ha pronunciato la presente sul ricorso, numero di registro generale
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ha pronunciato la presente sul ricorso, numero di registro generale
N. 01031/2016 REG.PROV.COLL. N. 00222/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso, numero di registro generale 222 del 2016, proposto da: Consorzio Stabile Research s. c. a r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Maria Bisceglia e Sara Pedace, con domicilio eletto, in Salerno, Largo San Tommaso d’Aquino, 3, presso la Segreteria del T. A. R. Salerno; contro Comunità Montana “Monti Lattari”, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Marino, con domicilio eletto, in Salerno, alla via dei Principati, 17; per l’annullamento 1) della nota, prot. n. 10 del 4/01/2016, con cui la Comunità Montana “Monti Lattari” ha comunicato l’esclusione della società ricorrente – disposta dalla commissione giudicatrice della gara, nella seduta del 28.12.2015 – dalla procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nel Comune di Gragnano (NA)”; 2) del verbale di gara del 28.12.2015, con cui la Commissione di gara ha escluso la società ricorrente dalla procedura per l’affidamento dell’appalto di cui al punto 1) che precede; 3) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto alla ricorrente; 4) in via subordinata, per l’annullamento della lex specialis, nella parte – punto X.1 della Sezione X (Modalità e Termini di presentazione dell’offerta) – ove si legge che: “L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata, a pena di esclusione, in un plico chiuso, controfirmato e adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta”; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana "Monti Lattari"; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.; Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016, il dott. Paolo Severini; Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue; FATTO Rilevato che parte ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla selezione ad evidenza pubblica in epigrafe, motivata dalla Commissione di gara – nella seduta del 28.12.2015 – sul rilievo della mancata controfirma sui lembi di chiusura del plico contenente l’offerta, in contrasto con punto X.1 della sezione X del relativo bando, laddove i lembi di chiusura erano chiusi con bande di nastro adesivo di colore bianco opaco; la Commissione dava altresì atto, a verbale, che “in alcuni punti si intravvede in trasparenza una colorazione rossa che potrebbe risultare ceralacca, ma non si evidenzia il timbro con le controfirme”; Rilevato che la presentazione di preavviso di ricorso, ex art. 243 bis d. l.vo 163/2006, non aveva sortito effetto, la ricorrente articolava, avverso la propria estromissione da gara, le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione della lex specialis; del giusto procedimento; dell’art. 46 del d. l.vo 163/2006; Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti: le modalità di chiusura del plico contenente l’offerta erano state tali, da assicurarne compiutamente la segretezza; del resto, la stessa stazione appaltante non aveva riscontrato alcuna alterazione o manomissione di tale plico; anzi, la ricorrente asseriva d’aver predisposto il plico in questione, sia apponendo le firme sui lembi di chiusura, sia apponendovi il sigillo di ceralacca, il che non era stato smentito dalla Commissione, la quale aveva intravisto, in trasparenza, la colorazione rossa della ceralacca; inoltre, l’art. 46 sanzionava con l’esclusione soltanto i casi di non integrità dei plichi ed altre irregolarità relative alla chiusura dei medesimi, tali da far ritenere, in concreto, la violazione del principio della segretezza delle offerte; ma tali circostanze concrete non erano state affatto specificate, nel verbale in cui era stata comminata la sanzione espulsiva; 2) Violazione del giusto procedimento e del principio del favor partecipationis: erano richiamati vari arresti giurisprudenziali che, attesa la vincolatività del principio di matrice comunitaria di cui sopra, avevano deciso per l’ampliamento, in generale, della platea dei concorrenti alle gare ad evidenza pubblica; 3) In via subordinata, per la declaratoria d’illegittimità della lex specialis; Violazione dell’art. 46 del d. l.vo 163/2006 e del principio del favor partecipationis: ove, contrariamente a quanto sopra osservato, la clausola del bando dovesse essere interpretata nel senso che la ricorrente andava esclusa dalla gara, nonostante l’integrità del plico contenente l’offerta, la stessa si palesava illegittima, poiché posta in violazione del principio della tassatività delle cause d’esclusione e del principio, di marca comunitaria, di cui sopra; Rilevato che si costituiva in giudizio la C. M. “Monti Lattari”, con memoria in cui osservava che l’irregolarità nella chiusura del plico, riscontrata dalla Commissione, pur non incidendo sulle segretezza dell’offerta, riverberava i suoi effetti sulla sicura provenienza e paternità del plico, e quindi dell’offerta, nello stesso contenuta, richiamando giurisprudenza a sostegno; in sostanza, l’irregolarità verificata costituiva causa d’incertezza assoluta circa la provenienza dell’offerta, rientrando quindi pacificamente nei casi tassativi in cui poteva essere, a norma dell’art. 46 comma 1 bis Cod. App., l’esclusione dalla gara. All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 23.02.2015, la Sezione così provvedeva, circa l’istanza cautelare di parte ricorrente: “Rilevato – alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa di primo grado (cfr. T. A. R. Lombardia –Milano, Sez. III, n. 880 del 2.04.2015; T. A. R. Abruzzo – L’Aquila, n. 647 del 5.07.2013) – che sussistono prima facie le condizioni per l’accoglimento della domanda cautelare articolata in ricorso, attesa altresì l‘emergenza di un irreparabile pregiudizio e sussistendo quindi un caso di estrema gravità ed urgenza che legittima, ai sensi dell’art. 119 comma 4 c. p. a., la concessione della cautela richiesta, nella forma dell’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura di gara, tecnicamente ancora possibile, giusta i chiarimenti forniti oralmente dal difensore della C. M., nel corso dell’odierna udienza camerale; Rilevato che sussistono eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di fase, e che l’udienza pubblica va fissata, ai sensi dell’art. 120 comma 6 c. p. a.; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) accoglie la domanda e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva della ricorrente al prosieguo della procedura della gara, indicata in epigrafe; fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 5 aprile 2016; compensa le spese della presente fase cautelare”. Seguiva il deposito di copia della lettera di convocazione della commissione di gara e, quindi, del verbale della commissione, in cui la stessa prendeva atto dell’ordinanza cautelare di cui sopra, e ammetteva la ricorrente al prosieguo della procedura selettiva. Indi la ricorrente depositava memoria difensiva riepilogativa. All’udienza pubblica del 5.04.2016, il ricorso era trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato. La lex specialis di gara ha espressamente collegato le formalità, di cui alla Sezione X.1 (controfirma e sigillatura sui lembi di chiusura) all’esigenza di assicurare la segretezza dell’offerta. Ora, la segretezza dell’offerta non è stata, per vero, mai posta in discussione. La stazione appaltante, nelle sue difese, ha sostenuto che, in realtà, tale previsione capitolare fosse piuttosto volta a garantire la provenienza e la paternità dell’offerta: ma si tratta d’interpretazione, in contrasto con il dato letterale del bando. Ne consegue che va confermata la conclusione raggiunta in sede di esame della domanda cautelare, nel senso dell’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara ad evidenza pubblica in oggetto, conformemente agli esiti cui è pervenuta, di recente, la giurisprudenza amministrativa. Possono citarsi, all’uopo, le massime seguenti: “L’apposizione della controfirma sui lembi sigillati della busta che la contiene mira a garantire il principio della segretezza dell’offerta e dell’integrità del plico. La norma di cui all’art. 46 comma 1 bis, d. lg. n. 163 del 2006 stabilisce che le irregolarità relative alla chiusura dei plichi, diverse dalla non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione, sono causa di esclusione solo se sono tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte (nel caso di specie, non risulta che tale valutazione in concreto sia stata fatta ma anzi risulta che la busta sia sostanzialmente integra e che la mancanza delle firme sui due lembi è supplita dall’apposizione della ceralacca sui medesimi)” (T. A. R. Milano (Lombardia), Sez. III, 2/04/2015, n. 880); “In tema di partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici, la clausola del disciplinare che prescrive, a pena di esclusione, che tanto il plico esterno che le buste interne debbano essere sigillati con ceralacca, controfirmati e timbrati su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli predisposti già chiusi dal fabbricante, va interpretata nel senso che le irregolarità considerate possono determinare l’esclusione solo qualora le modalità di chiusura adoperate dal concorrente siano concretamente idonee a rendere possibile la manomissione del contenuto, sicché essa è nulla e va comunque disapplicata nella parte in cui sancisce l’esclusione per la mancanza di controfirma in presenza della regolare sigillatura del plico, con l’ulteriore conseguenza che la qualificazione legislativa del vizio in termini di nullità esclude che la relativa domanda sia subordinata all’ordinario termine di decadenza” (T. A. R. L’Aquila (Abruzzo), Sez. I, 5/07/2013, n. 647 – altra massima, ricavabile dalla stessa sentenza, recita: “In tema di partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici, se la sigillatura di tutti i lembi è di per sé misura idonea ad escludere anche la mera possibilità o probabilità che il contenuto della busta possa essere manomesso senza lasciare tracce, l’imposizione anche della controfirma appare misura a tal fine superflua e perciò vietata a norma dell’art. 46 comma 1 bis, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163”); cfr., anche, T. A. R. Catania (Sicilia), Sez. II, 3/12/2009, n. 2023: “Costituisce senza dubbio un aggravamento del procedimento di gara per l’affidamento di un appalto pubblico richiedere la controfirma sui lembi di chiusura della busta contenente l’istanza. Trattasi infatti di adempimento che non riveste particolare utilità nel corretto svolgimento della pubblica selezione e che dunque si pone in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nonché del divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 comma 2 l. n. 241 del 1990”. In conformità al predetto orientamento giurisprudenziale, che privilegiando l’aspetto sostanzialistico della verifica dell’integrità dell’offerta appare, anche, maggiormente in linea con il principio della salvaguardia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche (favor partecipationis), orientamento condiviso dal Tribunale, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti, gravati in epigrafe sub 1) e 2); laddove, stante l’approccio ermeneutico fatto proprio dal Collegio, non è necessario scendere all’analisi della terza censura dell’atto introduttivo del giudizio, volta al rilievo dell’illegittimità della clausola del bando di gara, ove interpretata in modo difforme da quello patrocinato dalla ricorrente e condiviso dal Tribunale. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti, impugnati sub 1) e 2) dell’epigrafe. Condanna la C. M. “Monti Lattari” al pagamento, in favore della società ricorrente, in persona del l. r. p. t., di spese e compensi di lite, che complessivamente liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, e la condanna, altresì, al rimborso, in favore della stessa ricorrente, del contributo unificato, versato nella misura di € 6.000,00 (seimila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016, con l’intervento dei magistrati: Amedeo Urbano, Presidente Giovanni Sabbato, Consigliere Paolo Severini, Consigliere, Estensore L'ESTENZORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 19/04/2016 IL SEGRETARIO