le loro opinioni conformandosi alle leggi. – La censura non potrà mai essere ristabilita. Tu
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La Cos'tuzione del 1830