CONTRATTO DI CONSULENZA N. 1/2014 La dr.ssa Chiara Riello

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CONTRATTO DI CONSULENZA N. 1/2014 La dr.ssa Chiara Riello
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Don Lorenzo Milani ”
Via Nogaredo, 33 - 36064 Mason Vicentino (VI)
0424/708016 0424/411821 [email protected] C.F. 82011470240
CONTRATTO DI CONSULENZA
N. 1/2014
La dr.ssa Chiara Riello, in qualità di dirigente scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo “Don
Milani” sito in Mason Vicentino;
Visto il D.I. n. 44/2001 art. 32 co. 4 relativo alla possibilità di avvalersi dell’opera di esperti esterni;
Visto il D. Lgs. n. 81/2008 art. 32 comma 8 che consente al Datore di lavoro che non opta per lo
svolgimento diretto dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi di designare
il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (da qui in avanti indicato con l’acronimo
R.S.P.P.);
Preso atto che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti lavoratori in possesso dei
requisiti per l’espletamento del compito di R.S.P.P.;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 07 del 05.02.2014 per la copertura finanziaria;
Considerato che sono state individuate le risorse finanziare, giusta allocazione delle medesime nelle
relative poste del Programma Annuale della Istituzione scolastica P13 Una scuola sicura;
dichiara
di aver individuato il sig. Pietro Manfè quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali
debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola per il servizio di
R.S.P.P.;
e con la presente scrittura privata, da far valere in ogni modo di ragione e di legge,
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Oggetto del presente contratto è l’espletamento dell’incarico di R.S.P.P. per l’a.s. 2014-15.
ART. 2 – TERMINOLOGIA
Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:
- per “Istituzione Scolastica” si intende l’Istituto Comprensivo “Don Milani” sito in Mason
Vicentino (VI) in via Nogaredo n. 33 C.F. 82011470240;
- per R.S.P.P. viene individuato, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente
documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, il per. ind. PIETRO
MANFÈ, residente a Monticello Conte Otto (VI) in Via Torino, 6, P.I. n.03209160245.
ART. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Con riferimento a tutti i plessi dell’Istituzione Scolastica, il R.S.P.P. si obbliga a:
a) rendere personalmente la prestazione;
b) prestare consulenza telefonica;
c) verificare ed aggiornare il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi) previo sopralluogo
nei plessi;
d) individuare in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione (da qui in avanti
individuato con l’acronimo S.P.P.) le misure di sicurezza e salubrità, preventive e protettive,
da redigersi su apposita relazione che verrà inviata all’Ente Locale proprietario dell’edificio
per i necessari interventi a suo carico;
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e) effettuare un’indagine strumentale mediante fonometro del rumore nei luoghi più a rischio
(mense, salone entrata, palestre);
f) verificare ed aggiornare i piani di emergenza ed evacuazione già elaborati;
g) partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza e ad altri incontri aventi per finalità il
miglioramento continuo dell’organizzazione del S.S.P. dell’Istituzione scolastica;
h) predisporre e realizzare programmi di in-formazione e d addestramento previsti dalla
normativa vigente per tutti gli operatori scolastici, con particolare riferimento alla formazione
delle squadre di Pronto Intervento;
i) effettuare il controllo della documentazione di supporto all’attività del S.P.P.
Le mansioni come sopra individuate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.
La prestazione professionale di cui al presente contratto è di lavoro autonomo; essa viene svolta senza
alcun vincolo di subordinazione e senza obblighi di orario, se non quelli corrispondenti agli accordi
presi in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti
C.C.
ART. 4 – OBBLIGHI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’Istituzione scolastica entro 30 giorni dalla presentazione della fattura/ricevuta, per la prestazione
oggetto del presente contratto, corrisponderà al R.S.P.P. il compenso
forfetario lordo
omnicomprensivo di €. 850,00 I.V.A. esclusa; sono dovuti eventuali contributi di iscrizione a casse
di previdenza.
L’istituzione scolastica applicherà sull’imponibile esposto la ritenuta d’acconto con aliquota ordinaria
del 20% anche se non evidenziata in fattura/ricevuta. Seguirà certificazione dei pagamenti effettuati da
allegare al modello 770 dei sostituti di imposta.
L’istituzione scolastica, in qualità di sostituto d’imposta, non applicherà sull’imponibile esposto in
fattura la ritenuta d’acconto con aliquota ordinaria del 20% (Nota Agenzia delle Entrate n.
185820/2011 punto 5.2) solo sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal professionista, dalla
quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
ART. 5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’istituzione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con
l’acronimo P.E.C. con preavviso di almeno cinque giorni, in caso di inadempimento alle prestazioni di
cui ai precedenti artt. 1 e 3. In caso di risoluzione del contratto, l’Istituzione Scolastica ha diritto al
risarcimento del danno conseguente.
E’ altresì causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi previsti dal “Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013).
ART. 6 – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’
In caso di urgenza, è consentita al dirigente scolastico la sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 4,
comma 10 del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567.
ART. 7 – DURATA
Il presente contratto è valido per l’anno scolastico 2014-15 con decorrenza 09 settembre 2014 e
termine 31 agosto 2015.
ART. 8 – PRIVACY
Si allega informativa, parte integrante del presente contratto.
ART. 9 – PUBBLICITA’
Il presente contratto viene pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica ai sensi del D.I. n.
44/2001 n. 35
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ART. 10 – FORO COMPETENTE
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione
del presente contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo nel modo “ut supra”, indicato,
la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le
previsioni recate dall’art.806 e ss. del codice di procedura civile.
L’arbitrato avrà sede a Vicenza.
Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che
fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti.
Al verificarsi dell’ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso
ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Vicenza.
Prot.n. 1419/A23 del 09.09.2014
reg. al n. 1/2014 del registro contratti
IL PROFESSIONISTA
per. ind. Pietro Manfé
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dr.ssa Chiara Riello
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INFORMATIVA ART. 1 LEGGE DELEGA 127/2001
In ottemperanza al D.lgs n. 196 del 30-06-2003 - Codice in materia di protezione dati personali
a) Finalità e modalità del trattamento.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per finalità contrattuali, contabili e
relativi obblighi fiscali e legali e per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali. I dati
registrati e trattati sono: dati anagrafici (nome, cognome, cod. fiscale), partita IVA,
residenza/domicilio ecc. I dati saranno trattati per l’intera durata del rapporto contrattuale instaurato e
quindi successivamente per l’esecuzione di tutti gli adempimenti di legge nonché per le future finalità
commerciali.
Modalità del trattamento: i dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici, informatici e
cartacei e quindi memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei ovvero su ogni altro
tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi dell’allegato “B” del
disciplinare tecnico in materia di Misure Minime di Sicurezza del “Codice Privacy”.
b) Natura obbligatoria.
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Infatti tutti i dati raccolti dall’I.C. “Don Milani” di Mason
Vicentino (VI) per i fini elencati al punto a), saranno utili a garantire gli adempimenti di legge e
contrattuali.
c) Conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il rifiuto a fornire i dati o a consentire il loro successivo trattamento potrà comportare l’impedimento
allo svolgimento dei rapporti contrattuali medesimi.
d) Soggetti a cui potranno essere comunicati:
Ove necessario, per le finalità di cui al punto a), i dati potranno essere comunicati anche a terzi
estranei all’I.C. “Don Milani” di Mason Vicentino (VI). Ferme restando le comunicazioni e diffusioni
effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere comunicati in Italia a:
- banche e istituti di credito;
- imprese di trasporto, incaricati per ritiro e consegna merce.
e) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03:
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
- dell’origine dei dati;
- delle finalità e modalità di trattamento;
- della logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare;
- di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o che possono venirne a conoscenza.
L’interessato ha diritto di ottenere:
- (e.1) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati,
- (e.2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati accolti o successivamente trattati;
- l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri (e.1) e (e.2) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
f) Titolare del trattamento: il dirigente scolastico dr.ssa Chiara Riello
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