Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2007 - EUR-Lex
Transcript
Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2007 - EUR-Lex
C 199/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Sentenza del Tribunale di primo grado 4 luglio 2007 — Lopparelli/Commissione (Causa T-502/04) (1) (Pubblico impiego — Dipendenti — Promozione — Esercizio di promozione 2003 — Attribuzione di punti di priorità) (2007/C 199/63) Lingua processuale: il francese 25.8.2007 (Bruxelles); Nicola Robinson (Bruxelles); François-Xavier Rouxel (Bruxelles); Marta Silva Mendes (Bruxelles); Peter van den Hul (Tervuren, Belgio); Fritz Von Nordheim Nielsen (Hoeilaart, Belgio); e Michaël Zouridakis (Bruxelles) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e A. Finchelstein, quindi avv.ti G. Vandersanden e L. Levi) Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Curral e H. Kraemer, agenti) Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Arpio Santacruz, M. Sims e I. Sulce, quindi M. Arpio Santacruz e I. Sulce, agenti) Parti Ricorrente: Stéphane Lopparelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal) Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e M. Velardo, agenti) Oggetto Domanda di annullamento della decisione recante attribuzione al ricorrente dei punti di priorità a titolo dell'esercizio di promozione 2003, nonché della decisione di non iscrivere il suo nome nell'elenco dei dipendenti promossi al grado A5 per il medesimo esercizio. Oggetto della causa Domanda di annullamento delle decisioni con cui i ricorrenti sono nominati dipendenti in prova, in quanto fissano la loro classificazione nel grado in base sull'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723 (GU L 124, pag. 1). Dispositivo della sentenza 1) Il ricorso è respinto. 2) La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sostenute dai ricorrenti. Dispositivo 3) I ricorrenti sopporteranno la metà delle spese che hanno sostenuto. 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. 4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese. (1) GU C 93 del 16.4.2005. (1) GU C 57 del 5.3.2005. Sentenza del Tribunale di primo grado dell'11 luglio 2007 — Centeno Mediavilla e altri/Commissione Sentenza del Tribunale di primo grado 12 luglio 2007 — AEPI/Commissione (Causa T-58/05) (1) (Causa T-229/05) (1) («Pubblico impiego — Dipendenti — Nomina — Entrata in vigore del nuovo Statuto — Norme transitorie di classificazione nel grado al momento del reclutamento — Art. 12 dell'allegato XIII del nuovo Statuto») (Concorrenza — Diritti d'autore e diritti connessi — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Obblighi in materia di istruzione delle denunce — Mancanza di interesse comunitario — Rigetto) (2007/C 199/64) (2007/C 199/65) Lingua processuale: il francese Lingua processuale: il greco Parti Parti Ricorrenti: Isabel Centeno Mediavilla (Siviglia, Spagna); Delphine Fumey (Evere, Belgio); Eva Gerhards (Bruxelles, Belgio); Iona M. S. Hamilton (Bruxelles); Raymond Hill (Bruxelles); Jean Huby (Bruxelles); Patrick Klein (Bruxelles); Domenico Lombardi (Bruxelles); Thomas Millar (Londra, Regno Unito); Miltiadis Moraitis (Woluwe-Saint-Lambert, Belgio); Ansa Norman Palmer Ricorrente: AEPI Elliniki Etaireia pros Prostasian tis Pnevmatikis Idioktisias AE (Maroussi, Grecia) (rappresentante: T. Asprogerakas-Grivas, avvocato) Convenuta: Commissione (rappresentanti: T. Christoforou e F. Castillo de la Torre, agenti)